Rinuncia all’eredità: caratteristiche, limiti e procedura

Si è visto che il diritto successorio prevede diverse tipologie di eredi, cioè i legittimari, gli eredi legittimi e, infine, coloro che sono designati come eredi dal de cuius, ma cosa succede se non si vuole beneficiare dell’eredità? Semplicemente basta effettuare la rinuncia all’eredità.

Cos’è la rinuncia all’eredità

La rinuncia all’eredità è una manifestazione di volontà con cui un soggetto (erede legittimo o designato dal testatore) decide di rinunciare.  La rinuncia all’eredità è però un atto molto importante proprio per questo la legge stabilisce una procedura specifica per poterla effettuare, la stessa è indicata nell’articolo 519 del codice civile che stabilisce: la rinuncia all’eredità deve farsi con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario dove si è aperta la successione e inserita nel registro delle successioni.  La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente.

In poche parole non si può semplicemente dire al proprio fratello che si vuole rinunciare all’eredità, il tutto deve essere formalizzato.

Perché rinunciare all’eredità

Un soggetto può avere diversi motivi per rinunciare all’accettazione dell’eredità, spesso questa manifestazione di volontà è dovuta alla consapevolezza che il passivo supera l’attivo e che quindi l’eredità stessa non basterebbe a pagare i debiti lasciati dal de cuius. In altri casi si può trattare di una rinuncia all’eredità dovuta a motivi morali, ad esempio nel caso in cui i rapporti in vita con quel determinato soggetto non erano amichevoli/cordiali. Un altro motivo che spinge spesso a rinunciare all’eredità è il tentativo di favorire un’altra persona facendo in modo che l’eredità passi direttamente a lui, evitando così di avere 2 successioni consecutive. Ad esempio se Tizio è figlio unico e, alla morte del padre Caio, vuole favorire il figlio Sempronio, può rinunciare alla propria eredità per favorire il figlio.

Questa strada è utilizzata molto anche per salvaguardare il patrimonio, ad esempio nel caso in cui un soggetto abbia un figlio e una moglie ma vuole favorire il figlio evitando che parte dell’eredità del proprio genitore vada al proprio coniuge,  rinunciando all’eredità può fare in modo che tutta la quota passi direttamente al figlio per intero.  Non mancano i casi in cui la rinuncia all’eredità sia un tentativo di evitare che i propri creditori possano aggredire l’eredità, ma come si è già visto, questi possono impugnare la rinuncia all’eredità.

La normativa stabilisce che la rinuncia all’eredità non si possono applicare termini e condizioni (elementi accidentali del contratto), cioè la rinuncia è un atto puro art.520 codice civile.

I termini per l’accettazione dell’eredità

I termini per la rinuncia all’eredità sono gli stessi previsti per l’accettazione e quindi la rinuncia può essere eseguita entro 10 anni dall’apertura della successione. Naturalmente termini così lunghi possono lasciare nell’incertezza molti soggetti, ad esempio se si eredita un fondo agricolo, la mancata accettazione immediata porta i terreni a essere abbandonati (comportarsi come erede e curarli vuol dire che l’accettazione è tacita) oltre al danno economico per sé, ci può essere un danno economico anche per il vicino ( ad esempio nel caso in cui le sterpaglie provocassero un incendio). Proprio per questi motivi la legge ha previsto dei correttivi:  la rinunzia all’eredità deve essere effettuata in termini più brevi in alcuni casi particolari.

Erede in possesso dei beni

Nel caso in cui l’erede sia già nel possesso dei beni deve entro 3 mesi dall’apertura della successione fare l’inventario degli stessi ed entro ulteriori 40 giorni deve dichiarare se intende accettare l’eredità. Nel caso in cui non ottemperi a tali oneri  il soggetto viene considerato erede e perde sia la possibilità di rinunciare all’eredità, sia quella di accettare con beneficio dell’inventario.

L’azione interrogatoria

Alcuni soggetti potrebbero essere interessati a sapere prima che siano trascorsi 10 anni se un determinato soggetto intende o meno accettare l’eredità e quindi possono proporre un’azione interrogatoria. La stessa è prevista dall’articolo 481 del codice civile che stabilisce: “Chiunque vi ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare“.

L’obiettivo dell’azione interrogatoria è perseguire la certezza dei rapporti giuridici che per il legislatore, si è già visto più volte, è essenziale.

