Bonus teatri e spettacoli, domanda dal 14 ottobre per il credito d’imposta sulle spese 2020

Si potrà presentare da domani 14 ottobre 2021 la domanda per il bonus teatro e spettacoli che permette di ottenere un credito d’imposta fino del 90% sulle spese sostenute nel 2020. Ne fornisce comunicazione l’Agenzia delle entrate che mette a disposizione due modelli e le istruzioni sia per il suddetto bonus che per quello relativo al settore del tessile, della moda e degli accessori. Il bonus teatro e spettacoli è previsto dal decreto legge “Sostegni” e dal decreto legge “Rilancio” per sostenere i settori che sono stati particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria ed economica.

Bonus teatro e spettacoli, chi può presentare domanda per il credito d’imposta?

La domanda per il bonus teatri e spettacoli può essere presentata fino al 15 novembre 2021. La modalità per l’invio della domanda è telematica. Possono fare richiesta del bonus le attività teatrali e degli spettacoli dal vivo e il sostegno è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Le attività richiedenti devono aver avuto una riduzione del fatturato del 2020 attestabile in almeno il 20% rispetto all’anno 2019. Verificata la perdita, il bonus consiste nel credito d’imposta del 90% delle spese sostenute nel 2020.

Bonus spettacoli, indennità anche al settore digitale

Tra i beneficiari del bonus teatro e spettacoli rientrano anche le imprese dello spettacolo che svolgono le proprie attività nella versione digitale. Lo spettacolo deve essere svolto tramite l’uso di piattaforme per la trasmissione di opere dal vivo. Rientrano nell’ambito del digitale, pertanto, gli spettacoli teatrali, i concerti e i balletti.

Come si presenta la domanda per il bonus teatro e spettacoli

La domanda per il bonus teatro e spettacoli deve essere presentata on line sul sito dell’Agenzia delle entrate. Per le informazioni è necessario far riferimento al “provvedimento dell’11 ottobre 2021 – bonus teatro e spettacoli”, all’interno del quale è presente il modello di comunicazione delle spese relative alle attività teatrali e agli spettacoli dal vivo. Nel modello è necessario indicare il codice fiscale del beneficiario e del rappresentante firmatario della comunicazione, le spese sostenute per le attività teatrali e per gli spettacoli dal vivo e il relativo credito d’imposta. Pertanto, nello spazio del modello delle spese 2020 vanno indicati gli oneri sostenuti e ammessi all’indennità. Nel rigo inferiore, invece, va indicato il 90% delle spese corrispondente al credito di imposta maturato. Tale percentuale dovrà essere confermata dall’Agenzia delle entrate.

Dettagli sulla domanda del credito di imposta per teatri e spettacoli

Nel caso in cui il beneficiario abbia presentato una precedente domanda di rimborso, è possibile procedere con la domanda da presentare dal 14 ottobre al 15 novembre 2021. La nuova comunicazione trasmessa va a sostituire la precedente. Si può presentare anche la rinuncia del credito di imposta (da barrare nell’apposito spazio del modello di domanda) nel caso in cui il beneficiario volesse non avvalersi del beneficio.

Chi ha già presentato domanda di bonus spettacoli la può ripresentare?

Per presentare domanda del bonus teatro e spettacoli è necessario compilare anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. L’atto riguarda in particolare le situazioni nelle quali i richiedenti abbiano già presentato domanda per aiuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021. In caso affermativo, non devono essere stati superati i limiti indicati nella Comunicazione delle Spese relative alle attività teatrali e agli spettacoli dal vivo scaricabile sul sito dell’Agenzia delle entrate. Nel modello è presente anche l’allegato numero 1 relativo:

  • al valore della produzione;
  • ai costi della produzione;
  • al calcolo del rispetto dei costi fissi non coperti.

Risposta dell’Agenzia delle entrate dopo la presentazione della domanda per il bonus teatro

Dopo aver presentato la domanda, anche tramite un Caf ma sempre in via telematica, l’Agenzia delle entrate calcola la quota percentuale del credito di imposta effettivamente maturabile. Il calcolo è svolto in base alle risorse disponibili. Pertanto, la percentuale di credito di imposta ufficiale verrà resa nota dal direttore dell’Agenzia delle entrate. Il provvedimento che emanerà a tal proposito, che arriverà non oltre il 25 novembre 2021, è quello di una nota.

Ace 2021: dal 20 novembre la domanda per il credito d’imposta

Ace 2021 al 15%  e comunicazione dal 20 novembre 2021. Di seguito tutti i dettagli per presentare la domanda per il credito d’imposta.

