Rottamazione quater, non si può pagare con compensazione dei crediti di imposta

Il 30 giugno 2023 è scaduto il termine per la presentazione dell’istanza per adesione alla rottamazione quater, solo per i territori colpiti dall’alluvione del mese di maggio vi è stata la proroga al 30 settembre 2023 e per loro è ancora accessibile la piattaforma. Per tutti gli altri iniziano ad arrivare i primi chiarimenti sui pagamenti, in particolare non sarà possibile utilizzare i crediti di imposta per pagare i debiti con il Fisco risultanti dalla rottamazione quater.

Rottamazione quater, non si possono usare i crediti vantati verso l’Agenzia delle entrate

La rottamazione quater consente di regolarizzare i rapporti con il Fisco, per le cartelle esattoriali affidate all’agente di riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre del 2015 pagando solo capitali e spese di riscossione. Nei prossimi giorni i contribuenti che hanno proposto istanza inizieranno a ricevere dall’Agenzia delle entrate il provvedimento di accettazione o meno dell’istanza. Nel frattempo in molti si chiedono se possono utilizzare eventuali crediti di imposta maturati per il pagamento.

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta con la risposta a Interpello 373 del 2023. Nella risposta sono fornite anche delucidazioni sul perché non è possibile procedere alla compensazione.

Rottamazione quater, perché non si può procedere al pagamento con la compensazione dei crediti di imposta?

L’Agenzia delle entrate nella risposta ad Interpello 372 del 2023 sottolinea che la Legge di Bilancio 2023 che disciplina la rottamazione quater prevede espressamente quali sono le modalità di pagamento dei piani rateali (o unica rata) per coloro che aderiscono alla pace fiscale. Le modalità di pagamento ammesse sono:

  • domiciliazione su conto corrente indicato dal contribuente;
  • pagamento presso gli sportelli degli agenti di riscossione;
  • moduli precompilati che arriveranno entro il 30 settembre o entro il 31 dicembre per i contribuenti delle zone colpite dalle alluvioni di maggio.

A supporto di questa limitazione vi sono anche i provvedimenti adottati nei precedenti provvedimenti di pace fiscale, ad esempio la rottamazione ter. In quel caso la circolare 25 del 2020 dell’Agenzia delle entrate precisava che non era possibile seguire strade diverse rispetto a quelle previste dalla norma comprensiva del provvedimento di pace fiscale.

Leggi anche: Rottamazione quater, riapre la piattaforma per l’adesione

Cartelle esattoriali: dilazioni facilitate, compensazione e altre novità

La legge 91 del 2022, legge di conversione del decreto Aiuti ed Energia, ha introdotto importanti novità per quanto riguarda le cartelle esattoriali. L’obiettivo è facilitare gli adempimenti fiscali per persone e imprese, visto che l’Italia sta vivendo un momento di difficoltà generalizzato. Ecco le principali novità.

Cartelle esattoriali con dilazione di pagamento facilitate fino a 120.000 euro

A partire dal 16 luglio 2022 è possibile chiedere la rateizzazione delle cartelle esattoriali senza dover documentare le difficoltà economiche che impediscono il pagamento in unica soluzione della cartella esattoriale per un ammontare raddoppiato rispetto al passato, cioè per cartelle fino a 120.000 euro. In passato se la cartella era inferiore a 60.000 euro si poteva chiedere la rateizzazione senza documentare le difficoltà economiche, superata tale soglia, occorreva documentare le difficoltà economiche. Si trattava di assolvere un vero e proprio onere probatorio. Raddoppiare la soglia vuol dire per i contribuenti facilitare l’accesso al pagamento rateale.

Decadenza dal beneficio della rateizzazione dilatata

In questo periodo di problemi economici legati alla difficoltà del pagamento delle fatture energetiche, soprattutto per le imprese, diventa importante avere da parte del fisco un comportamento più “amichevole” proprio per questo nella conversione del decreto Aiuti ed Energia nella legge 91/2022 è stato previsto l’aumento del numero di rate non pagate che porta alla perdita del beneficio della rateizzazione. Per le richieste avanzate dopo il 16 luglio 2022, è aumentato a 8 il numero di rate anche non consecutive, non pagate che portano alla perdita del beneficio accordato con il piano di pagamento rateale.

