Sismabonus 2021: come accedere alla detrazione per i lavori svolti

Il sismabonus 2021 prevede una detrazione pari al 110%. Una breve guida per capire chi può usufruirne e per quali lavori.

Sismabonus 2021: come funziona?

Con la legge di bilancio 2021 si aumenta la platea degli aventi diritto al sismabonus. La detrazione è possibile per i lavori che prevedono un miglioramento sismico e l’acquisto di immobili antisismici prorogato fino al 30 giugno 2022. In particolare per i condomini che al giugno 2022 hanno concluso almeno il 60% dei lavori, fino al 31 dicembre 2022. Ammesse e prorogate sia lo sconto in fattura che la cessione del credito. Ma cerchiamo di capire bene in cosa consiste. Dal primo gennaio 2017 sono state introdotte le regole per usufruire della detrazione per gli interventi a prevenzione dai sismi. Infatti l’agevolazione riguarda tutti gli immobili ad uso abitativo e su quelli utilizzati per attività produttive.

Gli interventi che danno diritto al Sismabonus

La percentuale del 110% è applicata a tutti gli interventi indicati dal Decreto Rilancio. Tra questi rientrano:

  • gli interventi antisismici generici;
  • la riduzione di una o di due classi di rischio sismico;
  • la riduzione di una o di due classi di rischio sismico per parti comuni di condomini e simili;
  • fabbricati demoliti e ricostruiti da imprese costruttrici e venduti entro 18 mesi.

In particolare per gli interventi antisismici effettuati nelle parti comuni di edifici condominiali sono previste detrazioni più elevate. Le detrazioni spettano nelle seguenti misure:

  • 75% delle spese sostenute, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore
  • 85% delle spese sostenute, quando si passa a due classi di rischio inferiori.

La detrazione va calcolata su un importo massimo di 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Infine la detrazione va ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

A chi spettano le detrazioni?

La detrazione può essere richiesta sia dai soggetti passivi Irpef, sia dai soggetti passivi Ires che sostengono le spese per gli interventi. Pertanto possono usufruire della detrazione Irpef i proprietari o i nudi proprietari, i locatati o i comodatari. Ma non solo, hanno diritto anche tutti i titolari di un diritto reale di godimento, i soci di cooperative, gli imprenditori individuali ed i soggetti indicati nell’art. 5 del Tuir, come i soci delle società semplici, imprese familiari oppure equipollenti. Inoltre possono anche utilizzare la detrazione, solo nel caso in cui sostengono le spese:

  • i familiari conviventi del proprietario o del detentore l’immobile;
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • il componente di un’unione civile;
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

Il Sismabonus acquisto: cos’è e come funziona?

Il sismabonus Acquisto è la detrazione che spetta agli acquirenti di nuove unità immobiliari edificate nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, al posto di fabbricati demoliti, e quindi ricostruite con lo scopo di ridurre il rischio sismico. La detrazione è pari a:

  • 75% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, come riportato nell’atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore
  • 85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita, se la realizzazione degli interventi comporta una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

L’agevolazione è ammessa solo per l’impresa costruttrice che realizza l’intervento di demolizione e ricostruzione con miglioramento antisismico cede l’immobile entro 18 mesi  dalla data di conclusione dei lavori. In questo caso il tetto massimo è uguale e cioè di 96.000 euro.

Le zone di pericolosità sismica

La classificazione sismica dell’Italia è divisa in quattro zone di pericolosità sismica decrescente che possiamo così riassumere. La zona 1 è la zona più pericolosa, dove possono verificarsi dei forti terremoti. Qui la detrazione è pari al 65%. Mentre nella zona 2 ci sono tutti i comuni in cui possono esserci dei terremoti abbastanza forti. Mentre nelle zone 3 e 4 ci sono i comuni soggetti a scuotimenti modesti o comunque meno pericolosi.

