Super ecobonus 110%, come si percepisce la detrazione fiscale nel 730?

Come si percepisce la detrazione fiscale del super ecobonus del 110% nel modello 730 utile per la dichiarazione dei redditi? Per beneficiare della detrazione fiscale è necessario utilizzare, nel modello 730 del 2022, la prima colonna dei righi E 61 ed E 62. Si tratta dei righi riguardanti le tipologie dei lavori.

Quali sono i codici da utilizzare nel modello 730 per la dichiarazione dei redditi e la detrazione fiscale del super ecobonus 110%?

All’interno dunque delle sezioni dedicate del modello 730 per la dichiarazione dei redditi e ai fini della detrazione fiscale del super ecobonus 110%, devono essere utilizzati i codici dei lavori da due a sette, il 12, il 13, il 14 e il 16. Sono questi i codici inerenti i lavori trainati. Relativamente a questi interventi, inoltre, bisogna spuntare la colonna numero sei, quella del 110%. Per i lavori trainanti, è occorrente utilizzare i codici che vanno da 30 a 33.

Super ecobonus 110%, cosa avviene se non si è raggiunto il 30% di Sal al 31 dicembre 2021?

Un’attenzione particolare deve essere posta per i lavori in super ecobonus 110% che non sono avanzati al 30% di Sal al 31 dicembre 2021. Per questi lavori i contribuenti:

  • non sono riusciti a cedere il relativo credito di imposta ai soggetti ammissibili nel corso del 2021;
  • è stato negato lo sconto in fattura;
  • si possono dunque detrarre i relativi importi delle spese nella dichiarazione dei redditi del 2022 per i costi sostenuti nell’anno di imposta 2021.

Cosa avviene per i lavori in super ecobonus 110% che non sono giunti a conclusione nel 2021?

Si tratta, pertanto, di interventi rientranti nel super ecobonus con detrazione fiscale del 110% che, seppure iniziati nel corso del 2021, non sono ancora giunti a conclusione nell’anno 2022. L’unico modo per il contribuente di ottenere il vantaggio fiscale è la detrazione, non potendosi praticare le vie della cessione dello sconto in fattura e della cessione dei crediti di imposta. Con la detrazione fiscale, il contribuente può procedere con il vantaggio nella dichiarazione dei redditi spalmando l’importo spettante in 5 rate annuali. Anche se questo meccanismo potrebbe generare un altro problema, ovvero quello dell’incapienza dell’Irpef rispetto a quanto spettante come detrazione fiscale dal super ecobonus 110%. Risulta pertanto necessario prestare attenzione alla capienza delle imposte rispetto alla “moneta fiscale” spettante.

Quali sono i lavori che generano detrazione fiscale del 110% per la dichiarazione dei redditi 2022?

La normativa sui bonus edilizi prevede che i lavori che possano generare la detrazione fiscale del 110% nella dichiarazione dei redditi del 2022, sono:

  • l’ecobonus 110%;
  • il super sismabonus;
  • i lavori del fotovoltaico;
  • gli interventi sugli accumulatori;
  • i lavori per l’installazione delle colonnine di ricarica delle vetture elettriche.

Per tutti questi lavori è possibile procedere con la detrazione fiscale degli acconti versati nell’anno di imposta (il precedente rispetto all’anno prima sia della presentazione della dichiarazione dei redditi che del termine dei lavori stessi).

Quali sono le certificazioni necessarie per la detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi dei lavori in super ecobonus 110%?

Per i lavori a cavallo tra un anno e il successivo, ai fini della detrazione fiscale e della dichiarazione dei redditi del super ecobonus 110% non è necessario:

  • procedere con l’asseverazione di congruità dei costi sostenuti. Il documento è contenuto all’interno dell’asseverazione relativa ai requisiti tecnici che va inviata all’Enea nel termine di 90 giorni dalla conclusione degli interventi o allo Sportello unico per l’edilizia (Sue) alla conclusione dei lavori;
  • l’attestazione relativa al fatto che i lavori non siano ancora conclusi. Questo tipo di documentazione, secondo quanto prevede il comma 1 quater dell’articolo 4, del decreto del 19 febbraio 2007, deve essere presentata in carta libera solo per gli interventi in ecobonus iniziati in data antecedente al 6 ottobre 2020.

Super ecobonus 110%, quali asseverazioni servono per gli acconti pagati dopo il 12 novembre 2021?

In merito agli acconti pagati a decorrere dal 12 novembre 2021, giorno di entrata in vigore del decreto legge “Antifrodi”, è necessario il visto di conformità nel modello 730 per chi applica il criterio di competenza dei costi (o di cassa). Tale visto non è necessario se il modello 730 è presentato da un sostituto di imposta, oppure se viene presentato il modello 730 precompilato, anche con correzioni effettuate dal contribuente.

Cosa avviene se il contribuente apporta delle modifiche al modello 730 precompilato in merito alle detrazioni del super ecobonus?

Nel caso in cui il contribuente dovesse apportare delle modifiche circa i dati riportati nel modello 730 precompilato sulle spese sostenute in ambito di super ecobonus 110%, anche senza doversi rivolgere a un commercialista o a un Centro di assistenza fiscale (Caf), potrà procedere con la presentazione del modello direttamente (senza l’ausilio del Caf o del commercialista) per l’apposizione del visto di conformità delle spese sostenute. Il visto, peraltro, non deve essere richiesto per la dichiarazione dei redditi che riporta già la detrazione fiscale spettante. La certificazione, in questo caso, riguarda la presenza delle condizioni necessarie affinché si possa aver diritto alla detrazione fiscale del super ecobonus 110%.

Quando va richiesto il visto di conformità dell’intera dichiarazione dei redditi?

Il visto di conformità delle spese sostenute ai fini del super ecobonus 110% per il modello 730 deve essere richiesto dal contribuente per l’intera dichiarazione dei redditi nel caso in cui presenta il modello 730 mediante il commercialista o un Caf. Procedendo in questa maniera, non è necessario il visto specifico del super ecobonus 110% perché quello del 730 lo sostituisce.

Cosa avviene per la dichiarazione dei redditi dei bonus edilizi con detrazione fiscale non del 110%?

Riguardo alle detrazioni dirette nelle dichiarazioni dei redditi (con utilizzo del modello Redditi) dei bonus edilizi che non diano diritto alla detrazione fiscale del 110%, non occorre il visto di conformità specifico. Tale visto è, invece, necessario quando si fanno le comunicazioni telematiche all’Agenzia delle entrate per le spese pagate a partire dal 12 novembre 2021 per le detrazioni fiscali di bonus non rientranti nel 110%. Anche questi bonus possono essere, infatti, beneficiabili mediante la scelta di una delle due opzioni, ovvero lo sconto in fattura o la cessione dei crediti di imposta.

Prima casa under 36, come inserire il bonus nella dichiarazione dei redditi?

