Bonus balconi: come cambia il bonus facciate nel 2022

Rifare alcune parti di un balcone, ristrutturarlo, realizzarlo, trasformare un balcone in una veranda: sono vari gli interventi che si possono compiere per risistemare le facciate degli edifici. Si può procedere con il bonus ristrutturazioni oppure con il bonus facciate. La legge di Bilancio 2022 ha previsto varie novità per l’anno in corso, soprattutto per il bonus facciate. Fino al 31 dicembre 2021 questo bonus era il più conveniente per rifare l’esterno degli edifici, balconi compresi. Con la riduzione della detrazione fiscale dal 90% al 60% a partire dal 1° gennaio 2022 (e per i lavori effettuati entro il 31 dicembre 2022), la misura subisce il ritorno di interesse dei bonus ordinari, primo tra i quali proprio il bonus ristrutturazioni.

Bonus facciate, le novità dalla legge di Bilancio 2022

Tuttavia, la scelta tra il bonus facciate e il bonus ristrutturazioni per interventi relativi ai balconi necessita di un’attenta analisi delle tipologie di interventi ammessi dalla normativa. Proprio sul bonus facciate nel 2022 il legislatore è intervenuto abbassando la percentuale di detrazione fiscale al 60%. La detrazione spetta per il recupero o per il restauro della facciata esterna degli edifici, inclusa la tinteggiatura o la sola pulitura. La norma stabilisce che gli interventi devono interessare le strutture opache della facciata, inclusi i balconi, gli ornamenti e i fregi.

Quali sono i vantaggi di eseguire interventi sui balconi con il bonus facciate?

Gli interventi rientranti nel bonus facciate, anche per lavori relativi ai balconi, devono riguardare gli edifici esistenti. Anche per il 2022, il vantaggio fiscale si può ottenere attraverso lo sconto in fattura oppure tramite la cessione del credito di imposta. Diversamente, si può detrarre quanto speso (non vi sono limiti di costi per il bonus facciate) recuperando il vantaggio fiscale nei 10 anni successivi ai lavori nella dichiarazione dei redditi. Tra gli adempimenti spettanti nel caso in cui si facciano lavori sui balconi con il bonus facciate è necessario prestare attenzione alle asseverazioni di congruità delle spese e al visto di conformità nel caso in cui ci si avvalga della cessione del credito di imposta.

Bonus ristrutturazione balconi come alternativa al bonus facciate: le novità del 2022

L’alternativa al bonus facciate per lavori riguardanti i balconi è rappresentata dal bonus ristrutturazioni. Il primo elemento che si evidenzia di questa misura rispetto al bonus facciate, è la minore detrazione fiscale spettante, fissata al 50% rispetto al 60%. Tuttavia, nella scelta tra le due misure per gli interventi relativi ai balconi è necessario prendere in considerazione ulteriori variabili. Innanzitutto, per questo tipo di interventi, il bonus ristrutturazione risulta essere l’alternativa più praticabile, rispetto ad esempio l’ecobonus ordinario. Quest’ultima misura può arrivare alla detrazione fiscale del 65% e permette anche l’esecuzione di piccoli lavori come la sostituzione degli infissi e delle finestre. Tuttavia, tra i lavori ammessi, non figura quello relativo ai balconi. E, inoltre, l’ecobonus richiede sempre dei miglioramenti energetici, difficilmente dimostrabili nei soli lavori relativi ai balconi.

Bonus ristrutturazione balconi, quando si può o non si può eseguire?

Nel 2022 il bonus ristrutturazioni può rappresentare, quindi, l’alternativa più valida per i lavori relativi ai balconi, purché vengano rispettati determinati requisiti. Innanzitutto, gli ambiti di intervento del bonus ristrutturazione. I lavori di questa misura sono elencati dall’articolo 16 bis del Testo unico sulle imposte sui redditi. Si tratta di interventi relativi al recupero edilizio e agli altri interventi indipendentemente dalla categoria edilizia. A titolo di esempio, sono ammessi lavori nelle categorie del risparmio energetico, della prevenzione di atti illeciti o di infortuni domestici, della rimozione dell’amianto o delle barriere architettoniche. Tuttavia, è necessario tener presente che se si tratta di manutenzione ordinaria dei balconi, come degli altri interventi ammessi dal Testo unico, i lavori possono essere eseguiti da soli solo se eseguiti su parti comuni dei condomini. È questo la regola alla quale prestare la maggiore attenzione nella scelta del bonus ristrutturazioni.

Detrazioni fiscali bonus ristrutturazione balconi: quali sono i vantaggi rispetto al bonus facciate?

Se la scelta ricade, in ogni modo, sul bonus ristrutturazioni rispetto al bonus facciate per lavori inerenti i balconi, è necessario tener presente che il limite della spesa massima per l’unità immobiliare è fissata in 96 mila euro. Tuttavia, rispetto al bonus facciate che scade al 31 dicembre del 2022, la scadenza del bonus ristrutturazioni è fissata a fine anno del 2024.

Bonus ristrutturazioni, si può procedere con la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura e come?

Analogamente al bonus facciate, la detrazione fiscale si può sfruttare mediante la cessione dello sconto in fattura e la cessione del credito di imposta. Le due opzioni permettono di ottenere da subito il vantaggio fiscale anziché attendere i 10 anni di detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi. Inoltre, è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese e il visto di conformità nel caso di cessione del credito di imposta. Tuttavia, questi due adempimenti non sono necessari (rispetto all’obbligatorietà del bonus facciate) nel caso in cui si tratti di interventi eseguiti in edilizia libera o per importi dei lavori che non superino i 10 mila euro.

 

 

Bonus casa e cessione del credito: ora più complicata, ecco perché

Arriva la stretta del governo sulla cessione del credito di imposta legata ai bonus e ai superbonus edilizi. L’opzione di vantaggio fiscale, alternativa allo sconto in fattura, potrà essere cedibile una sola volta. Si pone fine a quella che è stata considerata come una sorta di “moneta elettronica” per l’esecuzione degli interventi edilizi. La misura anti frode riguarda tutti i crediti di imposta, a partire dal superbonus 110% fino ad arrivare alle misure di detrazione previste dall’edilizia. Ma lo stop arriverà anche al tax crediti affitti e alla sanificazione dei luoghi di lavoro.

Stretta alla cessione del credito di imposta: quali sono i bonus interessati?

La stretta alla cessione del credito di imposta maturato per gli interventi edilizi è stata introdotta nel decreto “Sostegni ter” approvato dal Consiglio dei ministri. Riguarda:

  • il superbonus del 110%;
  • bonus ristrutturazioni;
  • ecobonus ordinario;
  • bonus facciate;
  • il nuovo bonus barriere architettoniche;
  • il sismabonus ordinario;
  • l’ecobonus potenziato e gli interventi combinati;
  • la tax credit affitti;
  • bonus per la sanificazione dei luoghi di lavoro;
  • agevolazioni per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale.

Cessione del credito di imposta per superbonus 110% e altri bonus edilizi: perché è stata limitata a una?

