Bonus gas ed energia imprese, pubblicati i codici tributo

Sono stati pubblicati i codici tributo relativi ai crediti di imposta derivanti dal bonus per l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas delle imprese. La novità arriva a pochi giorni dalle indicazioni dell’Agenzia delle entrate secondo le quali non è necessario aspettare il termine del trimestre di applicazione per procedere alla compensazione del bonus. I codici tributi sono stati pubblicati con la risoluzione numero 18/E del 14 aprile. I crediti di imposta vanno utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2022.

Credito di imposta energia elettrica e gas, quali sono i bonus a disposizione delle imprese per il caro prezzi?

I bonus spettano sia alle imprese energivore e gasivore che a tutte le altre imprese. Anche le imprese  che fanno un uso moderato di energia elettrica e gas possono beneficiare dei crediti di imposta per l’aumentato prezzo delle fonti energetiche. Il credito di imposta derivante dai costi di energia elettrica e gas può anche essere ceduto, come avviene per i bonus edilizi. Il vantaggio fiscale va da un minimo del 12% sugli incrementi di prezzo a un massimo del 25%. Inoltre, per cedere i crediti è necessario il visto di conformità. Prima della pubblicazione dei codici tributo, era disponibile l’unico codice da iscrivere nel modello F24, quello inerente le imprese che fanno largo utilizzo di energia elettrica e di gas corrispondente a 6960.

Bonus su spese energia elettrica o gas: che cos’è?

La percentuale del credito di imposta dal 12% al 25% varia a seconda del tipo di impresa che beneficia del bonus. Il decreto legge numero 21, cosiddetto “decreto Energia” del 21 marzo scorso, prevede disposizioni urgenti per contrastare l’aumento dei prezzi di energia elettrica e di gas derivante dalla crisi in Ucraina. I crediti di imposta sui costi sostenuti nel primo trimestre 2022 vanno a vantaggio delle imprese che usano massicciamente le due energie, ma anche alle altre aziende che ne facciano un utilizzo più moderato.

Credito di imposta su spese di gas ed energia: si può procedere alla compensazione anticipata

Per tutti i bonus previsti dai recenti decreti, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che si può procedere con la compensazione senza dover attendere il termine del trimestre di riferimento, ovvero il primo o il secondo di quest’anno. Con una Faq pubblicata l’11 aprile, l’Agenzia delle entrate ha spiegato che è ammissibile, dunque, la compensazione anticipata purché applicata a spese già sostenute secondo il principio della competenza. Ciò implica che le imprese siano in possesso delle relative fatture di acquisto.

Credito di imposta del 12% per le imprese non energivore: ecco quali sono

Nel dettaglio, ecco quali sono le percentuali di bonus che le imprese, a seconda del tipo, potranno applicare sulle spese relative alle forniture di energia elettrica e di gas. Le imprese non energivore hanno a disposizione un bonus del 12% sulle spese per l’energia elettrica. Il beneficio riguarda le imprese dotate di contatori di energia di potenza pari ad almeno 16,5 Kw. Per utilizzare il credito di imposta è occorrente avere a disposizione le fatture di acquisto che certifichino il costo sostenuto. Per ottenere il credito di imposta, le imprese nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 devono aver subito un incremento dei costi per kilowattora di oltre il 30% rispetto al costo medio sostenuto nei primi tre mesi del 2019. Il relativo codice tributo è 6963.

Bonus imprese non gasivore, come determinare il bonus?

Per le imprese che non fanno ricorso a grosse quantità di gas naturale il credito di imposta è determinato all’aliquota del 20% del costo di acquisto del gas impiegato come fonte energetica. Sono esclusi gli usi termoelettrici. Le aziende beneficiarie sono quelle elencate nell’articolo 5 del decreto legge numero 17 del 1° marzo scorso. Anche per queste aziende, l’incremento di costo del gas naturale deve essere eccedente il 30% nel primo trimestre del 2022 in rapporto ai mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2019. La media dei prezzi deve essere calcolata sulle stime di prezzo fornite dal Mercato infragiornaliero (MiGas). I costi vengono pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (Gme). Il codice tributo è il 6964.

Come utilizzare il bonus sui costi del gas naturale?

Il credito di imposta riconosciuto alle aziende per l’incremento del costo del gas naturale può essere usato come bonus esclusivamente in compensazione. Lo stesso credito di imposta può essere anche cumulato con altre agevolazione applicate ai medesimi costi. Tuttavia, il complessivo delle agevolazioni non deve essere superiore al totale del costo. Inoltre, il bonus sul gas non concorre a formare il reddito d’impresa e, tanto meno, a comporre la base imponibile dell’Irap (Imposta regionale sulle attività produttive).

Bonus per imprese energivore e gasivore: quale credito di imposta spetta per il risparmio sulla fattura?

Per le imprese energivore e gasivore il provvedimento “Energia” ha incrementato l’aliquota del bonus attribuibile. Infatti, sia per il gas che per l’energia elettrica, il bonus era già fissato dal decreto legge numero 17 del 2022. Il decreto stabiliva, rispettivamente, aliquote di credito di imposta pari al 20 e al 15%. Con il nuovo decreto numero 21 del 2022, le percentuali di credito di imposta sulle spese di gas ed energia elettrica, per le aziende che ne facciano ampio utilizzo, sono aumentate di 5 punti percentuali. Dunque, i nuovi crediti di imposta sono pari al 20% per le spese del gas e al 25% per quelle dell’energia elettrica. Il codice tributo delle imprese energivore del secondo trimestre 2022 è 6961; quello delle imprese gasivore è 6962.

Imprese a largo utilizzo di gas ed energia elettrica, come verificare il credito di imposta spettante?

Per la domanda di bonus è necessario che le aziende a largo utilizzo di energia elettrica abbiano subito incrementi delle spese eccedenti il 30%. La percentuale da applicare deve essere confermata dal rapporto tra la media dei consumi dei primi tre mesi del 2022 con la media dello stesso periodo del 2019. Le aziende del gas dovranno procedere con il rapporto dei prezzi medi del gas del primo trimestre del 2022 rispetto ai prezzi medi dello stesso periodo del 2019.

