Superbonus 110%, acconti senza raggiungere il 30% di Sal: come cederli o detrarli?

Cosa fare nel caso in cui il contribuente abbia versato degli acconti nel 2021 e nel 2022 ma non si sia raggiunto il 30% di stato di avanzamento dei lavori per gli interventi rientranti nel superbonus 110%? In generale si può dire che se non si è raggiunta la soglia del 30% di Sal nel 2021, si possono cedere gli acconti del 2022 nel caso in cui la percentuale venga raggiunta. E, dunque, per il primo stato di avanzamento dei lavori del 2022, il contribuente può procedere con la cessione dei crediti di imposta sugli acconti versati nel solo anno 2022.

Superbonus 110%, primo stato di avanzamento del 30% degli interventi: come procedere con la rendicontazione?

La casistica riguarda i casi nei quali, per gli interventi del superbonus 110%, il contribuente abbia versato degli acconti nell’anno 2021. Nonostante i versamenti, può capitare che i lavori non raggiungano il primo stato di avanzamento del 30% entro il 31 dicembre 2021. I lavori raggiungono poi la soglia del 30% del primo Sal nell’anno 2022. La rendicontazione da effettuare in questa situazione è la seguente:

  • i corrispettivi maturati in merito agli interventi effettuati negli anni 2021 e 2022, fino al raggiungimento del primo Sal;
  • gli acconti già versati nello scorso anno e durante l’anno in corso, fino al raggiungimento del primo stato di avanzamento dei lavori del 30%;
  • il totale degli acconti da corrispondere, calcolato mediante la differenza tra le due prime voci.

Superbonus 110%, i crediti di imposta degli acconti cedibili sono solo per quelli del 2022

Rispetto alla situazione sopra descritta degli acconti e del primo stato di avanzamento dei lavori del superbonus 110%, la cessione del credito di imposta si può esercitare solo per i pagamenti effettuati durante l’anno in corso. In tal caso, si applica il criterio di cassa come chiarito dall’Interpello all’Agenzia delle entrate numero 56 del 2022. In particolare, l’Agenzia delle entrate aveva fornito risposta a un istante che aveva intenzione di avvalersi della cessione del credito di imposta a una banca, avendo versato nell’anno 2021 acconti per i lavori in superbonus 110%.

Agenzia delle entrate su versamento acconti e cessione dei crediti di imposta al raggiungimento del primo Sal

La risposta dell’Agenzia delle entrate al quesito posto dall’istante si basa su quanto prevede il comma 1 bis dell’articolo 121 del decreto Rilancio. Nel caso in cui per gli interventi ammessi al superbonus 110% sia prevista l’emissione di stati di avanzamento dei lavori, è possibile esercitare l’opzione di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura “solo se lo stesso si riferisce ad almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo”. Nel caso di valutazione dell’Agenzia delle entrate, trattandosi di lavori a cavallo tra più periodi di imposta con il primo Sal che verrà emesso nell’anno 2022, “è possibile esercitare l’opzione di cessione del credito corrispondente al superbonus 110% solo qualora il predetto Sal si riferisca ad almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo”.

Il criterio di cassa sugli acconti dei lavori del superbonus 110%

Sul criterio di cassa l’Agenzia delle entrate ha chiarito che: “Considerato, inoltre, che il Sal emesso rendiconterà il corrispettivo maturato fino a quel momento, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci, l’opzione della cessione del credito di imposta potrà essere esercitata solo per l’importo corrispondente alla detrazione spettante con riferimento agli importi pagati nell’anno 2022, in applicazione del cosiddetto criterio di cassa”.

Acconti superbonus 110% versati nel 2021, cosa si può fare?

Peraltro, sugli acconti versati nell’anno 2021, invece, si può usufruire della relativa detrazione fiscale del superbonus 110% nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d’imposta. Eventualmente, si può optare per la cessione del credito corrispondente alle successive rate di detrazione non fruite. A titolo di esempio, se un contribuente ha un Sal del 30% a fine giugno 2022 per lavori in superbonus 110% e per un importo di 10 mila euro, si potrà:

  • cedere i crediti di imposta maturati sugli acconti del 2022 effettuati con bonifici parlanti, ad esempio, per somme pari a 2 mila euro dei 10 mila euro;
  • gli acconti dello scorso anno, pari a 8 mila euro, si possono portare in detrazione fiscale nel modello 730 del 2022. Per questi importi il contribuente deve seguire, in questo caso, il principio di cassa. E dunque gli corrispondenti al momento in cui ha fatto il versamento.

Superbonus 110% e cessione dei crediti di imposta delle rate residue

In ogni modo, per gli acconti versati nell’anno 2021 relativi a lavori rientranti nel superbonus 110%, si può scegliere la cessione del credito di imposta per le rate susseguenti non fruite con la detrazione fiscale. In questo caso, però, non si può esercitare l’opzione di scelta dello sconto in fattura. Infatti, il contribuente ha già versato versate nell’anno 2021 le relative fatture emesse dal fornitore. Tuttavia, nella risposta all’Interpello numero 56 del 2022, l’Agenzia delle entrate non ha fornito delucidazioni in merito al fatto il contribuente possa procedere con la cessione dei crediti di imposta delle rate residue della detrazione:

  • solo dopo la conclusione degli interventi, inviando anche l’asseverazione prevista all’Enea o allo Sportello unico per l’edilizia (Sue);
  • al raggiungimento del primo stato di avanzamento dei lavori per la relativa soglia del 30%.

Super ecobonus 110%, come si percepisce la detrazione fiscale nel 730?

