Bonus manifesti pubblicitari, il credito di imposta è del 100%

Il credito di imposta sui manifesti pubblicitari sarà pari al 100%. È quanto ha chiarito l’Agenzia delle entrate sul bonus introdotto dal decreto legge numero 73 del 2021 (decreto “Sostegni bis”) per favorire la ripresa del settore messo in difficoltà dall’emergenza Covid. Il bonus sui manifesti pubblicitari consiste in un credito di imposta a favore dei titolari degli impianti pubblicitari privati, o connessi ai privati, che hanno versato il canone patrimoniale per l’anno 2021 per l’affissione dei manifesti commerciali in aree aperte al pubblico o in aree pubbliche.

Credito di imposta sui manifesti pubblicitari, quanto spetta?

Per le nuove domande del bonus manifesti pubblicitari il decreto Sostegni bis assegna risorse pari a 20 milioni di euro. Si tratta di rimborsi a favore delle imprese pubblicitarie per il rimborso dei canone di concessione già versati nel 2021. Il credito di imposta viene quindi riconosciuto in proporzione al canone pagato nello scorso anno per un ammontare pari al canone stesso per un periodo non superiore ai sei mesi.

Bonus manifesti pubblicitari, come calcolare il credito di imposta che spetta?

Il credito di imposta spettante per i manifesti pubblicitari pertanto va calcolato seguendo determinati passaggi. Per un canone versato per un numero di mesi inferiore ai sei, ad esempio per quattro mesi, il credito di imposta è pari al 100% di quanto versato. Se il numero dei mesi è superiore a sei, il canone va riparametrato sui sei mesi. Ovvero, il contribuente deve dividere l’importo corrispondente ai canoni versati effettivamente nel 2021 e moltiplicare il risultato ottenuto per sei. Quindi se il contribuente ha pagato il canone per 8 mensilità nel 2021, l’importo pagato deve essere diviso per 8 e poi moltiplicato per 6. Se il contribuente ha versato il canone per tutto l’anno 2021, il canone pagato va diviso per dodici e moltiplicato per sei.

Bonus pubblicità, domande del credito di imposta 2022 fino al 31 marzo

Si potranno presentare fino al 31 marzo 2022 le domande per la richiesta del bonus pubblicità. L’incentivo consiste in un credito di imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare nel corso di quest’anno dalle imprese. Sono inclusi nella misura anche i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali. Tutti i soggetti che presentano la domanda devono avere la residenza fiscale nel territorio nazionale. Il credito di imposta spetta nella percentuale del 50% del totale degli investimenti fatti nella pubblicità.

Bonus pubblicità, quali risorse sono a disposizione per il credito di imposta delle imprese e degli autonomi?

In totale, le risorse messe a disposizione delle imprese e dei lavoratori autonomi per il bonus pubblicità sono pari a 90 milioni di euro. Di questi, 65 milioni di euro andranno a coprire le spese effettuate sui quotidiani e i giornali, anche online. La restante quota è stata stanziata per gli investimenti effettuati in pubblicità sulle emittenti televisive e radiofoniche.

Bonus pubblicità, per quali spese può essere richiesto il credito di imposta del 50%?

In particolare, il bonus pubblicità del 50% del credito di imposta riguarda i costi sostenuti per:

  • gli investimenti pubblicitari effettuati sui quotidiani e sui periodici. Vanno bene anche gli investimenti verso i giornali on line;
  • le spese pubblicitarie sostenute a favore di emittenti radiofoniche e televisive a livello nazionale e locale, sia analogiche che digitali. Le emittenti non devono essere partecipate dallo Stato;
  • sono esclusi dal credito di imposta le altre formule pubblicitarie, ovvero la cartellonistica, il display, le affissioni e le pubblicità sui social network o simili.

Bonus pubblicità, come presentare domanda del credito di imposta del 50%?

