Bonus mobili confermato e prolungato

Tra i bonus fiscali che sono stati prorogati, c’è anche il bonus mobili, rinnovato con la presenza, durante le audizioni delle Commissioni Finanze e Industria del Senato, di Roberto Snaidero, presidente di FederlegnoArredo.

Si tratta di una notizia che farà piacere alle famiglie italiane, poiché prevede la possibilità di detrarre dalla dichiarazione di redditi, e fino ad un massimo complessivo di € 10.000 euro, le spese sostenute per l’acquisto dei mobili da destinare ad immobili ristrutturati.
Anche in questo caso, la detrazione delle spese, come per il bonus ristrutturazioni, sarà ripartita in dieci quote annuali.
Valido anche per questo buono l’obbligo di conservare tutte le ricevute di acquisto, se si vuole beneficiare della detrazione.

I mobili acquistabili non sono solo quelli fissi ma, come si legge nel testo del decreto, si tratta di “mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”, senza ulteriori specificazioni e senza riferimenti agli elettrodomestici.

Possono godere delle detrazioni i proprietari dell’edificio ristrutturato, ma anche i soci di cooperative divise e indivise, inquilini e comodatari, soci delle società semplici, imprenditori individuali, limitatamente agli immobili non strumentali o merce, familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile oggetto dei lavori.

A beneficiare di questo bonus, non solo le famiglie italiane, ma anche le imprese del comparto arredo, colpito duramente dalla crisi economica.

Vera MORETTI

La Tares si paga anche con l’F24 Enti Pubblici

Da ieri, 1 luglio 2013, la Tares, e la maggiorazione relativa possono essere pagate utilizzando anche il modello F24 Enti pubblici.
Lo prevede il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2013 n. 79090.

A questo scopo è stato inserito un nuovo campo nel “Dettaglio del versamento”, dedicato all’“Identificativo operazione tributi locali.
Nel nuovo spazio deve essere inserito il “codice identificativo dell’operazione” cui si riferisce il versamento, ma va compilato soltanto se richiesto dal Comune e, in questa eventualità, sarà il Comune stesso a comunicarlo.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 42/E del 28 giugno 2013 ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24 Enti pubblici, del tributo e della tariffa:

  • 365E – denominato “TARES – tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – art. 14, d.l. n. 201/2011 e succ. modif.”
  • 368E – denominato “TARIFFA – art. 14, c. 29, d.l. n. 201/2011 e succ. modif.”
  • 371E – denominato “MAGGIORAZIONE – art. 14, c. 13, d.l. n. 201/2011 e succ. modif.”

Per consentire il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti a seguito dell’attività di controllo, vengono istituiti i seguenti codici tributo:

  • 366E denominato “TARES – tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – art. 14, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. – INTERESSI”
  • 367E denominato “TARES – tributo comunale sui rifiuti e sui servizi –- art. 14, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. – SANZIONI”
  • 369E denominato “TARIFFA – art. 14, c. 29, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. – INTERESSI”
  • 370E denominato “TARIFFA – art. 14, c. 29, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. – SANZIONI”
  • 372E denominato “MAGGIORAZIONE – art. 14, c. 13, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. – INTERESSI”
  • 373E denominato “MAGGIORAZIONE – art. 14, c. 13, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. – SANZIONI”

Vera MORETTI

Niente sanzioni per chi non apre la PEC

Scade oggi, facendo slittare la data del 30 giugno perché di domenica, il termine per comunicare al Registro delle Imprese il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) imposto alle ditte individuali se già iscritte e non soggette a procedure concorsuali.

E’ stato reso noto, però, che non verranno applicate sanzioni a coloro che non riusciranno a provvedere entro oggi, anche se c‘è poca chiarezza al riguardo.

Da una parte c’è l’interpretazione che prevede l’applicabilità delle sanzioni in caso di mancata comunicazione dell’indirizzo PEC solo alle imprese che presentano domanda di iscrizione al Registro delle Imprese per la prima volta (di nuova costituzione).
Dall’altra, invece, c’è quella che riguarda l’applicabilità per le ditte individuali non di nuova costituzione che presentino qualunque forma di domanda (anche di variazione), che rimarrebbe sospesa fino a che l’azienda non comunica il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

Se il procedimento non avviene entro 45 giorni, la domanda viene considerata non presentata.

Riguardo agli adempimenti PEC da parte delle ditte individuali restano dunque da chiarire almeno due aspetti:

  • se la comunicazione della PEC oltre il 45° giorno possa rimettere in bonis l’impresa, con l’acquisizione della domanda (di iscrizione o variazione dati) e senza sanzioni;
  • se gli aggiornamenti normativi determinano l’inapplicabilità delle sanzioni ex art. 2630 cc (da 206 a 2065 euro) alle imprese già iscritte per il ritardo nella comunicazione PEC, poiché non prescritte.