Come utilizzare il bonus sulle spese di energia elettrica e gas per le imprese che ne fanno largo utilizzo?

Il bonus calcolato sull’incremento dei prezzi di gas naturale ed energia elettrica delle aziende che ne fanno largo uso, è cumulabile con altre agevolazioni relative alle stesse spese. La compensazione si può fare  anche in anticipo con decorrenza dal secondo trimestre del 2022. Il bonus può essere, in ogni modo, utilizzato entro la scadenza del 31 dicembre 2022. Il credito di imposta non concorre a formare il reddito di impresa e la base imponibile ai fini dell’Irap (Imposta regionale sulle attività produttive).

Come cedere il credito di imposta accumulato grazie al bonus sui costi dell’energia elettrica e del gas?

Le aziende energivore e gasivore possono cedere il credito di imposta accumulato sugli incrementi dei prezzi di energia elettrica e gas. La cessione va fatta per il totale del bonus a soggetti a regime controllato, quali banche e intermediari finanziari. Lo chiarisce l’articolo 9 del decreto legge “Energia”. Il provvedimento allarga la facoltà di cessione del credito di imposta anche alle aziende agevolate classificate dall’articolo 15 del decreto legge numero 4 del 27 gennaio 2022.

Bonus energia elettrica e gas delle imprese, per la cessione del credito di imposta è necessario il visto di conformità

Per la cessione dei crediti di imposta relativi alle spese maggiorate di gas ed energia elettrica, le imprese dovranno adempiere al visto di conformità. In particolare, l’adempimento si ottempera mediante le informazioni relative alla documentazione che attesti il rispetto dei requisiti che danno origine al credito di imposta. La documentazione deve essere rilasciata dai responsabili dell’assistenza fiscale.

Cessione crediti di imposta, dopo la chiusura di Intesa e Unicredit in arrivo novità

In fermento il mercato della cessione dei crediti di imposta legati ai bonus e superbonus edilizi. Dopo lo stop di Intesa Sanpaolo e Unicredit, anche altri istituti bancari sono pronti a chiudere le porte alle operazioni di acquisto delle detrazioni fiscali. Infatti, per gli istituti bancari la capacità fiscale è prossima all’esaurimento, se non già esaurita, e dunque vige l’impossibilità di aprire nuove pratiche. Intanto sono in arrivo novità riguardanti la quarta cessione del credito di imposta e l’entrata in vigore, a partire da domani 15 aprile 2022, del decreto ministeriale che fissa i nuovi prezziari degli interventi relativi ai bonus edilizi.

Cessione dei crediti di imposta, verso lo stop dalle banche: la situazione

È una vera estensione a tutto il mercato bancario lo stop alle operazioni di acquisto dei crediti di imposta dei bonus e superbonus edilizi. Per Intesa Sanpaolo e Unicredit è inevitabile arrivare a un rallentamento delle operazioni di cessione dei crediti di imposta a causa dell’elevato volume di richieste. Ma anche altre banche sono pronte a bloccare le operazioni di acquisto dei crediti di imposta a causa del raggiungimento della disponibilità massima del plafond. Nei prossimi giorni buona parte delle banche procederà con l’acquisto dei crediti già contrattualizzati con i clienti. Ma diverrà molto difficile l’apertura di nuove pratiche a meno che non ci siano novità in ambito normativo.

Cessione crediti di imposta, le richieste delle banche: coinvolgere le imprese private

Dal sistema bancario arrivano richieste per interventi normativi che possano riaprire il mercato della cessione dei crediti di imposta legati ai bonus e superbonus edilizi. Una delle richieste riguarderebbe il maggiore coinvolgimento delle imprese private, dotate queste ultime della necessaria capienza fiscale che permetterebbe di utilizzare in compensazione il credito ceduto dalle banche stesse. Ma sul tavolo del governo ci sono anche altre ipotesi. Ad esempio, la richiesta di estendere il periodo nel quale si possa recuperare il credito di imposta. Oppure la revisione dei meccanismi che vietano le cessione dei crediti di imposta frazionati.

Superbonus 110% e bonus edilizi di efficientamento energetico: da domani 15 aprile 2022 i nuovi prezziari

Intanto, domani 15 aprile 2022 entrerà in vigore il decreto ministeriale con i nuovi prezziari. Il provvedimento, firmato dal ministero della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, introduce 34 massimali unitari di riferimento per gli interventi in superbonus 110% o rientranti negli altri bonus edilizi. I nuovi prezzi serviranno quando c’è la necessità di rispettare le asseverazioni di congruità dei costi sostenuti per gli interventi di efficientamento energetico. Pertanto, i nuovi prezziari saranno più aderenti ai valori effettivi dovuti agli aumenti delle materie prime e all’incremento dell’inflazione. Rimangono, in ogni modo, poche ore per chi voglia congelare la propria situazione e utilizzare i prezzi in vigore fino al 14 aprile 2022: è necessario depositare il proprio titolo edilizio agli uffici del Comune prima che, da domani, tutti gli interventi dovranno allinearsi ai nuovi prezzi.

Crediti di imposta su superbonus 110% e bonus edilizi: in arrivo la quarta cessione

Ulteriore novità arriva dalla conversione in legge del decreto legge numero 17 del 2022, il cosiddetto “decreto Bollette” sulla quarta cessione del credito di imposta legato ai bonus e superbonus edilizi a partire dal 1° maggio 2022. La norma prevede che si possa procedere alla quarta cessione ma con delle limitazioni. La prima è inerente all’aver espletato già le prime tre cessioni dei crediti di imposta. Ovvero, secondo la normativa attuale, il credito di imposta può essere trasmesso a qualsiasi soggetto (prima cessione); solo alle banche, alle assicurazioni e agli intermediari finanziari (seconda e terza cessione); solo alle banche (quarta cessione).

