Studi di settore 2011: last minute per le correzioni

C’è tempo fino a giovedì 28 febbraio per professionisti e lavoratori autonomi risultati non in regola con i ricavi o i compensi previsti dagli studi di settore 2011.
Fino alla data di scadenza, dunque, sarà possibile comunicare all’Amministrazione finanziaria i motivi delle discrepanze.

Se le circostanze del disallineamento sono, infatti, legittime, il contribuente non sarà chiamato dall’Amministrazione a specificare in modo più esauriente le anomalie. Ma anche l’ufficio ne trae beneficio, perché potrà così archiviare il “caso” senza dar seguito ad ulteriori accertamenti perché soddisfatto delle spiegazioni fornite.

I calcoli che si fanno durante la compilazione degli studi di settore tengono conto di molteplici varianti riguardanti non soltanto il comparto economico in cui opera il contribuente, ma anche elementi più mirati che servono a definire nello specifico la portata dell’attività svolta: diventano, quindi, rilevanti, ad esempio, la localizzazione geografica, i servizi offerti e l’organizzazione della struttura, la concorrenza, l’andamento della domanda, i prezzi di vendita.

Ci sono però le eccezioni, che impongono di rivedere le previsioni anche se basate su fondate analisi economiche e tecniche statistico-matematiche idonee, in linea generale, per quel tipo di attività o professione.

E proprio in presenza di queste eccezioni, i contribuenti non sono tenuti ad adeguarsi agli studi di settore, ma possono dichiarare meno spiegando il perché, come già detto, con la dichiarazione dei redditi o, per quanto riguarda il 2011, entro il prossimo 28 febbraio, utilizzando l’apposito software messo a disposizione dall’Agenzia, applicazione utile anche per la comunicazione delle cause di esclusione o inapplicabilità del particolare sistema di accertamento.

Tra queste, ad esempio:

  • ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro
  • società cooperative a mutualità prevalente
  • bilancio redatto in base ai principi contabili internazionali
  • reddito determinato con criteri “forfetari”
  • “Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi” , “Attività di Bancoposta” , “Affitto d’aziende” svolte in modo prevalente
  • attività d’impresa a cui si applicano gli studi di settore per il periodo d’imposta in cui cessa l’applicazione dell’agevolazione per l’imprenditoria giovanile.

Il software è online dallo scorso novembre, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate , da utilizzare per comunicare telematicamente i motivi di non congruità, non normalità o non coerenza rispetto agli studi di settore elaborati per il periodo d’imposta 2011, oppure per indicare i motivi di inapplicabilità o di esclusione.

La comunicazione può essere inviata direttamente dal contribuente oppure tramite un intermediario autorizzato, utilizzando l’applicazione “FileInternet” – per gli utenti di Fisconline – ed “Entratel” per gli abilitati al servizio.

È necessario essere in possesso del Pincode rilasciato dall’Agenzia delle Entrate; chi non l’avesse può richiederlo facilmente tramite la registrazione ai servizi telematici dell’Agenzia.
A fine operazione, se la procedura è stata eseguita correttamente, il sistema risponderà che la trasmissione è andata a buon fine e comunicherà il numero delle segnalazioni inviate.

Vera MORETTI

Chiarimenti dalle Entrate relativi al MOL

L’Agenzia delle Entrate ha reso noti alcuni importanti chiarimenti riguardanti la disciplina delle società in perdita sistematica.

In particolare, è stato precisato che, al fine della verifica della sussistenza di un Margine Operativo Lordo (MOL) positivo, che costituisce causa di disapplicazione automatica della disciplina in parola, devono essere esclusi dal calcolo del MOL non solo i beni in proprietà, ma anche i beni acquisiti in leasing.

Per quanto riguarda le società di comodo, due sono le importanti novità:

  • la maggiorazione del 10,5% dell’aliquota IRES, che quindi per tali società diventa del 38% (= 27,5% + 10,5%);
  • l’estensione della condizione di “non operatività” anche alle società in perdita fiscale sistematica. In particolare, la società che, pur superando il test di operatività nel periodo d’imposta considerato, sia in perdita per 3 periodi d’imposta consecutivi, ovvero dichiari, nell’arco del triennio, per due periodi d’imposta, una perdita fiscale e per uno, un reddito inferiore a quello minimo previsto per le società di comodo, dovrà essere comunque assoggettata alla disciplina prevista per le non operative (al pari delle società che non hanno superato il test di operatività) a decorrere dal 4° periodo d’imposta successivo.