Cosa succede in seguito alla rinuncia all’eredità

Quando si rinuncia alla propria quota di eredità aumentano le quote degli altri eredi, ciò in base all’articolo 521 del codice civile “Chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato , è ovvio che eliminando un soggetto che avrebbe diritto, crescono le quote degli altri. Deve però essere sottolineato che la rinuncia all’eredità non va ad influire su eventuali legati o su donazioni (la donazione è atto tra vivi). Ciò in linea generica, deve però essere fatta una distinzione tra successione legittima, in assenza di testamento, e successione testamentaria. Nella successione legittima si applica l’articolo 522 del codice civile che stabilisce: Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell’ultimo comma dell’art. 571.

Il diritto di rappresentazione si applica nel caso in cui il rinunciante sia solo uno degli eredi, ad esempio un figlio in concorso con altri figli, in questo caso la sua quota passa per rappresentazione, ad esempio a un figlio di colui che rinuncia, e in assenza di questi, agli ascendenti. Nel caso in cui non ci siano discendenti e ascendenti del rinunciante, la quota va ad accrescere l’eredità degli altri.

Rinunzia all’eredità in caso di successione testamentaria

Nel caso di successione testamentaria, possono verificarsi diverse ipotesi, la prima è che il testatore abbia già previsto una possibile rinuncia all’eredità e quindi abbia nominato un sostituto, nel caso in cui non siaprevisto il sostituto, si applica il criterio della rappresentazione (art.467 codice civile La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato), quindi eredita l’eventuale figlio di colui che rinuncia, infine la quota va ad accrescere quella degli altri coeredi.

 

Chi può impugnare il testamento? Ecco i chiarimenti

Una domanda che molti si pongono è: chi può impugnare il testamento? La risposta non è semplice, proveremo comunque a sciogliere questo spinoso nodo.

Può impugnare il testamento: solo chi ha un interesse diretto e attuale

Il testamento è un atto attraverso cui si dispone dei propri beni per il momento successivo alla morte, può essere redatto in diverse forme e soprattutto fino alla propria morte può sempre essere cambiato.  Il testamento deve però rispettare dei requisiti di forma, anche quando è olografo, deve rispettare requisiti sostanziali e le quote dei legittimari. Nel caso in cui il testamento non rispetti questi criteri si può impugnare il testamento, ma chi può farlo? La domanda è molto insidiosa perché ci sono diverse situazioni da tenere in considerazione, la risposta più generica è: chiunque vi abbia un interesse diretto e attuale può impugnare il testamento.

Questo vuol dire che chi impugna deve trarre vantaggio dall’impugnazione stessa, non può trattarsi di un terzo estraneo al contesto il cui unico obiettivo potrebbe essere danneggiare uno degli eredi, deve trattarsi di un soggetto che può avere un vantaggio dall’impugnazione e deve dimostrare tale interesse. Andiamo però con gradualità a determinare chi sono gli interessati che possono impugnarlo.

I legittimari

I primi soggetti da tenere in considerazione sono i legittimari (figli, coniuge, genitori), costoro possono impugnare il testamento nel caso in cui ritengano che sia stata lesa la loro quota di legittima. Per calcolare la quota di legittima deve essere ricreato l’asse ereditario inserendo anche i beni che sono stati oggetto di donazioni in vita e le vendite simulate, inoltre per ricavare l’asse ereditario devono essere sottratti i debiti. In questo caso si esercita un’azione di riduzione che va però ad interessare solo le eccedenze che un soggetto ha avuto rispetto alle quote che gli spettavano. Per capire chi sono i legittimari nelle varie ipotesi, leggi l’articolo dedicato e che trovi QUI.

Impugnare il testamento per vizi di forma

Il testamento può essere impugnato anche per vizi di forma, questi si verificano quando il documento non rispetta i requisiti previsti da legge per le varie forme. Ad esempio il testamento olografo deve essere scritto rigorosamente a mano, deve essere datato e sottoscritto. La data è necessaria perché se vi sono più testamenti redatti in momenti diversi è necessario capire qual è l’ultimo perché questo, di fatto, annulla le volontà precedentemente espresse. Il testamento, in qualunque forma (olografo, segreto, pubblico) deve sempre essere datato e sottoscritto, in caso contrario è nullo e quindi è come se non fosse mai esistito.

