Contributi a fondo perduto imprese del turismo, via libera dell’UE: aiuti entro il 30 giugno 2022

La Commissione Europea ha dato l’ok nella giornata del 12 maggio ai contributi a fondo perduto, ai crediti di imposta e ai finanziamenti a favore delle imprese del turismo per un totale di 698 milioni di euro di aiuti. Gli incentivi rientrano nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr) e nel quadro temporaneo per gli aiuti di Stato. I contributi a fondo perduto andranno a favore di tutte le imprese operanti nel settore turistico, comprese le agenzie di viaggio e i tour operator.

Quali tipologie di contributi a fondo perduto e crediti di imposta sono previsti per il settore del turismo?

Nell’ambito delle risorse stanziate per i contributi a favore delle imprese del turismo, il via libera della Commissione europea è stato dato in particolare per le sovvenzioni dirette e i crediti di imposta per le imprese operanti nel turismo. Gli aiuti andranno a copertura di una parte dei costi inerenti l’ammodernamento delle strutture e degli impianti. I contributi finanziano anche l’efficientamento energetico. In questo ambito, le imprese turistiche beneficiarie potranno avere diritto a una copertura fino al 50% dei costi ammissibili, nel tetto massimo di 100 mila euro per ciascuna impresa.

Crediti di imposta per le agenzie di viaggi e operatori turistici: quali incentivi sono in arrivo?

Il secondo via libera è stato dato dalla Commissione europea per i crediti di imposta per le agenzie di viaggi e per gli operatori turistici. I contributi vanno a coprire una parte dei costi inerenti la ristrutturazione delle imprese e le attività di sviluppo digitale. Le imprese turistiche beneficiarie potranno beneficiare di un credito di imposta che può arrivare fino al 50% delle spese ammissibili. Il massimale di spesa è pari a 25 mila euro per ciascuna impresa beneficiari. Gli incentivi a favore delle imprese del turismo non potranno eccedere i 2,3 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria e il bonus sarà concesso entro il 30 giugno 2022.

Incentivi a fondo perduto per i servizi turistici a favore della disabilità, quali spese sono finanziate?

Tra i contributi a fondo perduto del settore turistico, rientrano anche i servizi volte a rendere più agevole la disabilità. Il relativo decreto del turismo per rendere le strutture ricettive e alberghiere più accessibili è previsto dalla scorsa legge di Bilancio. Il provvedimento sostiene la realizzazione di interventi che permettano alle persone con disabilità di fruire di una più ampia offerta turistica. Per questa misura il governo ha stanziato risorse per 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. La misura sostiene, nel dettaglio, i servizi di rilascio delle certificazioni.

Turismo, chi può ottenere i contributi a fondo perduto per la disabilità?

Possono ottenere i contributi a fondo perduto per i servizi destinati a incrementare l’offerta turistica a favore dei soggetti disabili, le seguenti imprese:

  • gli hotel compresi nel Codice Ateco 55.10.00;
  • esercizi extra alberghieri che rientrano nei Codici Ateco 55.20.10; 55.20.20; 55.20.30; 55.20.40; 55.20.51; 55.20.52; 55.23.50; 55.30.00; 55.90.10; 55.90.20;
  • le strutture che svolgono attività sportive connesse alla fruizione turistica, sia del settore pubblico che privato.

Quali imprese turistiche possono ottenere i contributi a fondo perduto per le certificazioni sulla disabilità?

Nel dettaglio, il 35% dei fondi disponibili andrà a favore degli hotel e il 20% agli stabilimenti termali e balneari. Per le altre tipologie di imprese del settore turistico non vi sono limitazioni di fondi. Le spese ammissibili agli incentivi sono quelle necessarie per il rilascio delle certificazioni. Nello specifico, le certificazioni:

  • Uni Iso 21902:2022 sul turismo accessibile;
  • l’Uni Cei En 17210:2021 sull’accessibilità e sull’usabilità dei servizi turistici;
  • Uni Pdr 92:2020, inerente gli stabilimenti balneari, per le Linee guida sulla sostenibilità ambientale, sull’accessibilità, sulla qualità e sulla sicurezza dei servizi.

Per l’invio delle istanze si dovrà attendere il trascorrere dei 60 giorni dalla registrazione del provvedimento, dunque nella seconda metà di giugno. Al trascorrere dei 60 giorni, il ministero del Turismo inserirà, sul proprio sito internet, l’avviso pubblico per la presentazione delle domande.

Incentivi a fondo perduto del Pnrr al Turismo: possono partecipare pure le agenzie turistiche e i tour operator?

Ai fondi per le imprese del turismo previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) potranno accedere anche i tour operator e le agenzie di viaggio. Nel dettaglio, il ministero del Turismo autorizzerà le istanze delle due tipologie di imprese del settore per i 100 milioni di euro di fondi aggiuntivi inerenti gli incentivi a fondo perduto per le strutture turistiche e al credito di imposta, anche per le spese digitali delle imprese. La misura è compresa nelle istanze presentate per il bonus digitalizzazione, anche a favore dunque di tour operator e di agenzie di viaggio, rientranti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) M1 C3 Investimento 42.2.2.

Incentivi e credito di imposta per migliorare le infrastrutture turistiche: contributi anche ad agenzie di viaggio e tour operator

I contributi a fondo perduto verranno elargiti alle imprese turistiche, compresi tour operator e agenzie di viaggio, che hanno presentato domanda a decorrere dal 4 marzo 2022. L’allargamento della platea dei beneficiari della misura si integra con l’altro obiettivo, per il quale sono stati stanziati 98 milioni di euro, previsto dal decreto legge numero 152 del 2021. Si tratta della digitalizzazione delle imprese. La misura sostiene il miglioramento delle infrastrutture turistiche tramite l’assegnazione di crediti di imposta. Tra i destinatari, figurano: gli alberghi, gli agriturismi, le strutture termali e balneari.

Cosa sostengono gli incentivi a fondo perduto per il turismo?

Nel dettaglio, gli incentivi a favore del settore turistico, in relazione alle infrastrutture, sogno elargiti secondo un mix di interventi. In particolare:

  • un credito di imposta fino all’aliquota dell’80% delle spese ammissibili. Il beneficio fiscale può anche essere ceduto, ma si tratta di soggetti a regime controllato come banche e altri intermediari finanziari;
  • un contributo a fondo perduto entro il 50% delle spese ammissibili fino a un massimale di 40 mila euro. Il tetto può arrivare a 100 mila euro in presenza di specifici requisiti riguardanti la localizzazione delle imprese (purché nel Mezzogiorno), gli incentivi per l’impresa donna e la transizione digitale.

