Regime di tassazione agevolata per impatriati, docenti e ricercatori: che cos’è?

I ricercatori, i docenti e gli impatriati per motivi di lavoro godono di un regime fiscale agevolato per il trasferimento della propria residenza dall’estero al territorio italiano. Le agevolazioni rientrano nelle misure volte a favorire lo sviluppo culturale, scientifico ed economico di risorse umane provenienti dall’estero.

Chi può traferire la propria residenza dall’estero verso l’Italia?

Si prospettano, nel regime agevolato, almeno due situazioni:

  • le persone fisiche che decidono di trasferire la residenza in Italia per poter svolgere un’attività lavorativa;
  • chi decide di trasferire la residenza in Italia non necessariamente per svolgere un’attività lavorativa.

In quest’ultimo caso, chi trasferisce la propria residenza da un Paese estero dove abbia prodotto dei redditi, può godere di una tassazione agevolata che viene calcolata in modo forfettario.

Per chi trasferisce la residenza in Italia senza voler svolgere un’attività lavorativa è prevista l’imposta sostitutiva Irpef forfettaria

Pertanto, chi trasferisca la residenza dall’estero verso l’Italia senza che debba svolgervi un’attività lavorativa, può godere di un regime agevolato forfettario. La situazione è prevista dall’articolo 24 bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) che agevola la scelta mediante un’imposta sostitutiva Irpef. La misura forfettaria è determinata nel valore di 100 mila euro per ogni anno.

Pensionati che trasferiscano la residenza nell’Italia del Sud

Analogamente, chi è percettore di pensione estera e trasferisca la residenza in Italia, in una regione del Sud e in un comune che abbia una popolazione non eccedente i 20 mila abitanti, può beneficiare di un’imposta agevolata. Tale imposta è fissata all’aliquota del 7% applicata su tutti i redditi percepiti dal soggetto da enti esteri o prodotti all’estero. Lo prevede l’articolo 24 bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).

Chi trasferisce la residenza dall’estero in Italia per svolgere un’attività lavorativa

Diverso è il caso di chi trasferisca dall’estero la propria residenza per svolgere un’attività lavorativa. Infatti, la normativa nazionale prevede agevolazioni per quei soggetti, in questa situazione, che dovranno presentare il modello 730 di dichiarazione dei redditi. Le agevolazioni, in particolare, vanno a vantaggio del rientro:

  • dei docenti e dei ricercatori;
  • e dei lavoratori ‘impatriati’.

Le agevolazioni per il rientro in Italia sono previste dall’articolo 44 del decreto legge numero 78 del 2010 (docenti e ricercatori); per i lavoratori “impatriati”, invece, è opportuno far riferimento all’articolo 16 del decreto legislativo numero 147 del 2015.

Requisiti dei docenti e ricercatori che rientrano dall’estero per beneficiare del regime fiscale di vantaggio

Le agevolazioni fiscali per i ricercatori e i docenti consistono nella riduzione della base imponibile del 90% del reddito prodotto nel periodo di imposta. Per arrivare a questo abbattimento è necessario che siano presenti determinati requisiti di reddito e familiari. Tali requisiti devono permanere per tutta la durata della residenza in Italia nei 5, 7 o 10 periodi di imposta susseguenti.

Requisiti impatriati per le agevolazioni fiscali

Per chi prende la residenza in Italia proveniente da uno Stato estero è necessario dal 2020 che:

  • nei 2 periodi di imposta precedenti non abbia avuto la residenza in Italia;
  • che produca reddito da lavoro alle dipendenze, o d’impresa o autonomo, prevalentemente nello Stato italiano;
  • l’agevolazione consistente nella riduzione del 70% della base imponibile del reddito da lavoro;
  • il mantenimento della residenza in Italia nei 5 anni susseguenti a quelli di ottenimento della residenza. Il beneficio si può allungare di ulteriori 5 anni se il lavoratore ha almeno un figlio minorenne o a carico; oppure se, dopo la residenza in Italia, il contribuente acquista un’unità abitativa di tipo residenziale (l’acquisto può avvenire anche fino a un anno prima del cambio della residenza).

Quando si riduce l’agevolazione fiscale a favore dei neo-residenti in Italia?

