Cessione crediti di imposta su bonus edilizi: quanto convengono dopo le modifiche?

Il mercato delle cessioni dei crediti di imposta e dello sconto in fattura può ripartire dopo lo stop delle scorse settimane, ma il rischio è quello dei maggiori costi a carico dei contribuenti. Il nuovo decreto legge numero 13 del 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio, infatti, rimescola ancora le regole sui trasferimenti dei crediti di imposta: le procedure, più complesse, possono riflettersi su quanto siano convenienti le operazioni di bonus e superbonus 110% in edilizia.

Come avverrà la cessione dei crediti di imposta sul bonus casa?

La cessione dei crediti di imposta sarà possibile per un numero massimo di tre trasferimenti. Due però dovranno essere effettuati coinvolgendo i soggetti controllati, ovvero le banche, le Poste Italiane, gli intermediari finanziari e le società bancarie. E per i professionisti che svolgono le asseverazioni pesano le nuove responsabilità con prevedibile scarico dei costi a carico dei contribuenti.

Cessione dei crediti di imposta, cosa cambia con il nuovo decreto sui bonus e superbonus edilizi?

Con il nuovo provvedimento si dà l’addio alle cessione illimitata dei crediti di imposta sui bonus e superbonus edilizi. I bonus sulla casa prevedono regole più stringenti sia sulla circolazione della “moneta fiscale” dei superbonus, che su altri bonus edilizi ordinari, come l’ecobonus del 50% o del 65%, il bonus ristrutturazione del 50% e il bonus facciate del 60%. Tutti i professionisti tecnici che rilasciano i visti e le asseverazioni sono obbligati all’assicurazione.

Bonus e superbonus edilizi, il peso dei costi di professionisti tecnici

Per l’utilizzo dell’opzione della cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura, è richiesta l’asseverazione di congruità dei prezzi. L’obbligo vale sia per il superbonus 110% che per gli altri bonus edilizi ordinari. Le novità introdotte dal decreto legge numero 13 del 2022 avranno un impatto anche sui contribuenti o cliente che decideranno di far fare interventi di ristrutturazioni. Con il rafforzamento delle pene legate ai reati dei professionisti tecnici incaricati di redigere la documentazione di asseverazione dei costi, (multa da 50 mila a 100 mila euro, reclusione dai 2 ai 5 anni in caso di dati falsi o di omissioni rilevanti), è facile che i costi per i contribuenti tendino a salire.

Detrazioni delle spese per bonus e superbonus solo entro i limiti massimi

Il rispetto della congruità dei costi va a colpire non solo il superbonus 110%, ma anche i bonus casa ordinari. L’ultimo provvedimento del governo ha stabilito che debbano utilizzarsi i nuovi prezzi massimi delle 34 tipologie di lavori in elenco, dalle caldaie alle finestre, dalle coibentazioni alle pompe di calore. Chi maggiormente rischia di vedersi penalizzato dalle ultime novità del decreto sono i contribuenti che facciano svolgere lavori con bonus ordinari che non rientrino nel superbonus 110%.

Esempio di costi dei bonus casa in caso di cessione dei crediti di imposta

Infatti, se un contribuente decide di avvalersi del bonus ristrutturazione al 50% per la sistemazione di una casa e del cambio delle finestre con l’ecobonus del 50% per una spesa totale di 75 mila euro, le detrazioni spettanti prima degli ultimi interventi legislativi erano di 37.500 euro. Il credito di imposta poteva essere ceduto a qualsiasi soggetto e la burocrazia era limitata. Con gli ultimi provvedimenti sono necessari il visto di conformità e l’asseverazione di congruità delle spese. E la cessione dei crediti di imposta, dopo il primo passaggio, può essere fatta solo verso soggetti in ambito controllato, ovvero le banche, le assicurazioni, le Poste Italiane e gli altri intermediari finanziari vigilati.

Cessione dei crediti di imposta, è necessaria l’assicurazione: in cosa consiste?

Inoltre, le ultime novità legislative hanno introdotto l’obbligo di assicurazione con massimale corrispondente ai costi di tutti i lavori attestati. Con un conseguente incremento dei costi. Se la detrazione fiscale, nell’esempio riportato, era di importo pari a 37.500 euro, con le novità i costi scendono. Perché la cessione verso le banche potrebbe far calare il vantaggio fiscale a circa 30 mila euro. Si tratta del costo applicato anche in precedenza, ma il credito poteva essere fatto circolare verso tutti i soggetti negoziandone il vantaggio. Ma a questa perdita di detrazione fiscale devono aggiungersi anche gli ulteriori costi dell’asseverazione di congruità e del visto di conformità dei costi. Questi ultimi costi sono detraibili, ma comportano un esborso iniziale.

