Esenzioni Irpef coltivatori diretti, detrazioni fiscali e bonus edilizi: chiarimenti Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate ha provveduto a illustrare, con la circolare 9/E del 1° aprile 2022, le novità relative alla legge di Bilancio 2022 (legge numero 234 del 2021) inerenti l’esenzione Irpef dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, le detrazioni per il risparmio energetico e i vari bonus su affitti e lavori edilizi. Per varie misure di detrazione fiscale, l’Agenzia delle entrate chiarisce la data di scadenza della fruizione. Ecco quali sono i chiarimenti nel dettaglio.

Esenzione Irpef dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali fino al 31 dicembre 2022

La legge di Bilancio 2022 ha prorogato l’esenzione dalla tassazione delle detrazioni relative all’Irpef e alle addizionali, dei redditi dominicali e agrari per i terreni dichiarati dagli imprenditori agricoli professionali (Iap) e dai coltivatori diretti. La proroga opera fino al 31 dicembre 2022. I soci che abbiano scelto la tassazione fondiaria nelle società di persone, invece, sono esclusi dalle agevolazioni fiscali. Rientrano nella detrazione fiscale, inoltre, i soci delle società semplici ai quali viene attribuita la quota del reddito fondiario.

Bonus facciate e bonus verde: quali sono le detrazioni spettanti?

Per il bonus facciate, l’Agenzia delle entrate chiarisce che solo fino al 31 dicembre 2022 si potrà beneficiare della detrazione inerente il rifacimento delle facciate degli edifici. Il comma 219 dell’articolo 1 della legge numero 160 del 2019 ha introdotto la misura in oggetto. Ma, per i lavori del 2022, la percentuale di detrazione scende dal 90%, applicato fino al 31 dicembre 2021, al 60%. Analogamente, anche il bonus verde è stato prorogato fino a tutto l’anno 2024. La misura consiste nella sistemazione del verde dei giardini secondo quanto prevede il comma 12 dell’articolo 1 della legge numero 205 del 2017.

Detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico e bonus mobili

Inoltre, tutti i più importanti bonus per le detrazioni dei lavori edilizi sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2024. Nei bonus rientrano gli interventi di ristrutturazione edilizia, di efficientamento energetico e le detrazioni spettanti per i bonus mobili disciplinati. La disciplina delle detrazioni fiscali è descritta agli articoli 14 e 16 del decreto legge numero 63 del 2013.

Bonus mobili, quando spetta la detrazione e quali sono le condizioni?

Si può beneficiare dell’agevolazione fiscale acquistando mobili e grandi elettrodomestici per i costi sostenuti nei tre anni dal 2022 al 2024 ma con delle novità:

  • l’acquisto dei mobili deve essere correlato alla fruizione dei bonus per gli interventi di edilizia indicati nell’articolo 16 bis del decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986;
  • la misura della detrazione risulta ridotta rispetto allo scorso anno (16 mila euro di acquisti mobili) a 10 mila euro per l’anno in corso e alla metà per gli anni 2023 e 2024.

Bonus affitti, in cosa consiste la detrazione a favore dei giovani?

Per tutto il periodo di imposta 2022 si può beneficiare del bonus affitto. La misura è riservata ai giovani dai 20 ai 31 anni di età che abbiano un reddito complessivo non eccedente i 15.493,71 euro. Il beneficio fiscale consiste nella detrazione dell’Irpef per i giovani che stipulino un contratto di affitto di una unità abitativa oppure di una sua parte destinando in essa la propria residenza. L’unità immobiliare presa in affitto deve essere diversa dalla casa principale dei genitori del soggetto beneficiario.

 

Bonus ristrutturazioni, la guida sulle detrazioni fiscali

Dopo gli ultimi interventi normativi sui bonus edilizi, tra restrizioni e riaperture alle cessioni dei crediti di imposta e al quadro dei visti e delle asseverazioni necessarie, i bonus dell’edilizia sembrerebbero avere delle regole assestate. La presente guida, dunque, chiarisce quali siano i beneficiari e quali sono gli interventi previsti per il bonus ristrutturazioni. Infine, la guida spiega come procedere per la detrazione diretta del bonus nella dichiarazione dei redditi e quali adempimenti risultano necessari.

Bonus ristrutturazioni, chi sono i beneficiari?

I beneficiari del bonus ristrutturazioni, come degli altri bonus edilizi, sono:

  • i proprietari e i nudi proprietari;
  • i titolari di diritti reali come uso, usufrutto, superficie e abitazione;
  • gli inquilini, i comodatari e i loro familiari conviventi.

In genere, sono ammessi ai bonus edilizi le persone fisiche e, per certi lavori, anche gli enti e le imprese.  I costi relativi ai lavori fatti sulle parti comuni degli edifici e che riguardino tutte le unità abitative componenti il singolo condominio, devono essere ripartite sulla base delle quote millesimali delle proprietà.

Cosa si intende per parti comuni di un edificio ai fini del bonus ristrutturazioni?

Le parti comuni di un edificio comprendono il suolo sul quale sorge l’edificio, i lastrici solari e i tetti, le opere, i manufatti e le installazioni di qualunque genere utili all’utilizzo comune. Rientrano nella definizione di parti comuni di un edificio gli impianti per il gas o per l’acqua o per l’energia elettrica, quelli per il riscaldamento.

Bonus ristrutturazioni, fino a quando si può utilizzare la detrazione fiscale?

Il bonus ristrutturazioni si può utilizzare fino al 31 dicembre 2024. La detrazione Irpef spetta nella misura del 50% per dieci anni. La spesa massima ammissibile per la detrazione è pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare. Nel massimale di spesa sono comprese le pertinenze anche se accatastata in via separata.

Quali sono gli interventi ammessi nel bonus ristrutturazione?

Gli interventi che rientrano nel bonus ristrutturazione sono:

  • quelli di recupero edilizio, consistenti nella manutenzione straordinaria, nel restauro, nel risanamento conservativo e nella ristrutturazione edilizia. In certe situazioni si può procedere anche alla demolizione e alla ricostruzione con una differente sagoma e un incremento di volume;
  • quelli di ripristino o di ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi calamitosi;
  • gli interventi di realizzazione e di acquisto di posti auto pertinenziali o di autorimesse;
  • i lavori finalizzati a misure antisismiche;
  • gli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Sono compresi anche gli ascensori e i montacarichi, strumenti tecnologici avanzati per la comunicazione che possa favorire la mobilità esterna e interna all’unità abitativa delle persone portatrici di handicap grave.
  • per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche si può procedere anche nell’ambito del superbonus 110% o della detrazione, per tutto il 2022, al 75%.