In caso di testamento pubblico o segreto, oltre a dover essere sottoscritto dal testatore deve essere sottoscritto anche dal notaio, in mancanza il testamento è nullo. Il testamento nullo può essere impugnato da coloro che in assenza di testamento sarebbero eredi legittimi, anche in questo caso si può leggere l’approfondimento per capire chi siano gli eredi legittimi e naturalmente si deve dimostrare il proprio interesse.

Chi può impugnare un testamento annullabile

La data è essenziale anche per determinare se nel momento in cui è stato redatto la persona fosse capace di intendere e volere oppure se si trovava in una particolare condizione che poteva alterare le capacità cognitive. Ad esempio un minore di età non ha capacità di agire e quindi non può fare testamento, mentre una persona maggiorenne può trovarsi in una condizione fisica o psichica (temporanea o definitiva), che gli impedisce di esercitare normalmente i diritti ad esso riconosciuti. Facciamo caso che il testamento risulti datato in un giorno in cui il testatore si trovava in uno stato confusionario perché affetto da una patologia che comporta vizi della volontà, è evidente che può essere annullato.

In questo caso non siamo di fronte a un testamento nullo, ma annullabile, anche in questo caso possono agire tutti coloro che vi abbiano interesse e quindi tutti gli eredi legittimi. Non solo, anche chiunque riesca a dimostrare un interesse concreto e attuale, ad esempio l’esistenza di un altro testamento, valido, antecedente o successivo rispetto a quello impugnato e che se portato a conoscenza fin dall’inizio, avrebbe visto il suo riconoscimento come erede.

Ad esempio, un convivente non è riconosciuto dalla legge come erede legittimo e potrebbe essere danneggiato da un testamento non valido, ma potrebbe essere a conoscenza di un altro testamento da cui emerge la volontà del de cuius di lasciargli una porzione di eredità. In questo caso può impugnare il testamento viziato, dimostrando il suo interesse e dimostrando però l’esistenza di un altro testamento valido, infatti senza questo lui non sarebbe mai erede. Naturalmente deve dimostrare anche l’invalidità del testamento impugnato.

I terzi possono impugnare un testamento?

Ci sono dei casi in cui il testamento può essere impugnato anche da coloro che in linea teorica non sarebbero eredi, ma anche in questo caso è necessario che ci sia un interesse. Il caso più frequente è quello dei creditori. In particolare si può fare il caso di un testamento che vada a ledere la quota legittima del signor X, costui è debitore del signor Y, ma decide di non impugnare il testamento per lesione di legittima. In questo caso il Signor Y può impugnare il testamento e poi rivalersi sull’eredità del Signor X.

Si applica quindi l’azione surrogatoria prevista dall’articolo 2900 del codice civile  “Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare. C2 Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi.”

Naturalmente il credito deve essere sufficientemente provato, ad esempio nel caso in cui il creditore sia munito di un titolo esecutivo, ma non riesca a riscuotere il proprio credito.

Quanti e quali sono i tipi di testamento previsti dalla legge?

Il testamento è un atto revocabile attraverso il quale una persona dispone di tutti i propri beni dopo la morte. Tuttavia, esiste una quota legittima di eredità che spetta di diritto ai coniugi e ai figli. In loro assenza, tale quota va agli ascendenti.

Tipi di testamento

La legge prevede quattro tipi di testamento con cui il testatore dichiara le proprie ultime volontà: il testamento olografico, il testamento segreto, il testamento pubblico, i testamenti speciali.

Quest’ultima tipologia è prevista solo nel caso non sia possibile procedere alla redazione del testamento in modalità ordinaria che prevede molte formalità, le quali, invece, sono presenti in modo semplificato nei testamenti speciali.

I testamenti speciali ricorrono in condizioni particolari: se il testatore si trova in una zona dove è diffusa una malattia, o dove c’è un infortunio o una calamità naturale. Durante un viaggio su una nave o a bordo di un aeromobile; il testamento dei militari o delle persone al seguito delle Forze Armate dello Stato.

Il testamento olografo

Il testamento olografo rappresenta la forma più semplice tra tutte le tipologie di testamento. Infatti, può essere redatto in carta libera, ma anche su una pietra, una stoffa o un legno, in ogni caso su un bene durevole purché sia possibile identificare la calligrafia del testatore. Inoltre, non richiede l’atto pubblico.