Quali sono i limiti alla quarta cessione del credito di imposta dal 1° maggio 2022?

Inoltre, ulteriore limitazione relativa alla quarta cessione del credito di imposta riguarda la necessità che il soggetto con il quale la banca stipula il trasferimento del credito abbia anche un contratto di conto corrente. Infine, a partire da maggio l’ultimo paletto al trasferimento dei crediti di imposta impone il divieto di frazionamento dei crediti stessi. Ciò significa che il trasferimento potrà avvenire solo in blocco e chi li acquista dovrà smaltirli seguendo la scansione originaria.

Crediti di imposta bonus edilizi, come cambia la quarta cessione

Cambia ancora la cessione del credito di imposta sul superbonus 110% e sui bonus conseguenti agli interventi edilizi. In particolare, è stata rivista la norma che consente la quarta cessione del credito di imposta, dopo le prime tre. Anche se le modifiche in arrivo non dovrebbero essere terminate. La novità più rilevante sulla quarta cessione del credito di imposta è la necessità che possa essere fatta solo tra l’istituto bancario e il correntista.

Quarta cessione del credito di imposta, i nuovi paletti in arrivo

Nei giorni scorsi, la soluzione per incrementare la circolazione della moneta fiscale era stata individuata nella solidarietà tra la banca e il primo titolare della detrazione del credito di imposta. Questa soluzione è stata abbandonata per fare posto ad altri vincoli. Il paletto più rilevante è quello che impone la quarta cessione del credito di imposta dalla banca a un correntista. La misura è contenuta in un emendamento alla legge di conversione del decreto legge numero 17 del 2022 (cosiddetto “decreto Bollette”).

Credito di imposta su bonus edilizi e superbonus 110%: come funziona la quarta cessione?

L’emendamento, in particolare, prevede che solo gli istituti bancari abbiano la possibilità di cedere il credito di imposta (per la quarta volta) derivante dai lavori in superbonus 110% o riguardante gli altri bonus edilizi a un soggetto che abbia nei confronti della banca un conto corrente. La quarta cessione del credito di imposta può aversi solo esaurite le prime tre cessioni. Al momento, l’emendamento non prevede che nella quarta cessione possano entrare anche gli altri soggetti a regime controllato (le assicurazioni e gli altri intermediari finanziari) ammessi, in via esclusiva insieme alle banche, alla seconda e alla terza cessione del credito.

Credito di imposta per bonus edilizi, il quadro completo delle quattro cessioni

Stando così i paletti, pertanto, le cessioni del credito di imposta sui bonus e superbonus edilizi avrebbero questi vincoli:

  • la prima cessione del credito di imposta può avvenire verso qualunque soggetto, senza paletti;
  • la seconda e la terza cessione possono avvenire solo nei confronti dei soggetti a regime controllato (banche e società bancarie, assicurazioni e altri intermediari finanziari);
  • la quarta cessione può avvenire solo mediante il trasferimento del credito di imposta dalla banca a un proprio correntista, sia che si tratti di persona fisica che di imprese o di professionisti.

Cessione del credito di imposta, salta la responsabilità solidale

Salta, rispetto alle anticipazioni dei giorni scorsi, la responsabilità solidale della quarta cessione del credito di imposta sui bonus e superbonus edilizi. Lo schema prevedeva, infatti, la gravosa limitazione per la quale nella quarta cessione sia la banca che il titolare della prima detrazione fossero responsabili solidali. Ciò avrebbe influenzato anche gli eventuali controlli dell’Agenzia delle entrate nei confronti del soggetto originario della prima detrazione fiscale. Questa soluzione è stata messa da parte per le difficoltà che le banche avrebbero incontrato nell’accettare il credito stesso.

La soluzione del conto corrente per la quarta cessione del credito di imposta

La soluzione del conto corrente nella quarta cessione del credito di imposta appare più ragionevole. Si dovrebbe consentire maggiore circolarità della moneta fiscale mediante il trasferimento del credito dalla banca ai propri correntisti. E ciò dovrebbe anche consentire alle banche di liberare capienza fiscale per effettuare nuove operazioni di cessione. Nei fatti, un cliente della banca che deve pagare un modello F24 da 100 euro, può ricevere dalla banca l’offerta di acquisto del credito fiscale pari a 100 euro con l’applicazione di un piccolo sconto. Ad esempio, il prezzo può essere fissato a 99 o a 98 euro.

Credito di imposta su bonus energia e gas: si può anticipare la compensazione

Novità in arrivo per i crediti di imposta derivanti dal bonus per il consumo dell’energia elettrica e del gas delle imprese. Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle entrate non è necessario attendere il termine del trimestre di riferimento per procedere alla compensazione del credito. Gli aiuti riguardano sia le imprese energivore e gasivore che tutte le altre imprese. Anche quelle che fanno un utilizzo moderato di gas ed energia elettrica. Il bonus derivante dai costi delle due fonti di energia possono anche essere ceduto. Il beneficio fiscale va da un minimo del 12% a un massimo del 25%. Tuttavia, per la cessione dei crediti è occorrente il visto di conformità. È disponibile un solo codice tributo per il modello F24, quello relativo alle imprese che fanno largo utilizzo di gas ed energia elettrica corrispondente a 6960.

Credito di imposta sulle spese per l’energia elettrica o per il gas: che cos’è?

Il credito di imposta andrà dal 12% al 25% sul costo del gas e dell’energia elettrica. La percentuale di bonus varia a seconda della tipologia di impresa beneficiaria. L’ultimo provvedimento approvato, il decreto legge numero 21, cosiddetto “decreto Energia” del 21 marzo 2022, introduce disposizioni urgenti per contrastare il caro prezzi di gas ed energia elettrica derivante dalla crisi in Ucraina. Bonus sui costi sostenuti in questa prima parte del 2022 sono previsti per le imprese che usano largamente le due energie, ma anche alle altre imprese che ne facciano un uso più moderato.