L’agevolazione fiscale a favore dei lavoratori che prendano la residenza in Italia si riduce dal 70% al 50% dell’abbattimento della base imponibile trascorso il primo quinquennio. Si evita l’abbattimento se il soggetto ha dai 3 figli minorenni o a carico in su. In tal caso, la riduzione della base imponibile avviene dal 70% al 60%. La riduzione di solo il 10% della base imponibile opera anche a favore dei soggetti iscritti all’Aire e dei soggetti degli Stati membri dell’Ue che siano residenti in Italia già prima del 30 aprile del 2019 e che al 31 dicembre dello stesso anno beneficiavano già dell’agevolazione fiscale. Tale beneficio è esteso anche ai cittadini britannici con residenza in Italia in base al chiarimento operato dall’Agenzia delle entrate numero 172 del 2022.

Come si compila il modello 730 in presenza di cittadini che abbiano preso la residenza in Italia da uno Stato estero?

La compilazione del modello 730 di dichiarazione dei redditi dei cittadini che abbiano preso la residenza in Italia da uno Stato estero e che, dunque, abbiano i requisiti necessari per ottenere le agevolazioni fiscali avviene in specifiche sezioni del modello stesso. Le informazioni da inserire non sono molte e servono all’Agenzia delle entrate per la verifica del godimento del beneficio (in busta paga dal sostituto di imposta o datore di lavoro o in sede di dichiarazione dei redditi). Infatti, già in busta paga il datore di lavoro applica l’agevolazione prevista in questi casi, previa presentazione al lavoratore stesso di un’apposita domanda per iscritto.

Quali sono i codici del modello 730 necessari per le agevolazioni fiscali di chi prende la residenza in Italia?

I codici da riportare nel modello 730 vanno inseriti nel quadro “C” e nella casella dei “Casi particolari”. Sono da usare i codici 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; e 13 e 14. Si tratta dei codici necessari affinché il contribuente dichiari di possedere i requisiti necessari per beneficiare della riduzione della base imponibile. La scelta del codice giusto dipende dalla situazione personale del richiedente. C’è anche la casella del “Codice dello Stato estero” nella quale è occorrente indicare lo Stato estero nel quale il soggetto era residente prima del trasferimento (o del rientro) nel territorio italiano.

Modello 730, cosa fare se l’agevolazione è stata riconosciuta già dal datore di lavoro o dal sostituto di imposta?

Cosa indicare nel modello 730 se l’agevolazione fiscale è stata già riconosciuta dal sostituto di imposta (o dal datore di lavoro)? In questo caso, è necessario far riferimento al rigo C 14, in corrispondenza delle caselle 3 e 4. In questi punti andrà indicato il reddito che non è stato ancora soggetto a tassazione. Gli importi si possono ottenere da quanto riportato nella Certificazione Unica ai righi 462 e 463.

Cosa avviene se il datore di lavoro non ha applicato la riduzione fiscale prevista?

Se il contribuente intende beneficiare delle agevolazioni fiscali unicamente nella dichiarazione dei redditi (anche nel caso in cui le agevolazioni non siano state riconosciute dal datore di lavoro per qualsiasi motivo), si può indicare l’ammontare del reddito che non avrebbe dovuto essere assoggettato. Pertanto, l’abbattimento della base imponibile è pari al 90%, al 70% o al 50% a seconda dei casi del reddito che si trova nelle annotazione della Certificazione unica ai codici:

  • Cu;
  • Ct;
  • Cs;
  • Cr;
  • Bc;
  • Bd;
  • Cq.

Cosa fare se il contribuente non ha comunicato al datore di lavoro di volersi avvantaggiare dell’agevolazione fiscale?

Può accadere che, ai codici indicati in precedenza, non corrisponda alcuna informazione. Ciò succede per i seguenti motivi:

  • per dimenticanza del contribuente nei confronti del datore di lavoro;
  • il contribuente risulta distaccato perché, ad esempio, il datore di lavoro si trova all’estero e, quindi, non costituisce sostituto di imposta nel territorio italiano. In questo caso, non vi è una Certificazione unica.

In entrambi i casi, dunque, nel modello 730, in corrispondenza delle caselle 3 e 4 del rigo C 14, sarà necessario inserire la parte di reddito di lavoro alle dipendenze prodotta nel territorio italiano. Tale parte di reddito, infatti, non risulta indicata nemmeno nei righi C 1, C 2 e C3 del modello 730.

Certificazione Unica 2022: la guida agli adempimenti dei sostituti d’imposta

In arrivo la solita scadenza per i sostituti di imposta per il via alla stagione reddituale. Infatti scade il 16 marzo 2022 il termine ultimo per la trasmissione telematica della Certificazione Unica (CU) per i sostituti di imposta. Un adempimento che si ripete annualmente e che serve per tutti i lavoratori dipendenti assunti da questi sostituti di imposta. Le certificazioni uniche di cui parliamo sono quelle relative all’anno di imposta 2021, con tutti i redditi che poi diventeranno utili al Fisco per predisporre i modelli 730 o i modelli Redditi PF nelle loro versioni precompilate che vengono messe a disposizione dei lavoratori nei loro cassetti fiscali.

