Bonus facciate, l’intervento può essere fatto solo su alcune parti dell’edificio?

Si può usufruire del bonus facciate anche su alcuni porzioni della superficie totale dell’edificio da rinnovare? A questa domanda ha risposto recentemente l’Agenzia delle entrate ammettendo l’agevolazione fiscale anche per interventi parziali. Il quesito al quale ha risposto l’Agenzia delle entrate riguarda il rifacimento di una striscia orizzontale di un immobile. I lavori comprendono il perimetro dell’unità abitativa del richiedente e di quelle attigue.

Chiarimenti Agenzia delle entrate su bonus facciate solo a parti di un edificio

L’interpello dell’Agenzia delle entrate numero 838 del 2021 chiarisce la possibilità di beneficiare del bonus facciate per interventi eseguiti sulla porzione di facciata che interessa il perimetro dell’immobile. Il caso al quale ha risposto l’Agenzia delle entrate è quello di un richiedente comproprietario di un appartamento situato al primo piano di un edificio. L’immobile non è stato mai costituito formalmente in condominio. L’edificio comprende anche altre unità abitative di proprietà di terzi.

Bonus facciate su parti dell’edificio in senso orizzontale e non solo verticale

Nella richiesta di chiarimenti sul bonus facciate, l’istante chiarisce che, ad alcune unità abitative, sono stati già effettuati interventi di ristrutturazione. Tali interventi hanno riguardato in maniera esclusiva le rispettive porzioni della facciata. Pertanto, il contribuente chiede se fosse possibile portare a termine interventi sulla facciata che interessa la propria unità abitativa e di farli rientrare nel bonus facciate. Il richiedente parte dal presupposto che l’agevolazione fiscale possa essere intesa per parti dell’edificio. E ciò “anche in senso orizzontale, per l’estensione di un appartamento su un piano, e non solamente in senso verticale, abbracciando più appartamenti posti su piani diversi”.

Bonus facciate: deliberazione assemblea, comunicazione agli altri proprietari di unità abitative e decorso dei 30 giorni

L’istante, inoltre, fa presente di aver ottemperato a ulteriori adempimenti. Trattandosi di lavori su parti comuni dell’edificio e non essendo lo stesso formalmente costituito in condominio, il richiedente specifica che:

  • si possa ritenere che non si tratti di un condominio formalmente costituito. Al posto della delibera assembleare di approvazione degli interventi, il richiedente si impegnerà a inviare una comunicazione per raccomandata di inizio degli interventi ai proprietari degli altri appartamenti;
  • l’inizio degli interventi avverrà con il decorso di 30 giorni da quando gli altri proprietari riceveranno la raccomandata;
  • risulterebbe fondamentale che questi ultimi non presentino opposizione ai lavori al ricevimento della comunicazione.

L’obiettivo del decoro del bonus facciate nella risposta dell’Agenzia delle entrate

Nella risposta fornita dall’Agenzia delle entrate si fa riferimento alla norma che ha istituito il bonus facciate. L’obiettivo della misura è quello di incentivare i lavori edilizi che siano “finalizzati al decoro urbano, rivolti a conservare l’organismo edilizio, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, in conformità allo strumento urbanistico generale ed ai relativi piani attuativi favorendo, altresì, lavori di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici”.

Bonus facciate, l’Agenzia delle entrate ritiene che possano essere ammessi gli interventi non interessanti l’intera facciata

Pertanto, nelle conclusioni dell’Agenzia delle entrate in merito al quesito sul bonus facciate per interventi parziali, “nel rispetto della ratio della norma agevolativa, si ritiene che anche un intervento parziale – mirato, come nel caso di specie, a risolvere un problema localizzato solo su una porzione della facciata – possa essere ammesso alle agevolazioni previste dalla citata normativa relativa all’applicazione del bonus facciate, anche se non interessa l’intera facciata visibile dell’edificio”.

Bonus facciate, basta la raccomandata per iniziare i lavori?