La misura, inoltre, sostiene il miglioramento delle strutture turistiche dal punto di vista infrastrutturale e dell’efficienza energetica, obiettivo al quale è destinata la metà delle risorse.

Contributi a fondo perduto per la digitalizzazione delle imprese turistiche: di cosa si tratta?

Ulteriori incentivi a fondo perduto sono a favore delle imprese del turismo per la transizione digitale. Anche per questa misura, l’invio delle istanze ha decorrenza dal 4 marzo 2022. La misura riconosce il 50% del credito di imposta per i costi sostenuti (purché ammissibili) per la transizione digitale. Il tetto massimo sostenibile è pari a 25 mila euro. Gli incentivi rientrano tra i fondi messi a disposizione dal decreto legge numero 152 del 2021. All’articolo 4 del provvedimenti, infatti, si stabiliscono le modalità di fruizione dei contributi dei tour operator e delle agenzie di viaggio. Il credito di imposta si può utilizzare in compensazione utilizzando il modello F24.

Superbonus 110%, come determinare il 30% di stato di avanzamento dei lavori?

Il nuovo termine per raggiungere il 30% dello stato di avanzamento dei lavori (Sal) del superbonus 110%, fissato al 30 settembre 2022 per le cosiddette “villette”, lascia ancora aperti alcuni nodi, soprattutto per quanto concerne il completamento delle opere previste. In particolare, la proroga della scadenza al 30 settembre del 30% di stato di avanzamento dei lavori riguarda le unità indipendenti e le case unifamiliari sulle quali si possono effettuare lavori in superbonus 110%.

Superbonus 110%, a cosa si riferisce il 30% di Sal da concludere entro il 30 settembre 2022?

Questione di importanza fondamentale, riguarda il come considerare il 30% di stato di avanzamento dei lavori. Da tale considerazione derivano indicazioni operative su come procedere per la contabilizzazione e la fatturazione entro la scadenza del 30 settembre 2022. In altre parole, il Sal deve essere calcolato sui lavori già eseguiti oppure deve riferirsi ai costi sostenuti per la progettazione e per l’acquisto dei materiali non ancora utilizzati? Trattandosi il Sal di una documentazione tecnica che certifica l’esecuzione dei lavori commissionati, non si può prendere in considerazione né il costo di progettazione già sostenuto, né i costi sostenuti per acquistare i materiali che serviranno all’esecuzione delle opere stesse.

Superbonus 110%, la giusta definizione del 30% dello stato di avanzamento dei lavori

La giusta spiegazione è fornita dal comma 13 bis dell’articolo 119 del decreto legge numero 34 del 2020. Sulla base della normativa, dunque, è da ritenersi raggiunto il 30% di stato di avanzamento dei lavori il conseguimento dell’obiettivo, in termini di interventi effettuati, sia di efficientamento energetico che di miglioramenti ai fini antisismici. Lo stato di avanzamento dei lavori necessita dell’asseverazione di un tecnico abilitato.

Superbonus 110%, da chi dovrà essere raggiunto il 30% di Sal entro il 30 settembre 2022?

La proroga dello stato di avanzamento dei lavori al 30 settembre 2022, in ottica di superbonus 110%, riguarda:

  • le unità indipendenti;
  • le case unifamiliari.

Si tratta di immobili inseriti in edifici più grandi. Affinché valga la tipologia di “villette”, è necessario che le unità abitative abbiano accessi autonomi e siano funzionalmente indipendenti. La proroga della scadenza del superbonus 110% per queste tipologie di immobili necessita del completamento del 30% di Sal entro il 30 settembre prossimo. La variazione è stata effettuata dal recente decreto “Aiuti”.

Quali sono i lavori in superbonus 110% che richiedono il 30% di Sal entro il 30 giugno 2022?

Non sarà così per gli immobili relativi ai condomini e agli edifici plurifamiliari. Per queste due tipologie di edifici, la scadenza del raggiungimento del 30% di Sal, rispetto all’intervento complessivo, rimane fissata al 30 giugno 2022.

Cosa accade se non viene completato il 30% dei lavori ai fini del superbonus 110%?

Il mancato raggiungimento del 30% di stato di avanzamento dei lavori entro il 30 settembre 2022 comporta l’applicazione del superbonus 110% alle sole spese sostenute al 30 giugno prossimo. Si tratta, infatti, della data di scadenza originaria del superbonus per le unità indipendenti e per le case unifamiliari. Per le spese sostenute dopo il 30 giugno si potranno applicare gli altri bonus edilizi inerenti. Ad esempio, si potrà usare l’ecobonus del 50% o del 65% a seconda dei casi. Oppure il sisma bonus ordinario.

Superbonus 110% ai fini della cessione del credito di imposta, come funziona?

Le regole di avanzamento dei lavori valgono per la cessione del credito di imposta o di applicazione dello sconto in fattura in ambito di superbonus 110%. Tale cessione, pertanto, necessita il rispetto del 30% di Sal entro la scadenza del 30 settembre 2022. Entrambe le comunicazioni (sconto in fattura e cessione del credito di imposta) vanno fatte entro il 16 marzo 2023. Tale scadenza si riferisce alle spese pagate nell’anno 2022. Per le spese sostenute nello scorso anno, invece, la scadenza era fissata al 29 aprile 2022. Anche in questo caso c’è una proroga che riguarda le partite Iva e i soggetti Ires. Per queste due categorie, la scadenza è fissata al 15 ottobre 2022. Entrambi i soggetti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022.

Crediti di imposta su bonus edilizi: la cessione potrà essere anche anticipata

Va verso una soluzione la questione della cessione dei crediti di imposta legati ai bonus e superbonus edilizi. Nell’ultima versione del decreto “Aiuti” approvata nella giornata del 5 maggio 2022, il governo starebbe virando verso la cessione dei crediti di imposta da parte delle banche verso altri professionisti. Questi ultimi sarebbero stati individuati in altri altri istituti bancari, ma anche in altri soggetti del settore creditizio. La cessione dei crediti di imposta potrà avvenire anche anticipatamente. Il che significa che le banche non dovranno più attendere le tre cessioni dei crediti di imposta previsti, ma potranno procedere al trasferimento anche prima. Altra questione che invece non ha ancora trovato soluzione nel Consiglio dei ministri di ieri è quella inerente la cessione dei crediti di imposta che dovrebbe avvenire in blocco per evitarne il frazionamento.