Tuttavia, il testamento olografo non è esentato dal rispetto di alcune formalità e deve rispettare tre requisiti: l’autografia, la datazione e la sottoscrizione.

Il testamento olografo deve essere scritto di pugno dal testatore e per intero, senza il supporto di terze persone. Inoltre, va apposta la data e deve essere firmato al termine delle disposizioni testamentarie. L’assenza dell’autografia e della sottoscrizione comportano la nullità del testamento. Al contrario, l’omessa indicazione della data, totale o parziale, o un altro difetto di forma, comporta l’annullabilità del testamento.

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Il testamento segreto

Il testamento segreto può essere scritto per intero dal testatore di proprio pugno e firmato in calce, ma è valido anche se redatto da un terzo o con mezzi meccanici o con il computer. Nel caso non sia scritto di pugno dal testatore, dovrà essere sottoscritto dal testatore in ogni mezzo foglio, unito o separato. E’ valido anche in mancanza della data.

Il legislatore prevede che il soggetto che non sappia o non possa leggere non può fare testamento segreto. Ad ogni modo, si tratta di una forma rara che deve la sua denominazione al fatto che il notaio e i testimoni non conoscono il contenuto delle disposizioni testamentarie. Il testamento segreto può essere ritirato in qualsiasi momento dal testatore presso il Notaio che ne detiene la custodia.

Il testamento pubblico

Il testamento pubblico è ricevuto da un notaio, alla presenza di due testimoni. Il testatore dichiara al notaio le sue volontà che verranno messe per iscritto a cura dello stesso notaio. Ciò vuol dire, che a differenza del testamento olografo o segreto, quello pubblico è l’unico possibile per il testatore che non possa o non sappia scrivere. Al termine, quest’ultimo procederà con la lettura del testamento pubblico.

Il testamento pubblico verrà conservato nel repertorio del notaio sino a quando non verrà a conoscenza della morte del testatore. I vantaggi di questo tipo di testamento consistono nella sicurezza della scheda testamentaria e delle disposizioni in essa contenute.

Infatti, non esiste la possibilità che il testamento pubblico possa essere perso, distrutto o modificato dagli eredi o legatari. Per quanto concerne le disposizioni testamentarie al momento della loro redazione, il notaio potrà adeguare le dichiarazioni del testatore alla legge vigente e lo consiglierà sulle varie formule che possono essere utilizzate, anche facendo presente quando una disposizione può essere nulla o potrebbe non avere efficacia.

Il testatore muto e/o sordo può fare testamento pubblico, ma solamente nel caso in cui sia presente un interprete o se uno dei testimoni presenti è in grado di riconoscere il linguaggio dei sordomuti.

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Cosa succede dopo la pubblicazione di un testamento?

Dopo la pubblicazione di un testamento cosa accade? Prima di fornire una risposta è necessario precisare che la pubblicazione del testamento deve avvenire appena ricevuta la notizia della morte del testatore.

La pubblicazione del testamento e il verbale

Il codice civile, agli articoli 620 e 621 disciplina la pubblicazione del testamento. Il primo dei predetti articoli si occupa del testamento olografo, il secondo del testamento segreto.

La legge stabilisce che chi è in possesso del testamento olografo, appena viene a conoscenza della dipartita del testatore, deve recarsi da un notaio che provvederà alla sua pubblicazione.

Il testamento segreto depositato presso il notaio deve essere aperto e pubblicato dal medesimo appena gli perviene la notizia della morte del testatore.

Sia per il testamento olografo che per il testamento segreto, il notaio procede alla relativa pubblicazione in presenza di due testimoni redigendo un verbale in forma di atto pubblico, nel quale descrive lo stato del testamento e ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura.

Nel caso del testamento olografo il notaio comunica se è stato presentato sigillato e il verbale deve essere firmato da chi lo ha presentato, dai testimoni e ovviamente dal notaio.

Nel caso del testamento segreto, il verbale è sottoscritto dalla persona che richiede la pubblicazione del testamento, dai testimoni e dal notaio.

In entrambi i casi, al verbale viene unita la carta sulla quale è scritto il testamento, sottoscritta in ogni mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l’estratto dell’atto di morte del testatore o, in alternativa, la copia del provvedimento che ordina di aprire gli atti rappresentanti l’ultima volontà del defunto o della sentenza che dichiara la morte presunta.