Credito di imposta su spese di gas ed energia: si può procedere alla compensazione anticipata

Per tutti i crediti di imposta previsti dai recenti decreti, l’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni relative alla compensazione del bonus. Si può avviare la compensazione senza dover aspettare la fine del trimestre di riferimento, ovvero il primo o il secondo del 2022. Con una Faq pubblicata nella giornata dell’11 aprile, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che si può procedere alla compensazione anticipata. La condizione richiesta è quella del calcolo del credito di imposta su spese già sostenute seguendo il principio della competenza delle spese stesse. Pertanto, è necessario che le imprese siano in possesso delle relative fatture di acquisto.

Tax credit del 12% per le imprese non energivore: ecco quali sono

Ecco nel dettaglio le percentuali di credito di imposta che le imprese, a seconda della tipologia, potranno applicare sulle spese riguardanti le forniture di gas e di energia elettrica. Le imprese non energivore hanno a disposizione un credito di imposta del 12% sulle spese per l’energia elettrica. Il beneficio riguarda le imprese dotati di contatori di energia di potenza da almeno 16,5 Kw. Per beneficiare del credito di imposta è necessario avere a disposizione le fatture di acquisto che certifichino la spesa effettuata. Per ottenere il credito di imposta, le imprese nel primo trimestre del 2022 devono aver subito un aumento dei costi per kilowatt/ora di oltre il 30% rispetto al costo medio sostenuto nei primi tre mesi del 2019.

Credito di imposta imprese non gasivore, come determinare il bonus?

Per le imprese che non consumino eccessive quantità di gas naturale il bonus è nella percentuale del 20% sul costo di acquisto del gas impiegato come fonte energetica. Non deve trattarsi di utilizzi termoelettrici. Le imprese beneficiarie sono quelle classificate dall’articolo 5 del decreto legge numero 17 del 1° marzo 2022. Anche per queste imprese, l’aumento di costo per il gas naturale deve essere superiore al 30% nei primi tre mesi del 2022 in rapporto allo stesso periodo del 2019. La media dei prezzi deve essere calcolata sulle stime di prezzo fornite dal Mercato infragiornaliero (MiGas). I costi vengono pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (Gme).

Come utilizzare il bonus sui costi del gas naturale?

Il bonus riconosciuto alle imprese per l’aumento dei costi del gas naturale può essere utilizzato come credito di imposta solo in compensazione. Lo stesso credito di imposta si può anche cumulato con altre agevolazione applicate agli stessi costi. Tuttavia, il totale delle agevolazioni non deve eccedere il complessivo del costo. Inoltre, il credito di imposta sul gas non concorre alla formazione del reddito d’impresa e tanto meno alla composizione della base imponibile dell’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

Bonus per imprese energivore e gasivore: quale credito di imposta spetta per il risparmio sulla fattura?

Per le imprese energivore e gasivore il decreto legge “Energia” ha aumentato l’aliquota del credito di imposta attribuibile. Infatti, sia per  il gas che per l’energia elettrica, il credito di imposta era già fissato dal decreto legge numero 17 del 2022. Il provvedimento stabiliva, rispettivamente, percentuali di bonus pari al 20 e al 15%. Con il nuovo provvedimento numero 21 del 2022, le aliquote del credito di imposta sui costi del gas e dell’energia elettrica, per le imprese che ne facciano ampio utilizzo, sono aumentate di cinque punti percentuali. Dunque, i nuovi bonus sono corrispondenti al 20% per i costi del gas e al 25% per quelli dell’energia elettrica.

Imprese a largo utilizzo di gas ed energia elettrica, come verificare il credito di imposta spettante?

Per la domanda di credito di imposta è occorrente che le imprese a largo utilizzo di energia elettrica abbiano subito aumenti di costi superiori al 30%. L’aliquota applicabile deve essere confermata dal rapporto tra la media dei consumi dei primi tre mesi del 2022 con la media dello stesso periodo del 2019. Le imprese del gas dovranno procedere con il rapporto dei prezzi medi del gas di gennaio, febbraio e marzo del 2022 rispetto agli stessi mesi del 2019.

Come utilizzare il bonus sulle spese di energia elettrica e gas per le imprese che ne fanno largo utilizzo?

Il credito di imposta calcolato sull’aumento del costo del gas naturale e  dell’energia elettrica delle imprese che ne fanno largo utilizzo, è cumulabile con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi. La compensazione può essere fatta anche in anticipo, rispetto a quanto fissato in precedenza con decorrenza dal secondo trimestre del 2022. Il termine dell’utilizzo del bonus è fissato al 31 dicembre prossimo. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito di impresa e alla base imponibile ai fini dell’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

Come cedere il credito di imposta accumulato grazie al bonus sui costi dell’energia elettrica e del gas?

Le imprese gasivore ed energivore hanno la facoltà di cedere il credito di imposta accumulato sull’aumento dei costi di gas ed energia elettrica. La cessione può avvenire per l’intero ammontare del bonus agli altri soggetti a regime controllato, quali banche e intermediari finanziari. Lo stabilisce l’articolo 9 del decreto legge “Energia” che allarga la possibilità di cessione del credito di imposta anche alle imprese agevolate classificate dall’articolo 15 del decreto legge numero 4 del 27 gennaio 2022.

Cessione del credito di imposta, dopo la prima solo a banche e intermediari finanziari abilitati

Consumata la prima cessione, si possono effettuare due ulteriori cessioni, purché effettuate verso istituti bancari e intermediari finanziati abilitati secondo quanto prevede l’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia creditizia e bancaria.

Bonus energia elettrica e gas delle imprese, per la cessione del credito di imposta è necessario il visto di conformità

Per la cessione dei crediti di imposta relativi al bonus per il gas e l’energia elettrica, le imprese dovranno procedere con il visto di conformità. Nello specifico, l’adempimento riguarda le informazioni riguardanti la documentazione che attesti la presenza dei requisiti che danno origina al bonus. La documentazione deve essere rilasciata dai responsabili dell’assistenza fiscale.

