Tour operator e agenzie di viaggi: l’Inps rende note le modalità operative esonero contributivo

L’INPS con il Messaggio 2712 del 6 luglio 2022 ha reso note le modalità operative per la richiesta dell’esonero contributivo per tour operator e agenzie di viaggio.

Esonero contributi previdenziali tour operator e agenzie di viaggi

Il decreto Sostegni Ter ( decreto legge 4 gennaio 2022- convertito in legge 25 del 2022) prevede in favore delle imprese del settore turistico e in particolare agenzie di viaggio e tour operator l’esonero contributivo per contributi previdenziali. Si tratta di una misura volta ad aiutare tali attività a far fronte ai rincari energetici.

La disciplina prevede che gli operatori del turismo con dipendenti che abbiano codice Ateco 2007 divisione 79 possano godere per il periodo aprile 2022- agosto 2022 di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico. Il beneficio deve essere fatto valere entro il 31 dicembre 2022. L’esonero non si estende ai contributi e premi Inail.

L’agevolazione rientra nell’ambito della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e di conseguenza è assoggettata ai limiti da essa previsti. Proprio per questo motivo per poterla ottenere è necessaria una preventiva autorizzazione e di conseguenza è necessario presentare domanda.

Per i dettagli su questa misura  leggi l’articolo: Esonero contributivo per tour operator e agenzie viaggi

Indicazioni operative esonero contributivo settore turismo

Il fondo previsto è di 56,25 milioni di euro per l’anno 2022.

Il codice di autorizzazione è (CA) 2J, che, a decorrere dal mese di giugno 2022, assume il seguente significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter” .

Il Messaggio 2712 dell’INPS precisa che sarà a breve disponibile il modello da utilizzare per potersi avvalere della agevolazione e che sarà data comunicazione della quantificazione dell’esonero e delle modalità di compilazione del modulo. Il modulo dovrà prevedere anche l’autodichiarazione del rispetto dei limiti previsti dal Temporary Framework.

Rende però già noto che l’inoltro avverrà tramite il Portale delle Agevolazioni (ex “DiResCo”).

Per ulteriori informazioni, scarica il Messaggio INPS 2712/2022

Messaggio_numero_2712_del_06-07-2022

Contributi discoteche, sale da ballo: istanze dal 6 giugno. Istruzioni e modulo

Il decreto Sostegni Ter,  articolo 1, comma 1, Dl n. 4/2022, prevede contributi a fondo perduto per discoteche, sale da ballo e night che in osservanza delle misure Covid hanno chiuso le loro attività a causa delle restrizioni allora vigenti. I contributi a fondo perduto potranno essere chiesti dal giorno 6 giugno 2022 e fino al 20 giugno 2022. Ecco le modalità per presentare l’istanza.

Agenzia delle Entrate rende note le modalità per richiedere il contributo discoteche, sale da ballo, night

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha provveduto il 18 maggio 2022 a firmare il provvedimento con indicate le modalità operative per poter procedere all’inoltro dell’istanza per ottenere i fondi disponibili. E’ stato inoltre approvato il modello per poter presentare l’istanza, lo stesso può essere scaricato QUI.

Le istruzioni complete per compilare il modulo possono invece essere scaricate QUI

Di seguito una breve guida semplice delle istruzioni.

Il finanziamento previsto per i contributi a fondo perduto per discoteche, sale da ballo e night club è di 20 milioni di euro.

Requisiti per chiedere il contributo sale da ballo, discoteche e night

Il modulo debitamente compilato potrà essere presentato tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, tramite il portale “fatture e corrispettivi” entrando nell’area riservata. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, potranno presentare l’istanza le attività come discoteche, sale da ballo e simili accomunate dal codice Ateco 2007 93.29.10, inoltre potranno presentare le istanze le attività che nel 2019 hanno dichiarato ricavi non superiori a due milioni di euro e che nel 2021 hanno registrato, rispetto al 2019, una riduzione di fatturato non inferiore al 30%.

