Come si costituisce una società a responsabilità limitata (Srl) on line?

Il decreto legislativo sull’utilizzo degli strumenti digitali, approvato in via definitiva il 4 novembre 2021 in attuazione della direttiva europea numero 1151 del 2019, ha previsto nuove regole per la costituzione di una società a responsabilità limitata (Srl) on line. In base alla nuova norma, infatti, è possibile costituire ogni tipo di società a responsabilità limitata attraverso un collegamento da remoto con uno studio notarile prescelto.

Quali sono le nuove regole della costituzione di una Srl on line?

Sono cinque le nuove regole previste per la costituzione di una società a responsabilità limitata on line. Innanzitutto quali tipi di società possono essere costituite on line. In secondo luogo, quale tipo di apporto deve essere fatto dalle parti alla nuova società. Regole particolare stabiliscono come scegliere il notaio e come debba svolgersi la videoconferenza per la costituzione dell’atto. Infine, quali modelli debbano essere utilizzare per costituire una nuova Srl.

Quali società possono essere costituite on line e quali sono escluse?

In primis solo le società a responsabilità limitata possono essere costituite, ordinarie e semplificate. La sede della società deve essere in Italia. Sono escluse dalla procedura di costituzione via web le società di capitali come società per azione e società in accomandita per azioni, e le società di persone come società in nome collettivo e società in accomandita semplice. Al momento, in attesa di ulteriori chiarimenti, sembrerebbe esclusa la costituzione di società a responsabilità limitata con forma consortile o di cooperativa.

Come scegliere il notaio per la costituzione di una srl on line?

È necessario che chi voglia costituire una srl on line debba scegliere il notaio del luogo in cui almeno una delle parti che intervengono abbia la residenza o la sede legale. Nel caso in cui le parti sono residenti all’estero, l’atto può essere ricevuto da qualsiasi notaio residente in Italia. Le parti della società sono i soci, sia persone fisiche che giuridiche.

Società a responsabilità limitata costituita on line solo con versamenti in denaro

La stipula dell’atto costitutivo della nuova società a responsabilità limitata deve avvenire mediante un atto pubblico. Diversamente l’atto diventa nullo e necessita della presenza del notaio. È altresì importante che la nuova Srl abba il capitale sociale costituito solo da conferimenti in denaro. In caso di conferimenti in natura non è possibile procedere con la costituzione via web.

Come avviene la procedura informatica di costituzione di una Srl?

Le parti interessate alla costituzione di una società a responsabilità via web devono collegarsi allo studio notarile. È pertanto necessario utilizzare lo strumento della videoconferenza. Alcune parti possono essere presenti in collegamento e non è escluso che altre siano presenti nello studio notarile. Si può adottare pertanto anche una formula mista. L’atto costitutivo della nuova Srl può essere ricevuto dal notaio per atto pubblico informatico. La procedura deve svolgersi attraverso la piattaforma telematica che è stata messa a disposizione dal Consiglio nazionale del notariato.

Regole durante la conferenza di costituzione della società a responsabilità limitata

Durante la videoconferenza per la costituzione della società a responsabilità limitata è necessario garantire la certezza dell’identificazioni delle parti. Devono essere altresì assicurati l’accertamento della volontà della parte di costituire la nuova società, la capacità giuridica, la verifica delle norme di antiriciclaggio e la sussistenza dei poteri rappresentativi. Può avvenire, a giudizio del notaio stesso, l’interruzione della procedura telematica di costituzione della società a responsabilità limitata nei casi in cui lo stesso abbia dei dubbi sul corretto espletamento di tutte le fasi della costituzione on line.

Quali requisiti per le parti che costituiscano una Srl on line?

La norma sulla costituzione di una Srl on line stabilisce, peraltro, che le parti collegate debbano assicurare un livello di garanzia elevato. Pertanto, è richiesta una fotografia dell’utente o l’uso della Carta di identità elettronica (Cie), o del passaporto elettronico. La piattaforma messa a disposizione dal Consiglio nazionale del notariato fornisce anche il servizio della firma elettronica, limitatamente all’atto di costituzione della nuova società.

Quali modelli utilizzare per la costituzione di una Srl on line?

Per la costituzione di una società a responsabilità limitata on line è necessario utilizzare dei modelli uniformi previsti dal decreto del ministero dello Sviluppo economico. La messa a disposizione di questi modelli avverrà con decreto ad hoc dello stesso ministero entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento del 4 novembre 2021. Si potranno reperire i modelli anche sui siti delle Camere di commercio.

Esportatori abituali: chi sono e come funziona il regime IVA

L’esportatore abituale è un soggetto passivo IVA che ha realizzato nei 12 mesi precedenti operazioni di esportazione per un valore d’affari superiore al 10% del volume totale di affari. Tale soggetto è autorizzato a costituire un plafond il cui valore corrisponde a operazioni esonerate dall’applicazione IVA, si tratta quindi di un regime agevolato. Il plafond corrisponde all’ammontare del valore delle operazioni fuori campo IVA effettuate.

Ratio del regime IVA per esportatori abituali

Per capire la ratio della disciplina dell’IVA agevolata per gli esportatori abituali (articolo 8, comma 1, lettera c, DPR n 633/72) dobbiamo fare una premessa. I vari ordinamenti giuridici hanno imposizioni fiscali differenti, di fatto i soggetti IVA, ad esempio il negoziante sotto casa, devono applicare ai prodotti in vendita l’IVA che riscuotono dai clienti finali applicando l’aliquota rispettiva al prezzo, recuperando così anche quella che loro stessi hanno versato al fornitore come IVA. A questo punto versano all’erario quanto riscosso. Nel caso di esportazioni però non possono applicare l’IVA sul cliente finale e quindi se pagassero l’IVA ai fornitori, poi si ritroverebbero un credito nei confronti dell’erario difficile da recuperare.

