Contributi a fondo perduto perequativo: i requisiti

Con la circolare 227357 del 4 settembre 2021 l’Agenzia delle entrate ha individuato gli specifici campi delle dichiarazione dei redditi per poter determinare gli ammontari dei risultati di esercizio. I periodi delle dichiarazione dei redditi sono inerenti ai periodi di imposta al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020. I dati sono necessari per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto perequativo.

Contributi a fondo perequativo: i riferimenti del decreto Sostegni bis

Nella circolare dell’Agenzia delle entrate si fa riferimento ai contributi a fondo perduto a favore degli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, i contributi a fondo perduto sono quelli inerenti ai commi dal 16 al 27 dell’articolo 1 del decreto legge numero 73 del 25 maggio 2021 (decreto “Sostegni bis“). Il decreto è stato poi convertito dalla legge numero 106 del 23 luglio 2021.

I requisiti richiesti dal Sostegni bis per richiedere i contributi a fondo perduto

Nel dettaglio, l’erogazione dei contributi a fondo perduto sono a favore degli esercenti attività di impresa, arte o professione o produttori di reddito agrario. Tra i requisiti è richiesto il possesso della partita Iva e la residenza o stabilità nel territorio dello Stato. In merito a quanto richiede il decreto sui periodi di imposta, è necessario che nel periodo precedente al periodo in vigore del decreto “Sostegni bis” (il 2020) l’impresa richiedente non abbia conseguito un ammontare di compensi o di ricavi superiore ai 10 milioni di euro.

Il requisito del peggioramento del risultato economico d’esercizio

L’individuazione degli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi serve a determinare il peggioramento del risultato economico d’esercizio per l’emergenza sanitaria. In particolare, il peggioramento deve essere relativo “al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello inerente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto dal ministero dell’Economia e delle Finanze”. Tale percentuale è ancora in corso di definizione e verrà adottata con decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze.

Allegato ‘A’ dei campi delle dichiarazione dei redditi della circolare Agenzia entrate 227357 del 4 settembre 2021

I campi delle dichiarazioni dei redditi indispensabili per determinare gli ammontari dei risultati economici d’esercizio ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativi si trovano nell’allegato “A” della circolare numero 227357 del 4 settembre 2021. In particolare, per il reddito agricolo si fa riferimento, sia per il 2019 che per il 2020, al reddito agrario imponibile del modello 730. Il dettaglio dei puntamenti si ritrova nell’allegato A.

Contributi a fondo perduto perequativo per le persone fisiche

Per quanto concerne le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche è necessario distinguere la tipologia di reddito. Nel dettaglio:

  • per il reddito agrario è necessario far riferimento al reddito agrario imponibile sia nell’anno di imposta del 2019 che del 2020;
  • analogamente per le persone fisiche in contabilità ordinaria e contabilità semplificata, per i due anni, si fa riferimento al reddito d’impresa analitico al lordo delle perdite;
  • sui redditi dei lavoratori autonomi vige la differenza, ovvero il reddito di lavoro autonomo analitico al lordo delle perdite;
  • per le attività di lavoro autonomo e di impresa in regime di vantaggio o forfettari ad aliquota sostitutiva si considera il reddito al lordo delle perdite;
  • sul reddito di allevamento di animali, di produzione di vegetali e di attività agricole connesse si prende in esame il reddito d’impresa forfettario al lordo delle perdite.

Società di persone, i redditi da considerare per ottenere il fondo perduto perequativo

Per le società di persone che vogliano beneficiare dei contributi a fondo perduto per le perdite subite a causa del coronavirus, si distinguono:

  • le società a contabilità ordinaria, semplificata e in regime di Tonnage tax per le quali si considera il reddito d’impresa al lordo delle perdite per il 2019 e 2020;
  • per le attività di lavoro autonomo il reddito analitico;
  • sugli allevamenti di animali, produzione di vegetali e attività agricole connesse il reddito d’impresa forfettario al lordo delle perdite;
  • sulle società agrarie il reddito agrario imponibile.

Dichiarazione dei redditi Enti non commerciali ai fini del fondo perduto perequativo

I redditi degli enti non commerciali ai fini della richiesta degli aiuti a fondo perduto riguardano per il 2019 e 2020:

  • il reddito degli enti a contabilità ordinaria, semplificata e contabilità pubblica va preso al lordo delle perdite;
  • nel caso di lavoro autonomo si considera il reddito analitico al lordo delle perdite;
  • per gli enti che hanno reddito da allevamenti di animali o da produzione di vegetali e attività agricole connesse si fa riferimento al reddito di impresa forfettario al lordo delle perdite;
  • dei redditi agrari degli enti non commerciali si prende il reddito imponibile.

