Nuovi modelli online per IVA e INTRA

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che da quest’anno sarà il web a veicolare i modelli delle prestazioni IVA e dei modelli INTRA (intracomunitari) riguardanti gli enti non commerciali per dichiarare e versare l’IVA sugli acquisti effettuati tra i confini dell’Unione europea o da soggetti non stabiliti in Italia.

In dettaglio:

– il modello Intra 12 è per gli enti non commerciali non soggetti a IVA, per gli agricoltori esonerati che hanno fatto acquisti intracomunitari oltre il limite di 10.000 euro o che hanno optato per l’applicazione dell’imposta in Italia su queste operazioni; e per i contribuenti e gli enti non commerciali soggetti IVA, riguardo alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali, che sono tenuti ad assumere il ruolo di debitori dell’imposta per gli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti in Italia.

– il modello Intra 13 è per gli enti non commerciali non soggetti Iva che intendono effettuare acquisti intracomunitari cui si applica l’imposta. Il limite per questi enti è di 10.000 euro, se costoro non hanno optato per l’applicazione dell’IVA in Italia su tali acquisti, devono dichiarare all’ufficio competente, prima di ogni acquisto intracomunitario, l’ammontare della singola operazione e quello degli acquisti complessivamente effettuati nell’anno.

I modelli sono disponibili in bozza nel sito del Fisco nella sezione modulistica.

Paola Perfetti

Nuovo termine dall’Agenzie delle Entrate per il 5 per mille

L’Agenzia delle Entrate ha varato una nuova circolare, la numero 15/E, con le aperture derivati dal Decreto Milleproroghe. Essa contiene anche i nuovi termini di regolarizzazione per la presentazione della dichiarazione del 5 per mille.

Si specifica infatti che, qualora gli aventi diritto l’abbiano presentata oltre il termine fissato, non sono tenuti a produrne una nuova ma saranno ammessi di diritto se la dichiarazione precedentemente trasmessa sia stata firmata e corredata dalla copia del documento del legale rappresentante.

Veniamo alle specifiche.

Il DI 194 ha concesso fino al 30 aprile 2010 la possibilità di integrare la documentazione relativa alle domande di iscrizione negli elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche del 5 per mille per il 2006, 2007 e 2008.

La dichiarazione sostituiva per certificare il perdurare del beneficio dovrà essere firmata dall’attuale legale rappresentante dell’ente e inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno alla direzione regionale dell’Agenzia competente per territorio, sulla base del domicilio fiscale dell’ente.

In particolare è stato stabilito che:

– gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche esclusi dal beneficio (per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008) per non aver prodotto la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, per averla predisposta in maniera incompleta o presentata oltre i termini stabiliti hanno tempo fino al prossimo 30 aprile per correggere gli errori commessi o integrare la documentazione già presentata;

– gli enti del volontariato si devono rivolgere alla direzione regionale delle Entrate competente per territorio;

– le associazioni sportive dilettantistiche fanno capo agli uffici del Coni.

Il DI 194 stabilisce inoltre che:

– alla dichiarazione dovrà essere allegata, a pena di decadenza, la fotocopia del documento di riconoscimento del rappresentante dell’ente che sottoscrive;

– il soggetto che integra la documentazione per più esercizi sarà tenuto a redigere una dichiarazione per ogni anno da regolarizzare, da spedire in plichi separati.

La proroga dei termini di dichiarazione spetta anche alle fondazioni nazionali di carattere culturale ammesse al riparto per gli esercizi 2006, 2007 e 2008: per loro, sono considerate valide le dichiarazioni sostitutive prodotte, dalle stesse fondazioni, oltre i termini.

Per tutte le informazioni aggiuntive, è consigliabile consultare il sito internet del Fisco – www.agenziaentrate.gov.it – anella sezione Circolari e Risoluzioni.

Paola Perfetti

Cartella esattoriale sotto il giudizio del tribunale ordinario

Tornando alle novità sulla cartella esattoriale, la Sentenza n. 6539 del 18 marzo 2010 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha deciso che proprio le cartelle riguardanti i rapporti previdenziali non possono essere impugnate dalle Commissioni tributarie dato che è sempre necessario valutare la natura del credito.

Pertanto, anche se la cartella esattoriale è un atto impugnabile, la giurisdizione sulle cartelle esattoriali spetta comunque al giudice ordinario.

Dopo un iter legislativo piuttosto lungo nel quale sono stati molti i corsi e complementi sulla giurisdizione della Cassazione in merito al discorso delle cartelle previdenziali, si può affermare, con che questa sentenza, la Cassazione ha anche ritenute infondate le perplessità sulla possibilità di reputare solo facoltativa l’incardinazione della lite fra un soggetto e il Fisco presso il Giudice ordinario.

