Come adibire minori al lavoro: regole per datori di lavoro e genitori

Quando si parla di lavoro minorile bisogna prestare particolare attenzione, infatti il nostro ordinamento prevede due ipotesi, cioè il lavoratore minore di età che abbia compiuto i 16 anni e che  ha assolto all’obbligo formativo e il minore di 16 anni. Ecco cosa devono sapere le aziende e i genitori che desiderano adibire il minore al lavoro.

Adibire minori al lavoro: quando si può fare

Sono sempre più frequenti i casi di ragazzi molto giovani di età che vogliono tentare la strada del lavoro nel mondo del cinema, televisione, musica, sport, insomma tentare un lavoro che offra molta visibilità e spesso remunerazioni elevate. In questi settori stiamo però assistendo sempre più spesso a un’esposizione mediatica in età adolescenziale e purtroppo per molti non entrare fin da giovanissimi nel meccanismo può voler dire restare fuori. Proprio per questo diventa essenziale chiarire come devono comportarsi gli adulti che intendano sostenere i ragazzi in queste scelte.

Per chi è interessato al mondo dei baby influencer, c’è l’articolo: Baby Influencer: cosa devono sapere le aziende e i genitori

Lavoro minorile: obblighi del datore di lavoro

Chi decide di far lavorare un minore deve comunque rispettare una serie di norme. Innanzitutto vige il divieto generale di adibire i minori al lavoro notturno, se il lavoro avviene nell’ambito del settore culturale o artistico in genere, vi può essere una parziale deroga e quindi il minore può lavorare fino alle ore 24:00. Dopo aver svolto tale lavoro comunque devono essere assicurate almeno 14 ore di riposo continuato.

Un’altra eccezione riguarda il caso in cui ci sia una causa di forza maggiore e non vi siano maggiori di età che possano svolgere tale lavoro negli orari notturni. Verificandosi tali ipotesi il datore di lavoro è comunque tenuto a darne preventiva comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, indicando la causa di forza maggiore che richiede l’impiego di minore e il tempo in cui sarà strettamente necessario impiegarlo.

Adibire minori al lavoro: limiti alle mansioni

Il datore di lavoro deve rispettare anche ulteriori limiti, infatti si presuppone che il minore non abbia la stessa resistenza psico-fisica di una persona di maggiore età e di conseguenza non può essere adibito a mansioni che possono ledere la sua integrità psico-fisica. Inoltre non può essere adibito a:

  • mansioni che prevedano il contatto con agenti chimici nocivi, sostanze e macchinari pericolosi (tra le sostanza considerate nocive ci sono amianto, piombo, sostanze cancerogene, elementi che possono ridurre o danneggiare la fertilità);
  • alla somministrazione di sostanze alcoliche e in genere al lavoro in distillerie, cantine…;
  • al trasporto di materiale per più di 4 ore al giorno;
  • non può essere adibito alla gestione di animali selvatici, pericolosi o velenosi;
  • ai lavori edili se vi sono rischi di crolli, allestimento e montaggio impalcature;
  • lavori in fonderia e in tutti i casi in cui è esposto a temperature superiori a 500 °C;
  • manipolazione esplosivi;
  • esposizione a rumori di entità superiore a 87 db;
  • vige inoltre il divieto di adibire il minore a lavori in macellerie, mattatoi e in locali in cui si usano arnesi pungenti, taglienti e pericolosi in genere.

Limiti al lavoro minorile per ragazzi che non hanno compiuto 16 anni

Per coloro che ancora non hanno compiuto 16 anni di vita ci sono ulteriori limiti da rispettare. Costoro possono essere adibiti ad attività lavorative esclusivamente in ambito artistico, culturale, nel mondo dello spettacolo, della pubblicità e dello sport. Inoltre tali attività non devono pregiudicare la frequentazione della scuola.

Coloro che invece hanno compiuto compiuto i 15 anni possono stipulare un contratto di apprendistato professionalizzante.

Adempimenti preliminari per adibire il minore al lavoro

Il minore prima di essere adibito al lavoro deve essere sottoposto a visita medica preventiva presso la ASL competente per territorio, questa deve valutare anche la compatibilità della situazione del minore rispetto alle mansioni che dovrà svolgere sul luogo di lavoro. Oltre al certificato di idoneità dell’ASL, è necessario anche il preventivo assenso dei genitori o di chi esercita il ruolo di tutore.