Cosa avviene dopo la pubblicazione del testamento?

Dopo la pubblicazione del testamento (olografo o segreto), il notaio provvede all’invio della copia autentica del verbale inerente la pubblicazione del testamento presso la cancelleria del tribunale competente con riferimento all’ultimo domicilio del de cuius. Chiunque può chiedere una copia del verbale redatto.

La pubblicazione del testamento precede l’esecuzione delle disposizioni indicate dal testatore contenuto in esso e la dichiarazione di successione con riferimento alla fiscalità della successione che si è aperta. Il notaio può assistere gli eredi nella presentazione della dichiarazione di successione.

Rendere pubblico un testamento stipulato da un notaio, vuol dire anche iscriverlo nel registro delle successioni presso la cancelleria del tribunale competente. Inoltre, il notaio è tenuto ad effettuare la trascrizione del testamento nei registri immobiliari, procedere alla voltura catastale.

La registrazione del testamento pubblico

Il notaio comunica l’esistenza del testamento pubblico agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza, appena ha ricevuto notizia della morte del testatore. Capita spesso, che il notaio non sia a conoscenza dell’avvenuto decesso del testatore, quindi, è fondamentale che siano gli eredi e i legatari a informarlo. Per questo motivo, è importante che il testatore in vita renda nota a qualcuno la presenza del testamento e chi è il notaio che lo ha ricevuto.

Nel caso del testamento pubblico, dopo la morte del testatore non si procede alla pubblicazione ma semplicemente alla sua registrazione. Questa richiede un atto notarile con il quale il testamento pubblico viene passato dal fascicolo degli atti a causa di morte alla raccolta degli atti tra vivi, e in conseguenza è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali. Al verbale deve essere allegato l’estratto dell’atto di morte del testatore.

La comunicazione agli eredi e legatari

Nella maggior parte dei casi, l’erede o il legatario (chi riceve un lascito specifico dal testatore), è al corrente dell’esistenza di un testamento, quindi, dopo la morte del testatore può provvedere a tutti gli adempimenti necessari per entrare in possesso di ciò che gli spetta, e adempiere agli obblighi fiscali.

Solitamente, il notaio informa gli eredi e legatari l’avvenuta pubblicazione del testamento, inviando una lettera raccomandata e allegandone una copia, oppure avvisando della possibilità di ottenerne una copia presso il proprio studio.

Come si deposita un testamento olografo?

Tra i tipi di testamento validi in Italia, così come è previsto dal codice civile in corrispondenza dell’articolo numero 602, c’è pure quello olografo. Che presenta la caratteristica di essere stato scritto per intero, datato ed anche sottoscritto di proprio pugno dal testatore. Con la conseguenza che il testamento olografo non è tale se la calligrafia non è quella del testatore. Ma detto questo, come si deposita un testamento olografo?

Ecco come si deposita correttamente un testamento di tipo olografo

Al riguardo c’è da dire, prima di tutto, che quella del deposito di un testamento olografo non è un’operazione obbligatoria ai fini ed ai sensi di legge. Se redatto correttamente, infatti, il testatore può conservare il testamento olografo in un posto sicuro, oppure questo può essere affidato ad una persona di fiducia quando si teme che questo possa andare smarrito o magari possa essere sottratto. In alternativa, e comunque senza che ci sia mai l’obbligo, il testatore può tutelarsi depositando il testamento olografo presso un notaio.

Ed in tal caso, dopo la morte del testatore, sarà proprio il notaio a rendere nota e quindi pubblica l’esistenza del testamento olografo ed a rendere note le ultime volontà del defunto. Inoltre, è bene precisare che il testamento olografo può essere depositato dal notaio e se solo se il testatore in vita, e mai per delega o per interposta persona. In altre parole, nessuno può essere titolato a depositare presso un notaio il testamento olografo altrui.

Testamento olografo anche senza il notaio, è valido ma rispettando opportune condizioni

Per redigere e per depositare un testamento olografo, quindi, non c’è bisogno della presenza di un notaio. Così come quando il testatore lo scrive di proprio pugno non ha mai bisogno di farlo in presenza di testimoni. Inoltre, per la scrittura di un testamento olografo non c’è un modello o uno schema da seguire. Il testatore può infatti redigerlo liberamente e produrrà i suoi effetti solo dopo la morte. Ma a patto che dal documento, senza discrezionalità, si possano desumere quelle che sono le reali volontà del defunto. Lo schema più comune e diffuso, per la scrittura di un testamento olografo, è quello che porta a redigerlo in forma di lettera.