La novità sulle società in perdita sistematica, a differenza di quella della maggiorazione del 10,5% dell’aliquota Ires, si applica alla generalità dei soggetti potenzialmente interessati dalla disciplina delle società di comodo e, quindi, anche alle società di persone.

Le novità decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17.09.2011, quindi dal 2012 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, ma hanno avuto effetto già quest’anno in sede di UNICO 2012 in quanto per il calcolo dell’acconto 2012 con il metodo storico si doveva tenere conto di tali novità.

Tra le cause di disapplicazione automatica della disciplina delle società in perdita sistematica è stata individuata anche la sussistenza di un margine operativo lordo (MOL) positivo, precisando che come tale si deve intendere: “la differenza tra il valore ed i costi della produzione. A tal fine, i costi della produzione rilevano al netto delle voci relative ad ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti”.

I beni acquisiti in leasing avrebbero una disparità di trattamento rispetto ai beni di proprietà della società, poiché i beni immobilizzati acquisiti in leasing rientrano a pieno campo tra i costi della produzione del conto economico, per cui contribuirebbero alla formazione dei costi della produzione. Al contrario, i beni propri della società rientrerebbero tra gli ammortamenti e, quindi, sarebbero esclusi da tale conteggio.

L’Agenzia delle Entrate ha deciso di chiarire che il MOL rilevante ai fini della disapplicazione automatica della disciplina delle società in perdita sistematica deve essere calcolato escludendo dai costi della produzione del conto economico anche l’ammontare dei canoni di leasing indicati in bilancio.
Ciò comporta, quindi, che le società il cui MOL diventa negativo solo per effetto dei leasing non devono presentare istanza di interpello disapplicativo dalla disciplina delle società in perdita sistematica.

Vera MORETTI

Correzione agli studi di settore con Segnalazioni 2012

Anche per quest’anno è possibile inviare all’Agenzia delle Entrate le motivazioni che giustificano gli scostamenti dagli studi di settore relativi ad Unico 2012.

Questa procedura, del tutto facoltativa, può essere segnalata entro il 28 febbraio 2013 utilizzando il software Segnalazioni 2012 e permette di segnalare all’Agenzia delle Entrate le cause che hanno comportato il mancato allineamento ai risultati di Gerico.
E’, in realtà, una seconda possibilità, perché anche durante la compilazione della dichiarazione si potevano indicare le cause di non congruità nel campo “annotazioni” degli studi di settore.

Le informazioni inviate saranno utilizzate dal fisco per eseguire un altro accertamento ed eventualmente escludere il contribuente dal controllo dell’Ufficio.
Nella compilazione, nel campo “note aggiuntive”, contenuto nel modello studio di settore da allegare all’Unico, è possibile motivare la sussistenza di cause oggettive che hanno impedito il raggiungimento dei risultati.

Si tratta di un’opportunità che ha il contribuente per spiegare all’amministrazione finanziaria i motivi della propria situazione, cercando così di “prevenire” il contraddittorio. Resta fermo che, qualora il contribuente decida di non inviare la segnalazione, egli potrà comunque manifestare tutte le giustificazioni del caso, in sede di contraddittorio o nell’eventuale successiva fase del contenzioso.

Ed è proprio il contenzioso che si cerca di evitare ricorrendo a questa comunicazione: l’Agenzia delle Entrate vuole infatti acquisire maggiori informazioni per instaurare un dialogo preventivo con i cittadini ed evitare successivi controlli.

L’invio della segnalazione avviene per via telematica, utilizzando il software “Segnalazioni 2012” che si può scaricare gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Per l’utilizzo del software è sufficiente possedere il Pincode (codice personale), indispensabile per utilizzare il servizio “File Internet” dell’Agenzia delle Entrate, oppure aver ottenuto l’autorizzazione per accedere al servizio Entratel.
Chi non è in possesso del Pincode può richiederlo tramite la registrazione ai servizi telematici.

Vera MORETTI

Entro il 30 novembre la rata dell’Irpef

La scadenza per il versamento dell’unica o seconda rata dell’acconto Irpef 2012 si avvicina: entro il 30 novembre, infatti, dovrà essere effettuato il pagamento, tramite il modello F24, utilizzando il codice tributo 4034.
In questo caso non sono previste rate mentre è permessa la compensazione.