Con la dichiarazione dei redditi di quest’anno debutta l’agevolazione prevista per la prima casa dei soggetti under 36 nel modello 730 e in quello delle Persone fisiche. Il bonus spettante va inserito nel rigo G8 della sesta sezione del quadro relativo ai crediti di imposta, ovvero quello G. Nel modello Persone fisiche deve essere utilizzato il rigo CR 13. A beneficiarne saranno i giovani che, nello scorso anno, hanno maturato il credito di imposta perché hanno comprato la prima casa. Condizione essenziale per utilizzare il bonus è che l’acquisto della casa sia soggetto a Iva.

Bonus prima casa giovani under 36: a chi spetta?

Il bonus sull’acquisto della prima casa dei giovani under 36 spetta ai soggetti che non hanno ancora compiuto l’età di 36 anni durante l’anno in cui sia avvenuto l’acquisto stesso. Inoltre, è previsto che l’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) della famiglia non ecceda il tetto di 40 mila euro all’anno.

Quali agevolazioni sono previste per il bonus prima casa giovani under 36?

Oltre al credito di imposta sull’Iva nel caso in cui l’acquisto della prima casa con il bonus under 36 sia soggetto all’imposta, la misura consente di beneficiare di altre agevolazioni. In particolare:

  • l’esenzione dal versamento delle imposte di registro, catastali e ipotecarie;
  • l’azzeramento delle medesime imposte per gli atti soggetti a Iva;
  • l’estensione dell’agevolazioni alle eventuali pertinenze all’immobile come, ad esempio, il box.

Agevolazione prima casa giovani under 36, il bonus sui mutui

Le agevolazioni sull’acquisto della prima casa dei giovani under 36, inoltre, prevedono l’esenzione dell’imposta sostitutiva sui mutui ottenuti per comprare, costruire o ristrutturare gli immobili a utilizzo abitativo. Il periodo temporale delle agevolazioni parte dal 26 maggio 2021 per arrivare al 31 dicembre 2022.

Bonus prima casa giovani under 36, come calcolare l’Isee?

Per ciò che concerne l’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee), il calcolo deve avvenire sui redditi prodotti e sul patrimonio posseduto nel secondo anno precedente rispetto alla presentazione della Dichiarazione sostitutiva Unica (Dsu) all’Inps. Il documento include i dati anagrafici, patrimoniali e di reddito per arrivare a stabilire la situazione economica del nucleo familiare che fa richiesta del bonus prima casa giovani under 36. Inoltre, l’Isee deve includere tutti i componenti della famiglia anagrafica al giorno in cui viene presentata la Dsu. Per i rogiti effettuati nel 2021, l’Isee di riferimento è quello dei redditi prodotti e dei patrimoni posseduti nell’anno 2019; per gli atti relativi all’anno in corso, l’Isee da considerare è quello dell’anno 2020.

Cosa fare per beneficiare del bonus prima casa giovani under 36?

I giovani under 36, nel momento in cui stipulano l’atto di acquisto della casa, per beneficiare delle agevolazioni devono dichiarare di possedere un Isee non eccedente l’importo di 40 mila euro. Per questo motivo, devono essere in possesso della relativa certificazione in corso di validità. È ammissibile la domanda del bonus per aver già provveduto alla richiesta prima dell’atto di compravendita o contestualmente alla stipula.

Come utilizzare il credito di imposta sull’Iva pagata per l’acquisto della prima casa dei giovani under 36?

L’aspetto più importante nella dichiarazione dei redditi è quello del credito di imposta maturato sull’Iva per l’acquisto della prima casa dei giovani under 36. Il credito di imposta maturato può essere usato a sottrazione delle imposte sui redditi, sugli atti e sulle denunce. Tali sottrazioni dovranno avvenire in data successiva a quella dell’acquisto della casa o mediante compensazione nel modello F24.

Bonus prima casa giovani under 36: come procedere sul modello 730?

Nel modello 730 utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi e nel modulo Redditi persone fisiche è compreso un rigo specifico per beneficiare del bonus sull’acquisto della prima casa per giovani under 36. In particolare:

  • nel modello redditi Persone fisiche dovrà essere utilizzato il rigo CR 13;
  • nel 730, invece, il rigo G8.

L’acquisto, ai fini della dichiarazione dei redditi del 2022, deve essere avvenuto nell’anno 2021. Infatti, nei due modelli non vi è alcun rigo relativo a operazioni di compravendita della casa ammissibili per la prima parte dell’anno 2022.

 

Controlli Agenzia Entrate su superbonus 110%, bonus casa e mobili: i documenti da conservare ed esibire

Quali sono i documenti da conservare ed eventualmente esibire in caso di controllo dell’Agenzia delle entrate per il  superbonus 110%, il bonus casa e quello sui mobili con detrazione fiscale effettuata nella dichiarazione dei redditi? La normativa fiscale impone ai contribuenti di conservare la documentazione che sia stata utilizzata per la dichiarazione dei redditi mediante il modello 730. E questi documenti necessitano di essere esibiti nel caso di richiesta del Fisco. Ricordiamo che la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi dei superbonus e bonus edilizi rappresenta il beneficio fiscale alternativo alla cessione dei crediti di imposta e allo sconto in fattura. Per il superbonus 110% e alcuni bonus edilizi la conservazione risulta più estesa data la complessità e il numero di documenti da conservare per gli anni a venire.

Controlli Fisco su dichiarazione dei redditi, fino a quando l’Agenzia delle entrate può effettuare il controllo?

Il controllo formale da parte del Fisco sui documenti presentati per la dichiarazione dei redditi può essere richiesto fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. Ad esempio, per la dichiarazione dei redditi dell’anno 2022, con periodo di imposta 2021, l’Agenzia delle entrate può richiedere il controllo fino al 31 dicembre 2027. Entro questa data, pertanto, il Fisco può avanzare richiesta al contribuente di esibire i documenti presentati in sede di dichiarazione dei redditi del 2022.

Controllo formale documenti per la dichiarazione dei redditi mediante  commercialista o Caf: come avviene?

Se la dichiarazione dei redditi è stata presentata tramite un commercialista o un Centro assistenza fiscale (Caf), il contribuente deve controllare che le informazioni riportate siano conformi alle spese sostenute.  E, dunque, che i documenti siano conformi ai costi sostenuti per gli interventi rientranti nel superbonus 110%, nel bonus casa e negli altri bonus edilizi. A tal proposito, è importante sapere che la copia originale della dichiarazione dei redditi è sempre conservata dal contribuente. Sulla dichiarazione dei redditi, tuttavia, l’Agenzia delle entrate può richiedere i relativi documenti al commercialista o al Caf. I professionisti abilitati, dunque, ne conservano una copia.

Quali sono i documenti da conservare relativi alla dichiarazione dei redditi?

Riguardo alla documentazione inerente la dichiarazione dei redditi, il contribuente deve conservazione specifici documenti nel caso di detrazione fiscale per i bonus e superbonus edilizi. In linea generale, al contribuente possono essere richiesti i documenti che dimostrano il diritto alle detrazioni e alle deduzioni fiscali usate nella dichiarazione dei redditi.

Quale documentazione deve essere conservata per il superbonus 110% ed ecobonus con detrazione fiscale del 50% o 65%?

