Sisma bonus ordinario e nuovo sisma bonus del 110%: quali visti sono necessari?

Tra gli interventi rientranti nei bonus edilizi, il sisma bonus e il nuovo sisma bonus 110% permettono delle detrazioni fiscali dal 50% al 110% a seconda del tipo di incentivo fiscale che si sceglie. Per tutti i bonus sono necessari i visti di conformità e le asseverazioni dei requisiti tecnici necessari per vedersi riconoscere l’esecuzione dei lavori e la spettante detrazione fiscale.

Interventi antisismici: il sisma bonus e il nuovo super bonus del 110%

Gli interventi antisismici ammessi alle detrazioni fiscali sono di due tipi. Da un lato il sisma bonus ordinario, ovvero quello previsto dai commi da 1 bis a 1 septies del decreto legge numero 63 del 2013. Le relative detrazioni spettanti sono del 50%, del 70%, del 75%, dell’80% e dell’85% da scontare nei cinque anni successivi. Dall’altro lato gli interventi possono rientrare nelle agevolazioni del nuovo super bonus 110% per i lavori svolti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023. La percentuale di detrazione scenderà al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. Il beneficio fiscale è da scontare nei quattro o cinque anni successivi.

Sconto in fattura o cessione del credito di imposta per gli interventi antisismici

Per tutti gli interventi si può applicare lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta. In queste opzioni possono rientrare anche gli interventi dei commi da 1 bis a 1 septies del decreto legge numero 63 del 2013 del 50%. Inoltre le detrazioni si possono ottenere anche per la riduzione di uno o di due classi di rischio. Lo prevede il comma 1 quater con beneficio fiscale del 70% o dell’80%.

Bonus antisismici e nuovo super bonus 110%, quali visti e asseverazioni sono necessari per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta?

Chi fa svolgere lavori rientranti nei bonus edilizi, sia nel bonus antisismico ordinario che in quello rientrante nel nuovo super bonus 110%, può utilizzare la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura. Entrambe le opzioni richiedono l’asseverazione di congruità delle spese sostenute e il visto di conformità se si tratta di lavori rientranti nel nuovo superbonus 110%. Con l’entrata in vigore del decreto “Antifrodi” nel giorno 12 novembre 2021, anche per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi sono necessari i due visti. Nel caso di sisma bonus ordinario, invece, se ci si limita alle detrazioni nella dichiarazione dei redditi non sono necessari adempimenti specifici, se non quello relativo al pagamento con il bonifico tracciabile, ad esempio.

Asseverazioni di congruità delle spese nei casi di sisma bonus ordinario e super sisma del 110%

Per i lavori edilizi rientranti nel nuovo sisma bonus 110% è necessaria l’asseverazione di congruità a eccezione del sisma bonus acquisti ordinario o super secondo quanto ha spiegato l’Agenzia delle entrate nella circolare numero 16/E del 29 novembre 2021 e in risposta all’interpello numero 190 del 17 marzo 2021. L’asseverazione di congruità delle spese non è necessaria per i bonus edilizi antisismici diversi dal superbonus 110% e si ottempera in carta libera se non è specificata un altro tipo di asseverazione dalla norma. Inoltre, l’asseverazione di congruità non è richiesta per gli interventi in edilizia libera o per i lavori entro i 10 mila euro di imposto oppure se si tratta di bonus facciate.

Visto di conformità per sisma bonus ordinario e nuovo super bonus del 110%

In merito al visto di conformità delle spese sostenute, l’adempimento è sempre previsto nella comunicazione degli interventi inerenti il nuovo super bonus del 110%. Non è necessaria solo per i lavori rientranti nei bonus diversi dal 110%. Oppure negli interventi eseguiti in edilizia libera. O, infine, per importi dei lavori fino a 10 mila euro o perché rientranti nel bonus facciate. Infine, in tutti i casi è necessaria la comunicazione all’Agenzia delle entrate riguardo la scelta di avvalersi dell’opzione della cessione del credito di imposta o dello sconto in fattura.

Sisma bonus ordinario e nuovo super bonus del 110%: quali autorizzazioni sono necessarie?

Sia per il sisma bonus ordinario che per il nuovo super bonus del 110% relativo ai lavori antisismici sono necessarie le autorizzazioni comunali quali, ad esempio, la Cilas, la Cila, la Scia e i permessi a costruire. L’applicazione delle autorizzazione avviene in base ai regolamenti del Comune nel quale è situato l’immobile oggetto di intervento. Risulta altresì necessaria la notifica preliminare alle Asl, qualora prevista dal comma 1 dell’articolo 99, del decreto legislativo numero 81 del 2008. Si deve utilizzare inoltre la fattura ma non serve il bonifico parlante per il sisma bonus acquisti ordinario o per il super sisma bonus 110%.

Asseverazioni tecniche nei casi di bonus e super bonus edilizi antisismici: ecco quali

Bonus ordinario per lavori antisismici e nuovo super bonus 110% non necessitano delle asseverazioni sui requisiti tecnici da inviare all’Enea entro il 16 marzo dell’anno. Risulta, invece, necessaria l’asseverazione tecnica antisismica allo Sportello unico per l’edilizia (Sue) del Comune dove si trova l’immobile oggetto di intervento.

Bonus barriere architettoniche, come funziona il nuovo incentivo e quello del superbonus 110%?

Sull’eliminazione delle barriere architettoniche si possono utilizzare due incentivi rientranti nei bonus edilizi. Il primo rientra nel superbonus 110% ed è valido fino al 31 dicembre 2023. Il secondo, invece, è la novità introdotta dalla legge di Bilancio 2022 per tutto l’anno in corso con la nuova detrazione del 75%. In entrambi i casi, per avvalersi della detrazione fiscale, in particolare per far girare la moneta elettronica degli interventi edilizi con lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta, sono necessari determinati visti e asseverazioni da parte di chi faccia svolgere gli interventi.

Eliminazione barriere architettoniche nel superbonus 110%, come funziona?

Per i lavori rientranti nel superbonus 110% dell’eliminazione delle barriere architettoniche, le spese devono essere sostenute nel 2021, 2022 e 2023 per avere il massimo della detrazione. Nel 2024 la detrazione fiscale scende al 70% e nel 2025 al 65%. Sull’ammissibilità degli interventi al beneficio fiscale è necessario che il lavoro venga svolto almeno insieme a un intervento di tipo “trainante” del super ecobonus o del super sisma bonus. Quest’ultimo è inerente agli interventi sostenuti a partire dal 1° giugno 2021.

Quali visti e asseverazioni sono necessari per l’eliminazione delle barriere architettoniche nel superbonus 110%?