Richiesta contributi a fondo perduto per le società di capitali

Per la richiesta dei contributi a fondo perduto delle società di capitali, i redditi da considerare per il 2019 e 2002 sono:

  • nel caso di reddito di impresa, si considera l’analitico al lordo delle perdite;
  • le società sportive dilettantistiche devono considerare il reddito forfettario al lordo delle perdite;
  • per il regime di Tonnage tax si considera il reddito d’impresa forfettario al lordo delle perdite.

Fondo perduto: i contributi Covid vanno riportati nel quadro RS senza l’importo

I contributi ottenuti dallo Stato tramite l’Agenzia delle entrate per l’emergenza Covid come fondo perduto devono essere riportati nel quadro RS senza indicarne il relativo importo. Pertanto, la compilazione del prospetto “aiuti di Stato” del modello Redditi, ai righi RS 401 e RS 402 necessitano dei chiarimenti per non incorrere in errori.

Redditi dei professionisti e delle imprese: come vanno indicati gli ‘aiuti di Stato’ per Covid?

Le imprese e i professionisti, nei quadri della determinazione del reddito, possono anche non indicare i contributi ricevuti senza incorrere in sanzioni. Fanno eccezione i contribuenti in contabilità ordinaria che devono procedere con l’opportuna iscrizione nel quadro RF. L’iscrizione deve avvenire con apposita variazione in diminuzione per sterilizzare i proventi derivanti proprio dagli aiuti di Stato a bilancio.

Indicazione dei contributi a fondo perduto nel quadro RS del modello Unico 2021

Sui contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate durante l’emergenza sanitaria, non si compilano i campi relativi agli importi. Sarà la stessa Agenzia delle entrate a recuperare le informazioni dai bonifici accreditati.  In questo caso, i codici del rigo RS 401 del modello Unico 2021 sono il 20, il 22, il 23, il 27 e il 28.

Modello Redditi, come si compila il rigo RS 401 per i contributi ricevuti durante l’emergenza Covid?

Inoltre, il codice 24 del rigo RS 401 e il codice 8 del rigo IS 201 del modello Irap sono diventati inutili ai sensi di quanto prevede l’articolo 1 bis del decreto legge numero 73 del 2021. Per quanto riguarda il quadro RS, le istruzioni richiedono l’indicazione dei contributi a fondo perduto ricevuti. Diversamente, le Faq ritengono che la compilazione debba avvenire “per cassa”. Di conseguenza, si ritiene che entrambe le interpretazioni siano valide, senza incorrere in conseguenze.

Contributi a fondo perduto erogati dall’Inps, come vanno dichiarati?

Durante la pandemia vari contributi a fondo perduto sono stati erogati sia dall’Inps che dalle Casse di previdenza. Per questi aiuti non è necessario riportarli nemmeno nel quadro RS. Lo stesso principio deve essere adottato per gli aiuti di natura non fiscale: rientrano in questa categoria gli sgravi contri e le garanzie sui finanziamenti.

Crediti di imposta Covid, indicazioni sui quadri RU e RE

I crediti di imposta erogati durante l’emergenza Covid, devono essere riportati in diversi quadri:

  • nel quadro RU;
  • in quello RF in decremento dal reddito;
  • nel quadro RS con l’indicazione dell’importo ricevuto;
  • in quello RS o nel quadro IQ se riferito all’Irap.

Non devono invece essere indicati i bonus sanificazione e quelli riguardanti “botteghe e negozi” previsti dal decreto legge “Cura Italia”. Entrambi, infatti, non riguardano il Quadro temporaneo.

Detassazione dei contributi a fondo perduto: cosa dice il decreto legge 137 del 2020

Infine, è necessario ricordare che gli aiuti a fondo perduto beneficiano della detassazione, ancorché generalizzata. La detassazione fa capo all’articolo 10 bis del decreto legge numero 137 del 2020 in tema di “Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza Covid-19” in vigore dal 25 luglio 2021.

Detassazione dei contributi e delle indennità a fondo perduto

Nel dettaglio, la norma specifica che “I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”. Inoltre, “non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917”.

