Emergenza covid: le ultime restrizioni cadono il 30 aprile

Dopo oltre due anni sembra che l’Italia stia finalmente superando l’emergenza covid e il giorno 30 aprile 2023 cadranno le ultime restrizioni e gli ultimi obblighi. Ecco cosa sta per cambiare.

Emergenza Covid: le ultime restrizioni

L’emergenza Covid ha portato gli italiani a cambiare molte abitudini: distanziamenti, mascherine, uso di disinfettanti hanno radicalmente cambiato le abitudini degli italiani. Man mano negli ultimi mesi, allo scemare dei contagi, che è bene ricordare ancora vi sono anche se la forza del virus è molto diminuita, le restrizioni sono cadute.

Solo in alcune situazioni è ancora in vigore l’obbligo di mascherine fino al 30 aprile. In particolare, devono essere ancora indossate negli ospedali, nelle RSA, ambulatori e negli studi medici, questo perché si tratta di situazioni in cui è più facile che ci siano contagi e soprattutto perché qui sono spesso presenti persone fragili per le quali il contagio potrebbe essere molto pericoloso.

Cosa cambia dal 30 aprile 2023?

Dal 30 aprile 2023, tranne nel caso di un decreto all’ultimo minuto che però sembra poco giustificato visto che i contagi sono minimi, cade l’obbligo di indossare mascherine anche in ospedali, RSA, studi medici. Nonostante questo, sono in molti a raccomandare ancora prudenza soprattutto nelle situazioni particolarmente limite, cioè nel caso in cui si sia a contatto con persone fragili. Ad esempio, è raccomandata molta prudenza quando vi sono persone che hanno problemi respiratori, pneumologici.

Il virologo dell’Università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco all’Adnkronos Salute consiglia di continuare ad avere molta prudenza anche nei reparti oncologici, in presenza di pazienti con patologie tumorali in quanto le cure generalmente abbassano le difese immunitarie e questo potrebbe rendere anche letale un eventuale contagio che per persone in salute ha invece l’effetto di una normale influenza.

Pregliasco non esclude che in futuro possa essere necessario rivedere nuovamente le norme e quindi rinforza nuovamente le misure preventive, molto dipenderà dall’andamento dei contagi nelle prossime settimane. In realtà l’Italia ha già adottato un atteggiamento molto prudente, ad esempio in Germania le ultime restrizioni sono cadute il giorno 8 aprile 2023, in Portogallo il 6 aprile.

Leggi anche: Proroga obbligo di mascherine e stop obbligo vaccino

Emergenza Covid: arriva la circolare per le regioni. Obiettivo prepararsi a una nuova ondata

Dopo i controlli a tappeto sugli aerei provenienti dalla Cina, il Paese sembra che si stia preparando a una nuova ondata Covid e arriva una nuova Circolare del Ministero della Salute diretta alle regioni in modo che siano pronte ad attuare un piano straordinario. Ecco le misure principali previste.

Ripresa della campagna vaccinale per il contrasto al Covid

La fine del 2022 sembra riportare indietro nel tempo, a quando, al termine del 2019, si iniziava a parlare di emergenza Covid e di certo nessuno immaginava cosa stava per accadere. Il Ministero della Salute ha pubblicato una nuova circolare con le indicazioni per le regioni per affrontare al meglio una nuova eventuale ondata di contagi Covid. La circolare è rubricata: Interventi in atto per la gestione della circolazione del SarsCoV2 nella stagione invernale 2022-23.

Nella circolare si sottolinea che è fortemente consigliata la quarta dose di vaccino anti sars-covid per coloro che possono essere considerati soggetti a rischio in quanto con difese immunitarie compromesse. Rientrano tra questi gli ultra-ottantenni, tutti coloro che sono ricoverati in Rsa e ultra-sessantenni con fragilità. Inoltre si consiglia il vaccino anche ai bambini in età scolare a partire dal 9 gennaio, c’è quindi il timore di un’ondata di contagi con la riapertura delle scuole soprattutto nel caso in cui presentino situazioni di fragilità. L’obiettivo è evitare nuove ondate di ospedalizzazioni con strutture al collasso, come già abbiamo visto in precedenza. La quarta dose può essere effettuata se sono trascorsi 120 giorni dall’ultima.

Regioni si preparino ad attuare piani straordinari

Alle regioni si richiede di mettere a punto un piano immediatamente eseguibile per far fronte a un peggioramento della situazione in caso di aumentata richiesta assistenziale.

Viene raccomandato anche l’uso delle mascherine in quanto strumento efficace nella riduzione della trasmissione dei virus respiratori e ad evitare nel in cui dovesse esservi un peggioramento epidemiologico un grave impatto clinico.

Nella circolare è anche sottolineato che in caso di peggioramento della situazione epidemiologica sarà bene valutare anche l’adozione di misure come lo smart working e limitare gli eventi che possono portare assembramenti. Vi è inoltre l’invito a migliorare i sistemi di aerazione in particolare in luoghi chiusi con forte afflusso di persone.

