Il professionista che impiega un apprendista part-time, dovrà pagare l’Irap

Avere un apprendista part-time presso il proprio studio professionale, vuol dire avere un’attività autonomamente organizzata, con la conseguenza che il titolare dello studio dovrà pagare l’IRAP.

Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21536 del 20 ottobre 2010, respingendo il ricorso di un avvocato che aveva chiesto il rimborso dell’imposta dato che impiegava nel suo studio una sola collaboratrice, non ritenendo sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione.

La Corte, concordando con i giudici di merito che decidevano per la soggezione all’imposta del professionista, ha ribadito che il requisito dell’autonoma organizzazione necessario per configurare l’esercizio di attività di lavoro autonomo, diversa dall’impresa commerciale, come presupposto dell’IRAP “sussiste tutte le volte in cui il contribuente che eserciti l’attività di lavoro autonomo: sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; impieghi beni strumentali eccedenti la quantità che secondo l’id quod plerumque accidit costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo occasionale di lavoro altrui”.

ABI, Commercialisti, Unioncamere: insieme per l’accesso al credito delle imprese

Migliorare la quantità e la qualità dell’informazione finanziaria, aumentare la possibilità di accesso al credito delle piccole imprese e sostenere percorsi virtuosi tesi a migliorare l’attendibilità e la trasparenza informativa aziendale, nonché a promuovere la legalità dei comportamento economici. Sono questi gli obiettivi del Protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso 22 ottobre 2010, a Napoli, durante il secondo Congresso Nazionale del CNDCEC tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e Unioncamere. La firma dell’intesa è avvenuta nell’ambito del secondo Congresso nazionale del CNDCEC in programma nella città partenopea, i cui lavori si concludono domani.

Ai sensi del Protocollo, i soggetti firmatari si impegnano – tra le altre cose – a:

  • diffondere i progetti avviati dall’ABI in tema di autodiagnosi dell’impresa tramite piattaforme web;
  • condividere ed avviare iniziative di educazione finanziaria rivolte ai piccoli imprenditori e,
  • implementare, a livello locale e come prima applicazione sperimentale, un progetto per l’attestazione degli asset aziendali volta a favorire un processo di convergenza tra i valori contabili e i valori oggetto dell’informativa trasmessa alla banca.

Resta ferma la assoluta libertà e responsabilità delle banche di applicare i propri modelli di analisi del rischio di credito e, ovviamente, di assumere le decisioni conseguenti.

L’iniziativa pilota prevede l’identificazione della figura di un professionista dotato di requisiti di onorabilità e professionalità, nonché di autonomia e di indipendenza rispetto alle singole imprese interessate – secondo un apposito elenco tenuto dalle Camere di Commercio con l’ausilio di rappresentanti degli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti – il cui compito è quello di attestare l’esistenza di taluni specifici asset (crediti vantati nei confronti di terzi, rimanenze di magazzino, ecc.), ivi inclusi anche asset immateriali. Ad attestazione avvenuta, il professionista rilascerà all’impresa una dichiarazione che quest’ultima potrà utilizzare nei rapporti con il sistema bancario, al momento della richiesta di finanziamento. Le banche aderenti all’iniziativa avranno così un supporto informativo aggiuntivo da considerare nel proprio processo di valutazione del merito creditizio.

Per quanto riguarda l’individuazione dei soggetti abilitati, Unioncamere coordinerà le attività delle Camere di Commercio locali. A queste spetta di redigere e gestire l’Elenco dei professionisti autorizzati allo svolgimento delle suddette attività, su base nazionale, nel quale possono essere inclusi esclusivamente i professionisti iscritti nella sezione A-Commercialisti dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili istituito ai sensi del d.lgs 28 giugno 2005, n. 139 e Revisori Legali iscritti ad Ordini professionali, a condizione che ne facciano domanda e siano dotati dei requisiti previsti, secondo apposito regolamento.

Il CoLAP convoca a Roma più di 2.000 delegati delle associazioni professionali

Lo scorso 22 ottobre 2010 si è tenuta a Roma, in quel di Villa Miani, COMPETE.RE, la grande manifestazione promossa dal CoLAP Coordinamento Libere Associazioni Professionali. I lavori si sono aperti con la lettura di un messaggio del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano: “L’iniziativa propone un itinerario di riflessione sullo stato e le future prospettive di un settore che contribuisce in maniera considerevole allo sviluppo dei livelli di competitività del paese nell’ambito dei mercati in rapida evoluzione […]. Una regolamentazione del sistema delle professioni nel rispetto dei principi comunitari di liberalizzazione e di concorrenza richiede strumenti capaci di garantire all’intero comparto dei servizi professionali livelli di qualità ed efficienza adeguati alla complessità delle sfide poste dai processi di globalizzazione”.

