Regolarizzare errori delle dichiarazioni senza sanzioni con legge di bilancio 2023

Al fine di fornire supporto alle imprese e ai contribuenti che sono ancora in affanno con le conseguenze dell’emergenza pandemica e del caro energia, con la bozza della manovra di bilancio 2023 si provvede a dettare una serie di norme volte ad agevolare i contribuenti che hanno commesso delle irregolarità nelle dichiarazioni e nei pagamenti. Si tratta di misure diverse rispetto allo stralcio delle cartelle previsto dall’articolo 46. Ecco le diverse opportunità per regolarizzare le dichiarazioni.

Regolarizzare errori materiali nelle dichiarazioni

La prima è prevista dall’articolo 38 della bozza della legge e trova applicazione per le maggiori imposte rilevate in seguito a controllo automatizzato di errori materiali nelle dichiarazioni dei redditi e Iva. Si può ottenere lo “sconto” delle sanzioni per le cartelle per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto all’entrate in vigore della legge di bilancio 2023 e per quelle recapitate successivamente all’entrata in vigore. La posizione può essere sanata pagando:

  • l’imposta dovuta;
  • interessi e somme aggiuntive ( spese );
  • sanzione al 3%.

L’applicazione di questa agevolazione è limitata alle dichiarazioni inerenti i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2020, 31 dicembre 2021.

Nel caso in cui per le imposte viste sia in corso un pagamento rateale la definizione agevolata può essere richiesta per le somme residue, le somme versate prima della definizione agevolata e acquisite dall’erario non sono rimborsabili. Per le rate rimanenti viene riconosciuta la possibilità di estendere il pagamento in un numero di rate maggiore, fino a 20.

Regolarizzare errori formali nelle dichiarazioni

L’articolo 39 permette la definizione agevolata per gli errori formali nelle dichiarazioni Irap, Iva e imposte sui redditi. Per poter essere regolarizzate deve trattarsi di errori che non vanno a incidere sulla determinazione della base imponibile. Rientrano nella definizione agevolata le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze commesse fino al 31 ottobre 2022, vi sono però limiti:

  • le violazioni non devono essere già state contestate e diventate definitive ( quindi deve trattarsi di una definizione volontaria);
  • la procedura non può essere utilizzata dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoni detenuti all’estero;
  • sono infine escluse dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione di sanzioni già oggetto di procedura di collaborazione volontaria.

Per regolarizzare la posizione prevede, oltre il pagamento dei tributi anche una somma pari a 200 euro per ogni periodo di imposta a cui si riferiscono le violazioni. Il pagamento può avvenire in due rate di uguale importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.

L’articolo 40 prevede invece la regolarizzazione di violazioni che non rientrano nei due casi precedenti relative a periodi di imposta fino al 31 dicembre 2021. In questo caso per la regolarizzazione è necessario versare 1/18 del minimo edittale previsto per la violazione posta in essere. A ciò si aggiungono gli interessi legali e l’imposta. Il pagamento può essere rateizzato per un numero massimo di rate di 8 e primo versamento entro il 31 marzo 2023. Le successive scadenze sono:

  • 30 giugno;
  • 30 settembre;
  • 20 dicembre;
  • 31 marzo di ciascun anno.

Al mancato rispetto delle scadenze consegue la decadenza dal beneficio.

In caso di liti tributarie pendenti è possibile regolarizzare attraverso la procedura specifica prevista sempre nella legge di bilacio 2023. Puoi leggere l’approfondimento all’articolo:

Liti tributarie pendenti nella legge di bilancio 2023: sconti per la chiusura

Versamenti imposte: pronto il decreto che sposta la scadenza al 20 luglio

Il Fisco finirà per concedere più tempo per il versamento delle imposte. È pronto, infatti, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) che sposta i pagamenti delle imposte dal 30 giugno al 20 luglio 2022, senza la maggiorazione. Lo 0,40% sarà applicato, invece, nel periodo di versamento dal 21 luglio al 20 agosto 2022. Il provvedimento si rende necessario per le modifiche normative intervenute nelle ultime settimane, tra le quali quelle riguardanti gli adempimenti sull’autodichiarazione degli aiuti dell’Unione europea. Ma anche della messa a disposizione dei contribuenti e dei professionisti degli strumenti necessari per procedere alla dichiarazione dei redditi 2022.

