Registro Volontari Enti Terzo Settore: come cambia con le nuove regole?

Il Registro dei Volontari degli Enti del Terzo Settore rappresenta un importante passo avanti per questo settore. Lo stesso era già previsto dal decreto del Ministro dell’Industria del 1992, ma in quel caso era limitato ai soli volontari delle OdV (Organizzazioni di Volontariato) con il Codice del Terzo Settore invece viene esteso tale obbligo a tutti gli enti, inoltre ha provveduto a semplificare le procedure.

Registro Volontari del Terzo Settore: dal decreto del 1992 al Codice del Terzo Settore

La disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore ( che abbiamo già visto sta gradualmente entrando in vigore) prevedeva che le sole Organizzazioni di Volontariato tenessero un registro dei volontari, ciò al fine di predisporre anche tutti gli adempimenti volti a stipulare polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dalla stessa attività di volontariato. Il registro doveva essere vidimato da un Pubblico Ufficiale o da un notaio.

Il Codice del Terzo Settore (D.lgs 117 del 2017) ha provveduto attraverso l’articolo 17, comma 1, a disciplinare nuovamente tale Registro introducendo qualche novità. Questo prevede che gli ETS possano avvalersi della collaborazione di volontari per lo svolgimento delle proprie attività e che sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la propria opera in modo non occasionale.

Si ricava dalla formulazione dell’articolo in oggetto che i volontari possono essere divisi in due categorie:

  • occasionali;
  • non occasionali.

Ne consegue anche che solo per i volontari non occasionali debba essere previsto il registro. Lo stesso principio però non vale ai fini dell’obbligo della stipula delle polizze assicurative, infatti l’articolo 18 dello stesso decreto legislativo prevede che per tutti i volontari debba essere predisposta la copertura assicurativa contro malattie e infortuni che possono derivare dallo svolgimento di attività per l’Ente del Terzo Settore in cui operano.

Deriva da ciò che è bene predisporre una seconda sezione del Registro dei Volontari in cui siano indicate le generalità dei volontari che prestano il loro operato in modo occasionale  così che lo stesso possa essere consegnato alle compagnie di assicurazione al fine di provvedere a idonea copertura assicurativa.

Modalità di tenuta del Registro Volontari Enti Terzo Settore

Novità importanti circa le modalità di tenuta del Registro dei Volontari sono intervenute con il decreto interministeriale del 6 ottobre 2021 che ha indicato le nuove modalità operative di questo importante strumento. La prima novità importante è rappresentata dal fatto che lo stesso può essere tenuto in forma telematica. In questo caso è però indispensabile utilizzare un software che impedisca modifiche successive ai dati immessi. Si potrà così garantire l’integrità del registro sia dal punto di vista temporale che formale.

In secondo luogo il decreto interministeriale del 6 ottobre 2021 precisa che nel caso in cui l’Ente decida di utilizzare il registra cartaceo, in caso di variazioni non è più necessario barrare e firmare la parte oggetto di variazione.

Il Registro telematico o cartaceo deve essere costantemente aggiornato e deve indicare:

  • generalità del volontario (nome e cognome);
  • codice fiscale;
  • data e luogo di nascita;
  • residenza;
  • data di inizio e di fine dell’attività di volontariato.

Le polizze assicurative: individuali e collettive

Si è già detto che una delle finalità del Registro dei Volontari è stipulare polizze assicurative in favore dei volontari che operano in modo occasionale o non occasionale e proprio per questo è bene dividerlo in due sezioni. L’articolo 18 stabilisce che la polizza deve coprire:

  • infortuni;
  • malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato;
  • eventuali danni a terzi.

Infine, è prevista per le associazioni che non svolgono prevalente attività commerciale la possibilità di stipulare polizze collettive (cioè non individuali). Questo naturalmente non esime dalla tenuta del registro in modo poi da individuare chi può usufruire della copertura della polizza assicurativa. Infatti il decreto interministeriale stabilisce che le polizze collettive devono essere stipulate in modalità tali che possano garantire trasparenza delle condizioni e assenza di discriminazioni tra i volontari. I vantaggi delle polizze collettive sono soprattutto di tipo economico, infatti solitamente l’importo è inferiore rispetto a polizze individuali che richiedono anche un maggiore impegno amministrativo/burocratico.

Per approfondimenti sulla riforma del Terzo Settore, puoi leggere gli approfondimenti:

Volontario e associato nel codice del terzo settore e associazioni culturali.