Nel corso dell’evento è stato di particolare rilievo la sottoscrizione da parte del CoLAP e le organizzazioni sindacali di Cgil, Cisl e Uil, le Associazioni di Consumatori del protocollo di intesa volontaria per l’istituzione del comitato di indirizzo e sorveglianza che verifichi, vigili, implementi e certifichi il sistema e le procedure delle associazioni professionali per il rilascio degli attestati di competenza.

“La firma di oggi e l’istituzione del comitato è per noi la sostanza della legge di regolamentazione che ancora aspettiamo – ha dichiarato Giuseppe Lupoi, Presidente CoLAP alla presenza di oltre 2000 delegati delle associazioni professionali – . Con la sua messa a regime, il CoLAP mantiene l’impegno di tenere alta l’asticella della qualità e di stimolare la crescita delle libere associazioni per metterle in grado di soddisfare requisiti organizzativi, democratici e di qualità per il rilascio degli attestati”.

PEC, istruzioni per l’uso

Il servizio PEC, inizialmente riservato agli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può essere, quindi, utilizzato anche dai contribuenti per inoltrare richieste di riesame in autotutela degli esiti derivanti dall’attività di liquidazione dei tributi.

In particolare, il servizio è stato attivato con riferimento a tutte le tipologie di modello Unico (Persone fisiche, Società di persone, Società di capitali, Enti non commerciali), al 730 e al 770.

L’invio nel 2010 delle comunicazioni di irregolarità relative a Unico 2008, rappresenta la prima occasione per i cittadini di usufruire del nuovo canale di assistenza.

La richiesta di assistenza sugli avvisi telematici e sulle comunicazioni di irregolarità deve avvenire tramite invio di un messaggio di PEC all’indirizzo: dc.sac.controllo_automatizzato@pce.agenziaentrate.it

Tale indirizzo può essere utilizzato, dagli intermediari abilitati o dai contribuenti dotati di PEC. Il messaggio deve necessariamente contenere nell’oggetto:

– in caso di comunicazione, l’indicazione “COMUNICAZIONE NUM. …” seguita dal numero relativo alla comunicazione per la quale si richiede assistenza;
– in caso di avviso telematico, l’indicazione “AVVISO NUM. …” seguita dal numero relativo all’avviso per il quale si richiede assistenza.
Per ciascuna comunicazione o avviso deve essere inviato un solo messaggio, al fine di consentire la più efficiente gestione delle risposte da fornire. Al messaggio dovranno essere allegati:
– il modulo standard appositamente predisposto per la tipologia di dichiarazione oggetto di controllo, compilato nelle parti di interesse;
– gli ulteriori documenti, ritenuti necessari per il riesame della posizione. 
 
Il richiedente (contribuente o intermediario) deve aver cura di sottoscrivere il predetto modulo. L’intermediario è, inoltre, tenuto a dichiarare che agisce per delega del contribuente.

Le richieste di assistenza pervenute sono esaminate da operatori specializzati che rispondono nel giro di pochi giorni, tramite posta elettronica certificata, comunicando l’accoglimento oppure il rigetto dell’istanza a seguito del riesame della posizione. Per i casi che presentano, però, una complessità tale da richiedere un più approfondito esame di merito, l’interessato sarà invitato a rivolgersi ai competenti uffici periferici.

Richiedere ed attivare il servizio di Posta elettronica certificata

Le caselle di PEC richieste dai cittadini sono state attivate in via sperimentale nel mese di settembre 2009 da ACI e INPS. La PEC rilasciata dall’ACI poteva essere richiesta telefonicamente (tramite il numero verde 800.999.030) oppure presso gli Uffici ACI. Per ottenere, invece, la PEC rilasciata da INPS era necessario effettuare una registrazione sul sito INPS e presentarsi ad un ufficio INPS.