Come si percepisce la detrazione fiscale del super ecobonus del 110% nel modello 730 utile per la dichiarazione dei redditi? Per beneficiare della detrazione fiscale è necessario utilizzare, nel modello 730 del 2022, la prima colonna dei righi E 61 ed E 62. Si tratta dei righi riguardanti le tipologie dei lavori.

Quali sono i codici da utilizzare nel modello 730 per la dichiarazione dei redditi e la detrazione fiscale del super ecobonus 110%?

All’interno dunque delle sezioni dedicate del modello 730 per la dichiarazione dei redditi e ai fini della detrazione fiscale del super ecobonus 110%, devono essere utilizzati i codici dei lavori da due a sette, il 12, il 13, il 14 e il 16. Sono questi i codici inerenti i lavori trainati. Relativamente a questi interventi, inoltre, bisogna spuntare la colonna numero sei, quella del 110%. Per i lavori trainanti, è occorrente utilizzare i codici che vanno da 30 a 33.

Super ecobonus 110%, cosa avviene se non si è raggiunto il 30% di Sal al 31 dicembre 2021?

Un’attenzione particolare deve essere posta per i lavori in super ecobonus 110% che non sono avanzati al 30% di Sal al 31 dicembre 2021. Per questi lavori i contribuenti:

  • non sono riusciti a cedere il relativo credito di imposta ai soggetti ammissibili nel corso del 2021;
  • è stato negato lo sconto in fattura;
  • si possono dunque detrarre i relativi importi delle spese nella dichiarazione dei redditi del 2022 per i costi sostenuti nell’anno di imposta 2021.

Cosa avviene per i lavori in super ecobonus 110% che non sono giunti a conclusione nel 2021?

Si tratta, pertanto, di interventi rientranti nel super ecobonus con detrazione fiscale del 110% che, seppure iniziati nel corso del 2021, non sono ancora giunti a conclusione nell’anno 2022. L’unico modo per il contribuente di ottenere il vantaggio fiscale è la detrazione, non potendosi praticare le vie della cessione dello sconto in fattura e della cessione dei crediti di imposta. Con la detrazione fiscale, il contribuente può procedere con il vantaggio nella dichiarazione dei redditi spalmando l’importo spettante in 5 rate annuali. Anche se questo meccanismo potrebbe generare un altro problema, ovvero quello dell’incapienza dell’Irpef rispetto a quanto spettante come detrazione fiscale dal super ecobonus 110%. Risulta pertanto necessario prestare attenzione alla capienza delle imposte rispetto alla “moneta fiscale” spettante.

Quali sono i lavori che generano detrazione fiscale del 110% per la dichiarazione dei redditi 2022?

La normativa sui bonus edilizi prevede che i lavori che possano generare la detrazione fiscale del 110% nella dichiarazione dei redditi del 2022, sono:

  • l’ecobonus 110%;
  • il super sismabonus;
  • i lavori del fotovoltaico;
  • gli interventi sugli accumulatori;
  • i lavori per l’installazione delle colonnine di ricarica delle vetture elettriche.

Per tutti questi lavori è possibile procedere con la detrazione fiscale degli acconti versati nell’anno di imposta (il precedente rispetto all’anno prima sia della presentazione della dichiarazione dei redditi che del termine dei lavori stessi).

Quali sono le certificazioni necessarie per la detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi dei lavori in super ecobonus 110%?

Per i lavori a cavallo tra un anno e il successivo, ai fini della detrazione fiscale e della dichiarazione dei redditi del super ecobonus 110% non è necessario:

  • procedere con l’asseverazione di congruità dei costi sostenuti. Il documento è contenuto all’interno dell’asseverazione relativa ai requisiti tecnici che va inviata all’Enea nel termine di 90 giorni dalla conclusione degli interventi o allo Sportello unico per l’edilizia (Sue) alla conclusione dei lavori;
  • l’attestazione relativa al fatto che i lavori non siano ancora conclusi. Questo tipo di documentazione, secondo quanto prevede il comma 1 quater dell’articolo 4, del decreto del 19 febbraio 2007, deve essere presentata in carta libera solo per gli interventi in ecobonus iniziati in data antecedente al 6 ottobre 2020.

Super ecobonus 110%, quali asseverazioni servono per gli acconti pagati dopo il 12 novembre 2021?

In merito agli acconti pagati a decorrere dal 12 novembre 2021, giorno di entrata in vigore del decreto legge “Antifrodi”, è necessario il visto di conformità nel modello 730 per chi applica il criterio di competenza dei costi (o di cassa). Tale visto non è necessario se il modello 730 è presentato da un sostituto di imposta, oppure se viene presentato il modello 730 precompilato, anche con correzioni effettuate dal contribuente.

Cosa avviene se il contribuente apporta delle modifiche al modello 730 precompilato in merito alle detrazioni del super ecobonus?

Nel caso in cui il contribuente dovesse apportare delle modifiche circa i dati riportati nel modello 730 precompilato sulle spese sostenute in ambito di super ecobonus 110%, anche senza doversi rivolgere a un commercialista o a un Centro di assistenza fiscale (Caf), potrà procedere con la presentazione del modello direttamente (senza l’ausilio del Caf o del commercialista) per l’apposizione del visto di conformità delle spese sostenute. Il visto, peraltro, non deve essere richiesto per la dichiarazione dei redditi che riporta già la detrazione fiscale spettante. La certificazione, in questo caso, riguarda la presenza delle condizioni necessarie affinché si possa aver diritto alla detrazione fiscale del super ecobonus 110%.

Quando va richiesto il visto di conformità dell’intera dichiarazione dei redditi?