Cessione credito imposta privati bonus edilizi, comunicazione entro il 29 aprile 2022

C’è tempo fino al 29 aprile 2022 per la comunicazione all’Agenzia delle entrate della cessione del credito di imposta e dello sconto in fattura per i soggetti privati relativi al superbonus 110% e agli altri bonus edili. Per i soggetti Ires e per le partite Iva il termine è invece slittato a ottobre. La scadenza di fine aprile riguarda le persone fisiche per la scelta delle opzioni di sconto o di credito di imposta. Diversamente, se il beneficio fiscale avviene tramite la detrazione fiscale diretta non deve essere effettuata alcuna comunicazione.

Cessione dei crediti di imposta, la scadenza del 29 aprile

La scadenza della comunicazione dei crediti di imposta e lo sconto in fattura del 29 aprile è inerente la prima cessione effettuata dai soggetti privati. Ovvero il primo beneficiario della detrazione fiscale relativa al 2021 che trasferisce il credito a qualsiasi soggetto, sia fornitori che banche e istituti finanziari. Per il secondo e il terzo trasferimento occorre cedere il credito di imposta esclusivamente a soggetti in ambito controllato (banche e altri istituti finanziari). Questi ultimi due trasferimenti non hanno scadenza al 29 aprile.

Quali cessioni dei crediti di imposta devono essere comunicati entro il 29 aprile 2022?

Le comunicazioni dei crediti di imposta in scadenza entro il 29 aprile prossimo riguardano, dunque, due tipologie di operazioni:

  • le spese sostenute nel 2021 per interventi edilizi in superbonus 110% e bonus;
  • le rate residue relative all’anno 2020.

La prima cessione viene effettuata spesso da un soggetto Irpef privato, che traferisce a terzi la propria detrazione fiscale per monetizzare il bonus edilizio. In tal caso il beneficio non viene portato in detrazione fiscale.

Comunicazioni all’Agenzia delle entrate dei superbonus e bonus edilizi entro il 15 ottobre 2022: chi riguarda?

I soggetti titolari di partita Iva e Ires che devono presentare la dichiarazione dei redditi entro la fine di novembre prossimo, possono procedere con la comunicazione all’Agenzia delle entrate della cessione del credito di imposta o dello sconto in fattura entro il 15 ottobre 2022. A meno che non abbiano intenzione di portare in detrazione fiscale diretta il bonus stesso. In generale la scadenza della comunicazione del 15 ottobre riguarda:

  • le imprese e i professionisti che hanno fatto lavori in ecobonus o bonus facciate o sismabonus;
  • i professionisti e le imprese che utilizzano il superbonus 110% come condomini per lavori sulle parti comuni degli edifici purché a prevalenza abitativa;
  • gli altri soggetti Ires ammessi a fruire dei bonus edilizi in forza del comma 9 dell’articolo 119 del decreto “Rilancio”. Si tratta degli enti del Terzo settore, degli Iacp, delle cooperative di abitazioni a proprietà indivisa e degli altri enti assimilati.

Bonus edilizi: sì alla quarta cessione, fino al 15 ottobre per lo sconto di imprese e partite Iva

Si va verso la quarta cessione del credito di imposta per il superbonus 110% e i bonus edilizi. Ma solo in presenza della responsabilità solidale con il primo beneficiario originario della detrazione fiscale. Intanto, sia per la cessione dei crediti di imposta che per l’altra opzione, quella dello sconto in fattura, ci sarà tempo fino al 15 ottobre 2022 per le partite Iva e le imprese. Rimane immutato, invece, il termine di presentazione delle comunicazioni dei privati.

Superbonus 110% e bonus edilizi, le novità in arrivo su cessione dei crediti di imposta e sconto in fattura

Sia la quarta cessione del credito di imposta che la proroga dell’applicazione dello sconto in fattura fino al 15 ottobre per gli interventi effettuati in superbonus 110% o grazie agli altri bonus edilizi arrivano dall’emendamento 28.04 alla legge di conversione del decreto legge numero 17 del 2022 (cosiddetto decreto “Bollette”).

Credito di imposta su superbonus 110% e bonus edilizi: come funziona la quarta cessione?

La prima novità riguarda la cessione del credito di imposta sui lavori edilizi con le agevolazioni fiscali. Dal 1° maggio 2022 si potrà beneficiare della quarta cessione del credito di imposta a condizione che, dopo la terza cessione del credito di imposta sui bonus edilizi e superbonus 110%, nella quarta cessione vi sia la responsabilità in solido direttamente con il beneficiario originario dell’agevolazione, ovvero il committente.

Credito di imposta, con la quarta cessione si sblocca la circolazione della moneta fiscale

Sostanzialmente, la quarta cessione del credito di imposta serve soprattutto a sbloccare la circolazione della moneta fiscale. Allo stato attuale della normativa, le prime tre cessioni (la prima verso qualunque soggetto, la seconda e la terza verso soggetti controllati) pone il problema dell’esaurimento della capienza fiscale delle banche e delle altre società ammesse. Problema che, in vari casi, sta già emergendo.

Quarta cessione del credito di imposta dei bonus edilizi, verso chi si può fare?

Pertanto, a differenza della seconda e della terza cessione del credito di imposta dei bonus e superbonus edilizi, la quarta cessione può essere fatta verso qualunque soggetto. La cessione può essere considerata libera. Ma chi effettua la quarta cessione verrà considerato responsabile in solido con il titolare della detrazione. Tale responsabilità si concretizza nelle verifiche e nei controlli dell’Agenzia delle entrate in merito ai requisiti che originano il diritto al superbonus 110% e ai bonus edilizi. La quarta cessione può essere fatta, dunque, da un soggetto controllato a un qualsiasi soggetto.