Decreto di proroga dei versamenti delle imposte al 20 luglio 2022: chi ne beneficia?

Il pressing per la proroga dei versamenti delle imposte con scadenza dal 30 giugno al 20 luglio è stato portato avanti dai professionisti. Il presidente dei Commercialisti, infatti, ha scritto al ministro dell’Economia e delle Finanze per spostare le scadenze fissate per i versamenti del 2022 del periodo di imposta 2021. Pertanto, il nuovo provvedimento sposterà la scadenza dei pagamenti fiscali per i soggetti Isa di tre settimane, senza l’applicazione della maggiorazione dello 0,40%. Per i versamenti dal 21 luglio al 20 agosto prossimi, sarà applicata la maggiorazione nella stessa misura. Il decreto sarebbe già pronto al ministero dell’Economia e delle Finanze.

Slittamento delle scadenze per i versamenti delle imposte, le motivazioni e i ritardi

Lo spostamento dei termini di pagamento delle imposte è necessario, secondo il presidente dei Commercialisti Elbano de Nuccio, per fare in modo che “i contribuenti e i commercialisti che li assistono possano effettuare gli adempimenti senza affanni e con la dovuta diligenza professionale”. Da quanto si apprende dal quotidiano Italia Oggi, il presidente de Nuccio avrebbe sottolineato nella lettera al ministro dell’Economia Daniele Franco la necessità di “razionalizzare il calendario fiscale“. Inoltre, mai come quest’anno, contribuenti e commercialisti sono alle prese con i ritardi nella elaborazione e nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Imposta regionale delle attività produttive (Irap). E, dunque, con la determinazione del saldo e della 1° acconto delle imposte del 2022 riferite al periodo 2021. Tali ritardi deriverebbero, essenzialmente, con la messa a disposizione degli strumenti per far fronte ai versamenti delle imposte.

Irap, la devono pagare anche le imprese familiari e coniugali?

Con la riforma fiscale e l’abolizione dell’Irap per le persone fisiche, l’Imposta regionale sulle attività produttive deve essere pagata dalle imprese familiari? Al quesito ha risposto l’Agenzia delle entrate fornendo indicazioni relative all’esenzione dell’imposta anche per le imprese familiari. Nel chiarimento, infatti, l’Agenzia delle entrate ha tenuto maggiormente conto della natura individuale e non associativa delle imprese familiari.

Versamento Irap 2022, chi non deve versare l’imposta?

Nella risposta fornita dall’Agenzia delle entrate si parte al presupposto dell’esenzione dal pagamento dell’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) prevista dalla legge di Bilancio 2022. Al comma 8 dell’articolo 1, della legge numero 234 del 2021, il governo ha infatti previsto che, a partire dal 2022, l’Irap non debba essere pagata più dalle persone fisiche che esercitino le attività commerciali oppure le arti e le professioni. Le attività esentate dal pagamento dell’Irap sono quelle elencate dalle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo numero 446 del 1997.

Irap 2022, i chiarimenti su chi risulta esentato dal pagamento dell’imposta

In altre parole, sono esentati dal pagamento dell’Irap tutte le persone fisiche che siano titolari di partita Iva individuale. Nell’esercizio della professione, le partite Iva devono svolgere un’attività individuale, qualunque essa sia, anche in forma di impresa, purché individuata tra i commercianti, gli artigiani, i prestatori di servizi. Sono inclusi dunque i lavoratori autonomi.

Pagamento Irap 2022, quali imprese non devono versarla?

Nel quesito, l’Agenzia delle entrate ha risposto che l’Irap non deve essere pagato dalle imprese individuali a partire dall’anno di imposta 2022. L’esenzione vale anche se le imprese individuali abbiano dei dipendenti o rientrino tra le imprese familiari. Conseguentemente, anche le imprese individuali che abbiano collaboratori e dipendenti e a prescindere dal capitale investito, proprio perché individuali, sono esentate dal pagamento dell’Irap. L’esenzione vale anche per i professionisti che si avvalgano di prestazioni di servizi offerti da società esterne.