Resta naturalmente l’obbligo di indossare dispositivi di protezione per i visitatori di Rsa e strutture sanitarie. Si tratta di uno dei limiti che ha continuato ad essere vigente in questi mesi, sebbene all’inizio del mandato del nuovo Governo si pensava a un allentamento di tale misura.

Leggi anche: Proroga obbligo di mascherine e stop obbligo vaccino

Smart working: proroga al 31 dicembre 2022. Ultime novità

Nella giornata del 13 settembre 2022 il Senato ha approvato la legge di conversione del decreto Aiuti Bis che dovrà ora passare all’esame della Camera, ma con molta probabilità non vi saranno qui problemi per la conversione. Tra le novità c’è la proroga dello smart working per i genitori di ragazzi under 14 e per i lavoratori fragili. Ecco cosa cambia.

Proroga smart working al 31 dicembre per i genitori lavoratori

Con l’emergenza Covid sono state approvate norme emergenziali anche per gestire il lavoro agile o smart working. Le stesse sono però venute meno con il decadere dello stato di emergenza. Alcune misure specifiche hanno avuto la proroga di volta in volta e tra queste vi è l’applicazione della possibilità per i genitori di ragazzi under 14 di continuare a usufruire dello smart working, così come disciplinato dalle norme di emergenza.

Deve quindi essere sottolineato che lo smart working di cui si parla ora è diverso rispetto alla disciplina prevista in via ordinaria e di cui abbiamo parlato nell’articolo:

Smart working: dal 1° settembre entrano in vigore nuove norme strutturali

La misura prevista in modo strutturale infatti deriva da un accordo tra le parti, mentre lo smart working prorogato al 31 dicembre 2022 è il riconoscimento di un diritto del lavoratore al verificarsi di determinate condizioni.

Quali sono le condizioni per usufruire della proroga dello smart working?

Affinché il lavoratore possa ottenere il riconoscimento dei diritto al lavoro agile e quindi a distanza, è necessario che:

  • nel nucleo familiare sia presente un under 14, cioè un ragazzo che ancora non abbia compiuto 18 anni di età;
  • non deve esservi un membro del nucleo beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
  • non vi sia nel nucleo familiare un genitore non lavoratore.

Lo smart working in proroga può essere richiesto anche in assenza di accordi individuali ed è questa la principale differenza con la normativa prima citata. La ratio di questa norma deriva dal fatto che durante il periodo emergenziale le attività didattiche erano gestite in DAD, vi era difficoltà a stipulare contratti con baby sitter e quindi si dava la possibilità ai genitori lavoratori di lavorare da casa per non lasciare i bambini soli. Certamente ora con le scuole in piena attività può essere difficile individuare la ratio della norma. Proprio per questo le precedenti norme erano decadute il 30 giugno 2022 e questa più che essere una proroga è un nuovo inserimento dello smart working.

Smart working per lavoratori fragili

Lo smart working viene prorogato anche per i lavoratori fragili, cioè lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio e per i quali lo stesso a causa di comorbilità potrebbe portare conseguenze di particolare rilevanza. La maggiore rischiosità deve essere accertata da medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale attivata con l’emergenza covid, oppure deve essere rilevabile da certificato medico che attesti l’immunodepressione derivante da patologie oncologiche o dallo svolgimento di attività salvavita.

Contributi a fondo perduto ristoranti, Horeca e wedding, domande entro il 23 giugno

Si può presentare a partire da oggi, 9 giugno 2022, la domanda per i contributi a fondo perduto per i settori del wedding e dei ristoranti. Si tratta di settori che hanno subito riflessi economici dannosi dalla pandemia di Covid. A disciplinare l’invio delle domande degli incentivi è l’Agenzia delle entrate che ha predisposto il relativo provvedimento che approva i modelli da utilizzare e le modalità con le quali possono essere trasmesse le istanze.

Settori wedding, intrattenimento e organizzazione di cerimonie: ecco il provvedimento dell’Agenzia delle entrate

Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che disciplina l’invio delle domande dei contributi a fondo perduto dei settori di feste, cerimonie e Horeca è il numero 197396 emanato ieri, l’8 giugno 2022. Si tratta del provvedimento che contiene la “definizione, le modalità e i termini di presentazione delle domande per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, numero 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, numero 106 (settori del wedding, intrattenimento e organizzazione di cerimonie, Ho.re.ca.).

Risorse a disposizione del wedding e organizzazione feste e cerimonie per i contributi a fondo perduto del settore: quali sono?

I soggetti ammessi alla presentazione delle domande devono aver subito la riduzione dei ricavi e del risultato di esercizio nell’anno 2020 di almeno il 30% rispetto al precedente anno. La ripartizione delle risorse stanziate per i contributi a fondo perduto del settore del Wedding e dell’organizzazione di cerimonie, avverrà sulla base dei soggetti aventi diritto a presentare la domanda e nella capienza dei fondi stessi.