Quali altri interventi si possono fare con il bonus ristrutturazioni?

Inoltre, rientrano nel bonus ristrutturazioni anche i seguenti lavori:

  • quelli per prevenire gli atti illeciti e dunque vanno bene gli antifurti e le porte blindate;
  • i lavori di cablatura degli edifici;
  • gli interventi per contenere l’inquinamento acustico;
  • i lavori per conseguire risparmi energetici, ovvero l’installazione di impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabile. Per questi interventi ci si può servire anche dell’ecobonus;
  • gli interventi per prevenire gli infortuni domestici;
  • i lavori di bonifica dell’amianto;
  • gli interventi per sostituire il gruppo elettrogeno di emergenza. In tal caso si può utilizzare un generatore di ultima generazione a gas;
  • l’acquisto delle unità in fabbricati internamente ristrutturati dalle imprese. La detrazione è pari al 25% del prezzo di acquisto e la vendita deve essere effettuata entro un anno e mezzo dalla conclusione degli interventi.

Bonus ristrutturazioni, si possono detrarre le spese di progettazione?

Si può beneficiare della detrazione fiscale del bonus ristrutturazione per le spese sostenute per la progettazione. Sono inclusi nel bonus anche i sopralluoghi e le perizie, il compenso sostenuto per la relazione di conformità, gli oneri per le autorizzazione, di urbanizzazione e le denunce di inizio degli interventi. Sono altresì inclusi anche i costi per l’acquisto dei materiali e le prestazioni dei professionisti.

Bonus ristrutturazione, come si può beneficiare della detrazione fiscale?

Per ottenere la detrazione fiscale sui lavori effettuati e rientranti nel bonus ristrutturazione è necessario compiere una serie di adempimenti. Innanzitutto, se prevista, dovrà essere inviata all’Azienda sanitaria locale (Asl) competente nel territorio la comunicazione degli interventi da compiere. L’adempimento si ottempera mediante invio di raccomandata A/R prima dell’inizio degli interventi.

Bonus ristrutturazioni, come effettuare le spese per ottenere la detraibilità?

Inoltre, è necessario considerare che le spese detraibili devono essere pagate mendiate bonifico parlante (bancario o postale). Nel documento devono risultare:

  • la causale del pagamento;
  • il codice fiscale di chi beneficia della detrazione fiscale;
  • il numero della partita Iva o il codice fiscale di chi riceve il pagamento.

Detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi, come si fa per il bonus ristrutturazione?

Per la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi delle spese rientranti nel bonus ristrutturazioni, è necessario:

  • che nella dichiarazione dei redditi vengano indicati i dati catastali che identificano l’immobile;
  • se gli interventi vengono effettuati dal detentore, è occorrente inserire i dati della registrazione dell’atto che ne costituisce il titolo;
  • infine bisogna indicare i dati richiesti per il controllo della detrazione.

 

 

Visto di conformità: ecco quando va fatto per i bonus edilizi e superbonus

Quando va fatto il visto di conformità delle spese per gli interventi rientranti nei bonus edilizi e nel superbonus 110% ai fini della detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi, dell’applicazione dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta? Ecco quando le regolo richiedono il requisito del visto di conformità per i lavori di:

  • bonus ristrutturazioni;
  • ecobonus ordinario e maggiorato del 110%;
  • fonti rinnovabili con installazione degli impianti di climatizzazione;
  • bonus facciate eco e non eco;
  • sisma bonus ordinario e super sisma bonus con detrazione del 110%;
  • impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, rientranti o meno nel superbonus 110%;
  • colonnine di ricarica dei veicoli elettrici nel caso di interventi rientranti come trainati dal superbonus 110%.

Bonus ristrutturazioni ed ecobonus ordinario: quale visto di conformità serve?

Per lavori rientranti nel bonus ristrutturazione, ovvero per interventi rientranti nel recupero del patrimonio edilizio, il visto di conformità è escluso se contribuente utilizza la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi. Se invece il contribuente vuole avvalersi dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta il visto va fatto. L’adempimento è obbligatorio dal 12 novembre 2021. Sono esclusi solo i lavori di importo non eccedente i 10 mila euro o quelli rientranti nell’edilizia libera. Per l’ecobonus ordinario, il visto è obbligatorio come nel caso del bonus ristrutturazione. Infatti, è escluso per la detrazione fiscale diretta, mentre è necessario per la cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura. Risultano esclusi gli interventi per un importo non superiore ai 10 mila euro o quelli rientranti nell’edilizia libera.

Ecobonus maggiorato in superbonus 110%: serve il visto di conformità?

Per i lavori rientranti nell’ecobonus maggiorato dal superbonus 110%, il visto di conformità è sempre obbligatoria. In particolare, per la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi l’attestazione è necessario ad eccezione:

  • dei casi in cui a presentare il modello 730 sia il sostituto;
  • per il modello 730 e modello Redditi precompilati anche con modifiche intervenute.

Allo stesso modo, l’attestazione è obbligatoria anche per la cessione del credito di imposta e per lo sconto in fattura.

Fonti rinnovabili ed eliminazione delle barriere architettoniche: serve il visto di conformità?

Per gli interventi relativi alle fonti rinnovabili con integrazione o installazione di impianti di climatizzazione e per i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche, il visto di conformità è sempre escluso nel caso in cui si procede con la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi. Per la cessione dei crediti di imposta o per l’applicazione dello sconto in fattura il visto è obbligatorio dal 12 novembre 2021. Fanno eccezione i lavori eseguiti entro l’importo dei 10 mila euro e quelli in edilizia libera per il solo bonus sulle fonti rinnovabili.

Bonus facciate non eco ed eco: si fa il visto di conformità?

I contribuenti che vogliano far eseguire interventi rientranti nel bonus facciate devono prestare attenzione al visto di conformità. Infatti, le norme non richiedono il visto nel caso di detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi sia nel caso del bonus facciate non eco che eco. Il visto è sempre richiesto, nei due casi, per la cessione del credito di imposta e per l’applicazione dello sconto in fattura a partire dal 12 novembre 2021.

Sisma bonus ordinario, quando va fatto il visto di conformità delle spese?

Per i lavori rientranti nel sisma bonus ordinario, il visto di conformità non si fa se il contribuente si avvale della detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi. Il visto è invece obbligatorio nel modello di comunicazione per la cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura. Sono esclusi i lavori di importo non superiore a 10 mila euro e quelli in edilizia libera.