Quali crediti di imposta potrebbero essere pagati di meno in caso di cessione?

Inoltre, non è da escludersi che nel nuovo mercato di circolazione della moneta fiscale, degli operatori possano decidere di applicare prezzi di acquisto dei crediti di imposta più al ribasso. Si potrebbe pensare, ad esempio, a un prezzo minore sui crediti di imposta che abbiano meno cessioni residue consentite o una durata più lunga. In più dovrà essere valutato, intervento su intervento, l’impatto del nuovo prezziario del ministero per la Transizione ecologica (Mite). Le 34 voci di costi sono da rispettare nei nuovi limiti massimo di costo.

Bonus edilizi diversi dal superbonus 110%, quando le spese per visti e asseverazioni sono detraibili?

Novità in tema di visti e asseverazioni per i bonus edilizi diversi dal superbonus 110%, in particolare le detrazioni fiscali spettanti per i lavori minori e per gli interventi fino a 10 mila euro. L’Agenzia delle entrate ha spiegato come semplificare i piccoli interventi. Sul punto l’Agenzia pone la data di scelta dell’opzione come quella che fa fede negli interventi di edilizia libera. Inoltre, le spese sostenute per i visti e le asseverazioni nel corso del 2021 risultano detraibili anche per l’anno di imposta 2021. Per i bonus diversi dal superbonus 110%, pertanto, non farà fede il momento in cui tali spese siano state sostenute.

Interventi in edilizia libera non in superbonus 110%: fa fede la data di scelta opzione sconto in fattura o cessione del credito di imposta

La data che fa fede ai fini dei visti di conformità e delle asseverazioni di congruità delle spese sostenute, nel caso degli interventi in edilizia libera, è quella nella quale si comunica la scelta dell’opzione stessa. I beneficiari del bonus devono adempiere a questa comunicazione direttamente all’Agenzia delle entrate. La stessa è intervenuta sulla semplificazione delle procedure con le opportune delucidazioni. Il riferimento è all’utilizzo dello sconto in fattura o alla cessione del credito di imposta. L’ambito di applicazione della regola è limitata agli interventi in edilizia libera o a quelli con importo non superiore ai 10 mila euro.

Bonus in edilizia libera e importi non superiori a 10 mila euro: senza visto e vale la data dell’opzione

Pertanto, non ha rilevanza la data nella quale si effettua la spesa, ma solo quella nella quale si comunica all’Agenzia delle entrate la volontà di avvalersi di una delle due opzioni. Il chiarimento dell’Agenzia delle entrate va a limitare l’ambito di applicabilità del decreto legge “Antifrodi”. Il parere esclude peraltro vari interventi i edilizi minori dagli adempimenti dei visti di conformità e delle asseverazioni di congruità delle spese nel caso di cessione del credito di imposta o di applicazione dello sconto in fattura.

Bonus edilizia libera e interventi minori, cosa dice la legge di Bilancio 2022?

La questione dei visti di conformità e delle asseverazioni di congruità delle spese è nata con l’applicazione del decreto legge “Antifrodi”. La legge di Bilancio 2022 ne ha recepito gli obblighi, lasciando fuori proprio gli interventi più contenuti. Ne deriva che, per i lavori a decorrere dal 1° gennaio 2022, nel caso con cui ci si volesse avvalere dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta, non si applica l’adempimento del visto di conformità e dell’asseverazione di congruità delle spese. Gli interventi che ne rimangono fuori sono, dunque, quelli in edilizia libera e quelli fino a 10 mila euro di importo. La semplificazione non è valida, invece, per il bonus facciate.

Interventi con bonus edilizi fatti nel 2021 ma comunicati dopo: come fare?

L’intervento dell’Agenzia delle entrate va a integrare quanto stabilito dalla legge di Bilancio 2022 nella situazione in cui i lavori minori siano stati effettuati nel corso del 2021, ma la comunicazione della scelta dell’opzione (sconto in fattura o cessione del credito di imposta) avvenga successivamente. In tal caso fa fede la data della comunicazione. Infatti, si legge sulla Faq dell’Agenzia delle entrate, “si ritiene che la stessa (la data, n.d.r.) trovi applicazione con riferimento alle comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito trasmesse all’agenzia delle Entrate a decorrere da tale data”.