Come verranno ripartiti i contributi a fondo perduto del settore wedding e intrattenimento?

In particolare, le risorse stanziate per 40 milioni di euro per il wedding e di 10 milioni di euro per i settori dell’intrattenimento e dell’organizzazione delle cerimonie e delle feste, differente dal wedding, verranno ripartite nel seguente modo:

  • il 70% sarà assegnato a ciascun comparto in uguale misura a favore dei soggetti aventi diritto ai contributi a fondo perduto che presentino la domanda;
  • il 20% andrà a favore dei soggetti che presenteranno domanda e che posseggano un ammontare di ricavi riferito all’anno 2019 eccedente a 100 mila euro ma non oltre i 300 mila euro;
  • il restante 10% andrà a favore dovrà essere ripartito tra gli operatori dei comparti che presentino un volume di ricavi riferito all’anno 2019 eccedente i 300 mila euro.

Richiesta dei contributi a fondo perduto per i settori wedding e Horeca: come richiederli?

La richiesta dei contributi a fondo perduto per le perdite subite a causa del Covid è alternativa. Infatti, si possono richiedere gli incentivi:

  • per i settori wedding, organizzazione di cerimonie e di feste, intrattenimento;
  • o, in alternativa, del settore Ho.re.ca., anche di bar e ristoranti.

La richiesta dei contributi necessita della presentazione della domanda all’Agenzia delle entrate esclusivamente per via telematica.

Domanda contributi a fondo perduto all’Agenzia delle entrate: cosa indicare?

Nel modello di domanda dei contributi a fondo perduto dell’Agenzia delle entrate per i settori di wedding, ristoranti e organizzazione di cerimonie e feste devono essere indicati:

  • il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che presenta richiesta di contributo;
  • se il soggetto che richiede i contributi è un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, è necessario riportare il codice fiscale del de cuius;
  • nel caso in cui chi richiede il contributo abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione, è necessario inserire la partita Iva del soggetto cessato;
  • il codice fiscale del legale rappresentante di chi richiede i contributi se si tratta di soggetto differente dalla persona fisica. Ad esempio,  se il richiedente è un minore o interdetto, è necessario il codice fiscale del rappresentante legale;
  • la dichiarazione di essere un soggetto differente da quelli elencati dal comma 3 dell’articolo 4 del decreto interministeriale (ministro per lo  Sviluppo Economico di concerto e ministro dell’Economia e delle Finanze) del 30 dicembre 2021 e del 19 febbraio 2021;
  • la dichiarazione di svolgere la propria attività nel settore del “wedding” o dell’intrattenimento o dell’organizzazione di cerimonie e feste o nel settore dell’Horeca;
  • la conferma di svolgere l’attività prevalente una di quelle individuate dai codici Ateco del 2007 elencati nelle tabelle A, B, e C dell’allegato 1 del decreto interministeriale.

Quali altri requisiti devono essere posseduti da chi richiede i contributi e inseriti nella domanda?

Tra gli altri requisiti da inserire nella domanda per la richiesta dei contributi a fondo perduto dei settori wedding, ristoranti e Horeca, figurano:

  • la dichiarazione di riduzione dei cui ricavi del 2020 per almeno il 30% rispetto al 2019;
  • le dichiarazioni di essere iscritti al Registro delle imprese e di essere attivi alla data di invio dell’istanza; di essere in possesso degli altri requisiti previsti al comma 2 dell’articolo 4 del decreto interministeriale;
  • l’indicazione dell’ammontare dei ricavi e compensi del 2019. In particolare, si dovrà indicare se sono inferiori o uguali a 100 mila euro; di oltre i 100 mila euro e fino a 300 mila euro; o eccedenti i 300 mila euro;
  • l’Iban del conto corrente intestato a chi presenta domanda dei contributi. L’accredito dei contributi avviene, infatti, direttamente sul conto corrente;
  • il codice fiscale di chi eventualmente è incaricato di procedere con la trasmissione della domanda (e relativa dichiarazione sostitutiva con specifica delega);
  • la data nella quale la domanda è sottoscritta e la firma.

Contributi a fondo perduto wedding, ristoranti e Horeca: quali sono i termini di scadenza?

La domanda per i contributi a fondo perduto nei settori del wedding, ristoranti, Horeca, organizzazione di feste e cerimonie può essere presentata a partire da oggi, 9 giugno 2022. La scadenza è fissata al giorno 23 giugno 2022. Per l’invio dell’istanza è necessario andare sul portale dell’Agenzia delle entrate, accedere all’area riservata ed entrare nella sezione “Fatture e Corrispettivi”. La domanda deve contenere anche l’attestazione del non superamento dei limiti degli aiuti di Stato.

