Evasione per necessità e riduzione sanzioni nel nuovo decreto fiscale

Continua la riforma del Fisco e il prossimo passo è la riduzione delle sanzioni tributarie e l’introduzione dell’evasione per necessità o sopravvivenza. Ecco cosa cambia.

Riduzione sanzioni tributarie

Il Governo aveva annunciato, tra le misure previste nella legge di delega fiscale il riallineamento delle sanzioni tributarie applicate in Italia a quelle generalmente applicate in ambito UE e di conseguenza una riduzione delle sanzioni attualmente previste. La stessa si rende necessaria anche perché la Corte Costituzionale, nella sentenza sentenza 46 del 2023 cui fa seguito un Comunicato della Corte Costituzionale datato 17 marzo 2023, ha sottolineato l’incostituzionalità del sistema sanzionatorio tributario in quanto non proporzionale. Nel caso in oggetto la sanzione tributaria applicata era molto più elevata rispetto al mancato introito fiscale.

In Italia le sanzioni tributarie oscillano tra il 120 e il 240%, proprio per questo Maurizio Leo, viceministro dell’Economia e padre di questa riforma, ha parlato di un vero e proprio esproprio. A fronte anche di una media europea al 60%, quindi molto più bassa rispetto a quella italiana.

Tra le altre misure previste vi è l’esclusione del rilievo penale nel caso in cui il contribuente raggiunga un accordo transattivo con il Fisco. Inoltre, se nell’ambito di un procedimento penale per evasione fiscale il contribuente viene assolto perché il fatto non sussiste, il giudice tributario deve tenerne in considerazione nell’ambito del processo di sua competenza.

Evasione di necessità o per sopravvivenza

Infine, si introduce l’evasione di necessità o di sopravvivenza. Il Governo intende distinguere tra chi non presenta la dichiarazione o presenta dichiarazioni false e chi, invece, presenta correttamente le dichiarazioni (Iva, Irap, Irpef) ma non riesce a versare i dovuti tributi.

In questo secondo caso si prevede un trattamento di favore. Naturalmente deve trattarsi di un’impossibilità oggettiva e sopraggiunta, ad esempio, nel caso in cui l’attività sia colpita da un particolare evento (alluvione, terremoto, incendio) e si trovi nell’impossibilità di continuare a produrre, abbia problemi di liquidità e di conseguenza non possa versare i tributi dovuti. È possibile tenere in considerazione anche ulteriori fattori, ad esempio il caso in cui il contribuente in difficoltà economica abbia preferito versare i contributi previdenziali per i propri dipendenti e non abbia invece versato le imposte.

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Frodi Superbonus, dilatati i termini di accertamento

Con il decreto fiscale approvato il 25 gennaio 2024 cambiano i termini per l’accertamento delle frodi fiscali da Superbonus e altri bonus edilizi. Ecco cosa succede.

Frodi Superbonus, dilatati i termini per l’avviso di accertamento

Fin dal suo insediamento il Governo Meloni ha sottolineato che il Superbonus con la cessione del credito e lo sconto in fattura ha fatto lievitare in modo considerevole le frodi legate alle agevolazioni fiscali in edilizia. Il danno è ingente e diventa importante fare in modo che chi ha commesso errori paghi. Proprio per questo motivo si è provveduto ad aumentare i termini temporali entro i quali è possibile inviare l’avviso di accertamento ai contribuenti.

Nella generalità dei casi i termini per l’invio di un avviso di accertamento scadono al 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione sulla quale l’avviso stesso è stato emesso. A sottolineare l’importanza di questa novità è il vice-ministro all’Economia Maurizio Leo. Con le novità introdotte i termini salgono a 8 anni.

I documenti da conservare per  l’avviso di accertamento

Si sottolinea che le operazioni di indagine saranno concentrate soprattutto sulle operazioni di cessione del credito e sconto in fattura. Queste hanno permesso di eseguire i lavori senza anticipare le quote inerenti le agevolazioni fiscali. Le frodi finora scoperte hanno riguardato nel 5% dei casi il Superbonus, nel 23% dei casi l’ecobonus ordinario e nel 58% dei casi il bonus facciate.