Il testamento, inoltre, deve essere un testo scritto interamente di pugno dal testatore. E quindi, pena la nullità, non possono esserci per esempio delle parti che sono scritte a macchina. Così come il testamento olografo, rispettate tutte le altre condizioni, è valido se è riportato il giorno, il mese ed anche l’anno in corrispondenza del quale è stato scritto. Così come al termine di tutte le disposizioni riportate nero su bianco il documento deve essere firmato sempre e solo da chi lo ha redatto.

Ai sensi di legge per la firma, inoltre, il testatore può essere identificato non solo con il proprio nome e cognome. Il testatore di proprio pugno, infatti, può anche firmare il testamento olografo con un vezzeggiativo. Oppure con uno pseudonimo se la persona magari è conosciuta dalla comunità in quel modo.

Chi sono gli eredi legittimi in caso di morte e quanto ereditano?

Il diritto successorio in Italia è abbastanza complesso e prevede la presenza di diverse figure, tra queste vi sono gli eredi legittimi; ecco chi sono e quali sono le loro quote di eredità.

Chi sono gli eredi legittimi e come distinguerli dai legittimari

In Italia vige il principio per cui non possono esservi beni che non hanno intestazione, ecco perché in caso di morte tutti i beni intestati a un soggetto ricadono nella sfera giuridica degli eredi. Gli eredi, in caso di testamento, sono coloro che appunto sono indicati all’interno di esso come successori/beneficiari, ma costoro potrebbero subire un’azione di riduzione nel caso in cui nell’atto siano stati lesi i diritti dei legittimari, cioè coniuge, figli e genitori. La legge infatti prescrive che questa categoria non possa essere esclusa dall’eredità, ma ad essi debba essere riservata una quota. Deve però essere sottolineato che l’azione di riduzione è personale, cioè devono proporla i legittimari, non possono proporla altri soggetti al loro posto.

Diverso è il caso di un soggetto che muore senza lasciare testamento, in questo caso l’eredità si devolve esclusivamente agli eredi legittimi; ma chi sono appunto gli eredi legittimi? A dare una risposta a questo importante quesito è l’articolo 565 del codice civile che stabilisce: “Nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell’ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo”. Fin da subito è bene sottolineare che per quanto riguarda i figli sono trattati in egual modo i figli legittimi,  naturali e adottivi; inoltre quando gli eredi legittimi sono fratelli e sorelle sono equiparati i legittimi e i naturali.

Quote di eredità degli eredi legittimi

La descrizione dell’articolo 565 è piuttosto generica, infatti ci sono diverse casistiche.

Gli eredi legittimi sono tali in quanto individuati dalla legge che stabilisce il principio di gradualità per cui i parenti prossimi escludono quelli di grado inferiore. Ecco perché se un soggetto muore lasciando coniuge e figli saranno solo costoro a ereditare escludendo dalla successione altri parenti. Di conseguenza:

  • se il soggetto morto ha lasciato solo figli e non coniuge, l’eredità viene divisa in parti uguali tra questi;
  • nel caso in cui siano presenti coniuge e figli il coniuge eredita la metà del patrimonio in presenza di un solo figlio e 1/3 del patrimonio se sono presenti 2 o più figli;
  • se vi è il coniuge, ma non figli a questo spetteranno 2/3 dell’eredità, mentre 1/3 saranno ereditati da ascendenti (genitori e in assenza nonni) e collaterali, cioè fratelli e sorelle.;
  • se fratelli e sorelle hanno un solo genitore in comune, quindi sono “naturali” e non “legittimi” a costoro spetta la metà della quota che spetterebbe ai legittimi;
  • nel caso in cui il soggetto non abbia ascendenti, figli, coniuge e nipoti in linea retta (nonno/nipote) l’eredità si evolve ai parenti più prossimi, fino al sesto grado;
  • nel caso in cui non ci siano parenti entro il sesto grado, l’eredità va allo Stato.

La presenza di un parente di grado superiore esclude la possibilità che possano ereditare parenti di grado inferiore. I parenti entro il sesto grado, sono i figli dei cugini, quindi costoro sono gli ultimi a poter ereditare, in assenza di un valido testamento.