Il visto di conformità delle spese sostenute ai fini del super ecobonus 110% per il modello 730 deve essere richiesto dal contribuente per l’intera dichiarazione dei redditi nel caso in cui presenta il modello 730 mediante il commercialista o un Caf. Procedendo in questa maniera, non è necessario il visto specifico del super ecobonus 110% perché quello del 730 lo sostituisce.

Cosa avviene per la dichiarazione dei redditi dei bonus edilizi con detrazione fiscale non del 110%?

Riguardo alle detrazioni dirette nelle dichiarazioni dei redditi (con utilizzo del modello Redditi) dei bonus edilizi che non diano diritto alla detrazione fiscale del 110%, non occorre il visto di conformità specifico. Tale visto è, invece, necessario quando si fanno le comunicazioni telematiche all’Agenzia delle entrate per le spese pagate a partire dal 12 novembre 2021 per le detrazioni fiscali di bonus non rientranti nel 110%. Anche questi bonus possono essere, infatti, beneficiabili mediante la scelta di una delle due opzioni, ovvero lo sconto in fattura o la cessione dei crediti di imposta.

Superbonus 110%, con le ultime novità Pmi tagliate fuori dal bonus

Con le ultime novità sul superbonus 110%, a essere tagliate fuori dai lavori sono le piccole e medie imprese. La certificazione Soa, obbligatoria per gli interventi a partire dal 1° gennaio 2023, rappresenta un percorso a ostacoli nel quale le imprese più piccole, costituenti il 90% del tessuto operante nel settore edile. Molte delle imprese rischiano, dunque,  l’esclusione dal superbonus 110% e dagli altri interventi dei bonus edilizi se non sono qualificate. Le novità sono contenute nel decreto legge numero 21 del 2022, il cosiddetto decreto “Ucraina bis”. Il provvedimento è stato convertito nella legge numero 51 del 2022 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale numero 117 dello scorso 20 maggio.

Superbonus 110% e bonus edilizi: che cos’è la certificazione Soa facoltativa dal 1° luglio 2022?

Le novità più importanti in tema di superbonus 110% del decreto legge riguardano le certificazioni che le imprese operanti nell’edilizia dovranno possedere per portare avanti interventi rientranti nel superbonus 110% o negli altri bonus edilizi. La Soa viene rilasciata da organismi di certificazione che valutano sia i requisiti economici e organizzativi, che quelli tecnici. Attualmente, la certificazione Soa viene richiesta per le opere pubbliche di importo a partire dai 150 mila euro. Nel perimetro del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi, il decreto legge prevede la scelta facoltativa della certificazione per le imprese che svolgono i relativi lavori a partire dal 1° luglio prossimo, con obbligo di certificazione a decorrere dal nuovo anno.

Certificazione Soa per i lavori di superbonus 110%: quali sono gli obblighi?

In particolare, dal 1° gennaio 2023 le imprese dovranno dimostrare di avere per lo meno provveduto a presentare domanda. L’istanza si presenta agli enti certificatori della Soa. La qualifica prevede la richiesta tra le 48 categorie presenti, 13 per i lavori generali e 35 per gli interventi specialistici. Tuttavia, dal punto di vista delle qualifiche da ottenere, bisognerà attendere le interpretazioni sui lavori che si possono compiere. Ad esempio, la qualifica generale OG 1, relativa alle opere generali per gli edifici civili e industriali, può bastare oppure nel caso in cui si effettuino lavori di riqualificazione energetica, sono occorrenti anche le qualifiche OG 09 e OG 11, inerenti queste ultime agli impianti per la produzione dell’energia elettrica e per gli impianti tecnologici?

Quali sono le certificazioni Soa che potrebbero essere coinvolte nel superbonus 110% e bonus edilizi?

Ecco dunque che le principali qualifiche Soa che potrebbero essere coinvolte nel superbonus 110% e negli altri bonus edilizi potrebbero essere, per le opere generali:

  • OG1, gli edifici civili e industriali;
  • OG 2, le opere di manutenzione degli immobili tutelati e di restauro;
  • OG9, gli impianti per produrre energia elettrica;
  • OG 11, gli impianti tecnologici.

Per i lavori specialistici, le principali qualifiche Soa sono:

  • OS 3, gli impianti idrici, sanitari, cucine e lavanderie;
  • OS4, gli impianti elettromeccanici trasportatori;
  • OS 18 A, i componenti strutturali in acciaio;
  • OS23, la demolizione delle opere;
  • OS 27, gli impianti per la trazione elettrica;
  • OS28, gli impianti termici e di condizionamento;
  • OS 32, le strutture in legno.

Bonus facciate, come si compila il 730?

Come si compila il modello 730 per il bonus facciate? Per l’anno in corso la detrazione delle spese sostenute nel 2021 è pari al 90%. Per gli interventi a decorrere dal 1° gennaio 2022 è stata disposta la proroga dalla legge di Bilancio, ma con la riduzione della detrazione fiscale dal 90% al 60%. La compilazione del modello 730 segue righi diversi sulla base delle caratteristiche dei lavori eseguiti. Inoltre, è necessario distinguere il bonus facciate eco da quello non eco.

Bonus facciate eco, come si procede con la detrazione fiscale?

Per il bonus facciate eco, la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi del 2022 è pari al 90%. Si tratta degli interventi che vanno oltre la sola tinteggiatura esterna dell’edificio o la sola pulitura. In questa tipologia di lavori rientrano anche quelli che influiscono sull’edificio dal punto di vista termico. O, in alternativa, che interessano più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda totale dell’immobile.

Quali righi del modello 730 sono interessati dal bonus facciate eco e non eco?

