Rapporto 2010 sul mercato immobiliare turistico italiano

I dati dell’Osservatorio 2010 della Federazione italiana mediatori agenti d’affari parlano di buoni segnali di ripresa anche nel settore del mercato immobiliaristico italiano.

Vediamo a cosa fanno riferimento.

Da una parte, i risultati presentati dimostrano apertamente un ulteriore rallentamento nella domanda di seconde case, con prezzi medi stabili e un calo delle compravendite in calo. Eeppure l’Italia continua ad essere il luogo dove gli italiani preferiscono trascorrere le proprie vacanze.

Dall’altra – e qui il rovescio positivo della medaglia – l’Osservatorio dimostra una tenuta dei prezzi minimi rispetto a quelli massimi: una situazione che è dovuta ad una maggiore trattabilità dei costi minimi e della presenza sul mercato di immobili in vendita a prezzi contenuti.

Ciò non toglie che, anche in contesti di vero pregio, non si continui ad acquistare casa. In particolare, Cortina e Capri sono le località dove si continua a spendere di più, proprio per aggiudicarsi immobili esclusivi. Qui i costi ammontano rispettivamente a 19mila euro e 13.100 Euro. Al metro quadro.

Infine, dallo scorso anno è rimasta immutata la percentuale di italiani che, durante la stagione estiva, ha scelto di trascorrere un periodo di vacanza in un appartamento: ben il 38,8%.

Il desiderio di disporre di una casa al mare, in montagna o al lago è forte e per questo” commenta Fabrizio Savorani, Responsabile Turismo della Fimaa, “non si rilevano grosse differenze nei prezzi rispetto allo scorso anno”.

Non bisogna però dimenticare la situazione delle compravendite turistiche che hanno registrato un segnale di miglioramento, seppur debole, fin dai primi sei mesi del 2010. I dati fanno ipotizzare una riduzione percentuale sui primi sei mesi 2009 intorno al -15%, mentre la richiesta di affitti per la stagione estiva rimane stabile.

Paola Perfetti

Interventi sul risparmio energetico: La disciplina

La Finanziaria 2007 (articolo 1, comma da 344 a 347 della Legge numero 296 del 27 Dicembre 2006) ha introdotto la possibilità per i contribuenti che sostengono spese per il risparmio energetico, di beneficiare di una detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef e Ires) pari al 55 per cento delle spese sostenute, da ripartire in tre rate annuali di pari importo.
La disciplina inerente al risparmio energetico è stata poi modificata dalla Finanziaria 2008 (Legge numero 244 del 24 Dicembre 2007), apportando le seguenti variazioni:

– le agevolazioni sulle spese sostenute per il risparmio energetico entro il 31 Dicembre 2010 sono state prorogate, alle stesse condizioni;
– i contribuenti non sono più tenuti a presentare la certificazione per la sostituzione di finestre e per l’installazione di pannelli solari;
– il contribuente può scegliere di ripartire la spesa da un minimo di tre a un massimo di dieci rate di uguale importo;
– l’agevolazione comprende anche le spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 Dicembre 2009, sussistendo però un limite di spesa annuo pari ad Euro 2 milioni.

Il Decreto Legge numero 185 del 29 Novembre 2008, convertito con modificazioni con Legge numero 2 del 28 Gennaio 2009, ha previsto precisi limiti quantitativi alle risorse stanziate dallo Stato per la detrazione d’imposta spettante sulle spese riconosciute per tali investimenti; in particolar modo viene previsto che:

– le spese effettuate nell’anno 2008 vengono riconosciute integralmente;
– per quanto concerne le spese effettuate negli anni 2009, 2010 e 2011, il limite massimo di spese stanziato sarà pari:
o ad euro 82,7 milioni per l’anno 2009;
o ad Euro 185,9 milioni per l’anno 2010;
o ad Euro 314,8 milioni per l’anno 2011;
– con riguardo alle spese di riqualificazione energetica sopportate a partire dal 1° Gennaio 2009, la spesa deve essere suddivisa obbligatoriamente in cinque rate di uguale importo.