Si invitano quindi i contribuenti che hanno effettuato tali lavori a conservare per un termine più lungo rispetto a quanto prima previsto la documentazione utile all’Agenzia delle Entrate per verificare i lavori.  Si devono conservare le fatture per i pagamenti, la comunicazione Enea, la delibera assembleare e le tabelle millesimali riferibili ai singoli condomini nel caso in cui i lavori siano eseguiti su parti comuni degli edifici.

Infine, deve essere ricordato che nel caso in cui emergano dati contraddittori inerenti operazioni di cessione del credito o sconto in fattura, saranno oggetto di controllo anche il fornitore e il cessionario.

Secondo le stime la maggior arte delle frodi fiscali operate sui bonus edilizi hanno avuto ad oggetto lavori inesistenti.

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Esterometro: proroga dell’esterometro nel decreto fiscale

Il decreto fiscale impegna il Parlamento in questi giorni, tra gli emendamenti presentati in Senato e già approvato, c’è la proroga dell’applicazione dell’esterometro che doveva invece cessare il 1° gennaio 2022.

Cos’è l’esterometro e chi deve effettuare la comunicazione

L’esterometro è un sistema di comunicazione che le aziende transfrontaliere utilizzano per trasmettere i dati relativi alle operazioni estere. Si tratta di una comunicazione che devono effettuare tutti i soggetti IVA ma esclusivamente in relazione a fatture relative a operazioni con l’estero. Sono escluse da tale obbligo solo le operazioni per le quali è stata presentata la comunicazione doganale e quelle per le quali è stata emessa la fattura elettronica.

La comunicazione deve essere effettuata trimestralmente. Come anticipato, la legge di bilancio 178 /2020 prevedeva l’abrogazione di questo sistema di scambio informazioni dal 1° gennaio 2022 e la sostituzione con il Sistema di Interscambio (SdI), già utilizzato per la fatturazione elettronica.

Cosa cambia per le aziende con l’abolizione dell’esterometro?

Con l’abolizione dell’esterometro, che avverrà dal primo luglio 2022, i soggetti IVA che effettuano operazioni con l’estero dovranno:

  • provvedere alla trasmissione telematica dei dati inerenti le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (art.12-ter del decreto legge 34 del 2019 )
  • provvedere alla trasmissione telematica dei dati delle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato italiano entro il quindicesimo giorno del mese successivo rispetto a quello in cui l’operazione ha avuto luogo. Ad esempio per una fattura ricevuta il 15 luglio 2022, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 15 agosto 2022.

Deve essere ricordato che il decreto fiscale dovrà essere definitivamente approvato entro il 20 dicembre 2021, quindi ad oggi è molto probabile che la proroga dell’esterometro diventi effettiva in quanto già approvata dalla Commissione Finanze del Senato, ma solo dal 20 dicembre ci sarà la conferma ufficiale.

Pagamenti, limite di contante a 1000 euro dal 1° gennaio 2022, addio al cashback

Cambia la politica antievasione del governo a partire dal 2022. Dal prossimo 1° gennaio il limite dei pagamenti in contante scende a 1000 euro. Anche sugli incentivi relativi ai pagamenti con le carte cambiano le regole: non ci sarà più il cashback e modifiche sono in corso di studio anche per la lotteria degli scontrini.

Pagamenti con contanti: dal 1° gennaio 2022 il limite scende a 1000 euro

Dal 1° gennaio 2022 per i pagamenti in contanti la soglia sarà di 1000 euro. L’attuale limite dei 2000 euro nell’utilizzo delle banconote verrà pertanto dimezzato. La misura è contenuta nel decreto fiscale del governo nell’ambito di un progetto più ampio partito con la legge di Bilancio 2020 del secondo governo Conte. Già dal 1° luglio del 2020 infatti il limite di utilizzo dei contanti nei pagamenti era sceso da 3000 a 2000 euro.