I righi interessati dal bonus facciate del modello 730 sono l’E 61 e l’E 62 relativi alla sezione IV. Si tratta, nel dettaglio, della sezione delle spese per i lavori includenti il risparmio energetico e il superbonus. Invece, i righi del bonus facciate non eco sono l’E 41, l’E42 e l’E 43, della terza sezione “A”. Si tratta, in questo caso, di lavori che si limitano alla parte esterna dell’edificio senza incidere sull’efficienza termica dell’edificio. E pertanto, vi rientrano i lavori per recuperare il patrimonio edilizio, per la riduzione del rischio sismico, per il bonus facciate e il superbonus.

Quale detrazione fiscale spetta per i lavori rientranti nel bonus facciate?

Le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 e rientranti in lavori del bonus facciate beneficiano della detrazione fiscale Irpef e Ires lorda del 90%. I lavori devono essere stati effettuati nelle facciate esterne degli immobili situati nelle zone A o B secondo la classificazione del decreto numero 1444 del 2 aprile del 1968. Non vi sono limiti di spesa e il totale della detrazione deve essere beneficiata mediante quote annuali pari a dieci, di importo costante.

Come procedere con la detrazione fiscale del bonus facciate nella dichiarazione dei redditi?

Per la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi del 2022, i contribuenti possono procedere con la prima rata di beneficio fiscale delle dieci previste purché:

  • la spesa effettuata nel 2021 sia stata pagata per intero mediante bonifico parlante;
  • non si tenga conto dello stato di avanzamento degli interventi alla data del 31 dicembre 2021;
  • le imprese invece devono tener conto dell’avanzamento dei lavori al 31 dicembre 2021 perché vige il principio di cassa;
  • il contribuente si assume i rischi della detrazione fiscale anticipata derivante da un possibile inadempimento da parte dell’azienda che svolge i lavori.

Detrazione fiscale del bonus facciate e sconto in fattura: come utilizzare il beneficio fiscale?

Fatte dunque queste premesse, il contribuente nel modello 730 del 2022, relativo all’anno di imposta del 2021, può detrarre nella dichiarazione dei redditi la corrispondente quota delle spese sostenute. Se, invece, il beneficio fiscale deriva dallo sconto in fattura applicato dall’impresa che esegue i lavori, il bonifico viene ridotto del 10% del totale dei lavori. Il restante 90%, dunque, non può essere detratto nella dichiarazione dei redditi perché il beneficio fiscale è stato trasferito dal contribuente all’impresa.

Come procedere con la compilazione del modello 730 per il bonus facciate?

La compilazione della dichiarazione dei redditi dei contribuenti e delle imprese per il bonus facciate eco e non eco, implica l’inserimento, nei rispettivi modelli 730 e Redditi, dei:

  • dati catastali che identificano l’edificio;
  • degli estremi dell’atto di detenzione dell’immobile nel caso in cui i lavori siano svolti a cura del detentore.

Se si tratta di bonus facciate eco, relativo a interventi che influiscono sull’efficienza termica dell’edificio o che interessano più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda totale dell’immobile, il contribuente non deve inserire i dati catastali. Lo stabilisce il paragrafo 4.1 della circolare dell’Agenzia delle entrate numero 2/E del 14 febbraio 2020.

 

Controlli Agenzia Entrate su superbonus 110%, bonus casa e mobili: i documenti da conservare ed esibire

Quali sono i documenti da conservare ed eventualmente esibire in caso di controllo dell’Agenzia delle entrate per il  superbonus 110%, il bonus casa e quello sui mobili con detrazione fiscale effettuata nella dichiarazione dei redditi? La normativa fiscale impone ai contribuenti di conservare la documentazione che sia stata utilizzata per la dichiarazione dei redditi mediante il modello 730. E questi documenti necessitano di essere esibiti nel caso di richiesta del Fisco. Ricordiamo che la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi dei superbonus e bonus edilizi rappresenta il beneficio fiscale alternativo alla cessione dei crediti di imposta e allo sconto in fattura. Per il superbonus 110% e alcuni bonus edilizi la conservazione risulta più estesa data la complessità e il numero di documenti da conservare per gli anni a venire.

Controlli Fisco su dichiarazione dei redditi, fino a quando l’Agenzia delle entrate può effettuare il controllo?

Il controllo formale da parte del Fisco sui documenti presentati per la dichiarazione dei redditi può essere richiesto fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. Ad esempio, per la dichiarazione dei redditi dell’anno 2022, con periodo di imposta 2021, l’Agenzia delle entrate può richiedere il controllo fino al 31 dicembre 2027. Entro questa data, pertanto, il Fisco può avanzare richiesta al contribuente di esibire i documenti presentati in sede di dichiarazione dei redditi del 2022.

Controllo formale documenti per la dichiarazione dei redditi mediante  commercialista o Caf: come avviene?

Se la dichiarazione dei redditi è stata presentata tramite un commercialista o un Centro assistenza fiscale (Caf), il contribuente deve controllare che le informazioni riportate siano conformi alle spese sostenute.  E, dunque, che i documenti siano conformi ai costi sostenuti per gli interventi rientranti nel superbonus 110%, nel bonus casa e negli altri bonus edilizi. A tal proposito, è importante sapere che la copia originale della dichiarazione dei redditi è sempre conservata dal contribuente. Sulla dichiarazione dei redditi, tuttavia, l’Agenzia delle entrate può richiedere i relativi documenti al commercialista o al Caf. I professionisti abilitati, dunque, ne conservano una copia.

Quali sono i documenti da conservare relativi alla dichiarazione dei redditi?