 

 

Domande incentivi industria tessile, moda e accessori: click day 22 settembre

Si avvicina il giorno utile per ottenere i contributi a fondo perduto a favore delle nuove e piccole imprese operanti nei settori del tessile, moda e accessori.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito istruzioni e scadenze per l’accesso alle agevolazioni previste nel suddetti, in attuazione della misura prevista dal Decreto Rilancio (articolo 38-bis), nonché l’articolazione dei sotto-criteri di valutazione delle proposte progettuali.

La misura del contributo

Il contributo concesso è nella misura del 50% dei costi sostenuti e ammissibili. Le risorse destinate all’industria tessile, moda e accessori sono cinque milioni di euro circa, erogati allo sportello con click day, il 22 settembre 2021. Gli incentivi saranno erogati dal MiSE in non più di due quote, a seguito della presentazione delle richieste da parte delle imprese destinatarie, in relazione alle spese effettivamente sostenute per realizzare il progetto.

I beneficiari del contributo

Gli incentivi sono destinati alle piccole imprese di nuova o recente costituzione operanti nell’industria tessile, della moda e degli accessori e di valorizzare prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo. Non devono essere quotate in Borsa, né rilevato l’attività di un’altra impresa e che non siano costituite a seguito di fusione. Devono svolgere almeno una delle attività facenti parti del codice ATECO ammesso.

Inoltre, non devono essere in liquidazione volontaria, né sottoposte alle inerenti procedure, non trovarsi in situazione di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, risultare adempiente agli obblighi contributivi, non avere ancora distribuito utili.

I progetti ammissibili

Il DL (articolo 38-bis del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34) ha stanziato i contributi pari a cinque milioni di euro per progetti tecnologici e innovativi che hanno come scopo:

  • la realizzazione di nuovi elementi di design;
  • la realizzazione e all’utilizzo di tessuti innovativi;
  • l’introduzione nell’impresa di innovazioni di processo produttivo;
  • l’introduzione nell’impresa di innovazioni digitali;
  • l’attuazione di principi dell’economia circolare finalizzati al riciclo di materiali usati o all’utilizzo di tessuti derivanti da fonti rinnovabili.

Inoltre, i progetti devono essere realizzati dai soggetti beneficiari presso la propria sede operativa ubicata in Italia; prevedere un totale dei costi ammissibili non inferiori a 50.000 euro e non superiori a 200.000 euro. Essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione; essere ultimati entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Come fare la domanda di agevolazione

Le richieste inerenti l’accesso alle agevolazioni possono essere presentate il 22 settembre 2021, più precisamente nella fascia oraria compresa tra le ore 12 e le ore 18. La domanda deve essere redatta in lingua italiana, compilata e inviata esclusivamente in via telematica, seguendo l’iter disponibile sul sito di Invitalia, con un congruo anticipo rispetto all’apertura dello sportello e con le relative proposte di progetto e ulteriore documentazione indicata nella richiesta stessa.

Le domande di accesso all’incentivo devono essere sottoscritte tramite SPID in modalità fisica. Durante la compilazione della domanda l’impresa è tenuta all’indicazione del codice ATECO prevalente risultante presso il Registro delle Imprese. Nei giorni successivi il click day, lo sportello resterà aperto dalle ore 9:00 fino alle ore 18. Gli incentivi vengono concessi sulla base di una procedura di valutazione con procedimento a sportello, fino ad esaurimento risorse. Infatti, dopo l’accertamento, le richieste rimaste prive di copertura finanziaria si considerano decadute.

Il contenuto della proposta di progetto

Cosa deve indicare la proposta progettuale, ecco l’elenco:

  • Il profilo del soggetto proponente
  • la descrizione dell’iniziativa proposta e degli obiettivi previsti, attraverso l’individuazione delle linee di attività funzionali al raggiungimento dei predetti obiettivi.
  • La descrizione dei criteri di quantificazione delle esigenze di capitale corrente.

Contributi emergenza Covid: quadro RF per contabilità ordinaria e RG per contabilità semplificata

I contributi per la pandemia passano dai quadri RF e RG della dichiarazione dei redditi 2021. Anche se non imponibili, dunque, i contributi che le imprese e i lavoratori autonomi hanno ricevuto per l’emergenza sanitaria nell’anno 2020 vanno riportati nei due quadri della dichiarazione dei redditi. Le erogazioni legate all’emergenza Covid non generano, tuttavia, reddito imponibile anche quando la legge non le detassa in modo esplicito.