Irap, qual è l’impresa familiare?

Anche le imprese familiari sono riconducibili a quelle individuali. Secondo quanto disciplina l’articolo 230 bis del Codice civile, “salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare e ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa. I familiari partecipanti all’impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi”.

Allargamento dell’esenzione Irap alle imprese familiari

Nella risposta fornita dall’Agenzia delle entrate in merito all’esenzione dell’Irap, si evidenzia che le imprese familiari “hanno natura individuale e non collettiva e associativa”. Pertanto, risulta imprenditore solo “il titolare dell’impresa, il quale la esercita assumendo in proprio diritti ed obbligazioni, oltre la piena responsabilità verso i terzi”. Con queste spiegazioni, l’Agenzia delle entrate ha confermato, dunque, che anche le imprese familiari rientrano tra i soggetti ai quali va l’esonero dell’Irap con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

Imprese familiari esenti dall’Irap, e le imprese coniugali?

Non vi sono, ad oggi, chiarimenti relativi alle imprese coniugali di cui all’articolo 177 del Codice civile. In base alla Giurisprudenza, infatti, le imprese familiari sono costituite dopo il matrimonio e gestite da entrambi i coniugi. Dal punto di vista fiscale, le imprese familiari sono equiparabili alle società di persone (o società di fatto), a maggior ragione che i redditi devono essere dichiarati nel modello Sp. Nella dichiarazione, inoltre, i redditi vanno attribuiti pro quota ai due coniugi nel quadro Rh del modello Pf. Si ritiene, pertanto, che le imprese coniugali debbano continuare a versare l’Irap alla pari di tutte le imprese commerciali. 

Irap, con l’abolizione cosa bisogna versare nel 2022?

Il taglio dell’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) non elimina il saldo di giugno prossimo e la dichiarazione dei redditi del 2022. Delle nuove regole della riforma fiscale, inoltre, non ne beneficeranno le società di capitali e quelle di persone. L’abolizione dell’Irap, infatti, riguarda le persone fisiche che svolgono le attività commerciali, le arti e le professioni. La legge di Bilancio 2022 (la numero 234 del 2021) taglia l’imposta per determinati contribuenti, lasciando inalterate dunque le società collettive.

Irap, chi sono i soggetti passivi di imposta e a vantaggio di chi andrà il taglio

L’effetto che si ha con l’abolizione dell’Irap va a vantaggio dei lavoratori autonomi che svolgano la propria attività singolarmente. Se invece il lavoratore autonomo si unisce ad altri lavoratori (come, ad esempio, nelle società e negli studi associati), rimane soggetto passivo di imposta. In ogni caso, la legge di Bilancio 2022 rappresenta una parziale revisione della disciplina fiscale in materia. Si prevedono ulteriori provvedimenti che segneranno il graduale superamento dell’imposta regionale sulle attività produttive con l’introduzione di un’unica addizionale applicata al reddito di impresa.

Irap, quali sono i soggetti obbligati al pagamento?

L’Imposta regionale sulle attività produttive trova disciplina nel decreto legislativo numero 446 del 1997. L’introduzione dell’imposta risale al 1° gennaio 1998 in sostituzione di altri tributi come l’Ilor, la tassa sulle partite Iva e l’Iciap. L’Irap è dovuta per l’esercizio in forma abituale delle attività autonome organizzate, dirette a produrre o a scambiare beni o a prestare servizi. Chi esercita, pertanto, attività di lavoro autonomo e di impresa, sia nella modalità individuale che in forma associata, rientra tra i soggetti passivi dell’imposta. Sono soggetti anche le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché gli enti non commerciali.

Deducibilità Irap e modifiche introdotte nel corso degli anni

Nel corso degli anni l’Irap è stata soggetta a varie modifiche. Una, in particolare, ha interessato l’ambito di applicazione della deducibilità dell’imposta sulle componenti di costo relative al lavoro. Tali costi sono divenuti totalmente deducibili se sostenuti per il lavoro dipendente a tempo indeterminato. Inoltre l’Irap, dal 2016, non deve essere più versata dai lavoratori autonomi delle attività agricole che rientrino nel reddito agrario.