Crediti di imposta su bonus e superbonus edilizi, in arrivo la cessione verso i professionisti: cosa significa?

Dovrebbe trovare una soluzione la questione della cessione dei crediti di imposta che ha tenuto banco nelle ultime settimane per l’impossibilità delle banche di liberarsi della “moneta fiscale”, facendola circolare. Di fatto, il decreto “Aiuti” limita di molto l’influenza della quarta cessione prevista dal provvedimento precedente. Il decreto “Bollette” prevedeva che la quarta cessione potesse avvenire da parte delle banche ai propri clienti correntisti. Con le misure in arrivo, le banche potranno procedere alla cessione anche anticipatamente, ovvero senza attendere la maturazione della quarta cessione, verso altri professionisti. In questo modo si potrà bypassare l’impianto delineato dal decreto “Bollette”, risultato troppo rigido per le banche nel far circolare la moneta fiscale.

Verso chi potrà essere fatta la cessione del credito di imposta dalle banche in via anticipata?

Il decreto “Aiuti” individua quindi vari soggetti professionisti verso i quali le banche potranno procedere con la cessione, anche anticipata, del credito di imposta. In particolare, si tratta di:

  • altri istituti bancari;
  • assicurazioni;
  • organizzazioni di investimento collettivo;
  • agenti di cambio;
  • fondi pensione;
  • imprese, purché in possesso di determinati requisiti, come ad esempio il fatturato annuo netto di non meno di 40 milioni di euro.

Credito di imposta su superbonus 110% e bonus edilizi: le novità per le banche

La novità del decreto “Aiuti” consentirà pertanto alle banche di poter cedere i crediti di imposta sul superbonus 110% e sugli altri bonus edilizi ad altri clienti professionali. La cessione può avvenire anche prima del quarto trasferimento e, dunque, in via anticipata. È necessario che i clienti professionisti abbiano un conto corrente presso la banca cedente (anche con la banca capogruppo). La cessione verso i professionisti chiude il cerchio dei trasferimenti del credito di imposta: chi riceve il credito non ha un’ulteriore facoltà di far circolare ulteriormente il beneficio fiscale. Anche per questa cessione, che si prevede dovrebbe far ripartire il mercato dei crediti di imposta, è necessario rivolgersi dunque a soggetti a regime controllato. Il meccanismo permetterà alle banche di non dover attendere più i tre trasferimenti del credito di imposta evitando di ingolfare i propri bilanci.

Quali vantaggi per le banche cedendo i crediti di imposta ad altri soggetti abilitati?

L’acquisto dei crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi da parte dei soggetti abilitati può avvenire tramite modello F24. Secondo il meccanismo che si prefigura con il decreto “Aiuti”, le banche potranno trasferire i crediti di imposta dal valore nominale di 100 euro a 99 euro. Il guadagno si avrà anche per i soggetti acquirenti del beneficio fiscale. Ma anche per le banche ci sarà guadagno, eventualmente se l’acquisto del credito di imposta sia avvenuto a un valore nominale inferiore a 99 euro.

Crediti di imposta su superbonus 110%, la questione ancora aperta

Il meccanismo dei crediti di imposta su superbonus 110% e bonus edilizi del nuovo provvedimento lascia ancora aperta la questione della cessione in blocco. A partire dal 1° maggio 2022, infatti, è in vigore il divieto della cessione frazionata dei crediti. In questo senso, ad avere difficoltà sono i clienti delle banche che possono contrattare una cessione depotenziata e per intero del credito. Al momento, non è arrivata alcuna novità in tal senso nel provvedimento approvato dal governo. Nei giorni scorsi, il ministro dell’Economia Daniele Franco, rispondendo a un Question time alla Camera dei deputati, aveva chiarito che, attualmente, le norme consento di cedere le singole annualità componenti il credito di imposta dei beneficiari, purché la quota annuale non sia soggetta a ulteriori scomposizioni successive. Questo meccanismo è percorribile purché ci sia stata la prima comunicazione di scelta dell’opzione della cessione del credito di imposta all’Agenzia delle entrate. Si attende dunque un intervento dell’Agenzia delle entrate che confermi questo impianto.

Credito di imposta beni immateriali: nel 2022 sale dal 20% al 50%

Sale dal 20% al 50% il credito di imposta sui beni immateriali 4.0 per il 2022. Il plafond di spesa per gli acquisti nel triennio dal 2021 al 2023 è di un milione di euro. Gli investimenti in beni materiali e macchinari rimangono con le vecchie percentuali di credito di imposta. La nuova agevolazione sui beni immateriali era attesa e arriverà con il decreto “Aiuti” approvato al governo. Si potrà applicare il 50% di credito di imposta fino ai primi sei mesi del 2023, qualora i beni siano stati prenotati entro la fine del 2022.

Beni immateriali 4.0, nel decreto ‘Aiuti’ credito di imposta aumentato al 50%

Il nuovo provvedimento del governo rivede le percentuali del credito di imposta sui beni 4.0. In attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, l’acquisto dei beni immateriali 4.0 consentirà di beneficiare del 50% del credito di imposta. Il potenziamento dell’agevolazione fiscale sui beni immateriali arriva dopo l’innalzamento a 50 milioni di euro del limite per gli investimenti in beni materiali effettuati dal 2023 al 2025. La novità è contenuta nell’articolo 10 del decreto legge numero 4 del 2022.

Beni immateriali 4.0: ecco le nuove agevolazioni in vigore fino al 30 giugno 2023

Per effetto delle ultime modifiche normative, dunque, gli investimenti effettuati in beni immateriali 4.0 beneficeranno del credito di imposta al 50%. La percentuale potenziata al 50% vale anche sugli acquisti effettuati a decorrere dal 1° gennaio scorso. A tal proposito, l’agevolazione del 50% opera anche se i beni sono stati ordinati nel 2021. Fa la differenza il fatto che la cessione del bene immateriale, la relativa consegna e il passaggio di proprietà siano avvenuti nell’anno  2022. L’agevolazione fiscale sarà in vigore fino al 30 giugno 2023 purché entro il 31 dicembre 2022 le imprese “prenotino” i beni immateriali (con il versamento di almeno il 20% di acconto). Per i beni non prenotati entro fine anno, il credito di imposta scende al 15%.

Credito di imposta beni immateriali 4.0 per gli anni 2024 e 2025

La percentuale del 15% rimarrà in vigore fino a tutto il 2024, con la coda fino al 30 giugno per i beni prenotati entro il 31 dicembre 2024. Il limite di spesa di investimento, per acquisti effettuati dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2024, è pari a un milione di euro. Per l’anno 2025, la percentuale di credito di imposta scenderà ulteriormente al 10%, a eccezione dei beni prenotati entro il 31 dicembre 2024 che beneficeranno ancora del 15% di credito di imposta.