Scadenza invio telematico delle Certificazioni Uniche

Entro il giorno 16 marzo 2022 tutti i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica al Fisco le Certificazioni Uniche 2022. Si tratta della documentazione reddituale dei loro dipendenti e relativa all’anno 2021. La novità a cui devono prestare attenzione questi sostituti di imposta è quella del nuovo trattamento integrativo.

Va esclusa la clausola di salvaguardia per gli incapienti, inserita nel Decreto Legge n° 34 del 2020 che è servita per detonare l’emergenza epidemiologica e che adesso viene soppressa. A favorire l’adempimento da parte dei sostituti di imposta, l’Agenzia delle Entrate ha già provveduto per tempo a rendere disponibile agli interessati, la solita guida. Inoltre sempre le Entrate hanno pubblicato istruzioni e modulistica da utilizzare sul loro portale ufficiale già dal 14 gennaio 2022.

Provvedimento n°  11169/2022 dell’Agenzia delle Entrate

È tramite il provvedimento  n°  11169/2022 che le Entrate, lo scorso 14 gennaio ha messo a disposizione degli interessati la struttura volta a permettere loro l’adeguato adempimento. Dal modello alle istruzioni, dalle scadenze alle modalità di trasmissione. Tutto è stato chiarito con questo provvedimento,  comprese le novità introdotte per la nuova stagione reddituale 2022.

Alcune modifiche normative che hanno interessato l’anno di imposta 2021 sono importanti, anche se da punto di vista strutturale, la Certificazione Unica 2022 non si discosta da quella dell’anno fiscale precedente. Perfino le modalità di trasmissione della Certificazione Unica nuova sono identiche alle precedenti.

Come si legge sul provvedimento prima citato, l’Agenzia delle Entrate informa tutti i sostituti di imposta che entro il prossimo 16 marzo devono provvedere alla trasmissione che resta telematica.  La trasmissione urgente di queste CU riguarda solo quelle che includono redditi necessari per la compilazione da parte delle Entrate, dei modelli dichiarativi precompilati. Infatti per le altre CU invece si può adempiere con più calma, perché la scadenza coincide con quella dell’invio del modello 770/2022, che cade il 31 ottobre 2022.

Oltre all’invio in modalità telematica al Fisco, i sostituti di imposta  dovranno consegnarla anche ai loro dipendenti, quelli a cui la CU si riferisce. E sempre entro il 16 marzo 2022.

Invio anche cumulativo in unico flusso

La trasmissione telematica dei sostituti di imposta può avvenire per singolo dipendente o in trasmissione cumulativa. Parliamo di quello che viene definito flusso unico. Una volta provveduto ad effettuare l’invio, l’adempimento può dirsi completato. La prova sarà la ricevuta rilasciata telematicamente dall’Agenzia delle Entrate.

Va ricordato che mentre per le Entrate l’unico canale è il telematico, la consegna delle CU ai dipendenti può avvenire con modalità diverse. Infatti può ancora avvenire in modalità cartacea e diretta all’interessato.  Resta però consigliabile la trasmissione telematica. In questo caso resta in capo al sostituto di imposta la garanzia dell’avvenuta messa a disposizione della CU al dipendente. Occorre fare in modo che il proprio dipendente riesca ad entrare in possesso della CU entro i termini prestabiliti.

Per le CU scartate da parte dell’Agenzia delle Entrate, il sostituto di imposta può intervenire in correzione entro i termini prestabiliti. Questi sono fissati in 5 giorni dopo il rigetto della precedente, a partire dalla data in cui le Entrate motivano lo scarto della stessa.

Certificazione Unica 2022, cosa contiene e quali le novità 2021

I dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Sono questi i dati che da sempre la Certificazione Unica riporta e così sarà anche per queste nuove.

