Energia: salta il divieto di modifica unilaterale dei contratti. Aumenti in arrivo per molti consumatori

Nei mesi scorsi l’Antitrust ha indagato su fornitori di energia che avevano aumentato le tariffe, ora il Governo, attraverso il decreto Milleproroghe, sconfessa l’autorità garante e ammette la possibilità di aumentare le tariffe in caso di contratto in scadenza. Salta il divieto di modifiche unilaterali dei contratti per la fornitura di energia.

Contratto luce e gas: salta il divieto di modifiche unilaterali. Aumenti nel mercato libero

Il decreto Aiuti Bis varato dal governo Conte aveva introdotto il divieto di modifiche unilaterali alle tariffe di luce e gas proposte dalle società fornitrici. Naturalmente le società fornitrici su questo punto non sono concordi e hanno iniziato una battaglia legale annunciando che non avrebbero rinunciato. Le società Iren, Dolomiti ed Enel hanno già proposto ricorso a Tar e Consiglio di Stato. Quest’ultimo ha già accolto la richiesta di Iren di sospensione del provvedimento cautelare emesso nei confronti della società in quanto l’interpretazione dell’Antitrust relativa alle norme del decreto Aiuti Bis appaiono eccessivamente penalizzanti per i fornitori di energia.

Sembra infatti illogico il divieto di modifiche unilaterali a scadenza di contratto considerando anche che i clienti che sono ancora nel Servizio Elettrico Nazionale hanno continuato a veder crescere la bolletta avendo come punto di riferimento il costo della materia prima aggiornato costantemente dall’Arera.

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I fornitori per cercare di proteggersi e far fronte al rischio di dover continuare a vendere energia a un prezzo irrisorio rispetto al prezzo corrente hanno introdotto i contratti con PUN, cioè legati al prezzo dell’energia, ma tali contratti possono essere di fatto stipulati solo con i nuovi clienti e questo in forza di un’interpretazione del decreto Aiuti Bis particolarmente restrittiva da parte dell’Antitrust.

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Di fatto il Governo è intervenuto cercando di riportare equilibrio tra le parti, cioè tra consumatori e fornitori.

Cosa prevede il decreto Milleproroghe?

Nel decreto Milleproroghe viene esteso fino al 30 giugno 2023 il divieto di modifiche unilaterali a contratti in corso, quindi fino a scadenza, nonostante l’aumento del costo della materia prima (gas, kWh) non potranno esserci aumenti in bolletta. Tutto cambia però alla scadenza del contratto, in questo caso infatti il fornitore potrà unilateralmente stabilire un aumento delle tariffe. Naturalmente il consumatore non è obbligato ad accettare tale aumento e potrà quindi nel mercato libero cercare un nuovo fornitore che offre condizioni contrattuali più convenienti.

Restano però dei punti fermi, cioè il fornitore prima di procedere all’aumento delle tariffe deve darne un congruo preavviso al consumatore/contraente in modo che possa scegliere una diversa società fornitrice e fare preventivi.

Il rischio secondo molti è che le società possano applicare degli aumenti particolarmente elevati in modo da contrastare anche le perdite subite nei mesi precedenti, quando, in virtù dei contratti bloccati, hanno continuato a fornire energia a prezzi fuori dal mercato. Già nei mesi passati qualche società ha optato per la disdetta dei contratti affermando proprio di non poter più fornire energia ai prezzi del passato, indice che le difficoltà affrontate potrebbero essere tali anche da indurre al fallimento di molte società.

In questa delicata fase di passaggio sono avvantaggiati coloro che non hanno effettuato il passaggio al mercato libero perché Arera ha dichiarato che il prezzo dell’energia elettrica ( non del gas) scende nel mese di dicembre 2022 del 25%.

Caro Energia: l’Antitrust indaga su 4 società per comportamento ingannevole

Il caro energia è un problema molto sentito dagli italiani e sono numerosi quelli che hanno segnalato di aver ricevuto una lettera da parte della compagnia energetica con una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali che di fatto fa lievitare la bolletta. L’Antitrust ha quindi deciso di avviare un’indagine per verificare profili di comportamento sleale.