Chi è tenuto ad effettuare il pagamento? In genere tutti coloro che dall’Unico PF 2012 risultano debitori d’imposta, ma anche coloro che pur essendovi obbligati non hanno presentato la dichiarazione. In quest’ultimo caso la base su cui calcolare l’acconto sarà data dal reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato.

La misura dell’acconto va calcolata sulla base della dichiarazione dei redditi presentata, verificando quanto si è indicato in Unico PF 2012 in particolare, per l’acconto Irpef, al rigo “Differenza” del mod. UNICO PF 2012.
Il contribuente che ha o si attende un risultato economico variabile può decidere di determinare l’acconto in via presuntiva, con il c.d. metodo previsionale, ossia stimando l’imposta dovuta per il 2012.

In genere il metodo previsionale viene utilizzato se nel 2012 si presume di conseguire un reddito inferiore rispetto al 2011, poiché è permesso effettuare un versamento in misura inferiore rispetto a quanto risulterebbe dovuto applicando il metodo storico oppure addirittura non effettuare alcun versamento.
Si tratta in questo caso di un procedimento più rischioso, che comporta la riduzione o l’omissione del secondo acconto e che, in caso di errore, conduce all’applicazione della sanzione del 30% dell’importo non versato.

Ad osservare la scadenza del 30 novembre sono chiamati coloro che hanno già versato il primo acconto a luglio ma anche coloro che non hanno ancora versato alcunché per il 2012.

Una volta stabilito di dover pagare l’acconto, può essere versato in unica soluzione entro il 30.11.2012 se l’ammontare dell’acconto complessivamente dovuto è inferiore ad euro 257,52, oppure in due rate (di cui la seconda entro il 30 novembre) se l’ammontare dell’acconto complessivamente dovuto è pari o superiore ad euro 257,52.

Utilizzando il metodo storico, l’acconto Irpef 2012 va determinato prendendo come riferimento il valore indicato al rigo RN33 “Differenza” del mod. UNICO 2012 PF, e a tale importo va applicata la percentuale del 96%, se è dovuto l’acconto in unica soluzione; la percentuale del 96% meno l’acconto corrisposto a titolo di prima rata, se è dovuta la seconda rata dell’acconto (la prima versata al 9.7.2012 o al 20.08.2012 sarà stata pari al 39,6%, cioè 40% del 99%).

Vera MORETTI

Prorogata di 90 giorni la presentazione delle dichiarazioni relative al 2011

Scadeva ieri il termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni annuali relative al periodo d’imposta 2011, ovvero Unico 2012, Iva 2012 e Irap 2012.

Per i ritardatari, che ancora non hanno provveduto alla compilazione di tali documenti, è possibile beneficiare di una proroga di 90 giorni, e precisamente fino al 31 dicembre.
Le sanzioni previste, in questo caso, saranno minime, poiché le dichiarazioni, se presentate entro la nuova scadenza, avranno comunque valore.

Se, al contrario, anche dopo il 31 dicembre non verrà presentata alcuna documentazione, le dichiarazioni mancanti verranno considerate omesse ma valide per quanto riguarda la riscossione delle imposte dovute.

Vera MORETTI

Altra proroga per la comunicazione dei beni in godimento ai soci

L’Agenzia delle Entrate ha rinviato al 31 marzo 2013 i termini per la comunicazione dei beni in godimento a soci e familiari.

Riccardo Alemanno, presidente INT (Istituto Nazionale Tributaristi) ha accolto favorevolmente questo provvedimento, perché la scadenza originaria, stabilita per il 15 ottobre, era troppo ravvicinata per permettere agli studi di professionisti di farsi trovare informati e preparati ad un adempimento nuovo e delicato.

Alemanno, inoltre ha dichiarato che “rimossa temporaneamente questa impegnativa scadenza, gli studi potranno, con maggiore attenzione e tempo, effettuare i controlli dei modelli dichiarativi da inoltrare all’Amministrazione finanziaria, anche se la proroga di Unico 2012 dovrebbe essere comunque concessa per i ritardi con cui i programmi software dell’Amministrazione sono stati consegnati e/o modificati, è una questione di rispetto dei ruoli, si possono rispettare le scadenze originarie di consegna se a monte chi deve predisporre i relativi software rispetta i tempi, le proroghe dei versamenti dell’autotassazione evidenziano che così non è stato“.