Nel decreto “Sostegni ter” è stata inserita, all’articolo 26, la stretta sulla cessione del credito di imposta su tutti gli interventi edilizi che prevedevano l’opzione insieme allo sconto in fattura. Al contribuente rimane la possibilità di detrazione nella dichiarazione dei redditi. Con il decreto, il governo ha scelto di bloccare la cessione tra più soggetti del credito di imposta limitando l’operazione a una sola cessione. La norma, in particolare, mira a bloccare le frodi e le modalità di riciclaggio attuate con lo strumento della cessione del credito di imposta.

Cessione del credito di imposta alternativo a sconto in fattura, cosa si può fare adesso?

Il decreto “Sostegni ter” va dunque a modificare direttamente l’articolo 121 del decreto “Rilancio” relativo alle cessioni plurime dei crediti di imposta. Dall’entrata in vigore del decreto si potrà cedere il credito di imposta una sola volta. Di fatto, la cessione avverrà da parte dell’impresa alle banche e agli intermediari finanziari, chiudendo il circolo di utilizzo multiplo dell’opzione. La stretta va a integrarsi anche con lo sconto in fattura, alternativo alla cessione del credito di imposta. I contribuenti potranno ricorrere allo sconto per ottenere il costo ridotto dell’intervento, anziché cedere complessivamente il credito fiscale.

Cessione del credito di imposta: da quanto entrerà in vigore il limite di una operazione?

La stretta sulla cessione del credito di imposta entrerà in vigore dopo un periodo di transizione. Più nello specifico la data del 7 febbraio 2022 rappresenta quella che farà da spartiacque. Nel decreto del governo si legge che i crediti di imposta che al giorno 7 febbraio 2022 sono stati già ceduti o sui quali è stato applicato lo sconto in fattura, possono “costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari”. La cessione deve avvenire nei termini previsti. Nel caso in cui dovessero essere riscontrate delle irregolarità, i contratti verranno dichiarati nulli.

Limiti alla cessione dei crediti di imposta, perché si è arrivati alla stretta?

La stretta sulla cessione del credito di imposta è arrivata a seguito di frodi, anche davvero consistenti, dell’opzione applicata agli interventi edilizi. La Guardia di Finanza e la Procura di Roma nei giorni scorsi hanno scoperto una vasta frode per 1,25 miliardi di euro. Nella giornata del 21 gennaio scorso, anche a Napoli è emersa una frode da 110 milioni di euro. Per questi reati, la cessione del credito di imposta ha dato il via a vari fenomeni di riciclaggio. Il rischio è quello che le organizzazioni mafiose si inseriscano nel circuito delle cessioni del credito di imposta legati ai bonus ordinari e al superbonus 110%.

 

Bonus facciate o ecobonus, quale conviene di più?

Ecobonus o bonus facciate, quale è più conveniente per i lavori edilizi e per le detrazioni fiscali? L’ecobonus, la vecchia agevolazione, nel 2022 è diventata l’alternativa più concorrenziale per chi voglia fare il cappotto termico. Con la riduzione del vantaggio fiscale dal 90% al 60% del bonus facciate a decorrere dal 1° gennaio 2022, come decretato dalle recente legge di Bilancio, l’ecobonus potrebbe rappresentare la soluzione più conveniente. E non solo per la maggiore detrazione fiscale del 65% che, in alcuni casi, può arrivare anche al 70% o al 75%.

Bonus facciate o ecobonus, quali lavori si possono realizzare con il vantaggio della detrazione fiscale?

Il primo vantaggio per un cappotto termico con le detrazioni fiscali è rappresentato, dunque, dalla maggiore percentuale applicata agli sconti edilizi. Tuttavia, la scelta tra bonus facciate ed ecobonus comprende anche altri aspetti. Innanzitutto vanno valutati i lavori che si ha intenzione di fare. È necessario verificare, infatti, che gli interventi realizzabili con il bonus facciate siano detraibili anche con l’ecobonus.

Esempi di interventi che si possono fare con il bonus facciate e non con l’ecobonus

A titolo di esempio, si può usufruire del bonus facciate per interventi semplici non eco relativi al decoro urbano. In questo ambito, i lavori si possono effettuare ai pluviali e alle grondaie. In merito si è espressa l’Agenzia delle entrate con la circolare numero 2/E del 2020. Gli stessi interventi sono più difficilmente detraibili con l’ecobonus. Lo stesso discorso si può fare sui fregi e sugli ornamenti (interpello Agenzia delle entrate numero 411 del 2020), ma anche per rifare il parapetto in muratura dei balconi. Analoga situazione si presenta per la pavimentazione dei balconi o per verniciare le ringhiere in metallo. A tal proposito l’Agenzia delle entrate si è espressa, rispettivamente, con gli interpelli numero 185 del 2020 e numero 673 del 2021.

Quando si può usare l’ecobonus e non il bonus facciate?

Analogamente, alcuni interventi che si possono fare con l’ecobonus non si possono fare con il bonus facciate. È il caso dell’isolamento termico relativo alle facciate confinanti con cortili, cavedi e chiostrine. Su questi interventi, l’Agenzia delle entrate è intervenuta con la circolare numero 2/E del 2020. Stesso discorso può farsi per i terrazzi a livello o per i lastrici solari (interpelli dell’Agenzia delle entrate numero 185 del 2020 e numero 816 del 2021).

Bonus facciate ed ecobonus a confronto per i limiti di spesa ammessi a detrazione

Sui limiti di spesa, la scelta dovrebbe andare a vantaggio del bonus facciate. Infatti, la misura di detrazione fiscale non ha dei tetti di spesa. Tuttavia, è necessario assoggettare la detrazione fiscale al visto di congruità delle spese per gli interventi che abbiano avuto inizio a partire dal 6 ottobre 2020. Il visto è necessario non solo per ottenere lo sconto in fattura o per beneficiare della cessione del credito di imposta, ma anche per la detrazione ai fini della dichiarazione dei redditi.

Ecobonus, i limiti di importo per i lavori effettuati rispetto al bonus facciate

Rispetto al bonus facciate, l’ecobonus ha dei tetti di spesa per gli interventi. Infatti, la detrazione si applica all’Irpef e all’Ires nella percentuale del 65% sul limite di 60 mila euro. Il che corrisponde a un tetto di spesa per l’intervento di 92.307 euro. Ulteriori tetti di spesa sono fissati in 40 mila euro da moltiplicare per ciascuna unità abitativa per i lavori effettuati sulle parti comuni di un condominio.

Ecobonus, i miglioramenti di classe da effettuare per il 70% e il 75% di detrazione fiscale

Sono due i casi in cui si possa rientrare nell’ecobonus del 70% e del 75% di detrazione fiscale. Nel primo caso, è necessario che l’intervento copra più del 25% della superficie disperdente lorda dell’intero immobile; nel secondo caso, oltre a interessare più del 25%, è necessario migliorare la prestazione energetica dell’edificio. Tali prestazioni sono dettate dalle tabelle 3 e 4, dell’allegato numero 1, del decreto del 26 giugno del 2015.