Trattamento economico del lavoro minorile

Dal punto di vista economico il datore di lavoro deve assicurare al minore la stessa retribuzione riservata ai maggiori di età a parità di mansioni e livello di inquadramento.

I genitori possono usare i soldi dei figli minori adibiti al lavoro?

Per poter percepire redditi da lavoro, il minore deve avere un conto corrente intestato, l’apertura può essere fatta dai genitori, intestando il conto al figlio e automaticamente viene posto il vincolo pupillare.

La legge stabilisce che i genitori hanno l’usufrutto sui beni del minore e possono utilizzare i frutti prodotti da tali beni per le esigenze della famiglia, ma la legge pone dei limiti al diritto del genitori di godere dei frutti prodotti dai beni dei minori e tra queste eccezioni c’è appunto quella sui proventi da attività di lavoro (articolo 324 comma 3 del codice civile).

Questo vuol dire che sulle somme percepite dal minore il genitore non solo non può utilizzarle, ma non può tenere per sé neanche eventuali interessi maturati. Inoltre se con i frutti del lavoro il figlio viene autorizzato all’acquisto di un bene, ad esempio un immobile, ai genitori non spettano neanche i frutti sul bene acquistato, ad esempio un eventuale canone di locazione.

Vi possono essere però delle eccezioni, ad esempio se il figlio minorenne ha particolari esigenze, ad esempio deve sottoporsi a cure, i genitori possono chiedere al tribunale l’autorizzazione all’uso del denaro del minore. Il giudice darà tale autorizzazione solo nel caso in cui, valutate tutte le circostanze, riterrà che l’uso sia nell’interesse del figlio. Facciamo il caso del figlio minore che lavora nel campo della pubblicità, abbia guadagnato dei soldi e manifesti il desiderio di sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica, il genitore per usare i soldi del minore dovrà rivolgersi al giudice che potrebbe ritenere tale spesa non nell’interesse del minore.

Per un intervento di chirurgia estetica pagato dai genitori con i propri fondi, invece non serve rivolgersi al giudice, basta il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.

 

Forme di risparmio per minori: quando interviene il giudice tutelare?

Molti genitori hanno l’esigenza, o il desiderio, di prevedere forme di risparmio per minori, ad esempio per il futuro percorso universitario o per garantire un gruzzolo per l’acquisto di una casa. In tutti questi casi si possono scegliere forme di risparmio per minori specifiche, ma ci sono dei limiti e dei vincoli da rispettare. Ora cercheremo di capire quali.

Limiti alla responsabilità genitoriale inerente forme di risparmio per minori

Il diritto pone particolare attenzione ai minori di età, questi generalmente non hanno capacità di agire, sono limitati i casi di emancipazione del minore, e di conseguenza non possono stipulare atti, non possono acquistare buoni, aprire conti, fare degli investimenti. Al loro posto devono farlo i genitori che godono della responsabilità genitoriale oppure il tutore. Allo stesso tempo il legislatore non ha voluto dare potere indiscusso a questi soggetti perché non sempre sono in grado di fare scelte che siano favorevoli agli interessi dei minori stessi. Di conseguenza sono previsti degli atti che i genitori possono compiere liberamente e altri che invece necessitano di un autorizzazione del giudice tutelare che rilascia la stessa solo nel caso in cui ravvisi che l’atto che i genitori/tutori stanno per compiere sia favorevole agli interessi dei minori.

Come intestare risparmi ai minori

Fatta questa premessa possiamo parlare di forme di risparmio intestate a minori. Abbiamo già parlato dei Buoni Fruttiferi Postali intestati a minori, ora parliamo di altri atti. Tra questi vi sono i conti deposito o libretti di risparmio postali intestati a minori. Queste forme di risparmio hanno rendimenti non particolarmente elevate e si tratta di forme di risparmio garantite dalla Cassa Depositi e Prestiti nel caso dei libretti postali e dalla Fondo Interbancario per il conto deposito presso banche. Trattandosi di forme di investimento non rischiose, per l’apertura del libretto di risparmio /conto deposito non è necessario avere l’autorizzazione del giudice tutelare. In alcuni casi però, se gli importi che si vogliono versare sono particolarmente elevati, la banca potrebbe trovare maggiore sicurezza nell’ottenere un’autorizzazione. Se ciò dovesse accadere, prima di procedere sarà necessario rivolgersi al tribunale del luogo di residenza del minore.