Acquisto beni materiali 4.0, quali sono le novità?

Cambia qualcosa anche per l’acquisto dei beni materiali 4.0. Nell’anno in corso, se l’acquisto è stato fatto entro il 31 dicembre 2021, con prenotazione e acconto di non meno del 20%, le percentuali di credito di imposta applicabili sono quelli in vigore dal 16 novembre 2020. Ovvero il credito di imposta è pari al 50% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; al 30% per acquisti da 2,5 a 10 milioni di euro; del 10% per investimenti oltre i 10 milioni di euro ma non eccedenti i 20 milioni di euro.

Ulteriore credito di imposta del 5% per i beni materiali

La novità sugli acquisti di beni materiali 4.0 riguarda essenzialmente gli investimenti da 10 a 50 milioni di euro. Si potrà applicare il 5% ulteriore di credito di imposta per i beni relativi al Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr) aventi come obiettivo quello della transizione ecologica. A disciplinare la misura fiscale è il decreto legge numero 4 del 2022.

Percentuali di credito di imposta del 2022 per l’acquisto di beni materiali 4.0

Le percentuali di credito di imposta sull’acquisto di beni materiali 4.0 nel 2022 sono al ribasso. Infatti, per i beni non prenotati entro il 31 dicembre 2021, si applicano le nuove percentuali pari al:

  • 40% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20% per investimenti da 2,5 milioni di euro a 10 milioni di euro;
  • 10% per investimenti da 10 milioni di euro a 20 milioni di euro.

Tali percentuali saranno in vigore per tutto il 2022 e nel 2023 (fino al 30 giugno) per beni prenotati entro il 31 dicembre di quest’anno.

Credito di imposta su beni materiali 4.0 dal 2023 al 2025, quali percentuali?

La riduzione delle percentuali del credito di imposta per l’acquisto di beni materiali 4.0 proseguirà nel triennio dal 2023 al 2025. Infatti, per i beni acquistati in questi anni (con coda di sei mesi fino al 30 giugno 2026 per i beni prenotati entro il 31 dicembre 2025), le percentuali scenderanno ulteriormente. Non ci sarà più la distinzione dei plafond di spesa, ma si applicherà un’unica percentuale pari al:

  • 20% per il 2023;
  • 10% per il 2024;
  • 5% per il 2025.

Si applicherà l’ulteriore credito di imposta del 5% per investimenti in beni 4.0 per importi da 10 a 50 milioni di euro.

Acquisto di beni materiali ordinari, non 4.0: quale credito di imposta spetta?

Per l’acquisto di beni materiali ordinari, non 4.0, si applica il credito di imposta pari al 10% per investimenti effettuati nel 2022. È necessario che l’ordine sia stato fatto entro il 31 dicembre 2021 ed entro tale data sia stato versato l’acconto di almeno il 20%. Il plafond di spesa è pari a due milioni di euro. Altrimenti, per i beni acquistati nel 2022 (e per quelli prenotati entro fine anno con coda fino al 30 giugno 2023), la percentuale del credito di imposta è pari al 6%.

Beni immateriali ordinari, non 4.0: quale credito di imposta spetta?

Per i beni immateriali ordinari, non 4.0, effettuati nel 2022 ma con prenotazione entro il 31 dicembre 2021, il credito di imposta è pari al 10%. Altrimenti, senza prenotazione e acconto del 20% nello scorso anno, la percentuale scende al 6%. Tale percentuale resterà in vigore fino al 30 giugno 2023 purché i beni immateriali siano prenotati entro il 31 dicembre 2022. Il plafond di spesa è pari a un milione di euro.

 

Superbonus e bonus edilizi, novità in arrivo: per la cessione, il cliente è l’ultimo passaggio

Novità in arrivo sul superbonus 110% e sugli altri bonus edilizi per le relative cessioni del credito di imposta e per il beneficio fiscale sugli interventi effettuati alle villette. Da quanto spiegato dal ministro dell’Economia, Daniele Franco a una serie di question time alla Camera, sarebbe in arrivo lo stop a ulteriori cessioni del credito di imposta nel caso in cui la banca cedesse la moneta fiscale al cliente. Inoltre, è in calendario la proroga del superbonus alle villette. Ad oggi la scadenza fissata per i lavori del 2022 è al 30 giugno prossimo: entro questa data deve essere completato almeno il 30% degli interventi.

Credito di imposta bonus e superbonus edilizi, con il cliente si chiudono le operazioni di cessione

Tiene banco la questione delle cessioni dei crediti di imposta legati agli interventi dei bonus e superbonus edilizi. Tra i chiarimenti in merito all’introduzione da maggio della quarta cessione del beneficio fiscale, vi è quello del ministro dell’Economia, Daniele Franco. Il passaggio della moneta fiscale dei bonus edilizi finisce con il cliente finale, anche se le cessione dei crediti non è ancora arrivata alla quarta e ultima operazione. Pertanto, la filiera della cessione dei crediti di imposta si conclude con il passaggio al cliente finale, il quale non potrà più cedere, a sua volta, il credito di imposta anche se non si tratta della quarta e ultima cessione.

Proroga del superbonus 110% per le villette, si ipotizza lo spostamento a fine settembre 2022

Ulteriore novità di una normativa, quella sul superbonus 110% in continuo cambiamento, è la proroga della detrazione fiscale dei lavori effettuati al 30 settembre 2022. Lo spostamento della scadenza riguarda i lavori delle cosiddette “villette” per uno stato di avanzamento di almeno il 30% da raggiungere, secondo l’attuale scadenza, entro il 30 giugno prossimo. In questo modo, sarà possibile usufruire del vantaggio fiscale per ancora tre mesi sugli interventi programmati per l’anno in corso.

Ipotesi di ricalcolo del 30% di stato di avanzamento dei lavori per beneficiare del superbonus 110%: due le proposte

Il nuovo decreto legge in arrivo, potrebbe contenere ulteriori novità sul superbonus 110%. La prima ipotesi per andare incontro a una misura che funziona essenzialmente se accompagnata dalla circolazione plurima del credito di imposta, è stata proposta da Agostino Santillo e Gianmauro Dell’Olio del M5S. In un emendamento al decreto, si prevederebbe che il vincolo del 30% non debba più essere calcolato sugli interventi eseguiti, ma sui pagamenti effettuati. Ciò implicherebbe la possibilità di continuare a beneficiare del superbonus 110% pagando circa un terzo delle fatture.