A partire dal 26 aprile 2010 , invece, le caselle di posta elettronica sono state attivate da Poste Italiane, Telecom Italia e Postecom. L’Agenzia delle Entrate, dopo la fase di sperimentazione, ha, infatti, attivato a regime la nuova piattaforma del servizio PEC. In particolare, dal 26 aprile scorso, qualunque cittadino maggiorenne, può:

– richiedere gratuitamente la propria casella PEC, attraverso la procedura guidata disponibile sul sito www.postacertificata.gov.it;
– attivare la propria casella PEC presso uno degli Uffici abilitati all’attivazione;
– usufruire dei servizi offerti dalla piattaforma PEC.

Collegandosi al portale www.postacertificata.gov.it, il cittadino accede ad una procedura interattiva guidata che consente di inserire la richiesta in modo semplice e veloce. Al termine della procedura, al cittadino verrà presentato l’elenco degli Uffici pubblici abilitati all’attivazione del servizio PEC, nonché l’indirizzo di casella PEC.

Per attivare il servizio PEC è prevista una identificazione del cittadino richiedente. Infatti, il cittadino deve recarsi presso uno degli Uffici abilitati, munito di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale. L’ufficio abilitato effettua il controllo della correttezza dei dati identificativi del cittadino collegandosi al sito e, nel caso di esito positivo, consegna il Modulo di adesione per la sottoscrizione.

Credem fa parlare di sé: si schiera dalla parte delle piccole imprese e dei liberi professionisti

Quasi quotidianamente sul nostro Quotidiano online vi informiamo su opportunità di finanziamento messe a disposizione delle piccole imprese da parte di Camere di Commercio, Comuni, Province, Regioni. Oggi crediamo sia opportuno, mettere in evidenza un’importante iniziativa promossa da una realtà privata, una banca: Credem.

L’importante  istituto bancario dell’Emilia Romagna, che già nei primi sei mesi dell’anno ha impiegato circa quattro miliardi di euro per le piccole e medie imprese, ha deciso di attivare un plafond di oltre un miliardo di euro di finanziamenti per le piccole e medie imprese.

L’iniziativa è stata intitolata Gran Cassa, e prevede la concessione di finanziamenti chirografi, cioè non garantiti da un’ipoteca ma richiedenti la sola firma a livello di garanzia. Le imprese potenzialmente interessate da questa importante iniziativa saranno circa ventinovemila, tra cui anche le microimprese artigiane ed agricole. Inoltre rientrano nell’iniziativa Gran Cassa di Credem anche i liberi professionisti che appartengono al segmento Small Business.

Il plafond è stato così ripartito:

  • 370 milioni per l’Emilia Romagna,
  • 100 milioni per le Provincia di Milano e Brescia,
  • 80 milioni per il Veneto,
  • 60 milioni per il Piemonte,
  • 75 milioni per la Toscana,
  • 45 milioni per il Lazio,
  • 100 milioni per la Campania,
  • 120  milioni per la Puglia,
  • 50 milioni per la Calabria,
  • 130 milioni per la Sicilia.

Il termine per richiedere di accedere ai finanziamenti di Gran Cassa scadrà lunedì 31 gennaio 2011.

Business Coach: qual e’ l’identikit del suo assistito?

Settima puntata del viaggio di Infoiva, il Quotidiano online delle Partite Iva, nel mondo del Business Coaching, professione che da qualche tempo si sta diffondendo con successo anche in Italia. In collaborazione con il Dott. Giulio Ardenghi, uno dei pochi e qualificati Business Coach italiani.

Se fino a un paio di anni fa erano soprattutto le multinazionali che si rivolgevano al business coaching, oggi si nota un impulso nelle PMI alle prese con l’innovazione tecnologica, o meglio, a come venderla, a come proporsi sui mercati internazionali, a come dare forte impulso alla rete di vendita e al marketing. Anche le PMI si sono rese conto che non è sufficiente avere un’ottima tecnologia applicata se non la si sa vendere. La competizione è accanita, le novità durano meno che nel passato e vanno sfruttate presto e bene, l’inventiva e l’innovazione continua sono dei doveri come un tempo la manutenzione. Inoltre occorre distribuire il rischio su più mercati. Non sempre le PMI hanno tutte queste competenze, per cui accedono ai servizi del business coaching efficace per muoversi in fretta e bene, evitando gli errori da inesperienza.

Purtroppo c’è poca sensibilità presso le associazioni di categoria e le camere di commercio a proporre alle PMI di adottare un coach che le segua da vicino: prevale il superato e poco efficace modello della formazione d’aula.

