Tobin Tax prorogata ad ottobre

La Tobin Tax, la tassa sulle transazioni finanziarie introdotta dalla Legge di Stabilità ed entrata in vigore lo scorso 1 marzo, è stata rimandata al 16 ottobre, dopo che la prima rata era stata inizialmente fissata per il 16 luglio.

Per il 2013, l’importo è stato definito pari allo 0,12% per operazioni effettuate sui mercati regolamentati e allo 0,22% per quelle su altri mercati e deve essere pagato per operazioni finanziarie effettuate senza intermediari, ma direttamente dal contribuente.

Ovviamente, si può ricorrere anche ad un intermediario, ma quest’ultimo non è chiamato a versarlo se il contribuente attesta in forma scritta che l’operazione rientra fra quelle escluse dall’applicazione dell’imposta. L’intermediario può anche non richiedere l’attestazione se l’esclusione è verificabile sulla base della natura tecnica dell’operazione o di altre informzioni già note e disponibili.

L’imposta viene versata tramite il Modello F24 ed i codici verranno comunicato con successiva circolare da parte dell‘Agenzia delle Entrate.

Bisogna anche adempiere a una serie di obblighi strumentali, registrando le informazioni relative alle singole operazioni (elencate nei prospetti analitici), rispettando le specifiche tecniche allegate al provvedimento delle Entrate. La registrazione avviene in un apposito registro su supporto informatico, tenuto con modalità che garantiscano l’ordine cronologico delle operazioni, l’integrità dei dati, la loro conservazione.

I soggetti non residenti, senza conto corrente o rappresentante fiscale in Italia, possono pagare mediante bonifico in Euro a favore del Bilancio dello Stato indicando una serie di formazioni, specificate per tipologia d’imposta, contenute nel provvedimento delle Entrate e mettendo come causale del bonifico il codice fiscale, il codice tributo e il periodo di riferimento.

Per quanto riguarda gli obblighi dichiarativi, ci sarà un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con il modello di dichiarazione della Tobin Tax, da presentare esclusivamente in via telematica, entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento alle operazioni dell’anno precedente.

La dichiarazione potrà servire anche a chiedere il rimborso di eventuali eccedenze di versamento dell’imposta.

L’esenzione può essere richiesta se le emittenti capitalizzano meno di 500 milioni di euro o per le operazioni effettuate nell’esercizio dell’attività di supporto agli scambi, o attività di market making esentate dalla Tobin Tax con decreto MEF 21 febbraio 2013.

Vera MORETTI

Chiarimenti dalle Entrate sui contributi di bonifica

La Risoluzione 44/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni dubbi riguardanti i contributi di bonifica pagati per immobili non locati ma soggetti all’Imu: ebbene, questi possono essere dedotti dal reddito complessivo Irpef, anche se gli immobili in questione non concorrono alla formazione del reddito stesso.
Questo accade perché l’effetto sostitutivo dell’Imu sull’Irpef non ha effetti sulla deducibilità dei contributi di bonifica dal reddito complessivo.

Il dubbio era sorto perché i redditi fondiari degli immobili non locati non concorrono a definire il reddito complessivo, ovvero non sono soggetti a tassazione ai fini IRPEF, e dal fatto che l’art. 10 comma 1 lett. a) del tuir, stabilisce che tali oneri si deducono dal reddito complessivo “se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo“.

Dal comunicato delle Entrate viene spiegato che i contributi obbligatori versati restano deducibili dal reddito complessivo “nei casi in cui, in assenza dell’IMU, i redditi degli immobili su cui gravano i contributi stessi avrebbero concorso al reddito complessivo e sempre che il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale”.

I contributi obbligatori pagati ai consorzi di bonifica a partire dal 2012 possono quindi ancora essere dedotti in fase di dichiarazione dei redditi, utilizzando il quadro RP del modello UNICO o “E” del modello 730.
Non sono invece deducibili i contributi di bonifica se l’immobile sconta la cedolare secca, essendo un regime sì sostitutivo dell’IRPEF, ma opzionale e non obbligatorio.

Vera MORETTI

Bonus mobili anche per gli elettrodmestici

E’ stato approvato dal Senato un emendamento che estende la detrazione fiscale del 50% sull’acquisto di arredamento per la casa anche agli elettrodomestici. Questo provvedimento ha valore retroattivo, poiché prevede che il rimborso entri in vigore per gli acquisti effettuati dal 6 giugno 2013.

Inizialmente, tale provvedimento riguardava solo i mobili, ma ora sono stati inclusi gli elettrodomestici, spesso parte integrante, e necessaria, dell’arredo di casa. Per questo, la validità coincide con l’entrata in vigore del bonus mobili, avvenuta, appunto, il 6 giugno scorso.

Ciononostante, la detrazione sugli elettrodomestici diverrà operativa solo quando terminerà l’iter parlamentare della legge di conversione (entro il 5 agosto).
Nel bonus, quindi, sono compresi i grandi elettrodomestici di classe minima A+, per le apparecchiature che prevedono etichetta energetica, tranne i forni, per i quali si detrae partendo dalla classe A.
La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10mila euro.