Diversa è invece l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle entrate in merito alla soluzione proposta dall’istante di una scorciatoia per la delibera assembleare. L’ipotesi avanzata dall’istante circa il fatto che sia sufficiente una comunicazione inviata per raccomandata agli altri proprietari di unità abitative sull’inizio dei lavori non trova infatti riscontro nelle indicazioni dell’Agenzia delle entrate. Sulla necessità della delibera assembleare, l’Agenzia delle entrate fa riferimento alla circolare numero 7/E del 25 giugno 2021.

Si possono iniziare i lavori del bonus facciate senza la delibera assembleare di un condominio?

Nella comunicazione è stato precisato che, ai fini del beneficio del bonus facciate relativo alle parti comuni di un immobile di condominio, occorre conservare ed esibire copia della delibera assembleare. L’assemblea deve approvare l’esecuzione dei lavori, ma anche la ripartizione delle spese tra i diversi proprietari delle unità abitative. La ripartizione si effettua sulla base della tabella millesimale. In alternativa si possono utilizzare i diversi criteri previsti dagli articoli 1123 e seguenti del codice civile.

Quando un edificio deve essere considerato condominio ai fini del bonus facciate?

Peraltro, la comunicazione 7/E dell’Agenzia delle entrate si basa su una consolidata giurisprudenza che considera la nascita di un condominio in maniera automatica, senza che necessiti di alcuna deliberazioni. Ciò avviene quando più proprietari “costruiscano su un suolo comune o quando l’unico proprietario di un edificio ne ceda a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del frazionamento”. Detta giurisprudenza, e le relative norme, risulta applicabile anche nel caso del “condominio minimo“, ovvero di un edificio costituito da massimo 8 condomini.

Bonus facciate, si può ottenere il pagamento anticipato anche se i lavori non sono finiti?

Si possono ottenere i pagamenti anticipati del bonus facciate anche sui lavori che non risultano ultimati al 31 dicembre 2021? Sul punto è intervenuta più volte l’Agenzia delle entrate fornendo chiarimenti in merito alla questione e rettificando le prime interpretazioni. L’informazione risulta particolarmente importante per poter usufruire dello sconto in fattura per i lavori effettuati o la cessione del credito di imposta. Risulta altresì indispensabile che chi abbia iniziato i lavori del bonus facciate abbia un limite di tempo prima che, dal 2022, la misura preveda la riduzione della detrazione delle spese dal 90% al 60%.

Interpello Agenzia delle entrate: il più recedenti spiega che si può ottenere l’agevolazione del bonus facciate anche per lavori non ultimati

Proprio in merito al bonus facciate, l’Agenzia delle entrate della Campania ha fornito indicazioni recenti rettificando il precedente interpello del 7 dicembre. Si può usufruire dei pagamenti del bonus facciate del 90% per i lavori che siano stati avviati entro il 31 dicembre 2021. L’indicazione è contenuta nell’interpello numero 914 1549 del 2021 che costituisce un dietrofront rispetto alla precedente comunicazione del 7 dicembre (la numero 914 1430).

Dietrofront rispetto al precedente interpello Agenzia delle entrate che chiedeva l’ultimazione dei lavori

Nella prima comunicazione, infatti, l’Agenzia delle entrate aveva affermato che sarebbe stato possibile beneficiare del bonus facciate del 90% solo per le spese effettivamente sostenute entro il 31 dicembre 2021 e per le quale, entro fine anno, siano stati anche ultimati i lavori. Dovevano altresì risultati assolti assolti gli obblighi derivanti dal visto di congruità. Proprio la condizione di ultimazione dei lavori per beneficiare dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta va in contrasto, peraltro, con le indicazioni fornite anche nell’interrogazione parlamentare (la 5 07055 del 17 novembre 2021) nei giorni successivi all’entrata in vigore del decreto “Antifrodi”.

Ultima interpretazione Agenzia delle entrate: ok al bonus facciate anche con lavori non ultimati

Da ultimo l’Agenzia delle entrate, con la nuova interpretazione (la numero 914 1549 del 2021), ha rettificato la precedente, disciplinando la possibilità del pagamento anticipato dei lavori rientranti nel bonus facciate. In particolare, l’Agenzia ha chiarito che i condomini possono fruire delle agevolazioni del bonus facciate per le spese sostenute nel complesso durante l’anno 2021 in relazione a interventi che devono essere non necessariamente ultimati (come spiegava il precedente interpello dell’Agenzia delle entrate), ma quanto meno avviati nel corso dell’anno 2021. Dunque, non è necessario che detti interventi risultino conclusi al 31 dicembre 2021 per beneficiare della misura.