Ci si potrebbe chiedere quale sia la differenza tra le due tipologie di atto, la stessa è molto semplice, infatti l’apertura di conti deposito con somme di piccola o media entità sono considerati atti di ordinaria amministrazione, tanto più che i fondi appartengono ai genitori che ne dispongono in favore dei figli e che di conseguenza non possono danneggiarli. Quando le somme sono però elevate si configura l’ipotesi di una donazione e quindi atti di straordinaria amministrazione per cui necessita l’autorizzazione. Siccome nel nostro ordinamento non è chiaro il limite tra donazione di modico valore (per cui non c’è bisogno di atto pubblico e formalità varie) e donazione vera e propria, non vi sono regole fisse e le politiche bancarie potrebbero essere più o meno restrittive.

Quando è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare?

L’autorizzazione del giudice tutelare è invece sempre necessaria nel caso in cui prima del compimento del 18° anno di età del bambino, si volessero utilizzare le somme di denaro. Il giudice concede l’autorizzazione nel caso in cui l’atto di disposizione di denaro risponda alle esigenze dei minori. Ad esempio nel caso in cui si sia necessità di pagare particolari cure mediche al bambino. In questi casi si parla anche di vincolo pupillare che cade solo al compimento del 18° anno di vita del bambino.

Le banche inoltre offrono anche altri strumenti peculiari, ad esempio ci sono conti corrente dedicati a minori che però abbiano già compito 12 anni di età, in questo caso viene riconosciuta una piccola autonomia di utilizzo del fondi. Si tratta di particolari strumenti nati per aiutare i piccoli nella gestione dei risparmi, della paghetta. Questi strumenti rispondono anche alla necessità di offrire agli adolescenti degli strumenti di pagamento sicuri e alternativi al contante. Tali conti sono assimilati a denaro corrente e hanno dei limiti di prelievo giornalieri e mensili, sono perfetti da utilizzare soprattutto in caso di gite, viaggi di istruzione, i primi viaggi.

Un esempio di tali strumenti sono i piani di Poste Italiane che prevedono il libretto di risparmio Io Cresco per i bambini da 0 a 12 anni; Io Conosco per i bambini da 12 a 14 anni e con la possibilità di una moderata attività di prelievo da parte dei minori e Io Capisco per gli adolescenti da 14 anni. Il passaggio da una fascia all’altra è automatico.

Investimenti di risparmi di proprietà del minore

Diverso ancora è il caso dei risparmi di proprietà dei minori, in questo caso infatti l’autorizzazione del giudice tutelare è sempre necessaria. Ad esempio il nonno muore lasciando un patrimonio in denaro al nipote di 4 anni, a questo punto i genitori esercenti la reponsabilità genitoriale devono provvedere alla gestione di questi risparmi.

In tal caso se il genitore pensa di investirli in una polizza assicurativa, oppure in un conto deposito deve prima chiedere l’autorizzazione del giudice tutelare che deve determinare se tale forma di investimento è conveniente per il minore. Questo in base all’articolo 372 del codice civile che stabilisce che per poter investire i beni del minore in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, per l’acquisto di immobili, per depositi fruttiferi, in obbligazioni o mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni posti nello Stato patrimoniale è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare. Si tratta a ben vedere di investimenti senza particolari rischi di perdita di capitali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che in casi particolari il giudice tutelare può anche autorizzare investimenti diversi rispetto a quelli ora visti. La formula del comma 4 è abbastanza ampia, ma si deve ritenere che comunque deve motivare la scelta di autorizzare l’investimento in strumenti diversi e che comunque tale investimento deve rispondere a un’esigenza del minore.

Per un’ampia disamina su come comportarsi quando i minori risultano proprietari di beni, leggi l’articolo: Amministrazione e vendita di beni di minori: come ci si deve comportare?