Per chi fa svolgere lavori di rimozione delle barriere architettoniche nel superbonus 110% è sempre necessaria l’asseverazione di congruità delle spese sostenute e il visto di conformità. I due visti sono occorrenti sia che si utilizzi la detrazione fiscale come sconto in fattura, sia come cessione del credito di imposta e sia come detrazione dalla dichiarazione dei redditi. In quest’ultimo caso, il visto di conformità specifico non è necessario solo nel caso in cui il contribuente presenti il 730 oppure il modello dei Redditi precompilato oppure il 730 attraverso il sostituto di imposta. Inoltre, se l’intera dichiarazione dei redditi viene “vistata”, con crediti di imposta da compensare di oltre 5 mila euro, il visto specifico per il superbonus viene assorbito da quello generico.

Autorizzazioni e visti necessari nel caso di barriere architettoniche ricadenti nel superbonus 110%

Per l’eliminazione delle barriere architettoniche ricadenti nel superbonus 110% risultano essere necessarie tutte le autorizzazioni comunali. Ovvero sono occorrenti la Cila, la Cilas, la Scia e il permesso di costruire. Tali autorizzazioni sono emesse secondo il regolamento del Comune dove si trova l’immobile oggetto di intervento. È altresì necessaria la fattura e il bonifico parlante per usufruire dello sconto in fattura e solo per la quota parte che non sia coperta dallo sconto stesso. Non sono necessarie le asseverazioni dei requisiti tecnici da inviare all’Enea entro il 16 marzo dell’anno. Non risultano occorrenti le asseverazioni tecniche antisismiche allo Sportello unico per l’edilizia (Sue) del Comune dove si trova l’immobile.

Rimozione barriere architettoniche nel superbonus 110%, quali altre autorizzazioni?

Nel caso della rimozione delle barriere architettoniche del superbonus 110% risultano da ottemperare altre asseverazioni e visti. Oltre all’asseverazione di congruità in carta libera se non è previsto dalla norma un altro tipo di modalità, è necessario il visto di conformità nella comunicazione. In entrambi i casi, gli adempimenti comunque non sono necessari per i bonus diversi dal superbonus 110%, per quelli rientranti nei lavori in edilizia libera e per gli interventi al di sotto di 10 mila euro. Infine, è necessario comunicare all’Agenzia delle entrate se si voglia avvalersi dell’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta.

Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche rientranti nel nuovo bonus del 75%

Per interventi effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 c’è la possibilità di beneficiare del nuovo bonus con detrazione del 75% dell’imposta lorda. La detrazione si sconta nei cinque anni successivi con quote all’anno di uguale importo. Si tratta di interventi direttamente finalizzati a superare e ad eliminare le barriere architettoniche in immobili già esistenti secondo la disciplina prevista dal decreto del Ministro dei lavori pubblici numero 236 del 14 giugno 1989.

Nuovo bonus superamento barriere architettoniche del 75% di detrazione fiscale, quali visti sono necessari?

Nel caso del nuovo bonus del 75% per il superamento delle barriere architettoniche sono necessarie tutte le autorizzazioni comunali (la Cila, la Cilas, la Scia e i permessi a costruire) sulla base dei regolamenti del Comune dove è situato l’edificio oggetto di intervento. Risulta necessaria la fattura e il bonifico parlante. Quest’ultimo non è necessario nel caso di sconto in fattura e solo per la parte non coperta dallo sconto stesso. Non è necessaria, invece, l’asseverazione ai requisiti tecnici da inviare all’Enea. E non è occorrente nemmeno l’asseverazione tecnica antisismica allo Sportello unico per l’Edilizia del Comune dell’immobile.

Quali visti e asseverazioni per il nuovo bonus delle barriere architettoniche del 75% di detrazione fiscale?

Se chi fa i lavori si serve dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta per il bonus del 75% del superamento delle barriere architettoniche, è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese sostenute. Tale asseverazione non è prevista per gli interventi a edilizia libera o per importi al di sotto dei 10 mila euro. Non è prevista nemmeno se si tratta di bonus facciate. L’asseverazione si ottempera in carta semplice a meno che non è prevista altra formula dalla normativa. Il visto di conformità nella comunicazione è dovuto a meno che non si tratti di edilizia libera. O di interventi entro i 10 mila euro o di bonus facciate. Infine, è necessario comunicare all’Agenzia delle entrate si ci si vuole avvalere dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta.

 

Bonus edilizi, ecobonus ordinario e superbonus 110%, sisma bonus: quali visti e asseverazioni?

Nel caso di benefici dai bonus edilizi come ecobonus ordinario o rientrante nel superbonus 110%, sisma bonus, bonus barriere architettoniche al 75%, se ci si avvantaggia della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi non ci sono particolari adempimenti da fare. Normalmente, si provvede al pagamento con il bonifico tracciabile. Gli adempimenti cambiano nel caso in cui si voglia sfruttare il beneficio fiscale nelle modalità di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura.

Asseverazione prezzi nel casso di ecobonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche

Infatti, dal 12 novembre 2021, per la detrazione con cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura dei bonus edilizi consistenti in ecobonus, sisma bonus e il nuovo bonus sulle barriere architettoniche, è necessario ottemperare all’asseverazione dei prezzi e al visto di conformità. Fanno eccezione i lavori realizzati in edilizia libera e gli interventi il cui importo non ecceda i 10 mila euro, a esclusione del bonus facciate. Per l’asseverazione dei prezzi, la legge di Bilancio 2022 ha disciplinato che i prezzi Dei possono fare da riferimento per i sisma bonus, per il bonus casa e per il bonus facciate. E anche per il nuovo bonus legato all’abbattimento delle barriere architettoniche, disciplinato dall’articolo 119 ter del decreto “Rilancio”.

Ecobonus ordinario o super, che cos’è?

L’ecobonus ordinario o rientrante nel superbonus 110% per il risparmio energetico qualificato è previsto dall’articolo 14 del decreto legge numero 63 del 2013. Spetta la detrazione fiscale per gli interventi in ecobonus sull’Irpef e sull’Ires del 50%, 65%, 70%, 75%, 80% o 85% da sfruttare nei successivi dieci anni. La detrazione spetta per gli interventi effettuati o da effettuare nell’ecobonus ordinario dal 1° luglio 2020 e fino al termine del 2023, sia per il superbonus 110% (che scenderà al 70% dal 2024 e al 65% dal 2025). Sono compresi nell’ecobonus anche i tre nuovi interventi rientranti tra i “trainanti” del superbonus 110%, disciplinati dal comma 1, dell’articolo 119 del decreto legge numero 34 del 2020. La detrazione del superbonus 110% si può sfruttare nei 4 o 5 anni successivi.

Ecobonus ordinario e super, quali visti di conformità e asseverazioni sono necessari?