La procedura per la presentazione delle domande del bonus pubblicità prevede, già a partire dal 1° marzo 2022, l’invio per via telematica all’Agenzia delle entrate della Comunicazione per l’accesso al credito di imposta. Si tratta, dunque, di una specie di prenotazione di quanto spettante con la specifica degli investimenti effettuati in pubblicità e di quelli da fare entro il termine del 2022. Gli investimenti devono avere decorrenza a partire dal 2022. Quelli del 2021 richiedevano la presentazione della domanda dal 1° al 31 ottobre scorsi. Pertanto, entro il prossimo 31 marzo si potranno prenotare le risorse attendendo poi l’esito della presentazione della domanda che arriverà dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria. Sarà il Dipartimento a stilare il primo elenco dei soggetti che abbiano fatto richiesta del bonus pubblicità mediante graduatoria. Per ciascun ammesso in graduatoria, verrà indicato il credito di imposta in teoria spettante.

Credito di imposta, cosa fare dopo aver presentato la domanda del bonus pubblicità?

Inoltre, in tutto il mese di gennaio 2023 i soggetti che abbiano inviato nel 2022 la domanda per il credito di imposta del bonus investimenti dovranno integrare la domanda inviando la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”. Tale dichiarazione deriva dall’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica numero 445 del 2000. Si tratta sostanzialmente di un’autodichiarazione attestante gli investimenti fatti nell’anno 2022. Successivamente, sul proprio portale internet, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria pubblicherà l’elenco definitivo dei soggetti ammessi al bonus investimento. Inoltre, tra i requisiti richiesti per l’ottenimento del credito di imposta, i soggetti che possono presentare domanda devono essere registrati presso il Tribunale oppure presso il Registro degli operatori di comunicazione (Roc) ed essere dotati di un direttore responsabile.

Credito di imposta su investimenti pubblicitari, entro quando va presentata la dichiarazione?

I soggetti che hanno già presentato la domanda per accedere al bonus pubblicità con il credito di imposta del 50% sulle spese sostenute nel 2021, hanno tempo fino al 10 febbraio 2022 per presentare la dichiarazione sostitutiva. Tale dichiarazione serve a confermare la prenotazione fatta. La richiesta è stata posticipata al 10 febbraio prossimo per gli interventi inerenti la piattaforma telematica di presentazione della domanda. Inizialmente i termini erano fissati tra il 1° e il 31 gennaio 2022.

Bonus pubblicità, chi deve presentare la dichiarazione sostitutiva?

I soggetti che devono presentare la dichiarazione sostitutiva del bonus investimenti in pubblicità sono coloro che hanno già presentato domanda per l’agevolazione nel corso del 2021. Gli stessi soggetti, in ogni modo, devono inviare la dichiarazione che andava presentata, in principio, dal 1° al 31 gennaio 2022. Lo spostamento della scadenza è stato dettato da ragioni di aggiornamento della piattaforma on line.

Come si presenta la dichiarazione sostitutiva per il bonus investimenti in pubblicità?

La presentazione della dichiarazione sostitutiva per il bonus investimenti in pubblicità del 2021 deve essere fatta sul portale dell’Agenzia delle entrate. Per inoltrare la dichiarazione è necessario utilizzare la specifica procedura raggiungibile dalla sezione riservata “Servizi per”. Successivamente bisogna accedere all’area “Comunicare”. Per autenticarsi si possono utilizzare le credenziali Spid, oppure la Carta di identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns).

Bonus pubblicità, chi può richiedere l’agevolazione per il 2022?

Il bonus può essere richiesto, secondo quanto specifica l’articolo 57 bis del decreto legge numero 50 del 2017, poi convertito nella legge numero 96 del 2017, ai soggetti che negli anni 2021 e 2022 effettuino investimenti in pubblicità. Ammessi alla domanda solo sia le imprese che i lavoratori autonomi e le partite Iva. Inoltre possono inoltrare l’istanza anche gli enti non commerciali.

Credito di imposta per le spese di pubblicità, quali spese sono ammesse?

Per gli anni 2021 e 2022 lo stanziamento del governo è stato di 90 milioni di euro all’anno per il credito di imposta sulle spese di pubblicità. In particolare, l’agevolazione è concessa secondo due fondi:

  • il primo di 65 milioni di euro a beneficio delle spese pubblicitarie fatte sui giornali quotidiani e sui periodici, anche sul web;
  • il secondo pari a 25 milioni di euro va a finanziare le spese pubblicitarie fatte verso le emittenti televisive e radiofoniche, sia locali che nazionali. Sono ammesse le stazioni analogiche e digitali. Le emittenti partecipate dallo Stato, invece, non sono ammesse.