Il contributo non spetta ai soggetti che alla data del 31 dicembre 2019 risultavano già in difficoltà, questo perché si ritiene che l’ulteriore calo del reddito e le perdite non siano dovute alle chiusure per emergenza covid.

Tra i requisiti vi è anche la dichiarazione di non rientrare nella categoria degli enti pubblici, degli intermediari finanziari o società di partecipazione. Tali soggetti sono esclusi dal beneficio.

Occorre la dichiarazione che la partita Iva è attiva da una data anteriore al 27 gennaio 2022  e di essere in possesso degli altri requisiti previsti dall’articolo 4, comma 2 del decreto interministeriale Mise e Mef del 9 settembre 2021.

Dati da inserire nell’istanza per contributi discoteche, sale da ballo e night

Nella domanda deve essere indicato il codice fiscale di chi presenta la domanda, nel caso in cui si tratti di un erede che prosegue un’attività inizialmente intestata ad altro soggetto, deve essere indicato anche il codice fiscale del deceduto. Se il richiedente non è una persona fisica deve essere indicato il codice fiscale del legale rappresentante.

All’interno della domanda deve essere inserito il codice Iban presso il quale si riceverà il pagamento.

Il modulo prevede anche la dichiarazione di non superamento dei limiti previsti per gli aiuti di Stato così come determinati dal Temporary Framework.

Scaduto il termine per la presentazione, l’Agenzia si occuperà di ripartizione dei fondi. Come anticipato si tratta di 20 milioni di euro. Ogni imprenditore può ricevere un aiuto massimo di 25.000 euro. In caso di incapienza dei fondi rispetto alle istanze regolarmente presentate si provvederà a una riduzione proporzionale.

Ogni soggetto potrà controllare l’esito della propria domanda attraverso l’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” .

Esonero contributivo per tour operator e agenzie viaggi

Il settore viaggi e turismo è quello che più di tutti ha subito gli effetti della pandemia. Proprio per tale motivo per esso si sono susseguite nel tempo misure speciali nei vari provvedimenti del governo. Non è da meno il decreto Sostegni Ter che ha previsto l’esonero contributivo per tour operator e agenzie viaggi per un periodo di 5 mesi nel 2022 per le imprese che lavorano in questo settore. Ecco di cosa si tratta.

A chi è rivolto l’esonero contributivo per tour operator e agenzie viaggi

La misura è rivolta a tour operator e agenzie di viaggi e consente di avere l’esonero contributivo per il periodo aprile-agosto 2022. Questo implica che per i mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto non saranno dovuti i contributi previdenziali, fanno eccezione solo i contributi INAIL. L’esonero deve essere applicato su base mensile ed è cumulabile con altri aiuti, come esoneri e riduzioni di aliquote previsti per il settore . Ad esempio è possibile avvalersene anche se in precedenza è stata presentata la domanda per il bonus turismo. Ricordiamo che il termine per quest’ultima è scaduto il 4 aprile.

Il limite di spesa previsto per questo aiuto è di 56 milioni di euro e spetterà all’INPS monitorare che non siano superati tali limiti e gestire le varie fasi del bando. Le minori entrate derivanti da questo provvedimento saranno compensate riducendo delle somme corrispondenti il Fondo Unico Nazionale per il Turismo. Il Fondo nasce con la legge di bilancio 2022 e che dispone di 140 milioni di euro.

L’esonero contributivo per agenzie di viaggi e tour operator non prevede limitazioni inerenti le dimensioni delle imprese richiedenti.

Le tappe per l’applicazione dell’esonero contributivo

La misura, come detto in precedenza, è contenuta nel decreto Sostegni Ter, ma per essere concretamente attuata deve essere sottoposta al vaglio della Commissione Europea, infatti si tratta di un provvedimento rientrante nel Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19.