Riportare gli aiuti ricevuti nei quadri RF e RG per finalità informative

Nel caso del quadro RF legato agli aiuti alle imprese per l’emergenza Covid l’iscrizione serve a evitare proprio l’imposizione. Nel caso, invece, del quadro RG della dichiarazione dei redditi serve solo a titolo informativo o segnaletico. L’utilizzo dei due quadri deriva dalla risposta del ministero dell’Economia e delle Finanze alla  commissione Finanze della Camera durante il question time del 23 giugno 2021.

Dichiarazione redditi 2021: il chiarimento del ministero dell’Economia

Nella risposta al question time, il ministero dell’Economia ha chiarito che l’indicazione dei contributi Covid ricevuti devono essere inseriti nei quadri per la necessità di evitare che gli aiuti possano essere assoggettati a tassazione. L’indicazione dei contributi ricevuti nei quadri RF e RG, in realtà, hanno diversa destinazione: solo il quadro RF potrebbe presentare il rischio della tassazione, mentre nei quadri RG, ma anche RE, LM, questo problema non sussiste.

Il quadro RF della dichiarazione dei redditi

Nel dettaglio del quadro RF relativo ai soggetti in contabilità ordinaria, il rigo RF 55 relativo alle variazioni in diminuzioni nel 2021 ha due nuovi codici:

  • codice 83 per gli aiuti a fondo perduto previsti dai decreti “Rilancio”, “Agosto” e “Ristori”;
  • codice 84 per l’ammontare delle varie indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito.

I contributi del codice 84 sono stati erogati eccezionalmente per l’emergenza coronavirus e sono diversi dagli aiuti esistenti prima, indipendentemente da chi li ha erogati e dalla modalità di utilizzo e contabilizzazione.

Aiuti Covid alle imprese, cosa dice l’articolo 10 bis del Dl 137 del 2020 sulla detassazione

L’interpretazione della detassazione degli aiuti Covid deriva, altresì, proprio dall’articolo 10 bis del decreto legge numero 137 del 2020. L’articolo sulla detassazione dei contributi, delle indennità e di ogni altra misura in conseguenza dell’emergenza coronavirus, specifica che:

  • i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza Covid-19 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione per l’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap);
  • tale detassazione spetta ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, e ai lavoratori autonomi.

La specifica del Dl 137  si è resa necessaria mancando espressamente una normativa sulla detassazione degli aiuti eccezionali per via del Covid. Proprio in virtù del vuoto legislativo, gli aiuti si ritenevano soggette a imposte sui redditi ed Irap.

Come ottenere la detassazione degli aiuti Covid nella dichiarazione dei redditi 2021

Per ottenere la detassazione dei contributi ottenuti per l’emergenza Covid, le imprese dovranno apportare, in sede di dichiarazione dei redditi 2021, una corrispondente variazione in diminuzione. Per tale variazione, dovranno essere utilizzati i codici 83 e 84, ai quali seguirà l’indicazione a quadro RS.

Quadro RG per la contabilità semplificata sugli aiuti statali Covid

Il quadro RG relativo ai soggetti a contabilità semplificata presenta delle divergenze. Proprio il regime di contabilità semplificata fa in modo che i contribuenti non debbano riportare nei registri Iva l’incasso del contributo. Pertanto, i contributi a fondo perduto dovranno essere simultaneamente indicati nel seguente modo:

  • nel rigo RG 10, corrispondente ad “Altri componenti positivi” è da indicare il codice 27;
  • nel RG 22 riportante “Altri componenti negativi”, si riporta il codice 47.

Pertanto, le istruzioni prevedono l’indicazione delle somme, sia in aumento che in diminuzione, del reddito imponibile.

Quadro RG dichiarazione redditi degli autonomi: altri aiuti diversi dal fondo perduto

Per gli altri aiuti erogati a soggetti in contabilità semplificata diversi dai contributi a fondo perduto si applicano altri codici. In particolare i codici da utilizzare sono il 28 e il 48. Uno dei casi di aiuti non a fondo perduto riguarda, ad esempio, il credito d’imposta sulle locazioni.

Omessa indicazione degli aiuti ricevuti per Covid nella dichiarazione dei redditi

L’indicazione dei codici, in ogni modo, non va a incidere sull’imponibile e, pertanto, sull’imposta. Dunque, la non indicazione degli aiuti stessi nei quadri corrispondenti non dovrebbe portare a delle sanzioni, come spiegato dallo stesso ministero dell’Economia nel question time di fine giugno.

