Dilaga il lavoro nero. Il poco onorevole primato spetta alla Calabria.

Dilaga l’economia sommersa che in Italia arruola un esercito sempre più numeroso, formato da 640.000 irregolari. Ed è in aumento il valore aggiunto prodotto dalle attività abusive: l’incidenza sul Pil nel 2008 è salita al 16,9%, rispetto al 16,6% del 2007. A lanciare l’allarme sommerso è l’Ufficio studi della Confartigianato. Il lavoro-nero prospera soprattutto nel Mezzogiorno dove l’incidenza del lavoro sommerso – che a livello nazionale è pari all’11,8% – sale al 18,3%, il doppio rispetto al Centro Nord (9,3%). È nei servizi la presenza più diffusa di abusivi sul totale degli occupati (9,9%), seguono costruzioni (7,7%) e manifatturiero (3,7%). Il sommerso produce danni sempre pi ingenti alle casse dello Stato: tra il 2008 e il 2009 infatti l’Iva dovuta e non versata aumentata del 24,4%. La classifica regionale stilata da Confartigianato attribuisce alla Calabria il poco onorevole primato dell’abusivismo, seguita da Sicilia, Puglia, Campania. In Calabria più di un lavoratore su quattro (27,3%) lavora in nero.

All’altro capo della classifica, è il Nord Est l’area dove le imprese possono stare più tranquille dalla minaccia della concorrenza sleale. L’Emilia Romagna la più virtuosa (tasso di irregolarità 8,1%), seguono Trentino, Lombardia, Lazio e Toscana. Se l’incidenza degli abusivi sul totale degli occupati molto alta nel settore dei servizi, a ruota seguono le costruzioni (7,7%), distaccato il manifatturiero (3,7%). Le attività abusive minacciano soprattutto artigiani e piccole imprese. Nel 2009 i soggetti che non hanno mai presentato le dichiarazioni dei redditi (pur svolgendo attività economiche aperte al pubblico), scoperti dalle Fiamme gialle, sono saliti a 7.513 (rispetto ai 7.135 del 2008). Si tratta di cifre macro: nei primi cinque mesi 2010 la Guardia di Finanza ha individuato 3.790 evasori totali, per un imponibile di 7,9 miliardi. Nella classifica delle province, la maglia nera del tasso di sommerso va a Crotone, seguita da Vibo Valentia, Cosenza, Enna, Brindisi, Caltanissetta, Reggio Calabria, Trapani, Nuoro e Catanzaro. Aree dove più forte è stato l’incremento della quota di adulti usciti dal mercato del lavoro, indicatore principe questo della presenza del sommerso. Durante la crisi in Italia, da marzo 2008 e marzo 2010, 338.000 adulti tra 25 e 54 anni sono uscita dalla forza lavoro (160.000 donne e 178.000 uomini), in gran parte (230.000) residenti nel Mezzogiorno.

fonte: Ansa

L’Italia è un paese per vecchi (imprenditori)?

Secondo una ricerca presentata da Unioncamere durante lo scorso Meeting di Rimini, sembrerebbero diminuire gli imprenditori “under 30” a fronte di un aumento degli “over 70” alla testa delle imprese italiane.

Si alza l’età media della popolazione, così genitori e nonni restano in sella dell’azienda di famiglia più a lungo, i tempi di uscita dall’università si allungano e trovare un imprenditore con meno di trent’anni è diventato più difficile. A distanza di otto anni (tra la fine di giugno del 2002 e la fine dello stesso mese di quest’anno) mancano, infatti, 65.358 nomi all’appello dei titolari di imprese individuali con meno di trent’anni, iscritti nei registri delle Camere di commercio italiane. Una riduzione pari al 23,5% dello stock di tutti i giovani imprenditori al di sotto di questa soglia di età, e che è responsabile del 90% della diminuzione complessiva di imprese individuali (75.529) avvenuta in Italia nel periodo considerato. Gli imprenditori “junior” sono oggi il 6,3% del totale (otto anni fa erano l’8,1), mentre la quota dei “senior” è salita al 9,2% (erano l’8,5 nel 2002).

“L’invecchiamento della società italiana sembra specchiarsi nella struttura portante della nostra economia, quei 3 milioni e mezzo di piccole imprese individuali, la maggior parte artigiane, che tengono insieme i fili del nostro tessuto imprenditoriale”. Ha commentato così questi dati il Presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello.

