Detrazioni fiscali e cessione crediti, quando serve l’attestazione di congruità nei bonus edilizi?

Tra i vari adempimenti che spettano ai contribuenti nel caso di lavori per il superbonus 110% o degli altri bonus edilizi per la detrazione fiscale diretta, per la cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura, rientra l’attestazione o l’asseverazione della congruità delle spese sostenute. In vari casi, soprattutto per la detrazione diretta, l’attestazione non è richiesta. Nei casi di cessione del credito di imposta vi sono varie modalità per ottemperare all’adempimento. Ecco, dunque, quando l’attestazione va fatta e per quali bonus e superbonus edilizi l’asseverazione deve seguire specifiche regole fissate dalle norme.

Bonus ristrutturazioni ed ecobonus ordinario, quando serve l’attestazione di congruità delle spese?

Nel caso del bonus ristrutturazione non serve l’attestazione di congruità delle spese se il contribuente utilizza la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi. Serve invece, dal 12 novembre 2021, il contribuente utilizza la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura l’asseverazione è necessaria. Tuttavia, fanno eccezione i lavori realizzati per un importo inferiore ai 10 mila euro e quelli in edilizia libera. Per l’ecobonus ordinario, invece, serve anche nel caso di detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi. L’obbligatorietà vige alla conclusione degli interventi, per lavori iniziati a partire dal 6 ottobre 2020. L’attestazione è obbligatoria anche per la cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura, a eccezione dei lavori entro i 10 mila euro o in edilizia libera.

Ecobonus rientrante nel superbonus 110%, quando serve l’asseverazione di congruità delle spese?

Nel caso di ecobonus rientrante nel superbonus 110%, l’asseverazione di congruità delle spese è obbligatoria per la detrazione fiscale diretta. L’attestazione, in questo caso, rientra nell’asseverazione dei requisiti tecnici e va inviata all’Enea entro i 90 giorni successivi alla conclusione dei lavori. Allo stesso modo è necessario ottemperare all’asseverazione nel caso in cui ci si serva della cessione dei crediti di imposta o dello sconto in fattura. Il termine per l’invio all’Enea è sempre di 90 giorni.

Fonti rinnovabili, impianti di climatizzazione ed eliminazione barriere architettoniche: quando l’attestazione di congruità?

I lavori sulle fonti rinnovabili con installazione o con l’integrazione dell’impianto di climatizzazione e l’abbattimento delle barriere architettoniche presentano adempimenti simili. Nel caso di detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi non c’è bisogno dell’attestazione di congruità delle spese. Risulta obbligatoria, invece, nel caso di cessione dei crediti di imposta o di sconto in fattura. L’obbligatorietà vige dal 12 novembre 2021, giorno di entrata in vigore del decreto “Antifrodi”. In entrambi i casi, non si procede con l’asseverazione nel caso di lavori entro i 10 mila euro di importo o per quelli in edilizia libera.

Bonus facciate eco e non eco, quando serve l’attestazione sui costi sostenuti?

Per il bonus facciate non eco ed eco, gli adempimenti divergono. Infatti, l’asseverazione di congruità delle spese serve:

  • per il bonus facciate eco. L’asseverazione va fatta alla conclusione dei lavori, per interventi iniziati dal 6 ottobre 2020, e in caso di detrazione fiscale diretta;
  • non serve per il bonus facciate non eco per la detrazione fiscale diretta;
  • è obbligatoria dal 12 novembre 2021 per il bonus facciate non eco, sia per la cessione dei crediti di imposta che per lo sconto in fattura alla conclusione dei lavori;
  • risulta obbligatoria dal 12 novembre 2021 per il bonus facciate eco in caso di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura. L’attestazione di congruità delle spese è contenuta nell’asseverazione tecnica alla conclusione dei lavori.

Sisma bonus ordinario e maggiorato nel 110%, quando serve l’attestazione di congruità delle spese?

L’asseverazione di congruità delle spese sostenute non è necessaria solo nel caso di sisma bonus ordinario per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi. Nel caso di lavori rientranti nel superbonus 110%, invece, risulta obbligatoria alla conclusione degli interventi di riduzione del rischio sismico. L’attestazione deve essere depositata presso lo Sportello unico dell’edilizia del comune dell’immobile dove sono stati realizzati gli interventi. Tale attestazione non serve se i lavori rientrano nel super sisma bonus acquisti. Per la cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura, l’attestazione di congruità delle spese è sempre necessaria. In particolare, per il sisma bonus ordinario è obbligatoria dal 12 novembre scorso ed è contenuta nell’attestazione di riduzione del rischio sismico. L’asseverazione va depositata allo Sportello unico per l’edilizia nel caso di lavori rientranti nel superbonus 110%. I lavori in edilizia libera e quelli entro i 10 mila euro sono esclusi dall’asseverazione.

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, quali adempimenti servono?

Nel caso di lavori inerenti gli impianti del fotovoltaico e i sistemi di accumulo, l’asseverazione di congruità delle spese non serve se il contribuente sceglie la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi. Risulta invece necessaria dal 12 novembre 2021 per la cessione del credito di imposta. O per l’applicazione dello sconto in fattura, a eccezione dei lavori in edilizia libera o per importi entro i 10 mila euro. Se gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo rientrano nel superbonus 110% come lavori trainati, l’asseverazione di congruità delle spese serve anche nel caso di detrazione fiscale diretta. In tal caso, il contribuente deve inviare l’attestazione all’Enea entro i 90 giorni successivi alla conclusione dei lavori. Per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta è necessario l’invio all’Enea dell’asseverazione di congruità delle spese già contenuta nell’attestazione dei requisiti tecnici. Il termine di invio è di 90 giorni dalla chiusura dei lavori.

Colonnine di ricarica delle auto elettriche, quali asseverazioni servono?