Sconto in fattura & cessione del credito

Un provvedimento del 31 luglio 2019 dell’Agenzia delle entrate rende operativo lo sconto in fattura al posto della detrazione. Un pò come succedere nel caso del Bonus facciate, è possibile che il contribuente scelga di prende l’una o l’altra strada. Si tratta della possibilità di cedere il credito da parte di tutti coloro che ne hanno diritto. Ma questo diritto non può essere ceduto agli istituti di credito o intermediari finanziari in genere. Il condominio può cedere l’intera detrazione calcolata in base alla spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori. La cessione può essere fatta per l’interno importo e non divisibile a rate. Il proprietario può anche richiedere nell’immediato uno sconto in fattura e dare all’impresa che ha effettuato gli interventi la sua detrazione.

La documentazione per usufruire della detrazione

La documentazione necessaria per usufruire della detrazione è la seguente:

  • comunicazione preventiva all’Azienda sanitaria locale, con la data di inizio e fine lavori;
  • bonifico postale o bancario in cui sia evidente il beneficiario e la causale del versamento;
  • tutte le fatture e le ricevute fiscali;
  • dichiarazione dell’amministratore di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge;
  • copia dell’asseverazione della classe di rischio prima e dopo l’intervento;
  • copia dell’attestazione della conformità degli interventi

Mentre nella detrazione per l’acquisto di case antichissime occorre anche l’atto di acquisto dell’immobile e tutta la documentazione dell’intervento. Pertanto grazie a questi contributi concessi dallo Stato è possibile migliorare le proprie abitazioni, oppure comprarne un’altra, con un’efficienza sismica di livello superiore e quindi anche maggiore sicurezza.

Bonus facciate: detrazione fiscale al 90% per il 2021

Il bonus facciate è stato confermato anche per il 2021. La guida completa su come funziona, chi può richiederlo e come va fatto.

Bonus facciate: in cosa consiste l’agevolazione fiscale?

La legge di bilancio 2021 ha confermato fino al 31 dicembre 2021 il bonus facciate. Si tratta di una detrazione dell’imposta lorda IRPEF ed IRES. La detrazione è concessa per le opere di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti. La detrazione del 90% è riconosciuta  sulle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, in riferimento all’anno solare. Mentre per i soggetti che hanno un periodo d’imposta diverso si fa riferimento al 31 dicembre 2020. Inoltre il bonus facciate non prevede limiti di spesa e neanche un limite massimo di detrazione. Invece la detrazione sarà suddivisa in 10 quote annuali a partire dall’anno di esecuzione dei lavori e per i successivi. Tali importi sono canalizzati nella dichiarazione dei redditi ai fini del pagamento delle tasse.

Bonus facciate: chi ne ha diritto?

Sono vari i soggetti che possono usufruire del bonus facciate. Infatti basta essere contribuenti, residenti sia in Italia che non, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dal reddito. In altre parole hanno diritto ad accedere all’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • le società semplici;
  • le associazioni tra professionisti;
  • gli enti pubblici e privati;
  • le società di capitali;

Sono esclusi tutti i titolari di redditi derivanti esclusivamente dall’esercizio di impresa o di arti e professioni che aderiscono al regime forfettario.

A chi è rivolto e chi può richiederlo?

Per poter usufruire del bonus facciate occorre essere proprietari o possessori dell’immobile. In particolare i proprietari al momento dell’avvio dei lavori devono avere un titolo idoneo a dimostrarne la proprietà. Ma anche essere nudo proprietario, o titolare di altro diritto quale: uso, usufrutto, superficie oppure abitazione). Si può richiedere la detrazione anche in base ad un contratto di locazione o comodato purché regolarmente registrato presso l’Agenzia delle entrate. Sono ammessi a godere della detrazione, purché sostengano le spese, anche altri soggetti tra cui:

  • il familiare convivente del proprietario;
  • il componente dell’unione civile;
  • il coniuge separato;
  • i conviventi con il proprietario.

Infine lo sconto spetta anche al promissario acquirente, entrato nel possesso, con regolare contratto preliminare di vendita e anche chi esegui i lavori in proprio limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.

Quali sono gli interventi ammessi?

Il bonus facciate al 90% è ammesso per gli interventi che riguardano il recupero e il restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. In particolare gli interventi ammessi sono:

  • di pittura e tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • sui balconi ornamenti e fregi, pittura o tinteggiatura;
  • sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
  • interventi su grondaie, pluviali, paramenti e cornici;
  • sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata;
  • consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura delle superfici, o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e fregi;
  • le spese per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
  • i costi collegati agli interventi come il pagamento per il noleggio dei ponteggi, smaltimento rifiuti ed occupazione del suolo pubblico.