Per evitare questo effetto per gli esportatori abituali, quindi quelli che fanno molte operazioni nell’arco di un anno solare, la legge prevede un regime agevolato. Nasce così il plafond relativo alle operazioni compiute con l’estero nell’anno solare precedente e nel limite di tale plafond gli esportatori sono esonerati dal pagare l’IVA al loro fornitore. Vediamo ora come funziona questa agevolazione.

La dichiarazione di intenti all’Agenzia delle Entrate

Per poter ottenere l’agevolazione l’esportatore abituale ogni anno deve comunicare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di intenti in cui si indica l’ammontare del plafond che si vuole utilizzare. Fino al 2020 tale dichiarazione doveva poi essere presentata ai fornitori al momento di compiere le operazioni per le quali si voleva applicare il regime per l’esenzione IVA. Dal 1° gennaio 2020 viene meno tale obbligo, ma naturalmente è necessario palesare la volontà di avvalersi dell’esenzione IVA. Al momento in cui viene compiuta l’operazione è comunque necessario indicare al fornitore il numero di protocollo della dichiarazione in fattura.

Per evitare di commettere errori è bene fare delle precisazioni inerenti il momento in cui si deve palesare al fornitore di volersi avvalere del regime per gli esportatori abituali. Per le operazioni inerenti la cessione dei beni il momento in cui si ritiene compiuta l’operazione è quello della data di consegna o spedizione. La fattura in questo caso può anche essere differita al 15 del mese successivo rispetto all’operazione, ma l’esportatore deve comunicare al fornitore l’intenzione di utilizzare il plafond già prima, cioè al momento della consegna/spedizione. Mentre per la prestazione di servizi il momento impositivo si verifica al momento del pagamento e quindi dell’emissione della fattura.

Come si calcola il plafond per le operazioni esenti da IVA degli esportatori abituali

La prima cosa da sottolineare è che il plafond può essere calcolato con il criterio fisso o con il criterio mobile. Il plafond fisso prevede che il calcolo avvenga sulla base dell’anno solare e quindi dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il plafond mobile richiede molte più attenzioni nel calcolo. Esso prevede che l’esportatore calcoli mese per mese il plafond disponibile tenendo in considerazione gli ultimi 12 mesi precedenti. Il metodo di calcolo del plafond mobile diventa conveniente nel caso in cui si preveda un andamento in crescita delle esportazioni, in questo modo infatti di mese in mese si vede crescere il totale delle operazioni che possono essere effettuate con il regime IVA degli esportatori abituali e vi è un rischio minore che alcune operazioni restino scoperte.

Non tutte le operazioni con l’estero sono coperte dal regime agevolato IVA previsto per gli esportatori abituali. In particolare non sono coperte: le operazioni che hanno ad oggetto dei beni immobili, ad esempio compravendita di aree fabbricabili, fabbricati, contratti di leasing o altre operazioni aventi ad oggetto tali beni. Inoltre sono esenti da tali agevolazioni le operazioni aventi ad oggetto beni e servizi per i quali l’IVA è indetraibile.

Cosa succede in caso di splafondamento?

Si ha questo “fenomeno” quando l’esportatore nelle varie operazioni esenti IVA supera il limite del plafond a sua disposizione. Diciamo fin da subito che ciò non dovrbebe verificarsi, ma nel caso ci sono tre possibili soluzioni che l’esportatore abituale può applicare per sanare la posizione.

In primo luogo può chiedere ai fornitori di emettere un nota di variazione in aumento dell’IVA non caricata con la fattura originale, spetterà poi all’esportatore fare il dovuto versamento. In questo caso l’IVA viene versata la fornitore che poi provvederà a versare all’erario.

Una seconda soluzione è un’autofattura in duplice copia con le operazioni che dovevano essere compiute pagando normalmente l’IVA e che invece sono state compiute utilizzando il plafond ormai esaurito. Anche in questo caso è naturalmente necessario versare l’IVA non pagata in precedenza. Il pagamento avviene con il modello F24 e comprende sia l’ammontare inizialmente non pagato, sia una sanzione con il codice tributo 8904 e infine gli interessi con codice tributo 1991. In questo caso siamo nel campo del ravvedimento operoso e ricordiamo che questo si può effettuare solo fino a quando non si riceve la notifica di un provvedimento da parte dell’ente che dovrebbe riscuotere.

Infine, il terzo modo per riparare all’errore commesso è un’autofattura da emettere entro il 31 dicembre e contenente solo le maggiori imposte IVA da versare, mentre interessi e sanzioni possono essere regolarizzate con una seconda operazione specifica per il ravvedimento operoso.

Legge di bilancio 2021

La legge di bilancio 2021 ha provveduto a rafforzare i controlli sulle attività e sulle operazioni poste in essere dagli esportatori abituali attraverso un’intensificazione delle verifiche sulle dichiarazioni di intenti. L’obiettivo è contrastare il falso plafond IVA e a verificare che sia rispettato il rapporto del 10% tra il totale delle operazioni compiute e quelle effettivamente compiute con l’estero da colui che vuole avvalersi della qualifica di esportatore abituale. Nel caso in cui l’esito del controllo sia negativo, non solo si perde la possibilità di avvalersi del plafond dichiarato, ma viene meno anche la possibilità di presentare un’ulteriore dichiarazione di intento per avvalersi del regime agevolato. Le eventuali operazioni compiute saranno automaticamente scartate dal Sistema di Interscambio.

Resta da notare che in base all’articolo 8 comma 1 del decreto legislativo 633 del 1972 tra le operazioni che possono essere ricomprese nel regime delle esportazioni, vi sono anche quelle effettuate nei confronti di soggetti che si trovano presso Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino.

Ambiente, efficientamento energetico e mobilità sostenibile: quali misure del Pnrr per le imprese?

Sono vari i provvedimenti per la transizione ecologica già approvati o in itinere in linea con il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr). La strategia economica in risposta all’emergenza Covid ha previsto sei missioni, una delle quali dedicata proprio all’ambiente e all’ecologia. Si tratta della missione numero 2, quella sulla “Rivoluzione verde e la transizione ecologica“. Gli obiettivi sono livellati sul Green Deal europeo, rappresentante un pacchetto di riforme in ambito ambientale per centrare la neutralità climatica (“emissioni zero”) entro il 2050.