Entrando nel dettaglio della documentazione da conservare ai fini della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi nel caso di superbonus 110% o di ecobonus con detrazione fiscale del 50% o del 65%, il contribuente deve conservare ed esibire, in caso di controllo dell’Agenzia delle entrate, i seguenti documenti:

  • l’asseverazione di congruità delle spese;
  • la ricevuta dell’avvenuto invio dei documenti all’Enea;
  • le ricevute fiscali e le fatture sui costi sostenuti;
  • la ricevuta del bonifico attestante il pagamento.

Documentazione da conservare nel caso di ecobonus e superbonus 110% di condominio

Nel caso in cui i lavori di superbonus 110% ed ecobonus siano stati effettuati su parti comuni di un edificio (o condominio) è necessario conservare:

  • la copia della delibera dell’assemblea che ha autorizzato i lavori;
  • la tabella millesimale di ripartizione dei costi;
  • la dichiarazione dell’avvenuto consenso da parte del proprietario o titolare di altro diritto reale nel caso in cui i costi siano stati sostenuti dal locatario o dal comodatario.

Bonus ristrutturazione con detrazione del 50%, quali sono i documenti da conservare nel caso di detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi?

Nel caso di bonus casa o bonus ristrutturazione al 50%, il contribuente ha l’obbligo di conservare ed esibire, nel caso in cui il Fisco ne faccia richiesta, la documentazione elencata dal decreto dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011. I documenti consistono:

  • nelle autorizzazioni amministrative per il tipo di intervento che si richiede di realizzare. Quindi devono essere conservati le concessioni, le abilitazioni e le comunicazioni di inizio dei lavori;
  • la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà se non vi è alcun titolo abitativo. Nel documento deve essere specificato il giorno in cui i lavori sono iniziati e la certificazione che gli interventi rientrano in quelli fiscalmente agevolati,
  • la domanda di accatastamento, se l’immobile non è stato ancora censito.

Documentazione da conservare nel caso di bonus casa di parti comuni del condominio

Se i lavori in ecobonus sono effettuati sulle parti comuni di un edificio (condominio), è necessario conservare i seguenti documenti:

  • la delibera dell’assemblea per l’approvazione degli interventi;
  • la tabella millesimale per la ripartizione dei costi;
  • la dichiarazione di consenso a far eseguire gli interventi, nel caso in cui i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, qualora sia persona differente dai familiari conviventi;
  • nel caso in cui sia richiesta, la documentazione dell’Asl che indichi il giorno di inizio degli interventi;
  • le ricevute fiscali e le fatture sui costi sostenuti;
  • la ricevuta del bonifico attestante il pagamento.

Documenti da conservare nel caso in cui si utilizzi il bonus mobili con detrazione fiscale del 50%

Per le detrazioni fiscali relative al bonus mobili alla percentuale del 50% di detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi, è necessario che il contribuente conservi ed esibisca, a richiesta del Fisco, i seguenti documenti:

  • le attestazioni di avvenuto pagamento. Rientrano in questa categorie, le ricevuta di bonifici o di avvenuto pagamento attraverso carte di debito, carte di credito e documenti attestanti l’addebito diretto sul proprio conto corrente;
  • le fatture d’acquisto. Nel documento devono essere riportati i dettagli della natura, della qualità e della quantità dei beni o dei servizi comprati.

Imprese agricole e agroalimentari: arriva il credito di imposta del 40%

Arriva il credito di imposta del 40% per le imprese agricole e agroalimentari. Si tratta dell’incentivo per il commercio elettronico delle due tipologie di imprese agricole che può arrivare al 40% per gli anni 2021, 2022 e 2023. Il limite ammissibile è pari a 50 mila euro all’anno, secondo quanto prevede il comma 131 dell’articolo 1, della legge numero 178 del 2020 (legge di Bilancio 2021). La misura va a sostegno, in particolare, dello sviluppo del commercio elettronico e del made in Italy.

Credito di imposta del 40% per imprese agricole e agroalimentari: i riferimenti normativi

A disciplinare il credito di imposta del 40% a favore delle imprese agricole e agroalimentare per le strutture informatiche del commercio elettronico è il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate numero 174713 del 20 maggio scorso. Le risorse messe a disposizione delle imprese ammontano a 15 milioni di euro per tutto il triennio 2021-2023, pari a 5 milioni di euro all’anno.

Bonus 40% delle spese sostenute da imprese agricole e agroalimentare: per cosa si può ottenere il credito di imposta?

Ammesse al credito di imposta del 40% sono le imprese agricole e agroalimentari. Il bonus può essere richiesto anche dalle cooperative o dai consorzi che aderiscono alle “Strade del vino”, come previsto dalla lettera a), del comma 1, dell’articolo 2, della legge numero 268 del 1999. Le spese ammissibili riguardano le infrastrutture informatiche per realizzare il commercio elettronico delle imprese agricole.

Quali sono le spese ammesse al credito di imposta del 40% a favore delle imprese agricole?

Più nel dettaglio delle spese ammesse al credito di imposta, per ottenere gli incentivi è necessario fare investimenti per:

  • migliorare le potenzialità delle vendite a distanza verso compratori che si trovino al di fuori del territorio italiano;
  • creare depositi fiscali virtuali all’estero, la cui gestione è a carico di organismi associativi;
  • migliorare gli accordi con gli spedizionieri doganali;
  • infine portare avanti progetti e investimenti che possano incrementare le esportazioni mediante software, tecnologie, sistemi di sicurezza e sviluppo di database.

Credito di imposta alle imprese agricole per il commercio elettronico: come viene calcolato l’incentivo?

Il credito di imposta delle spese ammissibili sostenute dalle imprese agricole per favorire il commercio elettronico  si calcola nella percentuale del 40% per:

  • gli investimenti ammissibili effettuati nel limite di 50 mila euro per le piccole e medie imprese che operano nella produzione primaria dei prodotti agricoli;
  • le spese nel limite di 25 mila euro effettuate dalle grandi imprese che operano nella produzione primaria;
  • gli investimenti effettuati dalle piccole e medie imprese agroalimentari nel limite di spesa di 50 mila euro.

In tutti e tre i casi, la percentuale del 40% e il limite delle spese ammissibili è da ritenersi per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

Credito di imposta alle imprese agricole e agroalimentare: la comunicazione all’Agenzia delle entrate

Per usufruire del credito di imposta del 40% sulle spese per favorire il commercio elettronico delle imprese agricole, le imprese devono inviare comunicazione all’Agenzia delle entrate. La comunicazione per le spese sostenute nel 2021 va inviata a partire dal 20 settembre fino al 20 ottobre prossimi. Per le spese effettuate nel 2022, le imprese dovranno inviare comunicazione all’Agenzia delle entrate dal 15 febbraio al 15 marzo.

Superbonus 110% e bonus casa: quali sono i controlli del Fisco?

Quali sono i controlli dell’Agenzia delle entrate sulle detrazioni fiscali, sulla cessione del credito di imposta o sullo sconto in fattura derivanti dal superbonus 110% e dai bonus casa? L’attività di verifica del Fisco si muove proprio su queste due direttrici. E i controlli a consuntivo durano al massimo 5 anni, a pena di decadenza. Dunque, chi beneficia delle detrazioni fiscali o chi cede il credito di imposta potrebbe ricevere un controllo anche nei prossimi anni. Anche se, al momento, non vi sono termini temporali certi. E il Fisco non ha ancora emanato determinati documenti sui quali rifarsi per i controlli.