Le zone di interesse del bonus

Per aver diritto al bonus è necessario che gli edifici si trovino in zona A o B, così come stabilito ai sensi del D.M. n.144/1968 o in zone a queste ammissibili. L’agenzia delle entrate è chiara nell’identificazione delle due zone.

Zona A: comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
Zona B: include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

Altri adempimenti da osservare

Per avere la detrazione del 90% occorre effettuare il pagamento degli interventi mediante bonifico bancario o postale, nei quali deve risultare

  • l’importo da versare;
  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico.

Inoltre i beneficiari devono adempiere ad altri adempimenti. Tra questi il beneficiario deve indicare in dichiarazione dei redditi, i dati catastali identificativi dell’immobile. Inoltre, comunicare la data di inizio lavori all’azienda sanitaria locale competente per territorio. Ma anche conservare tutta la documentazione relativa agli interventi per poterle esibire in caso vengano richieste dalle autorità o uffici competenti.

Gli interventi influenti dal punto di vista energetico

Se il lavoro da effettuare non è di sola  pulitura o pittura esterna, ma influenza l’edificio dal punto di vista termico, o interessa oltre il 10% dell’intonaco, comporta altri obblighi da rispettare. Ad esempio i contribuenti devono avere e conservare l’asseverazione redatta da una tecnico abilitato. Ma anche la copia dell’Attestato di Prestazione energetico, la relazione tecnica e le schede tecniche dei materiali. In ogni caso tutti gli interventi ammessi al bonus facciate possono essere fatte anche sulle parti comuni di un condominio. Ad ogni modo sarà o il singolo proprietario a richiederlo, oppure l’amministratore di condominio per tutti. A questo punto sarà l’amministratore ad esibire tutta la documentazione agli uffici che dovessero richiederla. Infine il bonus facciata può essere fruibile sia come detrazione d’imposta, come già detto, ma grazie al decreto Rilancio (art. 121) è possibile anche ottenere o lo sconto in fattura oppure la cessione del credito. 

Superbonus 110%: le linee guida per accedere all’agevolazione

Il superbonus 110% è stato ben accolto dagli operatori del settore. Ma anche dai proprietari di immobili, che stanno sempre più valutando la possibilità di ristrutturare i loro beni. Di seguito, le linee guida per chiarire come funziona.

Superbonus 110%: cos’è?

Il superbonus 110% è un’agevolazione introdotta con il Decreto Rilancio. Prevede la possibilità di detrarre le spese sostenute, in tema di ristrutturazione, nel periodo che va da giorno 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022. La detrazione è riconosciuta nella misura del 110% tra gli aventi diritto, da ripartire in 5 quote annuali. Le quote vengono suddivise in rate annuali di pari importo, entro il limite massimo detraibile dalla Dichiarazione dei Redditi.

Però c’è anche la possibilità di non richiedere l’agevolazione, ma di scegliere una strada diversa. Infatti, è possibile richiedere subito uno sconto in fattura praticato dal fornitore dei beni o del servizio. Inoltre, il contribuente può anche decidere di cedere il credito, derivante dalla detrazione, alla ditta che sta eseguendo le operazioni di ristrutturazione.

Superbonus 110%: gli interventi principali

Il superbonus 110% spetta in relazione ad alcuni interventi:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri. Tra questi ad esempio rientra il cosiddetto “cappotto termico“. In questo caso sono previsti 50 mila euro per gli edifici unifamiliari o per gli indipendenti all’interno di ediici plurifamiliari. Mentre sono 40 mila euro per il numero di immobili, all’intero di un edificio composta da due a ad otto unità immobiliari. Ed infine 30 mila euro per edificio composto da più di otto unità;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni. Si tratta di interventi relativi alla sostituzione degli impianti: generatori di calore a condensazione, generatori di calore ad alta efficienza, sistemi ibridi e di microcogenerazione;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti. La detrazione è calcolabile su un ammontare complessivo non superiore a 30 mila euro per singola casa. Rientrano anche le spese di smaltimento dei rifiuti;
  • interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Questo tipo di attività vengono anche chiamati “Sismabonus”.