Le novità del decreto 91 non finiscono qui, infatti nel caso in cui il contribuente decada dal piano di pagamento rateale a causa del mancato rispetto dello stesso, non potrà richiedere piani di dilazione per la stessa cartella esattoriale. Potrà però richiedere la dilazione di pagamento per cartelle esattoriali diverse.

Leggi anche:

Avvisi bonari Agenzia delle Entrate: si accorciano i termini di pagamento

Cartelle esattoriali: dal 2022 non si paga più il servizio di riscossione

Compensazione del debito in cartella esattoriale con crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione

Infine, l’ultimo beneficio previsto: se il contribuente che ha un debito nei confronti del Fisco ha a sua volta un credito nei confronti della Pubblica Amministrazione per il pagamento di prestazioni professionali, potrà utilizzare le somme a credito come compensazione del debito fiscale.

Bonus distribuzione giornali: arriva il via libera dell’Unione Europea

Il decreto Sostegni Bis all’articolo 67 commi da 1 a 6 ha previsto un sostegno in favore delle imprese editrici per la distribuzione dei giornali nei piccoli centri. Con la decisione C (2022) la Commissione Europea ha dato l’autorizzazione alla concessione del bonus distribuzione giornali e di conseguenza sarà possibile presentare istanza.

Cos’è il Bonus distribuzione giornali

L’aiuto previsto nel decreto Sostegni Bis è diretto alle case editrici che attraverso contratti di filiera hanno garantito durante il periodo di emergenza Covid la capillarità e sostenibilità della distribuzione di periodici e quotidiani nei piccoli comuni e nei comuni che hanno un solo punto di distribuzione di giornali.

L’articolo 67 del decreto Sostegni Bis prevede un credito di imposta pari al 30% della spesa sostenuta nel 2020 per la distribuzione delle testate e compresa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai centri di distribuzione.

In base al comma 3 il contributo in oggetto non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici ed è utilizzabile solo in compensazione.

Quando presentare la domanda per il Bonus distribuzione giornali?

Le domande per poter ottenere il bonus distribuzione giornali potranno essere inoltrate dalle ore 10:00 del 14 ottobre 2022 alle ore 23:59 del 14 novembre 2022 attraverso la piattaforma impresainungiorno.gov.it

Per poter presentare l’istanza è necessario:

  • avere sede legale nello spazio economico europeo;
  • residenza fiscale in Italia o presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale;
  • avere un codice di classificazione Ateco 58, in particolare 58.13 (edizione di quotidiani) e 58.14 (edizione di riviste e periodici);
  • avere stipulato accordi di filiera per la distribuzione dei giornali.

Il contributo può essere utilizzato esclusivamente in compensazione con l’uso del modello F24. In base alle indicazioni fornite, trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle istanze per accedere al contributo, il dipartimento dell’Agenzia delle Entrate pubblica l’elenco dei beneficiari e le somme che sono riconosciute e da quel momento le stesse potranno essere portate in compensazione. Ancora non è noto il codice tributo. Nel caso in cui le risorse stanziate non siano sufficienti a coprire l’ammontare delle richieste regolari inoltrate, ci sarà una riduzione proporzionale del contributo.

 

Bonus Moda Tessile e Accessori: fruibile al 100%. Codice tributo

Buone notizie per gli imprenditori che entro il 10 giugno 2022 hanno richiesto il Bonus Moda, Tessile e Accessori: sarà pagato al 100%.

Bonus Moda, Tessile e accessori fruibile al 100%

Il Bonus Moda, Tessile Accessori è stato introdotto con il decreto 34 del 2022 ( decreto Rilancio) ed è gestito dal Ministero per lo Sviluppo Economico. Prevede l’erogazione in forma di credito di imposta del 30% del valore delle rimanenze finali in magazzino. Spetta alle imprese che lavorano nel settore moda e tessile, industria calzaturiera e pelletteria.