Per quanto riguarda la comunicazione dei beni in godimento, con questa ulteriore proroga probabilmente ci sarà il tempo per chiarire i dubbi ancora esistenti.
Ricordiamo che si tratta di beni intestati all’impresa e detratti da questa, ma dati in uso a soci o familiari per finalità extra-aziendali creando per chi ne ha il godimento un vero e proprio reddito.

Vera MORETTI

Alcuni chiarimenti sulla Robin tax

Una chiarificazione dovuta, relativa alla Robin tax 2010, è arrivata dall’Agenzia delle Entrate.

In pratica, è rivolta alle società che operano nel settore petrolifero e dell’energia elettrica alle quali spettava un credito derivante dal modello Unico Sc 2011 ma che, per il venir meno dei requisiti fissati dalla norma, non sono tenute alla compilazione di Unico 2012.

Il dubbio consisteva nella modalità con cui recuperare l’eccedenza e in particolare sulla sezione nella quale indicare l’eccedenza stessa, se nella sezione II del quadro RX (Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione), oppure in quella XI-A del quadro RQ43, anche se per il 2011 non si era assoggettati alla Robin tax.

L’Agenzia ha ricordato che l’indicazione nella sezione II del quadro RX di Unico Sc vincola le eccedenze a uno di questi utilizzi:

  • richiesta di rimborso
  • compensazione orizzontale fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione
  • cessione, nell’ambito della tassazione di gruppo, ai fini della compensazione dell’Ires dovuta dalla consolidante.

Quindi, la società che volesse prendere una di queste 3 strade può correttamente riportare l’eccedenza nella sezione II del quadro RX, senza compilare la sezione XI-A del quadro RQ.

Mentre la stessa eccedenza va indicata nella sezione XI-A del quadro RQ nel caso la compagine, prevedendo di essere nuovamente assoggettata alla Robin tax nei successivi periodi d’imposta, intendesse mantenere la possibilità di utilizzare il “credito” a scomputo della maggiorazione a debito eventualmente dovuta in futuro.

In questa seconda ipotesi, la casella del frontespizio “Addizionale Ires” non va barrata, compilando esclusivamente le colonne 15 (Eccedenza precedente dichiarazione), 16 (eventuale – Eccedenza compensata nel modello F24) e 19 (Imposta a credito) del rigo RQ43, e riportando l’importo indicato in quest’ultima colonna nell’apposito rigo della prima sezione del quadro RX del modello Unico Sc 2012.

Vera MORETTI

Omessi o errati versamenti al Fisco: si può rimediare fino all’1 ottobre

Data da segnare in rosso sul calendario, quella dell’1 ottobre. Si tratta infatti non solo del termine per la presentazione delle dichiarazioni UNICO 2012, ma anche della data entro la quale è possibile rimediare a eventuali omissioni o errori compiuti in passato.

Nell specifico, è possibile fino a tale data dichiarare qualsiasi reddito 2011 al Fisco, dal momento che è ancora pendente la scadenza per la presentazione delle dichiarazioni UNICO 2012: non sono previste sanzioni per la fedeltà della dichiarazione, poiché questa non è stata ancora prodotta.

Inoltre è possibile integrare a proprio favore la dichiarazione relativa al 2010 tramite l’invio di un nuovo modello e senza sanzioni: è anche possibile correggere a favore del Fisco la dichiarazione in questione completandola con i redditi mancanti o con altre informazioni, oltre a versare tramite ravvedimento il tributo, qualora questo sia dovuto.

Come compilare il prospetto capitali e riserve di Unico 2012

Per le società di capitali che sono tenute a presentare il modello Unico 2012 c’è l’obbligo di evidenziare, nel Prospetto del capitale e delle riserve del quadro RF le movimentazioni delle riserve avvenute nel 2011.

Il motivo deriva dall’esigenza di controllare, indipendentemente dai soggetti e dai bilanci, la struttura del patrimonio netto.

I dai da indicare nel riquadro devono essere distinti:

  • per “masse”, ovvero raggruppando le poste di natura omogenea anche se rappresentate in bilancio da voci distinte;
  • tra riserve “di utili”, “di capitale” ed “in sospensione d’imposta” in relazione al diverso trattamento fiscale in capo ai soci degli utili distribuiti dalla società in ossequio alle diverse “presunzioni” fiscali di distribuzione.

In caso di poste aventi ai fini fiscali natura mista (parte capitale e parte utile) il relativo importo va suddiviso nelle due componenti e riclassificato nei corrispondenti righi.