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Contributi a fondo perduto Cultura CREA per regioni del Sud

Cultura CREA è il programma di Invitalia che sostiene la nascita e la crescita di imprese no profit e di imprese che operano nel settore turistico e culturale. Attualmente sono ancora disponibili 50 milioni di euro per accedere ai finanziamenti.

Chi sono i beneficiari

Possono beneficiare di Cultura Crea start up, reti di imprese, imprese sociali e imprese già consolidate.

In particolare possono ottenere sostegno, per quanto riguarda gli enti no profit le APS (Associazioni per la Promozione Sociale), ONLUS, organizzazioni di volontariato.

Per quanto riguarda invece i contributi rivolti alla nascita di nuove imprese impegnate nel settore del turismo e della cultura, possono accedere:

  • team di persone che vogliono costituire una nuova società, in questo caso la stessa deve essere costituita entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione all’agevolazione. Oppure imprese in forma societaria ma costituite da non oltre 36 mesi.

Per quanto invece riguarda l’incentivo rivolto allo sviluppo di imprese già esistenti, le stesse devono essere costituite in forma societaria e da oltre 36 mesi.

In entrambi i casi possono ottenere i contributi a fondo perduto o il mutuo agevolato anche le cooperative.

Deve essere sottolineato che per quanto riguarda le reti di imprese, la domanda deve essere presentata da ogni impresa facente parte delle rete e l’istanza deve riguardare il singolo settore di investimento dell’azienda della rete.

Cosa offre Cultura Crea

Il programma Cultura CREA ha già finanziato oltre 350 imprese ed è rivolto a: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Il progetto è promosso dal Ministero della Cultura in attuazione del PON FESR “Cultura e Sviluppo”.

Offre: contributi a fondo perduto e mutui a tasso agevolato (tasso di interesse zero). Le misure si diversificano a seconda che siano rivolte a imprese di nuova costituzione o imprese già costituite.

Per le nuove imprese sono finanziabili progetti di investimento del valore massimo di 400.000 euro. Entrambe queste misure sono sul 40% della spesa di investimento sostenuta dall’impresa. L’importo arriva al 45% nel caso in cui l’investimento sia sostenuto da donne e giovani.

Per le imprese già costituite il tetto massimo di spesa è di 500.000 euro. Il contributo a fondo perduto può però arrivare massimo al 20% delle spese di investimento, elevabile al 25% per giovani e donne. Mentre il tasso agevolato allo 0% copre il 60% dell’investimento, percentuale che sale al 65% per donne e giovani.

Aree tematiche degli investimenti

Deve però essere ricordato che gli investimenti devono riguardare determinate aree tematiche:

  • sviluppo o applicazione di tecnologie che consentano di archiviare, creare, organizzare dati e rendere facilmente fruibili prodotti culturali;
  • sviluppo o applicazione di modalità e processi innovativi per restauro, manutenzione, conservazione, recupero del patrimonio culturale;
  • realizzazione di prodotti che consentano una migliore fruibilità del patrimonio culturale e artistico, ad esempio software, piattaforme, format narrativi, servizi di prenotazione connessi a viaggi, assistenza ai visitatori, promozione turistica;
  • sviluppo di programmi, software per ingegnerizzare le attività di gestione di beni e attività culturali.

Cultura Crea per il settore No Profit

Per le imprese del settore No Profit il tetto di spesa è di 400.000 euro, in questo caso però l’aumento gli importi di cui si può beneficiare, nel limiti del regolamento de minimis è possibile ottenere l’80% di contributi a fondo perduto, elevato al 90% nel caso in cui gli enti del terzo settore siano gestiti da donne o giovani o in possesso di rating di legalità.

Per le imprese no profit cambiano anche gli interventi finanziabili. Si tratta di:

  • attività legate alla gestione degli attrattori e delle risorse culturali del territorio;
  • attività collegate alla fruizione degli attrattori e delle risorse culturali del territorio;
  • attività di animazione e partecipazione culturale.

Come presentare la domanda

Tra i vantaggi di questo contributo vi è la possibilità di ottenere il finanziamento fino al 15% anche per le opere murarie, inoltre si può ottenere un servizio di tutoring di valore fino a 10.000 euro. Si tratta di un modo per aiutare chi vuole fare impresa nel mondo del turismo ad avere successo attraverso un’adeguata preparazione curata da professionisti del settore.

Gli aiuti visti rientrano nel regime degli aiuti de minimis. per saperne di più, leggi: Aiuti de minimis: cosa sono, limiti, ammontare e come ottenerli

Le imprese ammesse al beneficio possono rivolgersi alle banche che hanno stretto accordo con Invitalia, in questo modo e procedure per la gestione dei finanziamenti è facilitata.