Sisma bonus maggiorato con superbonus 110%: i visti di conformità necessari

Per gli interventi rientranti nel sisma bonus maggiorato, ovvero nel super sisma bonus del 110%, il contribuente deve sempre fare il visto di conformità delle spese. E dunque, l’adempimento va ottemperato sia per la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi che per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti di imposta. Nel solo caso della detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi, il visto non va fatto per:

  • i casi in cui a presentare il modello 730 sia il sostituto di imposta;
  • il modello 730 e per il modello Redditi precompilati anche con modifiche intervenute.

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo: quando va fatto il visto di conformità delle spese?

Per interventi riguardanti gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo ordinario, il contribuente non deve preoccuparsi del visto di conformità se detrae direttamente il vantaggio fiscale nella dichiarazione dei redditi. Il visto è obbligatorio, invece, per le opzioni di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura.

Interventi di installazione di colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli in superbonus 110%: va fatto il visto?

Infine, l’obbligatorietà del visto di conformità delle spese vige anche per gli interventi sulle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Il contribuente deve far svolgere questi interventi come trainati dal superbonus 110%. Il visto va fatto sia per la detrazione diretta che per l’applicazione dello sconto in fattura o per la cessione dei crediti di imposta. Nel solo caso della detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi, il visto non va fatto nei casi in cui:

  • a presentare il modello 730 sia il sostituto di imposta;
  • per il modello 730 e per il modello Redditi precompilati anche con modifiche intervenute.

Attestazione dei requisiti per bonus edilizi e superbonus: quando serve?

Quando serve l’attestazione dei requisiti tecnici per la detrazione fiscale, lo sconto in fattura e la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi nel caso di svolgimento di interventi rientranti nei bonus edilizi e nel superbonus 110%? Ecco quando le norme richiedono le asseverazioni dei requisiti tecnici nei casi di:

  • bonus ristrutturazioni;
  • ecobonus ordinario e maggiorato del 110%;
  • fonti rinnovabili con installazione degli impianti di climatizzazione;
  • bonus facciate eco e non eco;
  • sisma bonus ordinario e super sisma bonus con detrazione del 110%;
  • impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, rientranti o meno nel superbonus 110%;
  • colonnine di ricarica dei veicoli elettrici nel caso di interventi trainati dal superbonus 110%.

Bonus ristrutturazioni ed ecobonus ordinario: quale attestazione dei requisiti serve?

Nel caso di bonus ristrutturazione, ovvero per interventi rientranti nel recupero del patrimonio edilizio, l’attestazione dei requisiti tecnici è esclusa sia che il contribuente utilizzi la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi, che lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta. Va inviata solo la comunicazione all’Enea entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. Per l’ecobonus ordinario, l’asseverazione è obbligatoria solo per i casi di sconto in fattura o di cessione dei crediti di imposta. L’attestazione va inviata all’Enea entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori.

Ecobonus maggiorato in superbonus 110%: quale attestazione dei requisiti serve?

Per gli interventi rientranti nell’ecobonus maggiorato dal superbonus 110%, l’asseverazione dei requisiti tecnici è sempre obbligatoria. In particolare, per la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi l’attestazione va inviata entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. Allo stesso modo, l’attestazione va inviata anche per la cessione del credito di imposta e per lo sconto in fattura. A differenza del precedente caso, l’asseverazione va fatta anche per gli stati di avanzamento dei lavori (Sal).

Fonti rinnovabili ed eliminazione delle barriere architettoniche: quali asseverazioni tecniche vanno fatte?

Per lavori relativi alle fonti rinnovabili con integrazione o installazione degli impianti di climatizzazione e per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, l’asseverazione dei requisiti tecnici è sempre esclusa. L’esclusione opera in tutti i casi, ovvero per:

  • la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi;
  • lo sconto in fattura;
  • la cessione del credito di imposta.

Bonus facciate non eco ed eco: quali attestazioni tecniche servono?

I contribuenti che vogliano far eseguire lavori rientranti nel bonus facciate devono prestare attenzione alle asseverazioni tecniche necessarie. Infatti, le norme non richiedono attestazioni tecniche nel caso di bonus facciate non eco. La mancata necessità di documentazione avviene sia per i casi di sconto in fattura o di cessione del credito di imposta che per la detrazione fiscale diretta. In caso di interventi rientranti nel bonus facciate eco, l’attestazione è obbligatoria alla conclusione dei lavori. Non si utilizza, invece, l’allegato B del decreto ministeriale del 6 agosto 2020. Il contribuente deve inviare la scheda tecnica all’Enea nel termine dei 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori.

Sisma bonus ordinario, quando va inviata l’attestazione tecnica?

Per i lavori ricadenti nel sisma bonus ordinario, è obbligatoria l’asseverazione dei requisiti tecnici per attestare la riduzione del rischio sismico di una o due classi almeno. Il contribuente deve depositare l’attestazione presso lo Sportello unico dell’edilizia (Sue) del comune dove si trova l’immobile oggetto di intervento. Il deposito deve avvenire sia prima di iniziare i lavori (Allegato B), sia alla conclusione. La procedura è identica sia per la detrazione fiscale diretta che per la scelta dell’opzione di cessione del credito di imposta o sconto in fattura.

Sisma bonus maggiorato con superbonus 110%: le asseverazioni tecniche necessarie

Per gli interventi rientranti nel sisma bonus maggiorato, ovvero nel super sisma bonus del 110%, il contribuente deve sempre ottemperare all’adempimento dell’attestazione tecnica. Infatti, sia per la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi che per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti di imposta risulta necessario adempiere:

  • all’attestazione della riduzione del rischio sismico;
  • al deposito presso lo Sportello unico per l’edilizia (Sue) dell’attestazione sia prima che alla conclusione dei lavori;
  • per la cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura la norma richiede il deposito al Sue anche per gli stati di avanzamento dei lavori (Sue).

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo: quali asseverazioni tecniche?

Per interventi riguardanti gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo ordinario, il contribuente non deve preoccuparsi delle attestazioni relative ai requisiti tecnici. L’esclusione riguarda tutte le modalità di utilizzo del vantaggio fiscale. L’asseverazione tecnica è obbligatoria, invece, per gli stessi interventi rientranti nel superbonus 110% come lavori trainati. In particolare, il contribuente deve inviare l’attestazione dei requisiti tecnici all’Enea entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. L’obbligo di asseverazione persiste sia per la detrazione diretta che per le opzioni di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura.

Interventi di installazione di colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli in superbonus 110%: quali attestazioni tecniche?