Utilizzo carte di credito e moneta elettronica al 37% a fine 2021

Il limite dei 1000 euro nei pagamenti in contanti pareggia quello di Mario Monti nel 2011 con il decreto “Salva Italia”. In questi dieci anni il modo di pagare degli italiani è cambiato con l’utilizzo della moneta elettronica in continua ascesa (entro la fine del 2021 i pagamenti con carta saranno del 37% rispetto al 33% del 2020 e al 29% del 2019, secondo il Politecnico di Milano). Ma rimane un’ampia fascia di pagatori che utilizzano ancora il contante per le transazioni.

Con Draghi addio al cashback di Stato, non sarà rinnovato nel 2022

Sul fronte degli incentivi all’utilizzo delle carte per i pagamenti, la legge di Bilancio 2022 non confermerà il cashback di Stato. Il premio del 10% sugli acquisti (fino a 150 euro di bonus corrispondenti a una spesa di 1500 euro a semestre pagata con le carte di credito e applicazioni) era stato introdotto durante il secondo governo Conte ed è stato attuato in due periodi. Il primo, dall’8 dicembre al 31 dicembre dello scorso anno; il secondo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021. Draghi ha sospeso il cashback di Stato a partire dal 1° luglio 2021 con l’intenzione di ripristinarlo nel 2022. Ma così non sarà, a meno di novità entro la fine di quest’anno.

Lotteria degli scontrini, la novità potrebbe essere quella delle vincite istantanee

Il governo potrebbe invece continuare a puntare sulla lotteria degli scontrini anche nel 2022. Ma con un profondo restyling e la novità dei premi istantanei. Tuttavia, per questi ultimi è necessario che i commercianti adeguino tecnicamente i propri sistemi. Attualmente anche gli esercenti ricevono incentivi per l’utilizzo della carta di credito.

Credito di imposta sugli acquisti e utilizzi nuovi Pos degli esercenti

Si tratta dell’elevazione dal 30 al 100% del credito di imposta derivante dalle commissioni pagate dai commercianti per l’utilizzo dei Pos dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022. Tuttavia la tax credit sull’acquisto dei dispositivi, o sul noleggio e utilizzo, segue un doppio binario. La discriminante è l’acquisto di un dispositivo di tipo tradizionale o Pos di tipo “smart”. Per questi ultimi modelli la tax credit scatterà solo a partire dal prossimo anno.

Cartelle esattoriali, nuova scadenza per chi riceve gli avvisi di pagamento

Tra le novità in arrivo con il decreto legge Fiscale ci sarà l’introduzione di un nuovo calendario per le cartelle esattoriali. Cambieranno le date per la rottamazione e i versamenti legati alle cartelle stesse. Ci sarà più tempo per pagare: dai 60 giorni si passerà a 150 giorni. Le cartelle sono quelle relative al periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2021.

Quali cartelle esattoriali rientrano tra le novità del decreto Fiscale?

Le nuove scadenze per il pagamento delle cartelle esattoriali con la proroga dei 150 giorni riguardano le cartelle ricevute nei mesi da settembre a dicembre 2021. La proroga della scadenza riguarda anche la decorrenza degli interessi di mora e dell’avvio della procedura di pignoramento. Per il ricorso, invece, sono previsti 60 giorni dalla data di ricezione della cartella esattoriale.

Invio delle cartelle esattoriale dopo il periodo di sospensione Covid

La misura contenuta nel decreto Fiscale approvato il 15 ottobre nel Consiglio dei ministri relativa alle cartelle esattoriali deriva dal blocco di riscossione delle stesse imposto dall’articolo 68 del decreto legge numero 18 del 2020. La sospensione infatti disponeva che a partire dall’8 marzo 2020 l’agente della riscossione non potesse notificare cartelle di pagamento e di intraprendere azioni volte al recupero delle somme. Pertanto, l’Agenzia delle entrate, durante il periodo di sospensione, non ha potuto notificare, tra gli altri, anche le ipoteche, gli atti di pignoramento e i preavvisi di fermo dei veicoli.