 

 

Bonus pubblicità, al via l’invio della dichiarazione sostitutiva

E’ stato aperto il canale per l’invio della dichiarazione sostitutiva per i soggetti che hanno presentato richiesta per il bonus pubblicità.

Bonus pubblicità,  la comunicazione dell’Ade

L’agenzia delle entrate ha reso pubblico che è possibile inviare la dichiarazione sostituiva per il riconoscimento del bonus pubblicità. La procedura riguarda tutti coloro che hanno comunicato l’accesso per l’anno 2021. Inoltre si ha tempo fino al 12 febbraio 2022 per inoltrare la relativa dichiarazione sostitutiva. Ecco le linee guida da seguire per una corretta compilazione.

La comunicazione può essere inviata dal cittadino che ne ha diritto o tramite intermediario. Tuttavia per inviare la comunicazione è possibile farlo attraverso la sezione “Servizi per” alla voce “Comunicare” dell’area riservata accessibile con le proprie credenziali Spid, CIE, CNS, Entratel e Fisconline.

Come utilizzare il credito in compensazione sul modello F24

Il credito di imposto si può solo utilizzare in compensazione attraverso la presentazione del modello F24. Inoltre per poter utilizzare il credito d’imposta è necessario, in sede di compilazione del modello, utilizzare il codice tributo 6919. Il codice è denominato “credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisizione di servizi digitali – art. 190 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34”.

Il codice è esposto nella sezione “Erario” del modello, nella colonna “importi a credito compensati”. Nei casi in cui il contribuente deve procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonnina “importi a debito versati”. Inoltre il campo “anno di riferimento” fa riferimento all’anno in cui è stata presentata la domanda per l’accesso al credito d’imposta. L’anno si indica con le 4 cifre, ad esempio 2021 con riferimento allo scorso anno.

Bonus pubblicità, l’Ade controllerà i modelli presentati

Sarà l’Agenzia delle entrate a valutare i modelli F24 presentati dai contribuenti. Dunque saranno presi in considerazione solo quelli appartanenti ai soggetti presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Attenzione anche all’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione. Questo non deve eccedere l’importo indicato in tale elenco, altrimenti il modello F24 verrà scartato. Infine si ricorda che il bonus pubblicità riguardava il credito d’imposta per le imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione. Ma che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, un credito d’imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività.

 

 

 

 

 

Bonus pubblicità, è disponibile il modello di domanda per il credito di imposta

Sono disponibili sul portale dell’Agenzia delle entrate le informazioni relative al bonus pubblicità, nonché il modello di comunicazione per presentare domanda del relativo credito di imposta. Lo rende noto la stessa Agenzia delle entrate in attuazioni delle disposizioni dell’articolo 67 bis del decreto legge numero 73 del 25 maggio 2021, convertito nella legge 106 del 2021.

Bonus pubblicità, chi può presentare domanda di credito di imposta

Possono presentare domanda del bonus pubblicità i titolari degli impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati. Gli impianti devono essere destinati all’affissione dei manifesti o per simili installazioni pubblicitarie di natura commerciali. Sono inclusi i pannelli luminosi o le proiezioni di imagini, purché non rientranti nelle insegne di esercizio.

Come inviare domanda per il bonus pubblicità?

La comunicazione deve essere inviata esclusivamente per via telematica dal portale dell’Agenzia delle entrate. La domanda del bonus pubblicità può essere inoltrata direttamente dal contribuente oppure da incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni. Il termine per l’invio delle domande, si legge nella nota dell’Agenzia delle entrate numero 295258 del 29 ottobre 2021, è fissato dal 10 febbraio 2022 al 10 marzo 2022.

Ricevuta dell’Agenzia delle entrate per la domanda di bonus pubblicità presentata

In questo lasso di tempo il contribuente può inviare una nuova comunicazione che va a sostituire integralmente quella eventualmente trasmessa in precedenza. L’ultimo invio prevale su tutte le precedenti comunicazioni. Nei medesimi termini può essere inviata la comunicazione di rinuncia integrale al credito di imposta inviata in precedenza. Entro 5 giorni dall’invio della domanda l’Agenzia delle entrate rilascia una ricevuta che attesta la presa in carico dell’istanza stessa. Potrebbe arrivare anche un avviso di scarto della domanda con le relative motivazioni.