Caro energia: le contestazioni dell’Antitrust a 4 società

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) sta verificando ipotesi di comportamento in violazione del decreto Aiuti Bis da parte di quattro società che si occupano di fornitura di energia elettrica. Il decreto Aiuti Bis sospende fino ad aprile 2023 l’efficacia delle clausole contrattuali eventualmente presenti che consentono alle società delle modifiche unilaterali, si sospende, inoltre, l’efficacia di eventuali lettere di preavviso.

Per questo motivo l’Antitrust contesta a Iberdrola e a E.On la comunicazione che queste società hanno inviato ai propri clienti in cui si provvedeva a sciogliere il contratto in quanto divenuto eccessivamente oneroso per le due società proponendone in alternativa uno nuovo.

Contestazioni alle società Dolomiti e Iren sul caro bollette

Alla società Dolomiti viene invece contestata la comunicazione inviata prima dell’entrata in vigore del decreto Aiuti Bis, ma non perfezionata prima dell’entrata in vigore del decreto.

Infine, la quarta comunicazione è diretta alla società Iren, in questo caso la comunicazione aveva ad oggetto la scadenza di tutte le offerte a prezzo fisso con la conseguente offerta di condizioni economiche peggiorative. Iren offre la possibilità al cliente in alternativa di sciogliere il contratto.

Alle società Iberdrola e Dolomiti l’Antitrust contesta anche l’ingannevolezza delle comunicazioni, infatti la società comunica di non poter più offrire l’energia al prezzo concordato a causa dell’aumento del prezzo del gas, ma c’è un dettaglio che sfugge, infatti tutte le promozioni presentate da Iberdrola sottolineano che l’energia da loro venduta proviene da fonti rinnovabili.

Iren ha già risposto ai rilievi dell’Antitrust sottolineando di aver inviato la comunicazione esclusivamente a clienti con il contratto in scadenza e che ha fornito un congruo termine di 90 giorni ai clienti in modo che possano verificare altre soluzioni.

L’Antitrust oltre ad aver avviato questa procedura, ha anche inviato una richiesta di informazioni ad ulteriori 25 società A2A Energia, Acea Energia, AGSM ENERGIA, Alleanza Luce & Gas, Alperia, AMGAS, ARGOS, Audax Energia, Axpo Italia, Bluenergy Group, Duferco Energia, Edison Energia, Enegan, Enel Energia, Engie Italia, Eni Plenitude, Enne Energia, Estra Energie, Hera Comm, Illumia, Optima Italia, Repower Italia, Sinergas, Sorgenia, Wekiwi.

Bonus 200 e 150 euro lavoratori autonomi e professionisti. Stop del Ministero del lavoro

Una tegola inaspettata sta cadendo sulle teste dei lavoratori autonomi e professionisti: il Ministero del Lavoro ha invitato le casse previdenziali a fermare i pagamenti del bonus di 200 euro e di 150 euro messi a disposizione dal Governo Draghi come misura anti-inflazione. Ecco perché.

Ministero del Lavoro: stop ai pagamenti del bonus di 200 euro e 150 euro a lavoratori autonomi e professionisti

Il bonus di 200 euro previsto nel decreto Aiuti Bis e di 150 euro previsto nel decreto Aiuti Ter è stato pagato ( il bonus di 150 euro è ancora in pagamento) senza particolari problemi a lavoratori dipendenti e pensionati, invece per i lavoratori autonomi e professionisti è stato necessario attendere ulteriori istruzioni operative. Le stesse prevedevano che le casse di competenza, ad esempio Gestione Separata Inps, cassa forense e le altre, per un totale di 17 casse, settimanalmente inviassero i dati degli importi erogati al Ministero del Lavoro con le informazioni relative alle istanze presentate e quelle accettate.