Seconda e terza cessione del credito di imposta: rimane immutata la necessità di farle in regime controllato

La seconda e la terza cessione del credito di imposta, come prevede la normativa attuale, deve essere rivolta a favore di banche e di intermediari finanziari in regime controllato. Ovvero, gli istituti bancari devono essere iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico bancario (Tub). Sono ammesse anche le società appartenenti ai gruppi bancari e le compagnie assicurative.

Nuove scadenza comunicazione di cessione dei crediti e di sconto in fatture per imprese, partite Iva: rimane immutato il termine per i privati

Lo stesso emendamento, approvato dalle commissioni riunite dell’Ambiente e delle Attività produttive della Camera, prevede la proroga della comunicazione della cessione del credito di imposta e dell’applicazione dello sconto in fattura in esclusiva ai soggetti Ires e alle partite Iva con data fissata al 15 ottobre 2022. Lo slittamento è di oltre cinque mese, dal termine in scadenza al prossimo 29 aprile. Si tratta dei soggetti, dunque, chiamati a presentare la dichiarazione dei redditi alla scadenza del 30 novembre prossimo. Lo slittamento permetterà alle imprese che hanno applicato lo sconto in fattura ai propri clienti di avere più tempo per evitare rischi di liquidità. Per i privati, invece, il termine per procedere con le comunicazioni rimane immutato e fissato al 29 aprile 2022.

Bonus Sud: scarica il modello per richiedere il credito di imposta

Dal 7 giugno 2022 sarà possibile richiedere il credito di imposta previsto dal Bonus Sud, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il 6 aprile 2022 il modello da utilizzare per poter accedere all’agevolazione. Sono inoltre disponibili le istruzioni per compilare il modello. In fondo all’articolo è possibile scaricare entrambi i moduli.

Cos’è il Bonus Sud e chi può richiederlo?

Il Bonus Sud è un credito di imposta, ha l’obiettivo di fornire aiuto alle regioni del Sud che decidono di investire in acquisto di beni strumentali in modo da aumentare l’occupazione. Con la legge di bilancio 2022, comma 175 dell’articolo 1 della legge 234 del 2021, è stato ampliato il perimetro delle Regioni che possono accedere al beneficio. Attualmente possono richiedere il credito di imposta del Bonus Sud le regioni Abruzzo, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Puglia e Molise.

Il credito di imposta è riconosciuto a fronte di:

  • operazioni di acquisto di beni strumentali che fanno parte di un progetto di investimento iniziale.

Il nuovo Modello reso noto dall’Agenzia delle Entrate deve essere utilizzato anche dalle imprese che accedono agli investimenti destinati ai comuni colpiti dal sisma (Sisma Bonus) a far data dal 24 agosto 2016 e dalle imprese che accedono credito d’imposta per gli investimenti ZES ai beni acquistati entro il 31 dicembre 2022 (Zone Economiche Speciali).

Il Modello per la domanda per accedere al credito di imposta Bonus Sud

Il nuovo modello comprende il Quadro B dove devono essere indicati gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. La domanda dovrà essere inviata tramite software dell’Agenzia delle Entrate che però ancora è in fase di realizzazione e l’invio potrà essere effettuato direttamente dal contribuente, tramite intermediario, come dottori commercialisti, CAF, associazioni di categoria e altri soggetti abilitati. Infine, la domanda potrà essere presentata tramite una società del gruppo, questo ovviamente se il richiedente è una società inserita all’interno di un gruppo societario.

Nelle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate insieme al modello per richiedere il credito di imposta per il Bonus Sud viene anche specificato che, per quanto riguarda gli aiuti concessi alle imprese che si trovano nelle zone colpite dal sisma, per le spese sostenute nell’anno dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 devono essere rispettati i limiti previsti nel Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″ (Temporary Framework) .

Settori esclusi dal Bonus Sud

Viene inoltre specificato che il credito di imposta per il Bonus Sud non può essere utilizzato da imprese che operano nei seguenti settori:

  • siderurgico
  • carbonifero;
  • costruzione navale;
  • fibre sintetiche;
  • trasporti;
  • produzione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
  • creditizio;
  • finanziario;
  • assicurativo.

Non potranno accedere le imprese in difficoltà. Inoltre dagli aiuti Zes, sono escluse le aziende agricole e impegnate nel settore della pesca e acquacoltura. Non potranno accedere le imprese in difficoltà, cioè per le quali è già stata avviata una procedura di liquidazione o si trova in stato di insolvenza.

Per le aziende agricole devono essere fatte delle differenze, per saperne di più, leggi l’articolo Agricoltura: ecco quando il Bonus Sud spetta anche alle imprese agricole

Come ottenere il credito di imposta

I crediti potranno essere utilizzati in compensazione e con l’uso del modello F24 e attraverso l’uso della piattaforma telematica dell’Agenzia delle Entrate.

Scopri come pagare le tasse con il Modello F24 nella guida: Come pagare le tasse con il modello F24 e per quali tributi si usa

Nel caso in cui l’azienda sia beneficiaria di diversi aiuti, ad esempio Bonus Sud, Bonus Sisma e Bonus Zes per ogni richiesta deve compilare il modulo separatamente.

Per poter accedere al bonus il titolare dell’impresa o il suo rappresentante legale deve rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si afferma che si è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale relativi al credito d’imposta. L’atto notorio deve essere rilasciato per ogni credito a cui si vuole accedere.

Nel caso in cui il credito di imposta maturato superi i 150.000 € il soggetto deve dichiarare di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Misure massime del credito di imposta

Indichiamo di seguito in modo sintetico le percentuali di credito di imposta che è possibile far valere

Regione Piccole imprese Medie imprese Grandi imprese
Campania 45% 35% 25%
Puglia 45% 35% 25%
Basilicata 45% 35% 25%
Calabria 45% 35% 25%
Sicilia 45% 35% 25%
Sardegna 45% 35% 25%
Abruzzo 30% 20% 10%
Molise
(per i beni acquisiti
fino al 31.12.2021
30% 20% 10%
Molise
(per i beni acquisiti
nel 2022)
45% 35% 25%

 

Considerato che dal 1° marzo 2017 questo aiuto è cumulabile con gli aiuti de minimis e con gli altri aiuti di Stato, la percentuale ora vista deve essere applicata al costo dei beni strumentali, diminuito degli aiuti già concessi o richiesti per gli stessi investimenti.