Sconto in fattura: entro quando il condominio deve corrispondere il 10% residuo per il bonus facciate?

L’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori delucidazioni in merito allo stato di avanzamento dei lavori (Sal). Infatti il condominio, per usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta, deve aver corrisposto entro il 31 dicembre 2021 all’impresa appaltatrice la quota del 10% di corrispettivo che residua al netto dello sconto in fattura. Questo adempimento va ottemperato a prescindere dello stato di completamento o di avanzamento dei lavori relativi all’intervento stesso nell’anno 2021.

Bonus facciate, cosa deve fare il condominio entro il 31 dicembre 2021 per ottenere lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta?

Espletati gli adempimenti sui lavori, il condominio che volesse ottenere lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta nel 2022 per i lavori almeno iniziati nel 2021, deve:

  • ottenere il visto di conformità entro il 31 dicembre 2021 e di congruità della spesa in ottemperanza del decreto Antifrodi;
  • procedere con la comunicazione in via telematica entro il 16 marzo 2022 per ottenere lo sconto in fattura.

In tal modo, risulta definitivamente superato il concetto dell’ultimazione e dell’avanzamento dei lavori con il principio della sostenibilità delle spese “per cassa”.

Bonus facciate, in arrivo la proroga al 2022 ma cala la detrazione

I condomini, ma anche le imprese che forniscono lavori sulle facciate, sono in attesa delle proroga del relativo bonus per il 2022. Il governo ne ha previsto il prolungamento temporale nel disegno di legge di Bilancio 2022, ma con la riduzione dell’aliquota di detrazione. Il bonus facciate dovrebbe scendere dal 90% di agevolazione al 60% nel nuovo anno. Era stata proposta dalla maggioranza di governo anche la proroga di sei mesi, fino a giugno del 2022, ma con la percentuale invariata al 90%. Tuttavia, il governo ha respinto questa proposta.

Quale futuro per il bonus facciate nel 2022?

Il limite del 31 dicembre 2021, proprio in virtù del possibile abbassamento della percentuale di detrazione del bonus facciate, risulta decisivo. I condomini che riusciranno a fare entrare le spese “per cassa” nell’anno 2021 avranno la certezza di poter detrarre il 90% come sconto in fattura o come cessione del credito di imposta. Resta pertanto da attendere quali saranno le variazioni della misura in vista del nuovo anno.

 

Bonus facciate, cosa fare entro il 31 dicembre per avere la detrazione fiscale?

La detrazione fiscale legata al bonus facciate è possibile se il lavoro risulta terminato entro il 31 dicembre. È quanto è emerso da un’interpretazione dell’Agenzia delle entrate riguardo alla misura del 90%. Le disposizioni che regolano il bonus facciate devono infatti amalgamarsi con quanto prevede il più recente decreto legge “Antifrodi” (il numero 157 del 2021). Ragione per la quale il contribuente può usufruire della detrazione fiscale del 90% relativa al bonus facciate solo per le spese che ha sostenuto, in maniera effettiva, entro il 31 dicembre 2021.

Bonus facciate del 90%, che cos’è?

Il bonus facciate consiste in una detrazione di imposta, da dividere in dieci quote annuali costanti, fino a raggiungere il 90% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021. Gli interventi ammessi devono riguardare il recupero o il restauro delle facciate esterne degli immobili esistenti e ubicati in specifiche zone. Sono compresi negli interventi anche la sola pulitura o la tinteggiatura esterna. Inoltre accedono al bonus i lavori inerenti le strutture opache della facciata, su ornamenti, balconi e fregi.

