Agevolazione tremonti ter: Calcoli di Convenienza fiscale

Nel seguito si propongono alcuni calcoli di convenienza fiscale ai fini Ires.
Società a responsabilità limitata che acquista un macchinario agevolato in data 9.11.2009.
Investimento agevolato in macchinari
Costo storico di Euro 120.000
Ripresa in diminuzione (50% del costo agevolato)
Euro 60.000
Reddito fiscale esercizio 2009 ante agevolazione
Euro 90.000
Imposta IRES corrispondente: Euro (90.000 x 27,50%) = 24.750
Reddito fiscale esercizio 2009 con agevolazione
Euro 30.000
Imposta IRES corrispondente: Euro (30.000 x 27,50%) = 8.250
Risparmio di imposta: IRES
Euro (24.750 – 8.250) = 16.500
Si sottolinea che l’agevolazione non vale ai fini IRAP.
Società a responsabilità limitata che acquista un macchinario agevolato in data 9.11.2009. In questo caso l’agevolazione conduce ad una perdita fiscale.
Investimento agevolato in macchinari
Costo storico di Euro 120.000
Ripresa in diminuzione (50% del costo agevolato)
Euro 60.000
Reddito fiscale esercizio 2009 ante agevolazione
Euro 45. 000
Imposta IRES corrispondente: Euro (45.000 x 27,50%) = 12.375
Reddito fiscale esercizio 2009 con agevolazione
Euro (15.000) perdita
Imposta IRES corrispondente: zero
Risparmio di imposta: IRES
Euro 12.375
Società in nome collettivo che acquista un bene strumentale agevolabile di Euro 50.000 in data 26.11.2009
Investimento agevolato in macchinari
Costo storico di Euro 50.000
Ripresa in diminuzione (50% del costo agevolato)
Euro 25.000
Reddito fiscale esercizio 2009 ante agevolazione
Euro 80.000
Reddito fiscale esercizio 2009 con agevolazione
Euro 55.000
Se supponiamo che la compagine sociale sia formata da due soci (A al 40% e B al 60%) a ciascuno di essi verrà imputato, per trasparenza, un minor reddito per effetto dell’agevolazione:
Socio A: Euro (25.000 x 40%) = 10.000 minor reddito imputato
Socio B: Euro (25.000 x 60%) = 15.000 minor reddito imputato
Si suppone che abbiano un’aliquota irpef del 41% (per la presenza di redditi di altra natura), una addizionale regionale con aliquota fissa dello 0,9% e siano entrambi iscritti alla Gestione IVS Commercianti con aliquota 2009 del 20,09% (il reddito di impresa conseguito è inferiore alla soglia dei 42.069 Euro rilevante ai fini IVS) il risparmio sarà:
Minori versamenti fiscali
Socio A: 10.000 x 41,90% = 4.190
Socio B: 15.000 x 41,90% = 6.285
Minori versamenti previdenziali:
Socio A: 10.000 x 20,09% = 2.009
Socio B: 15.000 x 20,09% = 3.014.

Nuovo modello Iva Base : Chi puo’ e chi non puo’ utilizzarlo

Chi puo’ utilizzarlo

Il modello IVA Base 2010 può essere compilato dai contribuenti titolari di partita Iva, sia persone fisiche che soggetti diversi dalle persone fisiche, che nel corso del 2009:
• hanno computato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione applicando le regole Iva generali ordinarie, senza applicare regimi speciali Iva (quali quello per l’agricoltura o le agenzie di viaggi);
• hanno effettuato solo in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole ex art. 34-bis del D.P.R. n. 633/1972;
• non hanno effettuato operazioni con l’estero (ad esempio, cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione ed importazioni);
• non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell’Iva avvalendosi del c.d. “plafond” ex art. 2, comma 2, della Legge n. 28/1997;
• non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.

Chi non puo’ utilizzarlo

Il modello IVA Base non può, invece, essere utilizzato da:
• i soggetti non residenti che hanno istituito nel territorio dello Stato una stabile organizzazione, o si sono identificati direttamente ai fini IVA in Italia o si sono avvalsi di un rappresentante fiscale;
• le società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi;
• i soggetti che devono usare il modello “F24 Auto Ue”;
• i curatori fallimentari ed i commissari liquidatori che devono presentare la dichiarazione IVA per conto dei contribuenti Iva sottoposti a procedure concorsuali;
• le società che hanno partecipato ad una procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo.