Quali verifiche fa il Fisco sui bonus e superbonus edilizi?

I controlli dell’Agenzia delle entrate lungo le due direttrici, più nello specifico, saranno espletati nelle seguenti modalità:

  • la verifica della detrazione fiscale spettante sul 110% risultante nella dichiarazione dei redditi mediante avviso di accertamento;
  • il controllo dei crediti di imposta che siano stati ceduti, mediante un atto di recupero.

Controlli sulla dichiarazione dei redditi della detrazione fiscale spettante per i superbonus edilizi: cosa fa il Fisco?

Per la verifica della detrazione fiscale spettante sul superbonus 110% risultante dalla dichiarazione dei redditi, il Fisco può escludere, anche solo in parte, la detrazione di imposta qualora non sia spettante. Si tratta di una verifica sulla sussistenza dei requisiti per poter beneficiare del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi. Per questa verifica, dunque, l’Agenzia delle entrate può richiedere la relativa documentazione ai contribuenti. È quanto prevede il comma 2, lettera b), dell’articolo 36 ter, del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973. Il relativo accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del 4° anno susseguente all’anno della dichiarazione dei redditi.

Controllo formale dell’Agenzia delle entrate sulla detrazione fiscale del superbonus 110%

Si tratta, dunque, di un controllo formale dell’Agenzia delle entrate sulla detrazione fiscale spettante per gli interventi rientranti nel superbonus 110%. Ed è la medesima verifica che il Fisco compie per le deduzioni e le detrazioni fiscali, come quelle spettanti per i familiari a carico. In tema di bonus edilizi, tali controlli riguardano essenzialmente le detrazioni fiscali:

  • relative a lavori per il risparmio energetico, mediante eco-bonus del 50% o 65%;
  • inerenti il sisma bonus con percentuali del 50%, del 70%, del 75%, dell’80% e dell’85% per gli interventi che permettono di ridurre il rischio sismico;
  • relative al bonus ristrutturazione o bonus casa, con detrazione fiscale pari al 50%.

Cosa avviene se l’Agenzia delle entrate non riconosce la detrazione fiscale sui bonus e superbonus edilizi?

È dunque plausibile che l’Agenzia delle entrate non riconosca il diritto alla detrazione fiscale sul superbonus 110% e sugli altri bonus edilizi. Il disconoscimento della detrazione può avvenire anche con un atto di accertamento ordinario. Rispetto al precedente caso, che contemplava la sussistenza dei requisiti per usufruire dei bonus edilizi, in questa fattispecie il Fisco disconosce la detrazione stessa. Per questo tipo di controllo l’Agenzia delle entrate ha tempo fino al 31 dicembre del 5° anno susseguente a quello nel quale sia stata presentata la dichiarazione dei redditi. L’ipotesi è contemplata nel comma 1, dell’articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973.

Cessione del credito di imposta e sconto in fattura su bonus e superbonus edilizi: quali sono i controlli dell’Agenzia delle entrate?

Sui controlli della cessione dei crediti di imposta e sullo sconto in fattura derivanti da operazioni rientranti nel superbonus 110% e negli altri bonus edilizi, l’Agenzia delle entrate svolge controlli sull’esercizio dell’opzione di scelta di uno dei due strumenti. In questo caso, il Fisco può emanare atti di recupero al termine delle verifiche. Si tratta degli strumenti previsti dai commi 421 e 422 dell’articolo 1, della legge numero 311 del 2004. Gli atti di recupero sopra citati, secondo quanto prevede la legge di Bilancio 2022, non potranno essere espletati nel caso in cui il beneficio fiscale avvenga sotto forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Entro quando l’Agenzia delle entrate può notificare l’atto di recupero sulla cessione dei crediti di imposta o sullo sconto in fattura?

Pertanto, il recupero potrà essere effettuato dal Fisco solo nel caso in cui il contribuente si sia avvalso della cessione del credito di imposta o dello sconto in fattura. Inoltre, la legge di Bilancio 2022, sulla base del decreto legge numero 157 del 2021 (cosiddetto decreto “Antifrodi”), ha stabilito che l’Agenzia delle entrate potrà notificare l’atto di recupero nel termine del 31 dicembre del 5° anno susseguente all’anno nel quale si sia verificata la violazione. Oltre questo termine, l’atto di recupero decade.

Modello 730 precompilato da oggi, invio veloce per i rimborsi di luglio: tutte le novità 2022

A partire da oggi, 23 maggio, è on line nell’area personale del portale dell’Agenzia delle entrate il modello 730 precompilato per la dichiarazione dei redditi del 2022. L’Agenzia delle entrate, infatti, metterà a disposizione dei contribuenti oltre 30 milioni di modelli precompilati. Le modifiche si potranno fare entro il 31 maggio prossimo, data a partire dalla quale si potrà anche inviare il modello. I Centri di assistenza fiscale (Caf) hanno già predisposto oltre un terzo dei modelli, ma chi sceglie di inviare il documento personalmente dovrà fare in fretta per non vedersi slittare il rimborso di luglio.

Dichiarazione dei redditi 2022, conguaglio o rimborso già da luglio per i dipendenti, pensionati da agosto

Sarà pubblicato da oggi dunque il modello 730 precompilato, in ritardo rispetto alla scadenza temporale fissata entro il 30 aprile. Proprio per questo, i contribuenti dovranno fare in fretta per ottenere i rimborsi in caso di saldo a credito della dichiarazione dei redditi 2022. La scadenza ultima per l’invio del modello 730 precompilato è fissata al 30 settembre 2022. Ma presentarlo in anticipo consente di ottenere il conguaglio in caso di saldo positivo della dichiarazione dei redditi. I lavoratori alle dipendenze potranno anticipare, in questo modo, il conguaglio a luglio; per i pensionati, l’eventuale credito arriverà con il cedolino di agosto o di settembre.

Entro quando bisogna inviare il modello 730 precompilato per avere il conguaglio a luglio?

Dunque, i contribuenti che hanno un saldo positivo nella dichiarazione dei redditi 2022 possono ottenere il rimborso dell’imposta versata. Ma dovranno accettare, eventualmente modificare e inviare il modello 730 precompilato indicativamente prima della fine di giugno. In tal modo, riceveranno il conguaglio nel cedolino di luglio. Più tempo a disposizione avranno, invece, i contribuenti il cui saldo sia negativo. Ma più in ritardo si inoltra il 730 precompilato e meno mesi saranno a disposizione per rateizzare l’eventuale trattenuta.

Modello 730 precompilato: chi lo riceverà?

I contribuenti che riceveranno il modello 730 precompilato per dichiarare i redditi saranno:

  • i lavoratori alle dipendenze e assimilati come i contribuenti che lavorano con contratto a progetto;
  • chi ha redditi di terreni, fabbricati e da capitale;
  • i lavoro autonomi senza partita Iva, come i prestatori di lavoro occasionale;
  • i contribuenti con redditi diversi, maturati per esempio da terreni e fabbricati situati all’estero;
  • alcune tipologie di tassazione separata, come i contribuenti che hanno redditi da eredità.