Quelli prima citati sono i dati fissi. Poi ci sono quelli eventuali.  Tipici esempi eventuali pignoramenti presso terzi, locazioni brevi e indennità varie. Dentro la nuova CU c’è anche il cosiddetto trattamento integrativo. Questo, sia per i titolari di reddito di lavoro dipendente che per i titolari di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Va ricordato che il trattamento integrativo riguarda i dipendenti le cui detrazioni di imposta spettanti siano inferiori all’imposta lorda. Parliamo del trattamento da 1.200 euro annui per il 2021. In pratica,il noto bonus da 100 euro al mese che spetta per chi non supera i 28.000 euro annui di reddito. Visto che da luglio 2020 è sparito il bonus Renzi da 80 euro, nella CU del 2022 (redditi 2021) rispetto a quella del 2021 (redditi 2020), spariscono le doppie caselle per i due benefit Irpef che nel corso dell’anno di imposta 2020 furono percepiti per 6 mesi cadauno.

Cosa c’è nella Certificazione Unica e quali sanzioni sono previste per chi non adempie

Con la CU i sostituti d’imposta non fanno altro che riportare i seguenti dati:
  • Ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati corrisposti nell’anno 2021 assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;
  • Totale dei redditi di lavoro autonomo  comprese eventuali provvigioni, nonché tutti i redditi diversi;
  • Ammontare dei redditi da prestazioni occasionali, prestazioni in commissione, con contratto di agenzia, con contratto di mediazione, con contratti d’appalto, come rappresentante di commercio o come procacciatore d’affari;
  • Ammontare delle somme trattenute a seguito di provvedimenti di pignoramento presso terzi o simili;
  • Ritenute d’acconto operate e detrazioni effettuate.
Non adempire nei termini prestabiliti espone i sostituti di imposta a sanzioni. Per omissioni, errori o ritardi,le multe variano da 100 a 50.000 euro per ciascuna CU. Sanzione che in caso di errore non viene applicata. Questo, se si adempie alla correzione nei 5 giorni successivi alla comunicazione di rigetto delle Entrate, come spiegato prima.
Va considerata anche la sanzione da 250 a 2.000 euro per CU in caso di certificazione non rilasciata al dipendente. Stessa sanzione se consegnata con omissioni o errori al dipendente. Se rilasciata in ritardo invece, la sanzione non si applica se il ritardo non pregiudica per il dipendente, il corretto espletamento dei suoi obblighi dichiarativi.

Certificazione unica lavoratori autonomi: guida alla compilazione

Certificazione unica lavoratori autonomi serve ad attestare i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.

Certificazione unica lavoratori autonomi: il punto di vista dell’Agenzia delle entrate

La certificazione unica va rilasciata al lavoratore autonomo che ha svolto un’attività. Il modello da utilizzare è quello “Sintetico” entro il 16 marzo. Sempre in questa data la certificazione deve essere inviata telematicamente all’Agenzia delle entrate, utilizzando il modello “ordinario”. E’ opportuno precisare che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche, contenenti solo redditi esenti o non deducibili, mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può essere presentata entro il 31 ottobre dello stesso anno. Ma quest’anno ci sono alcune novità che sono state introdotte con provvedimento del 15 gennaio 2021. Pertanto, facciamo il punto della situazione.

Certificazione unica lavoratori autonomi: i soggetti obbligati all’invio

Sono tenuti all’invio della certificazione unica 2021 i lavoratori che nel 2020 hanno ottenuto redditi soggetti a ritenuta alla fonte. Inoltre, sono obbligati all’invio anche i soggetti che nello stesso anno, hanno corrisposto  contributi assistenziali/ previdenziali o premi assicurativi dovuti l‘INAIL. Tra gli altri soggetti che utilizzano la certificazione unica vi sono i soggetti che sono assoggettati alla contribuzione INPS, come ad esempio le aziende straniere che hanno  lavoratori italiani impiegati all’estero, ma assicurati in Italia.  Sono tenute alla compilazione della Certificazione Unica tutte le Amministrazioni sostituti d’imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell’INPS gestione Dipendenti Pubblici, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all’INPS gestione Dipendenti Pubblici.

Certificazion unica lavoratori autonomi: il flusso telematico

Attraverso il provvedimento del 15 gennaio 2021 l’agenzia delle entrate ha chiarito una serie di informazioni ai fini delle corretta compilazione della certificazione. E possiamo così riassumerle:

  • certificazione Unica 2020: è la sezione principale. Qui sono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimiliati, assistenza fiscale. Ma sono anche da inserire le certificazioni da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e redditi derivanti da locazioni brevi;
  • quadro CT: si riportano le informazioni che riguardano i dati relativi al modello 730.4 forniti dall’Agenzia delle entrate.
  • frontespizio: qui troviamo i dati relativi al tipo di comunicazione, i dati del sostituto d’imposta, i dati del rappresentante firmatario e la firma della comunicazione dell’impegno di invio telematico.