Infine, nel caso di lavori riguardanti le colonnine di ricarica delle auto elettriche, come interventi trainati nel superbonus 110%, l’asseverazione di congruità delle spese è sempre richiesta. In particolare, per la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi l’attestazione è contenuta all’interno dell’asseverazione dei requisiti tecnici. Nel caso di sconto in fattura o di cessione dei crediti di imposta l’asseverazione deve essere inviata all’Enea prima della comunicazione dell’opzione scelta. In entrambi i casi, l’invio all’Enea deve avvenire entro il termine di 90 giorni dalla conclusione dei lavori.

 

Superbonus 110% e bonus edilizi: le spese per visti e asseverazioni sono detraibili?

Sono detraibili le spese sostenute per gli adempimenti richiesti dei visti e delle asseverazioni nel caso di beneficio del superbonus 110% e bonus edilizi relativi a lavori del 2021? Alla domanda il decreto legge “Milleproroghe” ha fornito informazioni sulla detraibilità dei costi sostenuti. Inoltre, lo stesso provvedimento semplifica anche l’opzione per le cessioni dei crediti di imposta a decorrere dal 12 novembre 2021, giorno di entrata in vigore del decreto “Antifrodi”. La semplificazione opera per i piccoli interventi, di imposto non eccedente i 10 mila euro, e l’edilizia libera.

Visti e asseverazioni dei bonus edilizi e del superbonus 110%: i chiarimenti del decreto ‘Milleproroghe’ e Agenzia delle entrate

I chiarimenti sulla detraibilità delle spese per asseverazioni e visti legati al superbonus 110% e ai bonus minori arrivano dalla legge di conversione del decreto “Milleproroghe”. Tuttavia, già l’Agenzia delle entrate era entrata nel merito dei chiarimenti sui bonus edilizi nelle scorse settimane.

Spese per visti e asseverazioni per interventi del 2021 rientranti nel superbonus 110% e bonus minori: sono detraibili?

Nel dettaglio, le spese per i visti e per le asseverazioni relative ai bonus minori e al superbonus 110 sono sempre detraibili, anche se gli interventi sono stati effettuati nel 2021. Inoltre, chiarisce il decreto, per questi interventi è possibile procedere con la cessione del credito di imposta senza le specifiche formalità dei visti e delle asseverazioni purché si rientri nel campo dei lavori entro i 10 mila euro di imposto o nell’edilizia libera. Il chiarimento riguarda gli interventi effettuati tra il 12 novembre e il 31 dicembre dello scorso anno.

Asseverazioni di congruità delle spese e visto di conformità: vincoli allargati anche ai bonus edilizi minori

I chiarimenti si sono resi necessari in seguito all’entrata in vigore del decreto “Antifrodi” (decreto legge numero 157 del 2021) del 12 novembre scorso. Il provvedimento ha esteso il campo degli adempimenti anche ai bonus edilizi cosiddetti “minori”, oltre al superbonus 110%. Per effetto del decreto, dunque, anche per avvalersi dei bonus minori c’è la necessità di rispettare i vincoli dell’asseverazione dei lavori e dei costi e il visto di conformità delle spese.

Detraibilità spese visti bonus e superbonus 110% dopo l’entrata in vigore del decreto ‘Antifrodi’ del 12 novembre 2021

Tuttavia, se per il superbonus 110% esiste una norma che ne disciplina la detraibilità delle spese di visti e asseverazioni, per i bonus minori non c’è. Per questo motivo, la detrazione delle spese sostenute per gli adempimenti richiesti è rimasta in dubbio dopo l’entrata in vigore del decreto “Antifrodi”. In particolare per le spese sostenute negli ultimi due mesi dello scorso anno. Dubbio che è stato chiarito dal decreto “Milleproroghe” che ha espressamente previsto che, anche per i bonus edilizi differenti dal superbonus 110%, si possa procedere con la detrazione delle spese di visti e asseverazioni.

Detrazione spese visti e asseverazioni bonus edilizi per interventi dal 1° gennaio 2022

Infatti, se non vi erano dubbi sulle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022 secondo quanto dispone già la legge di Bilancio 2022, le incertezze sulla detraibilità delle le spese sostenute tra il 12 novembre e il 31 dicembre 2021 sono state finalmente chiarite. Il decreto “Milleproroghe” ha definitivamente chiarito gli adempimenti da effettuare. Infatti, per le spese di visti e asseverazioni effettuate dal 12 novembre al 31 dicembre 2021, si può effettuare la detrazione.

Intervento dell’Agenzia delle entrate sulla detrazione fiscale delle spese di visti e asseverazioni dei bonus edilizi

Già l’Agenzia delle entrate era intervenuta nelle scorse settimane per chiarire il punto. Infatti, l’Agenzia aveva chiarito che, a seguito della legge di Bilancio 2022, dovevano essere incluse nella detrazione fiscale non solo le spese di visti, asseverazioni e attestazioni relative al 2022, ma anche quelle dello scorso anno. In sede di conversione del decreto “Milleproroghe” si sono fatte proprie le indicazioni dell’Agenzia delle entrate. Il provvedimento ha definitivamente ammesso alla detrazione le spese a partire dal 12 novembre 2021.

Interventi in edilizia libera e di importo non eccedente i 10 mila euro, servono visti e asseverazioni?

Peraltro, per i lavori in edilizia libera e per quelli non eccedenti l’importo di 10 mila euro non sono necessari né visti, né asseverazioni. Per questi interventi, necessari e preliminari rispetto alla cessione del credito di imposta o allo sconto in fattura, il beneficiario potrà:

  • procedere con la cessione del credito o con lo sconto in fattura comunicando l’opzione all’Agenzia delle entrate;
  • non adempiere ad asseverazioni di congruità delle spese e visti di conformità.

Fa eccezione il solo bonus facciate, per il quale i contribuenti sono obbligati a questi adempimenti e relativa detrazione delle spese.