Pagamento cartelle esattoriali ricevute dal 1° settembre 2021

La sospensione della notifica delle cartelle esattoriali è terminata il 31 agosto 2021. Ciò significa che, a partire dal 1° settembre scorso, l’Agenzia delle entrate ha potuto nuovamente inviare avvisi di riscossione nonostante le permanenti difficoltà dei contribuenti. Da qui l’intervento del governo nell’adeguare il ripristino delle operazioni di riscossione con scadenze meno rigide. Intervento che è arrivato nel decreto Fiscale di venerdì scorso.

Cosa impone il decreto Fiscale sulla riscossione delle cartelle esattoriali?

Sulle cartelle esattoriali, nel dettaglio della norma, l’articolo 2 del decreto Fiscale impone che la scadenza del pagamento sia posticipata fino a 150 giorni rispetto limite dei 60 giorni. Pertanto i contribuenti hanno fino a 5 mesi dall’arrivo della cartella notificata tra il 1° settembre e il 31 dicembre prossimo per procedere con il pagamento. Diversamente, chi ha già provveduto al pagamento della somma indicata nella cartella ricevuta, non può richiedere alcun rimborso. Si tratta, infatti, di importi che i contribuenti devono comunque versare.

Cartelle esattoriali, da quando iniziano a decorrere gli interessi di mora?

In virtù del nuovo decreto cambia anche il meccanismo di calcolo degli interessi di mora per il mancato pagamento. La norma generale, infatti, fissa a 60 giorni la decorrenza degli interessi. Con il decreto Fiscale, invece, gli interessi inizieranno a decorrere solo dopo i 150 giorni concessi dal governo per il pagamento di quanto dovuto e indicato nella cartella esattoriale. Per effetto della norma, inoltre, prima dei cinque mesi non potranno partire nemmeno le azioni volte al pignoramento dei beni (recupero coattivo di quanto dovuto dal contribuente). Prima dei 150 giorni non potranno partire, pertanto, neppure le azioni esecutive.

Decreto fiscale: cosa avviene per il fermo dei veicoli e l’ipoteca?

Il decreto fiscale non menziona gli strumenti cautelari dell’ipoteca e del fermo dei veicoli. Tuttavia, l’interpretazione della norma porta a ritenere che la proroga dei pagamenti dei contribuenti a 150 giorni dalla ricezione dell’avviso sia da estendersi anche a questi due casi. Con un’attenzione maggiore sui termini di presentazione del ricorso. Infatti, se il termine di pagamento slitta da 60 a 150 giorni, quello per la presentazione del ricorso deve avvenire entro i consueti 60 giorni dalla ricezione dell’avviso. Infine, il decreto Fiscale non si applica per le ingiunzioni di versamento degli enti regionali e comunali. Per il pagamento agli enti territoriali il limite, infatti, rimane sempre a 60 giorni dal giorno della ricezione dell’avviso di pagamento.

Decreto fiscale, ecco tutte le novità: sicurezza sul lavoro, incentivi auto, cassa integrazione e cartelle

Arrivano le novità del decreto Fiscale approvato dal Consiglio dei ministri. Tra queste, la stretta sulle imprese che non rispettano la sicurezza sul lavoro, il rifinanziamento (parziale) degli incentivi sull’acquisto di un’auto, la cassa integrazione Covid, il saldo e stralcio delle cartelle esattoriali e i fondi per il Reddito di cittadinanza.