Riforma Irap ed esenzione di soggetti passivi ai sensi della legge di Bilancio 2022

La riforma dell’Imposta regionale sulle attività produttive operata dalla legge di Bilancio 2022 permette alle persone fisiche che svolgano un’attività commerciale o l’esercizio di arte e professioni di non versare più l’Irap. Le attività esenti sono quelle riportate dalle lettere b) e c) del comma 1, dell’articolo 3, del decreto legislativo numero 446 del 1997. Il decreto, dunque, riporta tutti i soggetti passivi dell’imposta, includendo anche le società in nome collettivo (snc), quelle in accomandita semplice (sas) e le società a esse equiparate. L’equiparazione è riportata dal comma 3, dell’articolo 5, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Il comma c) del decreto leggislativo 446, invece, aggiunte ai soggetti passivi delle imposta le persone fisiche, le società semplice e le società equiparate, oltre alle persone fisiche che svolgano attività di arti e di professioni.

Riforma Irap, chi non deve pagarla nel 2022 e chi deve versarla?

La cancellazione dell’Irap a partire dal 2022 riguarda, in altre parole, essenzialmente le persone fisiche. Risultano escluse dalla cancellazione delle imposte le società e gli enti assimilati. In base a quanto dispone la legge di Bilancio 2022, dunque, il taglio dell’imposta riguarda solo le persone fisiche, mentre continueranno a versarla gli studi associati e le società di professionisti, oltre a tutte le società di capitali e di persone. Non dovranno pagare l’Irap, in attesa di ulteriori delucidazioni dall’Agenzia delle entrate, le imprese familiari che si avvalgano di collaboratori domestici. Si tratterebbe, in questo caso, pur sempre di imprese qualificabili come individuali.

Decorrenza taglio Irap, cosa bisogna fare nella prossima dichiarazione dei redditi e saldo 2021?

La cancellazione dell’Irap entra in vigore, con la legge di Bilancio 2022, a decorrere dal periodo di imposta coincidente con l’anno solare 2022. Ciò significa che l’esercizio coincide con l’anno di entrata in vigore delle novità della legge di Bilancio 2022. Di conseguenza, anche le persone fisiche che beneficiano della cancellazione dell’Irap, nel corso del 2022 dovranno prestare attenzione a due adempimenti:

  • entro il 30 giugno del 2022 dovranno procedere con il pagamento del saldo 2021;
  • presentare il modello Irap 2022 entro il 30 novembre 2022;
  • non si dovranno pagare, invece, gli acconti.

Dichiarazione Redditi e Irap 2021, indicazioni aiuti di Stato solo per la contabilità ordinaria

Nella dichiarazione dei Redditi 2021 l’indicazione dei contributi a fondo perduto e degli aiuti di Stato va messa solo in caso di contabilità ordinaria. Nel modello Irap 2021, invece, vanno riportati solo i contributi che incidono sul tributo stesso. Dopo le numerose interpretazioni riguardo all’allocazione degli importi nei diversi quadri, principalmente nei righi RS 401 e RS 402 del modello dei Redditi 2021 e IS 201 e IS 202 relativi al modello Irap, è necessario fare chiarezza su come registrare gli aiuti di Stato caso per caso. Chiarimenti che si sono resi necessari anche alla luce delle ultime indicazioni del 6 settembre 2021.

Redditi dei professionisti e imprese, il quadro RF della dichiarazione dei redditi 2021

Per il Reddito dei professionisti e delle imprese, gli aiuti di Stato ricevuti per l’emergenza coronavirus possono non essere indicati. Si tratta di contributi ricevuti che – in via generalizzata – seguendo le indicazioni dell’articolo 10 bis del Decreto legge numero 137 del 2020, godono della detassazione. Fanno eccezione i professionisti e le imprese in contabilità ordinaria. Infatti, nel quadro RF dovranno apportare la variazione in diminuzione per “sterilizzare” il provento a bilancio.