Cappotto termico, meglio l’ecobonus al 65% o il bonus facciate al 60%?

Nel caso di lavori per il cappotto termico, è meglio ottenere l’ecobonus al 65% oppure il bonus facciate al 60%? L’ecobonus conviene, e anche alle imprese che effettuano i lavori. Le imprese, tuttavia, devono prestare attenzione al fatto che il periodo di imposta non debba essere coincidente con l’anno solare. Diversamente, per interventi agevolati con il bonus facciate, il 60% (dal 90% vigente fino al termine del 2021) deve essere applicato alle spese sostenute seguendo il principio della competenza dei costi, nel periodo di imposta del 2022 per i lavori fatti entro il prossimo 31 dicembre.

Bonus facciate o ecobonus per i lavori di pulitura e tinteggiatura esterna della facciata?

Bonus facciate ed ecobonus possono essere utilizzati anche per i lavori di sola tinteggiatura o pulitura esterna delle facciate degli edifici. In questo caso, la differenza di detrazione fiscale va a vantaggio dell’ecobonus sul bonus facciate (il 65% contro il 60%). Tuttavia, nel caso in cui si scelga l’ecobonus è necessario seguire i parametri di risparmio energetico secondo quanto prevede il decreto del ministero per lo Sviluppo Economico del 6 agosto 2020. Il provvedimento riporta i requisiti tecnici da rispettare, nonché le pratiche da ottemperare per l’Ape finale e per la comunicazione all’Enea alla quale va inviata la pratica stessa.

Bonus edilizi minori, serve il visto per il credito di imposta e sconto in fattura?

Risulta necessario il visto di conformità per la richiesta dello sconto in fattura o la cessione del credito di imposta per i bonus edilizi minori. Gli adempimenti richiesti riguardano, in particolar modo:

  • gli interventi in edilizia libera;
  • i lavori che hanno un importo che non supera i 10 mila euro.

Per questi interventi, come possono essere quelli occorrenti agli infissi e alle caldaie, ad oggi risulta ancora la necessità di procedere con il visto di conformità delle spese e con l’asseverazione di congruità. Tali adempimenti sono necessari per poter accedere alle opzioni della cessione del credito di imposta e allo sconto in fattura.

Bonus edilizi su interventi minori o per importi fino a 10 mila euro: i casi delle sostituzioni di infissi e caldaie

L’assoggettamento del visto di conformità e della congruità delle spese per il momento non ha prodotto le semplificazioni della legge di Bilancio 2022. Per gli operatori che stanno cercando a usare l’applicazione dell’Agenzia delle entrate, infatti, i due visti sono necessari per accedere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito di imposta ai fini delle detrazioni sui bonus casa minori. La legge di Bilancio 2022 prevede, invece, la non assoggettabilità dei visti di congruità e di conformità ai bonus edilizi differenti dal superbonus 110% e per importi minori (entro i 10 mila euro) o in edilizia libera. Fa eccezione, in questa disciplina il bonus facciate.

Bonus edilizi per interventi minori, quali sono?

I bonus edilizi per gli interventi minori riguardano, principalmente, la sostituzione delle caldaie o quella degli infissi. Per questi lavori l’adempimento al visto di conformità e di congruità delle spese può rappresentare un costo non indifferente. Gli interventi, a norma dell’articolo 121 del decreto “Rilancio”, sono esenti dal visto di conformità e dall’asseverazione di congruità delle spese per i lavori effettuati a partire dal 1° gennaio 2022.

Bonus su infissi e caldaie, non operativa l’esenzione del visto di conformità e di congruità delle spese

Pertanto, ad oggi, le semplificazioni confermate dalla legge di Bilancio 2022 per gli interventi citati rimane solo sulla carta. E ciò, nonostante la nuova versione del software con la quale si deve comunicare all’Agenzia delle entrate la scelta dell’opzione per la detrazione fiscale consistente nello sconto in fattura o nella cessione del credito di imposta. L’attuale versione del software è la 1.1.2. Il software informatico non risulta aggiornato alle novità della legge di Bilancio 2022. Nel momento dell’utilizzo della piattaforma, infatti, gli operatori abilitati denunciano di non poter procedere con l’invio dei modelli di comunicazione. Il visto di comunicazione della scelta dell’opzione è sempre previsto per questo tipo di comunicazione.

Utilizzo della piattaforma dell’Agenzia delle entrate per comunicare l’opzione di sconto in fattura o cessione del credito di imposta

Pertanto, concretamente, nel momento in cui gli operatori del settore procedono con l’invio dell’opzione di scelta tra sconto in fattura e cessione del credito di imposta sul sito dell’Agenzia delle entrate per i lavori minori, si vedono il rifiuto del software. In particolare, la risposta telematica comunica che “per questa tipologia di comunicazione è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità”. Pur trattandosi di lavori in edilizia libera o di importo entro i 10 mila euro.

Bonus in edilizia libera o per lavori sotto i 10 mila euro: soluzione della comunicazione dell’Agenzia delle entrate

Si è dunque in attesa che l’Agenzia delle entrate recepisca le novità della legge di Bilancio 2022. In particolare l’amministrazione fiscale dovrebbe fornire nuove indicazioni su come devono fare gli operatori che svolgano lavori in edilizia libera o per le agevolazioni e i bonus sugli interventi entro i 10 mila euro. Tuttavia, i tempi non saranno brevi. Per chi volesse avvalersi dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta dovrà, in ogni modo, procedere con l’asseverazione della congruità delle spese e per il visto di conformità delle stesse.

Superbonus 110% e altri bonus casa: le 9 opportunità per chi vuole ristrutturare

Superbonus 110%, bonus giardini, bonus ristrutturazioni, bonus facciate, bonus mobili, ecobonus ordinario, sisma bonus ordinario, ecobonus potenziato e interventi combinati, bonus barriere architettoniche: sono nove le agevolazioni fiscali confermate dalla legge di Bilancio 2022 e valide per tutto l’anno e per gli anni a venire. Vediamo nel dettaglio in cosa consistono, quale tipo di detrazione si può ottenere ed entro quale percentuale e importo, e come utilizzarli per la cessione del credito di imposta e lo sconto in fattura.

Superbonus 110% valido fino al 2025, ma per alcuni lavori la scadenza è il 30 giugno 2022

Conferma per il superbonus 110% fino al 2025 ma la percentuale di detrazione scenderà nel corso degli ultimi due anni. Inoltre per alcuni lavori la scadenza da fissare è quella del 30 giugno 2022. La misura permette interventi soprattutto sugli immobili residenziali per lavori di tipo trainanti relativi al miglioramento energetico (ovvero l’isolamento termico e la sostituzione degli impianti termici) e interventi trainati relativi (ovvero quelli sulle colonnine di ricarica, sull’abbattimento delle barriere architettoniche, sul fotovoltaico, sui lavori agevolati dall’ecobonus ordinario quali possono essere quelli del cambio delle finestre). Per l’efficienza energetica è richiesto il miglioramento di due classi dell’unità abitativa o dell’edificio sul quale effettuare i lavori. Sono inclusi gli interventi trainati di abbassamento del rischio sismico e sul fotovoltaico, sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Sul rischio sismico non è necessario documentare il miglioramento di classe.