Nel caso di ecobonus ordinario o per interventi in superbonus 110%, sono necessarie le autorizzazioni comunali come Cila, Cilas, Scia e permesso di costruire. Per queste ottemperanze è necessario far riferimento ai regolamenti comunali del territorio di svolgimento degli interventi. Risulta prevista anche l’emissione della fattura. Non risulta necessaria, invece, nemmeno l’asseverazione dei requisiti tecnici da inviare all’Enea.

Ecobonus ordinario e super, serve l’asseverazione al Sue, di congruità e il visto di conformità?

Nel caso di ecobonus ordinario e superbonus 110%, risulta necessaria l’asseverazione tecnica antisismica allo Sportello unico per l’edilizia (Sue) del Comune di riferimento. Ed è necessaria l’asseverazione di congruità (a esclusione dei bonus diversi dal superbonus 110%, dagli interventi in edilizia libera e da quelli con importo al di sotto dei 10 mila euro, oppure dal bonus facciate) anche in carta libera.

Ecobonus interventi edilizi ordinari e superbonus 110%, visto di conformità e comunicazioni all’Agenzia delle entrate

Nel caso di ecobonus per interventi edilizi ordinari o rientranti nel superbonus 110%, è necessario il visto di conformità nella comunicazione. Tale visto non si presenta solo per i bonus diversi dal superbonus 110%, se in edilizia libera o per interventi al di sotto dei 10 mila euro di importo. Non è necessario nemmeno per il bonus facciate. Inoltre, è occorrente la comunicazione dell’opzione scelta (cessione del credito di imposta o sconto in fattura) da trasmettere all’Agenzia delle entrate.

Sisma bonus ordinario: che cos’è e quali sono le detrazioni fiscali ammesse?

Gli interventi ammessi nel sismabonus ordinario sono disciplinati dai commi da 1 bis a 1 septies dell’articolo 16 del decreto legge numero 63 del 2013. Le detrazioni spettanti sull’Irpef e sull’Ires sono del 50%, del 70%, del 75%, dell’80% e dell’85% e possono essere sfruttate nei cinque anni successivi. I lavori antisismici possono rientrare anche nel superbonus 110% (dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023) con abbassamento della percentuale di detrazione al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.

Come opera la detrazione fiscale del sisma bonus ordinario?

La detrazione opera nei 4 o 5 anni successivi. Rientrano nello sconto in fattura o nella cessione del credito di imposta anche i crediti per le misure antisismiche previste dai commi 1 bis e 1 ter, dell’articolo 16 del decreto legge 63 del 2013 per il 50%. La detrazione sale invece al 70% o all’80% per le riduzioni di una o di due classi di rischio come previsto dal comma 1 quater.

Visti e asseverazioni nel caso di sisma bonus ordinario o per interventi nel superbonus 110%

Nel caso di sisma bonus ordinario o per interventi ricadenti nel superbonus 110%, è previsto che si disponga di tutte le autorizzazioni comunali. Serve inoltre la fattura. Per i casi di sconto in fattura, nel caso di sisma bonus acquisiti ordinario o in regime di superbonus 110%, non è necessario il bonifico parlante per la quota non coperta dallo sconto stesso. Chi fa svolgere i lavori non deve ottemperare all’asseverazione dei requisiti tecnici da inoltrare all’Enea.

Sisma bonus ordinario o in regime di superbonus 110%: quali altri visti di conformità sono necessari?

Nel caso di interventi in regime di sisma bonus ordinario o di superbonus 110% risulta necessaria l’asseverazione tecnica antisismica allo Sportello unico per l’edilizia del Comune dove è situato l’immobile. L’asseverazione di congruità in carta libera deve essere ottemperata. Ma non risulta necessaria per il sisma bonus acquisti ordinario o ricadente nel superbonus 110%. Lo ha specificato l’Agenzia delle entrate nella circolare numero 16/E del 29 novembre 2021 e nella risposta all’interpello numero 190 del 17 marzo 2021. Infine, chi fa svolgere i lavori deve ottemperare al visto di conformità nella comunicazione. Rimangono esclusi gli interventi non rientranti nel superbonus 110%, i lavori in edilizia libera o quelli di importo entro i 10 mila euro. Inoltre, risulta essere sempre necessario comunicare all’Agenzia delle entrate l’opzione scelta. In questo caso se si tratta di sconto in fattura o di cessione del credito di imposta.

 

 

 

Superbonus 110% e bonus facciate: visti e asseverazioni necessari

Con l’entrata in vigore del decreto “Antifrodi”, poi recepito dalla legge di Bilancio 2022, i soggetti che vogliano usufruire dei vantaggi fiscali del superbonus 110%, del bonus facciate e degli altri bonus edilizi, hanno l’obbligo di mettersi in regola con gli adempimenti (visti e asseverazioni) per poter sfruttare la tipologia di agevolazione fiscale preferita. L’asseverazione degli interventi è necessaria, a seconda dei casi, se si voglia utilizzare la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura al posto della detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Superbonus 110%: asseverazione di congruità delle spese per gli interventi

Il decreto “Antifrodi” ha cambiato il meccanismo di asseverazione di congruità delle spese sostenute per gli interventi e il visto di conformità del superbonus 110%. Per gli interventi fino al 12 novembre scorso, il visto di conformità non era necessario per le detrazioni dirette nella dichiarazione dei redditi. L’obbligo sussisteva solo per la cessione del credito di imposta e per lo sconto in fattura. A partire dall’entrata in vigore del decreto Antifrodi, l’asseverazione di congruità e il visto di conformità sono obbligatori anche per la detrazione nella dichiarazione dei redditi, con delle eccezioni.

Superbonus 110%, quando non è necessario il visto di conformità delle spese?

Nel caso del superbonus 110% il visto di conformità specifico non è necessario se il contribuente presenta il modello Redditi precompilato. Oppure se si utilizza il modello 730 e il 730 attraverso il sostituto di imposta. Inoltre, se la dichiarazione dei redditi viene “vistata” (nel caso di compensazione del credito con valore superiore a 5 mila euro), il visto generale assorbe anche quello specifico. Lo ha stabilito l’Agenzia delle entrate con la circolare numero 16/E del 2021.

Superbonus 110%, visto di conformità e asseverazioni delle imprese

Peraltro, la stessa Agenzia delle entrate ha stabilito che gli stessi adempimenti di asseverazioni e di visti sono a carico delle imprese per le fatture emesse relative ai pagamenti intercorsi dal 12 novembre scorso. Ciò significa che le fatture emesse nel 2021 dovranno essere suddivise a seconda dell’obbligo di asseverazione e che buona parte delle fatture (fino all’11 novembre 2021) risultano esenti dal visto specifico.

