I Consulenti del Lavoro sulla rivalutazione delle pensioni

I Consulenti del Lavoro sulla rivalutazione delle pensioni

Dopo che la Consulta ha giudicato incostituzionale il blocco della perequazione delle pensioni relativo agli anni 2012-2013, introdotto dall’articolo 24 comma 25 del dl 201/2011, nel governo e al ministero dell’Economia sono andati nel panico per il rischio di dover rivalutare e rimborsare tutte le pensioni erroneamente bloccate.

Sono volate cifre su quanto dovrà essere l’importo per coprire questi rimborsi e se ne sono sentite di tutti i colori. I Consulenti del Lavoro hanno provato a dare una loro lettura a questo pasticcio delle pensioni e hanno elaborato una stima, illustrata in una circolare della loro Fondazione Studi. Ebbene, secondo i Consulenti sarà di circa 6 miliardi l’impatto sulle finanze pubbliche della rivalutazione non riconosciuta, fino a maggio 2015, al netto degli effetti fiscali, alle pensioni superiori a 1.443 euro.

Scrivono i Consulenti del Lavoro nella loro circolare. “Ovviamente ai 6 miliardi così ottenuti (cui comunque andrebbero aggiunte le dovute rivalutazioni monetarie) occorre sommare l’effetto finanziario del ricalcolo della pensione vita natural durante. Infatti, in riferimento agli anni 2012-2013, i trattamenti pensionistici dovranno essere rivalutati sulla base della normativa previgente all’articolo 24 comma 25 del dl 201/2011 contenuta nell’articolo 69 della legge 388 del 2000“.

Secondo i Consulenti, il primo effetto dell’abrogazione della norma è “il diritto dei titolari dei trattamenti pensionistici di esigere il credito spettante per l’appunto dalla rivalutazione non riconosciuta e il diritto a ricevere vita natural durante il ricalcolo della pensione attualmente in pagamento, per la cui misura non si è tenuto conto della rivalutazione non attribuita e invece spettante così come definito dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015“.

Infatti, poiché “sulla base dell’articolo 24 comma 25 del dl 201/2011 – scrivono i Consulenti nella Circolare – i trattamenti pensionistici superiori a 1.443 euro nella loro totalità non sono stati rivalutati, a legislazione vigente da una parte dovrà essere recuperata la rivalutazione spettante per gli anni 2012-2013-2014-2015 (infatti gli anni 2014 e 2015 sono stati rivalutati sulla base di un importo inferiore in quanto precedentemente non rivalutato) e dall’altra parte dovrà essere messo in pagamento vita natural durante un trattamento pensionistico di importo superiore a quello attualmente erogato“.

Che fare, quindi, con queste pensioni? Secondo la Fondazione Studi è da escludere “un decreto legge che disponga i criteri ed eventuali limitazioni in ordine alla restituzione delle somme maturate dai pensionati interessati, ipotizzando l’individuazione di un diverso criterio di perequazione rispetto a quanto stabilito dall’articolo 69 della legge 388/2000“, dal momento che “non appare che un possibile decreto legge approvato oggi possa incidere retroattivamente su un diritto già entrato nel patrimonio dei pensionati interessati“.

Infatti, con la sua sentenza, la Consultafa rivivere la citata disposizione del 2000 e dunque i soggetti interessati hanno già maturato il diritto a veder applicato tale criterio di rivalutazione“, stabilito appunto da quella legge sulle pensioni, prima che fosse approvata nel 2011 quella poi giudicata incostituzionale.