Indicatori per la gestione : Contenuto della relazione

La parte obbligatoria della Direttiva Comunitaria numero 2003/51/CE è stata recepita dal Legislatore Italiano con il Decreto Legislativo numero 32 del 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 73 del 28 Marzo 2007.
Il documento tratta, in particolar modo, il contenuto della relazione sulla gestione allegata al bilancio d’esercizio.
Per le imprese che chiudono l’esercizio al 31 Dicembre, le novità introdotte dal Decreto in oggetto diventano operative a partire dal bilancio chiuso al 31 Dicembre 2008.
Nella predisposizione della relazione sulla gestione, il decreto ha introdotto tre importanti novità:
1) un affinamento delle informazioni da fornire con riguardo alla situazione della società ed al suo andamento gestionale;
2) la relazione sulla gestione ora include anche informazioni in merito ai principali rischi e alle incertezze cui la società è esposta;
3) obbligo di esposizione di indicatori di risultato finanziari e, se del caso, non finanziari.

Nel trattare il contenuto della relazione, è stato modificato l’articolo 2428 del Codice civile.
Il primo comma dell’articolo 2428 del Codice civile, disciplina la relazione sulla gestione nel seguente modo: “Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta”.
Prima della modifica apportata dal Decreto Legislativo 32/2007, l’articolo 2428 del Codice civile disponeva: “Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull’andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti”.
L’articolo 2428 ante modifica stabiliva che la relazione accogliesse semplicemente una enunciazione dei fatti avvenuti nel corso della gestione aziendale. Con la modifica introdotta dal Decreto Legislativo 32/2007, il Legislatore ha voluto affidare agli amministratori maggiori responsabilità nella predisposizione della relazione sulla gestione, la quale deve includere ora un’analisi precisa e dettagliata della realtà aziendale, anche in funzione delle esigenze di informazione degli stakeholders (i soggetti portatori di un interesse nei confronti della società: si pensi alle banche creditrici, agli azionisti, ai dipendenti, all’Erario…).
Quindi, la relazione sulla gestione ora può fornire tutti gli elementi necessari e sufficienti ad analizzare e interpretare le varie dinamiche aziendali.
Da una prima lettura dell’articolo 2428 del Codice civile, si può notare come il Legislatore abbia voluto porre in evidenza la necessità di includere un’analisi della situazione aziendale, la quale deve essere fedele, equilibrata ed esauriente.
Per situazione aziendale si deve intendere la posizione dell’impresa nell’ambiente in cui opera.
L’analisi fedele, equilibrata ed esauriente del risultato della gestione, può essere ottenuta mediante l’esplicitazione delle aree di business che determinano il risultato economico; in altri termini, la relazione dovrà indicare quali sono state le attività gestionali fondamentali per il raggiungimento di tali risultato, includendo nel documento, a titolo esemplificativo, una riclassificazione del conto economico e dello stato patrimoniale coerente con la struttura e la dinamica del business aziendale.

Iva per cassa : Differimento dell’esigibilità dell’Iva

A chi si applica il differimento dell’esigibilità dell’Iva

L’articolo 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha esteso la possibilità di effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali l’imposta sul valore aggiunto diventa esigibile al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo anche alle operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, non solo come era finora per le operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici.

L’estensione tuttavia si differenzia sostanzialmente da quella attualmente in vigore per le operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici, in quanto il differimento è limitato nel tempo: l’imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, a meno che, prima del decorso di tale termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

Il differimento dell’esigibilità dell’Iva ha effetti corrispondenti sia per il cedente che per il cessionario: il primo verserà l’Iva al momento dell’incasso o comunque dopo il decorso di un anno, il secondo porterà l’Iva al pagamento della fattura o comunque dopo il decorso dell’anno.

L’efficacia della disciplina in esame è stata subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, autorizzazione che tuttavia non è stata ritenuta necessaria dalla Commissione Europea.
Un DM del 26/3/2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2009, n. 96 ha approvato le disposizioni attuative individuando altresì la soglia del volume d’affari entro la quale i contribuenti possono avvalersi della facolta di applicare il regime dell’esigibilità differita dell’IVA.
L’Agenzia delle entrate con circolare n. 20/E del 30 aprile 2009 ha fornito ulteriori istruzioni operative.