Come si suddivide la Missione 2 del Pnrr tra gli obiettivi di ambiente ed ecologia?

La seconda missione del Pnrr dedicata alla “Rivoluzione verde e la transizione ecologica”, a sua volta si suddivide in quattro “cluster”, obiettivi settoriali da raggiungere per arrivare a quello più generale. Si tratta, nell’ordine, delle componenti:

  • M2C1, economica circolare e agricoltura sostenibile;
  • M2 C2, energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile;
  • M2C3, efficienza energetica e riqualificazione degli edifici;
  • M2 C4, tutela del territorio e risorsa idrica.

Pnrr, le opportunità dell’agricoltura sostenibile ed economia circolare

All’interno del primo cluster della seconda missione M2 C1, economia circolare e agricoltura sostenibile, si perseguiranno i tre obiettivi specifici:

  • gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti;
  • sviluppo della filiera agroalimentare sostenibile;
  • lo sviluppo dei progetti integrati su isole e comunità.

Rilascio valutazione ambientale più snella per gli impianti di trattamento dei rifiuti

Un primo risultato dovrebbe arrivare dallo snellimento burocratico delle procedure di autorizzazione per gli impianti di trattamento dei rifiuti. Da questo punto di vista, il decreto legge numero 152 del 2021 recante le “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e di resilienza”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2021, dispone che si possa arrivare a una riduzione dei tempi previsti per l’istruttoria e il rilascio della valutazione ambientale strategica degli impianti di trattamento dei rifiuti  rispetto a quanto dispone attualmente il Codice ambientale.

Economia circolare, quali novità sono attesa?

Tra le novità del primo cluster, è attesa una revisione riguardo alle strategie italiane di gestione dell’economia circolare. In questo ambito, verranno promosse iniziative legislative volte a:

  • spingere l’ecoprogettazione dei prodotti, con l’adozione di materiali rinnovabili ai fini del riutilizzo e del recupero;
  • l’incentivazione agli appalti pubblici verdi, con la previsione di criteri ambientali minimi (o “Cam”);
  • l’adozione di modelli di consumo più sostenibili. In questo ambito gli obiettivi riguardano la spinta a un’educazione volta più a riparare che a sostituire i prodotti e a respingere le pubblicità ingannevoli.

Investimenti Pnrr a favore delle imprese: 2 miliardi per i nuovi impianti di gestione dei rifiuti

Sono stati già stanziati 2 miliardi per la realizzazione di nuovi impianti per gestire i rifiuti e per ammodernare quelli già in funzione. È quanto prevede la procedura a evidenza pubblica dettata dai decreti del ministero per la Transizione ecologica numeri 396 e 397 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 15 e 16 ottobre 2021. Oltre agli impianti, i fondi stanziati dal ministero riguardano anche progetti di economia circolare, in particolare per procedure di raccolta e di riutilizzo di determinati rifiuti come plastica, tessile e prodotti Raee.

Pnrr, obiettivi generali dell’energia rinnovabile, della mobilità sostenibile e dell’idrogeno

Nell’ambito del secondo cluster della Missione 2, quella sull’energia rinnovabile, sull’idrogeno, sulla rete e mobilità sostenibile, si possono delineare gli obiettivi di:

  • incremento dell’energia prodotta dalle fondi di energia rinnovabile;
  • il potenziamento della digitalizzazione delle infrastrutture di rete;
  • la promozione della produzione, della distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno;
  • lo sviluppo del trasporto locale sostenibile;
  • sviluppo della leadership internazionale industriale e delle filiere della transizione.

Energia rinnovabile, quali sono le misure del Pnrr?

In merito alle energie rinnovabili, il decreto 152 del 2021 ha recepito la direttiva europea numero 2001 del 2018 sull’utilizzo di energie rinnovabili con approvazione definitiva il 4 novembre scorso. In particolare, le novità in questo campo riguardano la semplificazione per il rilascio delle autorizzazioni a favore di impianti di produzione dell’energia da fonti rinnovabili. Ulteriori novità si riscontrano sugli incentivi messi a disposizione per realizzare gli impianti stessi. Ulteriori incentivi sono inerenti a:

  • all’installazione degli impianti solari;
  • alla riqualificazione energetica degli edifici;
  • agli investimenti in transizione ecologica;
  • alla previsione di un fondo relativo alla mobilità sostenibile.

Pnrr, efficienza energetica e riqualificazione degli edifici tra gli obiettivi

Il terzo cluster della Missione 2, il M2 C3 riguarda l’efficienza energetica e la riqualificazione degli edifici. Nel dettaglio, gli obiettivi consistono:

  • nell’efficientamento energetico del parco immobiliare;
  • negli investimenti locali, la promozione alla resilienza sociale e l’integrazione delle energie rinnovabili.

L’efficientamento energetico e la mobilità sostenibile (del cluster 2) sono oggetto di revisione del decreto legge numero 152 del 2021. In particolare, la norma ha rivisto la ripartizione dei fondi per questi due ambiti, indirizzando sull’efficientamento energetico almeno la metà delle risorse previste.

Tutela del territorio e risorse idriche nella missione di Rivoluzione verde e transizione ecologica del Pnrr

L’ultimo cluster, il M2 C4, della Missione 2 del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, riguarda la tutela del territorio e risorse idriche. Nel dettaglio:

  • la previsione degli effetti del cambiamento climatico con i sistemi di monitoraggio e di analisi;
  • la prevenzione e il contrasto alle conseguenze del cambiamento climatico sui dissesti idrogeologici e sulla vulnerabilità del territorio;
  • la salvaguardia della qualità dell’aria e della biodiversità;
  • l’approvvigionamento e la gestione sostenibile delle risorse idriche.