Modalità di calcolo del 30% di stato di avanzamento dei lavori: la proposta del complessivo degli interventi

Il secondo emendamento presentato riguarda sempre le modalità di calcolo del 30% di stato di avanzamento dei lavori. Il conteggio andrebbe fatto sul complesso degli interventi previsti e non sulle opere prese separatamente. Ad esempio, sul cappotto termico, sui pannelli o sul riscaldamento.

Cessione del credito di imposta, in arrivo la quarta operazione: come si potrà fare?

Una delle novità più attese nel nuovo provvedimento del governo è la quarta cessione del credito di imposta sul superbonus 110%. Le banche potranno cedere i crediti di imposta per una volta volta sola ai propri correntisti che hanno “spazio fiscale” per poterli detrarre. Il passaggio si potrà fare senza che sia necessario dover effettuare precedentemente altre due operazioni di cessioni tra gli istituti bancari. La quarta cessione del credito di imposta, dunque, sarà immediata e libera ma la sussistenza del credito stesso non potrà essere frazionata.

Ecobonus in edilizia libera o per lavori fino a 10 mila euro: serve la congruità dei prezzi?

Per gli interventi fatti effettuare in edilizia libera o di importo non eccedente i 10 mila euro, serve l’asseverazione di congruità dei prezzi? Il documento è rilasciato dai tecnici abilitati ed è indipendente dall’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate del visto di conformità per poter beneficiare della cessione del credito di imposta o dello sconto in fattura.

Serve l’asseverazione di congruità dei prezzi per l’ecobonus in edilizia libera o per lavori fino a 10 mila euro?

La risposta alla domanda è affermativa. Ovvero, anche per gli interventi in ecobonus per importi fino a 10 mila euro o rientranti nell’edilizia libera serve la congruità dei prezzi. A stabilirlo è l’articolo 8 del decreto del ministero per lo Sviluppo Economico (Mise) del 6 agosto 2020 (cosiddetto decreto “Requisiti”). La norma, infatti, chiarisce che “al fine di accedere alle detrazioni, gli interventi previsti dall’articolo 2 dello stesso decreto sono asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal presente decreto, secondo le disposizioni dell’Allegato A”.

Asseverazione di congruità dei prezzi sugli interventi agevolati

L’asseverazione di congruità dei prezzi, inoltre, “comprende, ove previsto dalla legge, la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, intesa come rispetto dei massimali di costo di cui al presente decreto, prevista dal decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a) del Decreto Rilancio”.

Adempimenti di congruità dei prezzi per i lavori in ecobonus per lo sconto in fattura e la cessione del credito di imposta

Pertanto, sia nel caso in cui si voglia beneficiare dello sconto in fattura che della cessione del credito di imposta è necessaria l’asseverazione di congruità dei prezzi anche per gli interventi in ecobonus. Infatti, il decreto non distingue tra le due opzioni di detrazione fiscale. E l’adempimento è richiesto anche per i lavori in edilizia libera o per importi fino a 10 mila euro.

Come e quando deve essere fatta l’asseverazione di congruità dei prezzi da un tecnico abilitato?

In generale, l’asseverazione di congruità dei prezzi, secondo quanto dispone il comma 1 ter, lettera b), dell’articolo 121, del decreto legge numero 34 del 2020 prevede che:

  • siano i tecnici abilitati a certificare le spese sostenute ad assolvere all’adempimento di congruità;
  • la norma stabilisce che l’asseverazione deve essere effettuata sia per il superbonus 110% che per gli altri bonus minori;
  • l’adempimento serve per beneficiare dello sconto in fattura o per la cessione dei crediti di imposta;
  • l’adempimento non è richiesto dalla norma per i lavori in edilizia libera o per importi non eccedenti i 10 mila euro. Fanno eccezione i lavori del bonus facciate;
  • tuttavia, il decreto “Requisiti” richiede che tutti i lavori in ecobonus, contengano l’asseverazione di congruità delle spese. Pertanto, si può affermare che l’asseverazione va fatta anche per gli interventi in edilizia libera o per importi fino a 10 mila euro.

Sisma bonus acquisti, come comprare casa con il 110% di detrazione fiscale

Fino al 30 giugno 2022 si può comprare casa con il super sisma bonus acquisti beneficiando della detrazione fiscale del 110%. L’operazione risulta cumulabile anche con l’ecobonus fruito dalla singola impresa. A partire dal 1° luglio prossimo, invece, la percentuale di detrazione fiscale scende a quella prevista per il bonus ordinario. Ecco quali sono le regole da seguire per ottenere il maggior beneficio fiscale.

Super sisma bonus acquisiti, quali sono le scadenze della detrazione fiscale del 110%?

L’attuale disciplina consente di utilizzare il super sisma bonus acquisti con detrazione fiscale del 110% fino alla fine di giugno 2022. Per gli atti stipulati susseguentemente a questa data, e fino a tutto il 2024, si potrà utilizzare il sisma bonus acquisti ordinario, con detrazione fiscale dal 75% all’85% a seconda dei miglioramenti di sicurezza sismica prodotti con gli interventi. Nel caso in cui dovessero esserci interventi normativi di estensione della detrazione fiscale del 110%, si potrebbe arrivare a fissare la data di chiusura del beneficio del 110% al 31 dicembre 2022 con opere terminate almeno al 30% entro il 30 giugno 2022. Al momento si attendono eventuali chiarimenti dell’Agenzia delle entrate.

Super sisma bonus acquisti, conta l’ultimazione dei lavori dell’intero complesso immobiliare

Nel caso in cui l’impresa di costruzione abbia realizzato lavori di demolizione e di ricostruzione di un fabbricato immobiliare nello scorso anno, periodo nel quale due unità immobiliari sono state concluse e le altre da concludere entro giugno 2022, è necessario che l’ultimazione dei lavori riguardi l’intero complesso immobiliare oggetto di cessione per far valere il super sisma bonus acquisti. L’acquirente dell’immobile oggetto di compravendita beneficia della detrazione fiscale nell’anno 2022 (anno di completamento dell’intero fabbricato) e non nel 2021, anno nel quale eventualmente aveva stipulato il rogito di acquisto.

Quali sono le regole per poter beneficiare del super sisma bonus acquisti al 110% di detrazione fiscale?