Contributi discoteche, sale da ballo: istanze dal 6 giugno. Istruzioni e modulo

Il decreto Sostegni Ter,  articolo 1, comma 1, Dl n. 4/2022, prevede contributi a fondo perduto per discoteche, sale da ballo e night che in osservanza delle misure Covid hanno chiuso le loro attività a causa delle restrizioni allora vigenti. I contributi a fondo perduto potranno essere chiesti dal giorno 6 giugno 2022 e fino al 20 giugno 2022. Ecco le modalità per presentare l’istanza.

Agenzia delle Entrate rende note le modalità per richiedere il contributo discoteche, sale da ballo, night

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha provveduto il 18 maggio 2022 a firmare il provvedimento con indicate le modalità operative per poter procedere all’inoltro dell’istanza per ottenere i fondi disponibili. E’ stato inoltre approvato il modello per poter presentare l’istanza, lo stesso può essere scaricato QUI.

Le istruzioni complete per compilare il modulo possono invece essere scaricate QUI

Di seguito una breve guida semplice delle istruzioni.

Il finanziamento previsto per i contributi a fondo perduto per discoteche, sale da ballo e night club è di 20 milioni di euro.

Requisiti per chiedere il contributo sale da ballo, discoteche e night

Il modulo debitamente compilato potrà essere presentato tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, tramite il portale “fatture e corrispettivi” entrando nell’area riservata. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, potranno presentare l’istanza le attività come discoteche, sale da ballo e simili accomunate dal codice Ateco 2007 93.29.10, inoltre potranno presentare le istanze le attività che nel 2019 hanno dichiarato ricavi non superiori a due milioni di euro e che nel 2021 hanno registrato, rispetto al 2019, una riduzione di fatturato non inferiore al 30%.

Il contributo non spetta ai soggetti che alla data del 31 dicembre 2019 risultavano già in difficoltà, questo perché si ritiene che l’ulteriore calo del reddito e le perdite non siano dovute alle chiusure per emergenza covid.

Tra i requisiti vi è anche la dichiarazione di non rientrare nella categoria degli enti pubblici, degli intermediari finanziari o società di partecipazione. Tali soggetti sono esclusi dal beneficio.

Occorre la dichiarazione che la partita Iva è attiva da una data anteriore al 27 gennaio 2022  e di essere in possesso degli altri requisiti previsti dall’articolo 4, comma 2 del decreto interministeriale Mise e Mef del 9 settembre 2021.

Dati da inserire nell’istanza per contributi discoteche, sale da ballo e night

Nella domanda deve essere indicato il codice fiscale di chi presenta la domanda, nel caso in cui si tratti di un erede che prosegue un’attività inizialmente intestata ad altro soggetto, deve essere indicato anche il codice fiscale del deceduto. Se il richiedente non è una persona fisica deve essere indicato il codice fiscale del legale rappresentante.

All’interno della domanda deve essere inserito il codice Iban presso il quale si riceverà il pagamento.

Il modulo prevede anche la dichiarazione di non superamento dei limiti previsti per gli aiuti di Stato così come determinati dal Temporary Framework.

Scaduto il termine per la presentazione, l’Agenzia si occuperà di ripartizione dei fondi. Come anticipato si tratta di 20 milioni di euro. Ogni imprenditore può ricevere un aiuto massimo di 25.000 euro. In caso di incapienza dei fondi rispetto alle istanze regolarmente presentate si provvederà a una riduzione proporzionale.

Ogni soggetto potrà controllare l’esito della propria domanda attraverso l’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” .

Contagi, mascherine, green pass, lavoro e scuola: cosa cambia da oggi, 1° aprile

Da oggi, 1° aprile 2022, scattano le nuove disposizione su contagi, mascherine, green pass, lavoro e scuola per arginare l’emergenza Covid. Le disposizioni sono incluse nel decreto legge numero 24 del 2022 sulle riaperture. Non si potranno ancora mettere da parte mascherine e green pass, ma cambiano le regole che dovranno essere osservate. Leggiamo nel dettaglio cosa si può fare e cosa necessita ancora di specifici adempimenti.

Cosa fare se si è contagiati dal Covid?

Se si è contagiati dal covid rimane l’obbligo di isolarsi. Chi invece ha avuto contatti stretti con altre persone risultate contagiate deve rispettare l’autosorveglianza. Ciò significa che deve mantenere la mascherina Ffp2 al chiuso o in presenza di assembramenti. L’obbligo vige fino al 10° giorno successivo all’ultimo contatto stretto.

Mascherine, chi deve utilizzarle e quando?

Rimane l’obbligo dell’utilizzo delle mascherine, almeno chirurgiche, in tutti i posti al chiuso. Inoltre, la mascherina va utilizzata su tutti i mezzi di trasporto e quindi:

  • sugli aerei;
  • sulle navi e sui traghetti;
  • sui treni, sugli autobus interregionali e sugli scuolabus;
  • per l’accesso alle funivie, alle cabinovie e alle seggiovie;
  • nei cinema, nei teatri, nelle sale da concerto, nelle sale per l’intrattenimento, durante le competizioni sportive (in tutti questi casi è richiesta la mascherina Ffp2);
  • nelle discoteche fino al 30 aprile 2022 è necessario tenere la mascherina, tranne quando si balla.