Bonus facciate eco e non eco: ecco quali visti e asseverazioni sono necessari

Quali visti e asseverazioni sono necessari per il bonus facciate “eco” e “non eco” ai fini del beneficio della detrazione fiscale diretta, dello sconto in fattura o della cessione dei crediti di imposta? Ecco in rassegna quali adempimenti sono richiesti ai contribuenti che vogliano far svolgere lavori di bonus facciate alla luce anche dei recenti cambiamenti normativi intercorsi con la legge di Bilancio 2022 e con i vari decreti “Antifrodi” e “Frodi”.

Bonus facciate, quali interventi sono previsti e quali asseverazioni bisogna fare?

Il bonus facciate prevede la detrazione fiscale Irpef e Ires, o la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura, per una percentuale pari al 90% per i lavori svolti nel 2020 e nel 2021. A partire dal 2022 la percentuale di detrazione fiscale è scesa al 60%. La misura è disciplinata dai commi dal 219 al 224 dell’articolo 1. della legge numero 160 del 2019.

Bonus facciate 2022, quali asseverazioni sono previsti per i requisiti tecnici in caso di detrazione fiscale diretta?

In caso di detrazione fiscale diretta del bonus facciate nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730, è necessaria l’asseverazione dei requisiti tecnici. In particolare, l’asseverazione deve essere rilasciata alla conclusione dei lavori. Fanno eccezione gli eventuali stati di avanzamento dei lavori (Sal), ai fini dell’opzione o al termine dell’anno per gli interventi infrannuali. Non è occorrente l’utilizzo dell’Allegato B del decreto sulle asseverazioni del ministero per lo Sviluppo Economico (Mise) del 6 agosto del 2020. Pertanto, all’Enea deve essere inoltrata la scheda tecnica “ecobonus”. La scadenza per inviare il documento è fissata in 90 giorni dal giorno di conclusione dei lavori. Tale asseverazione va ottemperata non solo nel caso di detrazione fiscale diretta, ma anche nei casi di cessione dello sconto in fattura o di cessione dei crediti di imposta.

Asseverazione di congruità delle spese per il bonus facciate in caso di detrazione fiscale diretta

Per gli interventi rientranti nel bonus facciate, nel caso di detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730, è dovuta anche l’asseverazione di congruità delle spese sostenute. L’asseverazione è necessaria solo alla conclusione dei lavori effettuati, per gli interventi iniziati a decorrere dalla data del 6 ottobre del 2020. In questo caso, l’asseverazione è già contenuta nell’asseverazione tecnica necessaria alla conclusione dei lavori. Fanno eccezione gli eventuali stati di avanzamento dei lavori (Sal) o al termine dell’anno per gli interventi infrannuali. L’asseverazione quindi non va inoltrata all’Enea, ma solo quella tecnica.

Congruità delle spese sostenute nel bonus facciate, quale asseverazione va inviata per la cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura?

Diverso è il caso di asseverazione di congruità delle spese sostenute per gli interventi effettuati in regime di bonus facciate per la scelta dell’opzione, ovvero per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di imposta. In questi casi, è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese a decorrere dal 12 novembre 2021, giorno di entrata in vigore del decreto “Antifrodi”. L’asseverazione è contenuta nell’asseverazione tecnica alla conclusione degli interventi (e non va inviata all’Enea). È possibile anche l’asseverazione in carta libera per le operazioni inerenti gli stati di avanzamento dei lavori (Sal).

Visti di conformità delle spese nel caso di bonus facciate: quando sono occorrenti?

Per quanto attiene ai visti di conformità delle spese dei lavori rientranti nel bonus facciate, è necessario considerare che:

  • il visto di conformità non è necessario nel caso di detrazione fiscale diretta nel modello di dichiarazione dei redditi o di 730;
  • risulta necessario il visto di conformità delle spese nel caso di sconto in fattura o di cessione del credito di imposta a partire dal 12 novembre 2021.

Bonus facciate ‘non eco’: quali interventi interessano e quali asseverazioni sono necessarie?

Il bonus facciate con la detrazione fiscale originaria del 90% rientra in quelli che vengono definiti interventi “non eco”. Per questi interventi, non risultano necessarie:

  • l’asseverazione dei requisiti tecnici sia nel caso di detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730;
  • la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura non necessitano dell’asseverazione dei requisiti tecnici.

Asseverazione di congruità delle spese per il bonus facciate ‘non eco’ per dichiarazione redditi o sconto in fattura e cessione del credito

A partire dal 12 novembre 2021 è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese anche per gli interventi rientranti nel bonus facciate ‘non eco’. Il che significa che si fa l’asseverazione sia se si tratta di opzione dello stato di avanzamento dei lavori che alla conclusione degli interventi per ottenere lo sconto in fattura o per procedere con la cessione del credito di imposta. Inoltre l’asseverazione va fatta in carta libera. Non necessita dell’asseverazione di congruità delle spese la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730.

Visto di conformità delle spese nel caso di bonus facciate: quando sono occorrenti?

Per quanto attiene ai visti di conformità delle spese dei lavori rientranti nel bonus facciate ‘non eco’, è occorrente considerare che:

  • il visto di conformità non è necessario per la detrazione fiscale diretta nel modello di dichiarazione dei redditi o in quello del 730;
  • risulta occorrente il visto di conformità delle spese per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di imposta a partire dal 12 novembre 2021.

Bonus edilizi per piccoli lavori e interventi oltre 10.000 euro: conviene la cessione dei crediti o la detrazione?

Per i piccoli interventi rientranti nei bonus edilizi o i lavori modesti ma di importo superiore ai 10 mila euro, conviene procedere con la cessione dei crediti di imposta o con la detrazione fiscale diretta? Le ultime novità relative ai bonus e ai superbonus edilizi, in particolare relative alle strette sulle cessioni dei crediti di imposta e alle asseverazioni e ai visti di conformità e di congruità delle spese sostenute per i lavori, farebbero propendere la scelta verso la detrazione fiscale.