Le spese detraibili ricomprendono anche quelle relative alle prestazioni professionali e alle opere edilizie funzionali all’intervento destinato al risparmio energetico.
I contribuenti possono beneficiare della detrazione a condizione che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari o edifici residenziali esistenti, per nulla rilevando la categoria catastale di appartenenza. Quindi, la detrazione non opera nel caso in cui gli interventi vengono eseguiti su immobili in costruzione.

La detrazione può essere fruita anche nel caso in cui il contribuente riceva altre agevolazioni di natura non fiscale, come contributi o finanziamenti. In tali ipotesi, i contributi o incentivi ricevuti per l’effettuazione degli interventi per il risparmio energico per i quali si beneficia della detrazione del 55 per cento, devono poi essere assoggettati a tassazione separata.

Gli adempimenti per il risparmio energetico sono stati ulteriormente semplificati ad opera del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 Agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 224 del 26 Settembre 2009, ed entrato in vigore l’11 Ottobre 2009. Il decreto conferma anche che la detrazione del 55 per cento non può essere cumulata con il premio aggiuntivo stabilito per gli impianti fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti.

Fonte: Agenzia delle Entrate

Partite Iva: cosa succede se non si ottempera agli obblighi di versamento delle imposte?

Alcuni dei problemi più diffusi nell’ambito delle piccole e medie imprese sono lo sfasamento dei flussi finanziari e la carenza di liquidità, che costringono, in alcune ipotesi, a non ottemperare agli obblighi di versamento delle imposte. Si può ricorrere in questi casi al cosiddetto ravvedimento, per rimuovere spontaneamente la violazione entro determinati termini di legge ottenendo una riduzione delle sanzioni.

Secondo la regola generale (art. 13 del  D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche), la sanzione è pari al 30% dell’importo non versato e può essere ridotta al 2,5%  del tributo se la violazione viene sanata entro il periodo breve di 30 giorni e al 3%  del tributo se l’infrazione viene regolarizzata oltre i 30 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione. Oltre al tributo e alla sanzione vanno versati gli interessi moratori calcolati al tasso di interesse legale dell’1% a partire dal 1^ gennaio 2010 e del 3% per l’anno 2009.

È indispensabile che, relativamente al periodo in questione, la violazione non sia ancora stata constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.

Anche in tale ipotesi, la via del ravvedimento non viene preclusa, ma la sanzione sarà pari al 10% dell’imposta dovuta (1/3 della sanzione ordinaria del 30%) nel caso di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, rateizzabile sino a 20 rate trimestrali qualora il debito superi i 5.000,00 euro.

Si incorre in sanzioni penali quando l’omissione del versamento IVA dovuto in base alla dichiarazione annuale supera i 50.000,00 euro nel periodo d’imposta e si protrae sino al 27 dicembre dell’anno successivo.

Dott.ssa IPPOLITA PELLEGRINI

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Interventi sul risparmio energetico: L’Ambito soggettivo

Possono beneficiare della detrazione sulle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica tutti i contribuenti, residenti o non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo:

– che possiedono sulla base di un titolo idoneo l’immobile sul quale sono stati eseguiti gli interventi per conseguire il risparmio energetico;
– che realizzano redditi d’impresa, vale a dire persone fisiche, società di persone e società di capitali;

L’ambito soggettivo include anche:
– le associazioni tra professionisti;
– gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
– i condomini nell’ipotesi di esecuzione di interventi sulle parti comuni condominiali;
– il familiare che convive con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, a condizione che abbia sostenuto le spese e che le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Le spese di riqualificazione energetica finanziate dal contribuente mediante contratto di leasing possono essere agevolate; in tal caso la detrazione spetta al contribuente utilizzatore e si determina sul costo sostenuto dalla società di leasing.

Se varia invece la titolarità dell’immobile nel corso del periodo di godimento dell’agevolazione, sulle quote residue si dovrà procedere nel seguente modo:

– nella vendita o donazione il diritto viene trasferito rispettivamente all’acquirente e al donatario;
– nel caso di morte del titolare, il diritto di trasmette all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.