Ace 2021: cos’è e chi può accedere

L’Ace è l’Aiuto alla crescita economica che incentiva la capitalizzazione delle imprese . Questo avviene attraverso un’agevolazione fiscale sulle imposte sui redditi. Tuttavia l’ Agenzia delle entrate con il provvedimento numero 238235 del 17 settembre 2021, ha indicato il modo per accedere al credito di imposta nella formula definitiva dal Decreto Sostegni bis. Possono accedere a questa agevolazione:

  • le società e gli enti commerciali residenti;
  • le società e gli enti commerciali non residenti;
  • le imprese individuali, le snc, le sas in regime di contabilità ordinaria.

L’articolo 19 del DL n. 73/2021 per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 ha introdotto la possibilità di beneficiare di una deduzione del rendimento nozionale (ACE), valutato applicando l’aliquota del 15 per cento corrispondente agli incrementi di capitale proprio, tramite il riconoscimento di un credito d’imposta da calcolare applicando al rendimento nozionale le aliquote previste dagli articoli 11 e 77 del TUIR, n vigore nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Come inviare la domanda?

La domanda può essere inviata solo telematicamente, direttamente dall’interessato o attraverso un intermediario. Tuttavia la presentazione può avvenire dal 20 novembre al 31 dicembre 2021. La richiesta viene presentata tramite Agenzia delle entrate. Ebbene entro 5 giorni dall’invio, l’Ade risponderà con la ricevuta di presa in carico. Inoltre nello stesso periodo di tempo sarà possibile inviare eventuali rettifiche di quella già inviata. Mentre entro 30 giorni dalla presentazione l’Agenzia comunicherà il diniego o l’accettazione del credito d’imposta. Infine il credito d’imposta può essere utilizzato dal giorno successivo a quello di avvenuto versamento conferimento in denaro o dalla rinuncio o compensazione dei crediti. Ovvero dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio.

Come utilizzare il credito?

Una volta riconosciuto il credito, questo può essere utilizzato in tre modi:

  • cedendolo a terzi;
  • chiedendo il rimborso nella dichiarazione dei redditi;
  • portandolo in compensazione tramite il modello F24.

Nel caso della cessione del credito, il beneficiario che accetta il credito deve darne anche lui comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Bonus affitti, il quadro RU per indicare gli aiuti ricevuti nel 2020

Con l’emergenza sanitaria, il legislatore ha previsto delle agevolazioni per sostenere autonomi e imprese dai danni causati dalla crisi. Una delle varie misure è stata il credito di imposta per i canoni di locazione pagati nell’esercizio dell’attività. Anche per il bonus affitti, dunque, è necessario indicare gli aiuti ricevuti nel quadro RU del modello.

Affitti, il primo bonus del 2020 da dichiarare nel quadro RU: il credito d’imposta per botteghe e negozi

Un primo aiuto sugli affitti, all’inizio della pandemia, è stato previsto dall’articolo 65 del decreto legge numero 18 del 2020. Il credito d’imposta per i canoni di locazione delle botteghe e dei negozi, è stato utilizzato dalle attività a partire dal 25 marzo 2020. Ai beneficiari è stato garantito un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al solo mese di marzo 2020. Da segnalare che il credito d’imposta era ammesso limitatamente agli immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Attività che hanno beneficiato del credito di imposta sugli affitti a marzo 2020

Più nel dettaglio, il credito d’imposta è stato riconosciuto alle imprese che hanno dovuto chiudere l’attività per l’aggravarsi della situazione sanitaria in Italia. Il bonus, dunque, collegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020, aveva sospeso le attività:

  • commerciali al dettaglio, a eccezione di quelle di generi alimentari;
  • ristorative;
  • dei servizi alla persona, come barbieri, parrucchieri, estetisti.

Il collegamento con il D.P.C.M. spiega anche l’esclusione di immobili di categoria catastale diversa dalla C/1, e dunque delle relative attività, al credito d’imposta sugli affitti.

Come si indica nel quadro RU il credito imposta affitti di marzo 2020

Chi ha percepito il credito d’imposta sugli affitti del mese di marzo 2020 adesso dovrà indicarlo nel quadro RU con il codice 11. L’importo da indicare nel rigo RU 5, alla colonna numero 3, è quello inerente alle spese sostenute nel corso del 2020. La compensazione si deve indicare nel rigo RU 6. Se è sopraggiunta la cessione del credito, va indicata nel rigo RU 9: in tal caso il cessionario non ha l’obbligo di compilare il quadro RU.