Ciò che non risulta chiaro, però, è se i 10mila euro devono essere sommati ai 96mila che rappresentano il tetto massimo sui lavori di ristrutturazione effettuati su singola unità immobiliare, oppure se debbano essere ricompresi in questo tetto.
Il testo uscito da Palazzo Madama è identico a quello del decreto, mentre invece erano stati approvati emendamenti che specificavano lo scorporo di questa detrazione, lasciando intendere che i 10mila euro si sommassero ai 96mila.

Se si legge il testo, però, si evince che il contribuente che rientra nei requisiti per ricevere la detrazione, ha diritto ad analoga agevolazione (50%) sulle “ulteriori spese documentate” per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, per un massimo di 10mila euro. Ma ciò non chiarisce se questo importo è incluso o aggiuntivo rispetto al 96mila stabiliti in precedenza.

Per godere del bonus, si ricordano le istruzioni già impartite dall’Agenzia delle Entrate relativamente al bonus mobili: il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale, con le stesse modalità già previste per la ristrutturazione edilizia, indicando causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati, codice fiscale dell’acquirente, partita IVA o codice fiscale dell’intestatario del bonifico.

Vera MORETTI

Niente imposta di bollo per le imprese che presentano la PEC

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un chiarimento tramite la Risoluzione n. 45/E del 5 luglio 2013 riguardante il pagamento dell’imposta di bollo da parte delle imprese individuali che comunicano il proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese: ebbene, è stato confermato che, per tale operazione, non è richiesto alcun pagamento.
L’esenzione, inoltre, vale per l’iscrizione dell’indirizzo PEC da parte delle imprese societarie vale anche per quelle individuali.

Rimane, invece, l’obbligo di pagamento se la domanda di deposito dell’indirizzo PEC viene presentata dalle imprese individuali unitamente alla domanda di prima iscrizione al Registro delle Imprese.
In questo caso, si tratta di un pagamento dell’imposta di bollo per l’avvenuta immatricolazione e non per la registrazione della PEC.

Vera MORETTI

Ires estesa anche alle pmi energetiche

Le fonti rinnovabili sono state duramente colpite dal Decreto Fare, che porterà l’addizionale Ires a pesare pesantemente sulle pmi energetiche.
Come anche confermato dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, infatti, la Robin Tax è stata inserita nel Decreto Fare ed estesa alle piccole e medie imprese.

Si tratta sicuramente di un provvedimento che rischia di dare un duro colpo alle aziende che producono energia ma anche, più in generale, al mondo del fotovoltaico e delle fonti rinnovabili.

L’articolo 5 del Decreto Fare prevede che a pagare la tassa Ires siano anche i produttori di energia rinnovabile con un fatturato di almeno 3 milioni di euro annui (invece dei precedenti 10 milioni) e profitti di almeno 300mila euro lordi (invece di 3 milioni): “Al comma 16 dell’articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro sono sostituite dalle seguenti: volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro“.

Ora saranno molti gli impianti coinvolti in questo range, poiché vi rientreranno quelli a partire da 300 kW di potenza.

La tassa sarà pari al 10,3% per il 2013, per poi scendere al 6,5% nel 2014, producendo un gettito totale di 150 milioni di euro nel 2015, più altri 75 milioni nel 2016.

Vera MORETTI

Aumentata l’imposta di bollo

Ora, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, riferita alla Legge di conversione n. 71 del 24 giugno 2013, con modificazioni, del Decreto-Legge n. 43/2013, le misure dell’imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, aumentano rispettivamente in euro 2,00 e in euro 16,00.

La pubblicazione in G.U. è avvenuta il 25 giugno scorso e, di conseguenza, i nuovi importi sono in vigore già dal 26 giugno 2013.

L’aumento delle imposta di bollo è stata necessaria per far fronte ai maggiori oneri derivanti dagli interventi di ricostruzione privata nei territori dell’Abruzzo colpiti dal sisma del 2009.

Vera MORETTI

Bonus mobili confermato e prolungato

Tra i bonus fiscali che sono stati prorogati, c’è anche il bonus mobili, rinnovato con la presenza, durante le audizioni delle Commissioni Finanze e Industria del Senato, di Roberto Snaidero, presidente di FederlegnoArredo.

Si tratta di una notizia che farà piacere alle famiglie italiane, poiché prevede la possibilità di detrarre dalla dichiarazione di redditi, e fino ad un massimo complessivo di € 10.000 euro, le spese sostenute per l’acquisto dei mobili da destinare ad immobili ristrutturati.
Anche in questo caso, la detrazione delle spese, come per il bonus ristrutturazioni, sarà ripartita in dieci quote annuali.
Valido anche per questo buono l’obbligo di conservare tutte le ricevute di acquisto, se si vuole beneficiare della detrazione.

I mobili acquistabili non sono solo quelli fissi ma, come si legge nel testo del decreto, si tratta di “mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”, senza ulteriori specificazioni e senza riferimenti agli elettrodomestici.