Interventi in edilizia libera diversi dal superbonus 110%, ecco come fare per lo sconto in fattura o cessione del credito di imposta

Ciò detto, se una spesa rientrante nel bonus in edilizia libera o con importo fino a 10 mila euro, diversa dal superbonus 110%, è stata sostenuta il 1° dicembre 2021, il beneficiario non è soggetto al visto di conformità e all’asseverazione di congruità delle spese se la comunicazione della scelta dell’opzione (sconto in fattura o cessione del credito di imposta) avviene a partire dal 1° gennaio 2022. In tal caso, le date apposte a fatture e ai bonifici non fa fede.

Detraibilità spese per visti e asseverazioni bonus edilizi minori: si può applicare?

L’Agenzia delle entrate ha inoltre chiarito che le spese per le asseverazioni di congruità e per i visti di conformità risultano sempre detraibili. Nella detraibilità rientrano dunque anche le spese effettuate nel corso del 2021. Il parere dell’Agenzia delle entrate si è reso indispensabile in conseguenza del fatto che la legge di Bilancio 2022 ha stabilito la detraibilità delle medesime spese sostenute solo a partire dal 1° gennaio 2022. Pertanto, le spese di visti e asseverazioni sono detraibili anche se sostenute dal 12 novembre 2021 (giorno di entrata in vigore del decreto legge “Antifrodi”) al 31 dicembre 2021.

 

 

Quali professionisti possono apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali

Ai fini della corretta applicazione delle norme tributarie, il visto di conformità che viene apposto sulle dichiarazioni fiscali è importante ai fini non solo degli adempimenti. Ma anche, per esempio, al fine di accedere ai bonus edilizi. Vediamo allora, nel dettaglio, quali professionisti, essendo abilitati, possono apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali dei contribuenti.

Visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, ecco come i professionisti devono chiedere l’abilitazione

I professionisti, al fine di poter apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, sono chiamati a presentare un’apposita dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. Precisamente, una comunicazione alla Direzione regionale del Fisco che è competente per territorio. Ovverosia, in base al proprio domicilio fiscale.

Per la presentazione della dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate sul proprio sito Internet mette a disposizione per i professionisti i modelli fac-simile sia per la comunicazione, sia per la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Inoltre, rispetto a quanto viene indicato nella dichiarazione stessa, presentata alla Direzione regionale del Fisco competente per territorio, il professionista è chiamato poi a comunicare l’eventuale variazione di dati entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui le variazioni stesse si verificano.

Come trovare un professionista che sia abilitato all’apposizione del visto di conformità

Per i contribuenti, inoltre, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione online, sul proprio sito Internet, il servizio che è finalizzato proprio alla ricerca dei professionisti che, avendo presentato apposita dichiarazione, sono stati abilitati dall’Amministrazione finanziaria dello Stato all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali.

Il servizio, in particolare, non è altro che un motore di ricerca che si può interrogare selezionando la regione, la provincia e poi il comune di interesse. Si può inoltre indicare pure il cognome del professionista, mentre l’inserimento del nome è sempre facoltativo.

Quali sono i soggetti che, regolarmente abilitati, possono apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali dei contribuenti

Regolarmente abilitati, i soggetti che possono apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali dei contribuenti spaziano dai professionisti che sono iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro ai professionisti che sono iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Ma anche i responsabili dell’assistenza fiscale (RAF) dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF).

E lo stesso dicasi, si legge altresì sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, per tutti i soggetti che sono iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi. Questi soggetti, inoltre, devono essere in possesso diploma di ragioneria, di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, oppure essere in possesso di titoli equipollenti.