Bonus affitti 2020, il credito d’imposta istituito con il Dl 34 del 2020

I beneficiari del credito d’imposta istituito con il decreto legge numero 34 del 2020 sono stati sicuramente in numero più elevato. Il comma 1 dell’articolo 28 del provvedimento specifica che, al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza da Covid, ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione, con volume di ricavi o di compensi non oltre i 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto, è previsto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo. L’immobile deve essere destinato allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, turistiche oppure all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Bonus affitti Dl 34, i periodi da considerare sono marzo, aprile e maggio 2020

Il credito d’imposta dell’articolo 28 del Dl 34/2020 spetta, altresì, alle strutture alberghiere e agrituristiche a prescindere dal volume di ricavi o compensi registrati nel periodo di imposta precedente. Ulteriori beneficiari del credito di imposta sono gli enti non commerciali e del terzo settore. Inoltre, rientrano anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Il periodo di imposta previsto dal Dl 34 del 2020 deve essere considerato in riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio. Le strutture turistiche ricettive con attività stagionali devono far riferimento ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020.

Come si registra il bonus affitti 2020 nel quadro RU

Attività e autonomi che hanno beneficiato del bonus affitti di marzo, aprile e maggio 2020 devono indicarlo nel quadro Ru. Il rigo di riferimento è Ru 5 alla colonna 3: qui si deve indicare l’ammontare del credito d’imposta spettante in riferimento ai canoni di locazione o di affitto relativi al periodo d’imposta oggetto della dichiarazione. In caso di cessione del credito d’imposta si deve indicare, invece, il rigo RU 9. In tale ipotesi, deve essere riportato nella colonna l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate tramite la procedura prevista. Non si deve compilare, in caso di cessione del credito d’imposta, la sezione VI B.

Credito di imposta nel rigo RU 5 per bonus affitti 2020: prospetto Aiuti di Stato

A differenza del primo bonus relativo a “botteghe e negozi”, il credito d’imposta previsto dal decreto legge 34 deve rispettare i limiti e le condizioni previste dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid”. Quindi, l’ammontare del credito indicato nel rigo RU 5 deve essere anche inserito nel prospetto “Aiuti di Stato” che si trova nel quadro RS. In questo caso, è necessario andare al rigo RS 401 e utilizzare il codice 60.

Auto aziendale: come funziona per gli agenti di commercio?

Gli agenti e i rappresentanti di commercio sono le uniche categorie che non sono state interessate dalle strette sulle auto aziendali del decreto legge numero 262 del 2006. Anche con le modifiche introdotte dal quel decreto, infatti, gli agenti e i rappresentanti di commercio continuano a beneficiare de precedente sistema che accordava la deducibilità fino all’80% delle spese dell’auto aziendale.

Auto agenti: la disciplina dell’articolo 164 del Tuir

La disciplina delle auto aziendali degli agenti e rappresentanti di commercio è contenuta nell’articolo 164 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Nell’articolo si fa riferimento ai limiti delle deduzioni delle spese e degli altri componenti negativi inerenti ai mezzi di trasporto a motore, per l’esercizio di imprese, arti e professioni.

Auto agenti e rappresentanti di commercio: deducibilità 80% dei costi

In particolare, sia agli agenti e rappresentanti di commercio, che agli agenti di assicurazione e ai promotori finanziari (a esclusione degli agenti immobiliari) si applica il regime favorevole della deducibilità fino all’80% delle spese. La norma mira a stabilire particolari vantaggi in virtù del fatto che l’acquisto e l’uso dell’auto rappresenti il principale strumento per l’esercizio della propria attività.

Veicoli utilizzati da agenti

Dunque, gli agenti beneficiano delle regole più vantaggiose ai fini della deducibilità dei costi previsti dal comma 1, lettera b ultimo periodo, dell’articolo 164 del Tuir. Tali vantaggi si concretizzano nei seguenti tre limiti:

  • nella percentuale di deducibilità che è fissata all’80% anziché al 20% (spettante alle imprese e agli agenti immobiliari);
  • nel costo di acquisto o di leasing delle auto (e degli autocaravan) che è pari a 25.822,84 euro (anziché 18.075,99 euro);
  • nel costo di noleggio all’anno che è pari a 5.164,57 euro (anziché 3.615,20 euro).

Agenti, acquisto, leasing o noleggio di ciclomotori e motocicli

Per l’acquisto di ciclomotori e motocicli, invece, le regole sono identiche a quelle previste per le imprese e i professionisti. Pertanto, il limite dei motocicli è fissato a 4.131,66 euro per la proprietà o il leasing. Per i ciclomotori, invece, è di 2.065,83 euro. Per il noleggio, invece, i limiti sono rispettivamente di 413,17 e 774,69 euro.