Fonte: Agenzia delle Entrate

Interventi sul risparmio energetico: I limiti temporali e di detrazione

La persona fisica, non titolare di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, può operare la detrazione con riguardo alle spese per le quali il pagamento viene eseguito entro il 31 Dicembre 2010.

Il soggetto titolare di reddito d’impresa per lavori relativi all’attività commerciale, può beneficiare della detrazione con riguardo alle spese imputabili nei periodi d’imposta fino a quello in corso al 31 Dicembre 2010; in tale ipotesi conviene quindi richiesto che il pagamento venga eseguito entro il 31 Dicembre 2010.

L’agevolazione viene ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta sul reddito annua del contribuente, come risultante dalla dichiarazione dei redditi; l’eventuale importo che eccede non può essere richiesto a rimborso.

Fonte: Agenzia delle Entrate

Interventi sul risparmio energetico: Il modello di comunicazione

A partire dal 4 Gennaio 2010, i soggetti possono presentare all’Agenzia delle Entrate, secondo modalità telematiche, la comunicazione degli interventi sul risparmio energetico, al fine di poter beneficiare della detrazione Irpef/Ires del 55 per cento.
L’invio della comunicazione prevede l’utilizzo di un software, che sarà reso disponibile a breve sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.

L’obbligo di presentazione della comunicazione riguarda le spese sopportate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 Dicembre 2008; quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la presentazione della comunicazione dovrà essere effettuata con riguardo alle spese sostenute negli anni 2009 e 2010.
La comunicazione riguardante le spese sostenute nel 2009, con riguardo a lavori iniziati nel 2009 e che proseguiranno nel 2010, deve essere eseguita entro il 31 Marzo 2010.

Il modello deve essere presentato solamente con riguardo agli interventi i cui lavori proseguiranno oltre il periodo d’imposta 2009; in tal modo, si possono comunicare gli importi delle spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti rispetto a quello in cui i lavori vengono terminati, ed i contribuenti possono beneficiare della detrazione già nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di pagamento, senza attendere la fine dei lavori.

A fronte di interventi che interessano più periodi d’imposta, il contribuente deve presentare un modello per ogni periodo d’imposta in cui sono state sostenute spese; il modello non deve essere presentato nel caso in cui i lavoro sono iniziati e conclusi in un solo periodo d’imposta.
Il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta in cui i lavori hanno avuto inizio ed entro 90 giorni dal termine di ogni periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.
I contribuenti non devono presentare la comunicazione per il risparmio energetico per i lavori sostenuti nel 2007 e nel 2008.
La compilazione della comunicazione prevede l’inserimento dei seguenti dati:

– l’anno in cui sono sostenute le spese per le quali si vuole beneficiare della detrazione d’imposta del 55 per cento;
– i dati identificativi del dichiarante;
– i dati catastali dell’immobile oggetto degli interventi;
– la tipologia degli interventi eseguiti riportando le relative spese sostenute nell’anno, che potranno riguardare gli interventi che verranno effettuati in epoca successiva.

Il modello e le specifiche tecniche del file telematico, sono contenuti in due provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate, rispettivamente del 6 Maggio 2009 e del 21 Dicembre 2009.

In particolar modo, il provvedimento del 6 Maggio 2009 ha stabilito i termini, le modalità ed il contenuto della comunicazione che l’Enea deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate, contenente i dati in suo possesso, quali:

– i dati identificativi del soggetto dichiarante;
– i dati identificativi dell’immobile oggetto degli interventi;
– gli interventi eseguiti sull’immobile, suddivisi nelle diverse tipologie possibili;
– la data di inizio lavori;
– la data di fine lavori;
– il risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto per gli interventi;
– il costo degli interventi di riqualificazione energetica al netto delle spese professionali;
– l’importo delle spese per le quali si ha diritto a beneficiare delle detrazione d’imposta;
– il costo delle spese professionali, se previsto;
– i dati identificativi del tecnico abilitato, che ha predisposto l’attestato di certificazione o di qualificazione energetica, se previsto.

L’invio della comunicazione all’Agenzia delle entrate non sostituisce quella da inviare all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Il contribuente, al fine di poter beneficiare della detrazione per il risparmio energetico, non deve eseguire alcun adempimento preventivo, né nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, né nei confronti dell’Asl, salva l’ipotesi in cui tale ultima comunicazione sia prevista dalle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nel luogo di lavoro.