Infine, l’obbligatorietà delle attestazioni dei requisiti tecnici vige anche per gli interventi sulle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Il contribuente deve far svolgere questi interventi come trainati dal superbonus 110%. L’obbligatorietà si concretizza nell’invio, entro 90 giorni dal termine dei lavori, dell’attestazione all’Enea. L’attestazione va inviata anche per gli stati di avanzamento dei lavori per lo sconto in fattura o i crediti di imposta.

Detrazioni fiscali e cessione crediti, quando serve l’attestazione di congruità nei bonus edilizi?

Tra i vari adempimenti che spettano ai contribuenti nel caso di lavori per il superbonus 110% o degli altri bonus edilizi per la detrazione fiscale diretta, per la cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura, rientra l’attestazione o l’asseverazione della congruità delle spese sostenute. In vari casi, soprattutto per la detrazione diretta, l’attestazione non è richiesta. Nei casi di cessione del credito di imposta vi sono varie modalità per ottemperare all’adempimento. Ecco, dunque, quando l’attestazione va fatta e per quali bonus e superbonus edilizi l’asseverazione deve seguire specifiche regole fissate dalle norme.

Bonus ristrutturazioni ed ecobonus ordinario, quando serve l’attestazione di congruità delle spese?

Nel caso del bonus ristrutturazione non serve l’attestazione di congruità delle spese se il contribuente utilizza la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi. Serve invece, dal 12 novembre 2021, il contribuente utilizza la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura l’asseverazione è necessaria. Tuttavia, fanno eccezione i lavori realizzati per un importo inferiore ai 10 mila euro e quelli in edilizia libera. Per l’ecobonus ordinario, invece, serve anche nel caso di detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi. L’obbligatorietà vige alla conclusione degli interventi, per lavori iniziati a partire dal 6 ottobre 2020. L’attestazione è obbligatoria anche per la cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura, a eccezione dei lavori entro i 10 mila euro o in edilizia libera.

Ecobonus rientrante nel superbonus 110%, quando serve l’asseverazione di congruità delle spese?

Nel caso di ecobonus rientrante nel superbonus 110%, l’asseverazione di congruità delle spese è obbligatoria per la detrazione fiscale diretta. L’attestazione, in questo caso, rientra nell’asseverazione dei requisiti tecnici e va inviata all’Enea entro i 90 giorni successivi alla conclusione dei lavori. Allo stesso modo è necessario ottemperare all’asseverazione nel caso in cui ci si serva della cessione dei crediti di imposta o dello sconto in fattura. Il termine per l’invio all’Enea è sempre di 90 giorni.

Fonti rinnovabili, impianti di climatizzazione ed eliminazione barriere architettoniche: quando l’attestazione di congruità?

I lavori sulle fonti rinnovabili con installazione o con l’integrazione dell’impianto di climatizzazione e l’abbattimento delle barriere architettoniche presentano adempimenti simili. Nel caso di detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi non c’è bisogno dell’attestazione di congruità delle spese. Risulta obbligatoria, invece, nel caso di cessione dei crediti di imposta o di sconto in fattura. L’obbligatorietà vige dal 12 novembre 2021, giorno di entrata in vigore del decreto “Antifrodi”. In entrambi i casi, non si procede con l’asseverazione nel caso di lavori entro i 10 mila euro di importo o per quelli in edilizia libera.

Bonus facciate eco e non eco, quando serve l’attestazione sui costi sostenuti?

Per il bonus facciate non eco ed eco, gli adempimenti divergono. Infatti, l’asseverazione di congruità delle spese serve:

  • per il bonus facciate eco. L’asseverazione va fatta alla conclusione dei lavori, per interventi iniziati dal 6 ottobre 2020, e in caso di detrazione fiscale diretta;
  • non serve per il bonus facciate non eco per la detrazione fiscale diretta;
  • è obbligatoria dal 12 novembre 2021 per il bonus facciate non eco, sia per la cessione dei crediti di imposta che per lo sconto in fattura alla conclusione dei lavori;
  • risulta obbligatoria dal 12 novembre 2021 per il bonus facciate eco in caso di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura. L’attestazione di congruità delle spese è contenuta nell’asseverazione tecnica alla conclusione dei lavori.

Sisma bonus ordinario e maggiorato nel 110%, quando serve l’attestazione di congruità delle spese?

L’asseverazione di congruità delle spese sostenute non è necessaria solo nel caso di sisma bonus ordinario per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi. Nel caso di lavori rientranti nel superbonus 110%, invece, risulta obbligatoria alla conclusione degli interventi di riduzione del rischio sismico. L’attestazione deve essere depositata presso lo Sportello unico dell’edilizia del comune dell’immobile dove sono stati realizzati gli interventi. Tale attestazione non serve se i lavori rientrano nel super sisma bonus acquisti. Per la cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura, l’attestazione di congruità delle spese è sempre necessaria. In particolare, per il sisma bonus ordinario è obbligatoria dal 12 novembre scorso ed è contenuta nell’attestazione di riduzione del rischio sismico. L’asseverazione va depositata allo Sportello unico per l’edilizia nel caso di lavori rientranti nel superbonus 110%. I lavori in edilizia libera e quelli entro i 10 mila euro sono esclusi dall’asseverazione.

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, quali adempimenti servono?

Nel caso di lavori inerenti gli impianti del fotovoltaico e i sistemi di accumulo, l’asseverazione di congruità delle spese non serve se il contribuente sceglie la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi. Risulta invece necessaria dal 12 novembre 2021 per la cessione del credito di imposta. O per l’applicazione dello sconto in fattura, a eccezione dei lavori in edilizia libera o per importi entro i 10 mila euro. Se gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo rientrano nel superbonus 110% come lavori trainati, l’asseverazione di congruità delle spese serve anche nel caso di detrazione fiscale diretta. In tal caso, il contribuente deve inviare l’attestazione all’Enea entro i 90 giorni successivi alla conclusione dei lavori. Per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta è necessario l’invio all’Enea dell’asseverazione di congruità delle spese già contenuta nell’attestazione dei requisiti tecnici. Il termine di invio è di 90 giorni dalla chiusura dei lavori.

Colonnine di ricarica delle auto elettriche, quali asseverazioni servono?

Infine, nel caso di lavori riguardanti le colonnine di ricarica delle auto elettriche, come interventi trainati nel superbonus 110%, l’asseverazione di congruità delle spese è sempre richiesta. In particolare, per la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi l’attestazione è contenuta all’interno dell’asseverazione dei requisiti tecnici. Nel caso di sconto in fattura o di cessione dei crediti di imposta l’asseverazione deve essere inviata all’Enea prima della comunicazione dell’opzione scelta. In entrambi i casi, l’invio all’Enea deve avvenire entro il termine di 90 giorni dalla conclusione dei lavori.