Auto agenti: spese deducibili per carburante, pedaggi e manutenzione

Nell’attuale disciplina delle auto agli agenti e rappresentanti non rileva più la distinzione tra auto di lusso e auto non di lusso, come avveniva in passato. Le uniche due variabili ai fini dell’individuazione dei costi deducibili per le auto sono il tetto massimo di spesa e il limite percentuale di deducibilità. Per i costi di impiego delle auto, come ad esempio, i pedaggi, la manutenzione, il carburante, assume rilevanza solo il limite percentuale dell’80%. Non si fa riferimento, invece, ad alcun tetto di importo.

Auto aziendali di agenti e professionisti: il super ammortamento

Le auto delle categorie contenute nell’articolo 164 del Tuir, acquistate in proprietà o in leasing dagli agenti e dai professionisti tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016, avevano beneficiato del super ammortamento introdotto dalla legge di Bilancio 2016. La disciplina prevedeva di maggiorare del 40% il costo di acquisto, lasciando inalterata la percentuale di deducibilità. Tuttavia, le successive proroghe del super ammortamento hanno escluso gli agenti e i rappresentanti dal super ammortamento. E nemmeno l’introduzione del credito d’imposta per i beni strumentali ordinari della legge di Bilancio 2020, ha compreso le auto delle categorie dell’articolo 164, tra le quali proprio quelle degli agenti e dei rappresentanti.

Calcolo del super ammortamento auto aziendali

Nella fase dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 nella quale il super ammortamento era previsto anche per gli agenti e i rappresentanti, è stato possibile applicare l’agevolazione:

  • ai veicoli strumentali (come auto delle società di noleggio) o adibiti all’uso pubblico, come i taxi;
  • ai veicoli non assegnati, come autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli;
  • auto assegnate per utilizzo promiscuo ai dipendenti.

La legge di Bilancio 2017 esclude gli agenti dal super ammortamento

Tutti questi veicoli hanno beneficiato dell’agevolazione consistente nella maggiorazione del 40% del costo di acquisto e percentuale di deducibilità invariata. Per il 2017 tale agevolazione è stata prevista solo per i veicoli compresi nel comma 1 della lettera a) dell’articolo 164 del Tuir, ovvero:

  • le auto utilizzate solo come beni strumentali, ovvero senza le quali lo svolgimento dell’attività non è neppure configurabile, come le auto per le imprese di autonoleggio o quelle per le autoscuole;
  • le auto adibite a uso pubblico, come i taxi;
  • i veicoli strumentali per natura, come gli autocarri.

Esclusione agenti e rappresentanti dal super ammortamento auto

L’esclusione degli agenti e dei rappresentanti dal super ammortamento è proseguita anche per tutto il 2018 con l’esclusione, operata dalla legge di Bilancio del 2018, di tutte le tipologie di veicoli previste dall’articolo 164. Di conseguenza, restarono in regime agevolato di deducibilità solo i veicoli strumentali per natura, a una maggiorazione più bassa (del 30 anziché del 40%).

Credito d’imposta auto dal 2020: come funziona?

La legge di Bilancio 2020 ha sostituito il super ammortamento con il credito d’imposta per i beni strumentali. Il credito, applicabile agli investimenti fatti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, con estensione al 30 giugno 2021 per i veicoli prenotati al 31 dicembre 2020, prevede:

  • un credito d’imposta del 6% del costo di acquisto con limite massimo dei costi ammissibili fino a 2 milioni di euro;
  • l’utilizzo del credito d’imposta in cinque quote annuali di pari importo, a partire dall’anno successivo a quello di entrata in funzione del veicolo.

Dall’agevolazione, tuttavia, rimangono esclusi tutti i veicoli compresi nell’articolo 164. Tale esclusione è stata confermata anche dal Dl 34 del 2020, cosiddetto “Decreto Rilancio”. Conseguentemente rimangono agevolabili solo i veicoli strumentali.

Credito d’imposta per le auto aziendali della legge di Bilancio 2021: acquisti fino al 31 dicembre 2022

Da ultima, la legge di Bilancio 2021 ha stabilito la proroga del credito d’imposta, escludendo ancora le auto e i mezzi di trasporto dell’articolo 164 del Tuir dalle agevolazioni. Rimangono, pertanto, confermate le agevolazioni ai soli veicoli strumentali con nuovi limiti e massimali di costi ammissibili. In particolare:

  • il 10% di credito d’imposta del costo per veicoli acquistati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021, con estensione al 30 giugno 2022 per i veicoli prenotati entro la fine del 2021;
  • il 6% del costo dei veicoli acquistati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, con estensione al 30 giugno 2023 per i veicoli prenotati entro la fine del 2022.