Asseverazioni tecniche nel caso del superbonus 110%: cosa fare?

Per le asseverazioni tecniche relative al superbonus 110% è necessario rifarsi alle regole dei singoli interventi e al decreto del ministero per lo Sviluppo Economico dei “Requisiti per i lavori ecobonus” già a decorrere dal 6 ottobre 2020 e al decreto ministeriale numero 58 del 2017 in tema di sismabonus. In particolare, per il superbonus 110% c’è sempre l’obbligo del visto di congruità delle spese con individuazione dei prezziari ai quale riferirsi. Fanno eccezione i lavori nei quali il bonus viene calcolato sul costo di acquisto dell’unità abitativa, come avviene per il sismabonus acquisti.

Bonus facciate: quali visti e asseverazioni sono necessari?

Visti di conformità delle spese sostenute e asseverazione sono necessari anche per il bonus facciate. L’intervento prevede la detrazione Irpef e Ires del 90% per i lavori del 2020 e del 2021. A partire dal 2022 l’agevolazione fiscale è scesa al 60%. La detrazione fiscale deve essere ammortizzata nei 10 anni successivi. Le quote del beneficio devono essere di uguale valore secondo quanto prevedono i commi dal 219 al 224 dell’articolo 1, della legge numero 160 del 2019.

Asseverazioni tecniche per i lavori rientranti nel bonus facciate: quali sono?

Nel caso di interventi rientranti nel bonus facciate è necessario avere le autorizzazioni comunali (Cila, Cilas, Scia, permessi a costruire). Per gli obblighi è necessario rifarsi al relativo regolamento comunale. Potrebbe essere necessaria la notifica preliminare alla Asl qualora si ricada nelle situazioni del comma 1, dell’articolo 99, del decreto legislativo numero 81 del 2008. Risulta altresì necessaria sia la fattura che il bonifico parlante nel caso di sconto in fattura. Il bonifico parlante è occorrente tuttavia solo per la quota eventuale che non è coperta dallo sconto in fattura. Per i lavori “eco” è necessaria anche l’asseverazione dei requisiti tecnici da inviare all’Enea. Non non è necessaria, invece, l’asseverazione tecnica antisismica allo Sportello Unico per l’Edilizia (Sue) del Comune.

Altre asseverazioni di congruità in carta libera nel caso del bonus facciate

Una ulteriore asseverazione riguarda la congruità nel caso del bonus facciate, ma non per i bonus differenti dal superbonus 110%, se di edilizia libera oppure sotto i 10 mila euro dell’intervento stesso o se si tratta di bonus facciate. L’asseverazione deve essere ottemperata in carta semplice qualora non sia stata previsto un altro tipo di asseverazione. Analogamente, per il bonus facciate è previsto il visto di conformità nella comunicazione, ad eccezione dei bonus diversi dal superbonus 110%, se di edilizia libera o sotto i 10 mila euro di valore dell’intervento, oppure se bonus facciate. Infine, nel caso del bonus facciate è necessario procedere con la comunicazione dell’opzione scelta (sconto in fattura o cessione del credito di imposta) all’Agenzia delle entrate.

 

Superbonus 110% e cessione del credito di imposta: come funziona?

Tra le opzioni per fruire delle agevolazioni fiscali del superbonus 110% e di altri bonus edilizi, una tra le più utilizzate è la cessione del credito di imposta. Insieme allo sconto in fattura, il credito di imposta copre il 99% delle modalità di utilizzo dei vantaggi fiscali dei bonus edilizi, secondo i dati diffusi dall’Agenzia delle entrate il 7 novembre scorso.

Cessione del credito di imposta: che cos’è e come funziona?

A disciplinare le modalità di impiego della cessione del credito di imposta nel caso del superbonus 110% o degli altri bonus edilizi è l’articolo 121 del decreto legge numero 34 del 2020. Secondo quanto disciplina la norma, infatti, per i soggetti che nell’anno 2020 e 2021 (con proroga al 2022 e negli anni successivi dalla legge di Bilancio) sostengano spese per interventi indicati nel comma 2, c’è la possibilità di utilizzare la detrazione fiscale – anziché direttamente nella dichiarazione dei redditi – come cessione del credito di imposta. Il soggetto che riceve il credito, ovvero chi esegue i lavori, può a sua volta cedere il beneficio ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Quante volte può essere ceduto il credito di imposta nel caso del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi?

La norma sopra esposta pone pertanto la possibilità di poter trasmettere il credito di imposta ad altri soggetti in conseguenza degli interventi rientranti nel superbonus 110% o negli altri bonus edilizi. A tal proposito, l’Agenzia delle entrate ha spiegato che la cessione del credito di imposta può avvenire per un numero illimitato di volte. Il dettato normativo ha quindi previsto che la cessione del credito di imposta potesse divenire, con il tempo, una vera e propria moneta di scambio tra le imprese impegnate nei lavori di ristrutturazione edilizia.

Limiti nell’utilizzo della cessione del credito di imposta e scadenza

La cessione del credito di imposta nel superbonus 110% o negli altri bonus edilizi incontra il limite, ovvio, del trasferimento della sola quota non utilizzata del credito stesso. Inoltre, la quota del credito di imposta utilizzabile nell’anno deve essere usata entro l’anno stesso e non può essere prorogata agli anni susseguenti. In caso contrario non potrebbe essere richiesto il rimborso e la quota andrebbe perduta.

Cessione del credito di imposta nel superbonus 110% negli anni 2022, 2023,  2024 e 2025

La legge di Bilancio 2022 ha prorogato la cessione del credito di imposta come modalità di utilizzo dell’agevolazione fiscale anche agli anni 2022, 2023, 2024 e 2025. Ciò vale sia per le altre agevolazioni edilizie (fino al 2024) che per il superbonus 110% (fino al 31 dicembre 2025). La Manovra 2022 ha provveduto alla proroga anche dell’altro strumento di utilizzo delle agevolazioni fiscali, ovvero lo sconto in fattura.

Differenza tra cessione del credito di imposta e sconto in fattura

La cessione del credito di imposta è differente dallo sconto in fattura. Nella cessione del credito di imposta il contribuente deve pagare l’intera obbligazione alla società che effettua i lavori derivante dagli interventi stessi. Con il pagamento, il contribuente fa sorgere il diritto al credito di imposta che può cedere a un soggetto terzo.

Come avviene la cessione del credito di imposta nel caso del superbonus 110%?