Bonus 1000 euro Decreto Sostegni senza calo di fatturato per nuove Partite Iva

Dal Decreto Sostegni pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 marzo 2021, con l’entrata in vigore dal giorno seguente delle misure contenute in esso, arriva la conferma di un’importante novità già prevista dall’articolo 25 del Decreto Rilancio di maggio 2020, ovvero il via libera agli aiuti anche per le attività più giovani.

Infatti, è possibile accedere al contributo a fondo perduto, anche senza tenere conto del requisito riferito alla perdita di fatturato. La platea interessata, però, deve possedere un requisito ben preciso che, tende la mano alle attività di recentissima apertura.

DL Sostegni, contributo a fondo perduto senza calo di fatturato: la domanda

Il Decreto Sostegni, relativamente al contributo a fondo perduto, stabilisce che è possibile accedervi, anche in assenza di un calo di fatturato. Possono presentare domanda all’Agenzia delle Entrate, anche coloro che hanno attivato la Partita IVA dal 1° gennaio 2019. La richiesta può essere effettuata a partire da martedì 30 marzo 2021 e non oltre la data del 28 maggio 2021.

A chi non spetta il contributo

E’ bene precisare, che il contributo a fondo perduto, non spetta ai soggetti che hanno aperto la Partita Iva successivamente il 23 marzo 2021, a coloro che hanno cessato l’attività entro la suddetta data; agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR; agli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR.

A chi spetta il contributo a fondo perduto del DL Sostegni

Il riconoscimento del contributo a fondo perduto, come previsto dal Decreto Sostegni, si pone l’obiettivo di sostenere economicamente i soggetti titolari di Partita IVA, quelli che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di reddito agrario, stabiliti o residenti in Italia, che sono stati danneggiati dall’emergenza Covid-19.

Eccezion fatta per i titolari di una Partita IVA aperta dal 1° gennaio 2019, il contributo a fondo perduto del DL Sostegni spetta a coloro che hanno registrato una perdita di fatturato media mensile nel 2020 di almeno il 30% rispetto a quello del 2019. Gli importi da prendere in considerazione, fanno riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di prestazione dei servizi o di cessione di beni.

La presentazione della domanda

La richiesta di accesso al contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni, deve essere inoltrata all’ADE, esclusivamente per via telematica, previo l’utilizzo di un modello da compilare, presente, con relative istruzioni, sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

L’ammontare del contributo a fondo perduto in assenza di calo di fatturato

Ma qual è l’importo spettante ai soggetti che hanno aperto la Partita IVA dal 1° gennaio 2019? Il comma 5 dell’art.1 del Decreto Sostegni, specifica che “Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA“. In ogni caso, l’importo minimo è di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per tutti gli altri soggetti.

L’importo del contributo a fondo perduto per coloro che hanno subito una perdita di fatturato di almeno il 30%

Il DL Sostegni, in merito ai soggetti che hanno registrato una riduzione di fatturato di almeno il 30% nel 2020 rispetto al 2019, quindi, che possono accedere al contributo a fondo perduto previsto, applica una percentuale di calcolo per determinarne l’importo in relazione ai ricavi e compensi ricevuti dalle imprese e professionisti. Si tenga conto che il criterio utilizzato prevede che la percentuale più alta sulla perdita di fatturato, venga applicata alla fascia di ricavi e compensi più bassa.

Fino a 100mila euro, l’aliquota applicata è pari al 60% della perdita di fatturato; tra 100mila e 400mila euro è pari al 50%; tra 400mila euro e 1 milione di euro è pari al 40%; tra un milione e 5 milioni di euro è pari al 30%; tra 5 e 10 milioni di euro è pari al 20%.

Decreto Sostegni, moduli per contributi a fondo perduto disponibili: ecco come inviare richiesta

Il Decreto Sostegni approvato in CDM qualche giorno fa, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021, con entrata in vigore degli aiuti previsti per lavoratori e imprese, dal giorno successivo. Tra le misure di sostegno, i contributi a fondo perduto, il cui modello per effettuare richiesta con relative istruzioni per la sua compilazione sono state pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Dl Sostegni: come presentare la domanda e termini per i contributi a fondo perduto

La richiesta per accedere ai contributi a fondo perduto previsti dal governo Draghi e contenuti nel Decreto Sostegni, deve avvenire entro il 28 maggio 2021, a partire dal 30 marzo. La domanda va inoltrata esclusivamente per via telematica, attraverso il servizio online dell’Agenzia delle Entrate. Sul portale dell’ADE si può trovare il modello e le istruzioni con la procedura da seguire. La richiesta può essere effettuata anche tramite intermediari autorizzati.