Molte sono le start up che sia avvalgono dei sevizi di un business coach che le segua dalla A alla Z. Un settore, questo, che mi stimola molto e su cui sto ottenendo ottimi risultati.

Anche imprese artigiane si stanno interessando al business coaching per diventare PMI. La prima cosa di cui si rendono conto è che il cliente cerca l’artigiano, ma l’imprenditore cerca i clienti. E il know-how commerciale delle imprese artigiane è basso. Il business coach può, affiancando la struttura, accelerare la crescita delle competenze in azienda.

Un’esplosione recente di richieste è da parte di persone che, volenti o nolenti, uscite dal mondo del lavoro o spinte da necessità, sono alla ricerca di formule che permettano loro di ricercare redditi sussidiari o paralleli. Come sfruttare capitali dormienti o competenze formatesi nel tempo. Qui il business coaching svolge un ruolo sociale importante, ridando speranza e stima a queste validissime persone che cercano di vincere l’indolenza paralizzante che può prendere e bloccare qualsiasi iniziativa e voglia di fare.

Dott. Giulio ARDENGHI

http://www.businesscoachingefficace.com/

Posta Certificata per tutti: l’estensione della PEC ai cittadini

Considerata la funzionalità del servizio PEC con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 119 del 6 Maggio 2009, tale servizio è stato esteso anche ai cittadini.

Per i cittadini si tratta di un “diritto” e non di un obbligo. In sostanza, il cittadino può attivare una casella PEC e dialogare direttamente e gratuitamente con la Pubblica Amministrazione. Tale servizio offre notevoli vantaggi in termini sia di tempo, che di costo. In particolare, i cittadini possono comunicare con gli Uffici della PA direttamente via e-mail:

– senza dover produrre copie cartacee;
– senza doversi presentare agli Uffici;
– senza sostenere i costi di invio di raccomandata A/R;
– senza il pericolo che le pratiche vadano perse.

Le credenziali del servizio PEC del cittadino valgono come strumento di identificazione in rete. Il cittadino che aderisce al servizio PEC potrà, infatti, inoltrare istanze e dichiarazioni alla PA che, così, avrà certezza dell’identità dello stesso.

Si possono dedurre le spese per abbigliamento, come fossero spese di rappresentanza?

Gentile Redazione, sono un piccolo imprenditore nel settore dei servizi e mi occupo anche dell’aspetto commerciale della mia impresa. Sono spesso a contatto con i clienti. Per questo motivo curo molto la mia la mia immagine. In che modo posso dedurre le spese che sostengo per il vestiario? Posso inserirle come spese di rappresentanza? (Mario G. – Rimini)

Caro Lettore, grazie per l’interessantissima domanda che ci ha posto. Crediamo possa essere d’interesse per molti altri nostri lettori.

Purtroppo non puoi dedurre le spese sostenute per il tuo vestiario. Infatti, l’acquisto di abiti così come l’acquisto di accessori (occhiali da sole, orologio…)  e anche le spese sostenute per acconciature o trattamenti di bellezza, sono considerate di tipo prettamente personale e non sussiste pertanto un vero e proprio principio di inerenza con la propria attività svolta.

Anche considerare queste spese come spese di rappresentanza risulta essere un errore, in quanto si tratta di spese strettamente finalizzate a migliorare l’immagine personale dell’imprenditore e non dell’impresa.

Noi sentiamo di consigliarti di non portare in detrazione queste spese, in quanto una verifica da parte dell’amministrazione finanziaria non riterrebbe valide ai fini della deduzione fiscale tali spese e conseguentemente queste verrebbero sottoposte a tassazione.

Posta elettronica certificata: ecco quando è preferibile inviare messaggi PEC

Il nuovo servizio PEC può essere utilizzato per la trasmissione di tutti i tipi di informazioni e documenti in formato elettronico. La posta elettronica certificata è indicata soprattutto per effettuare comunicazioni ufficiali, per le quali il mittente vuole avere delle evidenze con valore legale dell’invio e della consegna del messaggio.

In particolare, la PEC consente di richiedere assistenza sugli avvisi telematici e sulle comunicazioni di irregolarità e permette di effettuare le stesse operazioni che il mittente svolgerebbe presso uno sportello fisico dell’Agenzia delle Entrate o al telefono, riducendo però i tempi di erogazione dei servizi.