Decreto fiscale e irregolarità sul lavoro: si abbassa la soglia di irregolari che dà luogo alla sospensione

Sulle imprese arriva la stretta in merito alla sicurezza sul lavoro. Infatti scende al 10% (dal 20%) il tetto degli addetti irregolari sui luoghi di lavoro che fa scattare la sospensione dell’attività. Il provvedimento prevede che non sia più necessaria la recidiva. In caso di violazione, scatta da subito la sospensione dell’attività. Il decreto rafforza anche le competenze dell’Ispettorato del lavoro: insieme alle aziende sanitarie del territorio dovranno intensificare la vigilanza del rispetto della norma. Si rafforzerà anche l’organico dell’Ispettorato: in arrivo concorsi per 1.024 nuovi posti oltre al bando di 1.122 in corso.

Aziende irregolari per a sicurezza: cosa fare per riprendere l’attività?

In caso di violazione del decreto Fiscale e della sospensione, l’azienda per riprendere l’attività dovrà ripristinare le condizioni regolari di svolgimento del lavoro. Si prevede anche il pagamento di una somma aggiuntiva. L’importo varia da 300 a 3000 euro per ogni lavoratore: vale la gravità della violazione. L’importo da pagare si moltiplica per due nel caso in cui l’azienda sia incorsa, nei 5 anni prima, già in un provvedimento di sospensione. Durante la sospensione, l’azienda non potrà avere contatti con la Pubblica amministrazione.

Decreto fiscale, le novità per gli incentivi auto

Cifre ben più modeste rispetto al 2021 sono state riservate dal decreto Fiscale sugli incentivi auto. Infatti l’ecobonus è stato rifinanziato di soli 100 milioni di euro dei quali:

  • 65 milioni andranno all’acquisto di nuove vetture a basso impatto ambientale, da 0 a 60 g/km di CO2. Si tratta, in buona sostanza, dei modelli plug in (ibridi) e delle auto elettriche;
  • 10 milioni di euro andranno alle auto mediamente impattanti per l’ambiente (da 61 a 135 g/km). Rientrano in questa categoria le vetture ibridi semplici e vari modelli Euro 6 a benzina e a gasolio;
  • per le auto usate il decreto Fiscale destina 5 milioni di euro.

Proroga Cassa integrazione Covid nel decreto Fiscale: da 9 a 13 settimane fino al 31 dicembre 2021

Il decreto Fiscale del governo prevede anche il rifinanziamento della Cassa integrazione Covid. La proroga è di 13 settimane per:

  • le piccole imprese del terziario;
  • il commercio;
  • gli artigiani;
  • grande distribuzione;
  • giornalisti.

Le 13 settimane vanno utilizzate dal 1° ottobre scorso al 31 dicembre 2021. Devono essere già state utilizzate tutte le precedenti 28 settimane di proroga della Cassa integrazione Covid. Proroga di 9 settimane, invece, per i settori tessili, dell’abbigliamento e delle calzature. L’utilizzo delle settimane deve avvenire sempre nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021 e devono essere state utilizzate le 17 settimane concesse precedentemente. La proroga della Cig Covid ha un costo di 878,4 milioni di euro.

Cartelle esattoriali, più tempo per pagarle

Altri 5 mesi (150 giorni) vengono concessi per il pagamento delle cartelle notificate dall’agente pubblico della riscossione. La notifica deve essere avvenuta dal 1° settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021. Benefici anche per non perdere i vantaggi della rottamazione ter e del saldo e stralcio. Infatti, si possono saldare le rate del 2020 non ancora versate entro la scadenza del 30 novembre in un unico pagamento insieme alle rate rientranti nella pace fiscale di quest’anno. Inoltre, il piano di rateizzazione non decade per i contribuenti che hanno dilazionato i debiti con richiesta prima dell’8 marzo 2020.