Il credito d’imposta è usufruibile in tre quote annuali di pari importo e per intero per i veicoli acquistati nella prima finestra temporale prevista dalla legge di Bilancio, ovvero dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, purché l’impresa abbia ricavi inferiori a 5 milioni di euro.

 

 

Come cedere il credito ristrutturazione alle Poste

Oggi andiamo ad addentrarci in quella annosa fauna della burocrazia italiana, scoprendo tutti i passaggi per cedere il credito ristrutturazione alle poste italiane. Una rapida guida che vi spiega passo passo come fare.

Credito ristrutturazione, che cosa è?

Ovviamente, quando si parla di credito ristrutturazione, si parla di un credito per aiutare la ristrutturazione della propria casa. La cessione del credito è un accordo trilaterale tra cedente, cessionario e ceduto che permette di cedere il diritto di credito di un soggetto a un terzo e può essere utilizzato anche per il bonus ristrutturazione.

Andiamo invece alla definizione di cessione del credito che determina che un soggetto cede tutto o parte di un credito nei confronti di un secondo soggetto a un ente terzo, banca o istituto di intermediazione finanziaria, ottenendo liquidità immediata. In questo caso, dunque andremo a vedere come cedere il credito ristrutturazione alle poste italiane.

Credito ristrutturazione come cederlo alle poste

L’obiettivo della cessione del credito è quello di individuare un’azienda in grado di assorbire direttamente il credito apposito e che sia quindi in grado di proporre lo sconto direttamente in fattura, oppure sia in grado di avere la liquidità, senza dover ricorrere ad un prestito che faccia ponte attraverso un istituto finanziaria, con la seguente cessione del credito a Poste Italiane.

Le Poste italiane riconoscono circa l’89% del credito (può variare in base alla durata delle detrazioni e al tipo di credito che si cede) che si sarebbe spalmato in 10 rate annuali, tutto in un’unica soluzione. Di solito, invece, le altre banche non offrono più dell’80%, oltre ad una commissione del 2 o del 3% dell’istituto certificatore.

All’atto pratico, la cessione del credito alle poste funziona semplicemente:

Occorre andare sul sito delle Poste nello spazio prodotti/superbonus-altri-bonus-fiscali e, dunque fare il log in con le credenziali legate al proprio conto, cliccando poi alla voce “Richiedi on line” e compilare la richiesta di cessione, indicando i crediti spettanti.

Opzioni di cessione credito di ristrutturazione

Nella cessione del credito ristrutturazione abbiamo tre possibilità di applicazione, ovvero le seguenti:

  • Nessuna cessione: il committente paga la totalità del lavoro al fornitore per poi recuperare la quota di detrazione dall’Agenzia delle Entrate entro i 5 o massimo 10 anni successivi, a seconda del bonus;
  • Cessione diretta: il committente cede l’intero ammontare della detrazione a un ente terzo ed ottiene liquidità immediata pagando una percentuale per la gestione;
  • Cessione indiretta: il committente ottiene dal fornitore uno sconto in fattura uguale al totale della detrazione, dunque in seguito il fornitore cede il credito ad un ente terzo per recuperare liquidità e rientrare delle spese sostenute per il lavoro svolto e non pagato interamente dal cliente.

Ci sarebbe, tuttavia, una quarta opzione, ovvero anziché scegliere la cessione, l’azienda fornitrice potrebbe accollarsi il credito d’imposta e recuperarlo poi dall’Agenzia delle Entrate nel corso degli anni, ad ogni modo questo creerebbe un problema di liquidità a breve termine.

In definitiva, all’atto di sostanza, effettuare la cessione del credito per la ristrutturazione serve ad ottenere liquidità immediata a fronte di un investimento.

Andiamo a vedere un piccolo e breve esempio concreto sul funzionamento economico del credito:

Se avete fatto una ristrutturazione cominciata nel 2020, avendo speso 40.000 Euro di ristrutturazione. Con le dovute detrazioni fiscali avreste diritto al 50% di recupero fiscale (dunque 20.000 euro cosparse in 10 rate annuali di 2000 Euro) da portare in dichiarazione dei redditi.

Cedendo l’intero credito ristrutturazione, potrete avere l’intera somma sotto forma di liquidità immediatamente, pagando una commissione, avendo subito € 18.187,44.