Una volta ottenuta l’autorizzazione da parte della Commissione, dovrà essere stilato il piano operativo attraverso un decreto attuativo che stabilisca i termini e le modalità entro i quali poter presentare la domanda per accedere all’esonero contributivo per agenzie di viaggi e tour operator.

Bonus terme: nuova proroga al 30 giugno 2022. Chi può avvalersene?

Chi ha chiesto e ricevuto il Bonus Terme avrà un lasso di tempo maggiore per poterne usufruire. Con il decreto Sostegni Ter arriva la proroga del Bonus Terme al 30 giugno 2022.

Il Bonus Terme: come funziona

Nel pacchetto di emendamenti presentati al decreto Sostegni Ter c’è anche la proroga del bonus terme, che inizialmente doveva essere usufruito entro il 31 marzo 2022. Una breve digressione sul Bonus Terme ci aiuta a delimitare il campo di questa importante novità. Si tratta di un contributo del valore di 200 euro da utilizzare presso un centro termale accreditato. Era  inizialmente previsto nell’articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 con l’obiettivo di aiutare un settore in forti difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica.A cause delle condizioni legate all’emergenza pandemica, si è tardato ad attuare il provvedimento.

Per il finanziamento del Bonus Terme era previsto uno stanziamento di 53 milioni di euro e si trattava di un fondo a esaurimento. Quindi è stata prevista una procedura per la prenotazione del Bonus attraverso la piattaforma Invitalia. Gli interessati dovevano prenotare il servizio presso il centro termale accreditato scelto e la successiva procedura era a carico di quest’ultimo. La procedura è stata attivata dall’8 novembre 2021. Era poi previsto il termine per usufruire dei servizi, lo stesso coincideva con l’8 gennaio 2022, lo stesso prorogato già una volta al 31 marzo 2022.

Chi può beneficiare della proroga del Bonus Terme?

Con gli emendamenti presentati al decreto Sostegni Ter si va semplicemente a incidere sui termini per poter usufruire del Bonus Terme già ottenuto. Questo vuol dire che non è possibile inviare nuove richieste per poter accedere al beneficio, ma semplicemente chi ha già ottenuto il buono può utilizzarlo in un lasso di tempo più ampio. Oltre a non poter presentare nuove domande, non cambiano neanche gli importi, quindi il valore massimo è sempre di 200 euro, sarà poi la struttura a dover chiedere il rimborso del Buono. Il beneficiario non dovrà anticipare i costi. Nel caso in cui dovesse usufruire di servizi che hanno dato luogo a maggiori importi, dovrà pagare le eccedenze.

Perché è stata prevista la proroga del bonus terme al 30 giugno 2022?

I motivi per i quali si procede alla proroga del Bonus Terme sono prettamente tecnici. Purtroppo le varie ondate di contagi hanno portato molte persone a non poterlo utilizzare e di conseguenza molti sono rimasti senza riscossione. L’obiettivo è far in modo che l’impegno di chi lo ha richiesto e ottenuto non sia vano.

Ricordiamo che dal beneficio sono esclusi i trattamenti termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale o di altri enti pubblici.

Cartelle, ecco tutte le scadenze dei pagamenti della rottamazione ter

Cambia ancora il calendario per i pagamenti delle rate delle cartelle esattoriali dopo la rimessione dei termini per la pace fiscale. Giovedì 17 marzo 2022 c’è stato il primo passaggio al Senato del decreto “Sostegni ter” in attesa dell’ultima approvazione alla Camera prevista entro fine mese. Con il provvedimento, 532 mila contribuenti decaduti dalle due sanatorie, ovvero dalla rottamazione ter e dal saldo e stralcio, saranno riammessi a pagare le rate dovute. Ovvero quelle che dovevano essere pagate entro il 2020 e il 2021, prorogate a causa dell’emergenza sanitaria.

