Visita fiscale 2022: orari di reperibilità settore pubblico e privato

Il dipendente in malattia, sia nel settore pubblico sia nel settore privato, può essere sottoposto a visita fiscale inviata dall’INPS, ma questa può avvenire solo nelle fasce di reperibilità previste per legge. Ecco quali sono.

Visita fiscale: come si attiva la procedura

Le fasce di reperibilità per la visita fiscale 2022 sono determinate con la legge Madia (decreto 17 ottobre 2017, n. 206). La procedura per godere del periodo di malattia viene attivata dal medico curante che inoltra il certificato di malattia sul sito dell’INPS, attraverso la piattaforma a cui lui ha accesso. Il certificato contemporaneamente viene inviato al datore di lavoro. Nella maggior parte dei casi l’input per la visita fiscale viene fornito dal datore di lavoro, ad esempio quando ritiene che in realtà la richiesta di godere del periodo di malattia sia da verificare. L’input può però arrivare anche dall’INPS, ad esempio nel caso in cui i permessi per malattia riguardino i dipendenti di una grande azienda e nota delle anomalie, ad esempio numerose assenze per lavoro, permessi richiesti sempre a ridosso del week end.

Quali sono le fasce orarie di reperibilità?

Le fasce orarie di reperibilità sono in parte diverse a seconda del settore in cui si lavora. Vedremo ora gli orari in cui è necessario farsi trovare presso l’indirizzo indicato per la reperibilità.

Fasce di reperibilità settore pubblico:

  • dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle ore 18:00

Fasce di reperibilità per visite fiscali per il settore privato

  • dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Come si può notare le fasce di reperibilità per i dipendenti pubblici sono più ampie rispetto a quelle previste per il settore privato, questo anche perché si è verificato soprattutto in questo settore un vero e proprio abuso.

False credenze sulle fasce di reperibilità per la visita fiscale

Molti lavoratori sono convinti che durante il primo giorno di permesso per malattia non si effettuino visite fiscali. Non corrisponde al vero, anche se è difficile che il primo giorno sia attivata l’INPS, può comunque succedere. Un’altra falsa credenza è che nei giorni festivi non ci siano visite fiscali: chi è in malattia deve essere reperibile all’indirizzo indicato e negli orari visti anche nel giorni festivi e pre-festivi.

Cosa può fare il lavoratore se non ritiene giusta la valutazione del medico che esegue la visita fiscale?

Il lavoratore deve immediatamente formulare il suo dissenso (ad esempio nel caso in cui il medico ritiene che il lavoratore possa riprendere il lavoro) il medico provvederà a redigere il verbale di tale dissenso e il lavoratore sarà invitato nel primo giorno utile a sottoporsi a visita fiscale ambulatoriale presso l’ufficio competente per territorio.

Cause di esenzione dalla visita fiscale

Il diritto del lavoro prevede dei casi in cui non si effettuano visite fiscali al lavoratore in malattia e di conseguenza non deve rispettare gli orari di reperibilità. Sia nel settore pubblico che privato l’esenzione si ha in caso di gravi patologie.

Inoltre nel settore del lavoro pubblico si ha l’esenzione dalla visita fiscale nel caso in cui di malattia per causa di servizio riconosciuta e che abbia portato a una menomazione, unica o plurima, prevista negli allegati A (prime tre categorie) ed E del DPR 834 del 1981. Si tratta di importanti menomazioni come la perdita degli arti, patologie tumorali, perdita della vista, dell’udito, lesioni al sistema nervoso centrale. Sempre nel settore pubblico si esclude la possibilità di essere sottoposti a visita fiscale a domicilio in caso di malattia richiesta in relazione a patologie per le quali sia stata riconosciuta una invalidità con percentuale dal 67% .

Nel settore privato invece, oltre alle gravi patologie, portano all’esenzione dalla visita fiscale gli stati patologici connessi a un’invalidità riconosciuta con percentuale almeno del 67%.