Un esempio può chiarire il funzionamento della cessione del credito di imposta nel caso di lavori rientranti nel superbonus 110%. Si ipotizzi che un contribuente faccia svolgere interventi per 10 mila euro rientranti nel superbonus 110% a un’impresa. L’impresa, al compimento dei lavori, emette fattura a favore del contribuente. Il valore totale della fattura è di 11 mila euro, ovvero dell’imponibile dei lavori maggiorato dall’Iva del 10%. Il contribuente deve procedere con il pagamento della fattura mediante bonifico parlante, come richiesto dalla disciplina.

Calcolo del credito di imposta spettante per i lavori del superbonus 110%

In sequenza, il contribuente procede a istituire l’iter per la cessione del credito di imposta verso un istituto di credito. La cessione del credito di imposta avviene per un valore pari alla detrazione totale. Ovvero per 12.100 euro, corrispondenti alla moltiplicazione del totale dei lavori comprensivi di Iva (11 mila euro) per il 110%. Il totale della detrazione viene riconosciuto al committente in un’unica soluzione con riduzione degli oneri della cessione stessa che vengono applicati dal soggetto cessionario.

 

 

Superbonus 110%, come si applica lo sconto in fattura?

Quasi la totalità dei bonus edilizi adottano come opzioni per fruire delle agevolazioni fiscali lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta. Nell’ambito del superbonus 110% le due opzioni hanno permesso ai contribuenti di accelerare la domanda di ristrutturazioni edilizie e di riqualificazione degli edifici unifamiliari o di lavori da eseguire sulle parti comuni di un condominio. Dagli ultimi dati disponibili dell’Agenzia delle entrate al 7 novembre 2021, il 99% delle agevolazioni fiscali inerenti il superbonus 110%, il bonus facciate e gli altri bonus edilizi ordinari, ha visto ricorrere agli strumenti dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta.

Sconto in fattura per superbonus 110% e altre agevolazioni edilizie: che cos’è?

La possibilità di utilizzare lo sconto in fattura è stata confermata dalla legge di Bilancio 2022, dopo l’applicazione del beneficio fiscale già negli anni 20200 e 2021. L’articolo 121 del decreto legge numero 34 del 2020 ha previsto, infatti, che per i lavori riportati nel comma 2, ovvero quelli rientranti nel superbonus 110% e negli altri bonus edilizi, sia possibile scegliere uno sconto sul corrispettivo che il contribuente deve pagare a chi svolge i lavori per un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato da chi effettua gli interventi. L’impresa che esegue i lavori può recuperare quanto dovuto sotto forma di credito di imposta, dello stesso importo.

Cosa può fare la ditta che svolge i lavori dello sconto in fattura?

Il fornitore dei lavori può, a suo volta, cedere il credito ad altri soggetti. Il contribuente, invece, può utilizzare lo sconto in fattura (o la cessione del credito di imposta) in alternativa all’utilizzo diretto dell’importo agevolato del superbonus 110% nella dichiarazione dei redditi.

Sconto in fattura sul superbonus 110% e bonus edilizi: cosa cambia con la legge di Bilancio 2022?

La legge di Bilancio 2022 ha confermato il ricorso allo sconto in fattura nei casi di detrazione fiscale del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi. In particolare, per le spese edilizie rientranti nel superbonus e nelle ristrutturazioni il contribuente può chiedere al fornitore dei lavori di applicare lo sconto in fattura. Tale sconto si applica sul corrispettivo fino all’importo limite pari al corrispettivo stesso.

Sconto in fattura per il superbonus 110%, può essere anche parziale?

Lo sconto in fattura applicato nei casi di superbonus o degli altri bonus edilizi può essere anche parziale. In tal caso, il contribuente lascia al fornitore dei lavori la possibilità di incassare una parte del corrispettivo in denaro, oltre alla quota che risulta fiscalmente a carico del contribuente. Il contribuente, a sua volta, può detrarre la restante parte del beneficio e può anche cederlo a terzi come credito di imposta.

Sconto in fattura e sconto commerciale nel superbonus 110%: come procedere?

Lo sconto in fattura derivante dalle detrazioni fiscali del superbonus 110% non deve essere confuso dallo sconto commerciale che l’impresa può applicare al corrispettivo. Nel caso dello sconto commerciale, vi è un minor corrispettivo da pagare all’impresa che dunque ricava meno dal lavoro eseguito. L’applicazione dello sconto in fattura non comporta, invece, alcuna riduzione dei ricavi per l’impresa che esegue il lavoro. Si tratta, piuttosto, di una modalità a se stante di pagamento di quanto dovuto. Nel caso dello sconto in fattura, pertanto, non diminuisce il valore della base imponibile. Lo sconto deve essere applicato sul valore totale dell’intervento, comprendendo anche l’Iva.

Come si applica lo sconto in fattura nel caso del superbonus 110%?

Nel caso in cui si richieda lo sconto in fattura per i lavori eseguiti nell’ambito del bonus facciate con il 90% di detrazione fiscale (dal 2022 si applica la detrazione del 60%) su un importo dei lavori di 10 mila euro, l’impresa che esegue i lavori emette fattura per 11 mila euro totali. L’importo deriva dal totale dei lavori (10 mila euro) più l’Iva del 10% (mille euro). Lo sconto in fattura da applicare al totale darà luogo alla detrazione di 9.900 euro, corrispondente al 90% di 11 mila euro. In questo caso, il contribuente dovrà versare all’impresa la quota fiscale che rimane a suo carico, ovvero 1.100 euro.

 

Superbonus 110% e sismabonus, cosa è importante controllare del contratto di appalto?

Superbonus 110% e sismabonus mettono di fronte l’amministratore di condominio e l’assemblea condominiale a varie problematiche inerenti, in primo luogo, il contratto di appalto. Quest’ultimo è disciplinato dagli articoli a partire dal 1655 del Codice civile. Si tratta del contratto mediante il quale una parte assume, con l’organizzazione dei mezzi necessari e con la gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio dietro il pagamento di un corrispettivo in denaro.

Per il superbonus 110% si utilizza la prassi degli appalti integrati di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori

In ambito di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori rientranti nel superbonus 110%, per prassi si parla di “appalti integrati”, che si ritrovano già nei contratti di lavori pubblici. Data la complessa disciplina, è necessario prestare particolare attenzione a quegli aspetti che potrebbero presentare le maggiori problematicità.

Superbonus 110%, quali clausole non devono essere accettate

Tra le clausole da non accettare nel contratto inerente il superbonus 110% vi è quella in cui l’amministratore, che agisce da committente, garantisca all’appaltatore la regolarità urbanistica dell’edificio. Tale garanzia deve essere attestata dai tecnici. È da evitare anche la clausola per la quale l’appaltatore si possa ritenere libero di cedere il contratto a terzi mediante l’invio di una normale raccomandata all’amministratore. Da evitare, inoltre, la piena libertà nel ricorso ai subappaltatori senza poter prestare opposizione per validi motivi.