Bonus su piccoli interventi edilizi: gli adempimenti per la cessione dei crediti di imposta

Analizzando quali interventi paghino il prezzo maggiore per le nuove strette dei decreti antifrodi, sono proprio i piccoli lavori (da distinguere da quelli entro i 10 mila euro o da quelli in edilizia libera). Per questi lavori, infatti, pur senza la necessità di ricorrere a grandi cantieri, il committente deve comunque sostenere i costi di asseverazione delle spese e di visti di conformità. Gli stessi adempimenti previsti per la cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura. Si tratta, anche se in proporzioni percentuali da calcolare rispetto all’entità degli interventi, di alcuni costi fissi dei quali il committente deve farsi carico.

Bonus edilizi, quando visti di conformità e asseverazioni di congruità delle spese sono sempre necessari

Questi costi potrebbero eliminare la convenienza di ricorrere alle opzioni di cessione dei crediti di imposta e dello sconto in fattura. Inoltre per alcuni bonus, come quello delle facciate, questi adempimenti sono sempre necessari, anche se si tratta di interventi ancora più piccoli. Ovvero di lavori entro i 10 mila euro o ricadenti in edilizia libera.

Bonus edilizi per piccoli interventi, conviene la detrazione fiscale diretta?

Nella scelta su come trarre vantaggi fiscali dall’esecuzione degli interventi ricadenti nei bonus edilizi, torna utile dunque valutare la convenienza della detrazione fiscale diretta. Normalmente i bonus prevedono il recupero del beneficio spalmandolo in dieci rate annuali. Ma la valutazione non deve escludere un altro parametro di valutazione, ovvero l’inflazione. Ad oggi, secondo gli ultimi andamenti, la percentuale di crescita dei prezzi è del 4,8% (dati di gennaio 2022 dell’Istat). E dunque risulta necessario calcolare quanto del vantaggio fiscale legato ai bonus edilizi viene sottratto dall’inflazione.

Detrazioni fiscali legate ai bonus edilizi: quanto è importante considerare l’inflazione?

La detrazione diretta di quanto spettante dai bonus sugli interventi edilizi può essere calcolata al netto dell’inflazione prodotta negli anni di recupero fiscale. Ad esempio, se un contribuente fa fare interventi edilizi per 8.000 euro nel 2022 rientranti nel bonus ristrutturazioni, la detrazione del 50% sarebbe di 4.000 euro. Questa detrazione dovrà essere spalmata nei 10 anni successivi, mediante una rata annuale di detrazione pari a 400 euro. Il primo anno di detrazione è quello successivo al periodo in cui sono stati svolti i lavori, ovvero il 2023.

Bonus edilizi e detrazioni fiscali: quanto si perde negli anni per l’inflazione?

A partire dalla dichiarazione dei redditi del 2023, quindi, immaginando un indice di inflazione costante al 4% all’anno, il valore effettivo del beneficio fiscale (dei 4.000 euro) scenderebbe a 3.250 euro. Ovvero nell’arco dei 10 anni il potere di acquisto del beneficio fiscale calcolato nel 2022 si riduce progressivamente di 4 punti percentuali per ogni anno. Con un’inflazione media annua del 2%, l’erosione del vantaggio fiscale si fermerebbe a 3.600 euro.

Bonus edilizi: inflazione e costi della cessione dei crediti di imposta non detraibili

Considerazioni e calcoli sull’inflazione entrano, pertanto, di diritto nella scelta di quale strumento avvalersi per spalmare il vantaggio fiscale dei bonus edilizi negli anni. Nel caso di cessione del credito di imposta a una banca, il prezzo applicato dall’istituto contiene già una voce di costo dell’inflazione stimata nel tempo. Ma il rischio di erosione del valore del bonus può essere, a fronte di un prezzo da pagare, scaricato su chi acquisisce il credito di imposta. Si tratta, in definitiva, di valutare l’erosione del vantaggio fiscale negli anni per l’inflazione con i costi applicati all’opzione di cessione del credito di imposta, alcuni dei quali non risultano detraibili.

Cessione crediti di imposta su bonus edilizi: quanto convengono dopo le modifiche?

Il mercato delle cessioni dei crediti di imposta e dello sconto in fattura può ripartire dopo lo stop delle scorse settimane, ma il rischio è quello dei maggiori costi a carico dei contribuenti. Il nuovo decreto legge numero 13 del 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio, infatti, rimescola ancora le regole sui trasferimenti dei crediti di imposta: le procedure, più complesse, possono riflettersi su quanto siano convenienti le operazioni di bonus e superbonus 110% in edilizia.

Come avverrà la cessione dei crediti di imposta sul bonus casa?

La cessione dei crediti di imposta sarà possibile per un numero massimo di tre trasferimenti. Due però dovranno essere effettuati coinvolgendo i soggetti controllati, ovvero le banche, le Poste Italiane, gli intermediari finanziari e le società bancarie. E per i professionisti che svolgono le asseverazioni pesano le nuove responsabilità con prevedibile scarico dei costi a carico dei contribuenti.

Cessione dei crediti di imposta, cosa cambia con il nuovo decreto sui bonus e superbonus edilizi?

Con il nuovo provvedimento si dà l’addio alle cessione illimitata dei crediti di imposta sui bonus e superbonus edilizi. I bonus sulla casa prevedono regole più stringenti sia sulla circolazione della “moneta fiscale” dei superbonus, che su altri bonus edilizi ordinari, come l’ecobonus del 50% o del 65%, il bonus ristrutturazione del 50% e il bonus facciate del 60%. Tutti i professionisti tecnici che rilasciano i visti e le asseverazioni sono obbligati all’assicurazione.