Infine, un altro caso in cui non è prevista la visita fiscale si ha quando l’assenza è dovuta a Covid.

Cosa succede se il medico non trova il lavoratore all’indirizzo indicato durante l’orario delle fasce di reperibilità?

In questo caso il medico che effettua la visita all’indirizzo indicato deve darne immediata comunicazione al datore di lavoro. Il medico inoltre invita il lavoratore a presentarsi nel primo giorno utile alla visita presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio. Il lavoratore è tenuto a indicare il motivo per cui non era presente all’indirizzo indicato durante l’orario di reperibilità.

In caso di assenza ingiustificata del lavoratore le sanzioni possono essere molto pesanti. La prima sanzione è di tipo amministrativo e consiste nella decurtazione del 100% dell’indennità prevista per un periodo massimo di 10 giorni;

La seconda sanzione è sempre di tipo amministrativo, si applica nel caso in cui sia rilevata un seconda assenza durante il periodo di malattia. In tale caso si ha una decurtazione del 50% del trattamento economico previsto per tutto il periodo della malattia.

In caso di terza assenza, l’indennità viene del tutto sospesa.

Le ulteriori sanzioni hanno luogo nei casi più gravi e consistono nel licenziamento senza preavviso nel caso in cui il periodo di malattia sia stato sfruttato attraverso l’uso di certificati medici attestanti il falso.

Infine si applica il licenziamento con preavviso in caso di:

  • assenza ingiustificata per un numero di giorni superiori a 3 anche non continuativi nell’arco di un biennio;
  • assenza ingiustificata per più di 7 giorni in un arco temporale di 10 anni;
  • in caso di mancata ripresa del servizio entro il termine fissato dall’amministrazione.

Ho indicato un determinato domicilio, ma avendo bisogno di assistenza ho deciso di farmi ospitare durate il periodo di malattia da un parente, cosa faccio?

In questo caso il nuovo indirizzo deve essere comunicato in modo immediato. Ora questa operazione può essere compiuta in modo autonomo attraverso il sito dell’INPS. A rendere note le modalità operative è la circolare 106 del 2020 dell’INPS. Occorre accedere ai servizi online presenti sul portale dell’INPS e andare alla voce Sportello al cittadino per le VMC e scegliendo la voce “Indirizzo reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo” .

Visite fiscali per lavoratore part time: quali regole?

In caso di malattia di un lavoratore, la visita fiscale può essere inviata tutti i giorni e negli orari delle fasce di reperibilità stabiliti per legge. Le regole delle visite fiscali non cambiano a seconda della tipologia di contratto full time o part time, orizzontale o verticale. E rimangono le stesse anche rispetto all’organizzazione dei turni o degli orari di lavoro delle aziende.

Visite fiscali per malattia a lavoratori part time: le regole

Pertanto l’orario della visita fiscale, all’interno delle fasce di reperibilità, è uguale per tutti i dipendenti, sia con contratto di lavoro full time che part time. E la visita può capitare anche nelle giornate in cui il lavoratore non è di servizio. Ad esempio, può essere fissata la visita medica di domenica a un lavoratore con distribuzione del lavoro dal lunedì al venerdì. Analogamente, il lavoratore part time può ricevere una visita fiscale in un giorno in cui non è di servizio.

Orari di reperibilità per le visite fiscali

Dal 1° settembre 2017, con l’istituzione del Polo unico, le visite fiscali sono organizzate dall’Inps sia per i lavoratori dipendenti pubblici che privati. Restano diversificati, invece, gli orari di reperibilità tra i due settori: i lavoratori privati possono ricevere la visita fiscale tra le 10 e le 12 e tra le 17 e le 19. I lavoratori del pubblico impiego, invece, mantengono orari di reperibilità più ampi. Infatti, le fasce previste sono dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Come sono regolati gli orari di reperibilità per i lavoratori part time?