“E’ un quadro – ha detto Dardanello – che desta preoccupazione, perché si ritarda l’ingresso nel mercato di tante energie nuove, quelle che scaturiscono dalle menti più giovani e, anche per questo, potenzialmente più ricche di immaginazione. Quell’immaginazione che, assieme alla competenza, è la materia prima del Made in Italy, dunque un bene preziosissimo che non va sprecato. L’imprenditorialità è un talento che va invece coltivato fin dall’esperienza scolastica, favorendo la conoscenza e lo studio dei meccanismi di mercato e valorizzando le idee innovative dei giovani attraverso una contaminazione precoce con l’esperienza aziendale”.

La diagnosi d’invecchiamento della classe imprenditoriale italiana viene confermata, all’estremo opposto della scala anagrafica, dal significativo aumento dei titolari “over 70”, cresciuti nel periodo preso in esame di 16.481 unità (pari ad una crescita del 5,2% nel periodo). In termini relativi, in questi ultimi otto anni il peso percentuale dei giovani imprenditori sul totale è passato dall’8,1 al 6,3%, mentre quello degli ultrasettantenni è lievitato dall’8,5 al 9,2%.

Osservando le altre due fasce di età prese in considerazione dall’analisi (quelle fra i 30 e i 49 e fra i 50 e i 69 anni), emerge chiaramente come l’unica ad espandersi sia stata la prima (28.856 unità, pari ad una crescita dell’1,8%), mentre per la seconda si registra una diminuzione di 52.508 unità (corrispondenti ad una riduzione del 4,3% rispetto all’inizio del periodo).

Alcol e sicurezza stradale: bar e ristoranti dovranno mettere a disposizione dei clienti l’alcol-test.

Scatterà fra tre mesi l’obbligo per i locali la cui attività si protrae oltre la mezzanotte di tenere a disposizione dei clienti precursori per la rilevazione del tasso alcolemico e le tabelle indicative degli stessi tassi. All’osservanza di tale obbligo non sono tenuti gli esercizi che non effettuano intrattenimenti danzanti e che cessano la loro attività entro le ore 24.

La proroga di tre mesi è prevista nell’articolo 54 della nuova riforma del codice della strada nella parte in cui recita […] “per il locali diversi da quelli ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, a decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ”.

d.S.

In aumento i contratti di lavoro a chiamata. Ecco quando può essere stipulato.

Il lavoro a chiamata è uno speciale contratto di lavoro subordinato e può essere stipulato con obbligo di risposta alla chiamata e quindi con riconoscimento di un’indennità di disponibilità oppure senza obbligo di disponibilità alla chiamata e quindi senza nessuna indennità. Questo particolare tipo di contratto per lavoro a chiamata può essere stipulato sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato, senza che si applichi, in questo ultimo caso, la disciplina dei contratti a termine di cui al D.Lgs. n. 368/2001. Ciò significa che per l’instaurazione del contratto a chiamata a termine non devono ricorrere le causali oggettive previste da citato decreto, né devono applicarsi le altre regole, come, ad esempio, il rispetto di alcuni limiti nel caso di proroga o di un intervallo temporale minimo nel caso di reiterazione di contratti.

Lo stesso lavoratore può stipulare:

  • più contratti di lavoro a chiamata con più datori di lavoro;
  • un contratto di lavoro a chiamata in contemporanea con altre tipologie contrattuali

Il contratto di lavoro a chiamata non è compatibile:

  • con il part-time;
  • con l’apprendistato e il contratto di inserimento in quanto sono entrambi contratti che prevedono l’obbligo formativo;
  • con il lavoro a domicilio in quanto la retribuzione è proporzionata alle ore effettivamente lavorate e non alle tariffe di cottimo;

Il contratto di lavoro a chiamata può essere stipulato in qualsiasi settore, ma soltanto nel rispetto di determinati requisiti oggettivi e soggettivi:

  1. per lo svolgimento di attività discontinue o intermittenti (requisiti oggettivi):
    • individuate dai C.C.N.L. o, in attesa che i contratti disciplinino le attività per le quali è consentito il ricorso al lavoro a chiamata, dal Ministero del lavoro con rinvio alla tabella delle occupazioni discontinue annessa al R.D. n. 2657/1923;
    • per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese e dell’anno, che il Ministero ha così definito
    – week-end: periodo che va dal venerdì pomeriggio, dopo le 13,00, fino alle ore 6,00 del lunedì mattina;
    – vacanze natalizie: dal 1° dicembre al 10 gennaio;
    – vacanze pasquali: periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo al lunedì dell’Angelo;
    – ferie estive: i giorni compresi nel periodo 1° giugno – 30 settembre.
  2. in ogni caso, per prestazioni rese da lavoratori (requisiti soggettivi):
    • con meno di 25 anni di età (24 anni e 364 giorni);
    • con più di 45 anni di età (45 anni e 1 giorno), anche pensionati.

I requisiti soggettivi sono alternativi rispetto ai requisiti oggettivi sopra descritti e in questa ipotesi non devono essere verificate le condizioni oggettive.
Il lavoratore intermittente o a chiamata non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello e a parità di mansioni svolte.
Il trattamento economico, normativo e previdenziale è proporzionato alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita, come pure tutti gli istituti contrattuali (13.ma e 14,ma mensilità, ferie, permessi, ex festività e Tfr).
Il ricorso al lavoro a chiamata è vietato:

  • per sostituire lavoratori i sciopero;
  • presso unità produttive nelle quali, nei 6 mesi precedenti, si sia proceduto a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a chiamata, ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione di orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a chiamata;
  • da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.

Secondo una recente rilevazione Istat, nel 2009 le posizioni lavorative a chiamata hanno raggiunto le 111 mila unità in media annua facendo registrare un incremento del 75 per cento circa rispetto al 2007. Il dettaglio per attività economica mostra che nel settore degli alberghi e ristoranti si concentra circa il 60 per cento del totale dei lavoratori intermittenti. La restante quota è occupata prevalentemente nei settori dell’istruzione, sanità, servizi sociali e personali (12 per cento circa) e del commercio (circa il 10 per cento). Il job-on-call non risulta affatto utilizzato, invece, nel settore dell’intermediazione monetaria e finanziaria.

Le imprese ricorrono al contratto di lavoro intermittente quasi esclusivamente per coprire posizioni lavorative con qualifica operaia, che rappresentano il 90 per cento circa del totale, rileva ancora l’Istat, con un massimo di oltre il 98 per cento nel settore degli alberghi e ristoranti. I dipendenti a chiamata inquadrati come impiegati costituiscono una quota significativa solo nel settore del commercio (36 per cento circa nel 2007 e 30 per cento nel 2009). La regione in cui viene fatto maggiore uso del lavoro a chiamata è il Veneto.

Tirocinio in azienda? Nasce “Lavoro & Sviluppo 4”

Nasce il Progetto “Lavoro & Sviluppo 4”, il percorso di formazione articolato lungo quattro mesi di tirocinio con facilitazioni economiche e nato per favorire la formazione di 6 mila persone non occupate residenti nelle regioni “Convergenza Mezzogiorno” (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

Una bella iniziativa, nata da un accordo tra Confcommercio della provincia di Perugia e Italia Lavoro, l’Ente strumentale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Il Progetto “Lavoro & Sviluppo 4” consentirà alle imprese umbre di attivare percorsi di tirocini in mobilità nazionale, grazie a facilitazioni economiche destinate sia alle imprese che alle persone coinvolte.

Compito delle imprese sarà quello di accogliere il tirocinante e formarlo on the job, secondo le finalità del progetto con agevolazioni da 1.200 euro al mese per il lavoratore e 250 per l’azienda per l’attività di tutoraggio.

Il tirocinante, a sua volta, dovrà rispettare l’orario di lavoro e le mansioni assegnatigli per seguire il percorso progettuale.

L’obiettivo globale? Il progetto Lavoro & Sviluppo mira a garantire il 70% di ricaduta occupazionale dei partecipanti.

Per questo, Italia Lavoro intende effettuare almeno 100 inserimenti di tirocinanti entro il 2010.

Per raggiungere  l’obiettivo, l’Ente sta realizzando la scansione per i profili professionali specifici richiesti sia di studenti che di giovani in cerca di occupazione. Le aziende che volessero ospitarli per il percorso di tirocinio, devono mettersi in contatto al più presto con Iter, Agenzia formativa di Confcommercio.