Alle attuali regole del super sisma bonus 110%, gli acquisti devono riguardare le unità immobiliari a utilizzo abitativo a esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il limite massimo di spesa all’atto della compravendita per la detrazione è fissato in 96 mila euro. La detrazione fiscale del 110%, inoltre, necessita delle seguenti condizioni:

  • l’esistenza di un precedente edificio, anche non abitativo, che sia stato demolito totalmente e poi ricostruito;
  • i lavori devono riguardare le procedure autorizzative e titolo edilizio inerente, rilasciato a partire dal 1° gennaio 2017 secondo quanto chiarito dall’interpello dell’Agenzia delle entrate numero 749 del 2021;
  • l’immobile deve trovarsi nelle zone sismiche 1, 2 o 3;
  • Il progettista strutturale deve attestare i lavori attraverso il modello B, ex decreto ministeriale numero 58 del 2017. Una volta completato, il progettista deve depositare l’adempimento allo sportello comunale prima di cominciare gli interventi.

Cosa fare dopo la fine dei lavori per beneficiare del super sisma bonus acquisti?

Al termine degli interventi, per poter beneficiare del super sisma bonus acquisti è necessario che venga depositato presso lo Sportello unico per l’Edilizia (Sue) competente per Comune, l’allegato B 1 e l’allegato B 2 (qualora occorrente). Si tratta dei modelli mediante i quali il direttore dei lavori e il collaudatore provvedono ad asseverare la corrispondenza degli interventi al progetto a finalità sismica.

Come deve avvenire la vendita della casa per rispettare il super sisma bonus acquisti al 110%?

Ai fini della detrazione fiscale del 110%, è necessario che la  compravendita della casa avvenga entro trenta mesi dalla data nella quale si sono conclusi gli interventi. Lo stabilisce il decreto legge numero 77 del 2021. Inoltre, deve essere un’impresa di costruzione o di ristrutturazione a effettuare i lavori necessari. Maggiori dettagli sono reperibili con gli interpelli dell’Agenzia delle entrate numero 279 del 2019 e 320 del 2021. Infine, il rogito deve essere fatto entro il 30 giugno 2022 e l’acquirente può essere solo una persona fisica.

Atto notarile per l’acquisto di una casa con il super sisma bonus: cosa deve contenere?

Ai fini della regolarità del 110% di detrazione fiscale è inoltre occorrente che nell’atto notarile:

  • sia dichiarato che l’impresa che ha eseguito gli interventi non intende beneficiare della detrazione fiscale (comma 1 septies dell’articolo 16 del decreto legge numero 63 del 2013);
  • che l’impresa acconsente al compratore di avvalersi della detrazione fiscale.

Adempimenti per l’acquisto di una casa con il super sisma bonus 110%: cosa fare?

In tema di adempimenti che devono essere ottemperati nel caso di acquisto di una casa beneficiando del 110% di detrazione del super sisma bonus acquisti, è necessario considerare che:

  • non c’è bisogno di pagamenti attraverso bonifici postali o bancari (interpello dell’Agenzia delle entrate numero 5 del 2020);
  • l’asseverazione di congruità delle spese sostenute ai fini del superbonus non è necessaria;
  • l’acquirente può utilizzare la detrazione fiscale, non solo nella dichiarazione dei redditi, ma anche come sconto in fattura o come cessione dei crediti di imposta.

Pagamenti elettronici e Pos, le misure in arrivo con il decreto Pnrr 2

In arrivo nuove misure per i pagamenti elettronici con il decreto Pnrr 2, e sanzioni per gli esercenti che non applicano correttamente le regole del Pos. Con il provvedimento verranno anticipate al 30 giugno 2022 le multe i commercianti che non accettino i pagamenti mediante carte di credito e bancomat. Inoltre, gli esercenti saranno obbligati all’invio giornalieri degli acquisti. La misura rientra nell’obiettivo di incrementare i pagamenti digitali: con app, carte di credito, bancomat e altri strumenti di pagamento tracciabili i pagamenti elettronici nel 2021 hanno rappresentato il 38% del totale delle transazioni.

Sanzioni per la mancata accettazione del Pos: di quanto sono e come si calcolano

Il decreto Pnrr 2, che dovrebbe essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni, mira a stabilire nuovi paletti all’utilizzo del denaro contante. Il primo è l’anticipo al 30 giugno 2022 delle multe per i commercianti che non accettino i pagamenti elettronici per mezzo del Pos. La sanzione è fissata in 30 euro, più il 4% dell’importo della transazione. Dunque, per un acquisto di 50 euro, la sanzione in caso di non accettazione del metodo di pagamento elettronico, è fissata in 30 euro più il 4% di 50 euro. Ovvero, in totale in 32 euro. Il provvedimento in arrivo anticipa di sei mesi l’applicazione delle sanzioni. Inizialmente le multe erano fissate, infatti, al 1° gennaio 2023.

Pagamenti tramite Pos, carte di credito e bancomat: sanzioni difficili da applicare

La sanzione per chi non accetti i pagamenti tramite moneta elettronica per la vendita di prodotti e servizi vige dal 30 giugno 2014. Ma la misura non ha trovato effettiva applicazione per l’utilizzo di carte di credito e bancomat. Il provvedimento mira dunque a sanzionare chi non osservi le sanzioni previste. È stato tuttavia già obiettato che non sempre le sanzioni sono di facile applicazione. Ad esempio, si pensi i casi in cui l’esercente rifiuti il pagamento tramite Pos per mancanza di connessione.

Crediti di imposta sui pagamenti tramite Pos: fino al 30 giugno 2022 incentivi ancora attivi

Peraltro, fino al 30 giugno 2022 sono maturabili i crediti di imposta sulle commissioni sostenute dai commercianti per l’utilizzo dei metodi di pagamento elettronico tramite Pos. A partire dal 1° luglio 2022, il credito di imposta (potenziato al 100% fino al 30 giugno 2022), tornerà alla percentuale del 30%. Inoltre, la data 30 giugno 2022 rimane anche per i commercianti che acquistino, noleggino o utilizzino dispositivi Pos collegati ai registratori telematici e ai Server Rt. La scadenza del 30 giugno prossimo, dunque, fissa il termine per questi incentivi tramite credito di imposta.

Pagamenti tramite denaro contante: dal 1° gennaio 2023 la soglia scende da 2 mila euro a mille euro

I pagamento elettronici e i vari incentivi per l’utilizzo del Pos vanno combinati con l’abbassamento degli importi dei contanti a partire dal 1° gennaio 2023. A partire da questa data, infatti, il decreto legge “Milleproroghe” ha fissato l’abbassamento da 2 mila euro a mille euro dell’utilizzo del denaro contante. Con l’abbassamento dell’importo massimo, saranno vietate anche le transazioni frazionate in maniera artificiosa. Ad esempio, frazionare le transazioni per rimanere sotto la soglia dei mille euro comporterà sanzioni per la violazione del tetto di denaro contante.