Green pass, quando è necessario averlo dal 1° aprile 2022?

Basta il green pass base, a partire dal 1° aprile 2022, per andare in un ristorante al chiuso, al bar e per le consumazioni al banco o al tavolo. Non è necessario avere alcun green pass per i ristoranti all’aperto, i bar all’aperto e per il trasporto pubblico locale o regionale.

Super green pass, quando è necessario averlo ad aprile 2022?

Non scompare del tutto il super green pass. Il documento verde rafforzato è occorrente per entrare:

  • nelle piscine, nei centri natatori, nelle palestre;
  • per svolgere sport di contatto o di squadra;
  • per entrare nei centri di benessere, negli spogliatoi e nelle docce;
  • per poter entrare nei centri sociali, ricreativi e culturali al chiuso;
  • per la partecipazione alle feste, alle sale scommesse o da gioco, ai bingo e ai casinò;
  • per l’entrata nelle discoteche e sale da ballo;
  • per entrare in spettacoli, competizioni sportive ed eventi che si svolgono al chiuso.

Green pass e mascherine, cosa serve per andare a lavoro dal 1° aprile 2022?

Per accedere a lavoro, tutti, incluso chi ha già compiuto i 50 anni di età, devono avere il green pass base. Pertanto, se non si è vaccinati, basta il semplice tampone negativo. In ogni modo, l’obbligo vaccinale (e quindi almeno del green pass base con almeno il tampone) vige fino al 15 giugno 2022 per il personale scolastico e universitario, per i militari e per le forze dell’ordine.

Scuola, quali sono le nuove regole per l’emergenza Covid?

Cambiano le regole per la scuola in merito a didattica a distanza e utilizzo delle mascherine. Con quattro positivi tra gli alunni di una classe, le attività didattiche continuano in presenza, ma sia gli studenti (dai sei anni di età in su) che i docenti hanno l’obbligo di mantenere le mascherine Ffp2. Nelle scuole primarie, nelle secondarie di primo o e di secondo grado e negli istituti di formazione professionale, chi contrae la Covid e rimane dunque in isolamento, dovrà continuare le lezioni in Didattica digitale integrata. Il rientro in classe avviene con testa molecolare o rapido a esito negativo.

 

Green pass, super green pass e mascherine: cosa cambia dal 1° aprile

Nuove regole in arrivo con il decreto “Riaperture” in vigore dal 1° aprile 2022 per mascherine, green pass, green pass rafforzato e accesso nei luoghi chiusi o all’aperto. Per accedere al lavoro, fino al 30 aprile, sarà ancora necessario il green pass. Il super green pass verrà richiesto ancora per tutto il mese di aprile in determinati luoghi. Leggiamo tutte le nuove regole per il contenimento della pandemia da Covid-19.

Mascherine, dove servono e quali utilizzare

Rimane in vigore l’obbligo di utilizzare la mascherina Ffp2 su navi, traghetti, aerei, treni interregionali, Intercity, treni ad alta velocità, autobus interregionali, mezzi di noleggio con conducente, trasporti pubblici locali e scuolabus. La mascherina deve essere indossata anche per le funivie, le cabinovie e le seggiovie. Inoltre, la Ffp2 deve essere utilizzata anche per tutti gli spettacoli che si tengono al chiuso, nelle sale cinema, concerti, teatrali e nei locali di intrattenimento. Inoltre, va indossata anche per gli spettacoli di musica dal vivo e per gli eventi sportivi.

Chi può non utilizzare la mascherina?

Non cambia nulla in merito al non obbligo di indossare la mascherina. Non sono tenuti a mettere la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni; le persone disabili o con patologie; i soggetti che svolgono attività fisica.

Bar, negozi, banche, poste, supermercati: serve la mascherina ad aprile 2022?

Nei luoghi chiusi diversi da quelli nei quali c’è l’obbligo di indossare la Ffp2, si dovrà continuare a indossare la mascherina rimarrà fino a tutto il mese di aprile. Ma per i seguenti luoghi si potrà avere anche la mascherina chirurgica:

  • posti di lavoro;
  • uffici postali e bancari;
  • supermercati, centri commerciali e negozi;
  • bar e ristoranti;
  • uffici pubblici;
  • luoghi di culto.

L’obbligo di indossare la mascherina, almeno chirurgica, vige anche per i lavoratori domestici come colf, badanti e baby sitter. Si può derogare all’uso della mascherina solo se si sta in isolamento nei predetti luoghi in maniera continuativa.