Superbonus 110%: cessione del credito di imposta, sconto in fattura e visti vari

Sule villette unifamiliari e unità singole l’utilizzo del superbonus 110% è subordinato al raggiungimento del 30% di stato di avanzamento dei lavori (Sal) entro il 30 giugno 2022. Solo chi raggiunge questo Sal potrà arrivare fino al 31 dicembre 2022 per le spese sostenute entro fino anno. Sugli interventi previsti dal superbonus 110% si può ricorrere alla cessione del credito di imposta e allo sconto in fattura. La percentuale del 110% scenderà al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. Gli importi in base al tipo di lavoro e di edificio possono andare da un minimo di 15 mila euro a un massimo di 96 mila euro.

Ecobonus potenziato: la detrazione fiscale può arrivare fino al 75%

Per lavori da 40 mila euro a 136 mila euro fino a fine 2024 può essere utilizzato l’ecobonus potenziato e gli interventi combinati con percentuali di detrazione del 70%, del 75%, dell’80% e dell’85%. Gli interventi sono previsti sugli edifici condominiali. In particolare si può fare la riqualificazione energetica delle parti comuni purché si superi il 25% dell’involucro totale. In questo caso la detrazione è del 70% per interventi di 40 mila euro per ciascuna unità abitativa. Sul miglioramento della prestazione energetica, sia estiva che invernale, la detrazione è del 75%.

Interventi combinati in ecobonus con lavori antisismici: detrazione fiscale sale all’80% o all’85%

Se i lavori di riqualificazione e prestazione energetica si combinano anche con interventi antisismici nelle zone 1, 2 e 3, la detrazione sale all’80% o all’85%  con miglioramento fino a due classi di rischio sismico. La spesa può arrivare a un massimo di 136 mila euro per il numero delle unità abitative. Per questo tipo di interventi è necessario istruire la pratica all’Enea e serve l’asseverazione antisismica. La detrazione può essere utilizzata anche come cessione del credito di imposta e sconto in fattura. La scadenza della misura è a fine 2024.

Sisma bonus ordinario: detrazione fino all’85% per interventi fino a 96 mila euro

Gli interventi rientranti nel sisma bonus ordinario possono arrivare all’imposto di 96 mila euro e riguardano gli immobili residenziali e le attività produttive. La messa in sicurezza può avvenire nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Più si migliora, in classi, la sicurezza sismica e più aumenta la percentuale di detrazione. In particolare, spetta il 70% o l’8% per il miglioramento di una o due classi delle singole unità abitative; per condomini le percentuali sono del 75% e dell’85%. Si può utilizzare anche il sisma bonus acquisti del 75% o 85% di detrazioni fiscali per l’acquisto di immobili demoliti e ricostruiti. Il miglioramento del rischio sismico deve essere di una o due classi. Si può beneficiare sempre della cessione del credito di imposta e dello sconto in fattura. La scadenza della misura è a fine 2024.

Ecobonus ordinario: in cosa consiste?

In base al tipo di intervento, si possono svolgere lavori in ecobonus ordinario da 23.077 euro a 153.846 euro fino a tutto il 2024. Gli interventi devono essere effettuati su edifici già esistenti e permettono, tra gli altri la sostituzione degli infissi (detrazione del 50%), degli impianti di riscaldamento (50%) o a caldaia a condensazione in classe A+ con sistema termico evoluto (detrazione del 65%). Sono previsti anche l’installazione dei pannelli solari per l’acqua calda (detrazione 65%), le strutture isolanti opache orizzontali e verticali (detrazione del 65%), la domotica (65%) e le schermature solari (50%). Si deve sempre aprire la pratica all’Enea e rispettare i requisiti energetici. Permesso lo sconto in fattura e la cessione del credito di imposta.

Eliminazione delle barriere architettoniche con detrazione fiscale del 75% per tutto il 2022

In base al tipo di edificio si possono effettuare lavori nel limite dei 30 mila euro, dei 40 mila euro e dei 50 mila euro per l’eliminazione delle barriere architettoniche. La detrazione spetta sugli edifici già esistenti e include i lavori di automazione degli impianti sia degli edifici che delle singole unità abitative. Se si sostituiscono gli impianti la detrazione va applicata alle spese per lo smaltimento e la bonifica dei materiali e per l’impianto sostituito. La detrazione fiscale si può utilizzare nei 5 anni successivi in dichiarazione dei redditi. È previsto lo sconto in fattura e la cessione del credito di imposta.

Bonus facciate, la detrazione nel 2022 è scesa dal 90% al 60% ed è l’ultimo anno

Non vi sono molte aspettative di lavori per il bonus facciate. La legge di Bilancio 2022 ne ha abbassato la detrazione fiscale dal 90% al 60% per l’ultimo anno della misura. Gli interventi ammissibili riguardano il recupero o il restauro delle facciate esterne. Si può procedere anche con la sola pulitura e tinteggiatura. Gli interventi devono essere effettuati sulle strutture opache delle facciate e possono riguardare anche i balconi, i fregi e gli ornamenti. L’edificio oggetto di intervento deve essere situato in una delle due zone urbanistiche A o B secondo la classificazione del decreto ministeriale numero 1444 del 1968. Si può utilizzare la detrazione anche come sconto in fattura e cessione del credito di imposta. Per la detrazione nella dichiarazione dei redditi valgono i 10 anni di pari importo. Non sono previsti importi massimi dei lavori.

Bonus ristrutturazioni, fino al 2024 lavori entro i 96 mila euro: scadenza fine 2024

Rispetto al bonus facciate può essere conveniente utilizzare il bonus ristrutturazione. La misura, per lavori fino a 96 mila euro, è valida fino al 2024 e interessa lavori su immobili residenziali indicati dall’articolo 16 bis del Testo unico delle imposte dirette (Tuir). Si tratta di interventi di recupero edilizio, di prevenzione degli atti illeciti e infortuni domestici, di risparmio energetico, di rimozione dell’amianto, dell’abbattimento delle barriere architettoniche. Previsto anche l’acquisto o la costruzione di un box auto pertinenziale. L’agevolazione fiscale può essere fatta valere anche sull’acquisto delle abitazioni in edifici ristrutturati in toto: la percentuale del 50% in questo caso va applicata al limite di 25 mila euro.

Bonus giardini: detrazione fiscale del 36% su interventi fino a 5 mila euro

Fino a tutto il 2024 si può ottenere la detrazione fiscale del 36% del bonus giardini. Si tratta di un’agevolazione fiscale per lavori di sistemazione del verde nelle aree scoperte private di immobili residenziali già esistenti, sulle unità abitative, sulle pertinenze e sulle recinzioni. Possono essere agevolati anche i lavori sugli impianti di irrigazione e per la realizzazione di pozzi. La misura non si può cumulare con altri bonus edilizi e non può essere utilizzata come cessione del credito di imposta o sconto in fattura.