Quando è opportuno lo sconto in fattura nel superbonus 110%?

Tra le modalità di fruizione del superbonus 110%, è opportuno scegliere lo sconto in fattura nel momento in cui l’efficacia del contratto risulti sospesa all’ottenimento di quanto richiesto, in termini di finanziamento, alla banca. Il finanziamento serve per saldare lo stato di avanzamento dei lavori (Sal). Sullo sconto in fattura è necessaria la verifica dei massimali di spesa disciplinati dalle norme. In tal caso, è opportuno inserire il dato corretto sulle unità immobiliari e le eventuali pertinenze rientranti nell’edificio. Si tratta di un’accortezza utile per avere certezza di avere a disposizione i documenti necessari per la verifica delle pertinenze stesse.

Come va indicato il corrispettivo dei lavori nel superbonus 110%?

Nel contratto dei lavori devono essere indicati chiaramente:

  • quale sarà il corrispettivo totale per eseguire i lavori nelle parti comuni del condominio. Il corrispettivo va indicato incluso di Iva, oneri di sicurezza e finanziari. Tutte le somme devono rientrare nello sconto in fattura grazie al quale matura il credito di imposta del 110%;
  • quali sono le date di inizio e di fine dei lavori. È necessario allegare anche il cronoprogramma e le penali inerenti agli inadempimenti;
  • chi è il direttore dei lavori. La figura deve essere nominata dal responsabile dei lavori e dal committente;
  • quali sono gli interessi da pagare nel caso in cui si verifichino dei ritardi nei versamenti delle rate;
  • qual è l’aliquota Iva che deve essere applicata ai lavori;
  • chiarire quali lavori si riferiscano al superbonus 110% e quali devono essere indicati in fattura come bonus facciate (90% e 60%) o come bonus ristrutturazioni (beneficio del 50%);
  • quali sono i costi a carico del committente e come intende pagarli attraverso il bonifico bancario detto “parlante”. È necessario indicare il conto corrente del soggetto appaltatore e le tre rate di avanzamento dei lavori con proporzione del 30%, del 60% e del collaudo.

Quali altri elementi devono essere indicati chiaramente nel contratto ai fini del superbonus 110%?

Ai fini del beneficio del superbonus 110%, è necessario altresì indicare chiaramente nel contratto dei lavori da fare:

  • per quali motivi i lavori potrebbero subire una sospensione ordinata dal direttore dei lavori. Rientrano tra le cause le condizioni climatiche, la forza maggiore o altre circostanze;
  • disciplinare come devono essere ripresi i lavori in caso di sospensione o come può essere risolto il contratto con le varie implicazioni, anche ai fini delle detrazioni fiscali;
  • indicare le possibili variazioni rispetto al progetto iniziale relativo ai lavori da svolgere. Le variazioni possono provenire per iniziativa del committente o dell’appaltatore, ma devono essere autorizzate dal direttore dei lavori.

Cosa avviene in caso di eventi non prevedibili sui lavori per il superbonus 110%?

Può capitare che, dopo la stipula del contratto dei lavori da fare ai fini del superbonus 110%, possano sopraggiungere eventi non prevedibili e non imputabili all’appaltatore. Quest’ultimo può ritenere di dover procedere con delle modifiche al progetto originario dei lavori. Le modifiche possono essere o meno accettate dal committente dei lavori. Il contratto potrà contenere, dunque, anche eventuali incrementi di corrispettivo per questi casi.

La polizza decennale sui lavori fatti per il superbonus 110%

A decorrere dal giorno di emissione del certificato di ultimazione dei lavori validi per il superbonus 110%, l’appaltatore deve stipulare la polizza indennitaria per i casi di rischio di rovina dell’opera. La rovina può essere anche parziale. La polizza a copertura dei rischi deve avere validità decennale con decorrenza dall’emissione del certificato di fine dei lavori. Tra i rischi coperti dalla polizza vi sono anche quelli relativi all’errata posa in opera o ai difetti dei prodotti utilizzati.

Superbonus 110%: i rischi nascosti da evitare

In questa rapida ma esaustiva guida andremo ad addentrarci nel tema Superbonus 110%. Quali possono essere i rischi nascosti dietro questo strumento per il contribuente? Scopriamolo assieme nei paragrafi successivi.

Superbonus 110% di cosa si tratta

In primo luogo, partiamo col dire cosa si intende col Superbonus 110%. Il Superbonus 110% non è altro che una misura di incentivazione introdotta dal Decreto Legge “Rilancio” del 19 maggio 2020, n. 34, che punta a rendere più efficienti e più sicure le nostre abitazioni. Il meccanismo prevede che gli interventi possano essere svolti anche a costo zero per il cittadino.

Stando alla definizione dell’Agenzia delle Entrate, lo si può riassumere così:

“un’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici”

Ma dietro quella che sembra uno strumento per perfezionare a costo zero la propria casa, potrebbero celarsi delle incognite, ovvero dei rischi. Andiamo a scoprire cosa potrebbe nasconderci il Superbonus.

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Superbonus 110: quali rischi si celano

Probabilmente, quando si parla di rischi del Superbonus 110%, uno dei maggiori a cui fare attenzione è quello di arrivare, a differenza di quella che sembrava una soluzione così semplice per rifare un immobile, a non capirci più niente. E quando si fa una cosa che non si capisce bene, si rischia di commettere qualche errore.

Scopriamo, nello specifico quali sono i rischi che possono generare confusione e quindi malfunzionamento del Superbonus.

Forse il principale rischio che si cela dietro il superbonus 110% è quello di dover pagare i lavori di tasca propria. Succederà a chi ha una villetta unifamiliare ed un Isee superiore a 25mila euro, una circostanza che nella versione primitiva della maxi-agevolazione non esisteva.

Se da un lato, di fatti, il decreto ha inserito una proroga di sei mesi, dal 30 giugno al 31 dicembre 2022, anche per i lavori effettuati sulle singole unità abitative, vale a dire sugli edifici e sulle villette unifamiliari. Dall’altro canto, però, ha introdotto il limite Isee di 25mila euro per poter recuperare con il superbonus le spese sostenute dal 1° luglio 2022 e posto la condizione che i lavori interessino la prima casa. In sostanza, per i lavori che sono avviati dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 non sarà necessario rispettare il limite Isee di 25mila euro, mentre per quelli effettuati nel secondo semestre sarà necessario osservare tale soglia.

Un vantaggio chiaro del superbonus è quello di poter beneficiare della cessione del credito d’imposta o dello sconto in fattura. Il che consentirebbe, almeno sulla carta, di fare i lavori quasi gratis.