Green pass base, che cos’è e quando serve

Il green pass base continuerà a essere richiesto per frequentare determinati luoghi o svolgere certe attività. Si tratta del certificato da vaccinazione, da guarigione o successivo al tampone negativo. Il green pass base continuerà a essere richiesto per:

  • accedere al luogo di lavoro, sia dei dipendenti privati che del pubblico impiego. Lo stesso obbligo vale per i magistrati (amministrativi, contabili, ordinari e contabili) e per i componenti di commissioni tributarie. Se sprovvisti di green pass base i lavoratori dipendenti pubblici e privati verranno considerati assenti ingiustificati dal lavoro fino al momento in cui presenteranno il certificato. Non sono previste conseguenze disciplinari e si ha diritto a conservare il posto di lavoro;
  • svolgere concorsi pubblici o corsi di formazione;
  • accedere alle scuole, ma non vi è obbligo per gli studenti e gli alunni;
  • accesso alle università, e l’obbligo è previsto anche per gli studenti;
  • accedere alle mense o ai colloqui con i detenuti.

Green pass in bar, ristoranti, stadi e mezzi di trasporto: quando serve?

Per l’accesso ai bar e ai ristoranti al chiuso basterà solo il green pass base (e non il super green pass). Il green pass base serve sia per il servizio ai tavoli che per quello al banco al chiuso. Per lo stadio e gli eventi sportivi all’aperto serve il green pass base. Per i mezzi di trasporto serve il solo green pass base e non più il super green pass. Pertanto, ai treni (interregionali, Intercity e ad alta velocità), per le navi e i traghetti (compresi quelli dello Stretto di Messina o per le Isole Tremiti), per gli autobus interregionali e gli autobus Ncc serve il solo green pass base. Peri mezzi pubblici di trasporto locale dal 1° aprile non servirà alcun green pass (fino al 31 marzo 2022 serve il super green pass).

Dove non serve più il green pass base?

Inoltre, dal 1° aprile 2022, il green pass base non serve più per usufruire dei servizi alla persona come parrucchieri, barbieri ed estetisti; per andare in albergo o in centri termali, per l’accesso in musei, mostre, fiere e sagre e per gli impianti di risalita.

Super green pass, dove sarà ancora richiesto fino al 30 aprile 2022?

Fino al 30 aprile 2022 il super green pass sarà ancora richiesto per determinati luoghi o attività. Ad esempio, per accedere alle piscine, alle palestre, ai centri natatori e di benessere. L’obbligo vige anche se questi centri sono all’interno di strutture alberghiere. Il super green pass è richiesto anche per praticare sport di contatto o di squadra. Inoltre, il super green pass verrà richiesto anche per frequentare congressi e convegni, centri culturali, ricreativi e sociali che si svolgano al chiuso; le feste comunque denominate susseguenti e non a delle cerimonie religiose e civili e a tutti gli eventi assimilati che si svolgano al chiuso. Sarà necessario il super green pass anche per le sala gioco o scommesse, i casinò, le sale bingo e le discoteche o sale da ballo. Per tutti gli eventi sportivi che si svolgono al chiuso, come nei palazzetti, è richiesto il super green pass.

Super green pass, richiesto nelle Rsa, hospice e reparti degenza ospedali fino a tutto il 2022

Il super green pass sarà richiesto fino a tutto il 2022 per accedere, come visitatori, alle Rsa e agli hospice. Servirà dunque la terza dose del vaccino. Chi ha solo il ciclo vaccinale primario oppure risulti guarito da Covid, dovrà presentare un tampone molecolare o rapido fatto nelle precedenti 48 ore. Fino al 31 dicembre 2022 le stesse regole dovranno essere rispettate per accedere ai reparti di degenza degli ospedali.

Dove non servirà più il green pass?

Il green pass base o quello rafforzato, non serviranno più pertanto:

  • per i servizi alla persona, i negozi, i servizi bancari e postali e gli uffici;
  • gli alberghi le strutture ricettive e i musei;
  • i centri termali, le fiere e le sagre;
  • gli impianti di risalita;
  • la partecipazione alle cerimonie pubbliche.

 

Mascherine e tamponi sono detraibili nella dichiarazione dei redditi?

Mascherine acquistate per difendersi dal contagio da Covid-19 e tamponi per verificare l’eventuale infezione sono detraibili nella dichiarazione dei redditi? E, inoltre, rientrano già nelle spese inserite nel modello precompilato della dichiarazione dei redditi? Ecco quali verifiche sono da farsi.

Mascherine, ce ne sono di vari tipi e non tutte sono detraibili nella dichiarazione dei redditi

Soprattutto nel corso della pandemia, i contribuenti hanno utilizzato più tipi di mascherine, in primis per difendersi dall’infezione da Covid-19. Esistono 3 tipologie di dispositivi:

  • le mascherine lavabili o di comunità;
  • quelle classificate come Dispositivi di protezione individuale (Dpi);
  • le mascherine individuate come dispositivo medico.

Mascherine chirurgiche, Ffp2, lavabili: quali sono detraibili nella dichiarazione dei redditi?