Compilazione facoltativa quadri dei Redditi dei contributi a fondo perduto

Per gli altri contribuenti, la compilazione facoltativa dei quadri di Reddito ha come conseguenza la necessità di compilare il prospetto degli aiuti di Stato relativo al quadro RS. In questo quadro trovano obbligatoria indicazione i contributi a fondo perduto versati dall’Agenzia delle entrate.

Contributi a fondo perduto pagati dall’Agenzia delle entrate:  quando non si devono indicare gli importi?

Per i contributi a fondo perduto dell’Agenzia delle entrate, relativi ai codici 20, 22, 23, 27 e 28 del rigo RS 401, non si devono “popolare” i campi relativi agli importi. Sarà la stessa Agenzia delle entrate che procederà al recupero di queste informazioni sulla base dei bonifici versati ai soggetti contribuenti.

Dichiarazione Redditi 2021, si devono indicare i contributi degli altri Enti?

I contributi versati durante la fase di emergenza dagli altri Enti, come l’Inps e le Casse previdenziali, non devono essere indicati nel quadro RS. Anche questi importi risultano detassati secondo quanto disposto dall’articolo 10 bis del Decreto legge numero 137 del 2020.

Crediti di imposta Covid, bonus sanificazione e ‘Botteghe e negozi’ nella dichiarazione Redditi 2021

I crediti di imposta Covid, invece, devono trovare allocazione nel quadro RU e in quello RF in diminuzione dal reddito. Inoltre, si devono indicare con l’importo del credito nel quadro RS e in quello IQ se inerenti all’Irap. Fa eccezione il bonus relativo alla sanificazione degli ambienti di lavoro e quello delle ‘botteghe e negozi’ del Decreto legge “Cura Italia”: entrambi non devono essere inseriti nel Quadro temporaneo.

Codici 24 e 8: devono essere indicati nei Redditi 2021?

Nel rigo RS 401 del modello dei Redditi 2021 e nel rigo IS 201 del modello Irap sono diventati, rispettivamente, inutili i codici 24 e 8. Infatti, l’articolo 1 bis del Decreto legge numero 73 del 2021 ne ha disposto l’abrogazione come qualifica di aiuto di Stato delle misure ricevute.

Modello Irap 2021, come si procede con i contributi a fondo perduto?

Nel modello Irap 2021 si devono riportare solo i contributi e gli aiuti ricevuti che incidono specificamente sul tributo stesso. Rientra in questa indicazione anche l’eliminazione del 1° acconto del 2020 per i soggetti passivi beneficiari della misura. Inoltre, si ritiene che si possa scegliere tra cassa e competenza nella compilazione del quadro RS. Ciò deriva dal fatto che le istruzioni al quadro Rs prevedono la procedura per competenza, mentre le Faq accolgono la compilazione per cassa.

Ulteriori indicazione nella compilazione del modello Redditi 2021

Maggiori indicazioni sono state diramate nel corso del Question time del 24 giugno 2021 (numero 506180) e nella lettera inviata dal direttore dell’Agenzia delle entrate ai Garanti dei contribuenti a fine luglio scorso. In entrambe le occasioni si è ribadito come alcune informazioni derivino direttamente dalla disciplina comunitaria. Pertanto, dette informazioni non sono rintracciabili nelle banche date a disposizione dell’Agenzia delle entrate.

Errori e sanzioni nella dichiarazione Redditi 2021

In questo ambito rientrano i casi di soggetti che svolgano più attività. Per queste situazioni è necessario far riferimento al settore e al codice dell’attività che ha percepito il contributo o l’aiuto di Stato. Per quanto concerne le eventuali sanzioni per errori e omissioni nei quadri dichiarativi dei contributi a fondo perduto Covid, anche qui vi è una divergenza tra normativa comunitaria e quella interna. Infatti, la risoluzione 26/E del 2021 contempla una sanzione fissa residuale, mentre nel Question time di giugno si ipotizza l’illegittimità della fruizione dell’aiuto stesso.