Gli eventi diritto riceveranno il contributo sul proprio conto corrente (vanno indicate le coordinate bancarie nella compilazione della domanda), in alternativa, il richiedente può scegliere di usare il contributo come credito d’imposta in compensazione. La domanda che va effettuata con la compilazione online di un modello entro i termini sopra indicati, verrà valutata dal sistema dell’Agenzia delle Entrate che rilascerà al contribuente richiedente le ricevute relativa all’invio della richiesta.

Successivamente alla valutazione positiva della richiesta ricevuta per l’accesso al contributo a fondo perduto, l’ADE comunicherà al beneficiario l’avvenuto mandato di pagamento dello stesso o la trasformazione in credito d’imposta, nel caso sia l’opzione scelta dal contribuente, nell’apposita area riservata del sito “Fatture e Corrispettivi”.

Compilazione del modulo per la richiesta del contributo a fondo perduto

Il modulo da compilare per inoltrare la domanda d’accesso al contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni, è presente sul portale dell’Agenzia delle Entrate. Il richiedente deve inserire il proprio codice fiscale o quello del rappresentante legale che, se è una persona fisica deve inserire il codice 2, diversamente il codice 1.

Nello spazio concernente i ricavi complessivi del 2019 della propria attività, va posta una crocetta sulla fascia in cui essi rientrano, l’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020, per consentire il calcolo del contributo da erogare. Inoltre, deve essere indicato se si vuole ricevere il contributo sul proprio conto corrente indicando l’IBAN, o se si sceglie di trasformarlo in credito d’imposta. Nel caso in cui la domanda è inoltrata da un intermediario, va indicato il codice fiscale di quest’ultimo.

A chi spetta il contributo a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni, può essere richiesto dagli esercenti di attività d’impresa, professione e arte e di reddito agrario, da soggetti titolari di Partiva Iva stabiliti o residenti nel territorio dello Stato, che hanno percepito ricavi o compensi fino alla soglia massima di 10.000.000 di euro (nel secondo periodo d’imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto).

Anche gli enti non commerciali possono fruire del contributo a fondo perduto previsto dal Dl Sostegni, enti del terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Il bonus non spetta ai soggetti che hanno cessato la propria attività prima del 23 marzo o che hanno aperto Partita Iva successivamente.

I requisiti relativi a ricavi e fatturato

Per rientrare tra gli aventi diritto al contributo a fondo perduto è vincolante aver percepito nel 2019, compensi o ricavi fino a un tetto massimo di 10 milioni di euro. Altrettanto vincolante è che la media mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quella del 2019. Fermo restando la soglia massima di fatturato, il contributo spetta anche ai soggetti che pur senza registrare la perdita di fatturato prevista come requisito, abbiano aperto la partita IVA dal 1° gennaio 2019.

L’importo del contributo a fondo perduto

L’entità del contributo viene stabilità applicando una percentuale alla differenza tra la media mensile del fatturato/corrispettivi conseguiti nel 2020 e quella del 2019. Il 60% viene concesso se ricavi/compensi del 2019 non sono superiori ai 100.000 euro; il 50% da 100.000 a 400.000 euro; il 40% tra 400.000 e 1 milione di euro; il 30% da 1.000.000 a 5.000.000 di euro; infine, il 20% da 5 a 10 milioni di euro.

Il Decreto Sostegni garantisce che l’importo minimo del contributo non è inferiore a mille euro (persone fisiche) e a duemila euro (non persone fisiche), ma stabilisce anche che non può essere superiore a 150mila euro.

Caserta punta sull’internazionalizzazione delle imprese

La Campania è la regione dell’Italia del Sud maggiormente interessata ad intessere rapporti economici e di scambio con i mercati esteri.

Un’iniziativa della Camera di Commercio di Caserta sembra confermare questa tendenza. E’ stato infatti appena pubblicato un bando per l’erogazione di contributi finalizzati alla copertura parziale delle spese sostenute per l’acquisto di servizi per l’internazionalizzazione ed, in particolare:

  • servizi di supporto all’internazionalizzazione;
  • partecipazione a missioni economiche all’estero in forma coordinata;
  • partecipazione a fiere di rilevanza internazionale e nazionale in Italia ed all’estero.