Bonus mobili: detrazione fiscale del 50% su una spesa di 10 mila euro nel 2022

Infine si può utilizzare fino al 2024 il bonus mobili, ma con vantaggi fiscali via via decrescenti negli anni. La detrazione si può applicare sull’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (non sotto la classe A). La misura deve essere abbinata a quella del recupero edilizio del 50% o del sisma bonus per lavori di manutenzione straordinaria come minimo. Nel 2022 la detrazione spetta al 50% su un limite di spesa di 10 mila euro per poi scendere, nel 2023 e 2024, a 5 mila euro. Non è previsto né lo sconto in fattura, né la cessione del credito di imposta.

 

 

Superbonus 110% e bonus casa per condomini, piccoli edifici e ristrutturazioni: quali sono i più convenienti?

Superbonus 110% e vari bonus casa prorogati dalla legge di Bilancio 2022 e in corso di validità ancora per altri anni. Ecco come scegliere la misura più giusta per interventi in condomini, nei piccoli edifici e “villette” e per le ristrutturazioni, anche di facciate degli edifici. I condomini avranno ancora due anni per gli interventi rientranti nel superbonus 110%. Per le villette invece i tempi si accorciano. Conviene di più la detrazione ordinaria che, per alcune misure, scende a tre anni nella dichiarazione dei redditi. Ma c’è la possibilità di utilizzare la detrazione fiscale anche come sconto in fattura o come cessione del credito di imposta.

Superbonus 110% e bonus casa: quali convengono di più?

Conviene di più il superbonus 110% oppure gli altri bonus casa? Nella valutazione è importante individuare la detrazione fiscale che maggiormente può rispecchiare le aspettative nel far svolgere gli interventi. E quale parte della spesa dovrà essere sostenuta dal proprietario o dai proprietari. Oltre al superbonus 110%, il bonus ristrutturazioni permette la detrazione fiscale del 50%. E il bonus facciate ha perso molta della convenienza con la riduzione della detrazione dal 90% al 60% per gli interventi a partire dal 2022. Ma si può utilizzare l’ecobonus ordinario, il sisma bonus ordinario e gli ecobonus potenziati con interventi combinati. Regola generale vuole che la scelta ricada sul tipo di edificio (condominio o singola unità immobiliare) e sugli interventi più complessi rispetto alle piccole ristrutturazioni.

Condomini, quanto conviene il superbonus 110%?

La detrazione fiscale più conveniente nel 2022 per i condomini è quella relativa ai lavori di coibentazione (o di cappotti termici), di nuovi impianti di riscaldamento e di interventi sulle parti strutturali. Per tutte queste tipologie di lavori si può beneficiare del superbonus 110% per migliorare le condizioni antisismiche dell’edificio oppure per interventi sul piano dell’efficientamento energetico. Gli interventi rientranti nel superbonus potranno essere effettuati al 110% di detrazione fino al 31 dicembre del 2023, per poi beneficiare del 70% nel 2024 e del 65% nel 2025. La proroga riguarda anche gli interventi trainanti nelle singole unità abitative.

Superbonus 110%, quando programmare e iniziare i lavori?

Qualche difficoltà i condomini potrebbero averla in merito ai tempi degli interventi. L’avvio dei lavori potrebbe richiedere tempo e le imprese hanno attualmente molti interventi da realizzare. Ma la proroga del superbonus può fare in modo da programmare gli interventi al 110% nei prossimi due anni. Sulla spesa da affrontare si dovrà mettere in conto di dover anticipare qualcosa, anche se si cede il credito a un istituto bancario. Tra le spese da affrontare di tasca propria c’è la diagnosi energetica e il capitolato.

Bonus casa piccoli edifici con un unico proprietario: quale detrazione conviene?

Con la legge di Bilancio 2022 i condomini e gli edifici con un unico proprietario (o più persone fisiche che abbiano una comproprietà) sono sullo stesso piano. Si tratta di piccoli edifici che abbiano da 2 a 4 unità abitative, senza dover contare le pertinenze. Rientra nelle agevolazioni dei piccoli edifici anche un immobile costituito da tre appartamenti e tre box. In tutte queste situazioni, gli interventi possono essere fatti rientrare nel superbonus 110% fino al 31 dicembre 2023, con la riduzione della detrazione negli anni successivi.

Superbonus 110% per le ‘villette’: la scadenza è il 31 dicembre 2022 con Sal al 30 giugno prossimo

Discorso a parte vale per le cosiddette “villette” in merito all’utilizzo del superbonus 110%. Si tratta di edifici monofamiliari o di singole unità abitative che siano indipendenti inserite in edifici plurifamiliari. I benefici del superbonus 110% scadono al 31 dicembre 2022, ma entro il 30 giugno prossimo deve essere raggiunto almeno il 30% di stato di avanzamento dei lavori (Sal) calcolato sull’intervento complessivo.

Bonus ristrutturazioni edilizie, quali sono quelli che convengono?

Spesso i proprietari di immobili potrebbero aver bisogno di lavori più leggeri per rientrare nel superbonus 110% e dover effettuare delle semplici ristrutturazioni. Per tutti questi interventi rimangono in vigore una serie di bonus edili ordinari. A partire dal bonus ristrutturazione con la detrazione del 50% valido ancora per altri tre anni, fino al 31 dicembre 2024. Sono poi possibili altri bonus, come l’ecobonus, il bonus giardini, il sisma bonus e il bonus mobili. Quest’ultimo, però, nel 2022 può essere applicato a un limite di spesa di 10 mila euro (anziché 16 mila dell’anno scorso) e scenderà a 5 mila euro negli anni 2023 e 2024.

Bonus facciate per le ristrutturazioni degli edifici, cala la convenienza nel 2022

Nell’ultimo anno di possibilità di utilizzarlo, il bonus facciate cala in termini di convenienza. Infatti, la legge di Bilancio 2022 ha previsto una detrazione più bassa per i lavori relativi alle facciate nel corso dell’anno. La detrazione fiscale non sarà più del 90% come per i lavori del 2020 e del 2021, ma scenderà al 60%. La riduzione della detrazione fiscale fa in modo che si possano prendere in considerazione altri bonus rispetto al bonus facciate con minori visti e asseverazioni da rispettare secondo quanto chiede il decreto legge “Antifrodi”, entrato in vigore il 12 novembre 2021. Aumentano invece le possibilità di utilizzare il sisma bonus ordinario e il super sisma bonus che, nei casi più favorevoli, può arrivare a una detrazione fiscale dell’85%. Tuttavia, in quest’ultimo caso è necessario fare lavori edilizi più rilevanti nell’ambito degli edifici condominiali.

 

Bonus facciate 2022: con la riduzione dal 90% al 60%, quali alternative convengono di più?

Con la riduzione della detrazione fiscale dal 90% al 60% decretata dalla legge di Bilancio 2022, quali alternative risultano più convenienti del bonus facciate? La concorrenza alla misura di vantaggio per gli interventi edilizi si fa sentire, soprattutto con gli ecobonus per gli immobili condominiali e il bonus del 50% sulle ristrutturazioni. E dunque, nell’ultimo anno di validità del bonus facciate, i lavori compresi in questa misura potrebbero abbassarsi di numero. Il tutto mentre, numeri alla mano, nel 2020 e nel 2021 il bonus facciate è risultata essere la misura di detrazione fiscale più conveniente dopo il superbonus 110%.