Alcune precisazioni sugli interventi antisismici

L’agenzia delle entrate precisa che: “I limiti delle spese ammesse all’ecobonus e al sisma bonus sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto legge n. 189/2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016), e di cui al decreto legge n.39/2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2009), nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, le detrazioni sono alternative al contributo per la ricostruzione e si calcolano su tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dall’abitazione principale, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il sismabonus spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione“.

Superbonus 110%: gli interventi trainanti

Il Superbonus spetta anche a chi svolge dei lavori che potremmo definire “trainanti“. Ma sono contemplati solo se sono lavori legati a quelli principali, di cui abbiamo parlato nell’elenco precedente, tra questi:

  • efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus;
  • eliminazione delle barriere architettoniche, per facilitare gli spostamenti dei portatori di handicap all’interno degli edifici;
  • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
  • installazione di impianti fotovoltaici, sugli edifici, connessi alla rete elettrica;
  • installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

E’ bene fare una precisazione: l’agevolazione non spetta per tutti gli immobili in modo indifferenziato. Infatti, non possono richiederlo le unità immobiliari residenziali appartanenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), A9 (castelli).

Chi può usufruire del superbonus 110%?

Possono aderire alle agevolazioni le seguenti catogorie:

  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni;
  • i condomini per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Per le parti in comune degli edifici, per i quali sono stati effettuati lavori per il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
  • gli istituti autonomi case popolari. In particolare, la detrazione spetta per interventi che riguardano immobili adibiti a edilizia residenziale pubblica;
  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di volontariato;
  • le associazioni sportive dilettantistiche, limitatamente alle parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Superbonus 110%: i requisiti degli interventi ammessi

Ai fini dell’accesso ai requisiti degli interventi ammessi, devono essere soddisfatti due criteri. Il primo è che occorre rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020. Il secondo è che il miglioramento energetico deve essere pari a due classi energetiche dell’edificio. Il miglioramento energetico deve essere dimostrato attraverso l‘Ape (l’attestato di prestazione energetica). Tra l’ape ante interventi e quella post, come detto, ci deve essere un miglioramento di almeno due classi. Il documento deve essere rilasciato da un tecnico abilitato ed iscritto nel relativo albo dei certificatori, della regione di appartenenza.

Esiste un’altarnativa alla detrazione?

La risposta alla domanda è si. Esistono infatti due alternative per i soggetti che hanno effettuato i lavori. La prima consiste in un contributo, sotto forma di sconto, sul costo finale del fornitore. Questi ultimi, si fanno carico della differenza di prezzo, ma ottengono uno credito d’imposta di pari valore. La seconda fa riferimento alla cessione del credito.

In altre parole, è possibile la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, invi inclusi gli istituti di credito e altri intermediatori finanziari. La cessione può essere operata nei confronti di: fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione dell’intervento, altri soggetti (imprese, professionisti o lavoratori autonomi) e istituti di credito e intermediazioni finanziari.

Novità per il bonus ristrutturazioni e per l’ecobonus nel 2018

Anche il 2018 prevede agevolazioni per chi si appresta a ristrutturare il proprio immobile e godere del bonus ristrutturazione, ma con alcune novità che è meglio sottolineare.

Cominciamo dall’ ecobonus per la sostituzione di caldaie, finestre e schermature solari, che è stato ridotto dal 65 al 50%, pareggiandosi con il bonus ristrutturazione.
A parte la percentuale, però, si tratta comunque di due bonus molto diversi tra loro.

L’ecobonus, infatti, è una detrazione Irpef e Ires, quindi rappresenta l’unica agevolazione a cui possono accedere le imprese e riguarda gli edifici esistenti di tutte le categorie catastali.
Il bonus ristrutturazione è anch’esso una detrazione Irpef ma interessa solo i privati ed esclusivamente gli immobili residenziali.

Ciò significa che il privato cittadino può scegliere tra l’uno e l’altro se si vuole ristrutturare un immobile residenziale e se si vogliono sostituire i serramenti, le caldaie a biomassa o le caldaie a condensazione in classe A.

L’ecobonus è l’unica soluzione per le imprese e per privati cittadini che devono ristrutturare edifici residenziali e in caso di acquisto e posa in opera di schermature solari.