Era compito delle Casse anche monitorare gli importi erogati in modo che nel complesso non si superasse il limite dei fondi disponibili (plafond). Certamente coordinare 17 casse non è facile.  Di fatto dal 26 settembre 2022 lavoratori autonomi e professionisti hanno avuto la possibilità, ciascuno attraverso la piattaforma messa a disposizione dalla propria cassa previdenziale, di inoltrare la domanda per ottenere il bonus di 200 e di 150 euro. Ora dal Ministero del Lavoro arriva la richiesta alle varie Casse di sospendere i pagamenti in essere.

Cosa vuol dire? La risposta è molto semplice, lavoratori autonomi e professionisti che ancora non hanno ricevuto gli importi, molto probabilmente non li riceveranno perché i fondi potrebbero non bastare. Lo stop potrebbe essere temporaneo, come molti sperano, infatti in questo frangente è necessario riorganizzare internamente alle Direzioni Generali del Ministero il sistema di monitoraggio in modo da capire se residuano ancora fondi e in che limite è possibile rimetterli a disposizione dei lavoratori interessati. Già questa sera potrebbero esserci novità.

Si potrebbe ovviare a questa difficoltà solo con un altro stanziamento di fondi che però dovrebbe arrivare dal prossimo governo.

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NASpI: spetta la tredicesima mensilità ai percettori?

La Naspi è la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego e si percepisce per un periodo massimo di 24 mesi a coloro che hanno involontariamente perso il lavoro. Molti lavoratori si chiedono: spetta la tredicesima mensilità a chi percepisce la Naspi?

Chi percepisce la tredicesima mensilità?

La tredicesima mensilità è un pagamento ulteriore erogato a lavoratori e pensionati generalmente nel mese di dicembre, una sorta di gratifica natalizia corrispondente a uno stipendio mensile. Spetta a pensionati e lavoratori indipendentemente dal reddito percepito.

La Naspi invece nasce nel 2015 in sostituzione di altre forme di sussidio riconosciuto a coloro che perdono il lavoro. Il presupposto della Naspi è che il lavoro non sia stato perso volontariamente (disoccupazione involontaria) quindi in caso di dimissioni, solo in limitati casi viene riconosciuto, cioè in caso di dimissioni per giusta causa, negli altri casi non si ha diritto a questo assegno.Per poter presentare la domanda è necessario recarsi al centro per l’impiego e dare la propria disponibilità ad accettare offerte di lavoro ( patto di servizio).

La durata della percezione e l’ammontare dipende dalla durata del rapporto di lavoro, massimo però si può percepire per 2 anni e all’ammontare dello stipendio percepito (importo massimo 1.360,77 euro) con decalage mensile del 3%.

Leggi anche: NASpI: si può ottenere anche in caso di licenziamento disciplinare?

I percettori di  Naspi ricevono la tredicesima mensilità?

Fatta questa premessa, la normativa purtroppo non prevede la corresponsione dell’assegno di disoccupazione Naspi con la mensilità aggiuntiva. Di conseguenza non sarà versata la tredicesima mensilità. Ricordiamo però che i percettori NASpI dovrebbero aver ricevuto già il bonus di 200 euro previsto dal decreto Aiuti Bis, mentre potranno ricevere insieme ai pensionati e quindi con la mensilità di novembre il bonus di 150 euro previsto dal decreto Aiuti Ter per le persone che hanno un reddito personale inferiore a 20.000 euro. Essendo già noti i dati reddituali all’INPS, la misura sarà corrisposta in modo automatico senza bisogno di alcuna autocertificazione.

Superbonus: chiarimenti dell’Agenzia in merito alla responsabilità in solido

La Circolare 23 del 23 giugno 2022 dell’Agenzia delle Entrate ha creato molto scompiglio nella parte in cui (paragrafo 5.3) introduce la responsabilità in solido tra il beneficiario del Superbonus e il cessionario. Ora l’Agenzia cambia rotta e aggiorna i criteri per determinare i casi di responsabilità solidale. Vediamo cosa cambia per i cessionari.

Superbonus: nella circolare 33 dell’Agenzia delle Entrate nuovi chiarimenti

La Circolare 33 dell’Agenzia delle Entrate  del giorno 6 ottobre 2022 va a definire i criteri per determinare la responsabilità solidale, avendo come punto di riferimento la legge di conversione del decreto Aiuti Bis che aveva previsto un alleggerimento della responsabilità in favore delle imprese cessionarie.