L’accesso al contributi è riservato a imprese e consorzi:

  • che hanno sede legale e/o unità locale in provincia di Caserta, iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA di Caserta, attivi ed in regola con il versamento del diritto annuale;
  • che svolgono attività di produzione di beni/servizi e/o di trasformazione, assemblaggio, ideazione, creazione, manipolazione, presentazione, ecc., che valga, in qualche modo, a differenziare l’attività dalla mera intermediazione commerciale e/o distribuzione;
  • che non sono sottoposte a procedura concorsuale, non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
  • che sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore di eventuali dipendenti;
  • che non hanno ricevuto per la stessa iniziativa altri contributi di fonte pubblica a copertura delle spese oggetto del contributo.

Gli incentivi hanno l’obiettivo di coprire parte delle spese sostenute per l’acquisto, presso terzi, di servizi in materia di internazionalizzazione ed, in particolare:

  • Misura A – Servizi di consulenza e supporto all’internazionalizzazione: ricerche di mercato, consulenze per l’estero e altre attività volte a facilitare l’identificazione di partners esteri e lo sviluppo ed il consolidamento di relazioni economiche e commerciali, ad esempio ricerca di fornitori, partners, agenti e distributori esteri; analisi di settore, ricerche di mercato e altri studi direttamente riconducibili alle attività aziendali in corso o in preparazione e relativo consolidamento di rapporti; supporto legale, fiscale e contrattuale per l’estero e assistenza tecnica alle imprese su tematiche legate all’internazionalizzazione.
  • Misura B – Partecipazione a missioni economiche all’estero: attivazione di rapporti economici e commerciali tra imprese stabilendo contatti diretti attraverso l’organizzazione di incontri d’affari e b2b in Paesi esteri. Sono ammissibili le spese che riguardano ricerca partners, fornitori, agenti o distributori esteri ai fini della definizione di incontri d’affari; assistenza agli incontri all’estero da parte di personale qualificato, interpretariato e traduzione; affitto sale per incontri, transfer locali, spedizione campionario e altre spese direttamente legate alla missione.
  • Misura C – Partecipazione autonoma a fiere di rilevanza nazionale ed internazionale in Italia ed all’estero. Sono ammissibili noleggio area espositiva e servizi fieristici di supporto alla presenza in fiera; allestimento spazio espositivo; spedizione dei prodotti da esporre; servizio di interpretariato e hostess; servizi promozionali; ricerca partners, fornitori, agenti o distributori esteri ai fini della definizione di un’agenda di appuntamenti in fiera.

Le spese ammissibili possono essere al massimo di 3.000 euro per quanto riguarda la Misura A, 5.000 euro per la Misura B e da 3.500 a 5.000 per la Misura C, a seconda della localizzazione dell’evento.
In tutti i casi, vengono erogati contributi a fondo perduti fino ad una copertura del 50% delle spese totali.
Ogni impresa potrà beneficiare di più di un contributo all’anno, per un contributo totale che non può superare i 15.000 euro.

La domanda di accesso ai contributi possono essere inviate tramite e-mail alla casella di posta daniela.bellomo@ce.camcom.it oppure a mano o con raccomandata al seguente indirizzo:
Camera di Commercio di Caserta
Ufficio Promozione
Via Roma 75
81100 Caserta

Le domande vanno presentate secondo il seguente calendario:

  • dal 1 gennaio al 30 marzo 2013 per gli eventi che si svolgono o per le attività che si realizzano nel periodo 1 gennaio/30 aprile 2013;
  • dal 1 aprile al 31 luglio 2013 per gli eventi che si svolgono o per le attività che si realizzano nel periodo 1 maggio/31 agosto 2013;
  • dal 1 agosto al 30 novembre 2013 per gli eventi che si svolgono o per le attività che si realizzano nel periodo 1 settembre/31 dicembre 2013.

Vera MORETTI

Vasi comunicanti: l’imprenditoria è rosa nel Lazio

Gioca sul parallelo con il principio dei vasi comunicanti scoperto da Galileo, il nuovo bando della Regione Lazio a sostegno delle quote rosa nell’imprenditoria italiana. “Progetto Regionale Vasi Comunicanti” metterà a disposizione fino a 150 mila euro di contributi a fondo perduto per la nascita e la creazione di nuove pmi tutte al femminile.