E’ bene specificare che il bonus ristrutturazione non vale in caso di lavori di manutenzione ordinaria e ha un limite di spesa complessivo di 96 mila euro, mentre l’ecobonus ha solo tetti massimi dedicati per ogni intervento, come 30.000 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione.

Dal 2018, inoltre, chi si avvale dell’ecobonus potrà optare per la cessione del credito di imposta ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, tranne che alle banche.

Il bonus mobili è stato prorogato al 2018, sempre con detrazione irpef del 50%, per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, ovviamente se destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione, e purchè gli interventi siano iniziati non prima dell’1 gennaio 2017.
Anche nel 2018, la detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a 10.000 euro e spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.

Per effettuare la richiesta, occorre consegnare questi documenti: ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito), documentazione di addebito sul conto corrente, fatture con indicate la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.

Vera MORETTI

Aggiornato il bonus ristrutturazioni edilizie

La Guida dell’Agenzia delle Entrate sul bonus ristrutturazioni edilizie, che riguarda la detrazione fiscale al 50% sulle spese sostenute per la ristrutturazione di un immobile, fino a un tetto massimo di 96mila euro, è stata aggiornata e pubblicata lo scorso 14 giugno.
Tra le novità, spiccano la cessione del credito per la detrazione interventi antisismici, chiarimenti sul bonus mobili, diritto alle agevolazioni per i conviventi di fatto.

La proroga dell’agevolazione, prevista dalla Legge di Stabilità 2017, è stata portata al 31 dicembre . La proroga vale anche per la detrazione del 50% fino a 10mila euro per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe A, purché destinati ad immobili oggetto di ristrutturazione agevolata.

E’ stata inserita la precisazione relativa al diritto a fruire della detrazione del convivente di fatto, che è equiparato ai familiari conviventi e non proprietari dell’immobile. Per il coniuge more uxorio (il convivente di fatto), il diritto alla detrazione sussiste solo dal primo gennaio 2016. Viene applicato il principio dell’unitarietà del periodo di imposta.

Per quanto riguarda le misure antisismiche, la detrazione è stata prorogata, nella misura del 50%, fino al 31 dicembre 2021. Si applica sia alle abitazioni sia agli immobili di impresa: in tutti i casi, l’edificio deve trovarsi nelle zone ad alta pericolosità (1 e 2), oppure a minor rischio (zona sismica 3).
La detrazione sale al 70% se l’intervento produce il passaggio a una classe di rischio sismico inferiore, e all’80% se il passaggio è di due livelli. Il rialzo è rispettivamente al 75 e all’85% per gli interventi realizzati sulle parti comuni del condominio (sempre con riferimento al passaggio di una o due classi di rischio).

Dal primo gennaio 2017, i beneficiari della detrazione al 75 o 85% (lavori sulle parti comuni del condominio), possono cedere il credito ai fornitori che effettuano gli interventi, o ad altri soggetti privati, mentre non si può cedere il credito alle banche, né ad intermediari finanziari o amministrazioni pubbliche.

Il condominio che cede il credito deve comunicarlo entro il 31 dicembre all’amministratore, indicando i propri dati e quelli del cessionario, che poi l’amministratore comunicherà all’Agenzia delle Entrate. L’amministratore è tenuto a consegnare al condomino il protocollo telematico di comunicazione al Fisco. Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.

Per quanto riguarda il bonus mobili, per gli acquisti effettuati entro il 2016, il tetto di 10mila euro si riferisce a tutte le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016. Se invece i mobili sono acquistati nel 2017, e si riferiscono a interventi edilizi 2016, oppure iniziati nel 2016 e proseguiti nel 2017, la detrazione si calcola su un importo complessivo fino a 10mila euro, al netto delle spese sostenute nel 2016 per le quali si è già fruito della detrazione.

Vera MORETTI

Online il vademecum del bonus ristrutturazioni 2017

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul sito la nuova guida sulle agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Sul vademecum vengono illustrate regole, modalità e adempimenti per poter accedere al bonus per le ristrutturazioni edilizie a seguito delle novità contenute nella Legge di bilancio 2017, come la proroga per tutto l’anno 2017 del bonus mobili e del bonus ristrutturazioni edilizie e tempi più ampi per effettuare gli interventi di adozione di misure antisismiche.