 

Bonus edilizi per piccoli lavori e interventi oltre 10.000 euro: conviene la cessione dei crediti o la detrazione?

Per i piccoli interventi rientranti nei bonus edilizi o i lavori modesti ma di importo superiore ai 10 mila euro, conviene procedere con la cessione dei crediti di imposta o con la detrazione fiscale diretta? Le ultime novità relative ai bonus e ai superbonus edilizi, in particolare relative alle strette sulle cessioni dei crediti di imposta e alle asseverazioni e ai visti di conformità e di congruità delle spese sostenute per i lavori, farebbero propendere la scelta verso la detrazione fiscale.

Bonus su piccoli interventi edilizi: gli adempimenti per la cessione dei crediti di imposta

Analizzando quali interventi paghino il prezzo maggiore per le nuove strette dei decreti antifrodi, sono proprio i piccoli lavori (da distinguere da quelli entro i 10 mila euro o da quelli in edilizia libera). Per questi lavori, infatti, pur senza la necessità di ricorrere a grandi cantieri, il committente deve comunque sostenere i costi di asseverazione delle spese e di visti di conformità. Gli stessi adempimenti previsti per la cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura. Si tratta, anche se in proporzioni percentuali da calcolare rispetto all’entità degli interventi, di alcuni costi fissi dei quali il committente deve farsi carico.

Bonus edilizi, quando visti di conformità e asseverazioni di congruità delle spese sono sempre necessari

Questi costi potrebbero eliminare la convenienza di ricorrere alle opzioni di cessione dei crediti di imposta e dello sconto in fattura. Inoltre per alcuni bonus, come quello delle facciate, questi adempimenti sono sempre necessari, anche se si tratta di interventi ancora più piccoli. Ovvero di lavori entro i 10 mila euro o ricadenti in edilizia libera.

Bonus edilizi per piccoli interventi, conviene la detrazione fiscale diretta?

Nella scelta su come trarre vantaggi fiscali dall’esecuzione degli interventi ricadenti nei bonus edilizi, torna utile dunque valutare la convenienza della detrazione fiscale diretta. Normalmente i bonus prevedono il recupero del beneficio spalmandolo in dieci rate annuali. Ma la valutazione non deve escludere un altro parametro di valutazione, ovvero l’inflazione. Ad oggi, secondo gli ultimi andamenti, la percentuale di crescita dei prezzi è del 4,8% (dati di gennaio 2022 dell’Istat). E dunque risulta necessario calcolare quanto del vantaggio fiscale legato ai bonus edilizi viene sottratto dall’inflazione.

Detrazioni fiscali legate ai bonus edilizi: quanto è importante considerare l’inflazione?

La detrazione diretta di quanto spettante dai bonus sugli interventi edilizi può essere calcolata al netto dell’inflazione prodotta negli anni di recupero fiscale. Ad esempio, se un contribuente fa fare interventi edilizi per 8.000 euro nel 2022 rientranti nel bonus ristrutturazioni, la detrazione del 50% sarebbe di 4.000 euro. Questa detrazione dovrà essere spalmata nei 10 anni successivi, mediante una rata annuale di detrazione pari a 400 euro. Il primo anno di detrazione è quello successivo al periodo in cui sono stati svolti i lavori, ovvero il 2023.

Bonus edilizi e detrazioni fiscali: quanto si perde negli anni per l’inflazione?

A partire dalla dichiarazione dei redditi del 2023, quindi, immaginando un indice di inflazione costante al 4% all’anno, il valore effettivo del beneficio fiscale (dei 4.000 euro) scenderebbe a 3.250 euro. Ovvero nell’arco dei 10 anni il potere di acquisto del beneficio fiscale calcolato nel 2022 si riduce progressivamente di 4 punti percentuali per ogni anno. Con un’inflazione media annua del 2%, l’erosione del vantaggio fiscale si fermerebbe a 3.600 euro.

Bonus edilizi: inflazione e costi della cessione dei crediti di imposta non detraibili

Considerazioni e calcoli sull’inflazione entrano, pertanto, di diritto nella scelta di quale strumento avvalersi per spalmare il vantaggio fiscale dei bonus edilizi negli anni. Nel caso di cessione del credito di imposta a una banca, il prezzo applicato dall’istituto contiene già una voce di costo dell’inflazione stimata nel tempo. Ma il rischio di erosione del valore del bonus può essere, a fronte di un prezzo da pagare, scaricato su chi acquisisce il credito di imposta. Si tratta, in definitiva, di valutare l’erosione del vantaggio fiscale negli anni per l’inflazione con i costi applicati all’opzione di cessione del credito di imposta, alcuni dei quali non risultano detraibili.

Cessione crediti di imposta su bonus edilizi: quanto convengono dopo le modifiche?

Il mercato delle cessioni dei crediti di imposta e dello sconto in fattura può ripartire dopo lo stop delle scorse settimane, ma il rischio è quello dei maggiori costi a carico dei contribuenti. Il nuovo decreto legge numero 13 del 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio, infatti, rimescola ancora le regole sui trasferimenti dei crediti di imposta: le procedure, più complesse, possono riflettersi su quanto siano convenienti le operazioni di bonus e superbonus 110% in edilizia.

Come avverrà la cessione dei crediti di imposta sul bonus casa?

La cessione dei crediti di imposta sarà possibile per un numero massimo di tre trasferimenti. Due però dovranno essere effettuati coinvolgendo i soggetti controllati, ovvero le banche, le Poste Italiane, gli intermediari finanziari e le società bancarie. E per i professionisti che svolgono le asseverazioni pesano le nuove responsabilità con prevedibile scarico dei costi a carico dei contribuenti.

Cessione dei crediti di imposta, cosa cambia con il nuovo decreto sui bonus e superbonus edilizi?

Con il nuovo provvedimento si dà l’addio alle cessione illimitata dei crediti di imposta sui bonus e superbonus edilizi. I bonus sulla casa prevedono regole più stringenti sia sulla circolazione della “moneta fiscale” dei superbonus, che su altri bonus edilizi ordinari, come l’ecobonus del 50% o del 65%, il bonus ristrutturazione del 50% e il bonus facciate del 60%. Tutti i professionisti tecnici che rilasciano i visti e le asseverazioni sono obbligati all’assicurazione.