Bonus facciate, che cos’è?

Nel 2022 il bonus facciate permette la detrazione fiscale del 60%. Non è prevista una spesa massima per unità immobiliare, mentre il recupero in anni della detrazione è pari a 10. L’agevolazione vale sugli immobili già esistenti e prevede il recupero o il restauro della facciata esterna, inclusa la tinteggiatura o la pulitura. Gli interventi devono essere fatti sulle strutture opache della facciata, inclusi i balconi, i fregi e gli ornamenti.

Bonus facciate, quando si può realizzare l’intervento?

L’edificio oggetto di intervento deve trovarsi nelle zone urbanistiche A o B secondo la classificazione fatta dal decreto ministeriale numero 1444 del 1968. Se i lavori sono influenti ai fini termici o interessano più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda totale dell’immobile, allora deve essere eseguita la coibentazione con i relativi adempimenti come avviene per l’ecobonus ordinario. In tal caso è necessaria la pratica Enea e, per gli interventi a partire dal 6 ottobre 2020, è necessaria la congruità delle spese.

Bonus facciate, si può utilizzare lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta?

Anche per il bonus facciate la detrazione, in alternativa all’applicazione nella dichiarazione dei redditi, può essere scambiata con la cessione del credito di imposta oppure mediante lo sconto in fattura. In entrambi i case è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese e il visto di conformità delle stesse. I visti sono stati introdotti con l’entrata in vigore il 12 novembre 2021 del decreto “Antifrodi” (decreto legge numero 157 del 2021).

Detrazioni del bonus facciate rispetto al bonus ristrutturazione

La detrazione del bonus facciate deve essere applicata sull’Irpef o sull’Ires. Può interessare edifici di qualsiasi categoria catastale, come avviene per l’ecobonus. La detrazione del bonus ristrutturazioni invece è limitata all’Irpef di edifici per lo più residenziali.

Bonus facciate, ci sono limiti di spesa per gli interventi?

Il bonus facciate, pur non avendo dei limiti di spesa, è in ogni caso soggetto alla congruità delle spese sostenute per realizzare l’intervento. Tale congruità deve esserci sempre, sia nel caso di sconto in fattura o di cessione del credito di imposta, che in tutte le situazioni nelle quali l’intervento deve rispettare le disposizioni del decreto ministeriale “Requisiti”.

Bonus facciate, le previsioni degli interventi nel 2022

La riduzione della percentuale di detrazione fiscale dal 90% al 60% potrebbe spingere, nel corso dell’anno, i contribuenti a optare per altre misure di agevolazione fiscale più convenienti. Infatti, per la realizzazione di un cappotto termico o una coibentazione si può utilizzare l’ecobonus con percentuali di detrazione fiscale più vantaggiose. A parità di adempimenti da ottemperare (la pratica all’Enea e il rispetto del decreto ministeriale “Requisiti”), la detrazione con l’ecobonus sale al 65%.

Lavori in ecobonus anziché utilizzare il bonus facciate

Tale percentuale aumenta al 70% se la coibentazione viene effettuata da un condominio e interessa almeno il 25% dell’involucro dell’intero immobile. Un ulteriore salto di detrazione fiscale è fissato al 75% nel caso in cui i lavori di coibentazione del condominio assicurino anche determinate prestazioni energetiche, sia in inverno che in estate.

Perché conviene l’ecobonus al bonus facciate 2022 o il sismabonus?

Oltre alle percentuali di detrazione fiscale, l’ecobonus può risultare più conveniente del bonus facciate anche perché non ha i vincoli delle zone (A e B) assegnati al bonus facciate. E con l’ecobonus si può intervenire anche sulle facciate interne, sui lastrici solari e sui tetti. Risultano avvantaggiati anche i contribuenti che utilizzano l’ecobonus sisma e il sisma bonus rispetto al bonus facciate. Infatti, facendo interventi che migliorino anche le classe di rischio sismico di uno o due categorie, si può ottenere una detrazione fiscale dell’80% o dell’85%. Si tratta, tuttavia, di lavori più completi rispetto al bonus facciate.

Bonus facciate e la pulitura e tinteggiatura degli edifici

Il bonus facciate può essere richiesto pure per interventi di semplice tinteggiatura, di pulitura e altri lavori che non diano variazioni dal punto di vista termico. Si tratta, infatti, di restauri di balconi e di cornicioni, di lavori sull’intonaco entro il 10% della superficie disperdente complessiva. Con il bonus facciate al 60% di beneficio fiscale, la semplicità del bonus ristrutturazioni, pur prevedendo la detrazione del 50%, potrebbe risultare competitiva. E si tratta, in particolare, di semplicità dal punto di vista degli adempimenti e delle asseverazioni.

Asseverazione dei costi e il visto di conformità del bonus facciate

Infatti, con il bonus facciate e l’utilizzo della detrazione del 60% come sconto in fattura o come cessione del credito di imposta, sono sempre dovuti:

  • l’asseverazione dei costi agli interventi;
  • il visto di conformità.

I due adempimenti richiesti dal bonus facciate possono influire sul costo finale, soprattutto se si tratta di piccoli interventi. I due visti, invece, possono essere evitati con il bonus ristrutturazione. In particolare, non è richiesto il visto di conformità e l’asseverazione dei costi per gli interventi eseguiti in edilizia libera. Ovvero per interventi di manutenzione ordinaria della facciata con detrazione del 50% solo per le parti comuni dell’edificio. Oppure per lavori il cui costo complessivo non superi i 10 mila euro.

Superbonus 110% e bonus facciate: visti e asseverazioni necessari

Con l’entrata in vigore del decreto “Antifrodi”, poi recepito dalla legge di Bilancio 2022, i soggetti che vogliano usufruire dei vantaggi fiscali del superbonus 110%, del bonus facciate e degli altri bonus edilizi, hanno l’obbligo di mettersi in regola con gli adempimenti (visti e asseverazioni) per poter sfruttare la tipologia di agevolazione fiscale preferita. L’asseverazione degli interventi è necessaria, a seconda dei casi, se si voglia utilizzare la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura al posto della detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Superbonus 110%: asseverazione di congruità delle spese per gli interventi

Il decreto “Antifrodi” ha cambiato il meccanismo di asseverazione di congruità delle spese sostenute per gli interventi e il visto di conformità del superbonus 110%. Per gli interventi fino al 12 novembre scorso, il visto di conformità non era necessario per le detrazioni dirette nella dichiarazione dei redditi. L’obbligo sussisteva solo per la cessione del credito di imposta e per lo sconto in fattura. A partire dall’entrata in vigore del decreto Antifrodi, l’asseverazione di congruità e il visto di conformità sono obbligatori anche per la detrazione nella dichiarazione dei redditi, con delle eccezioni.

Superbonus 110%, quando non è necessario il visto di conformità delle spese?