Bonus e superbonus edilizi, il peso dei costi di professionisti tecnici

Per l’utilizzo dell’opzione della cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura, è richiesta l’asseverazione di congruità dei prezzi. L’obbligo vale sia per il superbonus 110% che per gli altri bonus edilizi ordinari. Le novità introdotte dal decreto legge numero 13 del 2022 avranno un impatto anche sui contribuenti o cliente che decideranno di far fare interventi di ristrutturazioni. Con il rafforzamento delle pene legate ai reati dei professionisti tecnici incaricati di redigere la documentazione di asseverazione dei costi, (multa da 50 mila a 100 mila euro, reclusione dai 2 ai 5 anni in caso di dati falsi o di omissioni rilevanti), è facile che i costi per i contribuenti tendino a salire.

Detrazioni delle spese per bonus e superbonus solo entro i limiti massimi

Il rispetto della congruità dei costi va a colpire non solo il superbonus 110%, ma anche i bonus casa ordinari. L’ultimo provvedimento del governo ha stabilito che debbano utilizzarsi i nuovi prezzi massimi delle 34 tipologie di lavori in elenco, dalle caldaie alle finestre, dalle coibentazioni alle pompe di calore. Chi maggiormente rischia di vedersi penalizzato dalle ultime novità del decreto sono i contribuenti che facciano svolgere lavori con bonus ordinari che non rientrino nel superbonus 110%.

Esempio di costi dei bonus casa in caso di cessione dei crediti di imposta

Infatti, se un contribuente decide di avvalersi del bonus ristrutturazione al 50% per la sistemazione di una casa e del cambio delle finestre con l’ecobonus del 50% per una spesa totale di 75 mila euro, le detrazioni spettanti prima degli ultimi interventi legislativi erano di 37.500 euro. Il credito di imposta poteva essere ceduto a qualsiasi soggetto e la burocrazia era limitata. Con gli ultimi provvedimenti sono necessari il visto di conformità e l’asseverazione di congruità delle spese. E la cessione dei crediti di imposta, dopo il primo passaggio, può essere fatta solo verso soggetti in ambito controllato, ovvero le banche, le assicurazioni, le Poste Italiane e gli altri intermediari finanziari vigilati.

Cessione dei crediti di imposta, è necessaria l’assicurazione: in cosa consiste?

Inoltre, le ultime novità legislative hanno introdotto l’obbligo di assicurazione con massimale corrispondente ai costi di tutti i lavori attestati. Con un conseguente incremento dei costi. Se la detrazione fiscale, nell’esempio riportato, era di importo pari a 37.500 euro, con le novità i costi scendono. Perché la cessione verso le banche potrebbe far calare il vantaggio fiscale a circa 30 mila euro. Si tratta del costo applicato anche in precedenza, ma il credito poteva essere fatto circolare verso tutti i soggetti negoziandone il vantaggio. Ma a questa perdita di detrazione fiscale devono aggiungersi anche gli ulteriori costi dell’asseverazione di congruità e del visto di conformità dei costi. Questi ultimi costi sono detraibili, ma comportano un esborso iniziale.

Quali crediti di imposta potrebbero essere pagati di meno in caso di cessione?

Inoltre, non è da escludersi che nel nuovo mercato di circolazione della moneta fiscale, degli operatori possano decidere di applicare prezzi di acquisto dei crediti di imposta più al ribasso. Si potrebbe pensare, ad esempio, a un prezzo minore sui crediti di imposta che abbiano meno cessioni residue consentite o una durata più lunga. In più dovrà essere valutato, intervento su intervento, l’impatto del nuovo prezziario del ministero per la Transizione ecologica (Mite). Le 34 voci di costi sono da rispettare nei nuovi limiti massimo di costo.

Cessione dei crediti di imposta: ecco il nuovo modello dei bonus edilizi

In arrivo il nuovo modello dell’Agenzia delle entrate per la comunicazione della cessione dei crediti di imposta inerenti il superbonus 110% e gli altri bonus edilizi. Il provvedimento aggiorna lo schema per l’esercizio della scelta dell’opzione per sfruttare la detrazione fiscale e comprende anche lo sconto in fattura. Il modello è disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate con le relative informazioni sulle modalità per effettuare la comunicazione stessa.

Quali bonus edilizi necessitano del nuovo modello Agenzia delle entrate per la comunicazione del credito di imposta?

Oltre al superbonus 110%, il nuovo modello potrà essere utilizzato per le comunicazioni di cessione del credito di imposta del bonus facciate e degli altri bonus. Sono compresi i lavori in edilizia libera e quelli inerenti gli interventi fino a 10 mila euro di importo. A differenza degli altri bonus edilizi, gli operatori potranno comunicare queste ultime due tipologie di interventi senza apporre il visto di conformità delle spese. A comunicare l’introduzione del nuovo modello è stata l’Agenzia delle entrate con il provvedimento direttoriale numero 0035873. Il decreto dà attuazione alle norme contenute agli articoli 119 e 121 del decreto legge numero 34 del 2020.

Superbonus 110% e altri bonus edilizi, come utilizzare lo sconto in fattura o la cessione del credito

L’intervento dell’Agenzia delle entrate in merito alle opzioni esercitabili come detrazione fiscale del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi specifica che continueranno a poter essere esercitate le opzioni alternative a quella della detrazione fiscale diretta in sede di dichiarazione dei redditi. I contribuenti potranno, pertanto, continuare a esercitare la cessione dei crediti. Oppure a poter ottenere lo sconto sul corrispettivo. Il chiarimento dell’Agenzia delle entrate si è reso necessario per meglio specificare le procedure da seguire dopo le novità del decreto “Antifrodi”. La legge di Bilancio 2022 ha recepito il provvedimento. Ulteriori disposizioni sui bonus edilizi sono contenute nel  decreto “Sostegni ter”.