Superbonus 110% e bonus facciate: visti e asseverazioni necessari

Con l’entrata in vigore del decreto “Antifrodi”, poi recepito dalla legge di Bilancio 2022, i soggetti che vogliano usufruire dei vantaggi fiscali del superbonus 110%, del bonus facciate e degli altri bonus edilizi, hanno l’obbligo di mettersi in regola con gli adempimenti (visti e asseverazioni) per poter sfruttare la tipologia di agevolazione fiscale preferita. L’asseverazione degli interventi è necessaria, a seconda dei casi, se si voglia utilizzare la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura al posto della detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Superbonus 110%: asseverazione di congruità delle spese per gli interventi

Il decreto “Antifrodi” ha cambiato il meccanismo di asseverazione di congruità delle spese sostenute per gli interventi e il visto di conformità del superbonus 110%. Per gli interventi fino al 12 novembre scorso, il visto di conformità non era necessario per le detrazioni dirette nella dichiarazione dei redditi. L’obbligo sussisteva solo per la cessione del credito di imposta e per lo sconto in fattura. A partire dall’entrata in vigore del decreto Antifrodi, l’asseverazione di congruità e il visto di conformità sono obbligatori anche per la detrazione nella dichiarazione dei redditi, con delle eccezioni.

Superbonus 110%, quando non è necessario il visto di conformità delle spese?

Nel caso del superbonus 110% il visto di conformità specifico non è necessario se il contribuente presenta il modello Redditi precompilato. Oppure se si utilizza il modello 730 e il 730 attraverso il sostituto di imposta. Inoltre, se la dichiarazione dei redditi viene “vistata” (nel caso di compensazione del credito con valore superiore a 5 mila euro), il visto generale assorbe anche quello specifico. Lo ha stabilito l’Agenzia delle entrate con la circolare numero 16/E del 2021.

Superbonus 110%, visto di conformità e asseverazioni delle imprese

Peraltro, la stessa Agenzia delle entrate ha stabilito che gli stessi adempimenti di asseverazioni e di visti sono a carico delle imprese per le fatture emesse relative ai pagamenti intercorsi dal 12 novembre scorso. Ciò significa che le fatture emesse nel 2021 dovranno essere suddivise a seconda dell’obbligo di asseverazione e che buona parte delle fatture (fino all’11 novembre 2021) risultano esenti dal visto specifico.

Asseverazioni tecniche nel caso del superbonus 110%: cosa fare?

Per le asseverazioni tecniche relative al superbonus 110% è necessario rifarsi alle regole dei singoli interventi e al decreto del ministero per lo Sviluppo Economico dei “Requisiti per i lavori ecobonus” già a decorrere dal 6 ottobre 2020 e al decreto ministeriale numero 58 del 2017 in tema di sismabonus. In particolare, per il superbonus 110% c’è sempre l’obbligo del visto di congruità delle spese con individuazione dei prezziari ai quale riferirsi. Fanno eccezione i lavori nei quali il bonus viene calcolato sul costo di acquisto dell’unità abitativa, come avviene per il sismabonus acquisti.

Bonus facciate: quali visti e asseverazioni sono necessari?

Visti di conformità delle spese sostenute e asseverazione sono necessari anche per il bonus facciate. L’intervento prevede la detrazione Irpef e Ires del 90% per i lavori del 2020 e del 2021. A partire dal 2022 l’agevolazione fiscale è scesa al 60%. La detrazione fiscale deve essere ammortizzata nei 10 anni successivi. Le quote del beneficio devono essere di uguale valore secondo quanto prevedono i commi dal 219 al 224 dell’articolo 1, della legge numero 160 del 2019.

Asseverazioni tecniche per i lavori rientranti nel bonus facciate: quali sono?

Nel caso di interventi rientranti nel bonus facciate è necessario avere le autorizzazioni comunali (Cila, Cilas, Scia, permessi a costruire). Per gli obblighi è necessario rifarsi al relativo regolamento comunale. Potrebbe essere necessaria la notifica preliminare alla Asl qualora si ricada nelle situazioni del comma 1, dell’articolo 99, del decreto legislativo numero 81 del 2008. Risulta altresì necessaria sia la fattura che il bonifico parlante nel caso di sconto in fattura. Il bonifico parlante è occorrente tuttavia solo per la quota eventuale che non è coperta dallo sconto in fattura. Per i lavori “eco” è necessaria anche l’asseverazione dei requisiti tecnici da inviare all’Enea. Non non è necessaria, invece, l’asseverazione tecnica antisismica allo Sportello Unico per l’Edilizia (Sue) del Comune.