 

Chi è obbligato a presentare la dichiarazione IRAP? Scopriamolo insieme

L’IRAP è l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive ed è un’imposta annuale il cui gettito entra nelle casse delle Regioni ed è destinato prevalentemente alle spese sanitarie. In questa piccola guida cercheremo di capire chi è obbligato a presentare la dichiarazione IRAP, cioè chi sono i soggetti passivi di questo tributo.

Chi deve presentare la dichiarazione IRAP

Le caratteristiche generali dell’IRAP sono state delineate nel precedente articolo che è possibile trovare QUI, cercheremo ora di delineare chi sono i soggetti che devono presentare la dichiarazione IRAP 2021. Per capire ciò è necessario fare riferimento prevalentemente al TUIR (Testo Unico Imposte sul Reddito).

Devono presentare la dichiarazione IRAP:

  •  in base all’articolo 53 TUIR devono presentare la dichiarazione le persone fisiche esercenti arti e professioni che siano titolari di reddito di lavoro autonomo;
  • l’ art 55.TUIR indica come obbligati le persone fisiche esercenti attività commerciali e titolari di reddito d’impresa;
  • allevatori;
  • agriturismo che si avvalgono del regime semplificato per la determinazione del reddito;
  •  Società Semplici, Società in Nome collettivo (SNC), Società in Accomandita Semplice (SAS) ed equiparate comprese le associazioni costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
  • Società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione, trust, enti pubblici e privati residenti nel territorio dello Stato o che qui svolgono attività commerciale in modo prevalente, società ed enti di ogni tipo, anche senza personalità giuridica e senza residenza in Italia, limitatamente all’attività esercitata sul territorio  per un tempo non inferiore a 3 mesi con organizzazione stabile;
  •  enti privati diversi da società e da trust residente nel territorio e che hanno per attività principale quella commerciale;
  •  enti non commerciali e non residenti che hanno esercitato in Italia attività attraverso un’organizzazione stabile per un periodo non inferiore a tre mesi o che hanno esercitato attività agricola;
  • amministrazioni pubbliche.

Soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IRAP

Per capire bene il campo di applicazione IRAP 2021 è necessario anche avere in considerazione i soggetti esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione IRAP. Si tratta di:

contribuenti esercitanti attività di impresa, arti e professioni che hanno aderito al regime forfettario o a un regime fiscale di vantaggio ad esempio contributi per l’imprenditoria giovanile, lavoratori in mobilità;

  • incaricati di vendita a domicilio;
  • coloro che scelgono il regime forfettario;
  • imprese  che esercitano attività agricole (legge 208 del 2015) tra cui anche agriturismo;
  • coloro che hanno un reddito derivante da collaborazione coordinata e continuativa;
  • redditi derivanti dalla concessione in locazione di fabbricati e terreni;
  • fondi di investimento;
  • reddito occasionale.

Il presupposto oggettivo per la dichiarazione IRAP

Dal punto di vista oggettivo è necessario fare riferimento all’articolo 2 comma 1 del decreto legislativo 446 del 1997 che ha istituito questa imposta. Lo stesso è rubricato “presupposto dell’imposta” e stabilisce: Presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta.

Da ciò deriva che nel singolo caso occorre verificare se effettivamente sono presenti tutti i presupposti per poter applicare l’imposta e quindi se vi è obbligo o meno di presentare la dichiarazione IRAP. L’attività deve quindi essere svolta:

  • abitualmente;
  • deve essere diretta alla produzione di beni e alla prestazione di servizi;
  • deve essere presente una organizzazione di risorse e beni diretta alla stessa attività produttiva.

L’ultimo punto è stato interpretato nel senso che il lavoratore autonomo, ad esempio un professionista, ricade nell’applicazione dell’IRAP nel caso in cui per lo svolgimento dell’attività si avvalga della collaborazione di altri soggetti, oppure abbia investito notevoli capitali, ma se lavora da solo, non ha dipendenti e collaboratori di alcun genere e non ha effettuato investimenti importanti, ad esempio per l’acquisto di strumentazioni, è esentato. Il caso di scuola è quello dell’avvocato che ha uno studio in cui opera solo lui.