Blocco cessione del credito di imposta nel superbonus 110% e altri bonus edilizi: cosa significa?

In particolare, il decreto legge numero 4 del 2022, nel contrastare le frodi sulla cessione del credito di imposta del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi, ha imposto un termine per l’esercizio ripetuto dell’opzione stessa. Pertanto, chi possegga il credito di imposta potrà avvalersi di una sola e ultima cessione. L’ultimo detentore del credito di imposta non potrà più continuare a cedere il credito di imposta. Ma dovrà, necessariamente, utilizzare il credito direttamente nella detrazione fiscale della dichiarazione dei redditi.

Cessione dei crediti di imposta, da quanto scatta il blocco di circolazione della moneta fiscale?

La data di entrata in vigore del blocco alla circolazione dei crediti di imposta era stata fissata al 7 febbraio. Ciò implica che i soggetti interessati possono fare una ulteriore cessione del credito di imposta entro domenica 6 febbraio. Salvo, poi, poter svolgere un’ultima e unica cessione oltre il 7 febbraio. Recentemente la data di decorrenza del blocco della moneta fiscale è stata fissata al 17 febbraio: il periodo transitorio, nel quale la moneta fiscale della cessione del credito di imposta può continuare a circolare, scade il 16 febbraio prossimo. Si attendono, date le difficoltà degli operatori di poter procedere con le ultime operazioni di cessione, novità relative a un ulteriore slittamento, da attuare per decreto.

Credito di imposta superbonus e bonus edilizi, più giorni per cederlo

Più operazioni di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura derivanti dalle agevolazioni fiscali legate al superbonus 110% e agli altri bonus edilizi. È quanto ha spiegato l’Agenzia delle entrate che è intervenuta nel merito della scadenza del periodo transitorio che sarebbe dovuto finire il 6 febbraio 2022. Ci saranno 10 giorni di tempo in più per la cessione dei crediti di imposta con le vecchie regole: si potrà fare una cessione del credito di imposta in più fino al 16 febbraio 2022, prima della stretta operata dal decreto “Sostegni ter”.

Cessione dei crediti di imposta da superbonus 110% e altri bonus edilizi: la proroga al 16 febbraio 2022

Ci saranno dunque dieci giorni in più per il periodo transitorio della cessione dei crediti di imposta. E le operazioni potranno essere fatte con la nuova piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate per la comunicazione della scelta dell’opzione, entrata in funzione dalla giornata di oggi, 4 febbraio 2022. A intervenire sulla proroga del vecchio regime di cessione dei crediti di imposta è stata la stessa Agenzia delle entrate nelle Faq pubblicate sul proprio portale.

Interventi edilizi con possibilità di beneficio fiscale: non serve l’asseverazione dei costi

Tra le novità elencate dall’Agenzia delle entrate anche la corretta applicazione della disciplina relativa alle asseverazioni dei lavori in edilizia libera e per gli interventi entro i 10 mila euro di importi. Per questi lavori non serve l’asseverazione della congruità dei costi, ma con la nuova piattaforma dell’Agenzia delle entrate è possibile procedere con la comunicazione della scelta dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta. L’assenza di asseverazione rientra tra gli obiettivi di semplificazione delle procedure per i piccoli lavori.

Interventi in edilizia libera o per importi fino a 10 mila euro: come fare la comunicazione?

La comunicazione della scelta della cessione dei crediti di imposta o dello sconto in fattura per gli interventi in edilizia libera (per interventi con importi fino a 10 mila euro dei lavori è facile prevederne il costo) segue una procedura specifica. Nel dettaglio, è previsto che si barri l’apposita casella del quadro A del modello. La scelta mira a indicare gli gli interventi in oggetti siano quelli classificati in edilizia libera ai sensi del Testo unico per l’edilizia (decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001) ma anche del decreto ministeriale del 2 marzo 2018.

Cessione credito di imposta superbonus 110% e bonus facciate: bisogna barrare la casella del quadro A?

La casella non deve essere barrata nel caso si tratti di interventi rientranti nel superbonus 110% e nel bonus facciate. Anche se classificabili come interventi in edilizia libera, la procedura per le due misure fiscali segue altre indicazioni.

Superbonus 110% e bonus facciate, come comunicare l’opzione della cessione del credito di imposta?

Per le cessioni del credito di imposta relativo agli interventi rientranti nei bonus maggiori (superbonus 110% e bonus facciate, ad esempio), il regime transitorio terminerà il giorno 16 febbraio 2022. I crediti di imposta potranno dunque essere comunicati all’Agenzia delle entrate entro tale termine, oltre al quale si potrà effettuare una sola e unica operazione ulteriore di cessione.

Quante cessioni può fare un contribuente sul credito di imposta nel superbonus 110%?

È il caso di un contribuente che abbia fatto una cessione del credito di imposta in superbonus 110% il giorno 28 gennaio scorso. Ovvero dopo l’entrata in vigore del decreto “Sostegni ter”. L’interessato potrà fare fare un’ulteriore cessione entro il 16 febbraio 2022, con comunicazione relativa all’Agenzia delle entrate.

Ulteriori chiarimenti per i bonus in arrivo: l’eliminazione delle barriere architettoniche

Vari chiarimenti sono arrivati dall’Agenzia delle entrate per gli altri bonus validi nel 2022. Per quello relativo all’eliminazione delle barriere architettoniche con il 75% di detrazione fiscale. Il bonus è valido per tutto il 2022. Dalle indicazioni fornite, si potranno comunicare i relativi interventi all’Agenzia delle entrate. A partire dal 24 febbraio prossimo, infatti, si potrà procedere in via telematica con la comunicazione dell’opzione di scelta per questi lavori. Ovvero con la scelta tra cessione del credito di imposta e sconto in fattura.

