5 per mille 2023, ecco come le onlus possono accedere

Il 5 per mille 2023 indica una quota dell’imposta IRPEF da poter destinare a attività socialmente utili. Ecco come le onlus possono accedervi.

5 per mille 2023, così e a cosa serve?

Il 5 per mille 2023 è una quota dell’imposta IRPEF che lo stato italiano ripartisce, per dare sostegno, tra enti che svolgono attività socialmente rilevanti. Il versamento è a scelta del cittadino-contribuente, contestualmente alla dichiarazione dei redditi. L’articolo 9, comma 4, del decreto legge 29 dicembre 2022, n.198 ha previsto anche per l’anno finanziario 2023, le ONLUS iscritte alla relative anagrafe, continuano ad essere destinatariee della quota del 5 per mille dell’Irpef come gli anni precedenti.

Mentre le nuove ONLUS e le associazioni sportive dilettantistiche che intendono ricevere il contributo possono entro l’11 aprile 2023 presentare domanda. Sul sito dell’Agenzia delle entrate è anche possibile effettuare la consultazione dell’elenco permanente delle Onus per il 2023. A verificare i requisiti necessari per l’ottenimento del 5 per mille 2023 ci penserà l’Agenzia delle entrate.

Come presentare la domanda

Le onlus e le associazioni sportive dilettantistiche hanno tempo fino a giorno 11 aprile. L’istanza di iscrizione si trasmette tramite i servizi telematici dell’Agenzia. Si può fare sia direttamente che tramite un intermediario incaricato. Si precisa che l’Agenzia rende noto che l’applicativo per l’iscrizione delle Onlus è disponibile sul sito dell’Agenzia. Mentre quello per l’iscrizione delle associazioni sportiva dilettantistiche è disponibile sia sul sito dell’Agenzia delle entrate sia su Coni. Si ricorda che il Coni è l’organismo di Governo per le attività sportive.

In caso di presentazione tardiva, possono partecipare anche le Onlus e le associazioni sportive che non hanno effettuato l’iscrizione al contributo entro il termine dell’ 11 aprile. Ma solo nel caso in cui presentino l’istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 2 ottobre. In questo caso deve essere versato un importo pari a 250 euro tramite il modello F24. Ma i requisiti devono essere posseduti entro la scadenza ordinaria.

Enti della Ricerca e del Terzo settore 

Gli altri enti previsti dal DPCM 23 luglio 2020 presentano la domanda di accreditamento al contributo del 5 per mille alle singole amministrazioni competenti: gli enti del Terzo settore al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, gli enti della Ricerca scientifica al Ministero dell’Università e della Ricerca, gli enti della ricerca sanitaria al Ministero della Salute. Sui siti web di questi ministeri e sul sito del Coni sono pubblicati, entro il termine del 31 marzo, i rispettivi elenchi permanenti (enti del Terzo Settore, della ricerca scientifica e dell’Università, della ricerca sanitaria e delle associazioni sportive dilettantistiche).

 

 

 

 

5 x 1000: l’elenco degli enti ammessi dall’Agenzia. I contribuenti possono scegliere

L’Agenzia delle Entrate ha reso noto il giorno 9 giugno 2022 l’elenco degli enti ammessi al 5 X 1000 2022. Ecco dove trovare l’elenco per scegliere a chi devolvere le proprie imposte.

Cos’è il 5 per 1000?

Il 5 x 1000 è una quota delle imposte da pagare (Irpef) che i contribuenti possono scegliere di devolvere ad associazioni culturali, associazioni di promozione sociale, enti che si occupano di volontariato, ricerca scientifica, associazioni sportive dilettantistiche. I contribuenti possono valutare a chi devolvere il loro 5 per mille scegliendo tra soggetti ritenuti meritevoli di ricevere tali aiuti in quanto rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa.

Gli enti che vogliono essere ricompresi devono proporre domanda. Questa deve essere presentata solo dalle onlus e dalle associazioni che non sono già inserite. Chi risultava inserito l’anno precedente non doveva presentare nuovamente la domanda essendo valida la precedente.

Leggi anche: Terzo Settore: vuoi accedere al 5 x1000? Proponi la domanda entro l’11 aprile

Ecco dove trovare l’elenco degli enti ammessi e degli enti esclusi dal 5 per 1000

Una volta scaduto il termine per presentare la domanda, quest’anno cadeva il giorno 11 aprile 2022, inizia la fase istruttoria. Ora che è terminata anche questa l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare l’elenco degli enti che sono stati ammessi e degli enti esclusi. Si può trovare l’elenco alla pagina dedicata dell’Agenzia delle Entrate https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/area-tematica-5×1000

Questo link è utile alle onlus, ADS che hanno presentato la domanda e vogliono conoscerne l’esito, ma anche ai contribuenti che vogliono scegliere a chi devolvere il loro 5 per mille.

Enti ammessi in sintesi

Come ogni anno l’Agenzia rende noti anche i dati, i contribuenti potranno scegliere tra oltre 72.000 enti, questi oltre 52.000 cioè la stragrande maggioranza sono associazioni di volontariato. Seguono le ASD ( Associazioni Sportive Dilettantistiche) che sono oltre 11.000. Gli enti di ricerca scientifica ammessi sono 528, 106 sono gli enti della sanità, 146 sono gli enti che si occupano di promozione e sviluppo dei beni culturali e paesaggistici, 24 enti gestori di aree protette e quasi 8.000 comuni. Per quanto invece riguarda le finalità che gli italiani preferiscono ci sicuramente il volontariato e la ricerca scientifica.

Per conoscere i dettagli sulla normativa e sui beneficiari delle varie devoluzioni fiscali, leggi l’articolo 8 per mille, 5 per mille e 2 per mille: caratteristiche cumulo e beneficiari

8 per mille, 5 per mille e 2 per mille: caratteristiche, cumulo e beneficiari

E’ in procinto di apertura la stagione della dichiarazione dei redditi e come sempre in questo periodo molti sono i dubbi che attanagliano gli italiani, tra questi vi è la destinazione della quota disponibile dell’Irpef e cioè 8 x 1000, 5 x 1000 e 2 x 1000. Vedremo quindi le caratteristiche e la possibilità di cumulo tra tali destinazioni.

L’8 per mille alle istituzioni religiose

Il legislatore mostra particolare sensibilità alle finalità etico – sociali e di conseguenza offre ai cittadini la possibilità di scegliere a chi devolvere una quota della propria imposta sul reddito delle persone ad enti che hanno finalità di particolare valore etico e sociale. La devoluzione più conosciuta è l’8×1000 che permette di devolvere una quota pari, appunto all’8 per mille del proprio Irpef a confessioni religiose. Le stesse possono accedervi in seguito legge ad hoc dello Stato italiano.

Il contribuente italiano può scegliere tra diverse confessioni, in primo luogo la Chiesa Cattolica, seguono Assemblee di Dio in Italia, Unione Italiana delle Chiese Avventistiche del 7° giorno, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi, Chiesa Evangelica Luterana in Italia, Unione delle Comunità Ebraiche in Italia, Unione Cristiana Evangelica Battista in Italia, Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia e Malta ed Esarcato per l’Europa Meridionale, Chiesa Apostolica in Italia, Unione Buddhista Italiana, Unione Induista Italiana, Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai.

Ogni confessione sceglie poi quali finalità perseguire con la propria quota di destinazione, ad esempio l’Unione Buddhista Italiana si occupa di interventi culturali, sociali e umanitari in favore di Paesi terzi, attività assistenziale e di sostegno al culto. Il contribuente che non sceglie a quale ente devolvere il proprio 8 x 1000 è come se lo devolvesse allo Stato che però utilizzerà tale quota per attività socio – culturali, come interventi umanitari, assistenza ai rifugiati, conservazioen dei beni culturali.

Il 5 per  mille ad associazioni, enti di ricerca e Comuni

Un’altra scelta possibile è quella del 5 per 1000. In questo caso deve registrarsi una novità, infatti con l’entrata in vigore del RUNTS, Registro Unico Nazionale Terzo Settore, solo le associazioni iscritte in tale registro potranno essere destinatarie del contributo in oggetto. Anche in questo caso il contribuente deve scegliere e indicare in dichiarazione a chi vuole devolvere la propria quota di 5 per mille. Il contribuente può scegliere l’ONLUS a cui devolvere il proprio 5 per 1000 facendo riferimento ad associazioni a cui è particolarmente legato, ad esempio per la ricerca, in istituto ospedaliero, se non ha già scelto può visionare l’elenco degli enti accreditati sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che è possibile trovare al link https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Cinque-per-mille/Documents/ETS-accreditati-5×1000-in-data11042022.pdf

Il 5 x 1000 può essere devoluto anche alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, ASD, sempre che siano accreditate. Inoltre può essere devoluto a Università e istituti di ricerca scientifica, al Comune di residenza per lo svolgimento di attività sociali, enti di promozione e tutela del patrimonio artistico culturale.

Il 2 per 1000 ai partiti

Il 2 per mille è invece la quota di imposta sui redditi che può essere destinata ai partiti.

Si possono cumulare 8 x mille, 5 x mille e 2 x mille?

Ora che abbiamo visto a chi si possono devolvere piccole quote della propria imposta Irpef, risolviamo altre criticità. La prima cosa da dire è che tale devoluzione può essere cumulativa, cioè il contribuente può scegliere di devolvere sia l’8 x 1000 sia il 5 x  1000, sia il 2 x 1000. Tale scelta non comporta per il contribuente alcun aggravio dal punto di vista fiscale. Si tratta di scelte opzionali, quindi se non viene effettuata la scelta, non c’è alcuna conseguenza per il contribuente.

Cosa succede se il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi perché esonerato? Anche in questo caso il contribuente può devolvere la propria quota di Irpef, in questo caso deve essere compilata solo la scheda allegata alla Certificazione Unica CU. Tale scheda può essere trasmessa tramite intermediario, ad esempio un professionista o il CAF di fiducia, oppure tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate o infine tramite Poste Italiane consegnando in busta chiusa la scheda adeguatamente compilata. Poste Italiane provvederà a trasmetterla all’Agenzia delle Entrate.

5 per mille 2022, il contributo per le associazioni dilettantistiche

Il 5 per mille 2022 può essere versato anche alle Onlus e alle associazioni sportive dilettantistiche, ecco e come fare domanda.

5 per mille 2022, la domanda fino all’11 aprile 2022

Le Onlus e le associazioni sportive dilettantistiche possono fare domanda per accedere al contributo fino all’11 aprile 2022. In particolare l’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n.11 del 2017 stabilisce le regole per l’accesso alla richiesta per il 5 per mille 2022. Questa opportunità è data alle associazioni iscritte al Registro Unico Nazionale del terzo settore. Ma a decorrere dall’anno successivo a quello dell’iscrizione, il contributo del 5 per mille è destinato agli Enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, gestito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Il RUNTS rappresenta una delle novità pù importanti della riforma del Terzo settore. Poiché la sua istituzione è diventata operativa dal 23 novembre 2021, ha come obiettivo il superamento dell’attuale sistema di registrazione degli enti. Tuttavia è caratterizzato da una molteplicità di registri la cui gestione è affidata alle Regioni e alle Province autonome. Infine entro il 20 aprile 2022 il Ministero pubblica sul proprio sito web l’elenco degli enti che risultano iscritti entro la data dell’11 aprile 2022.

Onlus destinataria del 5 per mille dell’Irpef

L’articolo 9, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, ha, inoltre, previsto che, per l’anno finanziario 2022, le ONLUS iscritte all’Anagrafe delle ONLUS continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef, con le modalità previste per gli ‘enti del volontariato’ dal DPCM 23 luglio 2020.

Le Onlus possono partecipare possono trasmettere la domanda d’iscrizione all’Agenzia delle entrate, a partire dal giorno 9 marzo 2022, attraverso l’apposito modello. L’istanza può essere trasmessa solo in via telematica, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati. Termine ultime di presentazione è l’11 aprile.

Le onlus accreditate possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche le ONLUS che non hanno effettuato l’iscrizione entro quella scadenza. Purché però presentino l’istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 30 settembre 2022, versando un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 Elide, utilizzando il codice contributo 8115.

Associazioni sportive dilettantistiche, come iscriversi

Per l’accreditamento delle associazioni sportive dilettantistiche è competente il CONI. L’istanza di accreditamento deve essere presentata entro il 9 marzo 2022. Il modo di trasmettere l’istanza e le date coincidono con quelle delle Onlus. In merito alla pubblicazione degli elenchi è opportuno precisare:

  • ciascuna amministrazione, in relazione alla categoria di enti di propria competenza, procede alla pubblicazione dell’elenco provvisorio e di quello definitivo. Le date sono entro il 20 aprile ed il 10 maggio degli enti iscritti al contributo per ciascun esercizio finanziario. Ma anche alla pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti entro il 31 marzo, nonché degli elenchi degli enti ammessi ed esclusi entro il 31 dicembre di ciascun anno;
  • l’Agenzia delle entrate, limitatamente alle ONLUS, procede nei termini sopra indicati alla pubblicazione sul proprio sito dell’elenco permanente delle ONLUS accreditate, degli elenchi delle ONLUS iscritte al contributo, e degli elenchi delle ONLUS ammesse ed escluse dal contributo per il 2022;
  • l’Agenzia delle entrate provvede, entro il settimo mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, alla pubblicazione sul proprio sito di tutti gli elenchi, distinti per categoria, degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, trasmessi dalle competenti amministrazioni, con l’indicazione delle scelte attribuite a ciascun ente e dei corrispondenti importi spettanti, nonché alla pubblicazione dell’elenco complessivo contenente gli enti ammessi al contributo con le scelte totali ricevute e gli importi complessivi spettanti per ciascun esercizio finanziario nelle differenti categorie, al fine di rendere noto il contributo spettante anche in forma aggregata.

Infine sul sito dell’Agenzia delle entrate è possibile consultare i modelli idonei e le istruzioni per fare tutto in modo corretto. Anche perché donare il 5 per mille alle ONLUS o alle associazioni dilettantistiche può permettere a molti di coltivare sport, sogni o semplicemente aiutare gli altri.

 

 

 

5 per mille: ecco gli elenchi aggiornati e definitivi

Una novità che riguarda l’anno dichiarativo 2017 e, in particolare, gli elenchi 5 per mille, è che da quest’anno diventano definitivi. Ciò significa che gli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritti, se ancora in possesso dei requisiti richiesti, non dovranno più presentare tutti gli anni la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi del 5 per mille definitivi ed aggiornati, compresi coloro che hanno presentato l’iscrizione in ritardo.

Per consultare gli elenchi aggiornati, dunque, basta collegarsi al sito dell’Agenzia delle Entrate e seguire il percorso Documentazione – 5 per mille – 5 per mille anno finanziario 2017.

Entro fine giugno, inoltre:

  • i legali rappresentanti degli enti del volontariato presenti negli elenchi definitivi devono presentare alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti, su un modello conforme a quello di pubblicato sul sito delle Entrate i requisiti di ammissione all’elenco allegando una copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante che sottoscrive;
  • i legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche devono presentare la documentazione richiesta alla struttura del Coni competente per territorio.

Chi non dovesse provvedere per tempo ad inviare la richiesta di iscrizione e/o la documentazione integrativa avrà tempo fino al 2 ottobre la data ultima per sanare le domande per partecipare al riparto delle quote del 5 per mille, previo pagamento di una sanzione di 250 euro da versare mediante modello F24, utilizzando il codice tributo 8115.
Ovviamente, tutto è subordinato alla condizione di risultare in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al beneficio del 5 per mille 2017 già alla data di scadenza delle domande d’iscrizione, che era il 7 maggio per gli enti di volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche e il 30 aprile per gli enti della ricerca scientifica e dell’università e quelli della ricerca sanitaria.

Vera MORETTI

5 per mille, ecco come fare per iscriversi

Fino all’8 maggio è possibile iscriversi al 5 per mille tramite i canali telematici Entratel e Fisconline, messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Non è richiesta iscrizione agli enti che sono già presenti nell’elenco permanente degli iscritti pubblicato il 31 marzo scorso, in quanto ancora valide le domande e le dichiarazioni che, a condizioni invariate, esplicano effetti anche per il 2017.

Discorso diverso, invece, per gli enti di nuova costituzione e per quelli che non si sono iscritti per il 2016, o non regolarmente iscritti, o privi dei requisiti nel 2016.

Per chi deve registrarsi, la domanda si fa connettendosi al sito Agenziaentrate.gov.it, compilando online l’istanza e seguendo le istruzioni del software disponibile. In alternativa è possibile ricorrere a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.

Entro il 30 giugno 2017, gli enti del volontariato devono trasmettere la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, relativa alla sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio, alla direzione regionale dell’Agenzia nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’ente.
Stessa scadenza anche per le associazioni sportive dilettantistiche che devono presentare la stessa dichiarazione sostitutiva all’ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione.

Il calendario del cinque per mille 2017 in sei appuntamenti. Di seguito, le altre date utili per gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche interessati all’ammissione al beneficio.

  • 8 maggio – scade il termine per la presentazione delle istanze di iscrizione per l’anno finanziario 2017
  • 14 maggio – pubblicazione dell’elenco degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritti al beneficio
  • 22 maggio – scade il termine per la presentazione delle istanze all’Agenzia delle Entrate per la correzione di eventuali errori rilevati negli elenchi pubblicati
  • 25 maggio – pubblicazione dell’elenco aggiornato degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritti al beneficio
  • 30 giugno – scade il termine per l’invio delle dichiarazioni sostitutive, all’Agenzia delle Entrate da parte degli enti del volontariato, e, all’ufficio del Coni territorialmente competente, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche
  • 2 ottobre – scade il termine per la regolarizzazione della domanda di iscrizione e/o delle successive integrazioni documentali richieste.

Vera MORETTI

5 per mille, ecco gli elenchi provvisori

Si stringono i tempi per gli elenchi definitivi del 5 per mille. Lo scorso 13 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito i quattro elenchi provvisori degli enti che potranno dividersi il 5 per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2016.

Si tratti di: enti del volontariato, della ricerca scientifica e dell’università, della ricerca sanitaria, associazioni sportive dilettantistiche. Si registra un aumento di enti iscritti rispetto al 2015: 300 in più, che portano il totale degli aspiranti a 50.239, dei quali 41mila legati al volontariato.

Ma per i distratti c’è ancora tempo, anche se le richieste di ammissione agli elenchi del 5 per mille avrebbero essere trasmesse telematicamente alle Entrate entro il 9 maggio. Fino al 20 maggio, enti di volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche potranno infatti chiedere all’Agenzia delle Entrate di correggere eventuali errori di iscrizione, in modo che gli elenchi aggiornati degli aspiranti vengano pubblicati definitivamente il 25 maggio.

5 per mille, ecco le specifiche tecniche

Dopo i necessari tempi per la loro elaborazione, l’Agenzia delle Entrate ha licenziato le specifiche tecniche necessarie alla trasmissione telematica dei dati presenti nelle schede per scegliere la destinazione dell’8, del 2 e del 5 per mille dell’ imponibile Irpef per l’anno di imposta 2015.

Con un provvedimento ad hoc datato 6 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha quindi approvato l’iter tecnico che servirà a indirizzare le donazioni del 5 per mille e dei suoi “fratelli”, da parte di due soggetti ben precisi:

  • da parte dei CAF e dei professionisti abilitati che ricevono le buste contenenti la scheda di destinazione del 5 per mille, dell’8 e del 2 per mille da parte dei sostituti d’imposta in qualità di intermediari fiscali;
  • da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione, espresse nell’apposita scheda, approvata insieme al modello UNICO 2016 Persone Fisiche.

Per scaricare le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica dei dati di destinazione del 5 per mille, dell’8 e del 2 per mille, cliccare qui.

Come destinare il proprio 5 per mille

Dopo aver visto ieri quali sono gli enti che possono beneficiare del 5 per mille, oggi vediamo come effettuare, all’atto pratico, la scelta dell’ente cui destinare questa quota parte del proprio imponibile Irpef.

La scelta del beneficiario del 5 per mille 2015 va fatta in concomitanza con la dichiarazione dei redditi 2015, fatta attraverso il modello Unico, il modello 730 oppure sulla Certificazione Unica 2016.

Qualora il contribuente presenti il modello Unico, può esprimere la scelta dell’ente di suo gradimento con una firma nell’apposito riquadro corrispondente a una e una soltanto delle finalità cui destinare la quota del proprio 5 per mille. Vi sono alcune finalità per le quali il contribuente può indicare anche il codice fiscale del soggetto destinatario del beneficio.

Qualora il contribuente presenti il modello 730, può esprimere la scelta dell’ente di suo gradimento sul modello 730-1 con una firma nell’apposito riquadro corrispondente a una e una soltanto delle finalità cui destinare la quota del proprio 5 per mille. Anche in questo caso, il contribuente può indicare il codice fiscale del soggetto destinatario del beneficio.

C’è anche il caso di contribuenti che non presentano il modello Unico né il modello 730. Anche loro possono scegliere l’ente cui destinare il proprio 5 per mille utilizzando la Certificazione Unica 2016, grazie a una scheda inclusa nella CU che viene rilasciata dal sostituto d’imposta, compilata nella parte relativa al periodo d’imposta, ai dati del sostituto e a quelli del contribuente.

5 per mille, chi può beneficiarne

Sono i molti ormai ad aver preso la buona abitudine di destinare il 5 per mille del proprio imponibile Irpef a iniziative sociali, ma non tutti, probabilmente, sanno come è nata l’idea.

Come spesso accade in Italia, nasce come una normativa che avrebbe dovuto essere sperimentale, con la legge Finanziaria (l’attuale legge di Stabilità) del 2006. Originariamente il contribuente, nel momento in cui compilava la propria dichiarazione dei redditi, poteva destinare il proprio 5 per mille solo a enti no-profit che si occupassero di finanziamento della ricerca sanitaria, finanziamento della ricerca scientifica e delle università, volontariato, Onlus, associazioni di promozione sociale o di altre associazioni autorizzate.

A differenza delle donazioni effettuate da privati a questi soggetti, con il 5 per mille non sono previsti maggiori oneri a carico del contribuente; oneri che, invece, sono a carico del Fisco, poiché il 5 per mille lega una parte del gettito dell’Irpef alle finalità che il contribuente vuole sostenere, sottraendolo allo Stato.

Con il passare del tempo, visto che il piatto si dimostrava ricco, la platea di quanti aspiravano al gettito del 5 per mille ha cominciato a ingrossarsi e sono cambiate sia le modalità di iscrizione per gli enti, sia le modalità di ripartizione della quota, sia la tipologia di enti beneficiari.

Ora, il contribuente, oltre alle categorie di cui sopra, può destinare il 5 per mille del proprio imponibile Irpef anche a nuovi soggetti:

  • sostegno di organismi privati delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
  • sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;
  • sostegno delle attività sociali svolte dal proprio comune di residenza.

Vedremo domani come effettuare la scelta del 5 per mille sulla dichiarazione dei redditi.