Interventi Pnrr sulla tutela del territorio e delle acque

Il provvedimento numero 152 del 2021 interviene anche sugli interventi in ambito Pnrr di tutela del territorio e delle acque. Infatti, il decreto legge inasprisce le sanzioni nel caso di utilizzo dell’acqua pubblica senza le dovute concessioni. Inoltre, vengono dettate nuove norme per il rischio idrogeologico. Sono altresì previsti interventi per bonificare i siti contaminati. Infine, il ministero delle Infrastrutture ha lanciato l’invito a presentare proposte di progetti inerenti alla diminuzione delle perdite delle reti idriche di distruzione delle acque. Altri 300 milioni sono messi a disposizione del ministero per la Transizione ecologica a favore della tutela e della valorizzazione del verde sia urbano che extraurbano.

Addio al Bonus Renzi dal 2022: come cambia la busta paga

Trovato l’accordo tra partiti e Ministero dell’Economia e delle Finanze per la Riforma delle aliquote IRPEF, dallo stesso emerge anche l’addio al Bonus Renzi di 100 euro che i lavoratori attualmente trovano in busta paga.

Cos’è il Bonus Renzi?

Il Bonus Renzi fa il suo ingresso per la prima volta in Italia con la legge di Stabilità 2015, nasce come una misura straordinaria e temporanea, ma di fatto in seguito diventa una misura ordinaria. Voleva essere una misura alternativa rispetto al taglio del cuneo fiscale che in Italia è sempre stato difficile da raggiungere. Si tratta di una detrazione IRPEF e fino a giugno del 2020 l’importo era di 80 euro mensili per i redditi fino a 26.600 euro, quindi con un importo annuo massimo di 960 euro.

Dal 2021 il Bonus Renzi si trasforma grazie al Governo Draghi in Bonus Taglia Cuneo e il suo valore è di 100 euro per redditi fino a 28.000 euro quindi con un importo massimo nell’arco di un anno di 1.200 euro. Superata tale soglia di reddito la detrazione viene riconosciuta in misura minore.

Addio al Bonus Renzi dal 2022: come viene assorbito?

Con la riforma fiscale che entrerà in vigore dal 2022, o almeno così dovrebbe essere, c’è l’intenzione di semplificare il sistema fiscale, si è già visto che l’Assegno Unico per i figli a carico andrà ad abolire tutta una serie di aiuti e detrazioni, ma non è prevista l’eliminazione del Bonus Asilo Nido. Con la riforma delle aliquote IRPEF si intende semplificare ulteriormente il sistema.

Se vuoi conoscere i dettagli dell’Assegno Unico, ti consiglio la lettura dell’articolo: Assegno Unico: importi, requisiti e cosa cambia con el detrazioni

La bozza su cui attualmente si lavora prevede la riduzione delle aliquote IRPEF da 5 a 4. La prima aliquota al 23% dovrebbe restare invariata e continuerà ad applicarsi fino a 15.000 euro di reddito. L’aliquota del 27% dovrebbe scendere al 25%. Quella al 38% dovrebbe scendere al 35% e si applicherà fino a 55.000 euro di reddito (in passato fino a 50.000). Infine, ci sarà un quarto scaglione per redditi superiori a 55.000 euro a cui sarà applicata l’aliquota del 43%. Sparisce l’aliquota al 41% che ad oggi si applica ai redditi compresi tra 55.000 euro e 75.000 euro.

Nel complesso anche i redditi alti ottengono vantaggi, infatti possono beneficiare degli importi minori che matureranno sugli altri 3 scaglioni. Ricordiamo che l’IRPEF è un’imposta progressiva e che le aliquote si applicano a scaglioni di reddito, quindi chi percepisce 70.000 euro, avra un primo blocco con tassazione al 23%, un secondo blocco con tassazione al 25%, un terzo con imposizione al 35% e un quarto con tassazione al 43%.

La riforma dovrebbe dare sostegno soprattutto alle famiglie del ceto medio, ma c’è l’ipotesi anche si aumentare la No Tax Area che invece andrebbe a favorire i redditi bassi.

Cosa cambia per i lavoratori con l’eliminazione del Bonus Renzi

Secondo le informazioni finora trapelate l’eliminazione del Bonus Renzi dovrebbe essere compensata da un potenziamento delle detrazioni IRPEF. Spetta ora al MEF definire l’emendamento che porterà a questo storico passaggio con assorbimento del Bonus Renzi.

Molti naturalmente si chiedono quanto potranno incidere tali riforme sulla propria busta paga, in realtà al momento appare difficile determinare e quantificare ciò. Molto dipenderà dalla situazione della singola famiglia. E’ possibile che ridisegnando il quadro delle detrazioni, delle aliquote e degli aiuti alle famiglie nell’ottica di semplificare l’intero sistema, alcuni contribuenti troveranno dei vantaggi, ma non si esclude che per qualcuno possa esservi una perdita anche se ad oggi dalle dichiarazioni emerse, tutti dovrebbero avere un guadagno dalla riforma fiscale.

Occorrerà attendere il termine dei lavori per valutare nel concreto cosa accadrà. Nel complesso Altroconsumo, storica associazione dei consumatori ha calcolato che nelle tasche delle famiglie dovrebbero esserci circa 920 euro in più per i redditi fino a 50.000 euro. I redditi compresi tra 15.000 euro e 20.000 euro nell’arco di un anno dovrebbero risparmiare 100 euro. Il risparmio aumenta fino a 50.000 euro e diminuisce per i redditi superiori. Si tratta comunque di stime che non tengono in considerazione la situazione familiare del singolo.

Quali e quanti sono i gradi di giudizio per un ricorso tributario

Quando il rapporto tra il Fisco ed il contribuente si incrina, spesso prima si viene a generare un contenzioso. E poi questo si risolve solo dinanzi ad un giudice. Precisamente, ricorrendo ad un giudice tributario che sarà chiamato a dirimere la lite. Ed allora, nell’ambito del contenzioso e delle controversie con il Fisco, vediamo quali sono e quanti sono i gradi di giudizio di merito per un ricorso tributario. E quali sono pure le procedure incluse quelle telematiche che non sono obbligatorie, ma alternative al fine di accelerare in ogni caso i tempi della giustizia.

