Fideiussioni e capacità reddituale: due termini non paragonabili

La Corte di Cassazione ha deliberato sul rilascio di fideiussioni e la reale potenzialità economica di un soggetto: i due termini non sono direttamente rapportabili ed il primo non implica la veridicità del secondo.

Ciò significa che la presunzione di una effettiva disponibilità di denaro è priva di riscontri normativi.

A stabilirlo è la Sentenza  n. 6753, depositata il 19 marzo 2010, in materia di accertamento sintetico delle imposte sui redditi.

Paola Perfetti

Rimborsi sull’IVA per gli Stati dell’UE e non: tempi e modalità

Il direttore delle Agenzie delle Entrate, Attilio Befera, ha fornito le nuove istruzioni operative sulla modalità di richiedere i rimborsi per le operazioni sull’Iva assolta in uno degli Stati membri della Comunità Europea da parte di soggetti stabiliti in altro Stato membro.

Da quest’anno, infatti, la domanda di rimborso potrà essere presentata via web direttamente al sito dell’Agenzia delle Entrate e distintamente per ogni periodo di imposta.

Il provvedimento del Fisco (del 01/04/2010, n. prot. 53471/2010) definisce in via generale che, una volta effettuati i dovuti controlli stabiliti in un periodo di 15 giorni, l’istanza di rimborso sarà inoltrata allo Stato membro in cui è stato effettuato l’acquisto.

Poi, l’amministrazione estera provvederà in quattro mesi (e non più sei) a comunicare direttamente al contribuente l’esito della richiesta di rimborso e infine a erogare nel tempo di dieci giorni l’importo spettante.

Stesso dicasi per gli operatori esteri che faranno richiesta di rimborso quando le operazioni sono effettuate in Italia, direttamente alla propria Amministrazione finanziaria. Gli operatori economici residenti in Svizzera, Norvegia e Israele, Paesi con i quali l’Italia ha stipulato specifici accordi, dovranno continuare a presentare le richieste di rimborso in forma cartacea al centro operativo di Pescara con termine al 30 settembre.

Tempi definitivamente più brevi e modalità meno burocratiche, quindi, per tutte le disposizioni introdotte (o modificate) dall’art. 1, D.Lgs. n. 18/2010 (di attuazione delle direttive europee n. 2008/8/CE, n. 2008/9/CE e n. 2008/117/CE) che innovano  la disciplina dei rimborsi dell’IVA assolta in uno degli Stati membri CE da soggetti stabiliti in altro Stato membro.

Tempistiche per la richiesta del rimborso:

– se trimestrale: a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento ed entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento;
– se annuale: a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello oggetto della richiesta di rimborso ed entro il 30 settembre del medesimo anno.

In definitiva, si può richiedere il rimborso dell’imposta assoluta:

– in altri Stati membri dell’UE da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato è presentata all’Agenzia delle Entrate tramite apposito portale elettronico;

-nel territorio dello Stato da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità Europea è presentata per il tramite dello Stato membro di stabilimento;

-Con riferimento all’esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, l’istanza di rimborso è da presentare con riferimento ad un periodo non inferiore al trimestre solare, ma che abbia un importo non inferiore a 400 euro. Se l’importo complessivo relativo ad uno o più trimestri è inferiore a tale limite, l’istanza di rimborso è presentata con cadenza annuale, semprechè di importo non inferiore a 50 euro.

Paola Perfetti

Enasarco e le parti sociali sui temi della sostenibilità

E’ avvenuta la tavola rotonda tra i vertici della Fondazione Enasarco insieme alle parti sociali suddivise fra case mandanti (Confcommercio, Confindustria, Confesercenti e Confapi) e le organizzazioni sindacali (Fnaarc, Usarci, Fiarc, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil e Ugl), entrambe firmatarie degli accordi economici.

L’incontro è servito a illustrare i risultati del bilancio tecnico e così cominciare a esaminare in modo approfondito i temi della sostenibilità trentennale della Fondazione Enasarco.

Da una nota si legge che da entrambi le parti è emersa “la piena volontà di programmare ulteriori incontri che individuino appropriate soluzioni per coniugare l’interesse e le garanzie vecchie e nuove per gli iscritti con l’equilibrio finanziario a lungo periodo della Fondazione”.

Paola Perfetti

Nuovi modelli online per IVA e INTRA

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che da quest’anno sarà il web a veicolare i modelli delle prestazioni IVA e dei modelli INTRA (intracomunitari) riguardanti gli enti non commerciali per dichiarare e versare l’IVA sugli acquisti effettuati tra i confini dell’Unione europea o da soggetti non stabiliti in Italia.