Dichiarazione dei redditi 2022 con spese relative al superbonus 110%: più tempo per la comunicazione

Ulteriore novità derivante dai chiarimenti dell’Agenzia delle entrate riguarda la dichiarazione dei redditi 2022. I relativi modelli precompilati saranno disponibili dal 30 aprile prossimo. Il contribuente avrà più giorni di tempo per trasmettere le comunicazioni all’Agenzia delle entrate di cessione di credito di imposta o di sconto in fattura. Le comunicazioni, infatti, dovranno essere inviate entro il 7 aprile prossimo e non più entro il 16 marzo 2022.

 

Cessione crediti di imposta superbonus 110% e bonus edilizi, dal 4 febbraio nuova piattaforma

Dal 4 febbraio sarà attiva la nuova piattaforma dell’Agenzia delle entrate per la cessione dei crediti di imposta. Ad oggi, infatti, la piattaforma attiva non consente di poter procedere con le operazioni di  cessione dei crediti del superbonus 110%, degli altri bonus edilizi, nonché dei lavori minori e degli interventi con importo non eccedente i 10 mila euro. Questi ultimi due interventi, in ogni modo, non sono soggetti al visto di conformità e all’asseverazione delle spese, come chiarito dalla stessa Agenzia delle entrate.

Aggiornamento piattaforma cessione dei crediti dell’Agenzia delle entrate: cosa cambia?

L’aggiornamento della piattaforma del portale dell’Agenzia delle entrate si è reso necessario per trasmettere le comunicazione di scelta dell’opzione della cessione dei crediti di imposta o dello sconto in fattura in conseguenza dell’utilizzo del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi. Di norma i crediti sono lavorati e resi disponibili tramite il cassetto fiscale del contribuente entro il giorno 10 del mese susseguente alla trasmissione della comunicazione. Solo la visibilità nel cassetto fiscale consente al contribuente di attivarsi per monetizzare il credito fiscale verso i soggetti terzi. Solitamente quest’ultima operazione si rivolge a istituti di credito e verso le poste.

Superbonus 110% e altri bonus edilizi, le ultime novità del decreto ‘Sostegni ter’ sulla cessione del credito di imposta

In seguito alle novità del decreto “Sostegni ter” (numero 4 del 2022) che ha bloccato l’utilizzo del credito di imposta come moneta fiscale, consentendo di poter utilizzare più volte il credito di imposta, l’aggiornamento della piattaforma dell’Agenzia delle entrate si è reso indispensabile. Infatti, a partire dal 7 febbraio 2022, i crediti di imposta derivanti dal superbonus 110% e dagli altri bonus edilizi potranno subire una sola cessione. Con la nuova piattaforma sarà possibile nuovamente procedere con la comunicazione della scelta della cessione del credito di imposta o dell’applicazione dello sconto in fattura. Fermo restando la necessità di adeguare i passaggi dei crediti di imposta alle novità del decreto “Sostegni ter”.

Superbonus e bonus edilizi, quali devono avere il visto di conformità delle spese?

Con l’aggiornamento del software dell’Agenzia delle entrate, i soggetti potranno procedere con la comunicazione all’Agenzia delle entrate della scelta di una delle due opzioni di utilizzo della detrazione fiscale. Per i lavori realizzati in edilizia libera e per quelli di importo non eccedenti i 10 mila euro, i contribuenti dovranno procedere con la comunicazione della scelta senza ottemperare al visto di conformità delle spese. Tale visto permane per il superbonus 110% e per il bonus facciate.

 

 

 

Bonus edilizi diversi dal superbonus 110%, quando le spese per visti e asseverazioni sono detraibili?

Novità in tema di visti e asseverazioni per i bonus edilizi diversi dal superbonus 110%, in particolare le detrazioni fiscali spettanti per i lavori minori e per gli interventi fino a 10 mila euro. L’Agenzia delle entrate ha spiegato come semplificare i piccoli interventi. Sul punto l’Agenzia pone la data di scelta dell’opzione come quella che fa fede negli interventi di edilizia libera. Inoltre, le spese sostenute per i visti e le asseverazioni nel corso del 2021 risultano detraibili anche per l’anno di imposta 2021. Per i bonus diversi dal superbonus 110%, pertanto, non farà fede il momento in cui tali spese siano state sostenute.

Interventi in edilizia libera non in superbonus 110%: fa fede la data di scelta opzione sconto in fattura o cessione del credito di imposta

La data che fa fede ai fini dei visti di conformità e delle asseverazioni di congruità delle spese sostenute, nel caso degli interventi in edilizia libera, è quella nella quale si comunica la scelta dell’opzione stessa. I beneficiari del bonus devono adempiere a questa comunicazione direttamente all’Agenzia delle entrate. La stessa è intervenuta sulla semplificazione delle procedure con le opportune delucidazioni. Il riferimento è all’utilizzo dello sconto in fattura o alla cessione del credito di imposta. L’ambito di applicazione della regola è limitata agli interventi in edilizia libera o a quelli con importo non superiore ai 10 mila euro.

Bonus in edilizia libera e importi non superiori a 10 mila euro: senza visto e vale la data dell’opzione

Pertanto, non ha rilevanza la data nella quale si effettua la spesa, ma solo quella nella quale si comunica all’Agenzia delle entrate la volontà di avvalersi di una delle due opzioni. Il chiarimento dell’Agenzia delle entrate va a limitare l’ambito di applicabilità del decreto legge “Antifrodi”. Il parere esclude peraltro vari interventi i edilizi minori dagli adempimenti dei visti di conformità e delle asseverazioni di congruità delle spese nel caso di cessione del credito di imposta o di applicazione dello sconto in fattura.

Bonus edilizia libera e interventi minori, cosa dice la legge di Bilancio 2022?