Riguardo alla documentazione inerente la dichiarazione dei redditi, il contribuente deve conservazione specifici documenti nel caso di detrazione fiscale per i bonus e superbonus edilizi. In linea generale, al contribuente possono essere richiesti i documenti che dimostrano il diritto alle detrazioni e alle deduzioni fiscali usate nella dichiarazione dei redditi.

Quale documentazione deve essere conservata per il superbonus 110% ed ecobonus con detrazione fiscale del 50% o 65%?

Entrando nel dettaglio della documentazione da conservare ai fini della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi nel caso di superbonus 110% o di ecobonus con detrazione fiscale del 50% o del 65%, il contribuente deve conservare ed esibire, in caso di controllo dell’Agenzia delle entrate, i seguenti documenti:

  • l’asseverazione di congruità delle spese;
  • la ricevuta dell’avvenuto invio dei documenti all’Enea;
  • le ricevute fiscali e le fatture sui costi sostenuti;
  • la ricevuta del bonifico attestante il pagamento.

Documentazione da conservare nel caso di ecobonus e superbonus 110% di condominio

Nel caso in cui i lavori di superbonus 110% ed ecobonus siano stati effettuati su parti comuni di un edificio (o condominio) è necessario conservare:

  • la copia della delibera dell’assemblea che ha autorizzato i lavori;
  • la tabella millesimale di ripartizione dei costi;
  • la dichiarazione dell’avvenuto consenso da parte del proprietario o titolare di altro diritto reale nel caso in cui i costi siano stati sostenuti dal locatario o dal comodatario.

Bonus ristrutturazione con detrazione del 50%, quali sono i documenti da conservare nel caso di detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi?

Nel caso di bonus casa o bonus ristrutturazione al 50%, il contribuente ha l’obbligo di conservare ed esibire, nel caso in cui il Fisco ne faccia richiesta, la documentazione elencata dal decreto dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011. I documenti consistono:

  • nelle autorizzazioni amministrative per il tipo di intervento che si richiede di realizzare. Quindi devono essere conservati le concessioni, le abilitazioni e le comunicazioni di inizio dei lavori;
  • la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà se non vi è alcun titolo abitativo. Nel documento deve essere specificato il giorno in cui i lavori sono iniziati e la certificazione che gli interventi rientrano in quelli fiscalmente agevolati,
  • la domanda di accatastamento, se l’immobile non è stato ancora censito.

Documentazione da conservare nel caso di bonus casa di parti comuni del condominio

Se i lavori in ecobonus sono effettuati sulle parti comuni di un edificio (condominio), è necessario conservare i seguenti documenti:

  • la delibera dell’assemblea per l’approvazione degli interventi;
  • la tabella millesimale per la ripartizione dei costi;
  • la dichiarazione di consenso a far eseguire gli interventi, nel caso in cui i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, qualora sia persona differente dai familiari conviventi;
  • nel caso in cui sia richiesta, la documentazione dell’Asl che indichi il giorno di inizio degli interventi;
  • le ricevute fiscali e le fatture sui costi sostenuti;
  • la ricevuta del bonifico attestante il pagamento.

Documenti da conservare nel caso in cui si utilizzi il bonus mobili con detrazione fiscale del 50%

Per le detrazioni fiscali relative al bonus mobili alla percentuale del 50% di detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi, è necessario che il contribuente conservi ed esibisca, a richiesta del Fisco, i seguenti documenti:

  • le attestazioni di avvenuto pagamento. Rientrano in questa categorie, le ricevuta di bonifici o di avvenuto pagamento attraverso carte di debito, carte di credito e documenti attestanti l’addebito diretto sul proprio conto corrente;
  • le fatture d’acquisto. Nel documento devono essere riportati i dettagli della natura, della qualità e della quantità dei beni o dei servizi comprati.

Superbonus 110% e bonus casa: quali sono i controlli del Fisco?

Quali sono i controlli dell’Agenzia delle entrate sulle detrazioni fiscali, sulla cessione del credito di imposta o sullo sconto in fattura derivanti dal superbonus 110% e dai bonus casa? L’attività di verifica del Fisco si muove proprio su queste due direttrici. E i controlli a consuntivo durano al massimo 5 anni, a pena di decadenza. Dunque, chi beneficia delle detrazioni fiscali o chi cede il credito di imposta potrebbe ricevere un controllo anche nei prossimi anni. Anche se, al momento, non vi sono termini temporali certi. E il Fisco non ha ancora emanato determinati documenti sui quali rifarsi per i controlli.

Quali verifiche fa il Fisco sui bonus e superbonus edilizi?

I controlli dell’Agenzia delle entrate lungo le due direttrici, più nello specifico, saranno espletati nelle seguenti modalità:

  • la verifica della detrazione fiscale spettante sul 110% risultante nella dichiarazione dei redditi mediante avviso di accertamento;
  • il controllo dei crediti di imposta che siano stati ceduti, mediante un atto di recupero.

Controlli sulla dichiarazione dei redditi della detrazione fiscale spettante per i superbonus edilizi: cosa fa il Fisco?

Per la verifica della detrazione fiscale spettante sul superbonus 110% risultante dalla dichiarazione dei redditi, il Fisco può escludere, anche solo in parte, la detrazione di imposta qualora non sia spettante. Si tratta di una verifica sulla sussistenza dei requisiti per poter beneficiare del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi. Per questa verifica, dunque, l’Agenzia delle entrate può richiedere la relativa documentazione ai contribuenti. È quanto prevede il comma 2, lettera b), dell’articolo 36 ter, del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973. Il relativo accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del 4° anno susseguente all’anno della dichiarazione dei redditi.