Gli aiuti di Stato già richiesti o concessi devono essere indicati nel Quadro D del modello

Di seguito il modello per la richiesta in PDF e le istruzioni complete per completarlo. Nelle istruzioni sono anche indicati per ogni regione i comuni che possono accedere al Bonus Sisma e al bonus ZES.

Modello

istruzioni_zes

 

 

Bonus 750 euro per bici, monopattini e rimborso bus: domanda dal 13 aprile

Si potranno presentare dal 13 aprile 2022 le domande per il bonus bici, monopattini e rimborso abbonamenti bus, senza alcun limite di reddito dei richiedenti. Le agevolazioni sono riconosciute ai soggetti che dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 hanno sostenuto spese per acquistare mezzi e servizi di mobilità a zero emissioni rottamando un veicolo di categoria M1. Questi ultimi sono veicoli costruiti per trasportare fino a 8 persone, oltre al posto del conducente. Il bonus si concretizza in un credito di imposta che può essere richiesto anche per il rimborso degli abbonamenti al trasporto pubblico.

Bonus mobilità sostenibile 2022, chi può fare richiesta del credito di imposta?

Il bonus mobilità sostenibile 2022 è previsto dal decreto legge numero 34 del 2020 (cosiddetto decreto “Rilancio). Il comma 1 septies dell’articolo 44 del provvedimenti chiarisce che il bonus consiste in un credito di imposta che può arrivare fino a 750 euro da riconoscere ai soggetti che, negli ultimi cinque mesi del 2020, hanno sostenuto spese per acquistare:

  • bici, e-bike e monopattini elettrici;
  • servizi sharing di mobilità elettrica condivisa o sostenibile;
  • abbonamenti ai trasporti pubblici.

Bonus bici, e-bike e monopattini: è richiesta la rottamazione

La presentazione delle domande di bonus e di rimborso ha il limite dello stanziamento delle risorse, pari a 5 milioni di euro. Per beneficiare del bonus è necessaria la rottamazione. Questa deve essere avvenuta contestualmente all’acquisto di un veicolo di categoria M1 (autovetture) previsto dalla normativa. L’acquisto del veicolo deve essere con emissioni di CO2 da 0 a 110 grammi per chilometro e può essere stato effettuato anche nel mercato dell’usato.

Come presentare domanda per il credito di imposta sull’acquisto di bici e monopattini elettrici?

Per presentare la domanda del bonus bici e monopattini elettrici c’è tempo dal 13 aprile al 13 maggio 2022. È necessario comunicare all’Agenzia delle entrate l’acquisto effettuato. Può essere lo stesso contribuente o il suo commercialista a compilare il modulo disponibile nell’area personale del portale dell’Agenzia delle entrate per richiedere il bonus. Nel modello deve essere riportato l’importo speso per l’acquisto e il credito di imposta richiesto.

Bonus mobilità sostenibile 2022, la risposta arriva dall’Agenzia delle entrate

Una volta inviata la domanda di richiesta del bonus, l’Agenzia delle entrate rilascia una ricevuta entro 5 giorni di presa in carico dell’istanza. Nel caso di rifiuto della domanda, si riceve una comunicazione dell’Agenzia delle entrate dove vengono indicate le motivazioni. Nel mese utile per presentare la domanda si possono inviare anche più richieste: l’ultima inviata sostituisce le precedenti.

Come utilizzare il credito di imposta del bonus bici e monopattini elettrici?

Il credito di imposta fino a 750 euro del bonus bici e monopattini elettrici può essere utilizzato solo in sede di dichiarazione dei redditi a sottrazione delle imposte dovute. Il limite per usufruire del credito di imposta è fissato al periodo di imposta del 2022. Sulla base delle domande pervenute e accettate, nel limite dei 10 giorni successivi alla scadenza delle domande (quindi entro il 23 maggio 2022), l’Agenzia delle entrate stilerà una graduatoria dei soggetti ammessi al credito di imposta con la relativa percentuale di bonus riconosciuta.

 

Superbonus 110% e bonus edilizi casa, entro il 29 aprile la cessione dei crediti

Ultimo mese per la cessione dei crediti di imposta delle spese sostenute nel 2021 per lavori effettuati con i bonus edilizi, dal 50% delle ristrutturazioni al superbonus 110%. Tuttavia la procedura non è esente da ostacoli. Per i beneficiari dei bonus edilizi, infatti, non sarà facile arrivare a monetizzare la detrazione fiscale accumulata mediante la cessione del credito. E i problemi potrebbero riflettersi anche alla circolazione della moneta fiscale per le spese pagate nel 2022.

Bonus edilizi e superbonus 110%, gli interventi normativi per la cessione dei crediti di imposta

Infatti, le normative che si sono succedute sulla cessione dei crediti di imposta sui lavori in superbonus 110% o rientranti negli altri bonus edili sono state addirittura quattro negli ultimi mesi. Le variazioni normative hanno interessato anche l’altra opzione, ovvero lo sconto in fattura. Le restrizioni alla circolarità della moneta fiscale delle detrazioni, i visti di conformità e le asseverazioni di congruità delle spese dei bonus edilizi sono cambiate dal decreto legge “Antifrodi” entrato in vigore il 12 novembre 2021 alla conversione del decreto legge Sostegni ter.