Basta guarda una certificazione unica lavoratori autonomi per capire che si tratta di un documento molto semplice, ma che permette di dichiarare i redditi derivanti da attività diversa dalla principale.

Il caso specifico dei lavoratori autonomi

Il modello di Certificazione unica per lavoratori autonomi comprende prestazioni occasionali, provvigioni  e compensi ai professionisti e i contributi in regime forfettario. In particolare deve contenere:

  • l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ad assimilati, di cui agli art 49 e 50 del D.P.R.22 dicembre 1986, n.917 del Tuir, corrispondenti all’anno 2020 ed assoggettati a tassazione ordinaria, separata, a ritenuta a titolo d’imposta sostitutiva;
  • l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigione e diversi di cui agli artt. 53 e 67 comma 1, sempre del TUIR.

Nello specifico per i lavoratori autonomi la CU è divisa in due tipologie:

  • quella che certifica i redditi da inviare alla dichiarazione dei redditi precompilata. E che inoltre dovrà essere trasmessa all’agenzia delle entrate entro il 16 marzo 2021;
  • quella non utile alla dichiarazione precompilate e che può essere trasmessa entro i termini di presentazione dell’annuale dichiarazione dei sostituti d’imposta. Il Modello 770/2021 per i quali è fissato il termine del 31 ottobre 2021 con possibile proroga al 2 novembre 2021.

L’invio telematico della Certificazione può essere in capo ad un intermediario abilitato. Inoltre, a parte la scadenza per quanto riguarda la compilazione non ci sono altre note da fornire.

Alcuni consigli per la compilazione corretta

Nella sezione quadro le relativo ai lavoratori autonomi, va indicato indicando il Codice di tipologie reddituali oggetto di certificazione. Inserendo al causale A si identificano le prestazioni di lavoro autonomo che rientrano nell’esercizio di arti o professione abituale. Mentre nel quadro 4 si deve inserire l’importo del compenso. Ma le ritenute per le casse previdenziali non vanno inglobate. Inoltre rispetto allo scorso anno sono stati aumentati la gamma di codici da indicare nel campo 6.

  • codice 12, relativo ai compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario;
  • codice 13, relativo ai compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta.

Specificando il codice 13 si può affermare che prendono in esame tutti i soggetti possessori di due requisiti. Il primo è che deve essere domicilio fiscale all’interno del territorio italiano. Il secondo e che non devono aver percepito redditi maggiori a 400 mila euro (anno 2020).

Quando manca il sostituto d’imposta cosa fare?

Quando si esegue una prestazione occasionale, il sostituto d’imposta è il datore di lavoro che trattiene la ritenuta d’acconto e la paga direttemente allo stato. Al lavoratore autonomo sarà dato  il compenso, detratta tale somma, spesso e volentieri pari al 20% del compenso. Ma cosa fare quando si esegue una prestazione di lavoro autonomo, ma manca il sostituto d’imposta? L’ammontare della ritenuta è da pagare all’Erario da parte del lavoratore. Tuttavia il modello da utilizzare è l‘F24 ed il codice tributo da utilizzare è 4050.

Certificazione per compensi corrisposti a Minimi e Forfettari

Oggi andremo insieme, allegramente, a sfoderare le cose da sapere inerenti alla Certificazione Unica. Una piccola guida, insomma, utile al contribuente, per scoprire i compensi corrisposti ai contribuenti minimi e forfettari.

Certificazione unica: una guida per i minimi e forfettari

E’ il caso di ricordare che i sostituti di imposta sono tenuti a consegnare e compilare la Certificazione Unica anche ai titolari di partita IVA che si adoperano in regime forfettario e in regime dei minimi, sebbene tali redditi non siano soggetti a ritenuta d’acconto. Andiamo a vedere approfonditamente come includere nella dichiarazione le somme corrisposte in tali regimi. Innanzitutto, va chiarito che tale adempimento permette al Fisco di effettuare i relativi controlli fiscali atti anche a verificare eventuali incongruenze dei ricavi/compensi indicati nella certificazione UNICO PF.

Obbligo di CU e 770: a chi spetta

Precisiamo che nello specifico ci sono due categorie soggette ad obbligo di Certificazione Unica e di compilazione del modello 770. Ci riferiamo ai soggetti ordinari che fatturano ad un soggetto ordinario ed agli ordinari che fatturano ad un soggetto minimo. Ci sono, tuttavia, anche obblighi di Certificazione Unica, ma senza obbligo di 770. Ed è il caso dei soggetti ordinari che ricevono fattura da soggetto in regime minimo o forfettario. Ma tale situazione riguarda anche i minimi che ricevono una fattura da un minimo o forfettario. Infine, sono inclusi i forfettari che ricevono una fattura da un minimo o forfettario.