Ricordiamo che la Circolare 23 aveva introdotto la responsabilità solidale in tutti i casi in cui il cessionario non avesse effettuato adeguati controlli sullo stato di avanzamento dei lavori. La stessa circolare aveva sottolineato che matura tale responsabilità nel caso in cui ci sia:

  • assenza di documentazione o contraddittorietà tra la documentazione;
  • incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore dell’immobile e l’oggetto dei lavori eseguiti;
  • sproporzione tra l’ammontare dei crediti maturati e valore dell’immobile;
  • anomalie nelle condizioni economiche alle quali è stato ceduto il credito;
  • mancata effettuazione dei lavori.

Queste norme così stringenti hanno portato molti soggetti ad aver paura di intraprendere operazioni di cessione del credito e altri a chiedere prove documentali dei lavori eseguiti attraverso foto e in alcuni casi anche con Video (caso Deloitte). Di fatto c’è stato un vero blocco dei lavori.

La circolare 33 va a determinare nuove regole.

Le nuove regole sulla responsabilità in solido per Superbonus: sussiste solo in caso di colpa grave e dolo

In conformità alla nuova disciplina del comma 6 dell’articolo 121 del decreto Rilancio “l’ipotesi di concorso in violazione del fornitore e dei cessionari è stata limitata ai soli casi di dolo o colpa grave” mentre nella precedente versione il concorso in violazione sussisteva anche per la colpa lieve. Resta ferma però la necessità di acquisire i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni.

Il decreto legislativo 472 del 1997 all’articolo 5 delimita i confini del dolo e della colpa grave. Per dolo deve intendersi “la violazione attuata con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta ovvero diretta ad ostacolare l’attività amministrativa di accertamento”.

La colpa grave invece si verifica “quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari

La circolare specifica però che per determinare il grado della copa è necessario avere come punto di riferimento anche il profilo professionale del soggetto agente, quindi non si tratta della colpa ascrivibile all’uomo comune, ma la perizia professionale specifica richiesta a chi esercita una determinata professione.

Quando si verificano il dolo e la colpa grave?

Specifica l’Agenzia delle Entrate che nel caso concreto si ha dolo quando il cessionario/fornitore è consapevole dell’inesistenza del credito e nonostante questo decide di acquistarlo e lo usa in compensazione con il modello F24.

Si ha invece colpa grave quando il cessionario abbia omesso in termini macroscopici la diligenza richiesta, ad esempio non richiedendo idonea documentazione da cui emerga il maturare dei crediti e in caso di palese contraddittorietà della documentazione.

La circolare 33 sottolinea che i casi tipici indicati nella precedente circolare 23 al paragrafo 5.3 ( precedentemente elencati nell’articolo) rappresentano un’elencazione a carattere meramente esemplificativo per l’amministrazione finanziaria procedente. Da ciò emerge che il cessionario può invocare elementi e circostanze ulteriori diversi da quelli ipotizzati purché siano idonei a dimostrare di aver applicato la dovuta diligenza ( di conseguenza anche i video devono considerarsi ammessi).

 

 

Bonus 200 euro autonomi: istruzioni per richiederlo da domani 26 settembre 2022

Finalmente è arrivato il decreto attuativo che consente ai lavoratori autonomi di richiedere da domani, 26 settembre 2022, il bonus da 200 euro previsto den decreto Aiuti Bis e che gli altri lavoratori e pensionati hanno percepito a partire dal mese di luglio 2022.

Bonus 200 euro lavoratori autonomi: da domani 26 settembre è possibile presentare la domanda

Mentre molti lavoratori sono già pronti a presentare l’autodichiarazione per ricevere il bonus 150 euro previsto nel decreto Aiuti Ter ci sono molti lavoratori che ancora non hanno ricevuto il bonus da 200 euro previsto nel decreto Aiuti Bis. Ora finalmente sembra che potrà essere messo il punto. I lavoratori autonomi e professionisti da domani 26 settembre 2022 potranno fare richiesta per il bonus 200 euro.