La questione dei visti di conformità e delle asseverazioni di congruità delle spese è nata con l’applicazione del decreto legge “Antifrodi”. La legge di Bilancio 2022 ne ha recepito gli obblighi, lasciando fuori proprio gli interventi più contenuti. Ne deriva che, per i lavori a decorrere dal 1° gennaio 2022, nel caso con cui ci si volesse avvalere dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta, non si applica l’adempimento del visto di conformità e dell’asseverazione di congruità delle spese. Gli interventi che ne rimangono fuori sono, dunque, quelli in edilizia libera e quelli fino a 10 mila euro di importo. La semplificazione non è valida, invece, per il bonus facciate.

Interventi con bonus edilizi fatti nel 2021 ma comunicati dopo: come fare?

L’intervento dell’Agenzia delle entrate va a integrare quanto stabilito dalla legge di Bilancio 2022 nella situazione in cui i lavori minori siano stati effettuati nel corso del 2021, ma la comunicazione della scelta dell’opzione (sconto in fattura o cessione del credito di imposta) avvenga successivamente. In tal caso fa fede la data della comunicazione. Infatti, si legge sulla Faq dell’Agenzia delle entrate, “si ritiene che la stessa (la data, n.d.r.) trovi applicazione con riferimento alle comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito trasmesse all’agenzia delle Entrate a decorrere da tale data”.

Interventi in edilizia libera diversi dal superbonus 110%, ecco come fare per lo sconto in fattura o cessione del credito di imposta

Ciò detto, se una spesa rientrante nel bonus in edilizia libera o con importo fino a 10 mila euro, diversa dal superbonus 110%, è stata sostenuta il 1° dicembre 2021, il beneficiario non è soggetto al visto di conformità e all’asseverazione di congruità delle spese se la comunicazione della scelta dell’opzione (sconto in fattura o cessione del credito di imposta) avviene a partire dal 1° gennaio 2022. In tal caso, le date apposte a fatture e ai bonifici non fa fede.

Detraibilità spese per visti e asseverazioni bonus edilizi minori: si può applicare?

L’Agenzia delle entrate ha inoltre chiarito che le spese per le asseverazioni di congruità e per i visti di conformità risultano sempre detraibili. Nella detraibilità rientrano dunque anche le spese effettuate nel corso del 2021. Il parere dell’Agenzia delle entrate si è reso indispensabile in conseguenza del fatto che la legge di Bilancio 2022 ha stabilito la detraibilità delle medesime spese sostenute solo a partire dal 1° gennaio 2022. Pertanto, le spese di visti e asseverazioni sono detraibili anche se sostenute dal 12 novembre 2021 (giorno di entrata in vigore del decreto legge “Antifrodi”) al 31 dicembre 2021.

 

 

Bonus edilizi: dal Sostegni Ter stop alle cessioni multiple dei crediti

Novità dall’articolo 26 della bozza del decreto Sostegni Ter: per i bonus edilizi è prevista la sospensione della cessione multipla dei crediti.

Bonus edilizi e contrasto alle frodi: stop alle cessioni multiple dei crediti

Deve essere sottolineato che l’introduzione dell’articolo 26 del decreto Sostegni Ter ha sollevato molti malumori e di conseguenza, questa norma potrebbe cambiare. Nonostante questo, vediamo attualmente cosa prevede l’articolo. La prima cosa da sottolineare è che esso è rubricato: Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche. Di conseguenza il governo è consapevole che il riconoscimento dei Bonus Edilizi e in particolare il Superbonus 110% sta creando delle fasce di frode piuttosto rilevanti con importi per i lavori gonfiati e di conseguenza, oltre ad aver introdotto il visto di conformità e varie asseverazioni, sta pensando a ulteriori misure che dovrebbero ostacolare i furbetti.

Secondo le nuove norme, la cessione del credito potrebbe essere effettuata una sola volta. Il cessionario, ad esempio l’impresa che si occupa dei lavori edili, a sua volta potrebbe cedere il credito solo agli intermediari finanziari.

Obiettivo: bloccare la catena delle cessioni dei crediti: critiche dai professionisti del settore

Il Governo ha dichiarato che l’intenzione è bloccare la catena delle cessioni dei crediti che ha portato la Guardia di Finanza a scoprire numerose frodi. Naturalmente questa bozza ha destato l’interesse delle imprese edili che criticano aspramente il costante cambio di norme applicabili ai bonus edilizi. Tale comportamento, secondo l’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), andrebbe a danneggiare soprattutto le imprese più serie e a penalizzare le famiglie più bisognose. Le seconde infatti non possono avvalersi delle detrazioni sull’IRPEF.

Il presidente dell’ANCE Gabriele Buia sottolinea che questo provvedimento costringerà molte imprese a dover modificare i contratti già stipulati con il rischio che nascano molti contenziosi e un blocco del mercato.

Dello stesso avviso è anche la Rete delle Professioni Tecniche (RPT). Questa sottolinea come le continue modifiche alle disposizioni generino confusione e incertezza togliendo efficacia ai provvedimenti. RPT sottolinea che è concorde sulla necessità di evitare le frodi, ma tale obiettivo può essere realizzato attraverso strumenti informatici, banche dati e tutte le informazioni già in possesso dell’Agenzia delle Entrate.

Occorre, infine, sottolineare che, in base alla bozza del decreto Sostegni Ter approvata, il blocco delle cessioni del credito previsto dall’articolo 26 dovrebbe entrare in vigore per gli atti stipulati dopo il 7 febbraio 2022. Per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati già oggetto di cessione, sarà possibile effettuare solo un’altra cessione. I contratti stipulati dal 7 febbraio e che prevedono cessioni multiple sono nulli.

Il blocco delle cessioni del credito multiple riguarderà tutti i bonus edilizi e in particolare Sisma Bonus, Ecobonus, Bonus Ristrutturazioni, Super Bonus 110% e Bonus facciate.