Nella nota si legge: “La Legge di bilancio 2017 ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 la maggiore detrazione Irpef del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con un tetto massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare. È prorogato fino al 31 dicembre 2017 anche il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare un immobile ristrutturato. La detrazione del 50% spetta sulle spese sostenute, dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici”.
Ovviamente, la detrazione per gli acquisti che si effettueranno nel 2017 potrà essere richiesta solo se è stato effettuato un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2016.

L’Agenzia inoltre rende noto che nella guida è contenuta anche la nuova detrazione d’imposta del 50%, introdotta per il periodo compreso tra l’1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, legata alle spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche su edifici che ricadono nelle zone sismiche ad alta pericolosità, con un importo complessivo pari a 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno.
La detrazione fiscale sale al 70% della spesa sostenuta (75% per gli edifici condominiali) se, dalla realizzazione degli interventi concernenti l’adozione di misure antisismiche, deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore e aumenta all’80% (85% per gli edifici condominiali) se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori. Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi antisismici rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

Vera MORETTI

 

Detraibilità spese bonifica amianto confermata al 50%

Buone notizie per chi ha intenzione di procedere a lavori di bonifica amianto durante il prossimo anno. La Legge di Stabilità 2016 ha infatti conferma anche per il 2016 la detrazione Irpef del 50% (anziché del 36%) per le spese di ristrutturazione edilizia, tra le quali rientra anche la bonifica amianto.

La detraibilità dall’Irpef del 50% delle spese sostenute per la bonifica amianto, entro il limite di spesa di 96mila euro, si applica ai lavori eseguiti sia sugli immobili abitativi, sia sulle relative pertinenze, ossia, per esempio, garage, cantina o soffitta.

Il fatto che la detrazione sia al 50% anche per il prossimo anno è un incentivo in più a procedere ai lavori di bonifica amianto, dal momento che il regime ordinario della detrazione tornerà poi a essere al 36% delle spese sostenute, fino a un massimo di 48mila euro.

Per accedere ai benefici della detrazione è sufficiente pagare le fatture relative alle spese di bonifica amianto con bonifico bancario o postale, versati dall’amministratore di condominio qualora gli interventi interessino i condomini. L’amministratore si deve ricordare di indicare nella causale del bonifico la partiva Iva dell’impresa esecutrice dei lavori e il codice fiscale del condominio. Ogni condomino riceverà poi un’attestazione degli importi pagati per la bonifica amianto, detraibili sulla base della tabella millesimale.

Ecobonus prorogato fino a fine 2015

Finalmente i dubbi circa il bonus ristrutturazioni sono stati chiariti: l’Ecobonus, infatti, sarà valido anche per tutto il 2015, alle stesse condizioni proposte finora.

L’annuncio è stato dato da Enrico Morando, vice ministro dell’economia, durante la sua partecipazione allo Smart Energy Expo.

Il motivo per cui il bonus viene rinnovato di anno in anno e non diventa permanente, ha spiegato Morando, è che le imprese edilizie, in ginocchio a causa della crisi, vanno aiutate nell’immediato e non a lungo termine.
Se, infatti, i bonus fossero sempre validi, gli interventi di ristrutturazione verrebbero rimandati, perciò la decisione di prorogare anno per anno deriva da questo.

Soltanto qualche giorno fa, infatti, era stato registrato un aumento dei prestiti per ristrutturare casa di quasi il 2% sul totale, molto probabilmente dovuto alla consapevolezza che presto il bonus fiscale non sarebbe più stato valido a partire da gennaio 2015.

Grazie all’Ecobonus, inoltre, le imprese si stanno specializzando negli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica, e l’Italia si sta rimettendo in pari, in tema di efficienza, molto velocemente.
E questo risulta quantomeno indispensabile, poiché anche il Belpaese risulta tra i firmatari della direttiva europea 20-20-20, che mira a migliorare del 20% l’efficienza energetica in Europa.

Il Governo è un sostenitore di questa iniziativa, poiché ogni punto percentuale guadagnato in efficienza comporta un taglio del 2,6% di petrolio importato, ovvero di Pil recuperato.