È stato pubblicato ieri, sabato 24 settembre, il decreto attuativo, lo stesso era stato approvato già nelle settimane scorse e aveva poi dovuto superare il vaglio della Corte dei Conti. Il 20 settembre avevamo già annunciato che molto probabilmente la procedura sarebbe stata attiva dal 26 settembre, ed infatti questa data prima solo ipotizzata ora è stata confermata. Il fondo stanziato è di 600 milioni di euro.

Come richiedere il bonus 200 euro per lavoratori autonomi e professionisti?

Il Bonus 200 euro lavoratori autonomi potrà essere chiesto attraverso le piattaforme  online messe a disposizione dalle varie casse di previdenza a cui sono iscritti. I lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS dovranno andare sul sito INPS, mentre coloro che sono iscritti ad altre casse, ad esempio Inarcassa, Cassa Forense o altre dovranno andare sul sito delle singole casse. I lavoratori autonomi possono presentare le domande  a partire dalle ore 12:00. Naturalmente ognuno dovrà ustilizzare le proprie credenziali per accedere alla piattaforma di riferimento.

Riteniamo che nelle prime ore, a causa dell’elevato accesso, potrebbero esservi dei problemi di rallentamento dei vari siti. Per poter ottenere il Bonus da 200 euro per i lavoratori autonomi è necessaria l’autodichiarazione di non aver percepito nel 2022 un reddito superiore a 35.000 euro nel 2021. Inoltre per poter accedere è necessario avere un partita Iva aperta e attiva e aver versato almeno una quota di contributi alla cassa di previdenza.

Bonus 200 euro autonomi e professionisti: finalmente potrebbe esserci la data

Da un incontro tenutosi il 19 settembre 2022 tra i direttori generali delle varie casse di previdenza iniziano a trapelare le possibili date dalle quali i lavoratori autonomi e professionisti potranno presentare la domanda per ottenere il bonus da 200 euro previsto nel decreto Aiuti Bis (articolo 33).

Dal 26 settembre potrebbero essere disponibili le piattaforme per la richiesta del bonus di 200 euro per lavoratori professionisti e autonomi

I lavoratori dipendenti e i pensionati lo hanno ormai ricevuto da tempo, mentre i lavoratori autonomi ancora sono in alto mare perché fino a ieri non era neanche nota una possibile data a partire dalla quale si potesse presentare l’istanza. Ora sembra che finalmente si sia giunti a un accordo e dal giorno 26 settembre alle ore 12:00 dovrebbero essere disponibili le piattaforme delle varie casse previdenziali per poter inoltrare la domanda volta a riscuotere il bonus di 200 euro. La notizia è stata data in anteprima con un comunicato dell’AdEPP (Associazione degli Enti Previdenziali Privati). Naturalmente la notizia deve essere ufficializzata attraverso la pubblicazione di un decreto attuativo che potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Ricordiamo che lavoratori autonomi e professionisti per poter ricevere il bonus di 200 euro attraverso la piattaforma devono dichiarare di aver percepito nel 2021 un reddito inferiore a 35.000 euro.

Si potrà presentare un’unica domanda e ricevere anche il bonus di 150 euro?

Ora che iniziano a chiarirsi i termini per poter richiedere il bonus di 200 euro per lavoratori autonomi e professionisti, c’è anche chi ipotizza di farvi confluire la domanda per il bonus di 150 euro riconosciuto nel decreto Aiuti Ter nella domanda per il bonus di 200 euro. Questo consentirebbe ai lavoratori autonomi e professionisti di riscuotere in un’unica soluzione anche 350 euro. Questa ipotesi è sostenuta soprattutto dai lavoratori perché il rischio è che con domande separate il bonus di 150 euro potrebbe arrivare in riscossione nel 2023.