La giurisprudenza

Si ritiene che l’esercizio occasionale di tali attività professionali, ad esempio quella di avvocato, non costituisca il presupposto per l’applicazione dell’imposta. La giurisprudenza nel tempo ha maturato diversi orientamenti. Ad esempio la Corte Costituzionale nella sentenza  156 del 2001 ha stabilito che non è soggetto passivo dell’imposta il professionista che esercita l’attività in assenza di elementi di organizzazione. Sulla stessa linea c’è la sentenza della Corte di Cassazione 3672 del 2007 che afferma che l’imposta non è applicabile quando il contribuente si sia avvalso di mezzi materiali e personali che rappresentano un mero ausilio all’attività.

Entra nel merito della questione la Corte di Cassazione e in diverse pronunce ribadisce che l’imposta non è dovuta:

  • quando il professionista è responsabile dell’organizzazione dei mezzi;
  • nel caso in cui non s parte di strutture organizzative riferibili a responsabilità e interessi altrui;
  • se si avvale in maniera occasionale del lavoro altrui.

Termini di presentazione del modello IRAP 2021

La dichiarazione IRAP deve essere presentata entro il 30 novembre dell’anno successivo rispetto al periodo di imposta, ad esempio per il periodo di imposta 2020 la dichiarazione IRAP deve essere presentata entro il 30 novembre 2021.

 

 

I contributi regionali Covid a imprese e autonomi non sono soggetti a tassazione

I contributi per l’emergenza Covid-19, erogati dalle Regioni a imprese e autonomi, non sono soggetti a tassazione. A tal proposito, come per gli aiuti concessi dai governi Conte e Draghi, può essere applicato quanto previsto dall’articolo 10 bis del decreto legge numero 137 del 2020. La conseguenza è quella della non tassabilità dei contributi ricevuti.

Applicazione dell’articolo 10 bis del Dl 137 del 2020 per indennità e contributi

L’articolo 10 del decreto legge del 28 ottobre 2020, numero 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, poi convertito dalla legge numero 176 del 2020, ha precisato che “le indennità e i contributi di qualsiasi natura, riconosciuti in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef e Ires e non rilevano, ai fini della deducibilità, degli interessi passivi”.

Indennità e contributi a imprese e autonomi: aiuti in via eccezionale

L’articolo è dunque chiaro riguardo alla detassazione di qualsiasi aiuto a carattere nazionale o locale. Tuttavia, l’erogazione degli aiuti alle imprese e ai lavoratori autonomi deve essere effettuata in via eccezionale, proprio a seguito dell’emergenza sanitaria ed economica da coronavirus. I contributi e le indennità inoltre, specifica la norma, devono essere diversi da quelli esistenti precedentemente all’emergenza sanitaria stessa.

Indenntà autonomi, imprese, arte e professione: non vanno indicate nel modello Aiuti di Stato

Rispetto a una prima interpretazione basata proprio sull’articolo 10 bis del Dl 137 del 2020, lavoratori autonomi, esercenti di attività d’impresa, arte o professione, che abbiano ricevuto indennità e contributi legati all’emergenza sanitiaria, non devono indicare il relativo importo nel modello dei redditi e nemmeno nella dichiarazione Irap. La novità è contenuta nell’articolo 1 bis del decreto legge numero 73 del 2021, introdotto dalla legge di conversione numero 106 del 2021. Tale articolo ha abrogato proprio il comma 2 dell’articolo 10 bis del decreto legge numero 137 del 2020. Nella norma era contenuta la necessità di indicare le indennità ricevute nel modello Aiuti di Stato.

Modello dei redditi, come va indicato il credito di imposta sulla sanificazione ambienti

Ulteriori indicazioni, pubblicate anche dall’Agenzia delle entrate in merito ai contributi ricevuti dalle imprese e dagli autonomi, riguardano il credito di imposta legato alla sanificazione degli ambienti di lavoro. Insieme al bonus locazioni previsto dal decreto “Rilancio”, questi crediti e indennità non devono essere riportati nel quadro RE del modello dei redditi. Non devono essere riportati, altresì, neppure nella dichiarazione Irap. L’unica indicazione prevista è nel quadro RU e nel prospetto Aiuti di Stato del quadro RS.