Decreto Fiscale, rifinanziato il congedo parentale delle famiglie

Il decreto Fiscale procede anche al rifinanziamento dei congedi parentali al 50% delle famiglie. Il congedo va a favore sia dei lavoratori dipendenti che autonomi genitori di figli fino a 14 anni. I lavoratori possono assentarsi da lavoro per i casi di sospensione dell’attività educativa e didattica del figlio. La durata della sospensione può essere per tutta per una parte dell’infezione o per la quarantena che sia stata disposta dalle autorità sanitarie. Per i figli da 14 a 16 anni di età il congedo non è retribuito. Rifinanziato anche il fondo dell’Inps per la malattia dei lavoratori posti in quarantena.

Nuovo patent box rafforzato per le imprese dal decreto Fiscale

Va in pensione il vecchio patent box e il decreto Fiscale introduce e rafforza la deducibilità di quello nuovo. Nel provvedimento del governo si prevede la deduzione rafforzata del 90% relativa ai costi sostenuti per la ricerca e lo sviluppo. I costi deducibili, anche ai fini dell’Irap, devono essere stati sostenuti per:

  • software coperti da copyright;
  • marchi di impresa;
  • brevetti industriali;
  • modelli, disegni, formule delle imprese nello svolgimento della propria attività.

Le imprese che hanno in corso procedure con il vecchio patent box possono richiedere di accedere al più vantaggioso nuovo strumento.

Decreto Fiscale, 200 milioni al Reddito di cittadinanza

Dal decreto Fiscale arriva anche il rifinanziamento per 200 milioni del Reddito di cittadinanza. Salvaguardati anche 100 mila posti di lavoro di somministrati assunti con contratto a tempo indeterminato dalle Agenzie per il lavoro. Si tratta di lavoratori mandati a tempo determinato presso le imprese utilizzatrici. Il provvedimento cancella la scadenza del 31 dicembre 2021 per i 24 mesi della missione stessa.

Il decreto fiscale cambia le modalità di trasferimento di denaro all’estero

Il decreto di semplificazione fiscale vuole contrastare in modo più aspro il riciclaggio di denaro e i trasferimenti illeciti da e per l’estero.

Se, infatti, rimane invariato l’importo oltre il quale è necessario fare una dichiarazione scritta alla Agenzia delle Dogane, che rimane quindi fisso a 10.000 euro, si inaspriscono le sanzioni in caso di inadempienza.

I soggetti che trasportano fuori dal territorio nazionale una somma pari o superiore a 10mila euro, esclusi vaglia postali o cambiari, assegni postali – bancari o circolari che rechino l`indicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, sono tenuti a comunicarlo ai funzionari delle Dogane con una dichiarazione conforme al modello disponibile sul sito dell’agenzia delle Dogane.
Tale comunicazione deve riportare le generalità del contribuente che effettua il trasferimento e di chi lo riceve, oltre alla provenienza dei fondi trasferiti e il possibile utilizzo.
La dichiarazione può essere anche trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Dogane, purché avvenga prima di attraversare la frontiera e se ne conservi una copia con il numero di registrazione attribuito dal servizio telematico.

Se si tratta di trasferimenti di contante effettuati a mezzo posta, la dichiarazione va indirizzata alle poste o ai fornitori del servizio all`atto della spedizione. Sono poi questi ultimi a rilasciare una ricevuta e a trasmettere la dichiarazione in via telematica all`Agenzia delle Dogane entro sette giorni.

Vediamo nel dettaglio le modifiche introdotte dal decreto:

Il soggetto al quale è stata contestata la violazione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Dogane, può chiederne l’estinzione a fronte del pagamento di un importo ridotto pari al:

  • 5% dell’importo eccedente € 10.000, se l’eccedenza stessa non è superiore a € 10.000;
  • 15% se l’eccedenza non è superiore a € 40.000;

con un minimo, in ogni caso, di € 200.
Tale pagamento può essere effettuato all’Agenzia delle Dogane o alla GdF al momento della contestazione oppure al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro 10 giorni dalla contestazione stessa.
Il pagamento in misura ridotta è ora precluso, invece, nel caso in cui:

  • l’eccedenza rispetto alla soglia di € 10.000 sia superiore a € 40.000 (prima era € 250.000);
  • il contribuente si sia già avvalso della facoltà oblatoria nei 5 anni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione dell’illecito (prima era 365 giorni).