Tuttavia, può succedere che una volta fatti iniziare gli interventi, l’impresa fallisca. E qui si potrebbe aprire un capitolo molto delicato per il contribuente.

In tal senso, l’Agenzia delle Entrate, per applicare il superbonus, fa riferimento al contratto d’appalto sottoscritto tra il committente (vale a dire, il contribuente che incarica il lavoro) e l’impresa, o general contractor che dir si voglia. Quindi, nel non auspicabile caso in cui l’impresa dovesse fallire e il contenuto dell’asseverazione non venisse rispettato, il Fisco avrebbe il potere di rivalersi sul committente per le somme non spettanti.

Superbonus: possibilità di sanzioni

In ultimo, ma non ultimo, sulla questione va ricordato che il contribuente è sempre obbligato a presentare un visto di conformità qualora decida di utilizzare cessione del credito o sconto. L’obbligo verrà, quindi, meno esclusivamente se la dichiarazione sarà presentata direttamente dal contribuente con la precompilata dell’agenzia delle Entrate o attraverso Caf e intermediari.

L’Agenzia delle Entrate è abilitata a controllare anche i costi sostenuti dal contribuente in base ai lavori svolti. Tali verifiche servono ad accertare che non ci siano dei prezzi “falsificati”, per ottenere dei guadagni ulteriori.

E’ bene quindi controllare il preventivo del progetto presentato e fare una stima dei costi, in modo da rientrare nei limiti concessi.

Può tuttavia, accadere che ci sia uno scostamento rispetto al prezzo fissato dalla legge, ovvero che il costo finale sia superiore a quello consentito. A questo punto, conviene parlare con l’impresa o con il general contractor (cioè, l’appaltatore generale) per rivedere il preventivo o l’eventuale saldo finale da pagare, nel caso in cui gli stati di avanzamento fossero già stati corrisposti in modo corretto. Eventuali modifiche, che dovranno essere apportate sul contratto d’appalto, dovranno essere approvate di nuovo dall’assemblea del condominio.

Qualora i controlli del Fisco sulla cessione del credito d’imposta e dello sconto in fattura dovessero riscontrare qualche irregolarità, l’Agenzia delle Entrate è abilitata a revocare il relativo bonus casa e chiedere al contribuente di pagare il credito indebitamente ceduto. In sostanza, si dovrà versare:

  • la detrazione non spettante;
  • la sanzione del 30%;
  • gli interessi.

Va inoltre aggiunto che si può incappare anche in possibili reati, come quello di truffa ai danni dello Stato. O in accuse di riciclaggio, nei casi in cui il credito fittizio venga accettato e ceduto in cambio di denaro contante o liquido. Un reato punibile con sanzioni dai 4 ai 12 anni di carcere o con multe dai 5.000 ai 25.000 Euro.

Questo è quanto, dunque, vi fosse di più utile e necessario da sapere in merito ai possibili rischi e alle attenzioni da fare per usufruire del Superbonus 110%.

PNRR: procedure amministrative più snelle per privati. Le novità

Il PNRR, Piano Nazionale Rilancio e Resilienza, è un progetto comprendente numerosi finanziamenti a carico dell’Unione Europea il cui obiettivo è rilanciare l’economia italiana fortemente penalizzata dalla crisi pandemica. L’Italia purtroppo è famosa per le sue lungaggini burocratiche e per la fatica che fanno gli attori a districarsi tra le numerose norme e procedure e spesso nel rimbalzo di responsabilità. Proprio per evitare che tali problematiche possano annacquare questo importante piano sono previste procedure amministrative più snelle per l’attuazione del PNRR.

Che cos’è il PNRR

Il PNRR è contenuto nel Decreto-Legge 31 maggio 2021 n. 77 (c.d. D.L. “Semplificazioni” 2021) convertito in Legge 108 del 2021 e comprende 67 articoli tesi a delineare il modus operandi e appunto a semplificare le procedure. Il PNRR coinvolge diversi attori e non tutti del settore pubblico, l’obiettivo è “ricostruire” l’economia del Paese anche riconvertendola, proprio per questo un ruolo centrale è svolto dal Ministero per la Transizione Ecologica. Il primo articolo da segnalare e che va in questa direzione è il numero 5 che istituisce l’Ufficio per le Semplificazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica, il cui obiettivo è rafforzare la capacità amministrativa di gestire pratiche complesse inerenti il PNRR.

L’articolo 9 invece prevede che la realizzazione operativa degli interventi sia dislocata anche a livello territoriale, quindi i Comuni (ente locale di prossimità) possono gestire in modo diretto le risorse del PNRR. Si tratta di un’importante novità in quanto i comuni sono i soggetti più vicini ai cittadini e a cui questi hanno più facilità di accesso, inoltre lasciare l’attività operativa per la gestione delle risorse ai Comuni vuol dire riuscire ad agire contemporaneamente su tutto il territorio nazionale.

Alo stesso tempo l’articolo 12 disciplina il potere di sostituzione che prevede la possibilità dello Stato di sostituirsi ai soggetti inadempienti. L’amministrazione, l’ente, l’organo, l’ufficio o i commissari ad acta, possono agire in via sostitutiva quando vi è il rischio che non sia rispettato il cronoprogramma.

PNRR: come superare il dissenso

Un problema atavico in Italia è il dissenso, cioè per ogni progetto c’è sempre qualche soggetto che manifesta il suo dissenso, anche se lo stesso è frutto dell’applicazione della democrazia. Da sempre però si è ritenuto che il dissenso, giustificato oppure “strategico”, cioè finalizzato ad ostacolare l’avversario politico, sia fonte di ritardi e di perdite economiche. Proprio per evitare che i ritardi possano fare perdere importanti risorse, l’articolo prevede delle discipline specifiche per il superamento di esso.

Se il dissenso è manifestato a livello statale è possibile rivolgersi direttamente al Presidente del Consiglio che sottopone la questione al Consiglio del Ministri entro 5 giorni. Se il dissenso proviene dal livello regionale, dalle Province autonome di Trento e Bolzano o a livello comunale, la questione deve essere proposta dalla Segreteria tecnica istituita dall’articolo 4 al Ministro per gli Affari Regionali o al Presidente del Consiglio che sottopone la questione alla Conferenza Unificata Stato Regioni, anche in questo caso il termine per risolvere la questione è di 5 giorni. Nel caso in cui non si addivenga ad una soluzione, sono attivati i poteri sostitutivi prima visti.

Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica

Gli articoli da 17 a 29 si occupano delle autorizzazioni e in particolare viene semplificata la procedura per la VIA, Valutazione di Impatto Ambientale, riducendone i termini, dando precedenza a progetti che hanno una ricaduta economica e occupazionale di maggiore impatto, qualificando come “interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti” quelli che rientranti nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC). L’articolo 28 semplifica la procedura per la VAS Valutazione Ambientale Strategica.