In dettaglio:

– il modello Intra 12 è per gli enti non commerciali non soggetti a IVA, per gli agricoltori esonerati che hanno fatto acquisti intracomunitari oltre il limite di 10.000 euro o che hanno optato per l’applicazione dell’imposta in Italia su queste operazioni; e per i contribuenti e gli enti non commerciali soggetti IVA, riguardo alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali, che sono tenuti ad assumere il ruolo di debitori dell’imposta per gli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti in Italia.

– il modello Intra 13 è per gli enti non commerciali non soggetti Iva che intendono effettuare acquisti intracomunitari cui si applica l’imposta. Il limite per questi enti è di 10.000 euro, se costoro non hanno optato per l’applicazione dell’IVA in Italia su tali acquisti, devono dichiarare all’ufficio competente, prima di ogni acquisto intracomunitario, l’ammontare della singola operazione e quello degli acquisti complessivamente effettuati nell’anno.

I modelli sono disponibili in bozza nel sito del Fisco nella sezione modulistica.

Paola Perfetti

Nuovo termine dall’Agenzie delle Entrate per il 5 per mille

L’Agenzia delle Entrate ha varato una nuova circolare, la numero 15/E, con le aperture derivati dal Decreto Milleproroghe. Essa contiene anche i nuovi termini di regolarizzazione per la presentazione della dichiarazione del 5 per mille.

Si specifica infatti che, qualora gli aventi diritto l’abbiano presentata oltre il termine fissato, non sono tenuti a produrne una nuova ma saranno ammessi di diritto se la dichiarazione precedentemente trasmessa sia stata firmata e corredata dalla copia del documento del legale rappresentante.

Veniamo alle specifiche.

Il DI 194 ha concesso fino al 30 aprile 2010 la possibilità di integrare la documentazione relativa alle domande di iscrizione negli elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche del 5 per mille per il 2006, 2007 e 2008.

La dichiarazione sostituiva per certificare il perdurare del beneficio dovrà essere firmata dall’attuale legale rappresentante dell’ente e inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno alla direzione regionale dell’Agenzia competente per territorio, sulla base del domicilio fiscale dell’ente.

In particolare è stato stabilito che:

– gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche esclusi dal beneficio (per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008) per non aver prodotto la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, per averla predisposta in maniera incompleta o presentata oltre i termini stabiliti hanno tempo fino al prossimo 30 aprile per correggere gli errori commessi o integrare la documentazione già presentata;

– gli enti del volontariato si devono rivolgere alla direzione regionale delle Entrate competente per territorio;

– le associazioni sportive dilettantistiche fanno capo agli uffici del Coni.

Il DI 194 stabilisce inoltre che:

– alla dichiarazione dovrà essere allegata, a pena di decadenza, la fotocopia del documento di riconoscimento del rappresentante dell’ente che sottoscrive;

– il soggetto che integra la documentazione per più esercizi sarà tenuto a redigere una dichiarazione per ogni anno da regolarizzare, da spedire in plichi separati.

La proroga dei termini di dichiarazione spetta anche alle fondazioni nazionali di carattere culturale ammesse al riparto per gli esercizi 2006, 2007 e 2008: per loro, sono considerate valide le dichiarazioni sostitutive prodotte, dalle stesse fondazioni, oltre i termini.

Per tutte le informazioni aggiuntive, è consigliabile consultare il sito internet del Fisco – www.agenziaentrate.gov.it – anella sezione Circolari e Risoluzioni.

Paola Perfetti

Cartella esattoriale sotto il giudizio del tribunale ordinario

Tornando alle novità sulla cartella esattoriale, la Sentenza n. 6539 del 18 marzo 2010 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha deciso che proprio le cartelle riguardanti i rapporti previdenziali non possono essere impugnate dalle Commissioni tributarie dato che è sempre necessario valutare la natura del credito.

Pertanto, anche se la cartella esattoriale è un atto impugnabile, la giurisdizione sulle cartelle esattoriali spetta comunque al giudice ordinario.

Dopo un iter legislativo piuttosto lungo nel quale sono stati molti i corsi e complementi sulla giurisdizione della Cassazione in merito al discorso delle cartelle previdenziali, si può affermare, con che questa sentenza, la Cassazione ha anche ritenute infondate le perplessità sulla possibilità di reputare solo facoltativa l’incardinazione della lite fra un soggetto e il Fisco presso il Giudice ordinario.