Possono godere delle detrazioni i proprietari dell’edificio ristrutturato, ma anche i soci di cooperative divise e indivise, inquilini e comodatari, soci delle società semplici, imprenditori individuali, limitatamente agli immobili non strumentali o merce, familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile oggetto dei lavori.

A beneficiare di questo bonus, non solo le famiglie italiane, ma anche le imprese del comparto arredo, colpito duramente dalla crisi economica.

Vera MORETTI

La Tares si paga anche con l’F24 Enti Pubblici

Da ieri, 1 luglio 2013, la Tares, e la maggiorazione relativa possono essere pagate utilizzando anche il modello F24 Enti pubblici.
Lo prevede il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2013 n. 79090.

A questo scopo è stato inserito un nuovo campo nel “Dettaglio del versamento”, dedicato all’“Identificativo operazione tributi locali.
Nel nuovo spazio deve essere inserito il “codice identificativo dell’operazione” cui si riferisce il versamento, ma va compilato soltanto se richiesto dal Comune e, in questa eventualità, sarà il Comune stesso a comunicarlo.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 42/E del 28 giugno 2013 ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24 Enti pubblici, del tributo e della tariffa:

  • 365E – denominato “TARES – tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – art. 14, d.l. n. 201/2011 e succ. modif.”
  • 368E – denominato “TARIFFA – art. 14, c. 29, d.l. n. 201/2011 e succ. modif.”
  • 371E – denominato “MAGGIORAZIONE – art. 14, c. 13, d.l. n. 201/2011 e succ. modif.”

Per consentire il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti a seguito dell’attività di controllo, vengono istituiti i seguenti codici tributo:

  • 366E denominato “TARES – tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – art. 14, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. – INTERESSI”
  • 367E denominato “TARES – tributo comunale sui rifiuti e sui servizi –- art. 14, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. – SANZIONI”
  • 369E denominato “TARIFFA – art. 14, c. 29, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. – INTERESSI”
  • 370E denominato “TARIFFA – art. 14, c. 29, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. – SANZIONI”
  • 372E denominato “MAGGIORAZIONE – art. 14, c. 13, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. – INTERESSI”
  • 373E denominato “MAGGIORAZIONE – art. 14, c. 13, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. – SANZIONI”

Vera MORETTI

Niente sanzioni per chi non apre la PEC

Scade oggi, facendo slittare la data del 30 giugno perché di domenica, il termine per comunicare al Registro delle Imprese il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) imposto alle ditte individuali se già iscritte e non soggette a procedure concorsuali.

E’ stato reso noto, però, che non verranno applicate sanzioni a coloro che non riusciranno a provvedere entro oggi, anche se c‘è poca chiarezza al riguardo.

Da una parte c’è l’interpretazione che prevede l’applicabilità delle sanzioni in caso di mancata comunicazione dell’indirizzo PEC solo alle imprese che presentano domanda di iscrizione al Registro delle Imprese per la prima volta (di nuova costituzione).
Dall’altra, invece, c’è quella che riguarda l’applicabilità per le ditte individuali non di nuova costituzione che presentino qualunque forma di domanda (anche di variazione), che rimarrebbe sospesa fino a che l’azienda non comunica il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

Se il procedimento non avviene entro 45 giorni, la domanda viene considerata non presentata.

Riguardo agli adempimenti PEC da parte delle ditte individuali restano dunque da chiarire almeno due aspetti:

  • se la comunicazione della PEC oltre il 45° giorno possa rimettere in bonis l’impresa, con l’acquisizione della domanda (di iscrizione o variazione dati) e senza sanzioni;
  • se gli aggiornamenti normativi determinano l’inapplicabilità delle sanzioni ex art. 2630 cc (da 206 a 2065 euro) alle imprese già iscritte per il ritardo nella comunicazione PEC, poiché non prescritte.

Vera MORETTI

Le cartelle esattoriali arrivano via PEC

Periodo di spending review anche per Equitalia: per evitare, infatti, lo spreco di carta stampata e di conseguenza ridurre l’impatto sull’ambiente, anche le cartelle esattoriali verranno inviate via PEC.

In via sperimentale in alcune regioni italiane, Lombardia, Toscana, Molise e Campania, e con riferimento alle sole società di capitali, dunque, la Posta Elettronica Certificata, molto in auge in questi giorni, contribuirà anche a recapitare le cartelle esattoriali.

Destinatari saranno persone giuridiche che da giugno 2012, devono già essere dotate di PEC per legge e aver comunicato l’indirizzo di posta elettronica certificato al Registro delle Imprese.

Il contatto via e-mail avrà lo stesso valore di quanto fino ad ora veniva inviato per raccomandata ed è in grado di fornire certezza sia per quanto riguarda l’invio che per quanto riguarda la ricezione (data e ora), garantendo al contempo la tempestività del servizio.

Se la sperimentazione produrrà effettivamente i benefici sperati, il servizio verrà esteso a tutte le persone fisiche e giuridiche presenti sull’intero territorio nazionale.

Vera MORETTI