PNRR e semplificazioni per i titolari di alloggi popolari

Importanti novità ci sono anche per i titolari di alloggi popolari, infatti con l’introduzione in sede di conversione dell’articolo 22 bis, è prevista la semplificazione delle procedure volte a trasformare il diritto di superficie in diritto di proprietà. Questa avviene su semplice richiesta del titolare del diritto di superficie dopo che siano trascorsi 5 anni dalla prima assegnazione. I comuni devono far fronte alle istanze entro 90 giorni.

Superbonus 110%: semplificazione delle procedure

L’articolo 33 del decreto è dedicato all’efficientamento energetico, ma di fatto si occupa di edilizia e comporta molte novità per i privati. In primo luogo viene confermato il Superbonus al 110% per l’efficientamento energetico che può ricomprendere tra gli interventi trainati anche l’eliminazione delle barriere architettoniche. Inoltre semplifica la burocrazia, ad esempio per la realizzazione di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, cambio prospetti e interventi di riqualificazione su elementi strutturali, tranne quelli che comportino demolizione di parti, è sufficiente presentare la CILA, Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata e viene escluso l’obbligo di attestare lo stato legittimo dell’immobile.

Il beneficio fiscale si può perdere solo in caso di omissioni o incompletezza nella compilazione della CILA, o difformità tra gli interventi eseguiti e quelli dichiarati, in tutti gli altri casi, ad esempio per errori formali, il beneficio non si perde. L’obiettivo è fare in modo che un maggior numero di persone riesca a rientrare nell’applicazione del Superbonus 110%.

Se vuoi scoprire quali sono gli interventi coperti, leggi la guida: Lavori Trainanti nel Superbonus 110%

Le novità dell’articolo 33 sono particolarmente importanti, infatti nel caso in cui sia realizzato il cappotto termico, gli spazi occupati non si conteggiano per il rispetto delle distanze previste per legge, questo perché il cappotto termico è ingombrante e di conseguenza può capitare che realizzandolo vengano meno i requisiti/limiti inerenti l’altezza e le distanze. Infine, ci sono meno vincoli inerenti le variazioni in corso d’opera.

Innovazione digitale

La semplificazione passa anche per l’innovazione digitale, quindi si procede con l’uso delle piattaforme per l’accesso alla PA e per rapporti più celeri e snelli con la Pubblica Amministrazione, ma al fine di ridurre il divario che si crea con soggetti non in grado di gestire il passaggio al digitale, si riconosce la possibilità di accedere attraverso delega fatta nei confronti di soggetti con Identità Digitale Qualificata. Con l’articolo 40 vengono snellite anche le procedure autorizzatorie per la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga , anche in deroga alla normativa sull’autorizzazione paesaggistica.

Ulteriori semplificazioni riguardano il codice dei Contratti Pubblici con innalzamento della soglia da 70.000 euro a 139.000 euro per i contratti di affidamento diretto per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amminisrazione.

Superbonus 110%, come utilizzare la detrazione fiscale nel caso di immobile a uso promiscuo?

Il superbonus 110% può essere utilizzato dalle persone fisiche che svolgono attività di impresa, di arte o di professioni. Gli interventi, per rientrare nella misura, devono essere inerenti a immobili appartenenti all’ambito “privatistico”. Risultano esclusi, pertanto:

  • gli interventi fatti su immobili strumentali alle attività di impresa o di arte o di professioni;
  • i lavori sulle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto dell’attività;
  • gli interventi sui beni patrimoniali di proprietà dell’impresa.

Si possono fare lavori in regime di superbonus 110% se nell’immobile si svolge attività lavorativa?

Tuttavia, gli interventi in regime di superbonus 110% possono essere ammessi anche su unità immobiliari a uso promiscuo, e dunque utilizzate anche per l’esercizio dell’arte, della professione oppure di attività di tipo commerciale. Sul punto è intervenuta l’Agenzia delle entrate con la circolare numero 19/E del 2020, stabilendo che, “nell’ipotesi di unità immobiliare residenziale adibita promiscuamente anche all’esercizio dell’arte o della professione ovvero di attività commerciale (occasionale o abituale), la detrazione è calcolata sul 50 per cento delle spese sostenute”.

Interventi antisismici del superbonus e del sismabonus

La stessa detrazione si applica anche per le unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche ad attività di arte e professioni per interventi rientranti nel sismabonus. Si tratta, dunque, degli interventi antisismici previsti dai commi 1 bis e 1 septies, dell’articolo 16, del decreto legge numero 63 del 2013. La stessa detrazione è prevista anche per le spese fatte dal 1° luglio 2020 inerenti a lavori antisismici rientranti nel superbonus 110%. Infine, rientrano nella stessa disciplina gli interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus, ovvero previsti dall’articolo 14 del decreto legge numero 63 del 2013.

Uso promiscuo e superbonus 110%: un caso pratico delle detrazioni

Si può fare un esempio pratico di come debba essere utilizzata la detrazione fiscale prevista dal superbonus 110% nel caso di immobile a uso promiscuo. Si ipotizzi che l’abitazione, non di lusso, sia usata promiscuamente da un professionista anche come sede di ufficio e si eseguano lavori agevolati per 100.000 euro, sostenuti per la metà dal professionista e per l’altra metà dal coniuge convivente. In tal caso, il professionista può detrarre 27.500 euro in cinque anni come previsto dalla detrazione del 110% ridotta al 50% per l’uso promiscuo dell’immobile.

Chiarimenti Agenzia delle entrate su superbonus 110% per immobile a suo promiscuo

Il caso dell’applicazione della detrazione fiscale del superbonus 110% è stato trattato anche dall’Agenzia delle entrate che ha fornito i dovuti chiarimenti. È vero che si tratta di interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio. Tuttavia i lavori sono eseguiti su immobili residenziali adibiti in maniera promiscua all’esercizio di professioni, di arti o di attività. Pertanto, la legge ammette l’accesso al superbonus 110%, ma per entrambe le quote, quella a uso lavorativo e quella abitativa, applica una riduzione della detrazione del 50%.

Come viene suddivisa la detrazione fiscale del superbonus 110% tra quota di abitazione e parte della sede lavorativa?

Al pari, dunque, anche il coniuge convivente può detrarre la stessa cifra di 27.500 euro in cinque anni come detrazione del superbonus 110% sul costo degli interventi fatti effettuare. Pertanto, il coniuge deve attenersi alla limitazione del 50% calcolata sul costo sostenuto per i lavori. La motivazione risiede nel fatto che si tratta sempre di interventi realizzati su un’unità abitativa utilizzata in modo promiscuo.