Controllo formale dell’Agenzia delle entrate sulla detrazione fiscale del superbonus 110%

Si tratta, dunque, di un controllo formale dell’Agenzia delle entrate sulla detrazione fiscale spettante per gli interventi rientranti nel superbonus 110%. Ed è la medesima verifica che il Fisco compie per le deduzioni e le detrazioni fiscali, come quelle spettanti per i familiari a carico. In tema di bonus edilizi, tali controlli riguardano essenzialmente le detrazioni fiscali:

  • relative a lavori per il risparmio energetico, mediante eco-bonus del 50% o 65%;
  • inerenti il sisma bonus con percentuali del 50%, del 70%, del 75%, dell’80% e dell’85% per gli interventi che permettono di ridurre il rischio sismico;
  • relative al bonus ristrutturazione o bonus casa, con detrazione fiscale pari al 50%.

Cosa avviene se l’Agenzia delle entrate non riconosce la detrazione fiscale sui bonus e superbonus edilizi?

È dunque plausibile che l’Agenzia delle entrate non riconosca il diritto alla detrazione fiscale sul superbonus 110% e sugli altri bonus edilizi. Il disconoscimento della detrazione può avvenire anche con un atto di accertamento ordinario. Rispetto al precedente caso, che contemplava la sussistenza dei requisiti per usufruire dei bonus edilizi, in questa fattispecie il Fisco disconosce la detrazione stessa. Per questo tipo di controllo l’Agenzia delle entrate ha tempo fino al 31 dicembre del 5° anno susseguente a quello nel quale sia stata presentata la dichiarazione dei redditi. L’ipotesi è contemplata nel comma 1, dell’articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973.

Cessione del credito di imposta e sconto in fattura su bonus e superbonus edilizi: quali sono i controlli dell’Agenzia delle entrate?

Sui controlli della cessione dei crediti di imposta e sullo sconto in fattura derivanti da operazioni rientranti nel superbonus 110% e negli altri bonus edilizi, l’Agenzia delle entrate svolge controlli sull’esercizio dell’opzione di scelta di uno dei due strumenti. In questo caso, il Fisco può emanare atti di recupero al termine delle verifiche. Si tratta degli strumenti previsti dai commi 421 e 422 dell’articolo 1, della legge numero 311 del 2004. Gli atti di recupero sopra citati, secondo quanto prevede la legge di Bilancio 2022, non potranno essere espletati nel caso in cui il beneficio fiscale avvenga sotto forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Entro quando l’Agenzia delle entrate può notificare l’atto di recupero sulla cessione dei crediti di imposta o sullo sconto in fattura?

Pertanto, il recupero potrà essere effettuato dal Fisco solo nel caso in cui il contribuente si sia avvalso della cessione del credito di imposta o dello sconto in fattura. Inoltre, la legge di Bilancio 2022, sulla base del decreto legge numero 157 del 2021 (cosiddetto decreto “Antifrodi”), ha stabilito che l’Agenzia delle entrate potrà notificare l’atto di recupero nel termine del 31 dicembre del 5° anno susseguente all’anno nel quale si sia verificata la violazione. Oltre questo termine, l’atto di recupero decade.

Crediti di imposta per bonus e superbonus edilizi: come cambia la quarta cessione

Cambia nuovamente la cessione del credito di imposta derivante dai lavori del superbonus 110% e dei bonus edilizi. Nel dettaglio, è stata rivista la possibilità di procedere con una ulteriore cessione del credito di imposta che le banche possono effettuare a favore di correntisti qualificati. Il passaggio si concretizza nel trasferimento del credito di imposta da parte delle banche, senza necessariamente dover attendere le tre cessioni precedenti. Il beneficio si può trasferire solo per le opzioni di cessione del credito di imposta comunicate a decorrere da maggio. Le novità sulla cessione del credito di imposta del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi arrivano dal recente decreto legge “Aiuti”.

Quarta cessione del credito di imposta, quali sono i nuovi paletti?

Il decreto legge “Aiuti” ha disegnato una quarta cessione dei crediti di imposta derivante dai bonus e superbonus edilizi differente rispetto a quella che era stata ipotizzata qualche settimana fa. Infatti, in precedenza, la cessione del credito era stata disegnata mediante il rapporto di solidarietà tra la banca e il primo titolare della detrazione del credito di imposta. Questa soluzione è stata messa da parte per far posto ad altri vincoli. Il paletto più importante ai fini della circolazione della moneta fiscale è quello che prevede la quarta cessione del credito di imposta dalla banca a un correntista. Ma non necessariamente deve trattarsi di quarta cessione.

Credito di imposta su bonus edilizi e superbonus 110%: come funziona la quarta cessione?

Il decreto legge “Aiuti”, abbandonando la soluzione che era trapelata qualche settimana fa, ha rivisto il sistema della quarta cessione dei crediti di imposta. Così come disciplinata, la quarta cessione prevede il trasferimento del credito di imposta derivante dai lavori in superbonus 110% o riguardante gli altri bonus edilizi dagli istituti bancari a un soggetto che abbia nei loro confronti un conto corrente. Differentemente dalle prime ipotesi di riforma, non è necessario attendere l’esaurimento delle prime tre cessioni per procedere con il quarto trasferimento. Per le banche, infatti, sarà sempre possibile un ulteriore passaggio da effettuare verso correntisti qualificati come clienti professionali.

Chi sono i clienti professionali verso i quali la banca può effettuare la quarta cessione del credito di imposta?