Pagamenti elettronici richiesti per la tracciabilità e le detrazioni fiscali

Inoltre, i pagamenti elettronici sono richiesti per la tracciabilità e le detrazioni fiscali. Dal 2020, infatti, per la detraibilità del 19% è richiesto che i pagamenti vengano effettuati con mezzi tracciabili. La regola non vale per gli acquisti di medicinali e per le prestazioni effettuate presso le strutture del Servizio sanitario nazionale o quelle accreditate. Per determinate tipologie di spese, come ad esempio quelle di istruzione, universitarie o funebri, la detrazione è piena (al 100%) per chi ha redditi che non eccedano i 120 mila euro. La detrazione decresce per redditi fino a 240 mila euro fino a azzerarsi.

Cashback fiscale, a che punto è il rimborso immediato?

Presenta difficoltà di applicazione il Cashback fiscale, ovvero il rimborso immediato di alcune detrazioni collegate alle spese effettuate. Nella discussione del disegno di legge della delega fiscale si sono riscontrate delle difficoltà in particolare per le spese sanitarie e l’incrocio dei rimborsi delle Casse sanitarie.

Lotteria degli scontrini, si punta alle vincite immediate

Novità sono attese anche per la lotteria degli scontrini. Infatti, nel provvedimento dovrebbero arrivare misure che consentano di assegnare immediatamente premi legati agli acquisti e ai pagamenti elettronici al fine di superare le diffidenze del 2021 e rendere il meccanismo più accattivante accattivante. Infatti, nel debutto della misura lo scorso anno, l’estrazione avveniva settimanalmente, mensilmente e annualmente. Per l’assegnazione dei premi era necessario comunicare il codice lotteria dell’acquirente, ma ai premi concorrevano anche gli esercenti. Tuttavia, solo un terzo dei compratori comunicava il proprio codice lotteria. Il governo dunque sta studiando modalità per rendere più attraente la lotteria degli scontrini, assegnando premi immediati senza dover aspettare le estrazioni periodiche.

Superbonus 110%, cosa cambia da maggio?

Novità in arrivo a partire da maggio prossimo sul superbonus 110%. Infatti, dal prossimo mese saranno rese operative nuove misure contro le frodi e per il sommerso. Tra le novità previste, il codice identificativo che specificherà il credito fiscale; l’obbligo dell’indicazione nei contratti e nelle fatture al di sopra dei 70 mila euro che i lavori sono eseguiti applicando il contratto collettivo dell’edilizia. Ma anche la quarta cessione del credito di imposta che dovrebbe arrivare con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto “Bollette”. Infine, tra le novità anche la proroga del superbonus 110% alle villette e un parziale ritorno alla cessione dei crediti frazionata.

Superbonus 110%, dal 1° maggio 2022 codice identificativo e divieto di spacchettamento dei crediti di imposta

A partire dal 1° maggio 2022 entreranno in vigore varie misure, in chiave antifrode, relative al superbonus 110%. A iniziare dal codice identificativo univoco attribuito a ogni cessione del credito di imposta. Il codice deve essere indicato nelle comunicazioni relative alla cessione del credito di imposta o di applicazione dello sconto in fattura. Inoltre, i crediti di imposta ceduti non potranno più essere spacchettati, ovvero far parte di cessioni parziali. Le due misure in vigore dal prossimo mese consentiranno di poter tracciare le operazioni di cessione del credito e a ricostruire più agevolmente i movimenti della moneta fiscale.

Superbonus 110%, in arrivo la quarta cessione dei crediti di imposta: come funziona?

La legge di conversione del decreto legge “Bollette” introdurrà, a partire da maggio prossimo, la quarta cessione del credito di imposta. Il provvedimento, in particolare, prevede che solo gli istituti bancari abbiano la possibilità di cedere il credito di imposta (per la quarta volta) derivante dagli interventi in superbonus 110% o riguardante gli altri bonus edilizi a un soggetto che abbia nei confronti della banca un conto corrente. La quarta cessione del credito di imposta può aversi solo esaurite le prime tre cessioni. Al momento, il provvedimento non prevede che nella quarta cessione possano entrare anche gli altri soggetti a regime controllato (le assicurazioni e gli altri intermediari finanziari) ammessi, in via esclusiva insieme alle banche, alla seconda e alla terza cessione del credito.

Credito di imposta superbonus 110%, il quadro completo delle quattro cessioni

Stando così i vincoli, la cessione del credito di imposta sul superbonus 110% avrebbe questi paletti:

  • la prima cessione del credito di imposta può avvenire verso qualunque soggetto, senza paletti;
  • la seconda e la terza cessione possono avvenire solo nei confronti dei soggetti a regime controllato (banche e società bancarie, assicurazioni e altri intermediari finanziari);
  • la quarta cessione può avvenire solo mediante il trasferimento del credito di imposta dalla banca a un proprio correntista, sia che si tratti di persona fisica che di imprese o di professionisti.

Credito di imposta superbonus 110%, quali cambiamenti potrebbero arrivare all’ultimo?

Rispetto allo schema delle quattro cessioni del credito di imposta sul superbonus 110%, potrebbe arrivare negli ultimi giorni qualche allentamento dei vincoli imposti dal decreto “Bollette”. In particolare, la prima ipotesi ammetterebbe la possibilità della cessione dei crediti di imposta ai correntisti anche prima della quarta operazione. L’ulteriore novità potrebbe riguardare la possibilità di effettuare anche cessioni di singole annualità, senza dover procedere con il trasferimento in blocco del credito di imposta.

Cessione dei crediti di imposta in superbonus per oltre 70 mila euro: le indicazioni nel Ccnl nelle fatture e nei contratti

Novità assoluta in arrivo riguarda, a partire dal 28 maggio 2022, il vincolo dell’indicazione, per gli interventi a partire dai 70 mila euro di importo, dell’affidamento dei lavori a imprese che rispettano il contratto nazionale dell’edilizia. L’indicazione dell’applicazione delle norme del Ccnl deve avvenire nei contratti e nelle fatture.