Vi è però un limite, perché tale valore deve essere commisurata alla differenza tra le rimanenze medie registrate nei tre anni precedenti e quelle dell’anno di spettanza, cioè in questo caso 2022. Naturalmente tale misura poteva essere erogata in pieno solo nel caso in cui il valore delle domande presentate entro il 10 giugno 2022 rientrasse nel fondo stanziato. Lo stesso era di 95 milioni di euro per il 2021 e 150 milioni di euro per il 2022. Chi ha presentato la domanda per la precedente tranche di aiuti purtroppo ha avuto una delusione, infatti in quel caso i fondi non bastarono a coprire le domande e quindi vi fu una riduzione proporzionale del beneficio.

Bonus Moda 2021: ridotti gli importi. Quanto ricevono le imprese?

Con provvedimento del 23 giugno 2022 l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che i fondi stanziati per il 2022 sono sufficienti alla copertura del 100% delle domande e di conseguenza ogni soggetto ammesso potrà fruire in misura piena del credito di imposta.

Come avvalersi del credito di imposta e codice tributo

I beneficiari potranno visionare l’importo da far valere come credito di imposta all’interno del proprio Cassetto fiscale, accessibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il credito potrà essere fatto valere in compensazione per le imposte da pagare con l’uso del modello F24. Per potersene avvalere è necessario indicare nella sezione Erario il codice tributo “6953” da indicare nella colonna “importi a credito compensati”.

Nel caso in cui il credito di imposta sia superiore a 150.000 euro è necessario procedere alla verifica antimafia. Infine, occorre ricordare che il credito di imposta potrà essere fruito per periodi di imposta successivi rispetto al riconoscimento del credito e potrà essere spalmato anche su più periodi di imposta.

Leggi anche: Bonus Tessile e Moda, da oggi al via alla presentazione delle domande

 

 

Bonus carburanti per agricoltura e pesca, arrivato codice per compensazione

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 23/E del 30 maggio 2022 ha reso noto il codice da utilizzare nel modello F24 per ottenere la compensazione per il Bonus Carburanti riconosciuto ad aziende agricole e imprese del settore pesca.

Cos’è il bonus carburanti per agricoltura e pesca

Il bonus carburanti per le imprese del settore agricoltura e pesca è stato istituito con il decreto Ucraina Bis, articolo 18. L’obiettivo è aiutare le imprese che operano in questi due settori a far fronte ai rincari del settore che, come risaputo, sono notevoli. Queste due tipologie di attività, più di altre, si ritrovano a dover fare i conti con gli aumenti, viste le quantità elevate di gasolio per autotrazione che utilizzano.

La norma prevede che a parziale copertura dei maggiori costi che le imprese dell’agricoltura e pesca si trovano a dover affrontare, sia riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta. Il contributo è pari al 20% dei costi sostenuti per i carburanti nel primo trimestre del 2022, quindi i mesi di gennaio, febbraio e marzo.

Qual è il codice tributo per credito di imposta per carburanti agricoltura e pesca e come utilizzarlo

Avere un credito di imposta vuol dire di fatto che è possibile scontare il credito maturato attraverso altre imposte. In questo caso si tratta di imposte pagate con il modello F24. Il modello F24 ammette compensazioni attraverso i codici tributo, ma di fatto fino a quando non si stabilisce e rende noto il codice tributo per la compensazione, la stessa non si può ottenere. Proprio per questo le imprese impegnate nel settore dell’agricoltura e della pesca stavano attendendo la pubblicazione dello stesso.

L’Agenzia delle Entrate ha provveduto con la Risoluzione 23/E del 30 maggio. Il codice da indicare per i bonus carburanti è 6965. Occorre inserire il codice nel modello F24, nella sezione “Erario”, in corrispondenza della colonna importi a credito compensati”.

Nel caso in cui il contribuente debba riversare l’agevolazione, deve indicare il codice 6965 nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno in cui è stata sostenuta la spesa in formato “AAAA”, cioè l’anno deve essere indicato per esteso .

Bonus Sud: scarica il modello per richiedere il credito di imposta

Dal 7 giugno 2022 sarà possibile richiedere il credito di imposta previsto dal Bonus Sud, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il 6 aprile 2022 il modello da utilizzare per poter accedere all’agevolazione. Sono inoltre disponibili le istruzioni per compilare il modello. In fondo all’articolo è possibile scaricare entrambi i moduli.