La parte, infatti, deve sempre agire presso il Giudice ordinario, previa considerazione che è sempre facoltativa la scelta di esercitare il diritto di difesa.

Una volta che la parte si è decisa ad esercitare la facoltà di azione a propria tutela, l’interessato non può che incardinare il giudizio nei modi e nei luoghitassativamente stabiliti ex lege (cioè non può svincolarsi dalle regole in tema di giurisdizione).

(Sentenza Cassazione Civile 18/03/2010, n. 6539)

Per dettagli e approfondimenti, qui.

Paola Perfetti

Fondo Italiano di Investimento: 1 miliardo di euro per le Pmi

Arriva in aiuto alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita il nuovo Fondo Italiano di Investimento da un miliardo di euro.

E’ stato ufficialmente istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e sottoscritto con un’equa suddivisione delle quote (14,3%) dallo stesso MEF d’accordo con  Cassa Depositi e Prestiti, Confindustria, Associazione bancaria italiana, Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi di Siena e Unicredit.

Partirà con un capitale di investimento di 3,5 milioni di euro, durerà 15 anni (5-6 anni per la fase di investimento e 7-9 anni per quella di disinvestimento) e, secondo le previsioni, dovrà coinvolgere ben 15mila imprese nazionali, di cui 10mila manifatturiere con un fatturato compreso tra i 100 e i 100 milioni di euro.

Il Fondo interverrà in ausilio dalle piccole e medie imprese in modo nuovo, quindi non attraverso la concessione di finanziamenti bancari classici, bensì con operazioni di capitale di rischio o quasi capitale di rischio ovvero:

– investimenti diretti di minoranza in imprese aventi un fatturato superiore ai 20 milioni di euro;
– co-investimenti diretti di minoranza in partenariato con altri fondi di capitali di rischio
– strumenti di finanziamento di quasi capitale (finanziamento mezzanino, prestiti partecipativi, etc.)
– investimenti in fondi di capitale di rischio operanti sul territorio e che svolgano, a loro volta, attività di investimento in imprese eligibili ad essere finanziate dal Fondo italiano di investimento.

Per l’effettivo avvio del Fondo mancano la predisposizione del regolamento, la creazione del team di gestione ed il raggiungimento del primo closing (fundraising) che è stato previsto per il prossimo mese di settembre.

Dal mese di ottobre 2010, invece, il veicolo potrà essere sottoscritto da altri investitori e raggiungere il target finale di 3 miliardi di euro.

Le prime operazioni saranno realizzate nel quarto trimestre del 2010.

Paola Perfetti

L’abbonamento dei mezzi pubblici è detraibile dalla Dichiarazione dei redditi

Una buona notizia per chi dispone di un abbonamento dei mezzi pubblici: sono state infatti prorogate le detrazioni sulle spese sostenute nel 2008 e nel 2009 per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale (come bus, treni), regionale e interregionale.

Si considerano agevolate le spese sostenute nel 2008 e nel 2009 (cioè dal 1 gennaio al 31 dicembre), anche se l’abbonamento acquistato ha una scadenza successiva e siano spese sostenute non direttamente dai familiari a carico.

In sede di dichiarazioni dei redditi 2009 per l’anno 2008, e 2010 per l’anno 2009, la detrazione fiscale si applica per una quota del 19% delle spese per un massimo di 250 euro (quota detraibile 47,5 euro).

Ad esserne beneficiari: studenti, lavoratori, pensionati, pendolari ovvero tutti coloro tesserati a un servizio di trasporti pubblici che usufruiscano di un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, e in un periodo di tempo specificato.

Con questa definizione di abbonamento si vanno a escludere biglietti orari, giornalieri o validi per periodi più’ lunghi come le tessere da 72 ore e le carte di trasporto turistiche integrate che includono altri servizi come musei o spettacoli.

Per godere di questa detrazione è necessario conservare – ed esibire a richiesta – :

– il titolo di viaggio con le indicazioni riguardo la ditta o società che rende il servizio (quindi ragione sociale, logos distintivo, partita IVA)
– descrizione delle caratteristiche del trasporto
– ammontare del corrispettivo dovuto
– numero progressivo
– data da apporre al momento dell’emissione o dell’utilizzo.

In particolare:

– la descrizione del tipo di trasporto e l’ammontare dovuto possono essere espressi anche con dei codici alfanumerici la cui decodificazione sia stampata sul biglietto stesso o comunque preventivamente comunicata all’Agenzia delle Entrate

– per i titoli nominativi occorre l’indicazione della durata dell’abbonamento, la spesa sostenuta e ogni documento che possa attestare la data di acquisto.