Anche se a norma, tuttavia, non tutte le tipologie di mascherine sono detraibili. Ad esempio, quelle lavabili o di comunità non sono detraibili. Sono considerate come capi di abbigliamento. Sono invece detraibili le mascherine con il marchio “CE” e identificate come dispositivo medico (Dm). Tra queste mascherine si ricordano quelle chirurgiche. Le mascherine Ffp2 o le Ffp3 sono individuate come dispositivi di protezione individuale (Dpi) e non sono detraibili. Hanno stampato il riferimento “EN 149:2009“. Il motivo risiede nel fatto che sono considerate non di uso sanitario. Tuttavia, la regola potrebbe essere rivista dal momento che dette mascherine sono diventate obbligatorie nel corso del 2022, mentre non lo erano nel 2021.

Quali mascherine Ffp2 e Ffp3 sono detraibili nella dichiarazione dei redditi?

Tuttavia, vi sono delle mascherine Ffp2 e Ffp3 che sono detraibili. Si tratta di quei dispositivi che hanno sia la conformità CE che quella Dm (dispositivi medici). In questo caso, il costo sostenuto è detraibile se:

  • nella confezione è individuato anche il richiamo alla normativa relativa ai dispositivi medici (ovvero la direttiva 93/42 CEE o il Regolamento CE numero 745 del 2017);
  • c’è il riferimento EN 14683:2019.

Per la detrazione della spesa delle mascherine è necessario conservare la documentazione attestante la marcatura CE del dispositivo medico.

Tamponi, sono detraibili ai fini della dichiarazione dei redditi?

In molti si chiedono se i tamponi fatti e da fare per verificare l’eventuale contagio da Covid-19 siano detraibili ai fini della dichiarazione dei redditi. Solitamente, alcuni tamponi vengono pagati in contanti, ma la spesa del tampone può essere classificata sia come servizio che come dispositivo medico. In quale caso si può procedere con la detrazione fiscale?

Come si può detrarre la spesa sostenuta per fare il tampone anti-Covid?

È necessario considerare che alcune farmacie identificano il tampone come una prestazione di servizi. Al contrario altre farmacie considerano i tamponi come “fornitura di dispositivi medici e servizi strettamente connessi”. In entrambi i casi c’è l’esenzione dell’Iva, secondo quanto disposto dal comma 452 dell’articolo 1, della legge numero 178 del 2020. Entrambe le tipologie di registrazioni sono potenzialmente detraibili, ma occorre prestare attenzione al modo in cui si paga la prestazione o fornitura di dispositivo medico.

Per detrarre la spesa dei tamponi in farmacia è importante considerare come è stato pagato l’importo

Infatti, se il tampone è individuato come un servizio diventa più prudente il saldo con il pagamento tracciabile. Tale requisito è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2020 per le spese detraibili al 19%. Sono considerate modalità di pagamento tracciabili quelle effettuate mediante:

  • il versamento postale, tramite bollettini, Rav e Mav;
  • versamento bancario;
  • carta di credito o di debito;
  • carte prepagate;
  • assegni circolari e bancari;
  • diversi sistemi di pagamento come, ad esempio, il PagoPa.

Detrazione spesa per i tamponi nella dichiarazione dei redditi: cosa controllare sullo scontrino fiscale?

Nel caso di modello precompilato dei redditi viene la spesa viene inviata al Sistema Tessera Sanitaria con il codice AS. Il suddetto sistema consente di mettere a disposizione dell’Agenzia delle entrate tutte le informazioni riguardanti le spese sanitarie pagate dai contribuenti.  Se, invece, la spesa per il tampone viene considerata come dispositivo medico, si può procedere anche con il pagamento in contanti e successivamente detrarre il costo nella dichiarazione dei redditi. In tal caso, sullo scontrino c’è la codifica AD.

 

Green pass: cambia la durata del tampone sui luoghi di lavoro?

Le Regioni chiedono di allungare la validità del Green pass sui luoghi di lavoro da 48 ore a 72 ore per quanto concerne il test antigenico, altrimenti nelle aziende pubbliche e private scoppierà il caos. Matteo Salvini concorda, per evitare problemi nelle aziende un allungamento della validità della certificazione verde è necessaria.

Il leader della Lega dà il suo sostegno anche a un’altra proposta che probabilmente arriverà in seguito alla Conferenza delle Regioni prevista per mercoledì 13 ottobre 2021. Ossia, la richiesta di auto-somministrazione del test in azienda caldeggiata dal presidente Massimiliano Fedriga. D’accordo con lui, anche il governatore del Veneto Luca Zaia, secondo cui, i non vaccinati nella fascia compresa tra i 18 e i 69 anni nella sua regione, di cui metà sono lavoratori è di 590 mila persone. Ciò significa che sarebbe impossibile effettuare un test antigenico a così tante persone se la durata è si sole 48 ore.