Cos’è il Bonus Sud e chi può richiederlo?

Il Bonus Sud è un credito di imposta, ha l’obiettivo di fornire aiuto alle regioni del Sud che decidono di investire in acquisto di beni strumentali in modo da aumentare l’occupazione. Con la legge di bilancio 2022, comma 175 dell’articolo 1 della legge 234 del 2021, è stato ampliato il perimetro delle Regioni che possono accedere al beneficio. Attualmente possono richiedere il credito di imposta del Bonus Sud le regioni Abruzzo, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Puglia e Molise.

Il credito di imposta è riconosciuto a fronte di:

  • operazioni di acquisto di beni strumentali che fanno parte di un progetto di investimento iniziale.

Il nuovo Modello reso noto dall’Agenzia delle Entrate deve essere utilizzato anche dalle imprese che accedono agli investimenti destinati ai comuni colpiti dal sisma (Sisma Bonus) a far data dal 24 agosto 2016 e dalle imprese che accedono credito d’imposta per gli investimenti ZES ai beni acquistati entro il 31 dicembre 2022 (Zone Economiche Speciali).

Il Modello per la domanda per accedere al credito di imposta Bonus Sud

Il nuovo modello comprende il Quadro B dove devono essere indicati gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. La domanda dovrà essere inviata tramite software dell’Agenzia delle Entrate che però ancora è in fase di realizzazione e l’invio potrà essere effettuato direttamente dal contribuente, tramite intermediario, come dottori commercialisti, CAF, associazioni di categoria e altri soggetti abilitati. Infine, la domanda potrà essere presentata tramite una società del gruppo, questo ovviamente se il richiedente è una società inserita all’interno di un gruppo societario.

Nelle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate insieme al modello per richiedere il credito di imposta per il Bonus Sud viene anche specificato che, per quanto riguarda gli aiuti concessi alle imprese che si trovano nelle zone colpite dal sisma, per le spese sostenute nell’anno dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 devono essere rispettati i limiti previsti nel Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″ (Temporary Framework) .

Settori esclusi dal Bonus Sud

Viene inoltre specificato che il credito di imposta per il Bonus Sud non può essere utilizzato da imprese che operano nei seguenti settori:

  • siderurgico
  • carbonifero;
  • costruzione navale;
  • fibre sintetiche;
  • trasporti;
  • produzione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
  • creditizio;
  • finanziario;
  • assicurativo.

Non potranno accedere le imprese in difficoltà. Inoltre dagli aiuti Zes, sono escluse le aziende agricole e impegnate nel settore della pesca e acquacoltura. Non potranno accedere le imprese in difficoltà, cioè per le quali è già stata avviata una procedura di liquidazione o si trova in stato di insolvenza.

Per le aziende agricole devono essere fatte delle differenze, per saperne di più, leggi l’articolo Agricoltura: ecco quando il Bonus Sud spetta anche alle imprese agricole

Come ottenere il credito di imposta

I crediti potranno essere utilizzati in compensazione e con l’uso del modello F24 e attraverso l’uso della piattaforma telematica dell’Agenzia delle Entrate.

Scopri come pagare le tasse con il Modello F24 nella guida: Come pagare le tasse con il modello F24 e per quali tributi si usa

Nel caso in cui l’azienda sia beneficiaria di diversi aiuti, ad esempio Bonus Sud, Bonus Sisma e Bonus Zes per ogni richiesta deve compilare il modulo separatamente.

Per poter accedere al bonus il titolare dell’impresa o il suo rappresentante legale deve rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si afferma che si è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale relativi al credito d’imposta. L’atto notorio deve essere rilasciato per ogni credito a cui si vuole accedere.