In caso dovesse mancare questa documentazione, la spesa si intenderà sostenuta rispetto alla data di inizio di validità dell’abbonamento mentre se si dovesse trattare di tessere magnetiche e biglietti elettronici, sarà necessario presentare una documentazione aggiuntiva che attesti tutte le informazioni necessarie quali:

– il soggetto utilizzatore
– il periodo di validità
– la spesa sostenuta
– la data di acquisto

Infine, l’Agenzia delle Entrate specifica che per i titoli non nominativi occorre un’autocertificazione del contribuente in cui si certifica che l’abbonamento è stato acquistato per sè o per un familiare a carico che a sua volta deve essere redatta con un’intestazione che faccia riferimento alla legge che la disciplina (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, art.47″) con una firma non autenticata se viene allegata una fotocopia del documento di identità del dichiarante.

Paola Perfetti

Aprire un’impresa in un giorno: dal 1 aprile si può con la ComUnica

Vi avevamo già dato qualche informazione poco tempo fa, ma tra pochissimi giorni sarà davvero a pieno regime: con la entrante modalità della Comunicazione Unica le nuove attività imprenditoriali potranno nascere in un giorno.

Dal 1 aprile, infatti, le imprese nascenti avranno 7 giorni di tempo per adempiere a tutte le dichiarazioni presso il Registro delle Imprese, Inps, Inail e Agenzia delle Entrate.

Tutto sarà infatti risolto con la presentazione alla Camera di Commercio competente per territorio di un modello informatico unificato.

Si tratta di una formula già in fase di sperimentazione da sei mesi e riguarderà oltre 6 milioni di imprese già esistenti oltre a quelle che vorranno inziare questa avventura dal prossimo mese.

Definita “Semplice, rapida, utile” dal Presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello, la Comunicazione Unica, o ComUnica rappresenterà lo sforzo congiunto di quattro amministrazioni per rendere altamente efficace la procedura prima smembrata in altrettante amministrazioni.

Dardanello ha poi aggiunto: “ComUnica rappresenta insomma un contributo importante per avvicinare imprese e Pa, riducendo notevolmente i tempi necessari all’espletamento delle procedure amministrative e rendendo davvero possibile la nascita di una nuova impresa in un giorno”.

Paola Perfetti

Agevolazioni del 55% sugli interventi di risparmio energetico

Con l’art. 1, commi 344-347, Legge n. 296/2006 e successive modificazioni è stabilita l’agevolazione fiscale al 55% sugli edifici esistenti e unità immobiliari a qualsiasi categoria catastale, anche strumentali, riconvertiti o costruiti sul criterio del risparmio energetico.

Condizioni necessarie:  il beneficio non è esercitato sugli immobili in costruzione, e il soggetto richiedente deve possedere o detenere l’immobile oggetto degli interventi, quindi proprietà, nuda proprietà, locazione, comodato, leasing.

Le spese eseguite dal 1° gennaio 2009 hanno una detrazione fruibile che deve essere ripartita in 5 rate annuali rispetto all’importo di 250mila€.

Ad usufruirne sono persone fisiche, esercenti arti, professionisti e loro associazioni, imprese, società di persone e società di capitali, enti pubblici e privati che non svolgono un’attività commerciale: costoro possono calcolare le spese sostenute fino al 31 dicembre 2010 quali interventi di riqualificazione globale su strutture già esistenti e sull’involucro di edifici oltre che l’installazione di pannelli solari e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Sono ammissibili (anche in leasing) le agevolazioni sulle le spese per le consulenze tecniche riferite alla realizzazione degli interventi; sulla certificazione energetica necessaria per fruire della detrazione; sulle opere edilizie necessarie agli interventi ammissibili.

Le detrazioni d’imposta pari al 55% delle spese sostenute secondo i seguenti massimali corrispondenti a ciascuno degli Interventi Ammissibili sono così ripartite:

A) Detrazione massima pari a 100.000 euro (55% sulla spesa massima ammissibile pari a 181.818,18 euro);
B) Detrazione massima pari a 60.000 euro (55% sulla spesa massima ammissibile pari a 109.090,90 euro);
C) Detrazione massima pari a 60.000 euro (55% sulla spesa massima ammissibile pari a 109.090,90 euro);
D) Detrazione massima pari a 30.000 euro (55% sulla spesa massima ammissibile pari a 54.545,45 euro).

Paola Perfetti

Sentenze della Cassazione Civile: sull’accertamento fiscale e il rimborso IVA

La Cassazione Civile ha recentemente emesso due sentenze molto interessanti sotto il profilo degli accertamenti fiscali.

Innazitutto, il 26 febbraio 2010, la Sentenza n. 4741 ha ritenuto valido l‘accertamento fondato sulle indagini eseguite sui conti bancari anche se coperto dal segreto istruttorio.

Ovvero,in virtù dell’interesse pubblico ad un corretto accertamento tributario, è stato considerata la possibiltà della trasmissione di informazioni acquisite nell’ambito di un procedimento penale anche nel caso in cui i dati in oggetto siano i conti bancari sottoposti a procedimento penale e quindi alla necessità di segretezza.