Cartelle esattoriali, entro il 31 marzo 2022 l’ultima notifica per i pagamenti a 180 giorni

Da quest’ultimo decreto, il calendario per i pagamenti delle rate decadute risulta completamente stravolto. Il nuovo decreto va a integrarsi con i pagamenti delle cartelle esattoriali degli ultimi provvedimenti approvati. E, pertanto, entro il 31 marzo 2022 potranno essere notificate ai contribuenti le ultime cartelle esattoriali da pagare entro la scadenza di 180 giorni e non entro i consueti 60 giorni di tempo.

Rate scadute nel 2020, entro il 30 aprile 2022 la nuova dilazione ed entro il 2 maggio 2022 il pagamento delle rate della rottamazione ter e saldo e stralcio

Ai fini dei pagamenti delle rate già scadute, è da cerchiare in rosso sul calendario la data del 30 aprile 2022. Infatti, entro questa scadenza dovranno essere rimodulate le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio originariamente in scadenza entro il 2020. Si tratta della rateizzazione intercorsa anteriormente alla sospensione della riscossione per l’emergenza sanitaria della prima ondata di Covid. I contribuenti potranno dunque richiedere una nuova dilazione delle rate mancanti. Il termine per il pagamento delle rate della rottamazione ter e del saldo è stralcio del 2020 è fissato al 2 maggio 2022 dal momento che il 30 aprile capiterà di sabato e il 1° maggio è una giornata festiva.

Scadenza del 29 giugno 2022 per il pagamento delle cartelle notificate al 31 dicembre 2021

la scadenza successiva per i pagamenti delle rate scadete è fissata al 29 giugno 2022. Entro questa data, infatti, andranno pagate le cartelle notificate al 31 dicembre 2021. Si tratta degli effetti dovuti al posticipo dei pagamenti a 180 giorni dalla ricezione delle cartelle esattoriali. La scadenza successiva da cerchiare in rosso è quella del 1° agosto 2022. Entro tale data andranno pagate le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio originariamente in scadenza nell’anno 2021. Il termine del 1° agosto è stato spostato dal 31 luglio 2022 che capita di domenica.

Cartelle esattoriali, le scadenze del 27 settembre e del 30 novembre 2022

Il 27 settembre 2022 sarà l’ultimo giorno utile per pagare le ultime cartelle notificate entro il 31 marzo 2022 con scadenza a 180 giorni. I sei mesi di tempo per pagare le cartelle dunque terminano in questa data. Infatti, per le cartelle notificate a partire dal 1° aprile 2022 il termine di pagamento ritorna ai consueti 60 giorni. Infine, il 30 novembre 2022 è l’ultimo giorno per pagare le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio per quelle originariamente in scadenza nel 2022. Entro questa data, pertanto, andranno pagate tutte le rate dovute nell’anno in corso.

Contributi a fondo perduto per negozi e ambulanti. I codici Ateco

Il decreto Sostegni ter prevede uno stanziamento di 200 milioni di euro in favore delle attività commerciali, tra cui quelle ambulanti, con l’obiettivo di contenere gli effetti negativi della pandemia. Il fondo viene denominato “fondo per il rilancio delle attività economiche”. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su contributi a fondo perduto per negozi e ambulanti con tutti i codici Ateco che possono presentare istanza.

Contributi a fondo perduto per negozi e ambulanti: requisiti per accedere

Il Fondo per il rilancio delle attività economiche comprende contributi a fondo perduto in favore di :

  • attività commerciali che nel 2019 hanno avuto ricavi non superiori a 2 milioni di euro;
  • e nel 2021 hanno maturato una riduzione del fatturato almeno del 30% rispetto al 2019.

Per poter accedere è necessario che le imprese

  • abbiano sede legale e operativa in Italia;
  • siano iscritte ed attive nel Registro delle Imprese (in seguito saranno indicati i codici Ateco);
  • non si trovino in liquidazione volontaria o comunque sottoposte a procedure concorsuali (l’aiuto a fondo perduto è quindi destinato ad attività che resteranno attive anche nel prossimo futuro);
  • non siano già in difficoltà economica alla data del 31 dicembre 2019, cioè prima dell’avvento della crisi pandemica;
  • infine, non siano destinatarie di sanzioni interdittive.