Nel caso in cui il credito di imposta maturato superi i 150.000 € il soggetto deve dichiarare di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Misure massime del credito di imposta

Indichiamo di seguito in modo sintetico le percentuali di credito di imposta che è possibile far valere

Regione Piccole imprese Medie imprese Grandi imprese
Campania 45% 35% 25%
Puglia 45% 35% 25%
Basilicata 45% 35% 25%
Calabria 45% 35% 25%
Sicilia 45% 35% 25%
Sardegna 45% 35% 25%
Abruzzo 30% 20% 10%
Molise
(per i beni acquisiti
fino al 31.12.2021
30% 20% 10%
Molise
(per i beni acquisiti
nel 2022)
45% 35% 25%

 

Considerato che dal 1° marzo 2017 questo aiuto è cumulabile con gli aiuti de minimis e con gli altri aiuti di Stato, la percentuale ora vista deve essere applicata al costo dei beni strumentali, diminuito degli aiuti già concessi o richiesti per gli stessi investimenti.

Gli aiuti di Stato già richiesti o concessi devono essere indicati nel Quadro D del modello

Di seguito il modello per la richiesta in PDF e le istruzioni complete per completarlo. Nelle istruzioni sono anche indicati per ogni regione i comuni che possono accedere al Bonus Sisma e al bonus ZES.

Modello

istruzioni_zes

 

 

Bonus acqua potabile: ridotti gli importi da usare come credito di imposta

L’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 31 marzo 2022 ha fissato la misura del Bonus Acqua Potabile da utilizzare come credito di imposta o portare in compensazione nella dichiarazione dei redditi 2022 relativa al 2021. Purtroppo per i contribuenti gli importi sono inferiori rispetto a quelli inizialmente previsti.

L’Agenzia delle Entrate con provvedimento ridimensiona il Bonus Acqua Potabile

Il Bonus Acqua Potabile entra nel nostro ordinamento con la legge di bilancio 2021. Prevede un aiuto economico per chi acquista sistemi per depurare l’acqua, come filtri, depuratori e gasatori. Questa misura mirava quindi ad incentivare la riduzione del consumo di plastiche. I contribuenti dovevano presentare le istanze dal 2 febbraio 2022 al 28 febbraio 2022 per le spese sostenute nel 2021. Inizialmente era previsto un credito di imposta in favore del contribuente pari al 50% delle spese sostenute, fino a un massimo di 1000 euro di spese. Per i titolari di partita Iva il massimo della spesa che poteva usufruire di tali benefici era di 5.000 euro.

L’Agenzia delle Entrate ha però ricevuto richieste eccessive rispetto alle somme stanziate. Di conseguenza ha rideterminato le quote.

Come deve essere calcolato il Bonus Acqua Potabile

I contribuenti nella dichiarazione dei redditi dovranno indicare un credito di imposta pari al 30,3745% del credito inizialmente indicato nella domanda per il Bonus Acqua Potabile. Una somma molto inferiore alle aspettative. Ad esempio un contribuente che abbia speso 800 euro, avrebbe avuto diritto a 400 euro di credito di imposta o di compensazione con modello F24. Ora invece dovrà calcolare su tale somma la percentuale del 30,3745%, quindi potrà ottenere 121,498 euro.

L’Agenzia delle Entrate nel provvedimento del 31 marzo ha sottolineato che tale taglio è stato necessario in quanto lo stanziamento previsto era di 5 milioni di euro.  Sono però arrivate domande per un complessivo ammontare che è il triplo rispetto a quanto preventivato, cioè 16.461.141 milioni di crediti d’imposta. Di conseguenza ha dovuto procedere a un nuovo calcolo. Si deve ricordare anche che lo stesso ammontare di 5 milioni di euro è disponibile anche per le spese sostenute nel 2022, mentre per le spese sostenute nel 2023 è stato previsto uno stanziamento ridotto di soli 1,5 milioni di euro.

Contributi a tour operator e agenzie di viaggio: per quali spese il credito di imposta del 50%?

Il nuovo decreto del ministero del Turismo ha previsto il contributo a fondo perduto per i tour operator e le agenzie di viaggio. Si tratta di un credito di imposta del 50% su determinate spese digitali legate al turismo che siano state sostenute a partire dal 7 novembre 2021. O per quelle future fino al 31 dicembre 2025. Il massimo del credito di imposta può arrivare al limite dei 25 mila euro. Per la domanda è necessario far riferimento alla piattaforma del ministero del Turismo.