In una seconda Sentenza, la n. 3827/2010, la Corte di Cassazione ha giudicato in positivo il ricorso contro l’avviso di rettifica IVA “parziale”: essa non interrompe la prescrizione del diritto al rimborso sulla parte del credito IVA non oggetto di contestazione.

In questo modo, per i giudici il ricorso in oggetto comporta l’interruzione dei termini prescrizionali (ai sensi dell’articolo 2943 del Codice Civile) esclusivamente in relazione al credito rivendicato dal contribuente sulle “poste contabili” relative al contenzioso; altrimenti, la rimanente quota di credito chiesto a rimborso non beneficia dell’estensione del termine ordinario decennale di prescrizione.

Paola Perfetti

Una nuova polizza per commercialisti, professionisti e contribuenti

E’ nata un nuova polizza assicurativa su misura, a tutela dei professionisti italiani e contribuenti.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti insieme agli Esperti Contabili hanno raggiunto un’intesa con un pool di brokes per la creazione di questa polizza, un ausilio agli oltre 110mila commercialisti italiani, e non solo.

La polizza è già stipulatibile dal sito dei professionisti ed è stata siglata con l’Associazione temporanea di impresa (Ati), che include Aon-Biverbroker-Akros-Banchero-Costa.

In questo modo si intendono coprire i  rischi pertinenti alla contabilità, alla copertura legale, alle dichiarazioni dei redditi di persone fisiche e di società, ai visti di conformita’ per le compensazioni dell’IVA  che devono essere firmati dai professionisti. Ma sono incluse anche le attività di sindaci, revisori contabili, consiglieri di amministrazione, le curatele.

La nuova assicurazione è retroattiva di 2 anni ed è possibile scegliere tra un massimale minimo di 250mila euro fino a 5 milioni di euro (ma si può ancora aumentare l’importo).

Una soluzione importantissima per gli addetti ai lavori, come ha tenuto a sottolineare Claudio Siciliotti, Presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, che ha asserito: “Quest’intesa e’ per noi estremamente importante. Un atto di responsabilita’ nei confronti della collettività per il quale questo Consiglio nazionale si e’ impegnato sin dal suo insediamento. Il nostro prossimo obiettivo e’ realizzare una copertura assicurativa, che veda come contraente direttamente il Consiglio nazionale e come assicurati tutti gli iscritti”.

Paola Perfetti

Detrazioni IVA e IRPEF sulle auto aziendali per agenti di commercio, lavoratori autonomi e professionisti

I possessori di partita IVA che desideranno trovare soluzioni alternative e flessibili alle esigenze e alle spese connesse alla proprietà di un parco auto aziendali, possono rivolgersi alle detrazioni IVA legate al noleggio di veicolo.

In questo caso, le detrazioni variano dal 40% al 100% a seconda delle modalità di impiego del mezzo e di chi ne fa utilizzo.

Per ottenere una detrazione totale, bisogna certificare l’utilizzo di un auto al 100%, ovvero che i veicoli aziendali costituiscano un bene necessario senza il quale non può essere svolta l’attività di impresa (ad esempio, i furgoni o le auto di agenti e rappresentanti di commercio).

Al minimo, è possibile ottenere un’agevolazione dell’IVA al 40% se i veicoli in questione sono beni strumentali non strettamente necessari, che vengono affidati ai dipendenti e sono utilizzati anche con fini personali.

Ulteriori variazioni sull’imposta al valore aggiunto sono dovute ai professionisti: l’IVA è in detrazione al 40% sui costi di noleggio.

Rispetto all’IRPEF, il lavoratore autonomo infatti può inserire i costi professionali deducibili il 40% dell’ammontare dei canoni di autonoleggio fino al tetto massimo di 3.615 euro l’anno (un costo deducibile massimo di 1.446 euro) e il 40% dei servizi accessori (senza limite di importo). Ciò è però possibile limitatamente ad un unico veicolo.

Scegliere il noleggio di un auto aziendale al posto del leasing o dell’acquisto è ormai l’ultima tendenza per agenti di commercio e professionisti, che trovano in questa formula un modo alternativo per ridurre, quando annullare, tutte le spese legate alla proprietà di un autoveicolo. Bollo e assicurazione incluse.

A questo riguardo, per quanto riguarda la deducibilità dei costi di gestione si riesce ad arrivare al 100% e senza limiti di spesa se si tratta di un veicolo ad uso strumentale dell’azienda, mentre se il veicolo viene usato anche per fini personali, allora la percentuale di deducibilità scende al 90%.

Sono inclusi fra queste spese detraibili anche il canone di noleggio e i servizi accessori quali assicurazione, manutenzioni e bolli.

Paola Perfetti