Come si presenta la dichiarazione dei redditi 730 precompilata?

Il modello 730 precompilato dell’area personale del sito dell’Agenzia delle entrate è accessibile mediante credenziali:

  • Spid;
  • Carta di identità elettronica (Cie);
  • la Carta nazionale dei servizi (Cns).

Si può delegare un Centro di assistenza fiscale o in commercialista. Accedendo all’area personale del portale dell’Agenzia delle entrate, il contribuente può:

  • visualizzare i dati del modello 730 precompilato;
  • correggere e integrare le informazioni;
  • lasciare inalterate le informazioni (il che permette di escludere i controlli del Fisco);
  • infine inviare il modello precompilato all’Agenzia delle entrate.

Modello 730 precompilato dal 23 maggio 2022, quali sono le novità?

Sono varie del modello 730 precompilato per l’anno 2022. Innanzitutto, in tema di bonus 100 euro, vi è la riduzione del prelievo fiscale sui contribuenti che lavorano alle dipendenze. Per l’anno di imposta 2021, il totale del trattamento integrativo del bonus 100 euro è pari a 1.200 euro. È stato aumentata a 550 euro la spesa massima detraibile per le spese veterinarie. Confermato, invece, il 19% di detrazione per le spese sostenute per iscrivere i figli ai conservatori, alle scuole di musica e agli Afam. La detrazione massima è di 1.000 euro per ciascun figlio iscritto purché il reddito complessivo non ecceda i 36 mila euro.

Quali altre detrazioni spettano nella dichiarazione dei redditi 2022?

Tra le altre detrazioni fiscali, è stato aumentato a 609,50 euro il beneficio per gli appartenenti al comparto della sicurezza. Nella dichiarazione dei redditi 2022 si può indicare il credito di imposta maturato per la misura della prima casa agevolata per gli under 36. È necessario l’Isee entro i 40 mila euro e aver acquistato una prima casa soggetta a tassazione Iva.

Superbonus 110% nella dichiarazione dei redditi 2022: quale detrazione?

Per la dichiarazione dei redditi 2022 sono previste anche le detrazioni spettanti per gli interventi rientranti nel superbonus 110% dell’anno di imposta 2021. In particolare per:

  • l’eliminazione delle barriere architettoniche;
  • interventi di sisma bonus ed eco-bonus con detrazioni maggiorate, a determinate condizioni, al 110%;
  • gli interventi di installazione della colonnina di ricarica purché i lavori siano iniziati nel 2021;
  • il bonus per sostituire il gruppo elettrogeno, con detrazione fiscale del 50%;
  • il credito di imposta per i depuratori dell’acqua e la riduzione del consumo dei contenitori di plastica;
  • la detrazione spettante per il bonus mobile che, per il 2021 è pari al 50% per un limite di spesa di 16 mila euro.

Bonus autotrasportatori e imprese gasivore: sconti su diesel e gas sul primo trimestre 2022

Sono due gli incentivi a favore gli autotrasportatori e delle imprese gasivore per il rincaro dei prezzi di diesel e gas naturale nel primo trimestre del 2022. A prevederlo è il decreto legge “Aiuti” che accorda il bonus che può arrivare fino al 28% delle spese sostenute a gennaio, febbraio e marzo scorso. In particolare, per gli autotrasportatori si può procedere con la compensazione fino al 28% dei costi sostenuti per ciascun veicolo del peso complessivo di almeno 7,5 tonnellate. I veicoli devono essere di classe ambientale Euro 5 o Euro 6. Per le imprese che utilizzano grandi quantità di gas, lo sconto è pari al 10%. I due nuovi crediti di imposta vanno ad aggiungersi ai bonus riconosciuti e previsti dai precedenti decreti per i consumi di energia elettrica e di gas.

Bonus e crediti di imposta per gli autotrasportatori: fino al 28% dei costi sostenuti a gennaio, febbraio e marzo 2022

Per gli autotrasportatori è previsto il credito di imposta della percentuale del 28% da utilizzare in compensazione e da calcolare sui costi di acquisto del diesel nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. Tuttavia, per fruire del bonus è necessario che il diesel sia stato utilizzato esclusivamente sui mezzi meno inquinanti, di classe ambientale Euro 5 o Euro 6. Si tratta, in linea generale, delle ultime 2 classificazione dell’Unione Europea. Il decreto legge “Aiuti” prevede, per l’aumentato prezzo del carburante, un credito di imposta per le aziende che svolgano attività di trasporto.

Quali imprese possono ottenere il credito di imposta sul carburante utilizzato nelle attività di trasporto?

Nel dettaglio, al credito di imposta sono interessate le aziende che svolgano attività di trasporto. I mezzi ammessi allo sconto sono quelli di massa massima complessiva di almeno 7,5 tonnellate. L’attività deve essere esercitata da persone fisiche o giuridiche. È occorrente l’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori in conto proprio o in conto terzi. Inoltre, le aziende, per ottenere il credito di imposta, devono avere sede stabile o legale nel territorio italiano.

Quanto spetta di credito di imposta alle imprese che fanno autotrasporto?

Il credito di imposta alle imprese di autotrasporto spetta nella misura massima del 28%. La percentuale va applicata ai costi sostenuti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 per l’acquisto di diesel. Il carburante deve essere stato utilizzato sui mezzi Euro 5 o Euro 6, ammessi al beneficio. Il bonus è riconosciuto al netto del valore dell’Iva. Per ottenere il credito di imposta è necessario certificare la spesa sostenuta mediante le relative fatture di acquisto.

Come si può utilizzare il credito di imposta per le imprese di autotrasporto per il caro carburanti?

Il credito di imposta sul costo del carburante può essere utilizzato dalle imprese ammesse al beneficio mediante compensazione. Non sono previsti altri utilizzi del bonus, come la cessione del credito di imposta. Il bonus maturato non concorre a formare il reddito dell’imprese e nemmeno la base imponibile ai fini dell’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap). Si può cumulare il bonus derivante dal caro carburante del decreto “Aiuti” con altre agevolazioni che abbiano a oggetto gli stessi costi. Tuttavia, il cumulo non deve eccedere il valore complessivo del costo sostenuto.

Imprese a forte utilizzo di gas, sconto del 10% per chi ha subito rincari di prezzo

Il decreto legge “Aiuti” prevede sconti sull’aumentato costo del gas naturale per le imprese che ne facciano largo utilizzo. In particolare, il beneficio fiscale rappresenta un’estensione della misura già prevista per il secondo trimestre del 2022. E, dunque, lo sconto verrà applicato anche ai mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2022. A parziale compensazione dell’aumentato costo del gas naturale, le imprese che ne fanno largo utilizzo, possono ottenere il credito di imposta pari al 10% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno. Gli utilizzi energetici del gas naturale devono essere differenti rispetto a quelli termoelettrici.

Come calcolare il credito di imposta spettante per l’aumentato prezzo del gas naturale?