Ambito di applicazione

Rientrano nella facoltà di differire l’esigibilità dell’IVA:

imprese e professionisti – per cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti di altre imprese o professionisti (no privati);

il volume di affari dell’anno precedente (o previsto per l’anno in corso nel caso di nuove attività) non deve essere superiore a duecentomila euro; al superamento in corso d’anno del volume di affari di 200 mila euro la facoltà del differimento dell’Iva cessa.

Il sistema dell’IVA per cassa è opzionale e puo’ essere scelto anche solo per singole operazioni. Per operazioni di modesto importo il contribuente potrebbe non avere convenienza al differimento: bisogna infatti tenere presente dell’aggravio contabile dovuto al limite temporale del differimento.

Nell’ipotesi di erroneo differimento dell’esigibilità dell’imposta relativamente ad operazioni effettuate dopo il superamento della soglia, occorre computare l’imposta erroneamente differita nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale l’operazione si considera effettuata; in mancanza, si configura una ipotesi di omesso versamento e si puo’ ricorrere al ravvedimento operoso.

Casi particolari:

L’imprenditore individuale o il professionista possono usufruire del differimento solo per gli acquisti effettuati nell’esercizio di impresa, arte o professione (non per quelli rientranti nella sfera privata)

Gli enti non commerciali – possono avvalersi dell’esigibilità differita dell’IVA, come cedenti, solo per l’eventuale attività commerciale svolta. Come cessionari anche se i
i beni o servizi acquistati siano parzialmente destinati dall’ente anche all’attività istituzionale.

Agevolazione tremonti ter: Esclusione dal reddito del 50%

L’agevolazione Tremonti-ter si sostanzia nella esclusione dall’imposizione sul reddito d’impresa del valore (pari al 50%) degli investimenti effettuati in macchinari e apparecchiature nuovi. L’agevolazione è prevista nel decreto legge 78/2009 convertito poi nella legge n. 102 del 3 agosto scorso.
La norma di riferimento è l’articolo 5 (detassazione degli investimenti in macchinari) che agevola gli investimenti in macchinari e apparecchiature nuovi – ossia acquistati da produttori e usati sottoposti a processo di effettivo rinnovo compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 (di cui al provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate 16 novembre 2007), escludendo altre categorie di beni.
I soggetti che possono beneficiarne sono i titolari di reddito di impresa, a prescindere dal regime contabile adottato.
La deduzione consiste in una variazione in diminuzione da rilevare nella dichiarazione dei redditi (Unico 2010 per gli investimenti effettuati dal 01.07.2009 al 31.12.2009; nel modello Unico 2011 per gli investimenti dal 01.01.2010 al 30.06.2010)

Dichiarazione iva 2010 : Le novità del frontespizio

Le prime novità sono presenti già nel Frontespizio. In particolare:

• è stata eliminata la parte relativa alla residenza anagrafica ed al domicilio fiscale dei soggetti residenti;
• è stato eliminato il campo “codice fiscale attribuito per la stabile organizzazione”, in passato destinato ai soggetti non residenti che operavano nel territorio dello Stato sia mediante la stabile organizzazione, sia mediante l’identificazione diretta; per effetto dell’art. 11 del D.L. n. 135/2009, infatti, a partire dal 26.09.2009 non è più consentito a tali soggetti avere una duplice posizione Iva in Italia e, quindi, essi possono operare solo tramite la stabile organizzazione;
• è stato introdotto il nuovo riquadro “sottoscrizione organo di controllo” per la sottoscrizione della dichiarazione da parte dell’organo di controllo contabile; si ricorda che la compilazione del riquadro è prevista in caso di utilizzo in compensazione di un credito Iva di importo superiore a € 15.000.

Indicatori per la gestione

La parte obbligatoria della Direttiva Comunitaria numero 2003/51/CE è stata recepita dal Legislatore Italiano con il Decreto Legislativo numero 32 del 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 73 del 28 Marzo 2007.
Il documento tratta, in particolar modo, il contenuto della relazione sulla gestione allegata al bilancio d’esercizio.
Per le imprese che chiudono l’esercizio al 31 Dicembre, le novità introdotte dal Decreto in oggetto diventano operative a partire dal bilancio chiuso al 31 Dicembre 2008.
Nella predisposizione della relazione sulla gestione, il decreto ha introdotto tre importanti novità:
1) un affinamento delle informazioni da fornire con riguardo alla situazione della società ed al suo andamento gestionale;
2) la relazione sulla gestione ora include anche informazioni in merito ai principali rischi e alle incertezze cui la società è esposta;
3) obbligo di esposizione di indicatori di risultato finanziari e, se del caso, non finanziari.