Per quanto riguarda le presunzioni fiscali si ricorda che:

  • Art. 47 c. 1 TUIR: indipendentemente dalla delibera assembleare, “si presumono prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve diverse da quelle di capitale per la quota di esse non accantonata in sospensione d’imposta”. Questa presunzione non sussiste per le riserve di utili in “sospensione d’imposta” e per quelle “indisponibili” dal punto di vista civilistico. Si ritiene, inoltre, che tale presunzione non operi in caso di utilizzo delle riserve di utili per la copertura di perdite.
  • Art. 1 co. 2 DM 2/04/2008: “A partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino a tale esercizio”. Pertanto, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti ante 31/12/2007. Se le riserve di utili sono utilizzate per finalità diverse dalla distribuzione secondo l’Agenzia “si possono considerare utilizzate prioritariamente le riserve formate con utili prodotti in esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007”.

Per compilare correttamente il prospetto bisogna considerare il diverso trattamento fiscale delle distribuzioni ai soci degli utili, delle riserve di utili e delle altre riserve e fondi facendo particolare attenzione:

  • alla diversa tassazione degli utili ante e post 2007 e delle altre riserve o fondi;
  • alla presunzione assoluta secondo cui sono distribuiti prioritariamente l’utile d’esercizio e le riserve diverse da quelle di capitale.

Nel dettaglio, nei righi da RF106 a RF115 occorre indicare:

  • il saldo iniziale, ovvero l’importo risultante dal bilancio dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione;
  • gli incrementi e decrementi: si tratta delle variazioni delle poste di Patrimonio netto intervenute nel corso dell’esercizio;
  • il saldo finale: ovvero l’importo derivante dalla somma algebrica delle precedenti colonne che costituirà anche il dato di partenza (“Saldo iniziale”) del prospetto della successiva dichiarazione.

Per quanto riguarda le srl in regime di trasparenza fiscale (art. 116 TUIR) è stabilito che:

  • gli utili e le riserve di utili formatesi anteriormente l’esercizio dell’opzione sono tassate in capo ai soci secondo le ordinarie modalità;
  • gli utili maturati in regime di trasparenza non concorrono a formare il reddito dei soci, anche se distribuiti successivamente al periodo di validità dell’opzione;
  • ai fini della copertura delle perdite pregresse mediante riserve di utili vanno prioritariamente utilizzate le riserve “trasparenti”.

Vera MORETTI

Unico 2012: oggi scade il termine per versare le imposte

Oggi, 9 luglio, è l’ultimo giorno utile per versare senza sanzioni e interessi, le imposte emerse dalle dichiarazioni dei redditi e Irap relative all’anno d’imposta 2011. E’ una scadenza che concede ai contribuenti tre settimane in più rispetto al termine ordinario del 16 giugno, grazie alla proroga prevista dal Dpcm del 6 giugno. Rinvio e quindi stessa scadenza per chi ha scelto la cedolare secca. L’imposta piatta dovrà essere pagata in un’unica soluzione o come prima rata, a titolo di saldo 2011 e come primo acconto 2012.

In relazione alle imposte sui redditi, il prossimo appuntamento con il Fisco interessa non soltanto tutte le persone fisiche e le società di persone, ma anche i soggetti Ires che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore e che hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a quelli stabiliti dal decreto di approvazione del singolo studio. A beneficiare della proroga anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore.

Per determinare la somma da versare, vanno ripresi in mano i modelli Unico o Irap 2012 e controllato se c’è un debito da saldare. In pagamento i saldi relativi al 2011 e gli acconti 2012 di Irpef (e addizionale comunale), Ires e Irap. Il termine riguarda anche il saldo Iva 2011 se si è deciso di rimandarne il pagamento presentando la dichiarazione annuale all’interno del modello unificato. L’importo, però, in questo caso, va maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo compreso tra il 16 marzo e il 16 giugno 2012.

L’elenco dei tributi in scadenza non è ancora terminato: in cassa anche per i contributi previdenziali sul reddito che oltrepassa il “minimale” e per la maggiorazione del 3% dovuta in caso di adeguamento agli studi di settore. Ricordiamo che, in seguito, alla proroga prevista dal Dpcm del 6 giugno, chi ha scelto il pagamento dilazionato, dovrà rispettare il nuovo calendario per le scadenze delle rate, la prima delle quali è appunto fissata per oggi. Chi salta l’appuntamento del 9 luglio, può provvedere, dal 10 luglio al 20 agosto, aggiungendo la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.