Come devono regolarsi i dipendenti che svolgano lavoro part time in merito agli orari di reperibilità delle visite fiscali? La regola generale è che gli orari valgono per tutti, indipendentemente dal contratto di lavoro a tempo pieno o part time. Pertanto, un lavoratore part time in fascia diurna per un totale di 4 ore di lavoro giornaliere, in caso di malattia è assoggettato alla visita fiscale che potrebbe capitare tra le 10 e le 12 e tra le 17 e le 19. Quindi anche al di fuori della fascia di orario lavorativo prevista.

Reperibilità dei lavoratori part time in caso di malattia

Dunque anche un lavoratore part time ha l’obbligo di essere reperibile all’indirizzo indicato, per tutta la durata della malattia, ogni giorno della settimana comprese le domeniche e i giorni festivi. La reperibilità del lavoratore è finalizzata esclusivamente a consentire il controllo da parte dei medici competenti e incaricati. E il controllo viene effettuate con regole uguali per tutti a prescindere dalle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro.

Assenza da lavoro per malattia, come funziona?

In caso di malattia, il lavoratore contatta il proprio medico curante e prende nota del numero di protocollo. Da questo momento è obbligato a rispettare le fasce di reperibilità previste per il lavoro privato o per il pubblico. Il medico redige e trasmette il certificato o l’attestato di malattia in via telematica all’Inps. L’attestato indica solo la prognosi, ovvero il giorno di inizio e di presunta fine della malattia. Il certificato, invece, indica anche la diagnosi, ovvero la causa della malattia. Con la ricezione della comunicazione della malattia, sia l’Inps che il datore di lavoro possono richiedere la visita fiscale.

Cosa avviene se il lavoratore è assente durante la visita fiscale?

Nel caso in cui il lavoratore sia assente negli orari di reperibilità della visita fiscale, lo stesso viene invitato a recarsi agli ambulatori delle strutture territoriali dell’Inps. L’invito reca una data specifica. Per evitare azioni disciplinari da parte del datore di lavoro, il lavoratore assente alla visita fiscale deve presentare una giustificazione valida per l’assenza stessa.

I datori di lavoro possono verificare l’assenza alla visita fiscale del lavoratore?

In caso di assenza alla visita fiscale del lavoratore, i datori di lavoro possono esaminare gli esiti delle valutazioni di medici legali incaricati dall’Inps. le valutazioni riguardano i documenti che il lavoratore ha prodotto per giustificare l’assenza alla visita di controllo. I datori di lavoro possono dunque accedere alle valutazioni dei medici tramite il servizio “Richiesta di visite mediche di controllo” del sito istituzionale dell’Inps.

Visite fiscali le regole: guida completa caso per caso

Quali sono le regole che normano le visite fiscali, sia nel pubblico che nel privato, in caso di malattia del lavoratore? In questo articolo cerchiamo di analizzare tutti i casi con riferimento agli orari e alle procedure.

Visite fiscali: gli orari di reperibilità

Quando un lavoratore si assenta dal posto di lavoro, causa malattia, è soggetto a controllo da parte degli ispettori INPS che effettuano la visita fiscale. Le fasce orarie in cui il lavoratore deve essere reperibile, variano a seconda che sia dipendente privato o dipendente pubblico.

Per i lavoratori del settore pubblico la reperibilità va dalle 9:00 alle ore 13:00 e nel pomeriggio, dalle ore 15:00 alle 19:00. I dipendenti privati, invece, devono essere disponibili alla visita fiscale dalle 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle 19:00. E’ palese la differenza temporale: l’impiegato pubblico deve essere reperibile per una fascia oraria più ampia.

Il datore di lavoro può chiedere all’INPS di procedere al controllo del dipendente in malattia tramite la visita fiscale a partire dal primo giorno di assenza, una scelta che intraprendere anche l’Ente previdenziale pubblico.

Per quanto concerne la disciplina della visita fiscale nel pubblico impiego, la normativa ha subito delle modifiche a partire dal 2018 attraverso l’utilizzo di nuove procedure che accertino l’assenza del dipendente per malattia, imponendo un giro di vite in tema di reperibilità allo scopo di contrastare il fenomeno dell’assenteismo negli enti pubblici.