Altre asseverazioni di congruità in carta libera nel caso del bonus facciate

Una ulteriore asseverazione riguarda la congruità nel caso del bonus facciate, ma non per i bonus differenti dal superbonus 110%, se di edilizia libera oppure sotto i 10 mila euro dell’intervento stesso o se si tratta di bonus facciate. L’asseverazione deve essere ottemperata in carta semplice qualora non sia stata previsto un altro tipo di asseverazione. Analogamente, per il bonus facciate è previsto il visto di conformità nella comunicazione, ad eccezione dei bonus diversi dal superbonus 110%, se di edilizia libera o sotto i 10 mila euro di valore dell’intervento, oppure se bonus facciate. Infine, nel caso del bonus facciate è necessario procedere con la comunicazione dell’opzione scelta (sconto in fattura o cessione del credito di imposta) all’Agenzia delle entrate.

 

Superbonus 110%: novità sul visto di conformità-congruità

Il Superbonus 110% fin dal suo esordio ha generato molto interesse e allo stesso tempo molte perplessità e questo perché almeno nella fase iniziale era molto difficile riuscire a rientrare in questa agevolazione. Nel tempo il Superbonus 110% è stato più volte modificato. L’ultima modifica in ordine di tempo è l’introduzione della obbligatorietà del visto di conformità e dichiarazione di congruità anche per l’applicazione della detrazione direttamente in favore del proprietario.

Superbonus 110% nel decreto antifrode: novità per il visto di conformità

Il Superbonus 110% è inserito nel decreto Rilancio prevede la possibilità di eseguire lavori di efficientamento energetico nei fabbricati e di ottenere la restituzione di quanto effettivamente speso a copertura fino al 110%. Per poter usufruire di questa opportunità sono previste diverse modalità e in particolare la cessione del credito al costruttore oppure a terzi, lo sconto in fattura, infine la detrazione delle imposte in 5 rate a cadenza annuale.

Per una panoramica sul Superbonus 110% leggi: Superbonus 110%: le linee guida per accedere alle agevolazioni

L’Agenzia delle Entrate ha rilevato nei suoi controlli circa 800 milioni di crediti inesistenti e questo ha spinto a una stretta sui controlli. Fino al decreto antifrode, decreto legge 157 dell’11 novembre 2021, era previsto che solo nel caso di cessione del credito e sconto in fattura si dovesse presentare una dichiarazione di congruità e un visto di conformità, tali documenti dovevano essere redatti da un commercialista o da un CAF. L’obiettivo era far in modo che i prezzi dei vari interventi non venisse gonfiato al fine di percepire somme maggiori rispetto a quelle effettivamente impiegate per realizzare lavori trainanti e lavori trainati.

Occorre fare delle precisazioni su tali documenti: il visto di conformità attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ad ottenere l’agevolazione, mentre la dichiarazione di congruità dimostra che le spese sostenute sono congrue rispetto ai lavori eseguiti.

Quando è necessaria la dichiarazione di congruità

Con l’articolo 121 del decreto antifrode si provvede a un’estensione di questo obbligo. L’articolo sottolinea che la dichiarazione di congruità deve essere redatta anche nel caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi. Lo stesso articolo però sottolinea che il visto di conformità, o dichiarazione di congruità, non è obbligatoria nel caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate, oppure sia presentata tramite il sostituto d’imposta (generalmente il datore di lavoro). Si creano quindi delle differenze tra soggetti che tendenzialmente si trovano nelle stesse condizioni, cioè vogliono beneficiare delle detrazioni sulle proprie imposte.

Per la verifica di congruità dei costi devono essere presi come punto di riferimento i prezzari regionali dei lavori pubblici e i prezzari DEI , cioè delle opere Edili e Impiantistica, ciò era quanto previsto nel Decreto Requisiti minimi (Decreto MiSE 6 agosto 2020), ma anche su questo punto ci sono state delle modifiche, infatti, il decreto antifrode ha stabilito che per alcune categorie di lavori dovranno essere utilizzati i valori massimi stabiliti con un decreto del Ministro della Transizione Ecologica.

Ciò potrebbe creare problemi in quanto i lavori edili richiedono un lasso di tempo di una certa rilevanza e il costante cambiamento delle norme crea disagi nella individuazione di volta in volta delle norme applicabili. Soprattutto potrebbero volerci mesi prima di vedere il decreto e nel frattempo imprese edili e i vari soggetti coinvolti nel Superbonus 110% non sanno quali criteri saranno utilizzati per valutare la pratica.

Criticità della nuova disciplina sulla dichiarazione di congruità e visto e conformità

Nel frattempo si è registrato un blocco della piattaforma di cessione del credito dell’Agenzia delle Entrate al fine di consentire il lavoro di aggiornamento della stessa per adeguarla alla nuova normativa Antifrode. Il blocco attualmente è superato e la piattaforma può essere nuovamente utilizzata.