La domanda deve essere presentata telematicamente attraverso la piattaforma di Invitalia. Per accedere è necessario avere l’identità digitale (Codice SPID, CIE, CNS), occorre caricare il business plan e compilare il modulo. Le domande sono vagliate entro 60 giorni.

Fondo per il sostegno Enti del Terzo Settore: domande entro 4 febbraio

Entro il 4 febbraio 2022 gli Enti del Terzo Settore impegnati nell’emergenza Covid possono presentare la domanda per accedere al fondo per il sostegno Enti del Terzo Settore. Ecco cosa sapere.

Chi può accedere ai fondi di sostegno per ETS? Requisiti

La notizia arriva direttamente dall’Agenzia per la Coesione Territoriale che ha reso nota con un avviso la possibilità per gli Enti del Terzo Settore di accedere ai fondi per il sostegno ETS.

L’avviso è diretto a:

  1. Organizzazioni di volontariato;
  2. Associazioni di promozione sociale;
  3. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Le stesse devono però esser ubicate nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Lombardia e Veneto e devono essere impegnate nella gestione dell’emergenza covid-19.

Tra i requisiti richiesti per poter accedere vi è l’essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori, associazioni e organizzazioni devono inoltre essere in regola con il pagamento delle imposte dirette e indirette e delle tasse. Deve essere presentata una sola istanza per ogni ente.

Tipologie di Enti del Terzo Settore che possono accedere al fondo per il sostegno

Possono accedere esclusivamente gli Enti del Terzo Settore prima visti che nel periodo compreso tra 31/01 /2020 e il 3 1/12/2021 abbiano svolto almeno una di queste attività:

  1. prestazioni socio-sanitarie;
  2. educazione, istruzione, formazione professionale e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  3. interventi e servizi diretti alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni ambientali, utilizzazione razionale delle risorse naturali;
  4. tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
  5. organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociali, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura;
  6. formazione extra-scolastica volta anche a prevenire e contrastare la dispersione scolastica;
  7. servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo Settore;
  8. servizi finalizzati all’inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro;
  9. alloggio sociale e attività di carattere residenziale temporaneo diretti a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
  10. accoglienza umanitaria e integrazione dei migranti;
  11. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti;
  12. promozione della cultura della legalità, della pace dei popoli, della non violenza, della difesa non armata;
  13. promozione e tutela dei diritti umani, sociali, civili, politici, diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità, incluse banche dei tempi e gruppi di acquisto solidale;
  14. riqualificazione dei beni pubblici e dei beni confiscati.

Spese ammesse per accedere ai fondi di sostegno per ETS

Per poter accedere ai fondi è necessario dimostrare di avere sostenuto delle spese per svolgere attività inerenti la gestione dell’emergenza covid-19. Le spese ammesse sono:

  • spese per la gestione degli immobili ( canoni di locazione, utenze, pulizie, piccole manutenzioni);
  • spese per igienizzazione e acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine) e per il contrasto alla diffusione del covid-19;
  • costi di attrezzature per un valore massimo di 516, 46 euro, per acquisti di valore superiore la rendicontazione viene comunque riportata a tale importo;
  • spese per acquisto di beni di servizio e di consumo;
  • costi del personale;
  • rimborsi spese per i volontari.

Naturalmente tutte le spese dovranno essere fatturate, comprovate da quietanze e documenti contabili.

Come presentare la domanda per accedere al Fondo?

La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma ETS Fondo Sviluppo e Coesione messa a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e quindi reperibile al sito www.servizi.lavoro.gov.it . La domanda può essere compilata a partire dalle ore 12:00 del 22 dicembre 2021, alle ore 23:59 del giorno 4 febbraio 2022. I soggetti iscritti nel Registro Nazionale delle associazioni di promozione sociale (APS) presentano le istanze anche attraverso le articolazioni territoriali e i circoli dell’associazione stessa. Questi devono indicare l’APS Nazionale di cui fanno parte e il relativo codice.

Il fondo previsto è di 80 milioni di euro, di cui 16 milioni sono diretti alle Regioni del Nord: Lombardia e Veneto, mentre la parte rimanente alle altre Regioni prima viste.

Il riparto dei fondi avverrà tenendo in considerazione, per ogni associazione che presenta istanza, le attività svolte inerenti alla gestione dell’emergenza covid-19, la differenza del bilancio consuntivo tra il 2019 e il 2020, sarà inoltre tenuto in considerazione il numero degli associati.