Cessione del credito di imposta su bonus e superbonus edilizi: più difficoltà a far girare la moneta fiscale

Le restrizioni normative hanno prodotto un mercato meno generoso per la cessione del credito di imposta dei bonus edilizi e per la circolazione della moneta fiscale. Chi compra il credito di imposta si mostra più cauto rispetto a qualche mese fa. Soprattutto per le varie truffe che si sono succedute negli ultimi tempi. Anche Poste Italiane richiede maggiori garanzie e documenti nell’acquisire i crediti di imposta. Inoltre, la nuova normativa prevede un limite numerico alle cessioni dei crediti di imposta. Dal 17 febbraio scorso, infatti, è possibile una prima cessione verso qualsiasi soggetto. La seconda e la terza e ultima cessione possono essere fatte solo a soggetti controllati come banche e altri intermediari finanziari abilitati.

Cessione crediti di imposta su bonus e superbonus edilizi: la concorrenza dei crediti di luce e gas

Il mercato della cessione dei crediti, inoltre, rischia di ingolfarsi nel corso dell’anno per i numerosi cespiti che possono dar luogo alla circolazione della moneta fiscale. Non solo i bonus edilizi e il superbonus sono infatti oggetto di cessione. Anche i crediti di imposta che matureranno le imprese per l’acquisto del gas e per il pagamento dell’energia elettrica godono della stessa procedura di circolazione. E il plafond potrebbe esaurirsi.

Scadenza del 29 aprile 2022 per la cessione dei crediti di imposta su spese del 2021

In ogni caso, la scadenza del 29 aprile 2022 si avvicina. Entro tale data si dovrà procedere con la comunicazione all’Agenzia delle entrate della scelta dell’opzione della cessione del credito di imposta o dello sconto in fattura per interventi in superbonus 110% o relativi ad altri bonus edilizi per spese sostenute nel 2021. La scadenza è stata spostata dal 7 aprile prossimo. Entro la stessa data di fine mese potranno essere comunicate anche le rate residue e non utilizzate per la detrazione relative alle spese sostenute nel 2020.

Bonus facciate, visto di conformità e congruità nel 730 e detraibilità delle spese

Per interventi rientranti nel bonus facciate del 60% per il 2022 (il 90% fino alla fine del 2021) o per il bonus casa del 50% (o bonus ristrutturazioni), se si decide di utilizzare il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi o modello 730, anziché procedere con la cessione del credito stesso o con lo sconto in fattura, è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese sostenute e il visto di conformità? La risposta è negativa, ma è necessario distinguere caso per caso. Inoltre, nel caso di sostenimento delle relative spese, si può procedere con la detrazione fiscale delle stesse.

Bonus facciate, quando non serve l’asseverazione di congruità e il visto di conformità delle spese?

L’asseverazione di congruità delle spese sostenute per il bonus facciate o per il bonus casa e il visto di conformità non sono necessari se si voglia godere della detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi. Sono invece obbligatori i due adempimenti nel caso di scelta di una delle due opzione. Ovvero di  cessione del credito di imposta o di applicazione dello sconto in fattura. Lo stabilisce il comma 1 ter, dell’articolo 121 del decreto legge numero 2020.

Quando serve l’attestazione di congruità delle spese nel bonus facciate per la detrazione diretta?

Tuttavia, negli adempimenti del visto di conformità e nell’attestazione di congruità delle spese è necessario distinguere il caso le diverse tipologie di lavori. E, dunque, l’obbligo di visto può persistere anche per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi. Nello specifico, per i lavori relativi alle strutture opache verticali delle facciate esterne è necessario inviare i dati all’Enea. Pertanto, per i lavori che vanno a influire dal punto di vista energetico oppure che interessano il rifacimento dell’intonaco per una percentuale superiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, visto e asseverazione sono necessari. E lo sono per gli interventi a partire dal 6 ottobre 2020, in conformità a quanto stabilisce l’articolo 8 del decreto ministeriale del 6 agosto 2020.

Bonus facciate o bonus ristrutturazioni ‘energetico’, l’attestazione di congruità serve sempre

L’adempimento serve ad attestare la rispondenza dei requisiti tecnici necessari per svolgere i lavori e l’asseverazione comprende già al suo interno la congruità dei costi sostenuti in rapporto ai lavori effettuati. Pertanto, in linea generale, per il bonus facciate non energetico e per il bonus casa o ristrutturazioni al 50% non è necessaria l’attestazione di congruità delle spese per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730. L’adempimento è necessario, invece, nel caso in cui il bonus facciate riguardi lavori “energetici”, anche nel caso di detrazione diretta.

Detraibilità delle spese per il visto di conformità nel bonus facciate

Gli ultimi interventi legislativi hanno chiarito anche la questione relativa alla detraibilità fiscale delle spese sostenute per il visto di conformità e per l’asseverazione di congruità. È possibile avvalersi della detrazione fiscale per le relative spese sostenute nel 2022. Il beneficio fiscale vige anche per le spese di visto e asseverazione sostenute a partire dal 12 novembre 2021 e per tutto il periodo fino alla termine dello scorso anno. La data del 12 novembre 2021 segna l’inizio dell’obbligo dell’adempimento con l’entrata in vigore del decreto “Antifrodi”. La conferma della detraibilità fiscale dei costi delle attestazioni è arrivata dopo gli aggiornamenti apportati dalla legge di Bilancio 2022 alla legge 234 del 2021 (legge di bilancio 2021).

Bonus facciate, si possono detrarre le spese dei visti a partire dal 12 novembre 2021?

Si ritiene, infatti, che le spese professionali per le attestazioni di congruità e per il visto di conformità per i lavori non rientranti nel superbonus 110% risultino detraibili come previsto dal comma 15, dell’articolo 119, del decreto legge numero 34 del 2020. Secondo quanto chiarito anche dall’Agenzia delle entrate, la detrazione fiscale di dette spese è ammissibile a prescindere dalla data in base alla quale siano state sostenute. Pertanto, risultano detraibili sia le spese di visto di conformità e di asseverazione di congruità sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, sia quelle dei due mesi precedenti a partire dal 12 novembre 2021. Il beneficio fiscale risulta pertanto coerente con il trattamento già in vigore per i lavori rientranti nel superbonus 110%.