Il decreto antifrode prevede anche nuovi sistemi di controllo, con la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di sospendere per un periodo massimo di 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni. Tale sospensione deve essere giustificata da evidenti anomalie e quindi dalla necessità di svolgere ulteriori accertamenti. Di fatto ancora non sono state delineate le norme di attuazione di tali procedure di controllo che sono demandate a un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

La confusione sul Supebonus 110% è determinata dal fatto che si è trattato di un provvedimento adottato con urgenza e non studiato fin da subito nei dettagli e di conseguenza sottoposto a costanti mutamenti. Ulteriori sono previsti nella Legge di Bilancio 2022 che probabilmente limiterà l’accesso al Superbonus 110% agli edifici plurifamiliari e condomini. La normativa in via di applicazione infatti prevede per le villette e case unifamiliari il tetto ISEE di 25.000 euro che taglia fuori dai benefici una fetta importante di persone.

Le novità non terminano qui, infatti la Legge di Bilancio in via di approvazione prevede il Superbonus 110% solo fino alla fine del 2023, dopo si provvederà a una riduzione al 70% per il 2024 e per il 2025 l’importo sarà al 65%. Naturalmente per le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 è necessario attendere l’approvazione definitiva, infatti non mancano critiche severe al nuovo impianto provenienti soprattutto dal M5S.

Se vuoi conoscere quali lavori possono essere eseguiti con il Superbonus 110%, leggi l’articolo: Lavori trainanti nel Superbonus 110%: scopriamo quali sono 

INT: nessuna penalizzazione per il visto ai tributaristi

Un semplice tweet da parte di INT per rispondere all’attacco delle associazioni di altre categorie professionali che riguarda la polemica sull’estensione del visto di conformità ai tributaristi certificati e qualificati ex lege 4/2013.

Il cinguettio, scritto dai tributaristi, era questo: “D.L. FISCALE: Il visto ai tributaristi evita discriminazione e non penalizza altre categorie” ed era diretto ai sottoscrittori dell’emendamento e agli organi di stampa.

Ecco i tweet che sono girati sul social network sull’argomento:

Il visto di conformità x tributaristi (intermediari fiscali) qualificati e certificati ex Lege 4/2013,poiché viene apposto su dichiarazioni dagli stessi redatte a seguito della tenuta delle scritture contabili, non penalizza altri professionisti. Grazie @mauro_m_marino @Fornaro62

Il visto di conformità x tributaristi (intermediari fiscali) qualificati e certificati ex Lege 4/2013, poiché viene apposto su dichiarazioni dagli stessi redatte, a seguito della tenuta delle scritture contabili, non penalizza altri professionisti. Grazie @mandelli_andrea

Il visto di conformità x tributaristi (intermediari fiscali) qualificati e certificati ex Lege 4/2013,poiché viene apposto su dichiarazioni dagli stessi redatte a seguito della tenuta delle scritture contabili,non penalizza altri professionisti. Grazie #SenBonfrisco @FComellini

Riccardo Alemanno, presidente dell’Istituto Nazionale Tributaristi, ha voluto commentare così: “Nessuna penalizzazione per altre categorie professionali con Il visto di conformità per i tributaristi qualificati e certificati ex lege 4/2013, ma solo la naturale continuazione di una attività, ormai quotidiana, collegata alle dichiarazioni che già i tributaristi redigono per conto dei contribuenti ed inviano all’Agenzia delle Entrate. Tanto meno si penalizzano i giovani, semmai penalizzati dalla complessità del sistema. Giovani che oggi possono scegliere anche un percorso professionale libero da schemi e baronie”.

Vera MORETTI

Visto di conformità per la compensazione IVA

A proposito della compensazione IVA, è stata introdotta una nuova norma che amplia l’utilizzo del visto di conformità con la quale viene attestata l’esecuzione dei controlli così come indicato dall’art. 2 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164.

In particolare, se il credito annuale è superiore ai 15mila euro annui, la compensazione IVA si trova in posizione subordinata rispetto all’apposizione del visto di conformità oppure alla dichiarazione sottoscritta dal firmatario della relazione di revisione.

Per tale, si intende la revisione che attesti l’avvenuta verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sul reddito con IVA, e infine della verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione.