Le zone A e B del bonus facciate

L’articolo 2 del decreto numero 1444 del 1968 del ministero dei Lavori Pubblici ha individuato due zone, A e B, degli interventi. La zona A riguarda gli agglomerati urbani relativi a centri storici, artistici o di specifico pregio ambientali o porzioni di essi. Sono incluse le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante agli agglomerati stessi. La zona B riguarda i territori edificati, anche solo parzialmente. I parametri ammessi per la zona B indicano che la superficie degli edifici esistenti non debba essere inferiore al 12,5% della superficie fondiaria e la densità territoriale deve essere superiore a 1,5 mc/mq.

Bonus facciate, quando sono necessari i criteri di certificazione energetica e trasmittanza termica?

Condizioni particolari riguardano il rifacimento della facciata ai fini del bonus, quando non si tratti della sola pulitura o della tinteggiatura esterna. Se i lavori comprendono anche gli interventi termici o per di più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda totale dell’immobile, è necessario:

  • osservare i criteri di certificazione energetica degli edifici fissati dal decreto del ministero per lo Sviluppo economico del 26 giugno 2015;
  • soddisfare i requisiti di trasmittanza termina riportati nella Tabella 2 allegata al decreto del ministero per lo Sviluppo economico dell’11 marzo 2008.

Sconto in fattura con il bonus facciate

Il decreto “Rilancio” (articolo 121 del decreto legge numero 34 del 2020) ha stabilito che per gli interventi relativi al bonus facciate chi sostiene le spese ha diritto allo sconto in fattura o, in alternativa, alla cessione del credito. Il contributo dello sconto in fattura è pari all’importo del corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno fatto i lavori. I fornitori recupereranno quanto anticipato attraverso il credito di imposta per un importo pari alla detrazione spettante. Possono, a loro discrezione, cedere il credito ad altri soggetti come banche e altri intermediari finanziari.

Cessione del credito per il bonus facciate del 90%

Chi fa svolgere interventi rientranti nel bonus facciate del 90% può beneficiare della cessione del credito di imposta di pari ammontare. Può avvenire la successiva cessione del credito ad altri soggetti, incluse le banche e gli altri intermediari finanziari.

Bonus facciate del 90%, cosa fare entro il 31 dicembre 2021?

La detrazione fiscale spettante al 90% del bonus facciate può essere attribuita al contribuente solo per le spese che ha sostenuto, effettivamente, entro il 31 dicembre 2021. Entro questa data deve essere raggiunta anche l’ultimazione dei lavori e l’asseverazione del visto di congruità contenuto nel decreto numero 157 del 2021 (decreto “Antifrodi”). Le indicazioni sono contenute nell’interpello numero 914 1430 del 2021, con il quale la direzione centrale dell’Agenzia delle entrate della Regione Campania ha fornito chiarimenti a riguardo.

Il caso oggetto di risposta da parte dell’Agenzia delle entrate nell’interpello sul bonus facciate

La questione alla quale ha risposto l’Agenzia delle entrate riguarda l’istanza promossa dall’amministratore di un condominio per lavori ai fini del bonus facciate con sconto in fattura da parte dell’impresa che esegue i lavori. Il dubbio sorge in merito alla congruità delle spese: è necessario seguire quanto previsto per il superbonus 110%, con gli stati di avanzamento (Sal) o il termine dei lavori, oppure il condominio può usufruire della detrazione del 90% sull’importo degli interventi a saldo entro il 31 dicembre 2021? In quest’ultimo caso, il condominio beneficerebbe della detrazione solo sulle spese che ha effettivamente sostenuto entro fine anno. Spese che dovrebbero riportare anche il visto di congruità entro la stessa data.

Bonus facciate del 90%, entro fine anno vale il principio di cassa

L’interpretazione fornita dall’Agenzia delle entrate chiarisce che sul bonus facciate del 90% vale il principio di cassa. L’Agenzia si è rifatta nella sua decisione alle precedenti circolari (la numero 2 del 2020, al paragrafo 3). Per gli altri bonus “ordinari” è possibile scegliere la cessione del credito o lo sconto in fattura purché siano rispettati gli stati di avanzamento (Sal) degli interventi effettivamente realizzati. Su questi ultimi, l’Agenzia delle entrate rimanda alla circolare numero 30 del 2020 e alle risposte a interrogazioni parlamentari numero 5-06307 del 7 luglio 2021 e 5-06751 del 20 ottobre scorso.