Dal 15 ottobre 2021 il Green pass diventerà obbligatorio sui luoghi di lavoro pubblici e privati. A pochi giorni dalla sua entrata in vigore è scoppiata una polemica feroce da parte delle forze di centrodestra da cui si tira fuori Forza Italia. Anzi, la presidente del partito Anna Maria Bernini si è schierata a favore dell’obbligo vaccinale.

Tuttavia, le evidenze scientifiche dicono che la decisione presa dal governo è giusta, è quella che meglio può contrastare la pandemia che potrebbe tornare a riempire gli ospedali e a mietere vittime. Se la destra politica italiana parla di caos sui luoghi di lavoro, l’ex Premier Giuseppe Conte sottolinea l’importanza di osservare le decisioni prese dal Governo che sicuramente sono giustificate e assolutamente da seguire, per non arrivare all’imposizione dell’obbligo vaccinale che sarebbe una scelta estrema.

Il segretario del Partito Democratico Enrico Letta è ancora più severo e non fa sconti a nessuno. La regola in vigore dal 15 ottobre 2021 sul Green pass nei luoghi del lavoro va rispettata, se dovesse prevalere un mancato buon senso bisognerà ricorrere all’obbligo vaccinale.

Ovviamente, non è passato in secondo piano l’attacco di una parte dei manifestanti NO Green pass che hanno assaltato la sede della CGIL a Roma, chiunque sia stato è da condannare. Ma Letta si dice convinto che si sia trattata di un’azione fascista, di una violenza squadrista che vedrebbe coinvolti Fiore e Forza Nuova. Secondo Letta c’è stata troppa ambiguità e c’è chi ha appoggiato questo pensiero ambiguo.

Il Green pass sarà dunque obbligatorio nei luoghi di lavoro sia privati che pubblici dal 15 ottobre 2021, sempre che il governo non decida di cambiare le regole.

Si ricorda che per ottenere il Green pass bisogna aver effettuare la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; aver effettuato il ciclo vaccinale; aver fatto la dose aggiuntiva al primo ciclo di vaccinazione; essere risultati negativi a un tampone molecolare nelle ultime 72 ore oppure nelle ultime 48 ore in caso di test antigenico rapido; essere guariti dal Covid-19 negli ultimi sei mesi.

 

Corridoi turistici Covid-Free: vacanze all’estero sempre più possibili

I corridoi turistici Covid-free potrebbero essere un valido aiuto per l’aumento dell’attivita turistica all’estero. Ecco come dovrebbero funzionare.

Corridoi turistici Covid-free: la circolare di Speranza

I corridoi turistici Covid- free sono stati avviati in via sperimentale. Con un’ordinanza il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha istituito queste vie sicure. Così ci si potrà recare in vacanze in località turistiche che si trovano al di fuori dell’Unione Europea. Ad esempio come i paradisi terrestri delle isole Mauritius, Seychelles o Maldive, Sharm El Sheikh e Marsa Alam in Egitto. Ma solo nel massimo di rispettando determinati protocolli di sicurezza. Ma per l’utilizzo di questi corridoi turistici Covid-free occorre essere muniti di Green pass. E non solo, perché sarà obbligatorio sottoporsi ad un tampone antigenico molecolare, nelle 48 ore precedenti ai viaggi. Esisto che ovviamente deve dare la certezza della negatività. Inoltre se all’estero si resterà per una settimana o quindi giorni, sarà fare un altro tampone a metà soggiorno.

Corridoi turistici Covid-free: cade la quarantena

Mentre per quanto riguarda il rientro, non è prevista alcuna quarantena e nemmeno l’isolamento fiduciario. Obbligo che decade se nelle 48 ore prima dell’imbarco ci si è sottoposti un altro tampone molecolare con esito negativo. Infine all’arrivo in aeroporto occorrerà ripetere il test anti Covid-19. Le regole valgono per tutti i soggiorni ed i Tour operators saranno obbligati a controllare il rispetto delle norme durante il viaggio. Anche per quanto riguarda il rispetto delle distanze durante le file sia per l’imbarco per lo scalo. Infatti, le regole valgono sia per i voli diretti che per quelli che preveno degli scali intermedi.

Le regole da tenere durante il volo

Una volta imbarcarti e saliti sull’aereo occorre rispettare altre norme per evitare qualsiasi tipo di contagio. Infatti le mascherine chirurgiche da utilizzare sono le FFP2 o FFp3. Dovranno essere tenute, per tutta a durata del viaggio. Ma se il viaggio fosse lungo, vi è la possibilità di cambiare il dispositivo di protezione ogni 4 ore. Mentre non sono previsti tali obblighi per i bambini che hanno meno di 6 anni o le persone che per patologia, ne sono esentate. Il progetto è in via sperimentale e quindi i dati saranno in continuo monitoraggio. A provvedere al controllo sarà un tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Salute. Ma parteciperanno anche i ministeri del turismo e degli affari esteri rappresentanti della cooperazione internazionale, operatori turistici ed aeroportuali.