Importo credito di imposta spettante per il bonus pubblicità

Il credito di imposta spettante per il bonus pubblicità è attribuito nella misura proporzionale all’importo dovuto nel 2021 a titolo di canone patrimoniale di autorizzazione, di concessione o di esposizione pubblicitaria. Il periodo di tempo per l’esposizione dei messaggi pubblicitari deve essere inferiore ai 6 mesi. Inoltre, l’Agenzia delle entrate calcolerà, con un successivo provvedimento, la quota percentuale di credito di imposta effettivamente fruibile dai richiedenti. Tale percentuale, moltiplicata per l’importo del canone dovuto nel 2021, determinerà il tetto massimo di fruizione del bonus stesso.

Come si può usare il credito di imposta del bonus pubblicità?

Il credito di imposta del bonus pubblicità riconosciuto ai richiedenti può essere utilizzato in compensazione. Per l’utilizzo è necessario presentare il modello F24 esclusivamente per via telematica sul portale dell’Agenzia delle entrate. L’esito della domanda tramite il modello F24 sarà negativo nel caso in cui il credito di imposta risultasse superiore all’ammontare massimo della misura. Lo scarto, in ogni modo, viene comunicato al richiedente. Per la compilazione del modello F24 utile alla compensazione l’Agenzia delle entrate provvederà a emettere un nuovo avviso con le relative istruzioni.

Bonus pubblicità, domande entro il 31 ottobre 2021 per il 50% di credito di imposta

Le imprese possono presentare fino al 31 ottobre 2021 la domanda per il bonus pubblicità. La misura consente di accedere al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari fino al 50%. L’agevolazione non è cumulabile con altri bonus e sarà riproposta anche nel 2022.

Chi può presentare domanda per il bonus pubblicità entro il 31 ottobre 2021?

La domanda per il bonus pubblicità può essere presentata sia dalle imprese che dai lavoratori autonomi. Possono inoltrare l’istanza anche gli enti non commerciali. Il sostegno prevede la possibilità di utilizzare il credito di imposta del 50% sulle spese ammissibili per la pubblicità.

Quali sono le spese ammissibili per il credito di imposta del bonus pubblicità?

Le spese ammesse al bonus pubblicità riguardano gli investimenti in campagne pubblicitarie svolte:

  • sui quotidiani e sui periodici, anche nel formato digitale;
  • sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, sia digitali che analogiche;
  • non sono ammissibili le spese sostenute per la pubblicità sui canali Rai.

In particolare, le spese di pubblicità sostenute sui giornali devono essere indirizzate a editori iscritti nel Registro degli operatori di comunicazione (Roc). È necessaria che l’editore abbia al suo interno la figura del direttore responsabile.

Spese ammissibili per il bonus pubblicità 2021: quali sono escluse dal credito di imposta?

Il massimo delle spese ammissibilità per accedere al credito di imposta per il bonus pubblicità è di 50 milioni di euro all’anno. Non risultano ammissibili le spese sostenute per acquistare gli spazi nell’ambito della programmazione o di palinsesti editoriali. Dunque, sono escluse le spese di televendite di servizi e di beni, quelle per l’acquisto di spot tv o radiofonici. Sono altresì esclusi anche gli spazi promozionali inerenti servizi di giochi, scommesse, pronostici che diano luogo a vincite in denaro. Esclusi anche i servizi (a sovrapprezzo) di linee chat, inserzioni sui social network e quelle sui motori di ricerca.

Come considerare le spese ammissibili per il bonus pubblicità?

Ai fini del bonus pubblicità devono essere escluse anche le spese accessorie, quelle di intermediazione e tutti i costi sostenuti diversi dallo spazio pubblicitario. Anche se connessi o funzionali, dunque, i costi accessori non devono rientrare nell’imponibile del bonus stesso. Le spese ammesse al bonus pubblicità devono essere state sostenute durante l’intero 2021 (1° gennaio-31 dicembre). Il bonus verrà riproposto nel 2022 con possibilità di presentare domanda a marzo prossimo. Anche per il 2022 le spese ammesse sono quelle dal 1° gennaio al 31 dicembre del prossimo anno.