Ecco quali e quanti sono i gradi di giudizio di merito per un ricorso tributario

Nel dettaglio, in Italia i gradi di giudizio di merito per le liti tributarie sono due. Ovverosia, il primo grado dinanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio. E l’appello che, invece, si tiene dinanzi alla Commissione tributaria regionale in accordo con quanto si legge sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, uscendo dai due gradi di giudizio di merito che sono previsti dall’ordinamento per il ricorso tributario, per le sentenze della Commissione tributaria regionale è possibile poi ricorrere alla Cassazione. In più, si può direttamente passare al ricorso alla Cassazione pure dopo la sentenza della Commissione tributaria provinciale. Ma in questo caso è richiesto l’accordo delle parti.

Attraverso i canali Entratel e Fisconline, inoltre, sui ricorsi tributari le parti in causa possono accedere pure ad una apposita procedura telematica che permette di acquisire informazioni non solo sulla composizione del collegio giudicante, ma anche sulla data fissata per le udienze e su quello che è lo stato di lavorazione del ricorso che è stato presentato.

Quali sono i vantaggi relativi all’adesione al Processo tributario telematico (PTT)

Come sopra accennato, per accelerare i tempi della giustizia, le parti possono aderire al Processo tributario telematico (PTT). Si tratta, nello specifico, di una modalità non obbligatoria ma alternativa rispetto alle modalità tradizionali cartacee. Sia per il deposito dei ricorsi e degli altri atti processuali presso le Commissioni tributarie.

Sia per accedere al fascicolo processuale informatico del processo. Nonché per consultare tutti gli atti e tutti i provvedimenti che sono stati emanati dal giudice sempre in accordo con quanto riporta l’Agenzia delle Entrate attraverso il proprio sito Internet.

Quali sono gli effetti giuridici dell’atto impugnato presentando un ricorso tributario

In linea generale la presentazione di un ricorso tributario non sospende gli effetti giuridici dell’atto che è stato impugnato. Pur tuttavia, il ricorrente può chiedere alla Commissione tributaria competente la sospensione presentando apposita istanza.

E questo quando il ricorrente ritiene che dall’atto possano derivare dei danni gravi e irreparabili. Nel caso in cui l’istanza viene accolta, la sospensione degli effetti giuridici dell’atto impugnato permane fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

Fondo perequativo partite Iva, domande fino al 28 dicembre 2021

Si potrà presentare fino al 28 dicembre 2021 la domanda del fondo perequativo delle partite Iva che abbiano risentito del peggioramento del risultato economico di almeno il 30% nel 2020 rispetto al 2019. In tutto sono 4,4 i miliardi di euro che il governo ha stanziato per la misura a beneficio di autonomi e liberi professionisti. Il provvedimento dell’apertura delle domande è stato firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini.

Chi può presentare domanda per il fondo perequativo delle partite Iva?

Possono presentare domanda del fondo perequativo le partite Iva, i lavoratori autonomi e le partite Iva. Requisito essenziale è quello del peggioramento dei conti economici del 2020 rispetto al 2019 di almeno il 30%. Il meccanismo di assegnazione delle risorse prevede 5 scaglioni di reddito: il contributo scende all’aumentare dei ricavi o dei corrispettivi. Il 30% di contributo spetta per ricavi fino a 100 mila euro; il 20% spetta alle partite Iva con compensi e ricavi tra 100 mila e 400 mila euro; il 15% per i ricavi tra 400 mila e 1 milione di euro; il 10% per compensi tra 1 e 5 milioni di euro; il 5% per lo scaglione di ricavi da 5 a 10 milioni di euro.

Come si presenta la domanda per il fondo perequativo delle partite Iva?

La domanda può essere presentata fino al 28 dicembre 2021 sui canali telematici Entratel o Fisconline del sito dell’Agenzia delle entrate. A partire da oggi, 30 novembre, la domanda si può inoltrare anche dalla sezione “Fatture e corrispettivi” accedendo dal portale dell’Agenzia delle entrate. È indispensabile indicare l’Iban del soggetto beneficiario del contributo perequativo. Infatti, per l’accredito dell’aiuto si può scegliere il versamento sul conto corrente. Diversamente, si può optare per ottenere il contributo in credito di imposta.

Come si calcola il contributo perequativo spettante alla partita Iva?

Nel calcolo dell’importo dovuto è necessario sottrarre i contributi già percepiti in passato. Nel dettaglio, devono essere sottratti gli aiuti ricevuti a partire da maggio del 2020. Si tratta dei contributi a fondo perduti percepiti con i vari decreti “Rilancio”, “Ristori” e “Sostegni”. Pertanto, all’importo sul peggioramento del conto economico risultante dalle dichiarazioni dei redditi del 2020 e del 2019, deve essere sottratto l’importo degli aiuti già percepiti. Al risultato deve essere applicata la percentuale prevista per il proprio scaglione di appartenenza.

 

Indennità Covid per i pescatori: le istruzioni dell’INPS per richiederla

La legge di bilancio 2021 riconosce l’indennità Covid per i pescatori per i periodi dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 con importo di 40 euro al giorno. Ora, grazie alla circolare INPS, finalmente vengono rese note le istruzioni per poter accedere. C’è tempo fino al 31 dicembre 2021 per presentare la domanda e accedere al bonus pescatori.

Cos’è il Bonus Pescatori e a quanto ammonta?

Il Bonus Pescatori è rivolto ai lavoratori autonomi che operano nel settore della pesca, per poterlo ottenere è necessario dimostrare di avere una perdita di fatturato nel primo semestre del 2021 di almeno il 33% rispetto al fatturato del 2019. In base al comma 315 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2021, coloro che rispettano questo requisito possono ottenere un indennizzo di 40 euro giornalieri, ma per un massimo di 90 giorni, cioè 3 mesi. Si tratta quindi di un importo massimo di 3.600 euro.

Possono accedere al beneficio:

  • i pescatori autonomi;
  • gli armatori e i proprietari armatori imbarcati sulla stessa nave per la quale si chiede il contributo;
  • i soci di società cooperative impegnati nel settore della piccola pesca.