Bonus facciate, 50% ed ecobonus: come regolarsi entro fine 2021 con credito d’imposta e sconto in fattura?

Come per il superbonus 110%, anche per l’ecobonus, per il bonus 50% e per l’ecobonus la cessione del credito e lo sconto in fattura necessitano sia del visto di conformità che di quello di congruità delle spese. I due vincoli sono stati introdotti dal decreto legge numero 157 del 2021, cosiddetto “decreto Antifrodi”. In base alla nuova normativa, tutte le fatture emesse ai fini degli incentivi sugli interventi edilizi necessitano dell’osservanza ai principi della conformità e della congruità delle spese. Ci si chiede come comportarsi, dunque, in vista della fine dell’anno e cosa avviene per i lavori che sono ancora in corso.

Fatture per lavori del bonus facciate: il visto di conformità e congruità per le fatture dal 12 novembre 2021

Per poter beneficiare del credito di imposta o dello sconto in fattura, secondo quanto prevede il decreto Antifrodi, è necessario pertanto il visto di conformità e di congruità delle spese. Ciò vale per le fatture emesse a partire dal 12 novembre 2021. Nel caso del bonus facciate, è possibile tuttavia evitare questa stretta anche per le fatture eseguite dal 12 novembre. Vediamo quali sono le condizioni.

Quando non c’è il visto di conformità e congruità per le fatture emesse dal 12 novembre 2021?

Il visto di conformità e di congruità nel caso del bonus facciate per la cessione del credito e per lo sconto in fattura non è necessario per le fatture emesse anche successivamente all’11 novembre 2021 in determinati casi. In particolare, è necessario che si verifichino congiuntamente 3 condizioni stabilite dall’Agenzia delle entrate, ovvero:

  • bisogna aver ricevuto le fatture e averle già pagate;
  • aver già provveduto a riportare nella fattura lo sconto oppure l’accordo per la cessione del credito di imposta.

Bonus facciate, quale stato di avanzamento dei lavoro deve esserci entro il 31 dicembre 2021?

Il visto di congruità delle spese può essere rilasciato anche se non è stato raggiunto un determinato stato di avanzamento dei lavori (Sal). E anche in assenza della dichiarazione di fine dei lavori. Alla fine dell’anno, pertanto, il beneficiario del bonus facciate potrebbe aver fatto eseguire solo il 25% dei lavori avendone già pagati il 75%. L’unica osservanza richiesta dall’Agenzia delle entrate, se non è stato raggiunto un minimo di Sal, è che i lavori siano quanto meno iniziati.

Sconto in fattura, si può pagare il 10% entro il 2021 e maturare il bonus per il 90%

Nel caso dello sconto in fattura, l’Agenzia delle entrate ha confermato che entro il 31 dicembre il contribuente può aver già versato il 10% netto del lavoro anche senza finire il lavoro entro l’anno. Il bonus, in questo caso, matura sul 90% di tutto l’importo fatturato al lordo.

Cosa avviene per le spese del bonus facciate che slittano al 2022?

Un’attenzione di riguardo deve essere posta per quanto concerne le spese che verranno affrontate nel 2022. Si tratta di spese per interventi che sono già stati iniziati nel 2021 e non ancora portati a termine oppure per nuovi lavori. In questi casi, è necessario mettere in conto che la detrazione da applicare è quella che entrerà in vigore nel 2022. Ovvero quella che, in caso di conferma della legge di Bilancio di fine anno, scenderà al 60%.

Ecobonus e bonus 50% ristrutturazioni, ecco come si procede con le detrazioni in vista della fine del 2021

Anche sull’ecobonus e sul bonus 50% relativi ai lavori edilizi, è necessario essere in regola con i visti di congruità e di conformità previsti dal decreto Antifrode. I due visti sono necessari sia per la cessione del credito che per lo sconto in fattura. Pertanto, le stesse regole del superbonus 110% e del bonus facciate sono vigenti per il superbonus del 50% sulle ristrutturazioni e sull’ecobous 50-65%. Anche per quanto concerne le fatture emesse a partire dal 12 novembre 2021 valgono le tre condizioni congiunte per evitare le strette dei visti di congruità e di conformità delle spese.