Il decreto “Aiuti” punta anche a qualificare i soggetti verso i quali la banca può effettuare la quarta cessione del credito di imposta. Si tratta di correntisti qualificati come professionali, come ad esempio altre banche, compagnie assicurative o imprese. Rispetto alla definizione della Consob, rientrano nei requisiti dei correntisti qualificati anche le imprese di investimento, gli istituti finanziari regolamentati o autorizzati, gli organismi di investimento collettivo, gli agenti di cambio, i fondi pensione e, infine, le imprese con fatturato netto di non meno di 40 milioni di euro all’anno.

Credito di imposta per superbonus 110% e bonus edilizi, il quadro completo delle 4 cessioni

Stando così i requisiti e le condizioni, la cessione del credito di imposta sui bonus edilizi e superbonus 110% prevede questi vincoli:

  • la prima cessione del credito di imposta può avvenire verso qualsiasi soggetto, senza alcuna limitazione;
  • la seconda e la terza cessione possono aversi solo nei riguardi dei soggetti a regime controllato (banche, società bancarie, compagnie assicurative e altri intermediari finanziari);
  • la quarta cessione si può concretizzare soltanto attraverso il trasferimento del credito di imposta dalla banca a un proprio correntista, purché risulti un soggetto qualificato come cliente professionale.

Cessione del credito di imposta, salta la responsabilità solidale

Con il decreto legge “Aiuti” è stata messa da parte l’ipotesi della  responsabilità solidale della quarta cessione del credito di imposta sui bonus edilizi e superbonus 110%. Il meccanismo prevedeva, infatti, la limitazione per la quale nella quarta cessione sia la banca che il titolare della prima detrazione fossero responsabili solidali. Ciò avrebbe significato un elevato livello di controllo da parte dell’Agenzia delle entrate nei riguardi del soggetto originario del primo passaggio di  detrazione fiscale. Questa soluzione non è andata a buon fine per le difficoltà alle quali sarebbero andate incontro le banche nell’accettare il credito stesso.

La soluzione del conto corrente per la quarta cessione del credito di imposta

La soluzione del cliente qualificato e professionista, titolare di conto corrente per entrare nel trasferimento della quarta cessione del credito di imposta, appare più ragionevole. Dovrebbe essere consentita una più elevata circolarità della moneta fiscale attraverso la cessione del credito dalla banca ai propri correntisti. La nuova cessione dovrebbe consentire alle banche anche di liberare “capienza fiscale” per entrare in nuove operazioni di cessione del credito di imposta. Conti alla mano, un cliente professionale della banca che deve pagare un modello F24 da 100 euro, potrebbe ricevere dalla banca l’offerta di acquisto del credito fiscale pari a 100 euro. Si tratterebbe di applicare un piccolo sconto che sblocchi l’operazione. Ad esempio, il costo può essere fissato a 99 o a 98 euro.

Cessione dei crediti di imposta bonus edilizi e imprese energivore: come avviene?

Procedure e disciplina differenziata per la cessione dei crediti di imposta derivante dal superbonus 110% e dai bonus edilizi, rispetto al credito maturato per le imprese energivore. Ciò deriva dai diversi percorsi normativi intrapresi per la disciplina delle due cessioni dei crediti di imposta. In particolare, la norma che è stata più volte oggetto di modifica è quella prevista dall’articolo 121 del decreto legge numero 34 del 2020, poi convertito nella legge numero 77 del 2020.

Cessione dei crediti del superbonus 110% e dei bonus edilizi: come avviene?

Ad oggi, la cessione dei crediti di imposta dei bonus edilizi e del superbonus 110% avviene mediante trasferimento ad altri soggetti. Tra questi, sono comprese le banche e gli altri istituti finanziari. Non vi è la facoltà di una ulteriore cessione dei crediti di imposta fatta liberamente. Infatti, la seconda e la terza cessione devono essere effettuate necessariamente verso soggetti controllati, come appunto banche e altri istituti finanziari.

Crediti di imposta da bonus edilizi: c’è la possibilità di una quarta cessione

Peraltro, la recente disciplina ha disposto che il credito di imposta derivante dai bonus edilizi e dal superbonus 110% può essere ceduto ulteriormente per un quarto passaggio. Tale trasferimento può avvenire, tuttavia, solo dalle banche verso i propri correntisti. La cessione del credito di imposta può essere disposta anche per una singola annualità, senza dover cedere l’intero importo del credito a un unico soggetto. Quest’ultimo passaggio è stato spiegato dall’Agenzia delle entrate in una recente interpretazione.

Come avviene la quarta cessione del credito di imposta?

Quindi, in presenza di un credito di imposta derivante dai bonus edilizi o dal superbonus 110%, si potrà procedere con la quarta cessione in detrazione per più anni. A ognuno degli anni oggetto di detrazione, è attribuito un codice ulteriore che permetterà una successiva cessione a soggetti differenti. In tal modo, lo stesso credito di imposta può essere scomposto e non è necessario trovare un unico acquirente che compri l’intero imposto. Si possono, pertanto, trovare più soggetti disposti ad acquistare una quota del credito di imposta che si riferisce a una singola annualità. La singola quota oggetto di compravendita non può essere ulteriormente frazionata in quote più piccole. È dunque questa la funzione del codice identificativo, che non permette l’ulteriore scomposizione della quota annuale del credito di imposta.

Come avviene la cessione del credito di imposta nel caso dello sconto in fattura?