Appare alla scrivente difficile riuscire ad unire le due domande e questo per un motivo abbastanza semplice: tra questi due bonus cambiano i requisiti, infatti per il bonus di 150 euro è necessario non aver superato nell’anno 2021 un reddito superiore a 20.000 euro lordi. Questo vuol dire che dovranno per forza di cose esservi due separate domande con due auto-dichiarazioni. Non è neanche detto quindi che tutti coloro che possono percepire il bonus da 200 euro, possano percepire anche quello da 150 euro.

Leggi anche: Bonus Una tantum 150 euro: a chi spetta? È necessaria la domanda?

Stabilizzazione dei precari assunti con PNRR nel decreto Aiuti Bis. Ultime

Con un emendamento al decreto Aiuti Bis è stata approvata la stabilizzazione dei precari della Pubblica Amministrazione assunti con i fondi PNRR. Il loro contratto sarà trasformato in contratto a tempo indeterminato.

Stabilizzazione assunti con risorse PNRR

Nei mesi scorsi abbiamo assistito all’assunzione in Pubblica Amministrazione di numerosi tecnici, si tratta soprattutto di professionisti laureati in ingegneria, architettura e settori tecnico-scientifico. Gli stessi sono stati reclutati con procedure semplificate e soprattutto attraverso la valutazione dei titoli. La normativa prevedeva però l’assunzione con contratto a tempo determinato, con scadenza al 2026, data coincidente con il completamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il contratto stipulato era a tempo determinato perché solo in questo modo era possibile procedere all’assunzione con i fondi del PNRR.

Stabilizzazione dei precari a partire da gennaio 2027

Naturalmente appena dopo l’assunzione si sono palesate due esigenze, la prima è quella delle persone assunte che ora chiedono stabilità anche per poter organizzare la propria vita e perché il posto fisso in fondo piace a tutti. La seconda esigenza è quella delle Pubbliche Amministrazioni che negli ultimi anni hanno visto una notevole riduzione del personale e fanno fatica ad organizzare ed espletare le procedure concorsuali. Con l’emendamento approvato in Senato, e che ora passa alla Camera, a partire dal 2027 sarà possibile procedere alla stabilizzazione del contratto di lavoro. La stabilizzazione non sarà però automatica, ma sarà riservata ai lavoratori che avranno conseguito risultati apprezzabili nel loro impiego. Costoro dovranno inoltre sostenere un colloquio e l’assunzione avverrà nei limiti dei posti disponibili.

L’obiettivo è valorizzare la professionalità acquisita. L’assunzione dei precari assunti con le risorse del PNRR dovrà avvenire nel limite dei posti disponibili, secondo la legislazione in vigore, da parte delle Amministrazioni presso le quali sono impegnati e dovrà avvenire con la stessa qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine.

Per chi invece è ancora alla ricerca di un lavoro, segnaliamo i bandi ai quali è ancora possibile partecipare:

Concorso Corte dei Conti per 94 amministrativi. Bando

Maxi assunzione Agenzia delle Entrate: scarica il bando

Concorso Centri per l’Impiego Laureati 295 posti. Scadenza il 30 settembre

Concorso Centri per l’impiego diplomati (249 posti). Domanda entro il 30 settembre

Infine, è ancora possibile iscriversi al concorso Agenzia Dogane e Monopoli

Stop al docente esperto: ora ci sarà il docente stabilmente incentivato

Con un emendamento al decreto Aiuti Bis approvato in Senato è stata cancellata la figura del docente esperto, resta però in vigore la norma sull’incentivo economico per la formazione. Non mancano polemiche sul nuovo docente stabilmente incentivato.

Stop al docente esperto

Il docente esperto doveva essere una figura professionale di spicco, nella impostazione iniziale docente che avrebbe dovuto seguire corsi per circa 10 anni e al termine di tale percorso avrebbe acquisito tale qualifica. Non bastava però aver seguito il percorso di formazione, infatti la normativa prevedeva la presenza di un solo docente esperto per ogni istituto scolastico e di conseguenza, se in un istituto più docenti avessero maturato i requisiti, si doveva procedere ad adottare ulteriori parametri, come gli anni di servizio e i titoli acquisiti.