Promosso dalla Regione Lazio e cofinanziato dall’Unione Europea – FSE – POR Lazio, il progetto si pone come obiettivo di sostenere la nascita di nuove start-up, micro-imprese e Pmi femminili. Le aziende potranno usufruire anche del supporto di mentoring e di assistenza specializzata per lo sviluppo del proprio piano d’impresa.

Ma quali sono i requisiti che le piccole e medie imprese in rosa dovranno dimostrare per aderire al bando?

  • essere nate dopo il 31 gennaio 2011, o non ancora costituite
  • essere promosse da donne disoccupate o inoccupate
  • risiedere in uno dei seguenti Comuni: Pomezia, Pontinia, Latina, Cisterna di Latina, Aprilia, Ardea, Anzio, Nettuno, Albano, Ciampino, Genzano, Rocca Di Papa, Velletri, Ariccia, Artena, Cori, Lanuvio, Norma, Priverno, Sabaudia, Sermoneta, Sezze, Terracina, Sonnino.

Progetto Regionale Vasi Comunicanti” metterà a disposizione delle imprese selezionate un plafond complessivo di 150mila euro: a ciascuna impresa sarà destinato un contributo che potrà variare da un minimo di 5 000 euro a un massimo di 25 000 euro. Le pmi avranno a disposizione 6 mesi dall’erogazione del finanziamento previsto per portare a termine i propri investimenti.

Le domande di adesione al bando dovranno essere presentate entro e non oltre il 16 marzo 2012, utilizzando la procedura online disponibile sul sito www.progettovasi.it.

70 milioni per l’innovazione d’impresa piemontese

Con un plafond di 70 milioni, la Regione Piemonte rilancia la corsa all’innovazione delle sue imprese, con contributi a fondo perduto fino al 60%, se «l’investimento ha ricadute positive per ambientali, energetiche o sul fronte della sicurezza». Il bando ammette a contributo questi investimenti:

– acquisto di macchinari, attrezzature, impianti e beni strumentali connessi al processo di innovazione;

2 – consulenze o prestazioni professionali assimilabili;

3 – brevetti, licenze o conoscenze tecniche non brevettate.

Gli investimenti devono consentire all’impresa di migliorare significativamente la suaproduttività e la sua capacità di competere sui mercati.

Nel dettaglio, la misura regionale finanzia programmi organici di innovazione del processo produttivo, ad esempio attraverso cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software in grado di ridurre il costo unitario di fabbricazione o distribuzione o aumentare la qualità di beni e servizi prodotti.

Gli investimenti, di importo non inferiore a 250mila euro, devono essere finalizzati all’acquisizione e all’applicazione al processo produttivo di:

-conoscenze e tecnologie presenti in altri settori produttivi;
– servizi tecnico-scientifici;
– beni e servizi che consentano un miglioramento del processo produttivo in quanto tale oppure essenziali per l’innovazione di prodotto.

Un bando a fondo perduto per nuove imprese o quelle già attive

Scade il 15 settembre il bando che eroga contributi a fondo perduto per stimolare la creazione di nuove imprese o nuove produzioni di imprese già attive.

La Provincia di Benevento eroga contributi in conto capitale finalizzati a sostenere le seguenti azioni:

a) creazione e avvio di micro, piccole e medie imprese ad alto contenuto creativo ed innovativo;
b) sostegno di iniziative progettuali ad alto contenuto creativo ed innovativo di micro, piccole e medie imprese;

L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale pari al 50% delle spese riconosciute ammissibili e comunque per un importo massimo di 7.000,00 euro.
Inoltre il bando prevede l’accesso ai servizi di incubazione resi disponibili dall’Amministrazione provinciale.
Sono considerate ammissibili le spese, al netto dell’IVA e di altre imposte e tasse, relative a:
– spese per la costituzione della società;
– spese per consulenze e servizi specialistici finalizzati al marketing, logistica, economico-finanziaria, ricerche di mercato relative ai segmenti di mercato potenziale, ottenimento di certificato di qualità e/o ambientali;
– spese per opere murarie e realizzazione impianti relative alla ristrutturazione dei locali destinati allo svolgimento delle attività;
– promozione e pubblicità;
– spese per allacciamenti;
– spese per la registrazione di brevetti.
Sono escluse le spese sostenute per l’acquisto di terreni e fabbricati.

La domanda dovrà pervenire entro le ore 13,00 del giorno 15 settembre 2011 al protocollo generale della Provincia di Benevento all’indirizzo:
Provincia di Benevento
Rocca dei Rettori Piazza Castello
82100 Benevento

d.S.