A quanto ammonta il contributo a fondo perduto per negozi e ambulanti?

Sicuramente una delle domande più frequenti è “quanto possono ricevere le attività commerciali, anche in forma ambulante, che richiedono l’accesso al Fondo per il rilancio delle attività economiche?”. La prima cosa da ricordare è che il Fondo si inserisce nel Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 . Inoltre i contributi a fondo perduto sono particolarmente apprezzati dalle imprese perché non devono essere restituiti e in questo caso non sono neanche legati ad investimenti. Per stabilire l’ammontare dei contributi a fondo perduto per negozi e ambulanti sono tenuti in considerazione due fattori, cioè il ricavato del 2019 e i ricavi del 2021.

In particolare la stessa è del:

  • 60% per le imprese che nel 2019 avevano ricavi non superiori a 400.000 euro;
  • 50% per le attività che nel 2019 hanno dichiarato fatturati compresi tra 400 milioni di euro e 1 milione di euro;
  • 40% per le imprese che nel 2019 hanno dichiarato ricavi compresi tra un milione di euro e 2 milioni di euro.

La percentuale vista si applica alla differenza tra i ricavi del 2019 e quelli del 2021.

Nel caso in cui le risorse stanziate non siano sufficienti a coprire le istanze che avrebbero diritto a percepire le somme, il Ministero per lo Sviluppo Economico provvederà a ridurre le somme erogate a ciascun avente diritto in modo proporzionale.

Sottolineiamo fin da ora che ancora non è possibile inoltrare la domanda per accedere al Fondo per il rilancio delle attività economiche, occorre attendere il decreto attuativo del MISE. Già da ora è però certo che la modalità di inoltre della domanda sarà telematico.

I codici Ateco che accedono al contributo a fondo perduto per negozi e commercianti

Vediamo ora i codici Ateco che possono accedere ai contributi a fondo perduto del Fondo per il Rilancio delle Attività economiche. Ricordiamo che rientrano tutti i codici Ateco dei gruppi che ora vediamo, ad esempio 47.19.10 (grandi magazzini) 47.19.20 (esercizi specializzati in computer, periferiche attrezzature per le telecomunicazioni)…

Codice Ateco Tipologia attività
47.19 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati
47.30 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
47.43 Commercio in apparecchi audio video
47.5 Commercio di altri prodotti per uso domestico
47.6 Articoli culturali e ricreativi
47.71 Articoli di abbigliamento
47.72 Calzature e articoli in pelle
47.75 Cosmetici, profumeria, erboristeria
47.76 Fiori, piante e semi fertilizzanti, animali domestici, alimenti per animali domestici
47.77 Commercio al dettaglio di orologi e gioielleria
47.78 Commercio al dettaglio di altri prodotti
47.79 Commercio prodotti di seconda mano
47.82 Commercio ambulante di prodotti tessili, calzature, abbigliamento
47.89 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
47.99 Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati

 

Per conoscere altri aiuti disponibili si consiglia la lettura di:

Fondo PMI Creative: cosa prevede e codici Ateco beneficiari

Bonus Partita IVA nel 2022: lo sai che nel 2022 bonus dopo bonus si arriva a cifre considerevoli?

Fondo Nuove Competenze 2022: ANPAL riapre l’istruttoria. Beneficiari

 

Caro bollette: ARERA comunica che sono operative le misure per le imprese

Nel comunicato stampa del 1° febbraio 2022 l’ARERA rende noto che le agevolazioni che il Governo ha previsto nel decreto Sostegni Ter per contrastare il caro bollette sono operative. Si tratta delle misure previste in favore delle medie e grandi imprese e vanno a sommarsi alle agevolazioni per i clienti domestici e le piccole imprese.