Nino Ragosta

Co.co.co e progetti extra Ue esclusi dagli ingressi stagionali

Il Dpcm 1° aprile 2010 ha fissato i termini dei flussi di ingresso per lavoro stagionale per il 2010, autorizzando 80mila lavoratori extracomunitari per lavoro subordinato stagionale e 4mila permessi per motivo di lavoro autonomo.

Il ministero dell’Interno, con nota protocollo n. 8809/2010, ha precisato che i lavoratori coordinati e continuativi e quelli a progetto sono esclusi dai flussi d’ingresso per il 2010. I titolari di contratti di collaborazione non possono ottenere il rilascio del visto d’ingresso per lavoro autonomo.

I nuovi visti sono riservati soltanto a: imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana; liberi professionisti; soci e amministratori di società non cooperative; artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici e privati; artigiani provenienti da Paesi extra Ue che contribuiscono finanziariamente agli investimenti effettuati dai propri cittadini sul territorio nazionale.

Pertanto, è escluso il rilascio del visto per lavoro autonomo ai titolari di contratti di collaborazione (co.co.co. e co.co. pro.).

Inoltre, il rilascio del visto d’ingresso a favore di soci e amministratori di società o di titolari di contratto per prestazioni di lavoro autonomo può avvenire solo se la società di destinazione del lavoratore in Italia risulta attiva in Italia da almeno 3 anni. L’attestazione relativa all’astratta individuazione delle risorse necessarie all’attività da intraprendere, rilasciata dalla Camera di commercio, non può risultare inferiore a 4.962,36 euro.

Interventi sul risparmio energetico: La disciplina

La Finanziaria 2007 (articolo 1, comma da 344 a 347 della Legge numero 296 del 27 Dicembre 2006) ha introdotto la possibilità per i contribuenti che sostengono spese per il risparmio energetico, di beneficiare di una detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef e Ires) pari al 55 per cento delle spese sostenute, da ripartire in tre rate annuali di pari importo.
La disciplina inerente al risparmio energetico è stata poi modificata dalla Finanziaria 2008 (Legge numero 244 del 24 Dicembre 2007), apportando le seguenti variazioni:

– le agevolazioni sulle spese sostenute per il risparmio energetico entro il 31 Dicembre 2010 sono state prorogate, alle stesse condizioni;
– i contribuenti non sono più tenuti a presentare la certificazione per la sostituzione di finestre e per l’installazione di pannelli solari;
– il contribuente può scegliere di ripartire la spesa da un minimo di tre a un massimo di dieci rate di uguale importo;
– l’agevolazione comprende anche le spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 Dicembre 2009, sussistendo però un limite di spesa annuo pari ad Euro 2 milioni.

Il Decreto Legge numero 185 del 29 Novembre 2008, convertito con modificazioni con Legge numero 2 del 28 Gennaio 2009, ha previsto precisi limiti quantitativi alle risorse stanziate dallo Stato per la detrazione d’imposta spettante sulle spese riconosciute per tali investimenti; in particolar modo viene previsto che:

– le spese effettuate nell’anno 2008 vengono riconosciute integralmente;
– per quanto concerne le spese effettuate negli anni 2009, 2010 e 2011, il limite massimo di spese stanziato sarà pari:
o ad euro 82,7 milioni per l’anno 2009;
o ad Euro 185,9 milioni per l’anno 2010;
o ad Euro 314,8 milioni per l’anno 2011;
– con riguardo alle spese di riqualificazione energetica sopportate a partire dal 1° Gennaio 2009, la spesa deve essere suddivisa obbligatoriamente in cinque rate di uguale importo.

Le spese detraibili ricomprendono anche quelle relative alle prestazioni professionali e alle opere edilizie funzionali all’intervento destinato al risparmio energetico.
I contribuenti possono beneficiare della detrazione a condizione che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari o edifici residenziali esistenti, per nulla rilevando la categoria catastale di appartenenza. Quindi, la detrazione non opera nel caso in cui gli interventi vengono eseguiti su immobili in costruzione.

La detrazione può essere fruita anche nel caso in cui il contribuente riceva altre agevolazioni di natura non fiscale, come contributi o finanziamenti. In tali ipotesi, i contributi o incentivi ricevuti per l’effettuazione degli interventi per il risparmio energico per i quali si beneficia della detrazione del 55 per cento, devono poi essere assoggettati a tassazione separata.