Come presentare domanda per il bonus pubblicità?

La domanda per il credito di imposta 2021 del bonus pubblicità va presentata entro il 31 ottobre 2021 direttamente al sito internet Entratel dell’Agenzia delle entrate. L’inoltro della domanda è possibile dopo essersi autenticati sul sito dell’Agenzia e aver compilato il modello dedicato. Nel modello devono essere iscritte tutte le spese (ammissibili) per la pubblicità sostenute nell’arco del 2021. Pertanto vanno indicate anche le spese che si prevede di sostenere a tale finalità fino alla fine dell’anno.

Come viene gestita la domanda del bonus pubblicità?

Le richieste del bonus pubblicità vengono gestite direttamente dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Dopo l’invio della domanda, il richiedente dovrà controllare la pubblicazione degli elenchi degli ammessi. L’elenco riporterà anche la percentuale del credito di imposta riconosciuto e concesso. La richiesta di erogazione del credito di imposta e il consuntivo delle spese ammesse possono essere presentate entro il 31 gennaio 2021.

Domanda bonus pubblicità del 2022

La nuova domanda per le spese di pubblicità sostenute nel 2022 può essere presentata dal 1° al 31 marzo del prossimo anno.  Le modalità di presentazione dell’istanza sono le stesse, cosi come le spese ammissibili. Anche per le domande del 2022 è prevista la pubblicazione degli elenchi delle imprese,  degli autonomi e degli enti non commerciali ammessi. La presentazione del modulo di richiesta di erogazione del credito di imposta e il consuntivo delle spese può essere presentata fino al 31 gennaio 2023.

Bonus pubblicità non cumulabile con altre agevolazioni

Il credito di imposta calcolato sulle spese ammissibili al bonus pubblicità non è cumulabile. Ciò significa che per la stessa spesa non può essere richiesta più di un’agevolazione. Pertanto, se su di un investimento pubblicitario è stata già richiesta un’agevolazione statale, regionale o di contributi di fondi europei, la stessa spesa non può essere oggetto di beneficio del bonus pubblicità.

Come utilizzare il credito di imposta del bonus pubblicità?

Il credito di imposta del bonus pubblicità si può usare solo in compensazione. Pertanto, per l’utilizzo è necessario presentare il modello F24 tramite i servizi on line dell’Agenzia delle entrate. Il codice tributo da inserire è 6900.

Bonus pubblicità: per il 2021 la domanda entro ottobre

Il bonus pubblicità per il 2021 sarà richiedibile entro il mese di ottobre. Slitta così la possibilità di accedere al credito d’mposta. Ecco come fare.

Bonus pubblicità: al via dal primo ottobre le domande

Il termine di presentazione delle domande per accedere al credito d’imposta relativa al bonus pubblicità, slitta al primo ottobre. Più precisamente da giorno 1 al 31 ottobre 2021 sarà possibile accedere alla piattaforma telematica per formalizzare la propria richiesta. Lo slittamento della data si è reso necessario a causa di alcuni aggiornamenti sulla piattaforma telematica che gestisce il bonus pubblicità. A renderlo noto è stato un comunicato del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, della Presidenza del Consiglio, sul proprio sito.

Oltre alla data cambia qualcos’altro?

A cambiare è solo la data di presentazione della domanda, che passa al primo ottobre. Inizialmente la data prevista era il primo settembre. Infatti rimane invariata la modalità per la presentazione del modello di comunicazione telematica. Si ricorda che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Ma attraverso l’apposita procedura nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”. E’ possibile accedere con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CSN), carta di Identità Elettronica (CIE) e con le credenziali Entranet o Fisconline.

Cos’è il bonus pubblicità?

L’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e s.m.i. ha istituito, dall’anno 2018, un credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali. Si tratta di un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente, effettuati. Il bonus pubblicità può essere richiesto dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali. Mentre il tipo di pubblicità deve essere fatta sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale. L’aliquota di detrazione è pari al 50% delle spese sostenute. Le spese devono essere documentate con regolari fatture o ricevute da una parte. Dall’altra i pagamenti devono essere tracciabili, come in qualsiasi altro bonus concesso.