E’ bene precisare che le visite fiscali possono avvenire più volte anche nei giorni festivi o periodicamente in modo ripetuto. L’intento è anche quello di non rendere troppo prevedibile l’arrivo della visita fiscale, che già di per sé, prevede fasce orarie ben precise in cui il dipendente deve essere reperibile.

Gli esclusi dalla reperibilità

Non sono obbligati ad essere reperibili i dipendenti affetti da malattia grave che necessità di cure salvavita. Esclusione estesa anche ai beneficiari di cause di servizio con riferimento alle prime categorie della Tab. A del DPR del 30 dicembre 1981, n. 834 o patologie di cui alla Tab. E. Inoltre, ai dipendenti affetti da stati patologici connessi all’invalidità a partire dal 67%.

Il verbale di accertamento

A prescindere dall’esito della visita fiscale, l’ispettore medico INPS è tenuto alla redazione di un verbale di accertamento contenente la valutazione sulla capacità o meno del lavoratore in malattia, di svolgere la propria attività di lavoro. Tale verbale deve essere inoltrato in via telematica all’Istituto e al datore di lavoro, con una copia destinata per conoscenza al dipendente.

Il lavoratore ha la possibilità di dissentire con il risultato della visita fiscale che si evince dal verbale di accertamento. In tal caso, il medico fiscale è tenuto a informarlo che deve eccepire il dissenso seduta stante, in modo da poterlo inserire nel verbale con una nota che deve essere sottoscritta dal dipendente.

Inoltre, il medico INPS deve invitare il lavoratore a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l’Ufficio medico legale dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale competente per territorio, per ricevere il giudizio definitivo.

Nel caso in cui il lavoratore si rifiutasse di firmare, l’ispettore che ha effettuato la visita fiscale deve comunicarlo immediatamente all’INPS e predisporre apposito invito a visita in ambulatorio.

Domicilio e assenza

Se il dipendente dovesse trascorrere il suo periodo di malattia in un domicilio diverso da quello indicato, è tenuto a darne comunicazione all’Ufficio dove presta l’indirizzo di reperibilità, il quale lo comunicherà all’INPS.

Quando il lavoratore in malattia non viene trovato dal medico che effettua la visita fiscale, quest’ultimo avvisa il datore di lavoro e poi lascia al domicilio dichiarato, l’invito al dipendente di recarsi per una visita in ambulatorio il primo giorno utile presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio.

Si parla di assenza giustificata alla visita fiscale se il dipendente, entro 15 giorni dalla sanzione notificata, presenta una lettera che la giustifichi. Le ragioni di tali assenza possono essere tre e devono essere documentate:

  • causa di forza maggiore;
  • la presenza di una situazione per cui è stato necessario che il lavoratore si trovasse in un altro luogo;
  • la contemporaneità della visita fiscale con altre visite specialistiche

Guarigione anticipata o allungamento della malattia

In caso di avvenuta guarigione in anticipo rispetto a quanto previsto, il dipendente è obbligato a fornire il relativo certificato vidimato dal medico che ha attestato l’iniziale infermità all’INPS e al datore di lavoro che, diversamente non può farlo tornare sul posto di lavoro per svolgere la sua mansione.

Nel certificato di malattia il medico curante indica il giorno in cui termina la prognosi. Senza un ulteriore certificazione, il lavoratore percepisce l’indennità di malattia fino a tale data. In caso di proroga del periodo di malattia, quindi, occorre una o più certificazione mediche.

Le sanzioni

Per l’assenza del dipendente alla visita fiscale INPS non giustificata, è prevista una sanzione pari all’intero importo dell’indennità di malattia percepibile per i primi dieci giorni in caso di prima assenza. La sanzione corrisponde al 50% del restante periodo per la seconda assenza e al 100% dell’intero indennizzo in caso di mancata reperibilità alla terza visita fiscale.