Gradi di parentela

Per capire i gradi è bene fare qualche esempio:

  • tra nonno e nipote il rapporto di parentela è di discendente/ ascendente di secondo grado;
  • tra fratelli il rapporto è collaterale di secondo grado;
  • il rapporto nipote zio è collaterale di terzo grado;
  • i cugini sono collaterali di quarto grado.

Un altro modo per capire quanto ereditano gli eredi legittimi è fare degli esempi. Nel caso in cui il soggetto lasci un coniuge, senza figli, con 2 ascendenti e 1 fratello, le quote di eredità saranno di due terzi per il coniuge e l’eventuale diritto di abitazione della casa coniugale, il 25% sarà complessivamente diviso ai due ascendenti (genitori) mentre l’8,33% sarà per il fratello. Nel caso in cui tra gli ascendenti gli unici in vita siano i nonni, l’eredità deve essere divisa in parti uguali tra il ramo dei nonni materni e il ramo di quelli paterni.  La presenza di figli esclude che altri parenti, tranne il coniuge, possano ereditare.

Ulteriori informazioni

Tra le cose che devono essere sottolineate c’è il fatto che fino a quando non ci sarà una modifica sostanziale dell’articolo 565 del codice civile, i conviventi di fatto non avranno il riconoscimento come eredi legittimi, potranno ereditare nel caso in cui ci sia un testamento in favore del convivente e senza ledere la quota dei legittimari.  Il convivente ha la qualifica di erede legittimo solo nel caso in cui non si tratti di convivenza di fatto ma di unione civile regolarizzata.

Infine, occorre ricordare che all’eredità si può rinunciare, si può accettare con riserva. Nel caso di rinuncia, ci sarà un accrescimento delle quote degli altri eredi, sempre rispettando il principio della gradualità, quindi saranno accresciute le quote dei parenti di pari grado o se assenti/rinunciatari, si andrà al gradino successivo. Non può rinunciare all’eredità il parente che è entrato già nella disposizione del patrimonio, ad esempio il figlio che ha venduto l’auto del genitore. Il termine per la rinuncia è di 10 anni dall’apertura della successione, che si riducono se già si dispone del patrimonio del de cuius. In questo caso e l’erede avrà 3 mesi di tempo per redigere l’inventario e ulteriori 40 giorni per rinunciare, ad esempio se il figlio vive nella casa intestata al genitore subisce la riduzione dei termini per la rinuncia.

Il testamento protagonista di una mostra a Modena

Il testamento è un atto che tutti dovremmo avere il buon senso di far redigere. Ma ci sono personaggi il cui testamento vale come testimonianza storica di inestimabile pregio. Ne sa qualcosa il Consiglio Nazionale del Notariato che, insieme alla Fondazione Italiana del Notariato cura la mostra “IO QUI SOTTOSCRITTO. TESTAMENTI DI GRANDI ITALIANI”, ospitata dal 18 settembre al 18 ottobre a Modena, nella Sala del Fuoco e nella Sala del Vecchio Consiglio del Palazzo Comunale, in occasione del Festival della Filosofia di Modena dedicato al tema “Ereditare”.

La mostra, organizzata a Roma per la prima volta nel 2012 in occasione dei festeggiamenti dei 150 anni dell’Unità d’Italia, racconta, attraverso la raccolta di testi originali o in riproduzione, i volti umani di personaggi noti principalmente per le loro virtù pubbliche.

Oltre a nomi illustri come Garibaldi, Pirandello, Cavour, Verga, De Nicola, per l’evento è stato recuperato il testamento di eminenti personaggi modenesi come Formiggini, Borelli e Focherini, oltre a quello di Enzo Ferrari.

Ogni testamento rivela tanto la situazione familiare ed economica del suo autore, quanto il suo animo, le sue scelte morali e civili, le sue propensioni e il suo carattere, regalando ai visitatori una inedita opportunità di approfondimento.

La mostra, un vero omaggio al testamento si terrà con i seguenti orari:

Durante il Festival della Filosofia: venerdì 18 settembre dalle 9 alle 23; sabato 19 settembre dalle 9 alle 24; domenica 20 settembre dalle 9 alle 20.