Lavori di miglioramento energetico, il visto di congruità era già previsto dal decreto ministeriali ‘Requisiti’

Particolare attenzione sulle nuove regole è richiesta per quanto concerne i lavori di miglioramento energetico. La congruità delle spese, in questo caso, era già prevista dal decreto ministeriale “Requisiti” del 6 agosto 2020. Più nel dettaglio, i lavori di miglioramento energetico che siano iniziati dal 6 ottobre 2020 erano già soggetti al visto di congruità delle spese. Il visto è necessario tanto che si tratti di lavori di miglioramento energetico rientranti nell’ecobonus 50-65%, quanto nel superbonus 110%, quanto ancora nel bonus facciate nel caso in cui una parte degli interventi riguardi la coibentazione. In tutte e tre queste situazioni, il decreto Antifrodi si rifà a quanto già previsto dal decreto Requisiti in merito alla congruità delle spese sostenute.

Cosa avviene per tutte le spese per le quali non vige l’obbligo di congruità?

Per tutte le spese per le quali non vige l’obbligo di congruità perché non rientranti nell’ambito di applicazione del decreto Requisiti, è necessario attendere un nuovo provvedimento del ministero per la Transizione ecologica (Mite). Si tratta, pertanto, di interventi rientranti nel bonus delle ristrutturazioni, nel sismabonus e nel bonus facciate senza coibentazione. Al momento è necessario rifarsi ai prezzari regionali, ai listini delle Camere di commercio, ai listini ufficiali o, solo in ultima analisi, a quelli relativi al mercato del luogo. Si può detrarre le spese fino al costo massimo ammesso delle spese non congrue: l’eventuale parte eccedente è indetraibile.

 

Bonus Facciate al 90%: il 31 dicembre 2021 potrebbe scadere

Il bonus facciate è stato dal 2020 in poi un importante incentivo in quanto consente di rifare la facciata degli edifici, compresa la pulitura e la tinteggiatura con la possibilità di recuperare fino al 90% degli importi spesi. Questo incentivo è però in scadenza il 31 dicembre 2021 e quindi chi aveva intenzione di effettuare i lavori ha poco tempo ormai a disposizione.

Nota di aggiornamento al DEF: proroga del Superbonus 110%, ma non del Bonus Facciate

Solitamente i bonus come quello ristrutturazione vengono prorogati di anno in anno, ciò che ha mandato in fibrillazione molte imprese che operano nell’edilizia e molti proprietari è il fatto che nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza, anche conosciuta come nota di aggiornamento al DEF o NADEF, è prevista la proroga del Superbonus Ristrutturazioni al 110%, ma non è prevista la proroga del bonus facciate al 90%. Sono in molti a sperare che la stessa possa essere inserita nella legge di bilancio per il 2022, ma non mancano malumori per coloro che operano nel settore. Questo perché non è detto che si possa operare un rifacimento della facciata utilizzando il bonus Ristrutturazioni 110% infatti questo richiede che ci sia un efficientamento energetico che consenta di recuperare almeno 2 classi energetiche e che siano effettuati i lavori trainanti.

Se vuoi conoscere i lavori trainanti e i lavori trainati, leggi la guida: Lavori Trainanti nel Superbonus 110%: scopriamo quali sono 

Tutti i bonus in scadenza

Ci sono però strutture/edifici che non possono usufruire del Superbonus 110%, ad esempio perché già hanno impianti di nuova generazione e di conseguenza si trovano a non poter ottenere benefici per il rifacimento della facciata. Tra i bonus in scadenza e non ancora prorogati vi sono anche quelli “tradizionali” per la ristrutturazione al 50%. Questo vuol dire che il rischio è di non poter beneficiare neanche di questi. Resta il bonus casa al 36% in quanto si tratta di una misura strutturale. Tra gli altri bonus in scadenza c’è il bonus verde, il bonus mobili ed elettrodomestici (comunque collegato alla realizzazione di una ristrutturazione).