Nel caso del superbonus 110% il visto di conformità specifico non è necessario se il contribuente presenta il modello Redditi precompilato. Oppure se si utilizza il modello 730 e il 730 attraverso il sostituto di imposta. Inoltre, se la dichiarazione dei redditi viene “vistata” (nel caso di compensazione del credito con valore superiore a 5 mila euro), il visto generale assorbe anche quello specifico. Lo ha stabilito l’Agenzia delle entrate con la circolare numero 16/E del 2021.

Superbonus 110%, visto di conformità e asseverazioni delle imprese

Peraltro, la stessa Agenzia delle entrate ha stabilito che gli stessi adempimenti di asseverazioni e di visti sono a carico delle imprese per le fatture emesse relative ai pagamenti intercorsi dal 12 novembre scorso. Ciò significa che le fatture emesse nel 2021 dovranno essere suddivise a seconda dell’obbligo di asseverazione e che buona parte delle fatture (fino all’11 novembre 2021) risultano esenti dal visto specifico.

Asseverazioni tecniche nel caso del superbonus 110%: cosa fare?

Per le asseverazioni tecniche relative al superbonus 110% è necessario rifarsi alle regole dei singoli interventi e al decreto del ministero per lo Sviluppo Economico dei “Requisiti per i lavori ecobonus” già a decorrere dal 6 ottobre 2020 e al decreto ministeriale numero 58 del 2017 in tema di sismabonus. In particolare, per il superbonus 110% c’è sempre l’obbligo del visto di congruità delle spese con individuazione dei prezziari ai quale riferirsi. Fanno eccezione i lavori nei quali il bonus viene calcolato sul costo di acquisto dell’unità abitativa, come avviene per il sismabonus acquisti.

Bonus facciate: quali visti e asseverazioni sono necessari?

Visti di conformità delle spese sostenute e asseverazione sono necessari anche per il bonus facciate. L’intervento prevede la detrazione Irpef e Ires del 90% per i lavori del 2020 e del 2021. A partire dal 2022 l’agevolazione fiscale è scesa al 60%. La detrazione fiscale deve essere ammortizzata nei 10 anni successivi. Le quote del beneficio devono essere di uguale valore secondo quanto prevedono i commi dal 219 al 224 dell’articolo 1, della legge numero 160 del 2019.

Asseverazioni tecniche per i lavori rientranti nel bonus facciate: quali sono?

Nel caso di interventi rientranti nel bonus facciate è necessario avere le autorizzazioni comunali (Cila, Cilas, Scia, permessi a costruire). Per gli obblighi è necessario rifarsi al relativo regolamento comunale. Potrebbe essere necessaria la notifica preliminare alla Asl qualora si ricada nelle situazioni del comma 1, dell’articolo 99, del decreto legislativo numero 81 del 2008. Risulta altresì necessaria sia la fattura che il bonifico parlante nel caso di sconto in fattura. Il bonifico parlante è occorrente tuttavia solo per la quota eventuale che non è coperta dallo sconto in fattura. Per i lavori “eco” è necessaria anche l’asseverazione dei requisiti tecnici da inviare all’Enea. Non non è necessaria, invece, l’asseverazione tecnica antisismica allo Sportello Unico per l’Edilizia (Sue) del Comune.

Altre asseverazioni di congruità in carta libera nel caso del bonus facciate

Una ulteriore asseverazione riguarda la congruità nel caso del bonus facciate, ma non per i bonus differenti dal superbonus 110%, se di edilizia libera oppure sotto i 10 mila euro dell’intervento stesso o se si tratta di bonus facciate. L’asseverazione deve essere ottemperata in carta semplice qualora non sia stata previsto un altro tipo di asseverazione. Analogamente, per il bonus facciate è previsto il visto di conformità nella comunicazione, ad eccezione dei bonus diversi dal superbonus 110%, se di edilizia libera o sotto i 10 mila euro di valore dell’intervento, oppure se bonus facciate. Infine, nel caso del bonus facciate è necessario procedere con la comunicazione dell’opzione scelta (sconto in fattura o cessione del credito di imposta) all’Agenzia delle entrate.

 

Fisco, caro bollette, bonus edilizi, pensioni: ecco tutte le novità della legge di Bilancio 2022

L’ultimo giro di boa per la legge di Bilancio 2022 è arrivato nella giornata del 29 dicembre 2021 con il voto finale alla Camera. Con la maggioranza di voti di 414 sì rispetto ai 47 no, è arrivato il via libero definitivo alla Manovra di Draghi con una spesa complessiva di 36,5 miliardi di euro, coperture per 13,2 e indebitamento per 23,3 miliardi. Numerose le novità previste per il prossimo anno: Fisco, decontribuzione, bonus edilizi, pensioni, Pubblica amministrazione e tanto altro.

Fisco, riduzione delle aliquote Irpef a 4 e abolizione Irap

Arriva la riduzione delle aliquote Irpef che passeranno dalle attuali cinque a quattro. La legge di Bilancio 2022 prevede aliquote del 23%, 25%, 35% e 43%. Rimane il bonus di Renzi rivisto dall’allora ministro dell’Economia Gualtieri di 100 euro mensili per i redditi fino a 15 mila euro. Gli effetti del taglio dell’Irpef si vedranno già da marzo prossimo. Arriva anche l’abolizione dell’Irap per 853 mila lavoratori autonomi: a beneficiarne saranno soprattutto i liberi professionisti, le ditte individuali e le società semplici.

Decontribuzione per redditi fino a 35 mila euro all’anno

Per tutto il 2022 sui contributi vigerà lo sconto dello 0,8% purché la retribuzione imponibile non ecceda i 2.692 euro al mese (calcolata per tredici mensilità). La decontribuzione si applica dunque ai redditi fino a 35 mila euro al mese. Non rientrano nello sconto contributivo colf, badanti e lavoratori domestici.

Pensioni, nel 2022 nuove uscite con la quota 102

In tema di pensioni, debutterà nel 2022 la quota 102 che prenderà il posto di quota 100. Si potrà andare in pensione all’età di 64 anni e con almeno 38 anni di versamenti. I pensionamenti anticipati attesi per il prossimo anno con quota 102 sono 16.200. Prorogata anche l’opzione donna e previsto il rafforzamento dell’Ape sociale con 23 nuove categorie di lavoratori impiegati in mansioni gravose che potranno uscire a 63 anni. Per i lavoratori dell’edilizia e i ceramisti è previsto un corsia preferenziale per l’Ape sociale: gli anni di contributi dovranno essere almeno 32 e non 36 come per tutte le altre categorie di lavoratori gravosi.

Bonus edilizi, prorogati con novità superbonus 110% e facciate

Prorogati i bonus edilizi per il 2022, in particolare il superbonus 110% e il bonus facciate. Ma con delle novità dettate dalla possibilità di ricorrere alle misure ma anche ai controlli anti frode. Il superbonus 110% è stato confermato per tutto il 2022 per le villette, ma entro il 30 giugno 2022 è necessario raggiungere almeno il 30% di stato di avanzamento dei lavori (Sal). I condomini potranno avvantaggiarsi del superbonus 110% ma con una riduzione delle detrazioni fiscali che scenderà fino al 65% entro il 2025. Confermato anche il bonus facciate ma con la riduzione dell’agevolazione fiscale dal 90% al 60%. Tra le novità anche l’obbligo del visto di conformità delle spese agli interventi per importi entro i 10 mila euro.