Come funziona la compilazione del CU per forfettari e minimi

Molti si chiedono come avviene la compilazione della Certificazione Unica, per forfettari e minimi. Dunque, se una Partita IVA eroga compensi ad un minimo o ad un forfettario dovrà compilare il punto 4 della Certificazione Unica, ovvero alla dicitura “ammontare lordo corrisposto” ed il punto 7 che recita “altre somme non soggette a ritenuta”.

Se un soggetto ordinario, forfettario, o minimo emette fattura ad un forfettario, non essendo quest’ultimo un sostituto d’imposta, compilerà semplicemente il quadro RS nel modello Redditi Persone fisiche. In caso contrario, invece, ove vi siano i professionisti operanti in regime dei minimi o forfettario ad erogare compensi a professionisti in regime ordinario, le regole da seguire saranno diverse a seconda dei casi.

Aggiungiamo, inoltre che i titolari di partita IVA che operano nel Regime dei minimi sono ritenuti sostituti d’imposta, diversamente dai forfettari. Tale cosa comporta l’obbligo di versare la ritenuta d’acconto entro il giorno 16 del mese seguente a quello del pagamento e di effettuare certificazione del compenso, tramite compilazione di Certificazione Unica e modello 770.

Ma quali somme vanno riportate nella Certificazione Unica?

Alla annosa e legittima domanda dei contribuenti, la risposta è semplice. Nella Certificazione Unica andrà riportato il totale dei compensi e delle eventuali provvigioni corrisposti agli autonomi nel periodo d’imposta 2019.

Pure per quanto riguarda l’eventuale rivalsa INPS del 4% andrà riportata nella Certificazione Unica, poiché contribuisce alla formazione del compenso. Il contributo integrativo, invece, relativo alle casse professionali non rientra nella formazione del compenso, pertanto non andrà riportato nella compilazione.

In ultimo, ma non ultimo sarà bene tenere a mente altri piccoli particolari. Ad esempio, nel caso in cui non vi sia obbligo di Certificazione Unica e/o del modello 770, il forfettario sarà comunque tenuto a compilare il quadro RS nel modello Redditi Persone Fisiche.

Scadenze per il CU

Ovviamente, molti si chiederanno quali sono le scadenze per inviare la Certificazione Unica e quali rischi si incorrono per errato o mancato invio dello stesso CU. Per coloro che sono soggetti obbligati alla compilazione del CU, la scadenza ultima per l’invio dello stesso, all’Agenzia delle Entrate è prevista per il 16 marzo, stessa data per la consegna al lavoratore autonomo, anche nel caso in cui si è in regime dei Minimi o in regime forfettario. Non va sottovalutato il rischio e pericolo di sanzioni.

Le sanzioni per il mancato o errato invio della CU per i contribuenti minimi è pari alla somma di 100 euro per ognuna delle Certificazioni errate, omesse o tardive.

Tuttavia, c’è un modo per sopperire all’errore. Qualora l’errore venisse corretto entro un limite di 5 giorni successivi alla scadenza, all’errata trasmissione della CU non viene applicata alcuna sanzione. Quindi, un tempo di 5 giorni per rimediare al misfatto.

Certificazione Unica 2021: disponibile sul sito dell’Inps

La Certificazione Unica ( CU) 2021, relativa ai redditi percepiti nel 2020, è disponibile per chi ha INPS come sostituto di imposta.

Da ieri 17 marzo, l’istituto dell’Inps, per agevolare il più possibile i servizi a distanza, mette a disposizione di tutti gli utenti diverse modalità alternative per acquisire la  Certificazione Unica ( CU) 2021. Vediamo quali sono nel dettaglio le differenti modalità di acquisizione.

Certificazione Unica 2021

Innanzitutto, la Certificazione Unica ( CU) 2021 potrà essere acquisita mediante l’accesso con le proprie credenziali (SPID,CIE, CNS o PIN), al servizio dedicato . Il servizio consente la stampa del modello della CU 2021, necessario per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Va precisato, che i pensionati possono utilizzare il cedolino della pensione.

Altra modalità, che permette di acquisire e scaricare (previo accesso con le proprie credenziali), la Certificazione Unica ( CU) 2021, è quella tramite l’app INPS Mobile da smartphone o tablet, disponibile per dispositivi Android e Apple iOS.