Per il calcolo di quanto spetta come credito di imposta del 10% alle imprese che fanno largo utilizzo di gas naturale è necessario verificare:

  • la media dei prezzi dell’ultimo trimestre del 2021 (ottobre, novembre e dicembre) stabilita dal Mercato infragiornaliero Mi Gas. La pubblicazione dei prezzi avviene a cura del Gestore dei mercati energetici (Gme);
  • tale media deve aver subito un aumento dei prezzi di oltre il 30% rispetto all’ultimo trimestre (ottobre, novembre e dicembre) del 2019.

Quali imprese gasivore possono chiedere il credito di imposta del 10% sull’aumento del prezzo del gas naturale?

Le imprese gasivore che possono richiedere il credito di imposta del 10% sull’aumento del prezzo del gas naturale sono definite dal decreto legge “Aiuti”. In particolare, è necessario che:

  • le imprese operino in uno dei settori specificati dall’Allegato 1, del decreto del ministro della Transizione ecologia numero 541 del 21 dicembre 2021;
  • le aziende interessate devono aver prodotto un consumo di gas naturale per utilizzi energetici di almeno il 25% del totale indicato nel comma 1, dell’articolo 3, del decreto ministeriale numero 541;
  • i consumi vanno indicati al netto di quelli corrispondenti a utilizzi termoelettrici.

Come utilizzare il credito di imposta delle imprese a largo utilizzo di gas naturale?

Anche nel caso di credito di imposta delle imprese a largo consumo di gas naturale, l’agevolazione si può cumulare con altri benefici aventi a oggetto gli stessi costi sostenuti. Tuttavia, il cumulo non deve eccedere il valore complessivo del costo sostenuto. Il bonus non concorre a formare il reddito di impresa. Inoltre, il credito di imposta non incide sulla base imponibile relativa all’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

Come cedere il credito di imposta derivante dall’aumentato costo del gas naturale?

Rispetto al carburante delle imprese di autotrasporto, il credito di imposta può essere oggetto di cessione. Per il trasferimento del credito è necessario il visto di conformità. Nel documento devono essere inseriti i dati che attestino i presupposti del diritto al credito di imposta. La comunicazione della cessione del credito di imposta deve essere fatta in via telematica.

Crediti di imposta per bonus e superbonus edilizi: come cambia la quarta cessione

Cambia nuovamente la cessione del credito di imposta derivante dai lavori del superbonus 110% e dei bonus edilizi. Nel dettaglio, è stata rivista la possibilità di procedere con una ulteriore cessione del credito di imposta che le banche possono effettuare a favore di correntisti qualificati. Il passaggio si concretizza nel trasferimento del credito di imposta da parte delle banche, senza necessariamente dover attendere le tre cessioni precedenti. Il beneficio si può trasferire solo per le opzioni di cessione del credito di imposta comunicate a decorrere da maggio. Le novità sulla cessione del credito di imposta del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi arrivano dal recente decreto legge “Aiuti”.

Quarta cessione del credito di imposta, quali sono i nuovi paletti?

Il decreto legge “Aiuti” ha disegnato una quarta cessione dei crediti di imposta derivante dai bonus e superbonus edilizi differente rispetto a quella che era stata ipotizzata qualche settimana fa. Infatti, in precedenza, la cessione del credito era stata disegnata mediante il rapporto di solidarietà tra la banca e il primo titolare della detrazione del credito di imposta. Questa soluzione è stata messa da parte per far posto ad altri vincoli. Il paletto più importante ai fini della circolazione della moneta fiscale è quello che prevede la quarta cessione del credito di imposta dalla banca a un correntista. Ma non necessariamente deve trattarsi di quarta cessione.

Credito di imposta su bonus edilizi e superbonus 110%: come funziona la quarta cessione?

Il decreto legge “Aiuti”, abbandonando la soluzione che era trapelata qualche settimana fa, ha rivisto il sistema della quarta cessione dei crediti di imposta. Così come disciplinata, la quarta cessione prevede il trasferimento del credito di imposta derivante dai lavori in superbonus 110% o riguardante gli altri bonus edilizi dagli istituti bancari a un soggetto che abbia nei loro confronti un conto corrente. Differentemente dalle prime ipotesi di riforma, non è necessario attendere l’esaurimento delle prime tre cessioni per procedere con il quarto trasferimento. Per le banche, infatti, sarà sempre possibile un ulteriore passaggio da effettuare verso correntisti qualificati come clienti professionali.

Chi sono i clienti professionali verso i quali la banca può effettuare la quarta cessione del credito di imposta?

Il decreto “Aiuti” punta anche a qualificare i soggetti verso i quali la banca può effettuare la quarta cessione del credito di imposta. Si tratta di correntisti qualificati come professionali, come ad esempio altre banche, compagnie assicurative o imprese. Rispetto alla definizione della Consob, rientrano nei requisiti dei correntisti qualificati anche le imprese di investimento, gli istituti finanziari regolamentati o autorizzati, gli organismi di investimento collettivo, gli agenti di cambio, i fondi pensione e, infine, le imprese con fatturato netto di non meno di 40 milioni di euro all’anno.

Credito di imposta per superbonus 110% e bonus edilizi, il quadro completo delle 4 cessioni

Stando così i requisiti e le condizioni, la cessione del credito di imposta sui bonus edilizi e superbonus 110% prevede questi vincoli:

  • la prima cessione del credito di imposta può avvenire verso qualsiasi soggetto, senza alcuna limitazione;
  • la seconda e la terza cessione possono aversi solo nei riguardi dei soggetti a regime controllato (banche, società bancarie, compagnie assicurative e altri intermediari finanziari);
  • la quarta cessione si può concretizzare soltanto attraverso il trasferimento del credito di imposta dalla banca a un proprio correntista, purché risulti un soggetto qualificato come cliente professionale.

Cessione del credito di imposta, salta la responsabilità solidale

Con il decreto legge “Aiuti” è stata messa da parte l’ipotesi della  responsabilità solidale della quarta cessione del credito di imposta sui bonus edilizi e superbonus 110%. Il meccanismo prevedeva, infatti, la limitazione per la quale nella quarta cessione sia la banca che il titolare della prima detrazione fossero responsabili solidali. Ciò avrebbe significato un elevato livello di controllo da parte dell’Agenzia delle entrate nei riguardi del soggetto originario del primo passaggio di  detrazione fiscale. Questa soluzione non è andata a buon fine per le difficoltà alle quali sarebbero andate incontro le banche nell’accettare il credito stesso.

La soluzione del conto corrente per la quarta cessione del credito di imposta

La soluzione del cliente qualificato e professionista, titolare di conto corrente per entrare nel trasferimento della quarta cessione del credito di imposta, appare più ragionevole. Dovrebbe essere consentita una più elevata circolarità della moneta fiscale attraverso la cessione del credito dalla banca ai propri correntisti. La nuova cessione dovrebbe consentire alle banche anche di liberare “capienza fiscale” per entrare in nuove operazioni di cessione del credito di imposta. Conti alla mano, un cliente professionale della banca che deve pagare un modello F24 da 100 euro, potrebbe ricevere dalla banca l’offerta di acquisto del credito fiscale pari a 100 euro. Si tratterebbe di applicare un piccolo sconto che sblocchi l’operazione. Ad esempio, il costo può essere fissato a 99 o a 98 euro.