Azzeramento degli oneri generali di sistema per medie e grandi imprese

Il Decreto Sostegni Ter prevede l’azzeramento degli oneri di sistema per il primo trimestre 2022 in favore di medie e grandi imprese oltre i 16,5 kW di potenza. Tale misura è contenuta nell’articolo 14 del decreto legge 4 del 2022 e prevede l’azzeramento degli oneri generali di sistema per le imprese che impegnano una potenza pari o superiore a 16,5 kW.  L’agevolazione trova applicazione anche nel caso in cui la tensione sia sfruttata per illuminazione pubblica oppure per l’alimentazione di veicoli elettrici. La norma va ad estendere i benefici che erano stati in precedenza riconosciuti anche a famiglie e piccole imprese e di conseguenza per il primo trimestre 2022 è previsto un abbattimento generalizzato degli oneri di sistema.

Caro bollette: arriva il conguaglio per il mese di gennaio

L’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) nel comunicato del primo febbraio ha reso noto che il provvedimento è già attivato e che per le imprese che hanno già ricevuto al fattura del mese di gennaio con l’applicazione dei costi degli oneri di sistema, otterranno il conguaglio di tali somme nella fattura successiva.

Inoltre ARERA ha reso noto che per i clienti il cui contratto non prevede il pagamento degli oneri generali (ASOS e ARIM), il venditore dovrà provvedere a una riduzione della spesa energetica calcolando la differenza tra quanto fatturato e quanto il cliente avrebbe fatturato con gli oneri di sistema poi azzerati.

Questa misura va ad aggiungersi alle altre già emanate per contrastare il caro bollette e in particolare la rateizzazione delle bollette energetiche, la riduzione al 5% dell’IVA sul gas metano per le bollette di gennaio, febbraio, marzo 2022, l’azzeramento degli oneri di sistema sul gas metano e infine il bonus bollette legato all’ISEE.

Per approfondimenti:

Bolletta energetica: dal 2022 parte la rateizzazione in 10 rate

Aumenti luce e gas: ecco le ultime novità sui rincari e azzeramento oneri

Agricoltura e pesca: Unione Europea estende gli aiuti al 30 giugno 2022

La Commissione Europea estende gli aiuti previsti per agricoltura, pesca, acquacoltura e silvicoltura fino al 30 giugno 2022.

Agricoltura e pesca: prorogati gli aiuti in deroga fino al 30 giugno 2022

L’obiettivo è accelerare la ripresa economica aiutando settori strategici che più di altri hanno subito gli effetti dell’epidemia Covid 19. Per fare ciò si deroga temporaneamente alle norme sugli Aiuti di Stato previsti dall’Unione Europea e si concedono ulteriori sostegni. Proprio in questa ottica Bruxelles ha prorogato il regime di aiuti per agricoltura, silvicotura, pesca e acquacoltura e ha autorizzato un aumento di bilancio di 500 milioni di euro.

Il nuovo regime di aiuti prevede per le imprese impegnate nel settore dell’agricoltura diverse tipologie di aiuti. Tra questi ci sono: sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, incentivi fiscali, decontribuzione o riduzione del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, cancellazione del debito e agevolazioni.

I nuovi massimali degli Aiuti di Stato nel Temporary Framework

I limiti agli Aiuti di Stato sono determinati dall’Unione Europea al fine di non falsare la libera concorrrenza delle imprese che hanno sede nei vari Paesi Membri. I limiti sono piuttosto rigidi, ma in seguito all’emergenza Covid si è optato per deroghe temporanee il cui obiettivo è aiutare Paesi e settori che più di altri hanno subito gli effetti dell’emergenza epidemiologica. I nuovi massimali previsti per gli aiuti di Stato nel Temporary Framework sono:

  • 290.000 euro per le aziende impegnare nella produzione primaria;
  • 345.000 euro per ciascuna impresa impegnata nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
  • 2,3 milioni di euro per imprese impegnate in altri settori.