Cosa risparmiare con una ristrutturazione a costi ridotti

Attraverso queste possibilità di credito e di detrazione, avrete quindi modo di risparmiare su un’ampia scelta di lavori su cui recuperare gran parte dei costi:

● riqualificazione energetica
● riduzione del rischio sismico
● installazione di impianti solari fotovoltaici
● colonnine di ricarica per veicoli elettrici negli edifici
● ristrutturazioni domestiche
● rifacimento facciate e tetti inclinati

E in tutto ciò, si avranno anche meno problemi con la liquidità, grazie al salvadanaio composto dal credito ristrutturazione che si è ceduto.

Ora, dunque che abbiamo visto, in breve, come cedere il credito ristrutturazione non vi resta che rimboccarvi le maniche, afferrare vernice, cazzuola e pennelli, contattare una buona manovalanza e avviare la vostra ristrutturazione. A tutto il resto ci pensa il credito ristrutturazione e le vostre amate poste italiane.

Superbonus 110%: è possibile cedere il credito d’imposta a parenti e amici?

Cedere il credito d’imposta non è mai stata un’operazione facile. Nel 2018, il Fisco aveva imposto il divieto di effettuare la cessione a conoscenti, amici o familiari, in quanto, il soggetto doveva necessariamente essere collegato in qualche modo con l’intervento di ristrutturazione. Fortunatamente, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito al Superbonus 110%, alleggerendo l’operazione di cessione del credito d’imposta per gli interventi effettuati nel 2020 e 2021.

Un grande vantaggio, se si considera che limitarne la cessione alle imprese, che a volte svolgono i lavori non accettando di acquisire il credito, e rivolgersi alle banche diventa sempre più arduo, a causa della documentazione richiesta e di alcune condizioni imposte. Pertanto, è diventato possibile cedere il credito anche a parenti e amici (vale anche per agli altri bonus edilizi, sempre per lavori effettuati nel biennio 2020/2021).

Superbonus 110%, cessione del credito a familiari e privati: come si fa?

Innanzitutto, chiariamo che il credito d’imposta si materializza nel momento in cui, il contribuente vanta un credito nei confronti dello Stato. La cessione del credito è una delle tre modalità di sfruttamento del Superbonus 110%. In questo caso, il contribuente paga la fattura al fornitore ma poi trasforma la detrazione in credito, cedendola a terzi. Questa operazione porta a un piccolo sacrificio economico, in quanto deve risultare vantaggiosa per l’acquirente. Tuttavia, il cedente che decide per questa opzione, potrebbe essere incapiente, quindi, disposto ad accontentarsi.

Il ministero dell’Economia ha precisato di recente che, la scadenza per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate di cessione del credito (o sconto in fattura) relativa al Superbonus 110%, già spostata dal 16 al 31 marzo 2021, non sarà soggetta a un’ulteriore proroga, per cui restano solo pochi giorni, per chi ha effettuato lavori di ristrutturazione nel 2020.

A proposito di crediti d’imposta: Sibonus è la nuova piattaforma web per cederli.

La cessione del credito d’imposta dovrebbe avvenire per intero e non in parte, anche se l’Agenzia delle Entrate non ha ancora chiarito del tutto la questione. In alternativa, il Superbonus può essere sfruttato con la richiesta di detrazione per cinque anni, oppure con la richiesta di uno sconto in fattura per un ammontare pari alla detrazione. Si ricorda che, per il Superbonus 110% ci sono spese non detraibili.

La documentazione per la cessione del credito

Per cedere il credito d’imposta che, come già detto poc’anzi, può essere rivolto anche ad amici o parenti, si deve essere in possesso di tutti i documenti che riguardano i lavori relativi al Superbonus 110%. Quindi, fatture, bonifici parlanti che differiscono da quelli ordinari, in quanto corredati da informazioni dettagliate e non sintetiche, autocertificazione che attesta che l’importo su cui è calcolata la detrazione sia nei limiti consentiti. Inoltre, eventuali abilitazioni, nel caso fossero richieste.

Crediti d’imposta: Sibonus, come funziona la piattaforma web per cederli e acquistarli

Il Decreto Rilancio ha introdotto una grande e importante novità che riguarda il credito d’imposta e che consiste nella possibilità da parte del contribuente privato, imprese edili, impiantisti, investitori ed enti privati, di cederlo a terzi per ottenere una liquidità immediata. Come? Attraverso la piattaforma web Sibonus realizzata da Infocamere (la società delle Camere di Commercio per l’innovazione digitale) che, si pone l’obiettivo di sbloccare le risorse finanziare per favorire la circolazione di liquidità nel comporto edile. Sibonus, si rivolge anche a chi vuole risparmiare, consentendo di acquistare crediti d’imposta a prezzi scontati e utilizzarli a prezzo pieno per pagare le tasse o chiederne il rimborso se sono state già pagate.