La parte, infatti, deve sempre agire presso il Giudice ordinario, previa considerazione che è sempre facoltativa la scelta di esercitare il diritto di difesa.

Una volta che la parte si è decisa ad esercitare la facoltà di azione a propria tutela, l’interessato non può che incardinare il giudizio nei modi e nei luoghitassativamente stabiliti ex lege (cioè non può svincolarsi dalle regole in tema di giurisdizione).

(Sentenza Cassazione Civile 18/03/2010, n. 6539)

Per dettagli e approfondimenti, qui.

Paola Perfetti

Fondo Italiano di Investimento: 1 miliardo di euro per le Pmi

Arriva in aiuto alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita il nuovo Fondo Italiano di Investimento da un miliardo di euro.

E’ stato ufficialmente istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e sottoscritto con un’equa suddivisione delle quote (14,3%) dallo stesso MEF d’accordo con  Cassa Depositi e Prestiti, Confindustria, Associazione bancaria italiana, Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi di Siena e Unicredit.

Partirà con un capitale di investimento di 3,5 milioni di euro, durerà 15 anni (5-6 anni per la fase di investimento e 7-9 anni per quella di disinvestimento) e, secondo le previsioni, dovrà coinvolgere ben 15mila imprese nazionali, di cui 10mila manifatturiere con un fatturato compreso tra i 100 e i 100 milioni di euro.

Il Fondo interverrà in ausilio dalle piccole e medie imprese in modo nuovo, quindi non attraverso la concessione di finanziamenti bancari classici, bensì con operazioni di capitale di rischio o quasi capitale di rischio ovvero:

– investimenti diretti di minoranza in imprese aventi un fatturato superiore ai 20 milioni di euro;
– co-investimenti diretti di minoranza in partenariato con altri fondi di capitali di rischio
– strumenti di finanziamento di quasi capitale (finanziamento mezzanino, prestiti partecipativi, etc.)
– investimenti in fondi di capitale di rischio operanti sul territorio e che svolgano, a loro volta, attività di investimento in imprese eligibili ad essere finanziate dal Fondo italiano di investimento.

Per l’effettivo avvio del Fondo mancano la predisposizione del regolamento, la creazione del team di gestione ed il raggiungimento del primo closing (fundraising) che è stato previsto per il prossimo mese di settembre.

Dal mese di ottobre 2010, invece, il veicolo potrà essere sottoscritto da altri investitori e raggiungere il target finale di 3 miliardi di euro.

Le prime operazioni saranno realizzate nel quarto trimestre del 2010.

Paola Perfetti

L’abbonamento dei mezzi pubblici è detraibile dalla Dichiarazione dei redditi

Una buona notizia per chi dispone di un abbonamento dei mezzi pubblici: sono state infatti prorogate le detrazioni sulle spese sostenute nel 2008 e nel 2009 per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale (come bus, treni), regionale e interregionale.

Si considerano agevolate le spese sostenute nel 2008 e nel 2009 (cioè dal 1 gennaio al 31 dicembre), anche se l’abbonamento acquistato ha una scadenza successiva e siano spese sostenute non direttamente dai familiari a carico.

In sede di dichiarazioni dei redditi 2009 per l’anno 2008, e 2010 per l’anno 2009, la detrazione fiscale si applica per una quota del 19% delle spese per un massimo di 250 euro (quota detraibile 47,5 euro).

Ad esserne beneficiari: studenti, lavoratori, pensionati, pendolari ovvero tutti coloro tesserati a un servizio di trasporti pubblici che usufruiscano di un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, e in un periodo di tempo specificato.

Con questa definizione di abbonamento si vanno a escludere biglietti orari, giornalieri o validi per periodi più’ lunghi come le tessere da 72 ore e le carte di trasporto turistiche integrate che includono altri servizi come musei o spettacoli.

Per godere di questa detrazione è necessario conservare – ed esibire a richiesta – :

– il titolo di viaggio con le indicazioni riguardo la ditta o società che rende il servizio (quindi ragione sociale, logos distintivo, partita IVA)
– descrizione delle caratteristiche del trasporto
– ammontare del corrispettivo dovuto
– numero progressivo
– data da apporre al momento dell’emissione o dell’utilizzo.

In particolare:

– la descrizione del tipo di trasporto e l’ammontare dovuto possono essere espressi anche con dei codici alfanumerici la cui decodificazione sia stampata sul biglietto stesso o comunque preventivamente comunicata all’Agenzia delle Entrate

– per i titoli nominativi occorre l’indicazione della durata dell’abbonamento, la spesa sostenuta e ogni documento che possa attestare la data di acquisto.