I cambiamenti della disciplina hanno interessato anche l’altra opzione di detrazione fiscale, ovvero lo sconto in fattura. Nel caso di bonus edilizi e di superbonus 110%, infatti, il committente che esegue degli interventi edilizi per i quali può ottenere le agevolazione del superbonus 110% o le altre previste dai bonus edilizi mediante sconto in fattura. Ovvero riceve lo sconto pari alla detrazione. In tal caso, l’impresa o il professionista che ha eseguito gli interventi ottiene il credito di imposta di importo uguale allo sconto applicato al committente. Le due successive cessioni di questo credito di imposta possono essere effettuate solo a soggetti controllati, banche e altri intermediari finanziari su tutti. La quarta cessione del credito maturato grazie allo sconto in fattura può avvenire nelle stesse modalità viste in precedenza.

Crediti di imposta delle imprese energivore, come avviene?

Riguardo alle cessione dei crediti di imposta maturati dalle imprese energivore per il caro dei prezzi delle fonti energetiche il trasferimento è possibile solo per l’intero importo del credito. Inoltre, la cessione del credito di imposta può avvenire a favore di altri soggetti, comprese le banche o gli altri istituti finanziari, senza la possibilità di un’ulteriore trasferimento del credito. La cessione può essere effettuata entro la scadenza del 31 dicembre 2022. Per uniformare la disciplina della cessione dei crediti di imposta dei bonus edilizi con quelli delle imprese energivore, la seconda e la terza cessione possono avvenire, entro il 31 dicembre 2022, ma solo a favore di soggetti controllati come banche e altri intermediari finanziari.

Come matura il credito di imposta per le imprese energivore e gasivore ed energivore?

Intanto, sono recentemente cambiate le percentuali che fanno maturare il credito di imposta delle imprese gasivore ed energivore. Il precedente provvedimento del governo, il numero 21 del 2022, aveva modificato al rialzo le percentuali del credito di imposta sulle spese dell’energia elettrica e del gas di 5 punti. Quindi, le percentuali di bonus erano pari al 20% per i costi del gas e al 25% per quelli dell’energia elettrica. Il decreto “Aiuti” del governo di inizio maggio ha incrementato dal 20% al 25% la percentuale di credito di imposta anche delle spese del gas. In tal modo, sia il credito di imposta sul gas che quello sull’energia elettrica hanno le medesime aliquote.

Aziende a largo uso di energie elettrica e gas, qual è il credito di imposta spettante?

Per la richiesta del credito di imposta è necessario che le aziende che fanno largo uso di energia elettrica abbiano subito aumenti delle spese superiori al 30%. La misura del credito di imposta da applicare deve essere pari al rapporto tra la media dei consumi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2022 con la media degli stessi mesi del 2019. Le imprese del gas, diversamente, dovranno procedere con il calcolo attraverso il rapporto dei prezzi medi del gas del primo trimestre del 2022 rispetto ai prezzi medi dello stesso periodo del 2019.

Superbonus 110% e bonus edilizi, solo imprese certificate per i lavori

Si va verso la stretta delle imprese che potranno effettuare lavori rientranti nel superbonus 110% e nei bonus edili. Dal 1° gennaio 2023 potrebbe essere necessaria la certificazione Soa per i lavori di importo eccedente i 516 mila euro. Lo prevede un emendamento approvato al decreto legge “Energia” in Commissione Finanze del Senato.

Bonus edilizi e superbonus 110%, dal 1° gennaio 2023 obbligo di certificazione Soa per lavori sopra i 516 mila euro

In base all’emendamento, dunque, potrebbe scattare l’obbligo della certificazione Soa, finora necessaria per i lavori rientranti negli appalti pubblici, per gli interventi rientranti nel superbonus 110% e negli altri bonus edilizi. Da gennaio a giugno del 2023 sarà occorrente firmare un contratto con una Soa per poter iniziare il procedimento di attestazione. In altre parole, nel semestre transitorio basterà la domanda di certificazione. Dal 1° luglio 2023, invece, scatterà l’obbligo vero e proprio della certificazione Soa.

Superbonus 110%, contratti obbligati per interventi sopra i 70 mila euro, ma solo per le opere edilizie

La procedura riguarderà tutti gli incentivi fiscali previsti dagli articoli 119 e 121 del decreto legge numero 34 del 2020. E dunque i bonus edilizi e il superbonus 110%. Sempre in relazione agli emendamenti approvati al decreto nella giornata di ieri, è stata approvata la proposta che rimette un altro paletto ai lavori effettuati in regime di superbonus 110%. Si tratta del vincolo che impone di sottoscrivere un contratto dell’edilizia per le aziende che svolgano interventi del valore eccedente i 70 mila euro. L’emendamento chiarisce che a questo vincolo sono legati solo i lavori edili. Risultano escluse, invece, le altre lavorazioni come quelle relative agli impianti.

Contratti di lavoro in somministrazione, arriva la proroga al 2024 per le mansioni presso aziende utilizzatrici

Tra gli altri interventi in arrivo con il nuovo decreto, c’è una nuova proroga per i lavoratori somministrati assunti con contratti a tempo indeterminato dalle Agenzia per il lavoro ma indirizzati a svolgere la propria mansione presso altre aziende utilizzatrici con contratto a tempo determinato. La proroga sposta la scadenza di questo meccanismo al 30 giugno 2024. Entro tale data dovranno essere sottoscritti i contratti a tempo determinato presso l’azienda utilizzatrice e il vincolo dura per due anni.

Bollette, proroga fino al 30 giugno 2022 del pagamento di luce e gas a rate

Ulteriore intervento riguarda le famiglie in difficoltà e le agevolazioni per il pagamento delle bollette di energia elettrica e gas. È stata infatti estesa fino al 30 giugno 2022 (dal 30 aprile) la possibilità di rateizzare le bollette con le imprese che offrono i servizi. La rateizzazione può avere durata limite di dieci mesi.