Le istruzioni dell’INPS per richiedere l’indennità Covi per i pescatori

La circolare n° 173 dell’INPS ha dettato le istruzioni operative per poter richiedere il contributo. In primo luogo la richiesta deve essere presentata telematicamente tramite il sito MyINPS. In questo caso per poter procedere è necessario avere a disposizione un’identità digitale e quindi:

  1. SPID
  2. CIE (Carta di Identità Elettronica)
  3. CNS

In alternativa è possibile rivolgersi a un patronato oppure chiamare il  Contact Center al numero verde 803164 raggiungibile solo da rete fissa o al numero a pagamento (in base al proprio piano tariffario) 06 164164 raggiungibile da rete mobile.

Scadenza della domanda e liquidizione delle somme

Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 2021, ma conviene affrettarsi perché il tetto di spesa previsto per il Bonus Pescatori è di 31,1 milioni di euro e di conseguenza i fondi saranno monitorati e al termine non saranno più erogati contributi.

L’INPS precisa che la riduzione dei redditi pari al 33% del primo semestre 2021, rispetto al primo semestre 2019, cioè al periodo antecedente al Covid, va individuato secondo il principio di cassa e quindi come differenza tra ricavi e compensi percepiti e spese sostenute nello stesso periodo, si tratta di una perdita netta.

Al momento della domanda tale requisito deve essere auto-certificato dal pescatore con tutte le conseguenze che possono derivare da eventuali dichiarazioni mendaci che dovessero risultare incrociando i dati già in possesso dell’Agenzia delle Entrate.

Incompatibilità tra il Bonus Pescatori e altre indennità

Il Bonus Pescatori è incompatibile con altri aiuti, in particolare non può essere usufruito da coloro che risultano:

  • titolari della pensione dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e Gestione separata e APE Sociale;
  • titolari di cassa integrazione ordinaria, in deroga o assegno ordinario;
  • beneficiari di trattamenti di integrazione salariale (articoli da 19 a 22-quinquies del DL n.18/2020);
  • percettori di cassa integrazione salariale operai agricoli;
  • titolari di prestazioni del Fondo Integrazione Salariale e altri Fondi di solidarietà.

Cumulabilità del Bonus Pescatori

Il Bonus Pescatori risulta invece cumulabile con altre prestazioni e in particolare con:

  • trattamento di disoccupazione NASpI e Dis-Coll ( sono i trattamenti riservati a lavoratori e a collaboratori che hanno perso il lavoro);
  • la percezione dell’assegno ordinario di invalidità;
  • percettori dell’indennità di disoccupazione agricola.

Si riconosce il diritto a percepire il Bonus Pescatori anche ai soggetti che hanno i requisiti visti, ma ricoprono contemporaneamente cariche elettive o politiche.

Comprare un terreno edificabile da soggetto privato o impresa: quali tasse?

Quali tasse sono dovute per l’acquisto di un terreno edificabile, da parte di qualsiasi soggetto, da un soggetto privato o da una impresa? Rispetto ai casi di acquisto di una casa o di un fabbricato strumentale, l’impresa venditrice non può esercitare il diritto di opzione Iva.

Acquisto terreno edificabile: si paga l’Iva se il compratore è un soggetto privato?

Nel caso in cui l’acquisto del terreno edificabile sia effettuato da un soggetto qualsiasi e il venditore sia un soggetto privato, non è dovuta l’Iva. Riguardo alle altre imposte, la compravendita risulta essere esente da quella di bollo e dalla tassa ipotecaria. È quanto dispone il comma 3, dell’articolo 10, del decreto legislativo numero 23 del 14 marzo 2011.

Quali tasse sono dovute sull’acquisto da parte di un soggetto privato di un terreno edificabile?

Nel caso dell’acquisto di un terreno edificabile da parte di un soggetto qualsiasi e si tratti di venditore quale soggetto privato, sono comunque dovute le seguenti tasse e imposte:

  • l’imposta di registro del 9% ai sensi di quanto previsto dal primo periodo dell’articolo 1, del Tp1;
  • imposta catastale e imposta ipotecaria, entrambe di 50 euro. Per entrambe le imposte la norma di riferimento è il comma 3, dell’articolo 10, del decreto legislativo numero 23 del 14 marzo 2011.

Comprare un terreno edificabile da una impresa: quale Iva è da applicare?

Nel caso in cui un soggetto qualsiasi acquisti un terreno edificabile da una impresa deve essere applicata l’Iva con l’aliquota al 22%. Rispetto al caso in cui il venditore è un soggetto privato, nel caso di vendita da parte di una impresa è da applicarsi l’imposta di bollo. Quest’ultima è pari a 230 euro ai sensi di quanto dispone il comma 1 bis, numero 1, dell’articolo 1, della Tariffa dell’Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica numero 642 del 26 ottobre 1972. È altresì dovuta anche la tassa ipotecaria pari a 90 euro. Quest’ultima è disciplinata dai punti 1.1 e 1.2 dell’articolo 1, della Tabella delle Tasse Ipotecarie allegata al decreto legislativo numero 347 del 31 ottobre 1990.

Acquisto di un terreno edificabile da impresa: quali altre tasse e imposte da pagare?

Per l’acquisto di un terreno edificabile da una impresa, qualunque soggetto deve pagare ulteriori tasse e imposte. In particolare, l’imposta di registro è pari a 200 euro secondo quanto prevedono il comma 1 dell’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica numero 131 del 26 aprile 1986 e l’articolo 11, Tariffa, Parte Prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica numero 131 del 26 aprile 1986. L’importo dell’imposta di registro è stato elevato da 168 euro a 200 euro dal comma 2 dell’articolo 26 del decreto legge numero 104 del 12 settembre 2013 con effetto dal 1° gennaio 2014.