Orari mostra: da lunedì 21 settembre a domenica 18 ottobre: lunedì-sabato, dalle 9 alle 18; domenica dalle 9.30 alle 12.30.

Un lascito a sostegno della Fondazione Don Carlo Gnocchi

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Hai mai pensato di fare testamento?”: prova a riflettere su quale potrebbe essere la tua reazione di fronte a questa domanda. Sicuramente in molti, come avviene ogniqualvolta ci si trova di fronte ad una tematica o una situazione poco conosciuta, l’argomento potrebbe scatenare timore, titubanza e spesso anche reazioni scaramantiche. Anche perché il testamento, oltre ad essere un argomento poco trattato o relegato nelle mani degli esperti, è considerato, nella coscienza comune, una prerogativa di chi possiede notevoli ricchezze o di chi non ha eredi.

Per scardinare questi luoghi comuni, diffondere una maggiore conoscenza dell’unico strumento che consente di organizzare il proprio patrimonio per il futuro e diffondere la cultura della solidarietà testamentaria, la Fondazione Don Carlo Gnocchi ha realizzato il minisito www.ilmiolascito.it uno strumento che permette di approfondire alcuni aspetti legati a questo delicato tema.

Il testamento garantisce il rispetto della volontà di chi lo scrive e permette di aiutare i parenti nei modi ritenuti migliori, ma può anche rappresentare un gesto di sensibilità sociale attraverso un contributo lasciato ad un’opera, come la Fondazione Don Gnocchi, che possa valorizzarlo negli anni futuri.

Il mio lascito vuole diffondere tra i donatori, tre i professionisti del settore, (notai e avvocati), la cultura del testamento e in particolare l’utilizzo delle quote disponibili del patrimonio per un significativo sostegno alle organizzazioni non profit. Vuole evidenziare le motivazioni che potrebbero indurre a indicare Fondazione Don Gnocchi quale beneficiario di un lascito testamentario.

Grazie ai lasciti la Fondazione Don Gnocchi può garantirsi una sostenibilità di medio-lungo periodo per alcune delle sue attività o per le costanti necessità di sviluppo e ammodernamento, offrendo quella garanzia di impegno che gli oltre sessant’anni di storia “accanto alla vita, sempre” hanno permesso di assicurare agli affezionati sostenitori.

A Genova un convegno sul tema della successione

In tema di successioni, sia che si tratti di decidere cosa fare del proprio patrimonio, sia per chi è chiamato all’eredità e ha bisogno di informazioni su diritti ed oneri, spesso si hanno le idee molto confuse.

Per questo potrebbe essere utile partecipare all’incontro organizzato dal Sindacato Notai della Liguria, presieduto dal notaio Rosaria Bono, che si terrà il 28 novembre 2011 dalle ore 17.00 alle 20.00 a Genova presso la Sala incontri del Palazzo della Regione.

In quell’occasione, infatti, i notai e i rappresentanti dei Consumatori, con il patrocinio della Regione Liguria e del Consiglio Nazionale del Notariato, presenteranno la Guida per il cittadino dedicata al tema delle successioni, realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato e 12 Associazioni dei Consumatori: Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori.

La nuova Guida Successioni tutelate: le regole per un sicuro trasferimento dei beni è stata stilata per offrire un servizio indispensabile sia per i beneficiari, eredi o legatari, sia per chi vuole predisporre una suddivisione del suo patrimonio dopo la sua morte.

La guida, infatti, fornisce informazioni sulle modalità di devoluzione dell’eredità a seconda che esista o meno un testamento; sulle modalità con cui un testamento può essere redatto, conservato ed eventualmente revocato e sugli adempimenti e oneri di carattere fiscale connessi alla successione.

Non è un caso che questo convegno sia stato organizzato a Genova, poiché è proprio la Liguria, secondo i dati Istat, è la regione in cui si è registrato il maggior numero di testamenti, rispetto alla popolazione (189,5 su 100.000 abitanti), e dove il ricevimento dei testamenti da parte dei notai è più alto (81,4 ogni 100.000 abitanti).

Considerando i dati che riguardano l’Italia intera, nel 2009 il ricorso al notaio per la predisposizione del testamento, calcolato su un campione di 100.000 abitanti, è stato pari a 26,6 unità nel Nord-ovest, 38,1 nel Nord-est, 40,7 nel Centro, 52,9 nel Sud e 68,1 nelle Isole.

Vera Moretti