Bonus e superbonus edilizi, il peso dei costi di professionisti tecnici

Per l’utilizzo dell’opzione della cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura, è richiesta l’asseverazione di congruità dei prezzi. L’obbligo vale sia per il superbonus 110% che per gli altri bonus edilizi ordinari. Le novità introdotte dal decreto legge numero 13 del 2022 avranno un impatto anche sui contribuenti o cliente che decideranno di far fare interventi di ristrutturazioni. Con il rafforzamento delle pene legate ai reati dei professionisti tecnici incaricati di redigere la documentazione di asseverazione dei costi, (multa da 50 mila a 100 mila euro, reclusione dai 2 ai 5 anni in caso di dati falsi o di omissioni rilevanti), è facile che i costi per i contribuenti tendino a salire.

Detrazioni delle spese per bonus e superbonus solo entro i limiti massimi

Il rispetto della congruità dei costi va a colpire non solo il superbonus 110%, ma anche i bonus casa ordinari. L’ultimo provvedimento del governo ha stabilito che debbano utilizzarsi i nuovi prezzi massimi delle 34 tipologie di lavori in elenco, dalle caldaie alle finestre, dalle coibentazioni alle pompe di calore. Chi maggiormente rischia di vedersi penalizzato dalle ultime novità del decreto sono i contribuenti che facciano svolgere lavori con bonus ordinari che non rientrino nel superbonus 110%.

Esempio di costi dei bonus casa in caso di cessione dei crediti di imposta

Infatti, se un contribuente decide di avvalersi del bonus ristrutturazione al 50% per la sistemazione di una casa e del cambio delle finestre con l’ecobonus del 50% per una spesa totale di 75 mila euro, le detrazioni spettanti prima degli ultimi interventi legislativi erano di 37.500 euro. Il credito di imposta poteva essere ceduto a qualsiasi soggetto e la burocrazia era limitata. Con gli ultimi provvedimenti sono necessari il visto di conformità e l’asseverazione di congruità delle spese. E la cessione dei crediti di imposta, dopo il primo passaggio, può essere fatta solo verso soggetti in ambito controllato, ovvero le banche, le assicurazioni, le Poste Italiane e gli altri intermediari finanziari vigilati.

Cessione dei crediti di imposta, è necessaria l’assicurazione: in cosa consiste?

Inoltre, le ultime novità legislative hanno introdotto l’obbligo di assicurazione con massimale corrispondente ai costi di tutti i lavori attestati. Con un conseguente incremento dei costi. Se la detrazione fiscale, nell’esempio riportato, era di importo pari a 37.500 euro, con le novità i costi scendono. Perché la cessione verso le banche potrebbe far calare il vantaggio fiscale a circa 30 mila euro. Si tratta del costo applicato anche in precedenza, ma il credito poteva essere fatto circolare verso tutti i soggetti negoziandone il vantaggio. Ma a questa perdita di detrazione fiscale devono aggiungersi anche gli ulteriori costi dell’asseverazione di congruità e del visto di conformità dei costi. Questi ultimi costi sono detraibili, ma comportano un esborso iniziale.

Quali crediti di imposta potrebbero essere pagati di meno in caso di cessione?

Inoltre, non è da escludersi che nel nuovo mercato di circolazione della moneta fiscale, degli operatori possano decidere di applicare prezzi di acquisto dei crediti di imposta più al ribasso. Si potrebbe pensare, ad esempio, a un prezzo minore sui crediti di imposta che abbiano meno cessioni residue consentite o una durata più lunga. In più dovrà essere valutato, intervento su intervento, l’impatto del nuovo prezziario del ministero per la Transizione ecologica (Mite). Le 34 voci di costi sono da rispettare nei nuovi limiti massimo di costo.

Bonus casa minori per mobili, elettrodomestici, verde e acqua potabile: cosa sono?

Fino a tutto il 2024 (il 2023 per l’acqua potabile) si può usufruire dei bonus casa minori per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici e per la sistemazione del verde. Le detrazioni fiscali su questi tre bonus variano da un minimo del 36% fino a un massimo del 50% con differenti limiti di spesa. Tuttavia, per poter beneficiare dei bonus, è necessario rispettare determinate condizioni.

Bonus mobili e grandi elettrodomestici, per cosa si può prendere?

La legge di Bilancio 2022 ha prorogato fino a tutto il 2024 la detrazione fiscale spettante per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Tuttavia, per poter ottenere il bonus fiscale è necessario aver svolto i lavori per il recupero edilizio previsti dall’articolo 16 bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Ovvero che sia stato utilizzato il superbonus. Pertanto, il bonus sull’acquisto dei mobili e dei grandi elettrodomestici è subordinato ai lavori di ristrutturazione edilizia.

Bonus mobili ed elettrodomestici, quali sono le spese ammesse alla detrazione fiscale?

La detrazione fiscale del 50% del bonus mobili e grandi elettrodomestici deve essere ripartita per 10 quote annuali di uguale importo. Si inizia dal periodo di imposta nel quale si è sostenuta la spesa per l’acquisto dei beni oggetto di agevolazione fiscale. Tuttavia è necessario fare attenzione alle caratteristiche dei mobili e soprattutto degli elettrodomestici. Infatti, i grandi elettrodomestici ammessi alla detrazione devono essere di classe a partire dalla A per i forni; dalla classe minima F per i congelatori e per i frigoriferi; dalla classe minima E per le lavatrici, le lavastoviglie e le asciugatrici. L’ammontare della spesa non deve superare i 10.000 euro per gli acquisti effettuati nel 2022; o i 5 mila euro per le spese degli anni 2023 e 2024.

Bonus mobili ed elettrodomestici, come considerare il rapporto con gli interventi di ristrutturazione edilizia?

Specifica attenzione deve essere posta per quanto concerne il momento in cui vengono svolti i lavori oggetto di ristrutturazione edilizia e quello nel quale vengono effettuati gli acquisti. Ad esempio, per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici fatti nel 2020, gli interventi di ristrutturazione edilizia devono essere iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2019. L’anno di svolgimento degli interventi edilizi diventa anche l’anno di riferimento per i limiti di spesa del bonus mobili ed elettrodomestici dell’anno successivo.

Bonus verde 2022, 2023 e 2024: per cosa si può ottenere la detrazione fiscale?

Fino a tutto il 2024 si può beneficiare della detrazione fiscale prevista del bonus verde. Si tratta di un beneficio fiscale ottenibile per i seguenti interventi:

  • la sistemazione a verde delle aree scoperte private relative a edifici esistenti, a unità immobiliari e pertinenze e recinzioni;
  • alla realizzazione degli impianti di irrigazione o di pozzi;
  • alla costruzione delle coperture a verde o di giardini pensili;
  • alle relative spese di progettazione e di manutenzione.