Bonus turismo digitale: le risorse dal 2022 al 2025 per le spese di tour operator e agenzie di viaggio

Per la misura a favore delle agenzie di viaggio e dei tour operator il governo ha stanziato 98 milioni di euro fino al 2025. Le risorse sono state ripartite in questo modo: 18 milioni di euro sono stati messi a disposizione per il 2022; 20 milioni di euro (10 + 10) sono a disposizione per gli anni 2023 e 2024; infine, 60 milioni di euro sono stati stanziati per il 2025. È stata prevista anche una quota del 40% delle risorse spettanti agli operatori turistici che abbiano la sede nelle seguenti regioni:

  • Sicilia;
  • Sardegna;
  • Puglia;
  • Molise;
  • Campania;
  • Calabria;
  • Basilicata;
  • Abruzzo.

Credito di imposta a favore delle agenzie del turismo: i riferimenti normativi

Il credito di imposta a favore dei tour operator e delle agenzie di viaggio è stato previsto al comma 1 dell’articolo 4, del decreto legge numero 152 del 2021. Nei giorni scorsi è arrivato il decreto del ministero del Turismo con la firma del ministro dell’Economia: il provvedimento riporta le modalità operative per la richiesta del bonus del turismo digitale e le modalità di fruizione del credito di imposta.

Chi può richiedere il bonus per le spese digitali entro il 2025?

Il bonus per le spese digitali può essere richiesto dai tour operator e dalle agenzie di viaggio che svolgano la propria attività in base ai seguenti codici Ateco:

  • 79.1, attività delle agenzie di viaggio e tour operator;
  • 79.11, attività delle agenzie di viaggio;
  • 79.12, attività dei tour operator.

 Il credito di imposta derivante dalle spese digitali sostenute dagli operatori sopra riportati, può essere utilizzato direttamente con la compensazione, oppure può essere ceduto. 

Bonus spese digitali agenzie viaggi e tour operator: quali spese sono ammesse?

Le spese sostenute dai tour operator e dalle agenzie di viaggio ammesse al credito di imposta sono:

  • i costi sostenuti per gli impianti Wifi;
  • le spese per i siti online ottimizzati per la navigazione mobile;
  • i costi sostenuti per l’implementazione di programmi e piattaforme informatiche necessarie per vendere direttamente i servizi turistici e i pernottamenti;
  • i costi inerenti gli spazi e la pubblicità per promuovere e commercializzare i servizi turistici e i pernottamenti sui portali e sulle piattaforme informatiche specializzate. Tali piattaforme possono essere gestite anche da agenzie di viaggio o da tour operator;
  • spese sostenute per le consulenze inerenti la comunicazione e il marketing digitale;
  • i costi per gli strumenti di promozione digitale a favore di proposte e di offerte innovative che abbiano come tema quello dell’inclusione e dell’ospitalità di persone affette da disabilità;
  • le spese sostenute per la formazione dei titolare dell’agenzia di viaggio o del tour operator o dei suoi dipendenti.

Spese digitali ammesse al fondo perduto turismo: come utilizzare il credito di imposta?

La misura a favore delle agenzie di viaggio e dei tour operator per le spese digitali produce un credito di imposta del 50% fino al limite dei 25 mila euro. Il credito di imposta si può utilizzare in compensazione, mediante modello F24, solo nell’anno susseguente a quello nel quale sono state realizzate le spese ammissibili. Sul credito di imposta non sono previsti i limiti di cui parla il comma 1, dell’articolo 34, della legge numero 388 del 2000 e quelli del comma 53, dell’articolo 1 della legge numero 244 del 2007. Il credito di imposta maturato è cedibile, in toto o solo in parte, e chi lo riceve ha la facoltà di cederlo a sua volta ad altri soggetti, incluse le banche e gli altri intermediari finanziari.

Bonus spese digitali per agenzie di viaggio e tour operator: come presentare la domanda?

Agenzie di viaggio e tour operator ammessi al bonus sulle spese digitali della misura del ministero del Turismo possono presentare domanda esclusivamente in via telematica. Sarà lo stesso ministero del Turismo che metterà a disposizione una piattaforma ad hoc per inoltrare la richiesta del credito di imposta. Si attende, dunque, un nuovo provvedimento del ministero del Turismo che disciplini le modalità e i tempi per presentare l’istanza.