Imprese, prorogato l’ex iperammortamento fino al 2025

Prorogato fino a tutto il 2025 anche l’ex iperammortamento dei beni tecnologici 4.0. Il credito di imposta corrispondente viene stabilito nelle misure:

  • del 20% (aliquota dimezzata dal 40%) per la quota fissa delle spese fino a 2,5 milioni di euro;
  • del 10% (aliquota dimezzata dal 20%) per spese tra i 2,5 e i 10 milioni di euro;
  • del 5% (aliquota dimezzata dal 10%) per spese oltre i 10 milioni di euro e fino a 20 milioni.

Vengono inoltre stanziati altri 900 milioni di euro per l’acquisto e il leasing di beni strumentali rientranti nella “Nuova Sabatini“. L’incentivo rimarrà in vigore fino a tutto il 2027.

Caro bollette, benefici sull’Iva e sugli oneri

La legge di Bilancio 2022 interviene anche sul caro bollette con più misure. In primis, l’azzeramento degli oneri generali di sistema relativi alle bollette dell’elettricità domestica e non domestica per le basse tensioni (fino a 16,5 kW). L’Iva sul gas naturale si riduce al 5% e l’azzeramento degli oneri di sistema del gas naturale per tutte le utenze, sia domestiche che non domestiche. In arrivo anche il potenziamento dei bonus per gli utenti svantaggiati.

Pubblica amministrazione, più premi e sale il tetto massimo dei compensi

Novità in arrivo anche per i lavoratori della Pubblica amministrazione. Il governo ha stanziato 200 milioni di euro per incrementare i fondi integrativi destinati ai premi dei dipendenti del pubblico impiego. Ne beneficeranno, in particolare, i lavoratori delle amministrazioni pubbliche centrali, con 110,6 euro per gli statali e 89,4 euro per gli insegnanti. Si tratta di componenti di aumento dello stipendio legati a premi per le performance dei lavoratori del pubblico impiego. Sale da 240 mila a 249 mila il tetto stipendiale riconosciuto come limite ai lavoratori della Pubblica amministrazione, ma solo a partire dal 2023.

 

Bonus facciate, quali sono gli interventi ammessi e quelli esclusi?

Il bonus facciate permette di ottenere una detrazione fiscale del 90% delle spese documentate che siano state sostenute negli anni 2020 e 2021. In attesa della conferma per i prossimi anni dalla legge di Bilancio 2022, con detrazione in diminuzione al 60%, è necessario verificare quali siano gli interventi ammessi alla detrazione e quali, invece, ne risultino esclusi.

Bonus facciate, quali sono gli interventi ammessi alla detrazione fiscale?

Il bonus facciate è stato previsto dai commi dal 219 a 224, dell’articolo 1 della legge numero 160 del 27 dicembre 2019 (la legge di Bilancio 2020). Come poi modificato dalla legge di Bilancio 2021, il bonus facciate prevede la detrazione pari al 90% delle spese documentante negli anni 2020 e 2021 per lavori che siano finalizzati al recupero oppure al restauro delle facciate esterne degli edifici. Gli immobili devono essere situati nelle zone A e B. La  relativa classificazione è quella contenuta nel decreto del Ministero del Lavoro numero 1444 del 2 aprile 1968.

Bonus facciate, la zona A

Dal punto di vista oggettivo, le detrazioni fiscali del bonus facciate spettano a condizione che gli immobili oggetto degli interventi siano situati nelle zone A e B. In alternativa, possono essere ubicati nelle zone assimilabili seguendo le indicazioni della normative regionali e dei regolamenti edilizi comunali. Dal decreto 1444 del 1968 ne deriva che gli interventi della zona A riguardano “le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”.

Bonus facciate, quali sono gli interventi ammessi della zona B?

Dal decreto ministeriale, gli interventi della zona B ammessi al bonus facciate sono i lavori per “le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A). Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq”.

Interventi ammessi al beneficio del bonus facciate: cosa prescrive la norma

La norma sul bonus facciate permette di beneficiare dell’agevolazione fiscale seguendo principi di carattere generale. In particolare:

  • gli interventi devono essere finalizzati a recuperare o restaurare la facciata esterna”. Inoltre, devono essere fatti in via esclusiva sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”;
  • nel caso in cui gli interventi di rifacimento della facciata riguardino lavori influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, “gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015  e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008”.

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sugli interventi ammessi ai fini del bonus facciate

L’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori indicazioni circa l’ammissibilità degli interventi al bonus facciate. La circolare di riferimento è la numero 2/E del 14 febbraio 2020. Nella comunicazione, l’Agenzia sottolinea che la detrazione è possibile sulle spese sostenute per:

  • interventi finalizzati a recuperare o restaurare la facciata esterna degli edifici esistenti;
  • sono ammessi ai lavori parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualunque categoria catastale;
  • alla stessa disciplina sono ammessi i lavori sugli immobili strumentali;
  • interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi;
  • gli interventi sull’involucro “esterno visibile dell’edificio”, ovvero sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno);
  • risultano ammissibili i lavori sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la “struttura opaca verticale”.

Tutti i lavori ammessi al bonus facciate secondo l’Agenzia delle entrate

Semplificando, l’Agenzia delle entrate specifica che gli interventi ammessi al bonus facciate devono riguardare il consolidamento, il ripristino, il miglioramento e il rinnovo degli elementi della struttura opaca verticale della facciata. Inoltre, sono ammessi la mera pulitura e la tinteggiatura delle superfici, il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, gli ornamenti e i fregi. Sono altresì ammissibili anche i  lavori riconducibili al decoro urbano sulle grondaie, sui pluviali, sui parapetti, sui cornicioni. Infine i lavori possono riguardare anche tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Bonus facciate: su quali lavori non spetta la detrazione?

Le detrazioni del bonus facciate non spettano per i lavori fatti sulle facciate internet dell’immobile. Fanno eccezione le parti che siano visibili dal suolo a uso pubblico o dalla strada. Non rientrano nel bonus facciate anche i lavori di sostituzione di infissi, di vetrate, di cancelli, di grate e di portoni.

Bonus facciate, sono ammessi al beneficio anche gli interventi riguardanti solo parti o porzioni della facciata?

Da ultimo l’Agenzia delle entrate è intervenuta anche a chiarire l’ammissibilità al bonus facciate degli interventi relativi solo a porzioni della facciata. In risposta all’interpello numero 838 del 2021, l’Agenzia ha specificato che anche un intervento parziale, da svolgere solo su una porzione della facciata, può essere ammesso alle agevolazioni del bonus facciate. Pertanto, si può ottenere l’agevolazione anche su lavori che non interessino l’intera facciata visibile dell’immobile.