In caso dovesse mancare questa documentazione, la spesa si intenderà sostenuta rispetto alla data di inizio di validità dell’abbonamento mentre se si dovesse trattare di tessere magnetiche e biglietti elettronici, sarà necessario presentare una documentazione aggiuntiva che attesti tutte le informazioni necessarie quali:

– il soggetto utilizzatore
– il periodo di validità
– la spesa sostenuta
– la data di acquisto

Infine, l’Agenzia delle Entrate specifica che per i titoli non nominativi occorre un’autocertificazione del contribuente in cui si certifica che l’abbonamento è stato acquistato per sè o per un familiare a carico che a sua volta deve essere redatta con un’intestazione che faccia riferimento alla legge che la disciplina (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, art.47″) con una firma non autenticata se viene allegata una fotocopia del documento di identità del dichiarante.

Paola Perfetti

Aprire un’impresa in un giorno: dal 1 aprile si può con la ComUnica

Vi avevamo già dato qualche informazione poco tempo fa, ma tra pochissimi giorni sarà davvero a pieno regime: con la entrante modalità della Comunicazione Unica le nuove attività imprenditoriali potranno nascere in un giorno.

Dal 1 aprile, infatti, le imprese nascenti avranno 7 giorni di tempo per adempiere a tutte le dichiarazioni presso il Registro delle Imprese, Inps, Inail e Agenzia delle Entrate.

Tutto sarà infatti risolto con la presentazione alla Camera di Commercio competente per territorio di un modello informatico unificato.

Si tratta di una formula già in fase di sperimentazione da sei mesi e riguarderà oltre 6 milioni di imprese già esistenti oltre a quelle che vorranno inziare questa avventura dal prossimo mese.

Definita “Semplice, rapida, utile” dal Presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello, la Comunicazione Unica, o ComUnica rappresenterà lo sforzo congiunto di quattro amministrazioni per rendere altamente efficace la procedura prima smembrata in altrettante amministrazioni.

Dardanello ha poi aggiunto: “ComUnica rappresenta insomma un contributo importante per avvicinare imprese e Pa, riducendo notevolmente i tempi necessari all’espletamento delle procedure amministrative e rendendo davvero possibile la nascita di una nuova impresa in un giorno”.

Paola Perfetti

Agevolazioni del 55% sugli interventi di risparmio energetico

Con l’art. 1, commi 344-347, Legge n. 296/2006 e successive modificazioni è stabilita l’agevolazione fiscale al 55% sugli edifici esistenti e unità immobiliari a qualsiasi categoria catastale, anche strumentali, riconvertiti o costruiti sul criterio del risparmio energetico.

Condizioni necessarie:  il beneficio non è esercitato sugli immobili in costruzione, e il soggetto richiedente deve possedere o detenere l’immobile oggetto degli interventi, quindi proprietà, nuda proprietà, locazione, comodato, leasing.

Le spese eseguite dal 1° gennaio 2009 hanno una detrazione fruibile che deve essere ripartita in 5 rate annuali rispetto all’importo di 250mila€.

Ad usufruirne sono persone fisiche, esercenti arti, professionisti e loro associazioni, imprese, società di persone e società di capitali, enti pubblici e privati che non svolgono un’attività commerciale: costoro possono calcolare le spese sostenute fino al 31 dicembre 2010 quali interventi di riqualificazione globale su strutture già esistenti e sull’involucro di edifici oltre che l’installazione di pannelli solari e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Sono ammissibili (anche in leasing) le agevolazioni sulle le spese per le consulenze tecniche riferite alla realizzazione degli interventi; sulla certificazione energetica necessaria per fruire della detrazione; sulle opere edilizie necessarie agli interventi ammissibili.

Le detrazioni d’imposta pari al 55% delle spese sostenute secondo i seguenti massimali corrispondenti a ciascuno degli Interventi Ammissibili sono così ripartite:

A) Detrazione massima pari a 100.000 euro (55% sulla spesa massima ammissibile pari a 181.818,18 euro);
B) Detrazione massima pari a 60.000 euro (55% sulla spesa massima ammissibile pari a 109.090,90 euro);
C) Detrazione massima pari a 60.000 euro (55% sulla spesa massima ammissibile pari a 109.090,90 euro);
D) Detrazione massima pari a 30.000 euro (55% sulla spesa massima ammissibile pari a 54.545,45 euro).

Paola Perfetti