Cessione crediti d’imposta: quali possono essere ceduti tramite Sibonus

La cessione del credito d’imposta che può essere inserito nella piattaforma web Sibonus, riguarda solo alcune specifiche detrazioni fiscali. Ovvero deve riguardare lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza sismica e riqualificazione energetica. L’operatività di quanto previsto dal Decreto Rilancio è stata possibile grazie all’accordo tra Infocamere e il CNDCEC.

Entrando nello specifico degli interventi suddetti, ecco quali sono i crediti d’imposta cedibili che possono inseriti nella piattaforma web Sibonus.

  • Superbonus: riguarda lavori mirati alla riqualificazione energetica, che prevedono l’adozione di misure antisismiche, l’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica veicoli elettrici effettuati su unità immobiliari residenziali. L’aliquota di detrazione è pari al 110% della spesa da recuperare in cinque anni;
  • Ecobonus: concerne lavori di riqualificazione energetica per unità immobiliari residenziali. L’aliquota di detrazione applicata, varia dal 50% all’85% (dipende dalla tipologia di intervento) del costo da recuperare in dieci anni;
  • Sismabonus: riguarda interventi antisismici, con una aliquota di detrazione che varia dal 50% all’85% (dipende dalla tipologia di intervento) della spesa da recuperare in cinque anni;
  • Bonus facciate: concerne lavori di recupero o restauro della facciata su edifici residenziali. L’aliquota di destrazione è pari al 90% del costo da recuperare in dieci anni;
  • Bonus ristrutturazioni: riguarda interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari, su condomini anche manutenzione ordinaria su unità immobiliari residenziali. L’aliquota di detrazione è pari al 50% della spesa da recuperare in dieci anni.

Come accedere al servizio Sibonus

Tutti i cittadini, imprese ed enti privati che sono interessati al servizio che permette di vendere o acquistare crediti d’imposta derivanti da Superbonus 110%, Ecbonus, Sismabonus, bonus ristrutturazioni e bonus facciate, per accedervi devono essere dotati di una identità digitale SPID/CNS.

Gli annunci

Dopo avere avuto accesso al servizio Sibonus, l’utente può compilare e pubblicare in modo gratuito, un annuncio di vendita del proprio credito d’imposta, definendone il prezzo di cessione. Tutti gli utenti potranno cercarlo e consultarlo anonimamente e chi è interessato potrà contattare l’autore dell’annuncio e chiedere maggiori informazioni, al fine di valutare l’acquisto del credito.

Dopo avere avuto accesso al servizio Sibonus, l’utente può compilare e pubblicare in modo gratuito, un annuncio di vendita del proprio credito d’imposta, definendone il prezzo di cessione. Tutti gli utenti potranno cercarlo e consultarlo anonimamente e chi è interessato potrà contattare l’autore dell’annuncio e chiedere maggiori informazioni, al fine di valutare l’acquisto del credito.

La firma digitale si rende necessaria per firmare il contratto di cessione del credito dopo l’incontro e accordo preso tramite Sibonus.

Il governo si sveglia, ecco il Decreto Sviluppo

Vediamo se l’Italia crescerà davvero. E’ stato infatti approvato dal Consiglio dei ministri il decreto Sviluppo: 61 articoli e 70 pagine per provare a far ripartire il Paese. Ecco le principali novità: esclusione dall’Imu per le aziende, creazione dell’Agenzia Italia Digitale e via su internet ai contributi per imprese oltre mille euro. I soldi necessari a finanziare alcuni articoli del decreto saranno trovati tramite tagli alla pubblica amministrazione e ai ministeri.

Per l’Imu il decreto esenta dalla tassa le aziende per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori (immobili, magazzino, fabbricati costruiti e destinati alla vendita). Sale dal 36% al 50% la quota di detrazione Irpef per la riqualificazione energetica (fino al 30 giugno 2013). Nasce, inoltre, l’Agenzia per l’Italia digitale che porta alla chiusura di DigitPA e Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione.

Per le imprese via al credito d’imposta del 35%, con un limite massimo di 200mila euro annui, per l’assunzione di personale qualificato. Le aziende colpite dalla crisi con prospettive di ripresa non saranno obbligate a dichiarare il fallimento ma potranno ricorrere al concordato preventivo. Via libera anche alle obbligazioni da parte delle società di progetto: i project bond saranno “appetibili per gli investitori” per realizzare nuove infrastrutture anche grazie al capitale privato.