La proroga del regime di Aiuti di Stato previsti dall’Unione Europea è stata resa attiva in Italia con il decreto Sostegni Ter 4 del 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 gennaio 2022.

Il Deputato del M5S Giuseppe L’Abbate, impegnato nella Commissione Agricoltura, ha sottolineato che tali aiuti possono inoltre essere combinati con gli aiuti de minimis il cui importo in tre anni è di 25.000 euro per l’agricoltura e 30.000 euro per acquacoltura e pesca.

Per saperne di più leggi gli approfondimenti:

Aiuti di Stato e pandemia: l’Unione Europea ammette deroghe 

Aiuti de Minimis: cosa sono, limiti, ammontare e come ottenerli

Agricoltura: scopri il Piano di Sostegno al settore vitivinicolo

inoltre:

Agricoltura: aiuti dell’Unione Europea ai settori vitivinicolo e ortofrutticolo

Agricoltura: tutte le novità nella legge di bilancio 2022

Bonus edilizi: dal Sostegni Ter stop alle cessioni multiple dei crediti

Novità dall’articolo 26 della bozza del decreto Sostegni Ter: per i bonus edilizi è prevista la sospensione della cessione multipla dei crediti.

Bonus edilizi e contrasto alle frodi: stop alle cessioni multiple dei crediti

Deve essere sottolineato che l’introduzione dell’articolo 26 del decreto Sostegni Ter ha sollevato molti malumori e di conseguenza, questa norma potrebbe cambiare. Nonostante questo, vediamo attualmente cosa prevede l’articolo. La prima cosa da sottolineare è che esso è rubricato: Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche. Di conseguenza il governo è consapevole che il riconoscimento dei Bonus Edilizi e in particolare il Superbonus 110% sta creando delle fasce di frode piuttosto rilevanti con importi per i lavori gonfiati e di conseguenza, oltre ad aver introdotto il visto di conformità e varie asseverazioni, sta pensando a ulteriori misure che dovrebbero ostacolare i furbetti.

Secondo le nuove norme, la cessione del credito potrebbe essere effettuata una sola volta. Il cessionario, ad esempio l’impresa che si occupa dei lavori edili, a sua volta potrebbe cedere il credito solo agli intermediari finanziari.

Obiettivo: bloccare la catena delle cessioni dei crediti: critiche dai professionisti del settore

Il Governo ha dichiarato che l’intenzione è bloccare la catena delle cessioni dei crediti che ha portato la Guardia di Finanza a scoprire numerose frodi. Naturalmente questa bozza ha destato l’interesse delle imprese edili che criticano aspramente il costante cambio di norme applicabili ai bonus edilizi. Tale comportamento, secondo l’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), andrebbe a danneggiare soprattutto le imprese più serie e a penalizzare le famiglie più bisognose. Le seconde infatti non possono avvalersi delle detrazioni sull’IRPEF.

Il presidente dell’ANCE Gabriele Buia sottolinea che questo provvedimento costringerà molte imprese a dover modificare i contratti già stipulati con il rischio che nascano molti contenziosi e un blocco del mercato.

Dello stesso avviso è anche la Rete delle Professioni Tecniche (RPT). Questa sottolinea come le continue modifiche alle disposizioni generino confusione e incertezza togliendo efficacia ai provvedimenti. RPT sottolinea che è concorde sulla necessità di evitare le frodi, ma tale obiettivo può essere realizzato attraverso strumenti informatici, banche dati e tutte le informazioni già in possesso dell’Agenzia delle Entrate.

Occorre, infine, sottolineare che, in base alla bozza del decreto Sostegni Ter approvata, il blocco delle cessioni del credito previsto dall’articolo 26 dovrebbe entrare in vigore per gli atti stipulati dopo il 7 febbraio 2022. Per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati già oggetto di cessione, sarà possibile effettuare solo un’altra cessione. I contratti stipulati dal 7 febbraio e che prevedono cessioni multiple sono nulli.