Domanda bonus spese digitali per agenzie di viaggio e tour operator: conta l’ordine cronologico di arrivo delle istanze

Tra i requisiti della domanda del bonus delle spese digitali delle aziende del turismo, è necessario sottolineare che le istanze verranno accolte secondo l’ordine cronologico di arrivo. Il ministero del Turismo provvederà al controllo del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi delle imprese richiedenti. Gli stessi requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione dell’istanza e devono essere mantenuti fino a cinque anni dopo la concessione del beneficio fiscale.

Quali sono i vincoli di agenzie viaggio e tour operator nella richiesta del bonus spese digitali?

Agenzie di viaggio e tour operator sono tenuti a osservare determinati vincoli nella richiesta del bonus sulle spese digitali. Infatti, le attività o gli interventi realizzati e rientranti tra le spese ammissibili devono riguardare una sede operativa e attiva in Italia. Il decreto richiede inoltre che nella scheda del progetto degli interventi da realizzare debba essere contenuta una descrizione dettagliata degli interventi rientranti nell’agevolazione. Il progetto stesso deve essere corredato obbligatoriamente dalla relazione tecnica.

Bonus spese digitali turismo, entro quando devono essere iniziati gli interventi?

Gli interventi rientranti nel bonus devono essere avviati entro il limite temporale di un anno dalla data nella quale il ministero del Turismo pubblica sul proprio sito le agenzie viaggi e i tour operator ammessi al contributo. Gli interventi, inoltre, devono essere ultimati entro il termine di 12 mesi dall’inizio dei lavori. Si può ottenere una proroga della scadenza, ma è necessario presentare apposita richiesta.

Bonus pubblicità, è disponibile il modello di domanda per il credito di imposta

Sono disponibili sul portale dell’Agenzia delle entrate le informazioni relative al bonus pubblicità, nonché il modello di comunicazione per presentare domanda del relativo credito di imposta. Lo rende noto la stessa Agenzia delle entrate in attuazioni delle disposizioni dell’articolo 67 bis del decreto legge numero 73 del 25 maggio 2021, convertito nella legge 106 del 2021.

Bonus pubblicità, chi può presentare domanda di credito di imposta

Possono presentare domanda del bonus pubblicità i titolari degli impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati. Gli impianti devono essere destinati all’affissione dei manifesti o per simili installazioni pubblicitarie di natura commerciali. Sono inclusi i pannelli luminosi o le proiezioni di imagini, purché non rientranti nelle insegne di esercizio.

Come inviare domanda per il bonus pubblicità?

La comunicazione deve essere inviata esclusivamente per via telematica dal portale dell’Agenzia delle entrate. La domanda del bonus pubblicità può essere inoltrata direttamente dal contribuente oppure da incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni. Il termine per l’invio delle domande, si legge nella nota dell’Agenzia delle entrate numero 295258 del 29 ottobre 2021, è fissato dal 10 febbraio 2022 al 10 marzo 2022.

Ricevuta dell’Agenzia delle entrate per la domanda di bonus pubblicità presentata

In questo lasso di tempo il contribuente può inviare una nuova comunicazione che va a sostituire integralmente quella eventualmente trasmessa in precedenza. L’ultimo invio prevale su tutte le precedenti comunicazioni. Nei medesimi termini può essere inviata la comunicazione di rinuncia integrale al credito di imposta inviata in precedenza. Entro 5 giorni dall’invio della domanda l’Agenzia delle entrate rilascia una ricevuta che attesta la presa in carico dell’istanza stessa. Potrebbe arrivare anche un avviso di scarto della domanda con le relative motivazioni.

Importo credito di imposta spettante per il bonus pubblicità

Il credito di imposta spettante per il bonus pubblicità è attribuito nella misura proporzionale all’importo dovuto nel 2021 a titolo di canone patrimoniale di autorizzazione, di concessione o di esposizione pubblicitaria. Il periodo di tempo per l’esposizione dei messaggi pubblicitari deve essere inferiore ai 6 mesi. Inoltre, l’Agenzia delle entrate calcolerà, con un successivo provvedimento, la quota percentuale di credito di imposta effettivamente fruibile dai richiedenti. Tale percentuale, moltiplicata per l’importo del canone dovuto nel 2021, determinerà il tetto massimo di fruizione del bonus stesso.