Acquisto terreno edificabile da società: pagamento dell’imposta ipotecaria e catastale

L’imposta ipotecaria da pagare sull’acquisto di un terreno edificabile da una società è pari ugualmente a 200 euro. Lo dispone la Nota all’articolo 1 della Tariffa allegata al decreto legislativo numero 347 del 31 ottobre 1990. L’importo è stato aumentato da 168 euro a 200 euro dal comma 2 dell’articolo 26 del decreto legge numero 104 del 12 settembre 2013 con effetto dal 1° gennaio 2014. Infine, anche l’imposta ipotecaria è pari a 200 euro ai sensi di quanto dispone il comma 2 dell’articolo 10, del decreto legislativo numero 347 del 31 ottobre 1990.

 

 

Agevolazioni prima casa, si perdono se la residenza non viene trasferita

L’acquisto della prima casa è il sogno di molte persone e il legislatore ha ben pensato di riconoscere agevolazioni fiscali per coloro che decidono di compiere il grande passo. La normativa però prevecde delle condizioni e le agevolazioni si perdono nel caso in cui queste non siano rispettate. La Corte di Cassazione in un’importante pronuncia ha stabilito che il mancato ottenimento della certificazione di abitabilità non costituisce causa di forza maggiore e di conseguenza può portare alla perdita delle agevolazioni fiscali se il beneficiario non provvede al trasferimento della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile nell’arco di 18 mesi dal perfezionamento dell’acquisto.

Agevolazioni fiscali acquisto prima casa: per la Corte di Cassazione l’assenza di certificato di abitabilità non è causa forza maggiore

Le agevolazioni fiscali legate all’acquisto della prima casa sono particolarmente importanti e sussistono sia nel caso in cui ci sia un atto di compravendita tra privati, sia nel caso in cui l’atto sia tra un privato e un’impresa.

Per conoscere i benefici di cui si può usufruire, è consigliata la lettura dell’articolo: Agevolazioni fiscali per l’acquisto prima casa e proroga termini under 36.

Per poter avere questo beneficio sono però necessarie delle condizioni, deve infatti trattarsi di un’abitazione nella quale si vuole fissare la propria residenza e di conseguenza affinché non siano persi i benefici fiscali inizialmente ottenuti, il contribuente deve provvedere a fissare la residenza nel Comune  in cui si trova l’immobile entro 18 mesi.

Nel caso in oggetto, trattato con la sentenza 34865 del 17 novembre 2021 pronunciata dalla Corte Di Cassazione, i proprietari non avevano provveduto ad ottemperare e di conseguenza l’Agenzia delle Entrate aveva notificato al contribuente una cartella per il recupero delle maggiori imposte Iva e delle imposte sostitutive sulle operazioni di credito a medio e lungo termine ex artt. 15 e ss del DPR 601/1073, le stesse erano dovute in quanto l’Agenzia aveva provveduto alla revoca delle agevolazioni “prima casa”. La revoca era collegata al mancato trasferimento della residenza nel Comune in cui era ubicato l’immobile per il quale erano state ottenute le agevolazioni.

Le parti si erano difese adducendo che il mancato trasferimento era dovuto al mancato completamento dei lavori di ristrutturazione nell’immobile da cui era conseguito il mancato rilascio del certificato di abitabilità o agibilità. In primo grado (Commissione Tributaria Provinciale di Treviso) e in secondo grado (Commissione Tributaria Regionale Veneto) si accoglie il ricorso del contribuente, ma l’Agenzia delle Entrate propone il ricorso in Cassazione ed è qui che le sorti mutano.

Per quali motivi la Corte di Cassazione accoglie il ricorso?

Il primo motivo per il mancato accoglimento del ricorso è che in realtà la disciplina relativa alle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa prevede che entro i 18 mesi la residenza sia trasferita nel Comune in cui si trova l’immobile, ma non nell’immobile, quindi la non agibilità non è un motivo sufficiente e non può essere ritenuto una causa di forza maggiore. Per causa di forza maggiore, come sottolineato dalla Corte di Cassazione, deve intendersi un evento imprevedibile, inaspettato e che sovrasta la volontà del soggetto.

La Corte di Cassazione nella sentenza a Sezioni Unite 8094/20 afferma che  è configurabile ” non per un comportamento direttamente o indirettamente ascivibile all’acquirente, tempestivamente attivatosi, ma per una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso, tale da configurare la forza maggiore“, proprio tale sentenza viene citata dalla Corte di Cassazione al fine di rafforzare la tesi affermata e sottolineare che trattasi di un’interpretazione costante e uniforme dei Supremi Giudici.

Nella sentenza in oggetto si richiama la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale in cui tra le cause di forza maggiore sono richiamate “gravi vicissitudini personali” senza però precisare i reali motivi, tali vicissitudini avrebbero ritardato la richiesta del permesso di costruire di 7 mesi. Tali motivazioni non sono però ritenute sufficienti dalla Corte di Cassazione.

Per concludere, coloro che decidono di acquistare un immobile da destinare ad abitazione principale e ottengono le agevolazioni fiscali per tale atto, devono provvedere entro 18 mesi a trasferire al residenza, nel Comune in cui si trova l’immobile (naturalmente tale obbligo non vige per chi ha già la residenza nello stesso Comune). Non occorre trasferirsi nell’immobile. Di conseguenza sono limitati i casi in cui si può addurre una causa di forza maggiore.

Bandi Pnrr Ricerca e Università per le imprese: ecco quelli in uscita nel 2021 e 2022

Già in uscita i bandi per la Ricerca e l’Università dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr). Nell’ultima parte del 2021 sono attesi quattro avvisi per uno stanziamento di fondi pari a 4,5 miliardi di euro. Il cronoprogramma dei bandi segnerà ulteriori date di uscita nel corso di tutto il 2022.

Bandi Ricerca e Università Pnrr, perché interessano le imprese del privato?

I bandi della Ricerca e dell’Università che usciranno nell’ambito degli interventi del Pnrr saranno aperti a soggetti pubblici e privati. Il che significa che le imprese potranno agire in partenariato con i soggetti pubblici nella realizzazione dei progetti previsti dai bandi stessi. Si tratta di una sinergia tra settore pubblico e imprese del privato che punta a una ricaduta, anche se non diretta, sulle realtà aziendali. La stima è di 45-50 progetti che includeranno la partecipazione delle imprese private.