Leggi anche: Come diventare docenti esperti? Ecco tutte le novità

La norma prevedeva per il docente esperto una retribuzione ulteriore di 400 euro al mese, circa 5.650 euro l’anno, ma soprattutto per il docente esperto non erano previste funzioni ulteriori rispetto agli altri docenti. Unico obbligo era restare nella sede per almeno 3 anni. Tutto ciò ha generato scalpore, infatti i docenti non ammessi a tale ruolo avrebbero subito una discriminazione. I partiti hanno quindi presentato emendamenti per la cancellazione di tale figura anche in seguito al lancio di una petizione online da parte proprio dei docenti.

Arriva il docente stabilmente incentivato

Nella conversione del decreto Aiuti Bis effettivamente si approva la cancellazione di tale figura professionale, ma sorpresa, restano gli incentivi economici per i docenti che seguono il percorso formativo previsto per il docente esperto. Ancora non è chiaro il meccanismo con il quale si procederà al riconoscimento degli incentivi economici, ma il sistema di progressione della carriera dovrebbe essere stabilito in sede di contrattazione collettiva. Cambierà naturalmente il nome, non sarà più chiamato docente esperto, ma “docente stabilmente incentivato

Smart working: proroga al 31 dicembre 2022. Ultime novità

Nella giornata del 13 settembre 2022 il Senato ha approvato la legge di conversione del decreto Aiuti Bis che dovrà ora passare all’esame della Camera, ma con molta probabilità non vi saranno qui problemi per la conversione. Tra le novità c’è la proroga dello smart working per i genitori di ragazzi under 14 e per i lavoratori fragili. Ecco cosa cambia.

Proroga smart working al 31 dicembre per i genitori lavoratori

Con l’emergenza Covid sono state approvate norme emergenziali anche per gestire il lavoro agile o smart working. Le stesse sono però venute meno con il decadere dello stato di emergenza. Alcune misure specifiche hanno avuto la proroga di volta in volta e tra queste vi è l’applicazione della possibilità per i genitori di ragazzi under 14 di continuare a usufruire dello smart working, così come disciplinato dalle norme di emergenza.

Deve quindi essere sottolineato che lo smart working di cui si parla ora è diverso rispetto alla disciplina prevista in via ordinaria e di cui abbiamo parlato nell’articolo:

Smart working: dal 1° settembre entrano in vigore nuove norme strutturali

La misura prevista in modo strutturale infatti deriva da un accordo tra le parti, mentre lo smart working prorogato al 31 dicembre 2022 è il riconoscimento di un diritto del lavoratore al verificarsi di determinate condizioni.

Quali sono le condizioni per usufruire della proroga dello smart working?

Affinché il lavoratore possa ottenere il riconoscimento dei diritto al lavoro agile e quindi a distanza, è necessario che:

  • nel nucleo familiare sia presente un under 14, cioè un ragazzo che ancora non abbia compiuto 18 anni di età;
  • non deve esservi un membro del nucleo beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
  • non vi sia nel nucleo familiare un genitore non lavoratore.

Lo smart working in proroga può essere richiesto anche in assenza di accordi individuali ed è questa la principale differenza con la normativa prima citata. La ratio di questa norma deriva dal fatto che durante il periodo emergenziale le attività didattiche erano gestite in DAD, vi era difficoltà a stipulare contratti con baby sitter e quindi si dava la possibilità ai genitori lavoratori di lavorare da casa per non lasciare i bambini soli. Certamente ora con le scuole in piena attività può essere difficile individuare la ratio della norma. Proprio per questo le precedenti norme erano decadute il 30 giugno 2022 e questa più che essere una proroga è un nuovo inserimento dello smart working.

Smart working per lavoratori fragili

Lo smart working viene prorogato anche per i lavoratori fragili, cioè lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio e per i quali lo stesso a causa di comorbilità potrebbe portare conseguenze di particolare rilevanza. La maggiore rischiosità deve essere accertata da medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale attivata con l’emergenza covid, oppure deve essere rilevabile da certificato medico che attesti l’immunodepressione derivante da patologie oncologiche o dallo svolgimento di attività salvavita.