Vera MORETTI

Le cartelle esattoriali arrivano via PEC

Periodo di spending review anche per Equitalia: per evitare, infatti, lo spreco di carta stampata e di conseguenza ridurre l’impatto sull’ambiente, anche le cartelle esattoriali verranno inviate via PEC.

In via sperimentale in alcune regioni italiane, Lombardia, Toscana, Molise e Campania, e con riferimento alle sole società di capitali, dunque, la Posta Elettronica Certificata, molto in auge in questi giorni, contribuirà anche a recapitare le cartelle esattoriali.

Destinatari saranno persone giuridiche che da giugno 2012, devono già essere dotate di PEC per legge e aver comunicato l’indirizzo di posta elettronica certificato al Registro delle Imprese.

Il contatto via e-mail avrà lo stesso valore di quanto fino ad ora veniva inviato per raccomandata ed è in grado di fornire certezza sia per quanto riguarda l’invio che per quanto riguarda la ricezione (data e ora), garantendo al contempo la tempestività del servizio.

Se la sperimentazione produrrà effettivamente i benefici sperati, il servizio verrà esteso a tutte le persone fisiche e giuridiche presenti sull’intero territorio nazionale.

Vera MORETTI

Il Decreto sblocca debiti è Legge

Il Decreto sblocca debiti è diventato legge il 6 giugno scorso ed ufficializzato il giorno successivo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Si tratta di un passo importante, poiché il decreto reca in sé alcune importanti disposizioni che riguardano il pagamento dei debiti scaduti che la Pubblica Amministrazione ha nei confronti delle imprese.

Con l’entrata in vigore l’8 giugno, dunque, sono state sbloccate alcune delle norme che disciplinano i debiti della PA, ma anche alcune di carattere fiscale relative ad Imu, Tares e compensazione dei crediti.

Vera MORETTI

Dall’1 luglio F24 modificato

Sono state approvate dall’Agenzia delle Entrate le modifiche relative ai modelli di versamento F24, F24 Accise, F24 Semplificato e alle relative avvertenze di compilazione, oltre che al modello di quietanza dei versamenti eseguiti con modalità telematiche mediante modello F24.

I cambiamenti che riguardano i modelli F24 e F24 Accise, si trovano nell’intestazione della “Sezione IMU e altri tributi locali”, dove è stato inserito il campo “identificativo operazione”.

Le modifiche al modello F24 Semplificato riguardano l’intestazione della sezione “motivo del pagamento”, dove è inserito il campo “identificativo operazione”. Nel nuovo campo, i contribuenti, qualora il Comune lo richieda, riporteranno il codice che qualifica l’operazione a cui si riferisce il pagamento, comunicato dallo stesso Comune.

Tutto questo per venire incontro all’esigenza degli enti locali di semplificare i propri adempimenti di riscossione, correlando i versamenti dei tributi alle posizioni debitorie dei contribuenti.

Le modifiche dei modelli saranno operative dal 1° luglio 2013.
I vecchi modelli potranno ancora essere utilizzati fino al 30 aprile 2014, a condizione che per il versamento non sia indispensabile compilare il nuovo campo “identificativo operazione”.

Vera MORETTI

Il nuovo DURC del Decreto Fare

Tra le semplificazioni che sono state introdotte dal recente Decreto Fare, emanato la settimana scorsa dal Governo, alcune riguardano anche il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

In particolare, la validità temporale del DURC è stata fissata a sei mesi, per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Alla scadenza dei 180 giorni di validità, dunque, occorrerà chiederne uno nuovo, per il pagamento del saldo finale.

L’acquisizione del documento, da parte di stazioni appaltanti e degli altri enti aggiudicatori, avverrà per via telematica, alleggerendo le imprese dal peso burocratico dell’adempimento.
L’acquisizione d’ufficio del DURC riguarda sia gli accertamenti dei requisiti di ordine generale per l’affidamento di concessioni e appalti pubblici di lavori, forniture e servizi sia il pagamento delle prestazioni.

Il DURC deve essere dunque acquisito d’ufficio per via telematica per:

  • verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito del codice degli appalti pubblici (ossia per la verifica dell’assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali);
  • aggiudicazione definitiva del contratto pubblico;
  • stipula del contratto;
  • pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
  • certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

Grazie al supporto dei consulenti del lavoro gli adempimenti relativi al DURC diventeranno più semplici, con particolare riferimento ai DURC irregolari.
Questo perché, in caso di mancata regolarità contributiva, sarà compito dei consulenti del lavoro invitare le imprese a mettersi in regola.
Ciò significa che in caso di irregolarità, INPS, INAIL e Casse Edili prima di negare l’emissione o annullare il documento già rilasciato, contatteranno i professionisti tramite PEC, poi questi inoltreranno la richiesta di regolarizzazione entro 15 giorni alle imprese clienti.