Come possono partecipare le imprese privati ai bandi del Pnrr Ricerca e Università?

La modalità con la quale le imprese saranno chiamate a partecipare ai bandi in uscita su Ricerca e Università saranno diverse a seconda del tipo di intervento. Per i bandi che prevedano la realizzazione delle infrastrutture di ricerca, le imprese potranno unirsi in consorzi. In quelli inerenti l’innovazione l’obiettivo è, invece, quello di costituire dei poli nei quali le aziende possano partecipare alle attività di ricerca insieme alle università e ai centri di ricerca stessa. Il contributo che le imprese daranno agli ambiti potrà essere finanziato fino al 49% dei costi di esercizio, compresi quelli del personale.

Bandi in arrivo di Ricerca e Università del Piano nazionale di ripresa e di resilienza: quali a dicembre 2021?

Dei bandi in uscita a dicembre sulla Ricerca e Università, quello più corposo riguarda la misura M4 C2 dei centri nazionali. L’importo totale delle risorse messe in campo dal Pnrr è di 1,6 miliardi di euro. Le imprese potranno partecipare in partenariato con enti pubblici e con atenei. Cinque sono gli ambiti di intervento di questa misura:

  • la simulazione, il calcolo e l’analisi dei dati ad alte prestazioni;
  • l’agritech;
  • lo sviluppo della terapia genica e farmaci con tecnologia a Rna;
  • la mobilità sostenibile;
  • la biodiversità.

Bandi in uscita a dicembre su ecosistemi, infrastrutture, Ricerca e innovazione nell’ambito del Pnrr

Il secondo bando del Pnrr relativo all’ambito della Ricerca e dell’Università è quello relativo alla misura M4 C2 denominata “Ecosistemi innovazione“. In tutto le risorse stanziate dal Pnrr sono pari a 1,3 miliardi di euro. Il bando mirerà alla creazione di 12 nuovi ecosistemi italiani. Il terzo bando, rientrante nella misura M4 C4, riguarderà le infrastrutture di ricerca per 1,08 miliardi di euro. Infine, l’ultimo bando di dicembre 2021 sarà quello delle innovazioni (misura M4 C2) per 500 milioni di euro. Per questi ultimi due bandi è prevista la creazione di circa 30 nuove infrastrutture.

Obiettivo parità di genere nei bandi Ricerca e Università di dicembre 2021

Tra gli obiettivi dichiarati dei bandi in uscita a dicembre 2021 sulla Ricerca e sull’Università vi è quello della parità di genere. Il 40% delle misure spetterà, infatti, alle ricercatrici. Gli stessi enti che si candideranno dovranno adottare un programma di azioni per valorizzare la parità di genere.

Bando per gli alloggi degli studenti: i bandi in arrivo

Nell’ambito del diritto allo studio arriverà anche un bando per il potenziamento degli alloggi per gli studenti. Si tratta di un bando ibrido, cioè finanziato in parte con programmi europei e in parte con risorse dello Stato italiano. In tutto le risorse che verranno stanziate per gli alloggi degli studenti sono pari a 407 milioni di euro.

Bandi Università e Ricerca con partecipazione delle imprese: quali quelli previsti per il 2022 dal Pnrr?

Il cronoprogramma della Ricerca e dell’Università previsto per il 2022 nell’ambito degli interventi del Piano nazionale di ripresa e di resilienza rimanda a marzo prossimo l’uscita di due bandi per un valore totale di circa 1,75 miliardi di euro. Nel dettaglio, si tratta della misura M4 C2 dei “Partenariati estesi” per 1,61 miliardi di euro nella quale i privati dovranno avviare, in partenariato con gli enti pubblici, almeno 10 dei 16 progetti previsti.

Quali sono gli ambiti di intervento del Pnrr con il bando Partenariati estesi?

Nel dettaglio, il bando relativo ai Partenariati estesi del Pnrr tratterà gli ambiti elencati:

  • l’intelligenza artificiale;
  • i rischi ambientali, naturali e antropici;
  • gli scenari energetici del futuro;
  • la cultura umanistica e il patrimonio culturale;
  • le scienze e le tecnologie quantistiche;
  • la cybersecurity;
  • la diagnostica e le terapie innovative della medicina di precisione;
  • le conseguenze e le sfide dell’invecchiamento;
  • le nuove tecnologie e la tutela dei diritti;
  • i modelli per l’alimentazione sostenibile;
  • la sostenibilità economica e finanziaria dei sistemi e dei territori;
  • le neuroscienze e la neurofarmacologia;
  • il Made in Italy circolare e sostenibile;
  • le telecomunicazioni del futuro;
  • le malattie infettive emergenti;
  • le attività spaziali.

Gli altri bandi del Pnrr Ricerca e Università previsti per il 2022

Sempre a marzo è prevista l’uscita del bando del Pnrr Ricerca e Università inerente i dottorati nella Pubblica amministrazione e nei beni culturali. La misura prevista è quella relativa alla M4 Ci inerente “Phd per Ricerca, Pa e patrimonio culturale” che stanzierà 144 milioni di euro. A maggio uscirà il bando della misura M4 C2 “Phd innovativi per l’impresa“, con uno stanziamento di 200 milioni di euro. Si tratta essenzialmente di dottorati di ricerca innovativi. Oltre 173 milioni di euro verranno stanziati a giugno 2022 per il bando del Fondo Italiano Scienza (Fis).

Bandi di dicembre 2022 del Pnrr Ricerca e Università

Alla fine del 2022 sono previsti bandi che andranno soprattutto a favore di studenti e giovani ricercatori. Tra un anno, infatti, è atteso il bando Prin (Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale) per complessivi 368 milioni di euro. Nello stesso mese usciranno i bandi per gli alloggi degli studenti (misura M4 C1) per 660 milioni di euro e il bando dei progetti presentati da giovani ricercatori (misura M4 C2) per complessivi 600 milioni di euro.