In seguito all’approvazione della graduatoria e all’erogazione dei fondi, l’Agenzia per la Coesione provvederà ad effettuare dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni a sostegno dell’istanza presentata. Qualora emerga che il contributo sia in parte o totalmente non spettante si provvederà al recupero delle somme

 

Contributo a fondo perduto Enti Terzo Settore: guida e scadenza

Il decreto legge 137 del 2020 all’articolo 13 quaterdecies prevede la possibilità per gli Enti del Terzo Settore di accedere a un contributo a fondo perduto. Naturalmente i tempi per l’operatività si sono dilatati e solo ora è disponibile la modulistica per poter presentare la domanda. C’è tempo fino all’11 dicembre 2021, ma quali sono i requisiti per poter ottenere il contributo a fondo perduto Enti del Terzo Settore (ETS) anche conosciuto come Ristoro Enti Terzo Settore?

Contributo a fondo perduto per Enti Terzo Settore: a chi è rivolto

Il Terzo Settore, o volontariato, nel periodo della pandemia ha visto fortemente ridotte le proprie attività istituzionali e sebbene abbia svolto un ruolo essenziale per aiutare chi era in difficoltà, ha avuto problemi nel reperimento di risorse non potendo organizzare attività istituzionali. Nonostante ciò è uno dei settori che ha ricevuto minori attenzioni. Per rimediare a questa diseguaglianza, o meglio discriminazione, ci sono i Ristori Terzo Settore che dopo oltre un anno finalmente diventano operativi.  Il contributo a fondo perduto per gli Enti del Terzo Settore è stato istituito in seno al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’ammontare per l’anno 2021 è di 70 milioni di euro in favore di:

  1. organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome;
  2. associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
  3. organizzazioni non lucrative di utilità sociale

Oltre ai requisiti soggettivi, sono richiesti anche requisiti oggettivi, cioè possono richiedere di accedere al Fondo Straordinario per il Sostegno degli Enti del Terzo Settore:

  • ETS che nel corso del 2020 hanno cessato o ridotto l’esercizio delle attività previste dallo Statuto a causa delle limitazioni alla circolazione delle persone determinate dalla pandemia;
  • Le attività sospese o ridotte devono inoltre ricadere nei codici ATECO indicati nell’allegato dell’avviso 2/2021 del Ministero delle Politiche Sociali.
  • Inoltre gli Enti del Terzo Settore che vogliono richiedere tale contributo a fondo perduto, al momento della presentazione delle istanze devono ancora essere attivi attraverso l’iscrizione nei relativi registri. L’iscrizione deve aver avuto luogo prima del 25 dicembre 2020. Cioè non possono accedere al contributo le associazioni nate dopo l’emanazione del decreto che ha istituito il fondo.

Per scaricare l’allegato e controllare tutti i codici ATECO clicca QUI

Come presentare la domanda per i Ristori Enti Terzo Settore

La disposizione però, come anticipato, non ha trovato immediata applicazione in quanto occorreva attendere un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze che indicasse i criteri di ripartizione dei fondi tra Regioni e Province autonome in modo da ripartire in modo equo gli stessi.

Infine, vi è stato il decreto direttoriale 614 del 2021 del Ministero del lavoro in cui si trovano le indicazioni inerenti le modalità per la presentazione delle istanze per poter ottenere la propria quota di fondi.

Di conseguenza dal 29 novembre 2021, fino all’11 dicembre 2021 sarà possibile per gli Enti del Terzo Settore presentare la domanda.

Le domande devono essere presentate sul sito https://servizi.lavoro.gov.it L’istanza deve essere promossa dal rappresentante legale dell’ETS (Ente Terzo Settore) attraverso l’uso delle sue credenziali SPID o CIE.

In caso di APS Nazionale la domanda deve essere presentata solo dal soggetto nazionale anche per conto delle articolazioni territoriali.

Una volta effettuato l’accesso è necessario cliccare sull’icona con la scritta “ Ristori Enti Terzo Settore”e andare alla voce “Inserisci Istanza” e immettere quindi i dati richiesti. Nella domanda è necessario indicare se l’ultimo bilancio approvato ha un valore superiore o inferiore a 100.000 euro.

Una volta compilate tutte le parti sarà possibile inviare l’istanza. In seguito sarà possibile rivedere l’istanza e anche modificarla, sarà possibile inoltre scaricare la ricevuta dell’istanza presentata.

Le fase successive all’11 dicembre saranno il vaglio delle istanze presentate e quindi la ripartizione dei fondi successive.

Ricordiamo che dal 23 novembre 2021 è anche attivo il Registro Unico Terzo Settore. Per saperne di più, leggi l’articolo: Registro Unico terzo Settore diventa operativo dal 23 novembre 2021