Quali interventi non beneficiano della detrazione fiscale del bonus verde?

Non sono oggetto di bonus verde, e quindi di detrazione fiscale, i seguenti interventi:

  • la manutenzione ordinaria e quella periodica di giardini già esistenti. L’intervento non comporta innovazioni;
  • gli interventi in economia.

Si possono ottenere i benefici fiscali del bonus verde anche nel caso in cui il contribuente si rivolga a più fornitori per acquistare piante, alberi, arbusti, specie vegetali, cespugli utili a realizzare i lavori. L’intervento sull’area verde deve essere complessivo e comprendere anche i lavori necessari per realizzarlo.

Bonus verde, che tipo di detrazione spetta ai contribuenti?

Sia nel 2022 che nei prossimi due anni, gli interventi sul verde rientranti nel bonus comportano una detrazione fiscale del 36%. Il beneficio fiscale va applicato sulle spese sostenute per un totale di 5 mila euro. La detrazione massima ottenibile è pari dunque a 1.800 euro. È necessaria la tracciabilità dei pagamenti effettuati per ottenere il bonus: vanno bene anche gli assegni bancari, i bonifici ordinari e le carte di credito. La detrazione fiscale deve essere ripartita in 10 quote annuali di uguale importo a partire dall’anno di imposta nella quale si sono sostenute le spese.

Bonus verde, cosa avviene nel caso di detrazione fiscale del condominio?

Il bonus verde è previsto anche nel caso in cui i lavori ammessi al beneficio fiscale siano effettuati all’esterno delle parti comuni di un condominio. In tal caso, la detrazione fiscale va calcolata sulla quota imputabile e versata nei tempi previsti per la dichiarazione dei redditi da ciascun condominio. Risulta sufficiente la detenzione o il possesso dell’immobile oggetto di intervento. Pertanto, oltre al proprietario dell’unità abitativa, beneficiano del bonus verde anche il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile, il locatario, il comodatario, l’imprenditore individuale o la società di persone per i beni che non rientrano tra quelli strumentali.

Bonus acqua potabile, fino a quando si può ottenere l’agevolazione fiscale?

Tra i bonus casa minori c’è da menzionare quello relativo all’acqua potabile. Il bonus fiscale è valido fino al 31 dicembre 2023 per le spese sostenute sull’acquisto di depuratori per l’acqua e per i sistemi di mineralizzazione, di filtraggio, di addizione dell’anidride carbonica alimentare. Si può ottenere la detrazione fiscale anche per i costi sostenute per l’installazione degli strumenti.

Chi può beneficiare del bonus acqua potabile ed entro quali limiti di spesa?

La detrazione fiscale connessa al bonus acqua potabile è pari al 50% delle spese ammissibili. Tuttavia sono previsti due limiti di spesa. Per le persone fisiche il massimo della spesa ammissibile è di 1.000 euro. Il limite deve essere inteso per ogni unità immobiliare. Per i soggetti che svolgono attività di impresa, di arte o di professione e per gli enti non commerciali il massimo della spesa ammissibile è fissato a 5 mila euro. In tal caso l’immobile deve essere adibito all’attività professionale o istituzionale.

 

Bonus barriere architettoniche 2022: scopri come avere il 75% delle spese

Importanti novità dalla Legge di Bilancio 2022: è possibile accedere al bonus barriere architettoniche 2022 anche senza eseguire altri lavori edili. Ecco tutte le novità.

Bonus barriere architettoniche 2022: di cosa si tratta?

Fino ad ora il Bonus barriere architettoniche per eliminare gli ostacoli alla libertà di movimento delle persone diversamente abili erano connessi all’uso di altri bonus edilizi, ad esempio il bonus ristrutturazioni o Super Bonus 110%. Dal 2022, e per ora solo per il 2022, è prevista la possibilità di usufruire di questa importante agevolazione anche senza effettuare altri lavori edili e quindi autonomamente.

A fare il punto su questa importante novità è la Guida sulle agevolazioni per le persone con disabilità dell’Agenzia delle Entrate.

A quanto ammonta il Bonus barriere architettoniche 2022?

L’agevolazione è pari al 75% dei costi sostenuti per l’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. Le spese per poter essere portate in detrazione devono essere documentate ed effettuate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022. Sono previsti però dei tetti di spesa:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o unità abitative inserite in edifici plurifamiliari, ma dotate di autonoma entrata dall’esterno e funzionalmente indipendenti (ad esempio le classiche villette a schiera);
  • 40.000 euro per ciascuna unità immobiliare appartenente a un edificio che comprenda da un minimo di 2 a un massimo di 8 unità;
  • 30.000 euro per ogni unità immobiliare appartenente a un edificio che comprenda più di 8 unità immobiliari.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il bonus barriere architettoniche si riconosce anche per gli interventi di automazione funzionali all’abbattimento delle barriere architettoniche. Anche in questo caso si matura il diritto al bonus sia per interventi su unità immobiliari che su impianti degli edifici. Inoltre l’incentivo in questione può essere usufruito anche per sostenere il costo di smaltimento dei materiali di risulta degli impianti sostituiti.

Come usufruire del Bonus?

Per il bonus barriere architettoniche c’è la possibilità di usufruire delle classiche detrazioni IRPEF. L’ammontare della detrazione, pari al 75% del costo sostenuto nei limiti dei tetti di spesa massima vista, viene diviso in 5 rate annuali. L’ammontare dell’importo riconosciuto viene quindi portato in detrazione dall’IRPEF in 5 periodi di imposta.

Inoltre, come previsto anche per gli altri bonus riconosciuti in edilizia, è possibile optare per la cessione del credito ad altri soggetti o per lo sconto in fattura. Negli ultimi due casi c’è il vantaggio di poter usufruire dello sconto nell’anno stesso in cui c’è stato l’esborso.

Possono usufruire del beneficio fiscale i lavori eseguiti per eliminazione delle barriere elettroniche. Ad esempio ascensori, montacarichi. Si può usare il bonus anche per interventi che ricadono nell’ambito della legge 104 del 1992 e che mirano ad agevolare la libertà di movimento delle persone con disabilità grave, ad esempio interventi di robotica e mezzi di comunicazione.

Gli interventi devono garantire accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, quindi possono essere fatti anche presso “case popolari”.

I lavori possono essere eseguiti anche negli immobili in cui non siano presenti disabili.