Vera MORETTI

Rilasciati dati relativi alle P.Iva

Sono disponibili le nuove analisi relative alle nuove aperture per natura giuridica di partite iva in Italia.
Si tratta di una sintesi mensile sui debuttanti nel mondo del lavoro autonomo. Il trend in questione è stabile rispetto a quello di marzo 2013, con 46.934 nuove p.iva aperte.

Il settore più importante di questa quota è quello relativo alle persone fisiche con un 75% in aumento, mentre le società di capitali salgono al 17,3%.
Questo dato viene influenzato dalle recenti norme che hanno facilitato la costituzione di società a responsabilità limitata.

Per quanto riguarda i dati della ripartizione territoriale, si evidenza una maggiore apertura nelle regioni del nord, seguite dal sud e dalle isole con il 34,4%. I settori produttivi attivi sono quelli di commercio, mentre si attestano percentuali inferiori per le attività professionali.

Chiarimenti sulla detassazione ambientale

Le pmi possono usufruire di benefici, per quanto riguarda la detassazione sugli investimenti ambientali o nelle rinnovabili, che derivano dalla Tremonti Ambientale.

Questa detassazione è prevista dall’art.6 (Disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa), nei commi 13- 19, della legge n.388/2000 (Finanziaria 2001). Il Decreto Sviluppo ha poi abrogato il beneficio per tutte le spese sostenute dal 26 giugno 2012.
Sono dunque recuperabili gli investimenti effettuati dal 1 Gennaio 2010 fino al 25 giugno 2012: non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES/ IRPEF (ma non IRAP).

Le caratteristiche dell’investimento devono essere certificate da soggetti preposti, con la specifica menzione che l’investimento era necessario per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente e che non si tratta di investimento realizzato in attuazione di obblighi di legge.

Gli investimenti ammissibili riguardano:

  • acquisto in immobilizzazioni materiali quali terreni e fabbricati;
  • impianti, macchinari ed attrezzature ad alta efficienza, a ridotte emissioni inquinanti o ridotto inquinamento acustico, atti a sostituire o eliminare sostanze inquinanti o pericolose per l’ambiente, compresi i rifiuti del ciclo produttivo;
  • insonorizzazioni; altri investimenti per ridurre l’impatto del processo produttivo sull’ambiente.

Tra le spese finanziabili ci sono anche quelle previste per l’installazione di impianti e sistemi di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e gli interventi per contenimenti energetici significativi del ciclo produttivo.
Sono ammissibili anche le spese per l’efficientamento energetico in edilizia e bioedilizia, rimozione di strutture rifacimento dell’involucro edilizio per efficienza energetica, illuminotecnica, condizionamento, riscaldamento e business intelligence applicata alla domotica, al controllo degli sprechi e qualsiasi altro sistema per l’efficienza energetica.

L’importo si determina mediante approccio Incrementale: si separa la quota parte dell’investimento realizzato al fine di ottenere migliorie ambientali, dalla restante parte dell’investimento stesso, realizzata allo scopo di migliorare la produttività.
Questo significa che la quota di reddito agevolabile corrisponde all’eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi di imposta precedenti.

Entro 30 giorni dal deposito va fatta una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, dopo la quale la detassazione è automaticamente fruibile senza attendere un’autorizzazione, così come prevedeva il meccanismo della Tremonti tradizionale.

Per investimenti 2011 di soggetti IRES, se ancora non è stata depositata la dichiarazione dei redditi 2012, è possibile presentare un’integrativa a favore del recupero del credito mediante compensazione in F24; l’eventuale eccedenza si potrà recuperare negli esercizi successivi senza limiti temporali fino ad esaurimento, nella misura massima dell’80% dell’imponibile di ciascun esercizio.

Per investimenti precedenti si procede alla richiesta di rimborso IRES/IRPEF pagata, a meno che la perdita fiscale generata dalla detassazione sia riportabile ancora nel 2011/2012, nel qual caso si può impostare il meccanismo sopra descritto per l’IRES 2011.

Vera MORETTI

Proroga sulla dichiarazione dei redditi dei soggetti a studi di settore

I contribuenti che esercitano attività economiche per le quali è prevista la compilazione degli studi di settore potranno godere di una proroga fino all’8 luglio per la presentazione dei modelli di dichiarazione Unico e Irap.

Per beneficiarne, occorre non superare il limite stabilito per quanto riguarda ricavi e compensi. La proroga è prevista anche per i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza e per coloro che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

I versamenti differiti sono relativi non solo ad Irpef ed Ires, ma anche a cedolare secca sigli affitti, imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) e quella sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).

I versamenti possono essere effettuati entro l’8 luglio 2013 senza alcuna maggiorazione oppure dal 9 luglio al 20 agosto (usufruendo della proroga estiva prevista per i versamenti che cadono dall’1 al 20 agosto), maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Vera MORETTI