Nuovo modello Iva Base : Il Modello Iva Base

L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del Direttore del 15.01.2010, ha approvato un nuovo modello di dichiarazione annuale IVA, denominato “Modello IVA Base”.
Si tratta di una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale IVA ordinario ed è stato predisposto allo scopo di mettere a disposizione del contribuente un prospetto di poche pagine (solo 3) che contenga solamente i quadri di suo interesse. L’impiego di tale modello è facoltativo, nel senso che il contribuente IVA “base” potrà scegliere se utilizzare il modello IVA/2010 ordinario oppure quello c.d. “Base”.
Il modello IVA Base deve, comunque, essere utilizzato all’interno della dichiarazione dei redditi Unico 2010 e può, quindi, essere utilizzato esclusivamente dai contribuenti tenuti ad inviare la dichiarazione IVA in forma unificata.

Visto di conformità : Compensazioni Iva 15.000 Euro Annui

Il decreto legge n. 78/2009 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2010, una nuova disciplina in merito all’utilizzo in compensazione dei crediti IVA.

E’ innanzi tutto stabilito che la compensazione può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza infrannuale da cui emerge il credito. Per far questo la legge ha introdotto la possibilità di presentazione della dichiarazione IVA annuale in forma autonoma, ovvero svincolata dal Modello Unico, a partire dal primo febbraio.

Di conseguenza, l’utilizzo in compensazione del credito IVA risultante dalla dichiarazione potrà essere effettuato già a partire dal 16 marzo (o, comunque, dal giorno 16 del mese successivo all’invio).
Inoltre l’invio della dichiarazione IVA annuale, se effettuato entro il 28 febbraio, comporterà anche l’esonero dalla Comunicazione Dati IVA.

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva oltre la soglia annua di 15.000 euro, devono presentare la dichiarazione Iva, la quale dovrà obbligatoriamente riportare il visto di conformità apposto da un professionista abilitato (professionisti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, consulenti del lavoro, responsabili fiscali dei Caf, soggetti iscritti nei ruoli degli esperti delle Camere di Commercio);  in sostanza si tratta di un’attestazione che i dati esposti nel modello corrispondono alle risultanze della relativa documentazione e alle norme in materia, che è stata verificata la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie e che vi è corrispondenza tra i dati riportati in dichiarazione e le risultanze delle scritture contabili e tra queste e la relativa documentazione.

Per i contribuenti soggetti al controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del codice civile, è valida anche la sottoscrizione di chi firma la relazione di revisione che garantisce la corrispondenza tra i dati delle scritture contabili e quelli riportati in dichiarazione.

La grande novità è rappresentata proprio da questo ritorno del visto di conformità.

L’obiettivo del legislatore è di evitare l’emersione e l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti e a questo fine viene richiesto l’intervento di un soggetto terzo, competente ed indipendente, che attesti l’esistenza e la spettanza del credito IVA, diventando così per i professionisti un’ulteriore incombenza burocratica.

L’Agenzia delle Entrate, nell’ottica di una rapporto collaborativo, il 16 novembre 2009 ha diffuso agli Ordini Dei Commercialisti e degli Esperti contabili dell’Emilia Romagna, agli Ordini provinciali dei Consulenti del lavoro dell’Emilia Romagna e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, una sintesi informativa circa gli adempimenti necessari per conseguire l’abilitazione al rilascio del visto di conformità la cui apposizione, a far data dall’ 1/1/2010, in virtù dell’art. 10 del decreto legge n. 78 dell’1/7/2009, costituirà condizione essenziale per l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA di ammontare superiori a € 15.000, con Allegato fac-simile delle autocertificazioni da presentare.

Iva per cassa : Versamento della riscossione

L’articolo 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha esteso la possibilità di effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali l’imposta sul valore aggiunto diventa esigibile al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo anche alle operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, non solo come era finora per le operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici.