Associazione culturale senza scopo di lucro: gli adempimenti fiscali

In relazione agli adempimenti fiscali che riguardano le attività di un’associazione culturale senza fini di lucro è necessario distinguere gli enti che svolgono solo attività istituzionali da quelli che portano avanti anche attività di tipo commerciale. Le associazioni culturali senza fini di lucro rientrano tra quelle che svolgono solo attività di tipo istituzionale, ovvero a favore dei soci o con finalità civiche, di utilità sociale e solidaristica.

I due principali adempimenti fiscale dell’associazione culturale: bilancio annuale e relazione

I principali adempimenti fiscali per  le associazioni culturali senza fini di lucro si sintetizzano nell’obbligo di redazione annuale del bilancio e della relazione illustrativa. Questi due atti restano depositati presso la sede dell’associazione. È altresì consigliabile anche la tenuta dei fogli cassa per l’annotazione periodica delle entrate e delle uscite dell’associazione culturale. Rientrano tra gli adempimenti anche la tenuta del libro dei soci e dei libri riguardanti le adunanze del consiglio direttivo e dell’assemblea dei soci. Entrambi questi documenti attestano la democraticità della struttura associativa e anche una effettiva partecipazione dei soci alle attività dell’ente.

Adempimenti dell’associazione culturale nel momento della costituzione

Considerando dalla nascita dell’associazione culturale è importante rilevare che i primi adempimenti vanno effettuati presso l’Agenzia delle entrate. In primis, la richiesta di attribuzione del codice fiscale da ottenere dalla sede competente territorialmente. Per la richiesta è necessaria la compilazione del modello AA5/6. Previa richiesta proprio del codice fiscale, l’associazione deve procedere con la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto. L’associazione culturale è tenuta a registrare anche le eventuali modifiche dello statuto. Il termine per la richiesta è fissato nei 20 giorni successivi alla costituzione.

Invio del modello EAS all’Agenzia delle entrate

Entro 60 giorni dalla data di costituzione, l’associazione culturale deve inviare esclusivamente per via telematica il modello EAS all’Agenzia delle entrate. Si tratta di un modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali degli enti associativi e riguarda, esclusivamente, le associazioni che non svolgono attività commerciale. Il mancato invio comporta la perdita dei benefici fiscali e, in particolare, la tassazione dei contributi associativi e delle quote, oltre ai corrispettivi pagati dagli associati per la partecipazione alle attività istituzionali dell’ente. Nel caso delle associazioni culturali, il modello va compilato in tutte le sue parti, ovvero è necessario rispondere a tutte e 38 le domande presenti nel documento.

Versamenti di ritenute e rilascio certificazione compensi

Sono altresì necessari i versamenti delle ritenute operate. Il termine corrisponde al giorno 16 del mese susseguente a quello al quale l’associazione ha corrisposto la somma soggetta a ritenuta. Il versamento si effettua mediante il modello F 24. Entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui l’associazione effettua i pagamenti, vige inoltre l’obbligo di certificare i compensi corrisposti e le ritenute operate.

Associazione culturale: presentazione del modello 770

Entro il 31 luglio dell’anno susseguente a quello in cui l’associazione paga compensi, è necessaria la presentazione del modello 770. Il modello si trasmette esclusivamente per via telematica, o attraverso il proprio indirizzo Pec, oppure tramite il commercialista.

Redazione del rendiconto economico e finanziario

L’associazione culturale ha anche l’obbligo di redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e dunque solitamente entro il 30 aprile di ogni anno, il rendiconto economico e finanziario (REFA). Si tratta di un documento mediante il quale l’associazione culturale fornisce ai soci le informazioni sulle spese e sugli incassi relativi alle attività sociali e istituzionali che ha svolto. Pertanto, all’interno del documento devono essere riportate tutte le movimentazioni dell’associazione, comprese le quote associative, le spese, i costi e i contributi. La redazione del rendiconto avviene a cura del consiglio direttivo.

Redazione del rendiconto inerente le raccolte pubbliche di fondi

Entro lo stesso termine (quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale) l’associazione culturale deve curare la redazione del rendiconto specifico inerente alle raccolte pubbliche di fondi, nel caso in cui dette raccolte siano state effettuate. Il documento deve contenere l’iscrizione puntuale di tutte le entrate e le spese che l’associazione ha sostenuto relative a ogni manifestazione effettuata.

Canone Rai, SIAE e modello unico ENC

A carico dell’associazione culturale sono altresì corrisposti ulteriori obblighi, consistenti nel:

  • pagamento del canone della Rai, per la televisione e la radio. Il pagamento deve avvenire entro il 31 gennaio di ciascun anno;
  • eventuale pagamento della quota di abbonamento SIAE, che va effettuato entro il 28 febbraio di ciascun anno;
  • la presentazione del modello Unico ENC, ovvero degli enti non commerciali, presso l’Agenzia delle entrate. Il termine è nel nono mese successivo alla chiusura dell’esercizio sociale e riguarda le associazioni che, pur avendo il solo codice fiscale, hanno anche redditi di capitali e fondiari.

 

Associazione culturale o società cooperativa: cosa scegliere

La maggior parte delle persone ha una particolare propensione a svolgere attività per il sociale, naturalmente le stesse richiedono particolare attenzione nella scelta della forma da utilizzare per far in modo che si possano validamente stipulare dei contratti. Un dilemma che attanaglia sempre più è la scelta tra associazione culturale o società cooperativa, solo tenendo in considerazione le peculiarità di queste due forme è possibile scegliere in modo mirato la soluzione migliore in base alle proprie esigenze.

Tratti salienti dell’associaizone culturale

L’associazione culturale rientra nel grande mondo degli enti no profit e cioè che non perseguono come scopo quello di dividere gli utili tra coloro che appartengono all’associazione stessa. La norma base di questo settore è l’articolo 18 della Costituzione che riconosce il diritto dei cittadini di associarsi liberamente con lo scopo di perseguire fini che non sono vietati al singolo dalle leggi penali. Le associazioni possono a loro volta essere di diverso genere, ma in questo caso l’attenzione è focalizzata sull’associazione culturale che si propone di lavorare nell’ambito, piuttosto ampio, della promozione culturale che spazia tra musica, arte, cinema, narrativa, sport e molto altro.

Il tratto principale è sicuramente l’assenza di scopo di lucro, inoltre è possibile costituire un’associazione culturale riconosciuta, o con personalità giuridica, che ha però bisogno di una capitale sociale di almeno 15.000 euro e di un’autorizzazione da parte della Prefettura. In alternativa si può creare, e nella maggior parte dei casi è ciò che avviene, un’associazione culturale non riconosciuta con minori oneri economici, ma nel caso di responsabilità verso terzi o debiti, gli associati e coloro che agiscono in nome e per conto dell’associazione possono essere chiamati a rispondere dei debiti.

Vuoi saperne di più sulla responsabilità per i debiti? Qui trovi tutte le risposte: Chi risponde dei debiti maturati?

Tra gli elementi che portano spesso a scegliere l’associazione culturale vi sono i vantaggi fiscali di cui godono. Infine, è bene ricordare che le associazioni culturali 2021 possono godere del 2×1000.

La cooperativa sociale

La cooperativa tra la sua base nell’articolo 45 della Costituzione  che stabilisce “La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”.

La società cooperativa ha scopo mutualistico, lo stesso consiste nel fornire beni o servizi a coloro che sono  nella cooperativa, il tutto a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle che otterrebbero dal mercato. Gli ambiti in cui può operare una cooperativa sono davvero numerosi, ad esempio banche, cooperative di lavoro, edilizia, settore sociale, cooperative di consumatori. Alle cooperative, in base all’entità del patrimonio e al numero dei soci, possono essere applicate le norme sulle Società a Responsabilità Limitata o quelle sulla Società per Azioni.

Le cooperative godono della separazione del patrimonio, questo vuol dire che i singoli soci non rispondono con il loro patrimonio personale della obbligazioni assunte dalla società, questa caratteristica rende le società cooperative simili all’associazione culturale con personalità giuridica.

Le società cooperative sono di due tipologie: a mutualità prevalente e a mutualità non prevalente. Le agevolazioni fiscali però vengono riconosciute solo alle società cooperative a mutualità prevalente.

Rimandiamo all’articolo qui presente per un approfondimento su tale differenza: Società mutualistiche

Associazione culturale o società cooperativa?

La scelta tra associazione culturale o società cooperativa dipende soprattutto dalle differenze che vi sono tra queste due forme e dall’obiettivo che si vuole perseguire in particolare se si vuole che quella determianta attività porti degli utili. Tra le differenze che si possono delineare tra associazione culturale  e  società cooperativa vi sono le quote, infatti per aderire ad un’associazione è necessario versare una quota di iscrizione o di partecipazione, la stessa può essere liberamente scelta dall’associazione stessa. Solitamente viene stabilita tenendo in considerazione le peculiarità degli obiettivi che si vogliono perseguire.  Per la società cooperativa è la legge che stabilisce l’importo minimo per ogni quota che non può avere un valore inferiore a 25 euro.

Un’altra differenza è data dal fatto che le associazioni culturali senza personalità giuridica possono essere costituite anche senza atto pubblico, si è visto che è possibile redigere l’atto costitutivo e lo statuto senza bisogno del notaio e questo rappresenta sicuramente un risparmio economico notevole, invece le società cooperative devono essere costituite per forza con atto costitutivo.

Come avere degli utili: società cooperativa o associazione culturale?

Se si vuole ricevere un utile la forma adatta è sicuramente la società cooperativa, infatti le stesse sono caratterizzate dallo scopo mutualistico, cioè devono creare un vantaggio per gli associati, ad esempio un risparmio di spesa dovuto alla possibilità di accedere a condizioni vantaggiose per l’acquisto. Le cooperative di lavoro invece hanno l’obiettivo di fornire lavoro principalmente ai soci. Possiamo immaginare una compagnia teatrale che, se formata con cooperativa sociale può portare ad una divisione delle entrate dei biglietti a coloro che hanno partecipato allo spettacolo, mentre in forma di associazione culturale questa possibilità gli sarebbe preclusa. Per le associazioni il divieto di dividere gli utili è assoluto al punto che al momento dell’eventuale scioglimento, i beni appartenenti all’associazione devono essere devoluti ad altri enti che perseguono finalità identiche o simili.

La società cooperativa, sebbene con dei limiti dettati dall’esigenza di avere  una riserva di denaro, è possibile procedere alla divisione degli utili (dei dividendi nel caso in cui la società cooperativa sia esercitata con l’applicazione della normativa delle società per azioni). Norme più stringenti vi sono per la società cooperativa a mutualità prevalente.

Proprio la possibilità di dividere gli utili è uno degli elementi che solitamente fa propendere per l’organizzazione sotto forma di società operativa, soprattutto per coloro che vogliono rendere l’attività svolta come prevalente, mentre nel caso di persone che hanno un lavoro, spesso anche distante dal settore in cui vogliono svolgere l’attività di promozione culturale, l’associazione è sicuramente la scelta prevalente.

 

Come gestire un’associazione culturale

La gestione di un’associazione culturale è simile a quella di tutte le normali associazioni, che siano sportive, ricreative, di volontariato o di promozione sociale. Nella gestione di un’associazione elementi importanti sono la sede, il fine e l’attività, l’iscrizione e i diritti dei soci, gli organi, il patrimonio, il divieto di distribuire utili e il bilancio insieme ai libri contabili.

Associazione culturale, la sede e l’attività

L’associazione culturale cita la sede nell’atto costitutivo e nello statuto, ragione per la quale è necessario comunicare all’Agenzia delle entrate anche l’eventuale cambio di sede. La sede legale rappresenta il luogo dove sono depositati gli atti dell’associazione e dove arriva la posta. Può essere anche l’indirizzo di residenza di uno dei soci. L’attività dell’associazione deve essere conforme a quanto prevede la normativa: si tratta di un ente di diritto privato che svolge la propria attività senza fini di lucro.

L’iscrizione dei soci all’associazione culturale

Chiunque può iscriversi all’associazione: condizione indispensabile è la condivisione degli obiettivi e delle finalità dell’associazione stessa, oltre a concorrere per realizzarli. Dunque i soci condividono pienamente gli obiettivi e le finalità per i quali è stata costituita l’associazione. Per l’iscrizione è necessaria presentare domanda in modalità scritta: la stessa deve essere accettata dall’Assemblea dei soci o dal Consiglio direttivo. L’eventuale rifiuto deve essere motivato ed è ammesso reclamo all’Assemblea nel caso in cui l’ammissione spetti al Consiglio direttivo.

Nella domanda, ogni aspirante socio deve dichiarare di voler partecipare alla vita dell’associazione, di accettare senza riserve i principi etici contenuti nello statuto e di condividere le finalità, le attività e i metodi dell’associazione stessa.

Diritti dei soci dell’associazione culturale

Vari sono i diritti che spettano ai soci dell’associazione culturale. Innanzitutto possono partecipare all’assemblea e votare per l’approvazione o per le modifiche dello statuto e dei regolamenti. I soci votano anche l’approvazione del bilancio annuale e la nomina degli organi sociali. Inoltre partecipano alle attività e alla vita dell’associazione nel cui ambito possono esprimere liberamente il proprio pensiero sia nei confronti dell’associazione che delle persone coinvolte. Infine, i soci ricevono informazioni riguardo la vita associativa e possono essere eletti nelle cariche sociali.

Organi dell’associazione culturale: l’Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci rappresenta l’organo sovrano dell’associazione. Si compone di tutti i soci che siano in regola con i versamenti delle quote sociali e dei contributi richiesti annualmente. Devono essere, inoltre, iscritti nel Libro soci. L’Assemblea viene convocata dal presidente (che la presiede) almeno una volta all’anno o, comunque, ogni volta che lo ritenga necessario. La convocazione deve essere fatta almeno 15 giorni prima della data prevista per l’assemblea. È necessaria la pubblicità: l’avviso deve essere esposto nella sede sociale e deve contenere la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta, ovvero è necessario il voto favorevole della metà più uno dei partecipanti.

Cosa delibera l’Assemblea straordinaria dei soci?

In alcune occasioni è necessario convocare l’Assemblea straordinaria che delibera:

  • la modifica dello statuto;
  • lo scioglimento dell’associazione culturale;
  • la nomina del liquidatore.

Il Consiglio direttivo dell’associazione culturale

L’organo del Consiglio direttivo dell’associazione culturale è composto dai membri designati tra quelli con diritto di voto. Anche per il Consiglio è prevista la nomina di un presidente che presiede le riunioni e le deliberazioni sono valide a maggioranza semplice, ovvero dei presenti. Tra le delibere del Consiglio direttivo rientrano:

  • approvare il programma dell’ente;
  • stabilire i criteri di ammissione di nuovi soci ed esprimersi sulle domande pervenute;
  • redigere il rendiconto contabile e la relazione annuale;
  • eleggere, oltre al presidente, anche un vicepresidente, un segretario e un tesoriere;
  • prendere provvedimenti disciplinare;
  • curare gli affari dell’associazione nel cui ambito si possono assumere dipendenti, stipulare contratti di lavoro e conferire richieste di consulenza, determinare rimborsi per spese relative all’attività dell’associazione;
  • curare i rapporti con banche nel cui ambito è possibile sottoscrivere finanziamenti e mutui;

Associazione culturale: da cosa è composto il patrimonio?

Il patrimonio dell’associazione culturale si compone:

  • dei contributi che pervengono a qualsiasi titolo;
  • dai beni strumentali;
  • dai beni mobili.

Il patrimonio deve essere utilizzato unicamente per le attività stabilite dallo statuto dell’associazione culturale. Pertanto i singoli non possono avanzare pretese o chiederne la divisione.

Il divieto di distribuire gli utili

In tale ambito, vige il divieto della distribuzione degli utili. Più esattamente è vietato distribuire, anche in maniera indiretta, utili o avanzi, fondi o riserve appartenenti all’associazione. Gli utili o gli avanti vanno utilizzati per realizzare le attività dell’associazione e quelle strettamente connesse.

Il bilancio dell’associazione

Il bilancio dell’associazione è annuale e solitamente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Spetta, come detto, al Consiglio direttivo predisporre il rendiconto contabile economico  e finanziario all’interno del quale devono essere riportate le entrate, suddivise per voci analitiche, i contributi, i beni, i lasciti pervenuti, e le spese sostenute. Il rendiconto va accompagnato dalla relazione illustrativa curata dallo stesso Consiglio direttivo. Tutti e due i documenti sono sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei soci nel termine dei 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio.

I libri sociali dell’associazione culturale

Tra i libri sociali che l’associazione deve tenere ricordiamo:

  • il Libro dei soci, consistente in un registro dove sono riportati i nomi, i cognomi e le generalità dei dei soci, insieme alla data dell’adesione e della quota pagata;
  • il libro delle convocazioni del Consiglio direttivo, dell’assemblea dei soci e degli altri soci nel quale vengono raccolti i verbali delle riunioni. Anche per questo registro vanno annotate le date delle assemblee, i partecipanti, gli argomenti trattati, i risultati delle votazioni e le firme dei soci presenti;
  • i fogli di cassa nei quali si riportano le entrate e le uscite.

Meglio un’associazione culturale o società? Scopriamolo insieme

Le persone hanno sempre avuto il desiderio di vivere in comunità e perseguire degli obiettivi comuni, proprio per questo l’uomo si definisce generalmente un animale sociale. Allo stesso tempo ha la necessità di regolare i rapporti che possono nascere al fine anche di evitare problemi e realizzare quella che viene definita la certezza del diritto. Purtroppo, soprattutto in Italia, per poter svolgere le attività “sociali” sono disponibili diverse forme giuridiche e non sempre è facile scegliere quella giusta perché ognuna ha dei pro e dei contro. Vedremo ora quali sono le differenze tra queste due forme in modo da poter scegliere tra associazione culturale o società.

Associazione culturale o società?

Nel precedente articolo sono stati esaminati i vantaggi e gli svantaggi di un’associazione culturale e in particolare è stato posto l’accento sui vantaggi fiscali che possono ottenere gli enti del terzo settore, con o senza personalità giuridica. Ciò che però molti si chiedono è se conviene di più scegliere di esercitare l’attività sotto forma di associazione culturale o società. Non è semplice rispondere al quesito, molto dipende dall’obiettivo che si intende perseguire, di fatto non esiste una risposta univoca, ma occorre analizzare bene la situazione concreta della singola realtà che si vuole costituire e capire come agire. Deve essere sottolineato che in Italia è possibile avere anche la società unipersonale, mentre per quanto riguarda le associazioni occorre che siano presenti almeno tre soci fondatori che possano ricoprire le cariche essenziali. Già questa è una prima nota che può fare la differenza.

Occorre ricordare che l’attività delle associazioni culturali deve essere svolta senza fini di lucro, si tratta infatti di un ente no profit, e  quindi gli associati non possono dividere gli utili. E’ vero che l’associazione culturale può avere dei dipendenti e che gli stessi naturalmente devono essere retribuiti, ma questo non fa venire meno il divieto di dividere gli utili, che è un’operazione diversa rispetto al pagamento delle retribuzione e dei contributi per dipendenti.

Si è detto in precedenza che le associazioni culturali possono anche avere una partita IVA e che possono avere anche natura commerciale, ma questo non vuol dire che vi sono degli utili da dividere, infatti eventuali ricavati dalle attività commerciali sono utilizzabili per pagare i dipendenti e per svolgere attività inerenti la stessa associazione e più in particolare il raggiungimento dello scopo.

La principale differenza tra associazione culturale e società

Questa breve disamina non vuole essere una inutile ripetizione di contenuti già presenti, ma un modo per far capire che vi è una fondamentale differenza tra l’attività svolta da un’associazione culturale e quella invece svolta da una società, di fatto sia scegliendo la formula della società di persone, sia quella di società di capitali  si ha la possibilità di dividere gli utili e quindi di avere un lucro. Tra le varie forme societarie presenti nel diritto italiano quella che molto probabilmente si avvicina di più all’associazione culturale è la società cooperativa in quanto ha comunque uno scopo mutualistico e ha come obiettivo la divisione degli utili tra tutti coloro che partecipano alla stessa società cooperativa.

Regime forfettario e associazione culturale

Ci sono inoltre altri risvolti da tenere in considerazione, ad esempio chi ha una partita IVA, professionista o con altra attività professionale, ed opera con il regime forfettario non può detenere quote o azioni di società e continuare ad operare con il regime fiscale forfettario. Tale limite però non vi è nel caso in cui si sia soci di un associazione culturale, questo vale anche nel caso in cui nella stessa associazione culturale si ricopra il ruolo di membro del consiglio direttivo.

Questo implica che se si vuole svolgere attività di promozione culturale ma professionalmente si lavora con una partita IVA e si gode del regime agevolato, è conveniente svolgere l’attività di promozione culturale con il vincolo associativo e non societario. L’unico caso in cui si può essere membri di una società e allo stesso tempo conservare il regime forfettario è quello della società cooperativa, ecco perché ancora una volta questa forma societaria potrebbe essere la soluzione.

Sei ancora indeciso tra associazione culturale o società? L’aiuto di un professionista inq uesto caso potrebbe esserti molto utile.

Associazione culturale con codice fiscale: come funziona?

Il primo passo da compiere nella creazione di un’associazione culturale è quello di stabilire che tipo di associazione si voglia costituire. Ovvero, è necessario capire cosa si voglia fare e con chi farlo. Il passaggio successivo, oltre alla redazione dell’atto costitutivo e dello statuto, è quello di decidere se aprire un’associazione con il solo codice fiscale oppure con la partita Iva.

Differenza tra associazione culturale con partita Iva da quella con il solo codice fiscale

La differenza tra le due tipologie di associazioni culturali, con partita Iva o con il solo codice fiscale, risiede essenzialmente nel fatto che l’associazione con il codice fiscale può svolgere solo la normale attività istituzionale, mentre l’associazione con partita Iva può attivarsi anche per l’attività commerciale subordinata a quella istituzionale. Nel primo caso, l’attività istituzionale è rivolta ai soci tesserati. Lo stesso anche nel caso di attività di tipo commerciale: anche quest’ultima è rivolta ai soci tesserati o per la fornitura di servizi  a realtà terze. In ogni caso, l’apertura della partita Iva permette all’associazione di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge numero 398 del 1991.

Codice fiscale obbligatorio per un’associazione culturale

È importante rilevare che il codice fiscale è sempre obbligatorio per la società culturale come lo è sempre per ogni tipologia di associazione che si voglia costituire. La partita Iva, invece, può essere aperta anche in un secondo momento. L’unica differenza è che, se l’associazione chiede l’attribuzione del codice fiscale e, contestualmente, l’apertura della partita Iva, i due numeri coincidono. Se, invece, l’apertura della partita Iva avviene in un momento successivo i due numeri sono differenti.

Associazione culturale: come si richiede il codice fiscale?

La richiesta del codice fiscale di un’associazione culturale, come per tutte le altre tipologie di associazioni, va fatta all’Ufficio del registro dell’Agenzia delle entrate. È necessario compilare il modello AA5/6 in due copie, una per l’associazione e una per l’Agenzia delle entrate. Si può scaricare il modulo anche on line, collegandosi al sito dell’Agenzia delle Entrato. L’Ufficio del Registro chiede anche la fotocopia dell’Atto costitutivo dell’associazione e lo statuto. Inoltre, viene richiesto anche il documento valido del presidente dell’associazione o di un delegato nel caso in cui la domanda dovesse essere presentata da un delegato del presidente. Questi documenti vanno allegati al modello di richiesta del codice fiscale.

Codice fiscale, come si compila il modello AA5/6?

Per la compilazione del modello AA5/6 è necessario barrare, nel quadro A, la casella “Attribuzione del numero di codice fiscale” e inserire la data  di costituzione dell’associazione. Il quadro B riguarda il soggetto d’imposta. E, pertanto, bisogna scrivere il nome, per esteso, dell’associazione e inserire il numero 12 nel campo della “natura giuridica”. La scelta successiva del codice attività varia in base alla tipologia di associazione che si desidera costituire. Per inserire le cifre è necessario fare riferimento ai codici Ateco e alla loro classificazione in base alla tipologia di attività. Di seguito, il richiedente deve indicare l’indirizzo, il Cap, il comune e la provincia della sede legale dell’associazione.

Indicazione del presidente dell’associazione nel modello di richiesta codice fiscale

Il modello AA5/6 continua con il quadro C che riporta le informazioni sul rappresentante. In questo quadro, si devono indicare i dati del presidente dell’associazione e nello spazio “Codice carica” si deve riportare il numero 1. Le due pagine successive si devono lasciare vuote, anche se bisogna stamparle e consegnarle all’Agenzia delle entrate. Va compilata l’ultima pagina dove occorre riportare gli allegati al modello. Il presidente, o un suo delegato, devono barrare le lettere A, B e C, inserire la data e la firma. Le successive parti vanno lasciate vuote.

Pro e contro di un’associazione culturale: scopriamo i vantaggi

Molti si chiedono: perché istituire un’associazione culturale? Le risposte possono sicuramente essere molteplici e in particolare si può fare riferimento allo scopo dell’attività che in teoria è sempre volto ad aiutare, ad effettuate delle azioni positive, ma di fatto a molti non basta questo obiettivo così “romantico”. Vedremo nel prosieguo i pro e i contro di un’associazione culturale.

Il Codice del Terzo Settore e i vantaggi fiscali

Le associazioni culturali sono soggetti a cui si può applicare il Codice del Terzo Settore, d.lgs 117 del 2017, che riconosce a esse particolari sgravi fiscali e la possibilità di accedere a finanziamenti pubblici (che non entrano nella base imponibile). In base all’articolo 4 del codice si possono iscrivere nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Questo vuol dire che non occorre avere la personalità giuridica per poter accedere ai benefici riconosciuti a chi fa parte del terzo settore. Non vi sono altresì dubbi che anche le associazioni che svolgono attività di promozione culturale rientrino nelle previsioni del codice, infatti l’articolo 5 dello stesso cita espressamente le associazioni che svolgono attività di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, associazioni che si occupano di formazione, ricerca, formazione professionale.

Pro di un’associazione culturale iscritta al RUNTS

Ritornando all’argomento principale, cioè i pro e i contro di un’associazione culturale, gli enti iscritti nell’anagrafe del terzo settore godono di particolari vantaggi fiscali, sebbene gli stessi differiscano in base al fatto che l’attività sia di tipo commerciale o non commerciale.  Occorre ricordare che gli enti in base al decreto legge 119 del 2018, così come convertito in legge, non svolgono attività commerciale nel caso in cui i ricavi non superino di oltre il 5% i costi di gestione dell’attività stessa per ciascuno periodo di imposta e per non più di due periodi di imposta successivi.

Gli enti del terzo settore non commerciali possono aderire al regime fiscale forfettario di tassazione. Un ulteriore vantaggio è dato dal fatto che in base all’articolo 79 del codice del terzo settore non costituiscono reddito imponibile i fondi raccolti durante manifestazioni pubbliche e quelli che sono il frutto di contributi erogati da amministrazioni pubbliche.

Le associazioni che svolgono attività commerciale, pur avendo un regime di minore favore rispetto agli enti non commerciali, comunque conservano vantaggi fiscali.

Associazione culturale pro: possibilità di svolgere molteplici attività

Come visto nel precedente articolo che è possibile leggere QUI , i settori in cui può operare un’associazione culturale sono davvero numerosi e di conseguenza, vi è la possibilità di promuovere delle attività che stanno particolarmente a cuore cercando anche di diffondere un messaggio positivo. Ad esempio per chi ha la passione per il teatro, fondare un’associazione culturale che ha come obiettivo organizzare degli spettacoli, può offrire l’opportunità di mettersi alla prova, di realizzare un hobby e creare degli spettacoli.

Possibilità di accedere al 2×1000

Abbiamo visto all’inizio dell’articolo che le associazioni culturali sono considerate attività del Terzo Settore e di conseguenza possono iscriversi al Registro Unico del Terzo Settore RUNTS accedendo a benefici fiscali. Questo però non è l’unico vantaggio dell’associazione culturale infatti vi è anche la possibilità di accedere al 2×1000.

Vuoi saperne di più? Leggi questo articolo di approfondimento: 2×1000 per associazioni culturali

Pro e contro di un’associazione culturale: responsabilità

Tra gli svantaggi del costituire un’associazione culturale vi può essere sicuramente la responsabilità verso terzi per coloro che agiscono in nome e per conto dell’associazione e quindi gli appartenenti al consiglio direttivo e coloro che ne sono amministratori.

Per avere maggiori informazioni sulle modalità di esplicazione della responsabilità contrattuale, extra-contrattuale, responsabilità fiscale e per sanzioni puoi trovare un approfondimento: responsabilità debiti associazione culturale.

Necessità di creare un patrimonio per avere personalità giuridica

Sicuramente vi potrebbero essere dei vantaggi per coloro che dovessero decidere di costituire un’associazione culturale con personalità giuridica. In questo caso infatti si può avere la separazione tra il patrimonio dell’associazione e quello degli associati/membri del consiglio direttivo, ma purtroppo avere un’associazione culturale riconosciuta ha dei costi spesso proibitivi soprattutto per le piccole realtà. I primi importanti costi derivano dal fatto che è necessario  dare forma di atto pubblico all’atto costitutivo e allo statuto e di conseguenza è necessario avvalersi dell’aiuto di un notaio.

Gli atti, in duplice copia, devono essere muniti di marca da bollo di 16 euro, una ogni due fogli (quattro facciate o 100 righe), a questo deve aggiungersi l’onorario del notaio e l’imposta di registro. Non è finita qui, infatti per ottenere la separazione del patrimonio tra associazione e “associati” è necessario che l’associazione culturale abbia un patrimonio e che lo stesso sia versato. Il capitale iniziale dell’associazione deve essere almeno di 15.000 euro.

Associazione culturale: chi risponde dei debiti maturati?

L’associazione culturale, come visto, può svolgere diverse tipologie di attività e per farlo ha dei fondi derivanti dai conferimenti degli associati e atti di liberalità. Naturalmente può porre in essere diverse attività al fine di raggiungere lo scopo sociale e stipulare dei contratti, la domanda a cui si tenterà di rispondere ora è: Chi risponde dei debiti di un’associazione culturale?

Associazioni culturali riconosciute e non riconosciute

Rispondere alla domanda su chi paga i debiti di un’associazione non è semplice, infatti, occorre fare una preliminare differenza tra associazioni culturali riconosciute e quindi con personalità giuridica e associazioni non riconosciute, quindi che non hanno personalità giuridica. Le prime, in base all’articolo 14 del codice civile,  sono costituite con atto pubblico, quindi redatto da un notaio; le associazioni non riconosciute invece devono avere un atto costitutivo e uno statuto, ma questi non assumono la forma dell’atto pubblico. Per ottenere la personalità giuridica, l’atto costitutivo e lo statuto devono quindi essere registrati all’Agenzia delle Entrate e si deve procedere a richiedere la personalità giuridica presso la Prefettura della provincia dove ha sede l’ente. Un’altra differenza è data dal capitale sociale: per le associazioni culturali riconosciute è previsto un capitale che varia dai 15.000 ai 50.000 euro in base alle attività svolte.

Responsabilità per debiti dell’associazione culturale

Ora che abbiamo fatto questa differenza, è possibile delineare chi risponde dei debiti dell’associazione culturale. La premessa da fare è che anche le associazioni non riconosciute hanno un patrimonio, questo però è variabile e soprattutto chi entra in contatto con le associazioni culturali non riconosciute non sa a quanto ammonta realmente tale patrimonio e quanto possa essere facile liquidarlo, ad esempio il patrimonio potrebbe essere costituito da beni immobili oppure beni mobili, quadri e simili non facilmente liquidabili.  Proprio per i motivi elencati, delle obbligazioni contratte e dei danni causati a terzi l’associazione risponde prima con il suo patrimonio e in seconda istanza, nel caso in cui questo sia incapiente, con il patrimonio di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.  Ciò implica che ad essere responsabili sono i membri del consiglio direttivo e gli amministratori in genere.

Patrimonio separato per le associazioni con personalità giuridica

Diverso è il caso dell’associazione culturale registrata, in questo caso coloro che entrano in contatto con la stessa stipulando ad esempio un contratto per la fornitura di beni, possono sapere qual è il capitale sociale sul quale possono fare affidamento. Di conseguenza sono consapevoli del fatto che l’associazione potrebbe non essere in grado di rispondere delle obbligazioni assunte. Si assumono quindi il rischio di insolvenza. Le associazioni culturali riconosciute hanno quindi un patrimonio separato rispetto a quello degli associati e in particolare dei membri del consiglio direttivo e degli amministratori. Nel caso prospettato siamo di fronte alla responsabilità contrattuale, derivante cioè dall’aver stipulato un contratto, ma l’associazione culturale riconosciuta risponde con il patrimonio della stessa anche nel caso in cui si è di fronte a responsabilità extracontrattuale.

Il codice civile prevede che chiunque cagioni un danno ad altri soggetti attraverso un comportamento doloso o colposo è tenuto al risarcimento del danno, nel caso in cui il danno sia derivato da un atto ascrivibile ad un’associazione, questa risponde con il suo patrimonio, ma ha un’azione di rivalsa nei confronti del soggetto che ha materialmente agito. Ad esempio nel caso in cui l’associazione organizzi una manifestazione sportiva e il titolare di un negozio si ritrovi con una vetrina rotta a causa dell’azione di uno degli organizzatori, del danno cagionato risponde l’associazione con il suo patrimonio, ma la stessa può esercitare un’azione di rivalsa nei confronti del soggetto che materialmente ha compiuto l’atto, ad esempio nei confronti del soggetto che ha materialmente rotto la vetrina ad esempio mentre stava allestendo il palco.

Associazioni non riconosciute: come rispondono dei debiti

Nel caso in cui l’associazione non abbia personalità giuridica, per la responsabilità sia contrattuale sia extracontrattuale, risponde prima con il patrimonio dell’associazione e in subordine con quello personale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.  Molti si chiedono se in tal caso deve rispondere chi materialmente ha agito oppure il consiglio direttivo, la giurisprudenza è incline a favorire la seconda versione, sempre facendo salvo il diritto di ripetizione delle somme nei confronti di chi ha materialmente agito.

Imposte e sanzioni

Gli stessi principi visti finora si applicano anche nel caso in cui il debito sia nei confronti dell’erario per imposte e sanzioni di tipo amministrativo. Per le associazioni riconosciute e quindi con personalità giuridica si applica il principio di separazione del patrimonio. Di conseguenza per le associazioni non riconosciute l’Agenzia delle Entrate o altro ente di riscossione provvederà a inviare la notifica della cartella all’associazione e a colui che ha agito in nome e per conto dell’associazione (in questo caso può trattarsi anche di un dipendente che ha il ruolo di gestire la contabilità). Si parla di responsabilità in solido: nei confronti della Pubblica Amministrazione basta che paghi uno dei soggetti e di fatto libera gli altri. Diversa però può essere la ripartizione della responsabilità all’interno della stessa associazione.

Di converso l’atto costitutivo può prevedere una specifica norma che preveda che nel caso in cui ci siano state delle sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della stessa e i loro amministratori commettono nello svolgimento delle mansioni e le stesse violazioni siano state commesse senza dolo, l’associazione si assume il debito anche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Tale norma inserita nell’atto costitutivo/statuto porta a esonerare da responsabilità coloro che hanno ruoli di direzione all’interno dell’associazione senza personalità giuridica. Ci si potrebbe chiedere: ma in questo caso, se l’associazione non ha sufficienti fondi per pagare le sanzioni, chi dovrà effettivamente pagare? In questo caso, avendo fatta salva la responsabilità di coloro che hanno agito materialmente, dei debiti rispondono tutti gli associati che in effetti nell’associarsi hanno accettato anche tale clausola contenuta nell’atto costitutivo.

Come evitare che il patrimonio personale dei membri di un’associazione sia intaccato?

Costituire un’associazione culturale non riconosciuta ha sicuramente dei vantaggi perché l’iter burocratico è semplificato e di fatto occorrono meno soldi per poter iniziare l’attività. E’ però ovvio che a nessuno piaccia l’idea di dover rispondere con il proprio patrimonio personale delle obbligazioni assunte, per evitare questo inconveniente una strada c’è: la stipula di una polizza assicurativa che vada a coprire eventuali danni causati a terzi nell’esercizio dell’attività dell’associazione.

Associazione culturale con partita Iva, come funziona?

Le associazioni costituite per svolgere delle attività commerciali devono richiedere l’attribuzione della partita Iva. La richiesta si fa presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate dove le associazioni sono residenti. È importante rilevare che, contestualmente all’apertura della partita Iva, le associazioni devono depositare l’atto costitutivo e lo statuto presso l’Agenzia delle entrate.

Deposito dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione presso l’Agenzia delle entrate

È necessario, tuttavia, che le associazioni in fase di costituzione richiedano l’attribuzione del codice fiscale all’Agenzia delle entrate prima di registrare l’atto costitutivo e lo statuto. La richiesta va presentata mediante presentazione del modello AA5/6. Il successivo deposito, presso l’Agenzia delle entrate, dell’atto costitutivo e dello statuto comporta una spesa di 200 euro che comprende il costo dei valori bollati e l’imposta di registro. Di questa spesa è esente l’associazione costituita per finalità di volontariato.

Quali associazioni devono richiedere la partita Iva?

Per le associazioni culturali costituite con l’intendo di non svolgere servizi commerciali è sufficiente avere il solo codice fiscale. Se le associazioni invece sono costituite per svolgere anche attività di commercio, di vendita di prodotti o di servizi, è necessaria la richiesta di attribuzione della partita Iva. L’attività commerciale deve essere svolta in maniera abituale.

Associazioni che svolgono attività commerciale: come si richiede la partita Iva?

Per richiedere la partita Iva, le associazioni che svolgono attività commerciale devono compilare il modello AA7/10. Si tratta del modello di richiesta di apertura, di variazione e di chiusura della partita Iva per soggetti diversi dalle persone fisiche. Nel modello, si deve riportare, innanzitutto, il codice fiscale dell’associazione. Il quadro A è quello inerente l’inizio dell’attività con attribuzione del numero di codice fiscale e di partita Iva. Nel quadro B, viene si definisce il soggetto d’imposta: in questa sezione del modello si deve definire la denominazione o ragione sociale, la sede legale, amministrativa o, in mancanza, la sede effettiva. Inoltre si deve compilare il domicilio fiscale, l’attività esercitata e il luogo di esercizio. Nel caso in cui l’associazione svolga più attività è necessario riportare quella prevalente.

Associazioni: il modello AA7/10 per l’apertura della partita Iva

Nel quadro C del modello AA7/10 si deve riportare il rappresentante dell’associazione (nel quadro F si inseriscono gli eventuali altri rappresentanti o soci). Il quadro D va compilato nei successivi casi di operazioni straordinarie e trasformazioni sostanziali soggettive, come scissione totale o conferimento, cessione e donazione di ramo d’impresa. Per la tipologia di attività che l’associazione andrà a svolgere è importante la compilazione del quadro G. In questa sezione si inseriscono le informazioni inerenti le altre attività esercitate e gli altri luoghi in cui saranno esercitate le attività o conservate le scritture contabili.

Compilazione on line del modello AA7/10

Il modello AA7/10 per l’apertura della partita Iva può essere scaricato e compilato direttamente on line collegandosi al sito ufficiale dell’Agenzia delle entrate. È sufficiente seguire le istruzione per la presentazione semplice e veloce. Le associazioni che abbiano intenzione di svolgere attività commerciale, come si capisce, devono comportarsi come una qualsiasi piccola o media impresa che inizia la propria attività. In tale vesti, l’associazione può scegliere anche il regime fiscale più conveniente.

Regimi fiscali agevolati delle associazioni

Un’associazione che abbia richiesto l’attribuzione di partita Iva in quanto svolge attività commerciale, potrebbe optare per il regime fiscale semplificato. La scelta potrebbe garantire vari vantaggi fiscali e offrire un regime forfettario di tassazione, sia per quanto riguarda le imposte dirette che l’imposta sul valore aggiunto.

 

Dove si registra un’associazione culturale?

Come si apre e dove si registra un’associazione culturale? Innanzitutto, aprire un’associazione culturale è un passaggio utile alla condivisione di interessi e di passioni per il raggiungimento di uno stesso obiettivo. E, pertanto, un gruppo di persone che decide di aprire un’associazione culturale, senza fini di lucro, deve procedere alla redazione dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione.

L’atto costitutivo di un’associazione culturale

L’atto costitutivo di un’associazione culturale rappresenta l’accordo tra più persone di istituire un’associazione. Nell’atto devono essere indicati la denominazione dell’ente, lo scopo, la sede e il patrimonio.

Associazione culturale: lo statuto

Lo statuto dell’associazione culturale deve essere redatto per iscritto e deve contenere al suo interno alcuni elementi imprescindibili:

  • la denominazione dell’associazione;
  • l’oggetto sociale;
  • il rappresentante legale dell’associazione culturale;
  • l’assenza dei fini di lucro;
  • la non possibilità di dividere i proventi dell’attività tra i membri.

I principi dell’associazione culturale nello statuto

Fanno parte dei principi, da riportare nello statuto dell’associazione culturale, i seguenti punti:

  • l’orientamento ai principi di uguaglianza delle norme sull’ordinamento interno all’associazione;
  • l’accettazione del principio di democrazia;
  • la predisposizione degli stessi diritti per tutti i membri dell’associazione;
  • la sovranità dell’assemblea dei soci, in qualità di associati o di partecipanti, insieme ai criteri per l’ammissione e per l’esclusione;
  • la parità di voto degli associati o dei partecipanti per l’approvazione e per la modifica dello statuto, per i regolamenti e per la nomina degli organi direttivi;
  • il principio del voto singolo.

Obblighi di convocazione assemblee e scioglimento associazione culturale nello statuto

Altre informazioni devono essere contenute nello statuto dell’associazione culturale e riguardano gli obblighi di pubblicità delle assemblee, l’intrasmissibilità delle quote e le modalità di scioglimento. Nel dettaglio, lo statuto deve contenere:

  • la predisposizione del rendiconto economico e finanziario obbligatorio la cui modalità di approvazione deve essere stabilita prima;
  • la libera eleggibilità degli organi amministrativi;
  • la predisposizione di idonee modalità di pubblicità delle convocazioni delle assemblee, delle deliberazioni dei bilanci e dei rendiconti;
  • la non trasmissibilità delle quote e dei contributi associativi (fa eccezione il caso di morte dell’associato);
  • la rivalutabilità delle quote e dei contributi associativi;
  • la modalità di scioglimento dell’associazione, con obbligo di devolvere il patrimonio a enti che abbiano la stessa finalità.

Associazione culturale: come richiedere il codice fiscale

Dopo aver completato l’atto costitutivo e lo statuto dell’associazione culturale, è necessario presentare richiesta del codice fiscale. La richiesta va fatta presso l’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate con la compilazione del modello AA5/6 (domanda attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione, estinzione per soggetti diversi dalle persone fisiche). La richiesta può essere fatta anche tramite raccomandata. Il modello si può scaricare sul sito dell’Agenzia delle entrate sia nella versione pdf che in quella editabile.  Dopo l’ottenimento del codice fiscale, l’atto costitutivo e lo statuto dell’associazione devono essere registrati presso l’Agenzia delle entrate.

Come registrare l’associazione culturale presso l’Agenzia delle entrate: il modello 69

La registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione si effettua mediante compilazione del modello 69 all’Agenzia delle entrate. Il documento serve a registrare atti e contratti presso l’Agenzia e si può inviare anche per raccomandata. Il modello 69 si compone di tre parti:

  • la prima è riservata all’ufficio e non deve essere compilata dal richiedente. È l’Agenzia delle entrate a compilarla nel momento in cui si presenta il modello;
  • la seconda parte contiene i quadri A, B, D, E ed F e deve essere compilata dal richiedente in base al tipo di atto;
  • il quadro C va compilato a cura dei notai e degli altri ufficiali roganti per gli atti pubblici o le scritture private autenticate o dallo stesso ufficio scritture private non autenticate.

Marca da bollo e modello di pagamento F 23 dell’associazione culturale

L’associazione culturale richiedente deve presentare, oltre al modello 69, anche due copie originali dell’atto da registrare e una marca da bollo da 16 euro per ogni 100 righe o quattro facciate dell’atto. Inoltre, il richiedente deve compilare il modello di pagamento F 23 per l’imposta di registro nel quale vanno inseriti:

  • il codice dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate dove si sta effettuando la registrazione che deve essere indicato nel campo numero 6;
  • la causale di registrazione di atto privato (RP) che deve essere indicata nel campo 9;
  • il codice del tributo 109 T che deve essere riportato nel campo 11;
  • l’importo corrispondente all’imposta di registro da versare pari a 200 euro che deve essere riportato nel campo 13.

Infine, l’associazione culturale, dopo la registrazione può decidere se aprire o meno la partita Iva.

Come aprire un’associazione culturale sportiva

Tra gli enti no profit, troviamo l’associazione culturale e sportiva dilettantistica (ASD) che si occupa della promozione di un’attività sportiva per i propri associati. Per “promozione” s’intende l’insegnamento didattico ai principianti e agli amatori di uno specifico sport e in seguito la sua pratica.

Ma quali sono gli step da effettuare per aprire una ASD, quanto costa farlo e qual è il regime fiscale che si può applicare, lo scopriamo in questo articolo.

Associazione sportiva dilettantistica: cos’è

Oltre a quanto già accennato, è da sottolineare che l’associazione culturale e sportiva dilettantistica, come si evince dalla denominazione, si può avviare solo quando lo sport è praticato dagli associati per passione in modo continuativo e senza un corrispettivo economico. Le discipline sportive prese in considerazione sono tutte quelle riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). Diversamente, quando lo sport è praticato a livello professionistico non può essere svolto sotto forma di associazione e, allora, richiede la costituzione di una società.

Poiché l’ADS, come tutte le altre associazioni non ha scopo di lucro, tutte le entrate vanno usate per lo svolgimento dell’attività ed è fatto divieto di distribuzione degli utili. Nonostante si tratti di un ente no profit, l’associazione sportiva dilettantistica può svolgere attività commerciale, purché l’attività prevalente resti quella sportiva.

Come aprire una ASD: atto costitutivo e statuto

Come per tutte le associazioni culturali, l’apertura di una ASD presuppone la presenza di almeno tre associati che hanno il compito di redigere e sottoscrivere l’atto costitutivo e lo statuto dell’associazione. Attraverso questi step, viene stabilita l’attività sportiva da praticare e le regole sulla gestione e amministrazione. Per firmare questi documenti non è necessario recarsi da un notaio, fatto salvo l’intento di creare un’associazione riconosciuta per evitare che gli amministratori rispondano con i propri beni per eventuali debiti contratti dall’organizzazione.

Codice fiscale o partita IVA

Dopo la costituzione dell’associazione sportiva dilettantistica è necessario richiedere il codice fiscale presso l’Agenzia delle Entrate. Ciò le consente di effettuare delle operazioni, come l’apertura di un conto corrente o firmare i contratti. Nel caso in cui, si svolga un’attività commerciale continuativa diventerà obbligatorio aprire una partita IVA per associazione.

Come registrare un’associazione sportiva dilettantistica

Dopo l’assegnazione del codice fiscale o della partita IVA, l’ASD deve essere registrata entro 20 giorni dalla sua data di costituzione per renderla conoscibile a terzi. La registrazione va effettuata presso l’Agenzia delle Entrate ed è obbligatoria se si vuole beneficiare delle agevolazioni previste per il mondo no profit.

Affiliazione al CONI

L’associazione sportiva dilettantistica deve richiedere l’affiliazione alla federazione sportiva di riferimento o ad un unte di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Una volta avvenuta l’affiliazione va richiesta alla federazione o all’ente cui si è affiliati l’iscrizione dell’ASD nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano. Essere iscritto ad esso, vuol dire avere la possibilità di accedere alle agevolazioni di settore.

Il modello EAS

Entro 60 giorni dalla data di costituzione, le associazioni sportive dilettantistiche sono tenute a presentare il modello EAS per la comunicazione di alcuni dati fiscalmente rilevanti. E’ pur vero, che le ASD iscritte nel registro del CONI e che non svolgono attività commerciale sono esonerate dalla presentazione di tale modello.

Quanto costa aprire una ASD

I costi da sostenere per l’apertura di un’associazione culturale e sportiva dilettantistica sono decisamente bassi. Non essendo prevista la presenza di un notaio per la sottoscrizione dell’atto costitutivo e dello statuto, c’è già un gran risparmio. Diversamente, per costituire una ASD riconosciuta sarà necessaria la presenza di un notaio, il quale onorario si aggira intorno ai 2.000 euro.

Richiedere il codice fiscale è gratis, la registrazione comporta un pagamento dell’imposta di registro pari a 200 euro. Nessuna imposta di bollo è prevista per gli enti no profit sportivi. Nel caso si opti per la richiesta di partita IVA, l’apertura è gratuita se la si effettuata autonomamente, altrimenti, ci si rivolgerà a un professionista.

L’affiliazione ha un costo che varia tra i 100 e i 300 euro, a seconda della federazione sportiva o dell’ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. A questo, va aggiunto il costo delle eventuali tessere per gli associati.

Regime fiscale e contabile

Le ASD beneficiano di agevolazioni fiscali e contabili che possono riguardare la promozione della specifica attività sportiva ed eventualmente l’attività commerciale.

Nel primo caso, la defiscalizzazione delle entrate per le attività svolte degli associati è pari al 100%. Nel secondo caso, le associazioni seguono i normali adempimenti fiscali e contabili di una società. Tuttavia, c’è da sottolineare che se sono iscritte al registro del CONI e non superano i 400.000 di proventi derivanti da attività commerciale possono accedere a un regime fiscale agevolato che prevede l’esonero dalla partita IVA e dalla fatturazione e un’aliquota di tassazione del 3%.

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