Bonus beni materiali e immateriali 4.0, quali sono le percentuali di credito di imposta?

Aumenta dal 20% al 50% il credito di imposta per l’acquisto di beni immateriali 4.0 per tutto il 2022 e per i primi sei mesi del 2023 per i beni prenotati entro il 31 dicembre prossimo. Per tutti gli anni in cui si può ottenere il credito di imposta a questa percentuale, dal 2021 al 2023, il plafond di spesa massima è pari a un milione di euro. Gli investimenti in beni materiali e macchinari, invece, danno diritto al credito di imposta nella misura stabilita dalle vecchie percentuali con quale novità derivante dagli ultimi interventi normativi. Il quadro aggiornato del credito di imposta sui beni 4.0 deriva dai decreti legge numero 228 del 2021, dal decreto numero 4 del 2022 e dal decreto legge “Aiuti”, l’ultimo approvato lo scorso 2 maggio.

Beni immateriali 4.0, nel decreto ‘Aiuti’ aumenta al 50% il credito di imposta

Il nuovo decreto del governo modifica le percentuali del credito di imposta sui beni 4.0, in particolare dei beni immateriali. Si tratta degli acquisti dei beni compresi dell’Allegato B della legge numero 232 del 2016.  Il bonus previsto per questi beni consentirà di avvalersi del 50% di credito di imposta. L’incremento dell’agevolazione fiscale sui beni immateriali arriva successivamente all’aumento a 50 milioni di euro del tetto massimo per gli investimenti in beni materiali effettuati negli anni dal 2023 al 2025. La novità è introdotta dall’articolo 10 del decreto legge 4 del 2022.

Beni immateriali 4.0: ecco le nuove agevolazioni in vigore fino al 30 giugno 2023

Per effetto delle ultime novità della normativa dei beni 4.0, pertanto, le spese sostenute in beni immateriali 4.0 daranno diritto al credito di imposta nella misura del 50%. L’aumento del bonus si applica anche agli acquisti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022. Inoltre, l’agevolazione del 50% si applica anche ai beni ordinati l’anno scorso, entro il 31 dicembre 2021.  A decretare il diritto a ottenere la percentuale maggiorata del 50% di credito di imposta è la fattispecie della cessione del bene immateriale, oltre alla relativa consegna e al passaggio di proprietà: questi tre passaggi devono avvenire nell’anno 2022.

Fino a quando si può ottenere il 50% di credito di imposta per l’acquisto di beni immateriali 4.0?

Sarà possibile utilizzare il credito di imposta del 50%, inoltre, fino al 30 giugno 2023 purché entro il 31 dicembre di quest’anno le aziende “prenotino” i beni immateriali. Per la prenotazione è necessario che entro il 31 dicembre 2022 l’impresa versi almeno il 20% di acconto del prezzo del bene. Per i beni immateriali 4.0 non prenotati entro il 31 dicembre 2022, la percentuale di credito di imposta diminuisce al 15%.

Credito di imposta beni immateriali 4.0: quale percentuale per i prossimi anni?

L’aliquota del credito di imposta del 2023 del 15% rimarrà in vigore fino a tutto il 2024, con la coda semestrale fino al 30 giugno dell’anno successivo. Per non far scendere l’aliquota ulteriormente, è necessario prenotare i  beni immateriali entro il 31 dicembre 2024. A partire dal 2025, infatti, l’aliquota del credito di imposta scenderà ulteriormente al 10%, a eccezione dei beni prenotati entro il 31 dicembre 2024 sui quali vigerà ancora la percentuale del 15% di credito di imposta. Il tetto di spesa per investimenti in beni immateriali acquistati dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2024, è di un milione di euro.

Acquisto beni materiali 4.0, quali sono le novità?

Cambiamenti sono previsti anche per comprare i beni materiali 4.0. Si tratta dei beni materiali Industria 4.0 di cui all’Allegato A della legge numero 232 del 2016. Nell’anno 2022, se la prenotazione è stata fatta entro il 31 dicembre 2021, con versamento dell’acconto di almeno il 20%, l’aliquota del credito di imposta applicabile è quella in vigore dal 16 novembre 2020. Ossia il credito di imposta è corrispondente al 50% per spese di investimento fino a 2,5 milioni di euro; al 30% per acquisti da 2,5 a 10 milioni di euro; e del 10% per investimenti oltre i 10 milioni di euro ma non eccedenti i 20 milioni di euro.

Ulteriore credito di imposta del 5% per i beni materiali

La novità sugli acquisti di beni materiali 4.0 riguarda essenzialmente gli investimenti da 10 a 50 milioni di euro per gli anni 2023, 2024, 2025 e per il primo semestre del 2026. Si potrà applicare un ulteriore 5% di credito di imposta per i beni rientranti nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr) aventi come obiettivo quello della transizione ecologica. Pertanto, per beni materiali 4.0 dal costo dai 10 ai 50 milioni di euro, si potrà applicare l’ulteriore 5% di bonus.  La relativa disciplina della misura fiscale si ritrova nel decreto legge numero 4 del 2022.

Aliquote di credito di imposta per il 2022 inerenti l’acquisto di beni materiali 4.0

Le aliquote di credito di imposta per l’acquisto dei beni materiali 4.0 nel 2022 sono al ribasso. Infatti, per i beni non prenotati entro il 31 dicembre 2021, le relative percentuali di credito di imposta sono pari al:

  • 40% per gli investimenti entro i 2,5 milioni di euro;
  • 20% per gli investimenti dai 2,5 milioni di euro ai 10 milioni di euro;
  • 10% per gli investimenti dai 10 milioni di euro ai 20 milioni di euro.

Beni materiali 4.0, quando si applica il 50% e quando il 40%?

Sono dunque queste le percentuali di spesa previste per l’anno in corso, a meno che il bene non sia stato prenotato entro il 31 dicembre 2021. In tal caso, le percentuali di credito di imposta sono pari, rispettivamente, al 50%, al 30% e al 10%. Le nuove percentuali, per beni acquistati a partire dal 1° gennaio 2022, rimarranno in vigore per tutto l’anno in corso e per il 2023 (fino al 30 giugno) per beni immobili prenotati entro il 31 dicembre di quest’anno.

Credito di imposta su beni materiali 4.0 dal 2023 al 2025, quali percentuali?

La riduzione delle aliquote di credito di imposta per acquistare beni materiali 4.0 proseguirà anche nel triennio dal 2023 al 2025. Infatti, per gli investimenti effettuati in beni materiali di questi tre anni (con coda di 6 mesi entro il 30 giugno 2026 per gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2025), le aliquote scenderanno ulteriormente. Non ci sarà più la distinzione dei plafond di spesa, ma si applicherà un’unica percentuale pari al:

  • 20% per acquisti effettuati nell’anno 2023;
  • 10% per acquisti effettuati nell’anno 2024;
  • 5% per acquisti effettuati nell’anno 2025.