Sugli incentivi, dice Passera, è stato fatto “un lavoro molto grosso: avevamo 43 leggi di incentivazione che sono state bloccate, interrotte e sono state recuperate parecchie centinaia di milioni, oltre 2 miliardi per il Fondo per la crescita sostenibile“. Prevista anche una Srl semplificata per tutti, compresi gli azionisti sopra i 35 anni.

Sulla green economy, il provvedimento in esame prevede finanziamenti a tasso agevolato per i progetti di investimento che prevedono l’occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato di giovani con età non superiore ai 35 anni alla data dell’assunzione. “I decreti per l’incentivazione all’energia rinnovabile elettrica che saranno pubblicati a breve e quello in preparazione per le rinnovabili termiche e l’efficienza energetica sosteranno fortemente gli investimenti“, dice poi Passera.

Infine, viene istituito per l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone in stato di povertà nel territorio italiano. Prorogata al 31 dicembre 2012 l’emanazione del decreto con le disposizioni per impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente.

Il credito d’imposta ricerca e sviluppo e i controlli dell’Agenzia delle Entrate

La Legge 244/2006 (Finanziaria 2007) ai commi 284-289 ha introdotto un incentivo fiscale sotto forma di credito d’imposta per le imprese che hanno investito in ricerca e sviluppo.

L’incentivo è pari al 10% (15% per il solo costo dei contratti stipulati con Università e Centri di ricerca che poi è salito al 40% con la Finanziaria 2008) dei costi di ricerca e sviluppo per il triennio 2007-2009: costo del personale tecnico, ammortamento dei beni strumentali, costo dei materiali di consumo per lo sviluppo dei prototipi, delle consulenze tecniche e delle spese generali.

Con l’introduzione dell’obbligo dell’invio del formulario, la concessione del credito d’imposta non è stato più un meccanismo automatico ma ha necessitato del nulla osta da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il periodo triennale per il quale alcune imprese hanno potuto beneficiare del credito d’imposta da utilizzare in compensazione con il pagamento dei tributi erariali si è concluso da quasi un anno; l’Agenzia delle Entrate si è attivata per effettuare i relativi controlli formali e sostanziali, in base a quanto stabilisce la Finanziaria 2007 e il decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla G.U. 18/04/2008, n. 92.

Per evitare di trovarsi di fronte a situazioni di revoca dell’agevolazione (totale o parziale) con conseguente addebito di elevate sanzioni (30% del credito d’imposta oggetto di contestazione) è bene controllare che tutto sia in ordine sotto l’aspetto formale.

La relazione sull’attività di ricerca e sviluppo deve essere firmata dal legale rappresentante della società, controfirmata da un professionista Dottore Commercialista e/o revisore dei conti, e contenere il dettaglio dei costi di ricerca e sviluppo di competenza del periodo di riferimento.
L’attività svolta da parte del personale dell’ufficio tecnico per i progetti di ricerca e sviluppo deve essere comprovata da appositi fogli di presenza firmati dai dipendenti interessati e dal legale rappresentante della società.
I costi per il materiale di consumo utilizzato, per l’attività di consulenza tecnica e per le spese generali devono essere comprovati dalle relative fatture di acquisto.

L’Agenzia delle Entrate potrà esprimere anche dei giudizi sostanziali, andando a verificare che l’attività svolta sia effettivamente attività di ricerca e sviluppo e non modifiche periodiche anche se rappresentano dei miglioramenti apportati ai prodotti, processi di fabbricazione.

Mentre gli aspetti formali della normativa sono oggettivi, e quindi difficilmente contestabili, quelli sostanziali sono soggettivi; eventuali rilievi mossi dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate potranno essere oggetto di contenzioso.

Dott. Giovanni DE LORENZI | g.delorenzi[at]infoiva.it | www.gdlstudio.it | Padova

Padovano, classe ’73, laurea in Discipline Economiche e Sociali e master in Economics presso l’Università Bocconi di Milano. Prima dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ha lavorato come analista dei processi informativi bancari. Attualmente collabora con la società Advance Group Srl per la consulenza nel campo della finanza agevolata e con la società AD Soluzioni Avanzate Srl per la consulenza nel campo dell’informatizzazione dei processi aziendali. Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova e al Registro dei Revisori dei Conti dal 2007 è titolare dello studio GDL Studio, che fornisce attività di consulenza in campo fiscale, dei processi informativi e dell’organizzazione aziendale e della finanza agevolata.