Come si può usare il credito di imposta del bonus pubblicità?

Il credito di imposta del bonus pubblicità riconosciuto ai richiedenti può essere utilizzato in compensazione. Per l’utilizzo è necessario presentare il modello F24 esclusivamente per via telematica sul portale dell’Agenzia delle entrate. L’esito della domanda tramite il modello F24 sarà negativo nel caso in cui il credito di imposta risultasse superiore all’ammontare massimo della misura. Lo scarto, in ogni modo, viene comunicato al richiedente. Per la compilazione del modello F24 utile alla compensazione l’Agenzia delle entrate provvederà a emettere un nuovo avviso con le relative istruzioni.

Bonus locazione può compensare IMU?

I contribuenti che hanno maturato o acquisito un credito di imposta hanno la possibilità di sfruttarlo per pagare meno tasse, ovverosia per portarlo in compensazione con i debiti fiscali. Questo in linea generale fermo restando che, in base anche al tipo di credito di imposta, per le operazioni di compensazione ci sono delle regole e spesso anche delle scadenze da rispettare. Per esempio, il cosiddetto bonus locazione si può sfruttare per pagare l’IMU proprio attraverso un’operazione di compensazione tra i crediti ed i debiti fiscali?

Come e quando si può compensare il bonus locazione con il pagamento dell’IMU

In effetti, sotto determinate condizioni, il bonus locazione si può portare in compensazione con il pagamento dell’IMU. E questo accade, per esempio, quando per il canone di locazione di immobili non abitativi il locatario cede al proprietario il bonus.

Pur tuttavia, il bonus locazione può compensare l’IMU da pagare rispettando le tempistiche previste. Al riguardo, infatti, per pagare l’IMU compensando con il bonus locazione è necessario sfruttare il credito di imposta entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno in corrispondenza del quale è stata comunicata la cessione del credito.

Quali sono le caratteristiche del bonus locazione e quando è stato istituito

Il bonus locazione, con il decreto legge numero 34 del 2020, ovverosia con il cosiddetto Decreto Rilancio, in corrispondenza dell’articolo numero 28, è stato istituito come credito di imposta per i mesi di marzo, di aprile e di maggio del 2020. E poi è stato ripristinato dal Governo Italiano, guidato dal premier Mario Draghi, con il cosiddetto Decreto Sostegni bis.

Il bonus affitti non è altro che un credito di imposta pari al 60% dei canoni di locazione per immobili ad uso non abitativo che, in particolare, sono destinati allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale ed anche agricola. Il bonus locazione spetta pur tuttavia a patto di aver subito una diminuzione del fatturato che, pari ad almeno il 50% con il Decreto Rilancio, è stata poi abbassata dal 50% ad almeno il 30% con il Decreto Sostegni bis.

Cosa succede al bonus affitto se non viene utilizzato ai sensi del dl 34/2020

Ai sensi del sopra citato dl 34/2020, ed in particolare dell’articolo 122 in corrispondenza del comma 3, bisogna in ogni caso fare molta attenzione alla fruizione del bonus affitto nei termini previsti. Al riguardo, infatti, ai sensi di legge i cessionari utilizzano il credito di imposta con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato da parte dei soggetti cedenti.

Il che significa, nello specifico, che il credito di imposta che è rappresentato dal bonus locazione, se non utilizzato entro il 31 dicembre dell’anno in corrispondenza del quale è stata comunicata la cessione, questo non potrà poi essere utilizzato, chiesto a rimborso oppure ceduto negli anni successivi.

Per la cessione del credito di imposta a terzi, rappresentato dal bonus locazione, ricordiamo infine che la procedura corretta è quella prevista online dal Fisco. Ovverosia accedendo alle apposite funzionalità che sono messe a disposizione dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate accedendo tramite le credenziali alla propria area riservata.