Si continuerà ad applicare l’ulteriore bonus del 5% per investimenti in beni 4.0 di importo variabile da 10 a 50 milioni di euro.

Investimenti in beni materiali ordinari, non 4.0: qual è la percentuale del credito di imposta che spetta?

Per gli investimenti in beni materiali ordinari, non rientranti nel Piano Industria 4.0, si applica il credito di imposta del 10% per spese effettuate nel 2022. Per questa percentuale – che aumenta al 15% per investimenti legati al lavoro agile – tuttavia è necessario che il bene sia stato prenotato entro il 31 dicembre 2021 con versamento dell’acconto del 20%. Altrimenti, per gli investimenti nel 2022 in beni materiali non 4.0 (e per quelli prenotati entro la fine del 2022 con coda semestrale fino al 30 giugno 2023), l’aliquota del credito di imposta è del 6%. Il plafond di spesa è pari a due milioni di euro.

Investimenti in immateriali ordinari non 4.0: quale aliquota di credito di imposta spetta?

Per gli investimenti in beni immateriali ordinari, non appartenenti all’Industria 4.0, effettuati durante quest’anno ma con prenotazione entro il 31 dicembre 2021, la percentuale del credito di imposta è del 10%. Altrimenti, senza la  prenotazione e l’acconto del 20%, l’aliquota si riduce al 6%. Tale aliquota rimarrà in vigore fino al 30 giugno 2023 purché si provveda alla prenotazione dei beni immateriali entro la scadenza del 31 dicembre 2022. Il plafond di spesa è pari a un milione di euro. Non è previsto alcun credito di imposta su questa tipologia di investimento negli anni 2023 (tranne la coda semestrale del 2022), 2024 e 2025.

 

Cessione dei crediti di imposta bonus edilizi e imprese energivore: come avviene?

Procedure e disciplina differenziata per la cessione dei crediti di imposta derivante dal superbonus 110% e dai bonus edilizi, rispetto al credito maturato per le imprese energivore. Ciò deriva dai diversi percorsi normativi intrapresi per la disciplina delle due cessioni dei crediti di imposta. In particolare, la norma che è stata più volte oggetto di modifica è quella prevista dall’articolo 121 del decreto legge numero 34 del 2020, poi convertito nella legge numero 77 del 2020.

Cessione dei crediti del superbonus 110% e dei bonus edilizi: come avviene?

Ad oggi, la cessione dei crediti di imposta dei bonus edilizi e del superbonus 110% avviene mediante trasferimento ad altri soggetti. Tra questi, sono comprese le banche e gli altri istituti finanziari. Non vi è la facoltà di una ulteriore cessione dei crediti di imposta fatta liberamente. Infatti, la seconda e la terza cessione devono essere effettuate necessariamente verso soggetti controllati, come appunto banche e altri istituti finanziari.

Crediti di imposta da bonus edilizi: c’è la possibilità di una quarta cessione

Peraltro, la recente disciplina ha disposto che il credito di imposta derivante dai bonus edilizi e dal superbonus 110% può essere ceduto ulteriormente per un quarto passaggio. Tale trasferimento può avvenire, tuttavia, solo dalle banche verso i propri correntisti. La cessione del credito di imposta può essere disposta anche per una singola annualità, senza dover cedere l’intero importo del credito a un unico soggetto. Quest’ultimo passaggio è stato spiegato dall’Agenzia delle entrate in una recente interpretazione.

Come avviene la quarta cessione del credito di imposta?

Quindi, in presenza di un credito di imposta derivante dai bonus edilizi o dal superbonus 110%, si potrà procedere con la quarta cessione in detrazione per più anni. A ognuno degli anni oggetto di detrazione, è attribuito un codice ulteriore che permetterà una successiva cessione a soggetti differenti. In tal modo, lo stesso credito di imposta può essere scomposto e non è necessario trovare un unico acquirente che compri l’intero imposto. Si possono, pertanto, trovare più soggetti disposti ad acquistare una quota del credito di imposta che si riferisce a una singola annualità. La singola quota oggetto di compravendita non può essere ulteriormente frazionata in quote più piccole. È dunque questa la funzione del codice identificativo, che non permette l’ulteriore scomposizione della quota annuale del credito di imposta.

Come avviene la cessione del credito di imposta nel caso dello sconto in fattura?

I cambiamenti della disciplina hanno interessato anche l’altra opzione di detrazione fiscale, ovvero lo sconto in fattura. Nel caso di bonus edilizi e di superbonus 110%, infatti, il committente che esegue degli interventi edilizi per i quali può ottenere le agevolazione del superbonus 110% o le altre previste dai bonus edilizi mediante sconto in fattura. Ovvero riceve lo sconto pari alla detrazione. In tal caso, l’impresa o il professionista che ha eseguito gli interventi ottiene il credito di imposta di importo uguale allo sconto applicato al committente. Le due successive cessioni di questo credito di imposta possono essere effettuate solo a soggetti controllati, banche e altri intermediari finanziari su tutti. La quarta cessione del credito maturato grazie allo sconto in fattura può avvenire nelle stesse modalità viste in precedenza.

Crediti di imposta delle imprese energivore, come avviene?

Riguardo alle cessione dei crediti di imposta maturati dalle imprese energivore per il caro dei prezzi delle fonti energetiche il trasferimento è possibile solo per l’intero importo del credito. Inoltre, la cessione del credito di imposta può avvenire a favore di altri soggetti, comprese le banche o gli altri istituti finanziari, senza la possibilità di un’ulteriore trasferimento del credito. La cessione può essere effettuata entro la scadenza del 31 dicembre 2022. Per uniformare la disciplina della cessione dei crediti di imposta dei bonus edilizi con quelli delle imprese energivore, la seconda e la terza cessione possono avvenire, entro il 31 dicembre 2022, ma solo a favore di soggetti controllati come banche e altri intermediari finanziari.

Come matura il credito di imposta per le imprese energivore e gasivore ed energivore?

Intanto, sono recentemente cambiate le percentuali che fanno maturare il credito di imposta delle imprese gasivore ed energivore. Il precedente provvedimento del governo, il numero 21 del 2022, aveva modificato al rialzo le percentuali del credito di imposta sulle spese dell’energia elettrica e del gas di 5 punti. Quindi, le percentuali di bonus erano pari al 20% per i costi del gas e al 25% per quelli dell’energia elettrica. Il decreto “Aiuti” del governo di inizio maggio ha incrementato dal 20% al 25% la percentuale di credito di imposta anche delle spese del gas. In tal modo, sia il credito di imposta sul gas che quello sull’energia elettrica hanno le medesime aliquote.

Aziende a largo uso di energie elettrica e gas, qual è il credito di imposta spettante?

Per la richiesta del credito di imposta è necessario che le aziende che fanno largo uso di energia elettrica abbiano subito aumenti delle spese superiori al 30%. La misura del credito di imposta da applicare deve essere pari al rapporto tra la media dei consumi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2022 con la media degli stessi mesi del 2019. Le imprese del gas, diversamente, dovranno procedere con il calcolo attraverso il rapporto dei prezzi medi del gas del primo trimestre del 2022 rispetto ai prezzi medi dello stesso periodo del 2019.