Vera MORETTI

La proroga degli Ecobonus crea posti di lavoro

La decisione di prorogare entrambi gli Ecobonus si è rivelata vincente, non solo per la percentuale degli italiani che hanno deciso di usufruirne, ma anche perché, tra il 2012 e il 2013, ha creato ben 335mila posti di lavoro, che salgono a 500mila calcolando l’indotto.

La Legge di Stabilità porterà ad un’ulteriore proroga, che estenderà la fruizione dei bonus per tutto il 2014.

Dal 2010 ad oggi, inoltre, si è registrata una vera e propria escalation, poiché, se nel primo biennio il valore totale degli investimenti oscillava fra 12 e 13 mld di euro, nel 2012 è salito a 14,5 mld e nel 2013 (primo anno in cui la maggiorazione ha effetto su 12 mesi) ha accelerato a 19 mld (un punto di PIL).
Per questo, le stime 2014 vedono il trend proseguire con 19,5 mld di investimenti stimati.

Nell’anno in corso, inoltre, gli investimenti più pesanti sono stati quelli riguardanti il bonus ristrutturazioni, con 14,5 miliardi, contro i 4,5 del bonus Energia.
Anche questo trend proseguirà nel 2014: 15,1 miliardi di investimenti per i lavori edilizi mentre gli interventi di riqualificazione energetica si attesteranno a livello di 4,5 miliardi.

Anche i posti di lavoro sono considerevolmente aumentati, poiché si è passati dai 117mila occupati diretti del 2011 (176mila calcolando anche l’indotto), a quota 144mila (216mila contando anche l’indotto) del 2012.
L’incremento maggiore è nel biennio 2013-2014, in cui gli incentivi sono per l’intero periodo al valore massimo: occupati diretti in entrambi i casi sopra quota 190mila, che salgono sopra 280mila unità con l’indotto.
Nel 2015, si scende a 141mila, nel 2016 a 103mila.

Ermete Realacci, presidente della Commissione Ambiente della Camera, sottolinea che i dati “confermano il contributo fondamentale che gli sgravi fiscali stanno dando allo sviluppo: una cifra superiore a un punto percentuale di PIL, che rappresenta una boccata di ossigeno per un settore importante come l’edilizia, che dal l’inizio della crisi ha perso oltre 500mila addetti e ha visto chiudere 12mila imprese“.

Vera MORETTI

Ristrutturazioni ed efficienza energetica: arrivano le proroghe per il 2014

Le detrazioni fiscali relative ad interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica, al 50 e al 65%, nelle proprie abitazioni sono state prorogate per tutto il 2014, come è stato confermato dalla Legge di Stabilità.
Questa decisione ha ricevuto il benestare anche da parte dei presidenti delle commissioni Ambiente e Finanze, Ermete Realacci e Daniele Capezzone.

Per quanto riguarda il Bonus Ristrutturazioni, fissato al 50% fino al dicembre 2013, con un tetto di spesa pari a 96mila euro per singola unità immobiliare, si mantiene invariato anche per il 2014, per poi tornare gradualmente al livello strutturale di questa agevolazione, quindi al 36% su un tetto di spesa di 48mila euro.

L’Ecobonus è al 65% dallo scorso 6 giugno 2013 e fino al 31 dicembre 2013, al 30 giugno 2014 nel caso di lavori sulle parti comuni degli edifici. Il tetto di spesa cambia a seconda della tipologia di interventi.
Anche per l’Ecobonus c’è una proroga dell’attuale agevolazione, mentre poi ci sarà una progressiva discesa nel tempo. Incerte invece le sorti della detrazione per interventi antisismici, oggi al 65% per una spesa massima di 96mila euro fino al 31 dicembre 2013: da capire se è stata parimenti rinnovata.

La situazione non è del tutto chiara neanche per quanto riguarda il Bonus Arredi, che prevede una detrazione del 50% sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe A destinati ad appartamenti oggetto di ristrutturazione agevolata, per una spesa fino a 10mila euro.
E’ dunque collegato al Bonus Ristrutturazioni al 50%, che tecnicamente è è stato prorogato, quindi dovrebbe andare da sé un rinnovo del bonus, che diversamente decadrebbe da gennaio 2014.

Vera MORETTI