Tutti gli adempimenti e le comunicazioni devono essere eseguiti in occasione del termine dei lavori.

Fonte: Agenzia delle Entrate

Interventi sul risparmio energetico: Certificazione energetica

L’asseverazione permette di dimostrare che l’intervento eseguito soddisfa i requisiti tecnici richiesti.

La normativa prevede l’intervento da parte di un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, il quale predispone un certificato di asseverazione che attesta la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti dalla legge.

Il tecnico abilitato deve essere iscritto agli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti, dei dottori agronomi o dei dottori forestali, ovvero ai collegi professionali dei geometri, dei periti industriali o agrari.
L’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori, nell’ipotesi in cui vengano utilizzati beni, con determinate caratteristiche energetiche, per interventi sull’involucro di edifici esistenti, sull’installazione di pannelli solari e sulla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale del 6 Agosto 2009, l’asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita dalla dichiarazione fornita dal direttore dei lavori sulla conformità del progetto delle opere realizzate, oppure esplicitata nella relazione che attesta la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici che il proprietario dell’edificio deve depositare presso le Amministrazioni competenti, in due copie, assieme alla denuncia dell’inizio dei lavori.
In caso di sostituzione di finestre, le quali includono anche gli infissi, alla certificazione del produttore non devono essere più allegate le certificazioni di conformità alla normativa europea dei singoli componenti.

Attestato di certificazione energetica

L’attestato di certificazioni o qualificazione energetica include i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio.
La predisposizione di tale attestato prevede l’utilizzo delle procedure e metodologie approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, o dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 Ottobre 2005.

Se risultano assenti le sopra menzionate procedure, il tecnico abilitato predispone ed assevera un attestato di qualificazione energetica elaborato secondo lo schema riportato in allegato, alla lettera A, del Decreto Ministeriale del 19 Febbraio 2007.

Il comma 24, lettera c), della Finanziaria 2008, ha soppresso, a decorrere dal 1° Gennaio 2008, l’obbligo di far predisporre da un professionista abilitato l’attestato di certificazione o di qualificazione energetica, con riguardo solamente agli interventi di sostituzione di finestre, comprensive di infissi, in singole unità immobiliari e agli interventi di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in qualunque struttura, pubblica o privata.

Fonte: Agenzia delle Entrate

SOS idraulico e professionisti a Roma anche in estate

Un aiuto anche per chi resta in città nel mese di agosto, a Roma. Ma non solo.

Venerdì mattina, al Forno Campo de Fiori, una conferenza stampa presenterà le iniziative della Cna di Roma previste per l’estate 2010, sia per chi parte sia per chi resta in città.

A introdurre tutto questo, Lorenzo Tagliavanti, direttore della Cna di Roma, con l’assessore al Commercio del Comune di Roma, Davide Bordoni.

Ecco le proposte:

  • Per chi resta in città.

Cna di Roma e il Comune di Roma lasciano a disposizione dei cittadini romani (per l’ennesimo anno consecutivo!) una lista di idraulici, meccanici, fornai, impiantisti e professionisti aperti per ferie ad agosto così da assicurare i servizi essenziali di assistenza e di pronto intervento anche a chi resta nella capitale.

  • Per chi parte.

Sono più di 100 le officine aderenti al circuito Pit-stop 2010: il Cna, insieme al Consorzio Real e Roma Formula Futuro offrono ai romani in partenza per le vacanze, un check up gratuito della propria auto.

Paola Perfetti

Perché organizzarsi è un fattore di successo?

Abbiamo compreso insieme che cosa significa organizzare e abbiamo esplorato concretamente possibili modelli organizzativi senza voler essere esaustivi. Ne abbiamo concluso che non esiste un unico modello valido tout court per tutti gli studi professionali. Abbiamo invece detto che ciascuno deve valutare un mix di fattori quali la tipologia di clienti, la dimensione dello studio e la numerosità di collaboratori e di risorse. Ci siamo lasciati con una domanda a cui cercheremo ora di dare risposta: non è il caso di dedicare un po’ d’attenzione all’argomento organizzazione? E, più in generale, perché organizzare è un fattore di successo anche per uno studio professionale che sia one man band o articolato e ricco di collaboratori, associato o globale?