Bonus erogati dall’Inps non vanno nel prospetto ‘Aiuti di Stato’

In tema di indennità per l’emergenza Covid e dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle entrate è intervenuta anche sui contributi a fondo perduto. Per le indennità ricevute dalle Casse di previdenza private e dall’Inps, infatti, i beneficiari non devono procedere all’iscrizione nel prospetto “Aiuti di Stato”. In particolare, le somme versate come il bonus di 600 euro erogato dall’Inps agli iscritti alla previdenza di commercianti ed artigianti, non devono essere indicati nel prospetto degli “Aiuti di Stato”. La motivazione dell’Agenzia delle entrate risiede nel fatto che queste indennità non rappresentino aiuti fiscali automatici secondo quanto dispone l’articolo 10 del decreto ministeriale numero 115 del 31 maggio 2017.

Le specifiche per l’invio dati delle dichiarazioni Irap 2015

Finalmente sono state definite le specifiche per l’invio telematico delle dichiarazioni Irap 2015 alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. Le specifiche sono state approvate con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

L’invio delle dichiarazioni Irap 2015 sarà relativo al territorio nel quale ha sede il domicilio fiscale del soggetto passivo, o a quello in cui viene ripartito il valore della produzione netta. Tale invio avverrà da parte dell’Agenzia delle Entrate attraverso il sistema di collegamento tra Anagrafe tributaria ed enti locali “Siatel v2.0 PuntoFisco”.

La trasmissione dei dati sarà effettuata con cadenza mensile a partire dal 30esimo giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni Irap 2015.

Il provvedimento relativo all’invio delle dichiarazioni Irap 2015 ha reso effettivo quanto previsto dal provvedimento di approvazione del modello di dichiarazione Irap 2015 emanato in data 30 gennaio 2015; tale provvedimento rinviava ad uno successivo nel quale sarebbero state definite le specifiche tecniche per l’invio dei dati agli enti locali.

Le novità del nuovo modello Irap

di Vera MORETTI

Dopo alcune anticipazioni, e una prima bozza, è stata presentata la versione ufficiale del modello dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive relative all’anno di imposta 2011.

Rispetto allo scorso anno, sono state apportate alcune modifiche:

  • In primo luogo, è stata inserita nel frontespizio una nuova casella, quella della Dichiarazione integrativa, da barrare nel caso in cui il contribuente, dopo aver già presentato una dichiarazione Irap, intende trasformare la richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta in credito da utilizzare in compensazione. Tale possibilità è consentita fino a 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione e sempre che il rimborso non sia stato già erogato, anche in parte.
  • La tabella delle aliquote è più nutrita, dal momento che, oltre alle modifiche introdotte da leggi regionali, ci sono anche le aliquote statali che riguardano le imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, le banche e gli altri enti e società finanziari, le imprese di assicurazione. La tabella presenta un elenco completo, suddiviso per regione, di tutte le aliquote applicabili, a ciascuna delle quali corrisponde un codice che va riportato nel quadro IR per la ripartizione regionale della base imponibile e dell’imposta.
  • I soggetti che applicano i principi contabili internazionali hanno a disposizione una nuova variante in aumento e in diminuzione (quadri IP e IC): si tratta dei componenti rilevanti ai fini Irap, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, per i quali non è mai prevista l’imputazione a conto economico e che rilevano fiscalmente secondo le disposizioni Irap.
  • Il quadro IS presenta una nuova sezione, dedicata all’affrancamento dei maggiori valori delle partecipazioni. In particolare, vi andranno specificati gli importi assoggettati a imposta sostitutiva rispetto ai valori delle voci avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali suscettibili di affrancamento.
  • Il quadro IR presenta la nuova colonna deduzioni regionali nella sezione relativa alla ripartizione della base imponibile. Interessa, quest’anno, i contribuenti delle regioni Piemonte e Umbria per i quali è stata introdotta una deduzione in caso di incremento del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.