Altre agevolazioni per l’eliminazione delle barriere architettoniche

Ricordiamo che il soggetto che esegue i lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche può utilizzare anche altre agevolazioni fiscali, ovviamente in alternativa. Chi sceglie di utilizzare il Superbonus 110%, che però deve portare al recupero di almeno due classi energetiche e deve prevedere i lavori trainanti, può inglobare i costi sostenuti nel Super Bonus 110%. Dal punto di vista economico può essere un notevole vantaggio.

Inoltre è possibile inserire l’abbattimento delle barriere architettoniche nel Bonus Ristrutturazioni al 50%.

L’Agenzia delle Entrate sottolinea che non è possibile usufruire contemporaneamente del Bonus barriere architettoniche al 75% e del 19% prevista per le spese sanitarie, insomma questi due benefici fiscali non sono cumulabili.

Per ulteriori informazioni leggi: Superbonus 110% per eliminazione barriere architettoniche senza disabili

Comprare casa con il bonus ristrutturazioni: come fare?

Acquistare casa con i bonus previsti per i lavori edilizi. Si può e, soprattutto, la scelta ricade su varie formule di detrazioni fiscali possibili. Ad esempio, per le case ristrutturate o messe in sicurezza antisismica, le agevolazioni sono possibili fino al 2024. E si può utilizzare anche la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura per sfruttare il vantaggio fiscale. I bonus edilizi, dunque, non sono utilizzabili solo per svolgere gli interventi di ristrutturazione necessari, ma possono finanziare anche le unità immobiliari.

Comprare casa con il bonus ristrutturazioni, cosa si può fare?

Il bonus ristrutturazioni può tornare utile anche per acquistare una casa. Si tratta di comprare un immobile abitativo che faccia parte di un edificio interamente interessato da interventi edilizi di recupero, di restauro, di ristrutturazione o di risanamento conservativo. L’agevolazione fiscale può essere sfruttata fino al 31 dicembre 2024 alle condizioni attuali, prima della riduzione della percentuale di detrazione spettante. Il beneficio fiscale può risultare maggiore rispetto a quello ordinario. Ovvero la detrazione, da ripartire nell’arco dei 10 anni, è pari al 50% anziché al 36%. Più alto è il limite di spesa che arriva a 96 mila euro anziché a 48 mila euro.

Bonus ristrutturazione per comprare una casa, ecco come fare

L’utilizzo del bonus per acquistare una unità immobiliare ristrutturata è prevista dal comma 3, dell’articolo 16 bis del Testo unico imposte sui redditi (Tuir). In particolare, la detrazione può arrivare al 50% del 25% del prezzo di acquisto, con il limite di 96 mila euro. Ad esempio, se il prezzo di acquisto di un immobile è di 400 mila euro, il 25% risulta 100 mila euro. La detrazione fiscale del 50% su 100 mila euro è pari a 50 mila euro che rappresenta il beneficio ottenibile su questa operazione di acquisto.

Quali sono le condizioni per utilizzare il bonus ristrutturazioni?

Il bonus ristrutturazioni è a favore del proprietario dell’immobile, del nudo proprietario, dell’usufruttuario e del titolare di un altro diritto reale. Si possono far svolgere interventi sull’immobile purché comportino il restauro o il risanamento conservativo dell’edificio stesso. Il bonus ristrutturazione deve riguardare lavori svolti da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare da far effettuare su tutto il fabbricato. Non c’è obbligo di utilizzare il bonifico per il pagamento. Se il prezzo dell’intervento viene pagato prima che i lavori siano terminati, la detrazione è possibile solo dall’anno di ultimazione e per i dieci anni successivi.

A quali condizioni si può acquistare casa con il bonus ristrutturazioni?

Comprare casa usufruendo dei vantaggi fiscali del bonus ristrutturazione si può fare su unità immobiliari di qualsiasi tipo. L’acquisto deve essere effettuato entro 18 mesi dal termine degli interventi di ristrutturazione e, in ogni modo, entro il 31 dicembre 2024. Per gli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2025 la detrazione fiscale scende al 36% del 25% del costo di acquisto, fino al limite della detrazione di 48 mila euro.

Sconto in fattura per acquisto casa con il bonus ristrutturazioni

Al posto della detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi, il contribuente può scegliere le due alternative dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta. Ovvero, nel caso di sconto in fattura, si può ottenere un beneficio sul prezzo di vendita dovuto all’impresa venditrice fino a corrispondere l’entità della detrazione. In questo caso, l’impresa venditrice recupera l’importo concesso come sconto dal credito di imposta, per un importo pari alla detrazione spettante. La società venditrice può, a sua volta, cedere il credito di imposta mediante successiva operazione a favore di altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Cessione del credito di imposta nel caso di acquisto di immobile con bonus ristrutturazioni

Analogo discorso per la cessione del credito di imposta derivante dal prezzo di acquisto di un’unità immobiliare ristrutturata con il bonus edilizio. Nel dettaglio, la cessione del credito di imposta avviene per l’ammontare pari alla detrazione fiscale stessa. In tal caso, chi acquista l’immobile può, a sua volta, cedere il credito maturato a favore del venditore, di altre persone fisiche che esercitino anche attività di impresa, di società o enti, o di esercenti attività di lavoro autonomo. Il credito può essere ceduto anche a istituti di credito o a intermediari finanziari. In tutti questi casi, tuttavia, in ottemperanza al decreto legge “Sostegni ter”, chi riceve il credito di imposta non può più trasferire ulteriormente il credito stesso. La stretta, al momento, è attiva fino al 17 febbraio 2022, in attesa di ulteriori sviluppi della normativa.

Visti e asseverazioni di conformità e di congruità delle spese nel caso del bonus ristrutturazioni

Anche il bonus ristrutturazioni, come gli altri bonus e in applicazione del decreto “Antifrodi”, poi recepito dalla legge di Bilancio 2022, è soggetto ai visti di conformità delle spese e all’asseverazione di congruità delle stesse. In particolare, per i casi di sconto in fattura o di cessione del credito di imposta, il visto di conformità deve essere rilasciato da un professionista abilitato alla presentazione delle dichiarazioni fiscali. Per l’asseverazione della congruità delle spese è necessario, invece, il rilascio di un tecnico abilitato che certifichi le spese sostenute. Tuttavia, quando la detrazione corrisponde al prezzo di acquisto dell’unità immobiliare, l’asseverazione di congruità delle spese non è necessaria secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle entrate negli interpelli numero 190 del 2021, 556 del 2021 e 697 del 2021.