Consideriamo anzitutto l’organizzazione come fattore competitivo economico. Aver definito una buona organizzazione e un buon modello organizzativo significa poter gestire e MISURARE le proprie decisioni, le proprie scelte di business e le performance lavorative. Quindi, organizzare aiuta a stabilire le PRIORITA’ del proprio studio eliminando o riducendo attività poco profittevoli e spesso molto time consuming. In una parola, attività non efficienti. Provate a immaginare che cosa accadrebbe al nostro studio one man band se il titolare impiegasse troppo del suo tempo a compilare fatture che potrebbe invece efficacemente lasciare alla sua segretaria. Quanto farebbe pagare al suo cliente per attività non strettamente connesse al suo sapere?

Esiste poi una motivazione all’organizzare che ha una valenza sia economica sia professionale. Organizzarsi implica una migliore gestione del lavoro, suddivisione dei compiti e un aumento delle sinergie tra i collaboratori. Dal punto di vista economico, ciò implica ad esempio non lavorare sulle proprie attività più di quello che sia effettivamente necessario. Inoltre, sistemi di lavoro e processi chiari facilitano una gestione del lavoro efficiente senza sprechi di tempo e di denaro. Immaginate questa volta due collaboratori che, anche in un piccolo studio, dovessero ripetere lo stesso lavoro a distanza di tempo l’uno dall’altro. Quanti costi in più e inefficienze dovrebbe gestire il titolare in questo caso?  Da ultimo non dimentichiamo che organizzare significa anche poter ottenere certificazioni di qualità che in un mondo tanto competitivo rappresentano comunque un vantaggio.

Chiariti questi aspetti, la sfida che lo studio professionale deve affrontare è quella di introdurre modelli organizzativi tali da non irrigidire eccessivamente il modo di lavorare dei professionisti. Come ultimo messaggio, non dimenticate però che un vantaggio competitivo non tangibile, ma comunque essenziale dell’organizzare, resta quello del miglioramento della qualità della vita di ciascun professionista nel momento in cui si riduce la logica della perenne emergenza lavorativa.

Dott.ssa Simona CERCA

Corsi di formazione Confartis Firenze: pizza gratis dai neo-laureati artigiani a Campi Bizenzio

Che estate tutta made in Italy è, senza un bel trancio di pizza?

A Villa El Shaddai di Campi Bisenzio, Firenze, da oggi e fino a giovedì 29 luglio (a partire dalle 19.30) dieci aspiranti-pizzaioli, neo laureati artigiani della pizza, propongo pizza gratis a volontà nell’ambito di Pizza Stage, l’evento conclusivo del corso di formazione organizzato da Confartigianato Firenze.

Mahmoud Mohamed Abdellatif, Nosi Blendi, Davide Cambi, Fabio Ferrara, Luca Giovannini, Azeddinen Jourani, Gianmarco Manescalchi, Andrea Poli, Nenad Puric, Sithar Sithar, hanno dai 20 ai 57 anni. Provengono da Italia, oltre che da Albania, Egitto, Marocco e Tibet, ed hanno frequentato un apposito corso per diventare professionisti della pizza.

La prova delle abilità acquisite? Questa gustosa occasione, nella quale sforneranno pizze a volontà per tutti i partecipanti e si sottoporranno ai giudizi di una giuria enogastronomica.

Ma non è finita. La formazione di Confartigianato nel campo turistico-alberghiero e della ristorazione proseguirà con il corso di barman (cocktail e bevande) a partire dal rientro dalle vacanze estive.

Ad anticipare il progetto, Camilla Cauci, responsabile di Confartis, agenzia formativa di Confartigianato e del Centro Formativo territoriale della Provincia di Firenze:

“Il corso – spiega – è frequentabile in modo del tutto gratuito grazie ai voucher formativi della Provincia”.

www.confartis.it

Paola Perfetti