Superbonus 110%, le prossime scadenze

In tema di scadenze del superbonus 110%, entro il 29 aprile 2022 i soggetti interessati dovranno trasmettere all’Agenzia delle entrate le comunicazioni della scelta delle opzioni di cessione del credito di imposta o di applicazione dello sconto in fattura per i lavori del 2021 e per le rate residue e non fruite inerenti l’anno 2020. Il termine di scadenza era stato spostato rispetto alla scadenza del 7 aprile scorso, a sua volta prorogato dal 16 marzo 2022. La scadenza del 29 aprile non vale per le partite Iva e per i soggetti Ires che presentano la dichiarazione dei redditi al 30 novembre 2022: la relativa scadenza delle comunicazioni di credito di imposta e sconto in fattura è fissata al 15 ottobre 2022.

 

Turismo, contributi a fondo perduto per strutture e agenzie: arriva anche l’accessibilità

Vari sono i contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nel settore del turismo. L’ultima misura riguarda gli aiuti alle strutture ricettive per essere più accessibili, permettendo la diversificazione dell’offerta turistica alle persone con disabilità. Il relativo decreto è stato firmato dai ministri del turismo e della disabilità, rispettivamente Massimo Garavaglia ed Erika Stefani. Inoltre, novità sono arrivate sui fondi messi a disposizione per la digitalizzazione delle imprese turistiche del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr): agli aiuti possono partecipare anche le agenzie turistiche e i tour operator.

Contributi a fondo perduto per i servizi alla disabilità del turismo, quali spese sono finanziate?

Il decreto del turismo per rendere le strutture alberghiere e ricettive più accessibili è previsto dalla legge di Bilancio 2022 e finanzia la realizzazione di lavori che permettano alle persone con disabilità di beneficiare di una più ampia offerta turistica. Le risorse destinate alla misura sono pari a 6 milioni di euro sia per il 2022, che per ciascuno dei prossimi due anni. La misura finanzia, in particolare, i servizi di rilascio delle certificazioni.

Chi può beneficiare dei contributi a fondo perduto per la disabilità nel turismo?

Possono beneficiare dei contributi a fondo perduto per i servizi volti ad aumentare l’offerta turistica ai soggetti disabili i seguenti destinatari:

  • gli alberghi compresi nel Codice Ateco 55.10.00;
  • esercizi extra alberghieri dei Codici Ateco 55.20.10; 55.20.20; 55.20.30; 55.20.40; 55.20.51; 55.20.52; 55.23.50; 55.30.00; 55.90.10; 55.90.20;
  • le strutture che garantiscono lo svolgimento delle attività sportive maggiormente inerenti alla fruizione turistica, sia private che pubbliche.

Quali sono le strutture turistiche che possono beneficiare dei contributi per le certificazioni per la disabilità?

In particolare, il 35% delle risorse disponibili andrà a favore degli alberghi e il 20% agli stabilimenti balneari e termali. Per gli altri soggetti del settore turistico non vi sono limiti di risorse. Le spese ammissibili ai contributi sono quelle del rilascio delle certificazioni. In particolare, le certificazioni:

  • Uni Iso 21902:2022 per il turismo accessibile;
  • l’Uni Cei En 17210:2021 per l’usabilità e l’accessibilità dei servizi turistici;
  • Uni Pdr 92:2020, relativo agli stabilimenti balneari, alle Linee guida sulla sostenibilità ambientale, all’accessibilità, alla qualità e alla sicurezza dei servizi.

Per la presentazione delle domande si dovrà attendere il termine di 60 giorni dalla registrazione del provvedimento. In tale termine, il ministero del Turismo pubblicherà, sul proprio portale istituzionale, l’avviso pubblico per l’invio delle istanze.

Contributi a fondo perduto del Pnrr al Turismo, partecipano anche le agenzie turistiche e i tour operator

Alle risorse a favore del turismo previste dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr) parteciperanno anche le agenzie di viaggio e i tour operator. In particolare, il ministero ammetterà le domande dei contributi dei due soggetti del settore per i 100 milioni di euro di risorse aggiuntive relative ai contributi a fondo perduto per le strutture turistiche e al credito di imposta, anche per la digitalizzazione delle imprese. La misura rientra nelle domande presentate per l’obiettivo del bonus digitalizzazione, anche a favore dunque di agenzie di viaggio e di tour operator, rientranti nel Pnrr M1 C3 Investimento 42.2.2.

Contributi e credito di imposta per il miglioramento delle infrastrutture turistiche: aiuti anche alle agenzie di viaggio

I contributi a fondo perduto sosterranno le domande presentate anche dalle agenzie di viaggio e i tour operator a partire dal 4 marzo 2022. Il maggior numero di beneficiari alla misura va a integrarsi all’altro obiettivo, con risorse corrispondenti a 98 milioni di euro, del decreto legge numero 152 del 2021, relativo alla digitalizzazione delle imprese. Si tratta della misura che finanzia il miglioramento delle infrastrutture turistiche attraverso il credito di imposta, già destinato, tra gli altri soggetti, agli alberghi, agli agriturismi, e alle strutture balneari e termali. L’inclusione delle agenzie di viaggio e dei tour operator si legge nel testo del provvedimento recante misure urgenti per l’attuazione del Pnrr, firmato nella giornata del 22 aprile dal presidente del Consiglio dei ministri.

Cosa finanziano i contributi a fondo perduto per il turismo?

Nel dettaglio, gli incentivi per il settore del turismo, in merito alle infrastrutture, sogno garantiti da un mix di interventi relativi a:

  • un credito di imposta che può arrivare all’80% delle spese ammissibili. Il credito di imposta può anche essere ceduto a terzi, ovvero a banche e ad altri intermediari finanziari;
  • un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili per un limite massimo di 40 mila euro, elevabili a 100 mila euro per determinati requisiti legati alla localizzazione delle imprese del Mezzogiorno, alle imprese al femminile e alla transizione digitale.

La misura mira soprattutto al miglioramento delle strutture turistiche dal punto di vista infrastrutturale e dell’efficienza energetica, punto al quale è destinato il 50% dei fondi.

Contributi a fondo perduto per la digitalizzazione delle imprese turistiche: di cosa si tratta?

Ulteriori contributi a fondo perduto sono destinati alle imprese del turismo per la digitalizzazione. Anche in questo caso le domande sono partite dal 4 marzo scorso. Il bonus riconosce il 50% del credito di imposta per le spese sostenute e ammissibili per la transizione digitale. L’importo massimo finanziabile è pari a 25 mila euro. La misura è compresa nel decreto legge numero 152 del 2021 che, all’articolo 4, stabilisce le modalità di fruizione degli incentivi delle agenzie di viaggio e dei tour operato. Il credito di imposta si può utilizzare in compensazione mediante modello F24.