Inoltre, la CU 2021 potrà essere richiesta mediante in formato elettronico all’indirizzo richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it,  per i soggetti titolari di PEC. Infine, a decorrere dal prossimo 30 marzo, si potrà effettuare anche la richiesta di il spedizione al proprio domicilio, all’indirizzo richiestacertificazioneunica@inps.it, per i soggetti titolari di mail ordinaria.

Da precisare che, la richiesta della CU 2021 potrà essere effettuata anche telefonicamente ad uno dei seguenti numeri verdi: 800 434 320, sia da rete fissa che mobile o al Contact center INPS al numero verde 803 164 da rete fissa o 06 164 164 da rete mobile (con costi varabili in base al piano tariffario).

Infine, si precisa che per i cittadini di oltre 75 anni titolari di indennità di accompagnamento, speciale o di comunicazione, è stato attivato il servizio “Sportello Mobile”, e che, la Certificazione Unica può essere richiesta anche da persona delegata o dagli eredi del titolare deceduto.

Per approfondire leggi anche:

Certificazione Unica autonomi 2021: nuovi codici 12 e 13

Per la Certificazione Unica 2021 ci sono importanti novità a partire dai termini di trasmissione e di consegna che slittano di un paio di settimane, e passando per nuovi codici per gli autonomi. Nel dettaglio, così come previsto dal cosiddetto decreto ‘Sostegni’, i termini di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, e di consegna ai diretti interessati della Certificazione Unica, slittano dal 16 marzo al 31 marzo del 2021.

Nuovi codici 12 e 13 Certificazione Unica autonomi 2021, ecco come e quando inserirli

Nel modello di Certificazione Unica 2021, la novità relativa ai codici 12 e 13 riguarda i lavoratori autonomi nella sezione dati fiscali relativa alla ‘Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi‘ in corrispondenza del campo numero 6.

Con il codice 12 che si riferisce ai soggetti che applicano il regime forfettario. E precisamente per i compensi, non assoggettati alla ritenuta d’acconto, percepiti dal professionista che adotta il regime forfettario, e che poi dovranno essere inseriti nella dichiarazione dei redditi.

Mentre il codice 13, sempre nel campo 6 della sezione ‘Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi‘ del modello di Certificazione Unica 2021, si riferisce alla dichiarazione di compensi che, nel rispetto dei requisiti previsti, godono di esenzione da ritenuta per il periodo che è compreso tra il 17 marzo ed il 31 maggio del 2020.

L’esenzione da ritenuta, introdotta con il cosiddetto Decreto Liquidità, ha previsto per il lavoratore autonomo di chiedere, in via opzionale, la corresponsione dei compensi al lordo della ritenuta con successiva autoliquidazione. Ma a patto di rispettare le seguenti due condizioni:

  • Ricavi o compensi, relativi all’anno 2019, inferiori alla soglia dei 400 mila euro;
  • Assenza di costi sostenuti per lavoro dipendente o assimilato nel mese precedente.

Il codice per l’autoliquidazione, utilizzando il modello di pagamento unificato F24, è rappresentato dal codice tributo ‘4050’ che l’Agenzia delle Entrate ha istituito con la Risoluzione numero 50/E riportante la data del 7 settembre del 2020.

Certificazione Unica autonomi 2021, il regime sanzionatorio

Da parte del sostituto d’imposta, la trasmissione e la consegna della CU 2021 è un adempimento da rispettare entro i termini previsti, altrimenti scattano le sanzioni.

In particolare, le sanzioni sono calcolate nella misura di 100 euro per ogni certificazione tardiva, omessa o errata. Pur tuttavia, la sanzione non scatta se c’è ravvedimento entro un termine massimo di 5 giorni dalla scadenza.

Pensionati all’estero e Certificazione Unica

L’Inps torna a pronunciarsi sugli aspetti fiscali relativi ai pensionati residenti all’estero, nello specifico quelli residenti in Brasile e Canada, fornendo alcune informazioni relative alla loro Certificazione Unica 2016.

Il messaggio con il quale l’Inps ritorna sulla questione specifica che l’importo del reddito esentato – in caso di pensioni del tutto o in parte esentate da imposizione in Italia – deve essere indicato nelle annotazioni della Certificazione Unica 2016 con il codice BW, anziché AJ come nel 2015.

Le pensioni in questione sono relative ai casi in cui il pensionato risiede in uno Stato estero con il quale l’Italia ha stipulato una convenzione per evitare che il contribuente paghi doppie imposte dirette e ne ha richiesto l’applicazione utilizzando l’apposita istanza.