Chi può rilasciare il visto di conformità

A beneficiare del visto di conformità, come da articolo 10 del D.L. 78/2009, sono:

– i responsabili dell’assistenza fiscale CAF-imprese (ovvero i Centri di Assistenza Fiscale, costituiti dai soggetti previsti dall’art. 32 del D.Lgs. n. 241/1997) dove il responsabile deve essere iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Costoro hanno l’obbligo di apporre il visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal CAF insieme alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili;
– i dottori commercialisti;
– gli esperti contabili e consulenti del lavoro;
– gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti;

– gli esperti delle Camere di Commercio per la sub-categoria tributi, in possesso di laurea in giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti, o con diploma di ragioneria;

Modalità di richiesta del visto di conformità

I professionisti che vogliano prestare la propria attività di assistenza fiscale sono tenuti a presentare una comunicazione alla Direzione regionale del territorio insieme a:

– copia conforme della polizza assicurativa con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti e non di importo inferiore a 1.032.913,80, che non contenga franchigie o scoperti e che preveda il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto;
– la dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine di appartenenza
– la dichiarazione che certifichi che il professionista: non ha riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.c. per reati finanziari;

non ha procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;
non ha commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e IVA;
non si trova in una delle condizioni penalmente rilevanti che escludono la possibilità di candidarsi alle elezioni regionali, provinciali, comunali.

In seguito, gli stessi professionisti devono essere in possesso dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

Limiti ed eccezioni per la trasmissione del visto di conformità

Il visto in esame può essere accordato solo sulle dichiarazioni annuali e viene rilasciato con la firma e codice fiscale del CAF o del professionista, se le dichiarazioni e le scritture contabili sono state predisposte e tenute dallo stesso CAF o dal professionista.

E’ possibile affidare la predisposizione delle dichiarazioni e la tenuta della contabilità anche a soggetti non abilitati al rilascio del visto di conformità.

Quando ciò avviene, il contribuente si può indirizzare a un CAF o professionista abilitato, che a sua volta controllerà sia la presenza di eventuali errori di calcolo che la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini IVA, oltre che la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e nei dati esposti nella scritture contabili alla relativa documentazione.

Elementi necessari al controllo contabile:

operazioni attive soggette ad aliquote in prevalenza più basse rispetto a quelle delle operazioni passive;
operazioni imponibili;
acquisti o importazioni di beni ammortizzabili;
operazioni non soggette a imposta;
operazioni non imponibili da parte di produttori agricoli.

Sanzioni

Sono a carico dei responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF e dei professionisti solo se si riscontri una discordanza tra quanto attestato e i dati emersi dopo la liquidazione o un controllo.

Alternative al visto di conformità

I contribuenti sottoposti al controllo contabile possono effettuare la compensazione del credito IVA se la dichiarazione è sottoscritta dai soggetti che ne esercitano il controllo, verificando che le opzioni sul controllo contabile siano esercitate da un revisore esterno nella qualità di società di revisione (alla sottoscrizione dovrà provvedere il socio o l’amministratore della società) e da un revisore nella qualità di persona fisica (alla sottoscrizione dovrà provvedere la persona fisica), o, infine, demandando al collegio sindacale per cui alla sottoscrizione dovrà provvedere ciascun sindaco revisore.

Paola Perfetti

Compensazione IVA: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

I nuovi vincoli del D.L. n. 78/2009

In data 9 marzo 2010,  l’Agenzia delle Entrate ha stabilito l’utilizzo del credito IVA in pagamento della medesima imposta.

In determinati casi, infatti, il versamento può configurarsi come compensazione “orizzontale” e di conseguenza essere soggetto ai nuovi vincoli di cui al D.L. n. 78/2009.

L’Amministrazione finanziaria ritiene che una circostanza di questo tipo può avvenire nell’esempio in cui il credito IVA del periodo viene utilizzato per pagare un debito di un periodo d’imposta precedente.

I vincoli a cui soggiace la compensazione di questo e di casi similiari sono:

– se il credito supera i 10mila €, la compensazione è possibile solo dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA annuale o dell’istanza infrannuale;

– la trasmissione della delega del modello F24 per via telematica;

– se il credito è superiore ai 15mila €, ai fini della compensazione la dichiarazione deve presentare il visto di conformità (ovvero la sottoscrizione dell’organo di controllo contabile).

Paola Perfetti