Gli adempimenti per il risparmio energetico sono stati ulteriormente semplificati ad opera del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 Agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 224 del 26 Settembre 2009, ed entrato in vigore l’11 Ottobre 2009. Il decreto conferma anche che la detrazione del 55 per cento non può essere cumulata con il premio aggiuntivo stabilito per gli impianti fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti.

Fonte: Agenzia delle Entrate

Partite Iva: cosa succede se non si ottempera agli obblighi di versamento delle imposte?

Alcuni dei problemi più diffusi nell’ambito delle piccole e medie imprese sono lo sfasamento dei flussi finanziari e la carenza di liquidità, che costringono, in alcune ipotesi, a non ottemperare agli obblighi di versamento delle imposte. Si può ricorrere in questi casi al cosiddetto ravvedimento, per rimuovere spontaneamente la violazione entro determinati termini di legge ottenendo una riduzione delle sanzioni.

Secondo la regola generale (art. 13 del  D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche), la sanzione è pari al 30% dell’importo non versato e può essere ridotta al 2,5%  del tributo se la violazione viene sanata entro il periodo breve di 30 giorni e al 3%  del tributo se l’infrazione viene regolarizzata oltre i 30 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione. Oltre al tributo e alla sanzione vanno versati gli interessi moratori calcolati al tasso di interesse legale dell’1% a partire dal 1^ gennaio 2010 e del 3% per l’anno 2009.

È indispensabile che, relativamente al periodo in questione, la violazione non sia ancora stata constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.

Anche in tale ipotesi, la via del ravvedimento non viene preclusa, ma la sanzione sarà pari al 10% dell’imposta dovuta (1/3 della sanzione ordinaria del 30%) nel caso di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, rateizzabile sino a 20 rate trimestrali qualora il debito superi i 5.000,00 euro.

Si incorre in sanzioni penali quando l’omissione del versamento IVA dovuto in base alla dichiarazione annuale supera i 50.000,00 euro nel periodo d’imposta e si protrae sino al 27 dicembre dell’anno successivo.

Dott.ssa IPPOLITA PELLEGRINI

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Interventi sul risparmio energetico: L’Ambito soggettivo

Possono beneficiare della detrazione sulle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica tutti i contribuenti, residenti o non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo:

– che possiedono sulla base di un titolo idoneo l’immobile sul quale sono stati eseguiti gli interventi per conseguire il risparmio energetico;
– che realizzano redditi d’impresa, vale a dire persone fisiche, società di persone e società di capitali;

L’ambito soggettivo include anche:
– le associazioni tra professionisti;
– gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
– i condomini nell’ipotesi di esecuzione di interventi sulle parti comuni condominiali;
– il familiare che convive con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, a condizione che abbia sostenuto le spese e che le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Le spese di riqualificazione energetica finanziate dal contribuente mediante contratto di leasing possono essere agevolate; in tal caso la detrazione spetta al contribuente utilizzatore e si determina sul costo sostenuto dalla società di leasing.

Se varia invece la titolarità dell’immobile nel corso del periodo di godimento dell’agevolazione, sulle quote residue si dovrà procedere nel seguente modo:

– nella vendita o donazione il diritto viene trasferito rispettivamente all’acquirente e al donatario;
– nel caso di morte del titolare, il diritto di trasmette all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.

Fonte: Agenzia delle Entrate

Interventi sul risparmio energetico: I limiti temporali e di detrazione

La persona fisica, non titolare di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, può operare la detrazione con riguardo alle spese per le quali il pagamento viene eseguito entro il 31 Dicembre 2010.

Il soggetto titolare di reddito d’impresa per lavori relativi all’attività commerciale, può beneficiare della detrazione con riguardo alle spese imputabili nei periodi d’imposta fino a quello in corso al 31 Dicembre 2010; in tale ipotesi conviene quindi richiesto che il pagamento venga eseguito entro il 31 Dicembre 2010.

L’agevolazione viene ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta sul reddito annua del contribuente, come risultante dalla dichiarazione dei redditi; l’eventuale importo che eccede non può essere richiesto a rimborso.

Fonte: Agenzia delle Entrate