Le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione dei trasferimenti di denaro contante eccedenti € 15.000 sono ora fissate nelle misure seguenti :

  • dal 10% al 30% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di € 10.000, se tale valore non è superiore a € 10.000;
  • dal 30% al 50% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di € 10.000, se tale valore è superiore a € 10.000.

Vera MORETTI

Decreto fiscale, le novità più rilevanti

Si avvicina la messa a punto del decreto fiscale da parte del Governo. Un dl la cui bozza è all’esame del preconsiglio, ma dalla quale traspare già una ispirazione di base che potremmo definire di civiltà fiscale: i proventi della lotta all’evasione dal 2014 saranno infatti in parte destinati “a misure anche non strutturali di sostegno del reddito di soggetti appartenenti alle fasce di reddito più basse, con riferimento all’incremento delle detrazioni fiscali per i familiari a carico“. Un altro modo per dire: abbassare l’Irpef.

Il calo delle tasse, “a decorrere dall’anno 2014“, anno successivo al pareggio di bilancio, è legato al maggior gettito della lotta all’evasione realizzata nel 2012-13 e sarà condizionato comunque al “rispetto degli obiettivi di finanza pubblica“. Un bel cambiamento da quanto previsto nelle manovre del precedente governo, che si sono succedute tra agosto e novembre, che mettevano i proventi della lotta all’evasione come voce ex ante, in maniera piuttosto aleatoria. Del tipo: visto che dalla lotta all’evasione incasseremo X, questo X lo useremo per abbattere le tasse. Sì, ma chi mi garantiva che l’introito sarebbe stato effettivamente X e non meno? Ecco perché legare l’abbattimento delle tasse comunque al “rispetto degli obiettivi di finanza pubblica” dà maggiori garanzie. Comunque, ecco i punti salienti del nuovo dl.

FUGHE DEI CAPITALI – Aumenta di sei volte la sanzione per chi esporta illegalmente capitali all’estero: dal 5% al 30%, sulla somma eccedente il limite di valuta esportabile.

LISTE SELETTIVE DEGLI EVASORI – Secondo la bozza, “l’Agenzia delle entrate elabora, nell’ambito della propria attività di pianificazione degli accertamenti, liste selettive di contribuenti, i quali siano stati ripetutamente segnalati in forma non anonima all’Agenzia stessa o al Corpo della Guardia di Finanza in ordine alla violazione dell’obbligo di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, ovvero del documento certificativo dei corrispettivi”.

SCOMMESSE ILLEGALI – Per combattere i giochi illegali e l’evasione nel settore gli ispettori dei Monopoli potranno sedersi al tavolo verde. La bozza del dl fissa infatti in 100mila euro all’anno la dotazione di “un fondo destinato alle operazioni di gioco a fini di controllo”.

5XMILLE – Secondo la bozza, “a decorrere dall’esercizio finanziario 2012 possono partecipare al riparto del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l’ammissione al contributo, abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre”.

REINTRODUZIONE DELL’ELENCO CLIENTI-FORNITORI – Secondo la bozza, “l’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’Iva per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura la comunicazione deve essere effettuata qualora le operazioni siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell’Iva”.

NESSUNA ISCRIZIONE A RUOLO PER I MINI-DEBITI – “A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d’imposta. La disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo”.

NON DOMICILIO IN ATTI AMMINISTRAZIONE – Prevista l'”eliminazione dell’obbligo di chiedere l’indicazione del domicilio fiscale negli atti presentati all’Amministrazione finanziaria”.

POSSIBILITA’ DI RATE FLESSIBILI PER I DEBITI FISCALI – “Il debitore può chiedere che il piano di rateazione” dei debiti fiscali “preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno”.