Qualora il reddito sia del tutto esentato, l’importo dell’imponibile lordo viene indicato fra parentesi nelle annotazioni con codice BW e preceduto dalla dicitura: “Redditi esentati da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno stato estero: importo del reddito esente percepito”.

Per i pensionati ex lavoratori privati che risiedono in Brasile e Canada, cui è stata applicata la convenzione di cui sopra, l’importo del reddito corrispondente alla soglia di esenzione prevista da ciascuna delle convenzioni in oggetto è indicato, nella CU 2016, fra parentesi nelle annotazioni con il codice BW, preceduto dalla dicitura: “Redditi esentati da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno stato estero: importo del reddito esente percepito”.

Nella sezione “dati fiscali” della Certificazione Unica 2016, alla voce “redditi da pensione”, è invece indicato il reddito imponibile al netto della quota esente, valorizzata in euro.

Arriva il modello Unico precompilato

Dopo la rivoluzione del 730 precompilato, in questo 2016 arriverà anche il modello Unico precompilato. La sua messa in opera sarà resa possibile anche dai 62 milioni di certificazioni uniche trasmesse dai sostituti d’imposta entro la scadenza del 7 marzo.

Il modello Unico precompilato, vera novità dell’anno, sarà predisposto in circa 10 milioni di unità contro i 20 milioni di 730 precompilati e, rispetto al 730 precompilato, avrà alcune importante limitazioni.

Intanto il modello Unico non consentirà di avere l’eventuale rimborso Irpef in busta paga a partire dall’estate; non consentirà l’esonero dai controlli formali né conterrà i redditi esteri, da partecipazione, d’impresa e da lavoro autonomo non occasionale, che dunque andranno integrati nel modello Unico precompilato a cura del contribuente.

Per poterli integrare, al momento dell’entrata del contribuente nell’apposita applicazione per scaricare la dichiarazione precompilata, questi potrà scegliere tra 730 precompilato e Unico precompilato. Sarà il sistema informatico, attraverso alcune domande poste al contribuente a individuare i suoi requisiti soggettivi indirizzandolo verso la dichiarazione precompilata più vicina alle sue caratteristiche.

Invio tardivo certificazione unica, le sanzioni

È scaduto ieri il  termine per trasmettere la certificazione unica all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta. Una scadenza importante, dal momento che ora non è più possibile ricorrere al ravvedimento operoso qualora vi siano omissioni o errori nell’invio.

L’unico caso in cui è possibile rimediare è il reinvio della certificazione corretta entro il termine di 5 giorni, ossia entro il 12 marzo. Quest’anno, però, cade di sabato e quindi il termine dovrebbe slittare al lunedì successivo, 14 marzo.

L’invio tardivo della certificazione unica 2016 comporta una sanzione di 100 euro per ogni certificazione tardiva, omessa o errata. Il tetto massimo di punibilità è fissato a 50mila euro per anno e sostituto d’imposta.

Ricordiamo che la sanzione per il ritardato invio della certificazione unica 2016 è ridotta a 1/3 di 100 euro qualora la certificazione sia ritrasmessa alle Entrate entro i successivi 60 giorni dalla scadenza originaria, ossia il 6 maggio 2016.

Certificazione Unica 2016, ecco il software

Con l’avvicinarsi della primavera e delle innumerevoli scadenze fiscali che la accompagnano, arrivano dall’Agenzia delle Entrate le prime indicazioni e i primi servizi per farvi fronte. Per esempio, sul sito delle Entrate sono ora disponibili sia il software di compilazione della Certificazione Unica 2016, sia l’applicazione di controllo, necessaria a evidenziare eventuali incongruenze o errori.

Il software Certificazione Unica 2016 permette di compilare diversi modelli: redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Inoltre, consente di creare il file di ciascuno di essi, da inviare telematicamente.

Il software prevede che, prima di procedere all’invio definitivo, venga attivata la procedura di controllo per evidenziare con messaggi ad hoc incongruenze o anomalie tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e quelli contenuti nei relativi allegati inseriti nel file predisposto per la trasmissione.

Attraverso il software è possibile compilare il modello Certificazione Unica 2016 sia “sintetico” sia “ordinario”: il primo va consegnato al percettore delle somme entro il 29 febbraio, il secondo va trasmesso solo per via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo. I dati trasmessi alle Entrate confluiranno nel 730 precompilato pronto on line per i dipendenti e i pensionati dal 15 aprile 2016.