Il blocco delle cessioni del credito multiple riguarderà tutti i bonus edilizi e in particolare Sisma Bonus, Ecobonus, Bonus Ristrutturazioni, Super Bonus 110% e Bonus facciate.

Decreto sostegni ter, gli aiuti potrebbero non bastare

Il Decreto sostegni ter è già stato firmato da presidente del consiglio, ma non è detto che le risorse siano sufficienti alle imprese.

Decreto sostegni ter, cosa è stato approvato

Il nostro Paese vuole e deve tornare alla normalità se non vuole registrare un altro stop dell’economia. Così nonostante il 2022 parta sotto i più rosei auspici, c’è voglia di farcela. Nel frattempo il Governo ha determinato i nuovi aiuti a favore delle imprese in difficoltà. Così sono stanziati 3,3 miliardi per le imprese e per contenere i rincari nei primi mesi dell’anno.

Ma secondo gli studi fatti da Confindustria, queste misure potrebbero essere insufficienti a contenere i costi e i rincari che continua a lievitare anche nei beni di prima necessità come pasta, pane, latte e verdure che sono alla base della dieta alimentare di noi italiani. Non ultimo il caro-colazione in cui un caffè potrebbe arrivare a 1, 50 euro.

Decreto sostegni ter, facciamo un pò di conti

Il problema è che non si trovano le giuste risorse, molte aziende potranno trovarsi in gravi difficoltà. Le aziende potrebbero non poter più restare aperte e quindi licenziare i propri dipendenti. Sotto minaccia ci sono circa 500 mila lavoratori di vari settori economici. Questo vuol dire che i soldi pubblici dovranno essere impiegati per pagare le casse integrazioni o le misure idonee a sostegno delle famiglie in difficoltà.

Gli aumenti sono stimati in circa 90 miliardi per il 2022. Pertanto i soli soldi stimati riusciranno a coprire solo circa il 6% degli aumenti. Si capisce che occorre trovare un’alternativa e di farlo nel più breve tempo possibile. Perché tra costi dell’energia, personale dimezzato a causa dei contagi, la situazione economica del nostro paese potrebbe subire nell’ennesimo stop alla crescita.

A cosa sono destinati gli altri sostegni?

Oltre alla copertura degli aumenti dovuti al caro energia, i sostegni sono destinati alle imprese colpite dalla quarta ondata della pandemia. Tuttavia rischiano di non bastare i soldi per 1.6 miliardi destinati alle categorie più colpite. Non è neanche prolungato l’esenzione al pagamento dell’IMU per gli alberghi, che come è noto hanno risentito della mancata presenza di turisti, anche nelle grandi città.

Sul sito del Mise sono anche indicati a chi sono rivolti 390 milioni per le misure di sostegno ed attività del commercio al dettaglio, settore del tessile e dell’intrattenimento:

  • Fondo per il rilancio delle attività economiche per il commercio al dettaglio, con una dotazione di 200 milioni per l’anno 2022. Le imprese, per poter beneficiare dei contributi a fondo perduto, devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019;
  • Fondo per il sostegno delle attività particolarmente compite, come l’intrattenimento, le discoteche, le piscine e le sale da ballo. Infatti è esteso al 2022 con uno stanziamento di 20 milioni da destinare ad interventi in favore dei parchi acquari, tematici, giardini zoologici e parchi geologici. Per il settore del wedding ed affini sono stanziati 40 milioni;
  • Il credito d’imposta del 30% sul valore delle rimanenze finali di magazzino delle attività manifatturiere e del commercio del settore tessile, della moda e degli accessori è esteso anche alle imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria. Per la misura sono stanziati circa 100 milioni.

Somme che attualmente sono state stanziate, ma che dovranno essere poi destinate attraverso dei decreti attuativi e linee guida che permettono di presentare le domande da parte delle aziende.