Agricoltura: esonero contributivo 2023 per coltivatori diretti e Iap

Nella legge di bilancio 2023 ci sono importanti novità anche per gli imprenditori agricoli e per i coltivatori diretti che potranno usufruire di sgravi di varia natura e tra questi anche l’esonero contributivo per gli under 40 fino al 31 dicembre 2023.

Esonero contributivo 2023 under 40 per coltivatori diretti e Iap

L’agricoltura per l’Italia è un settore strategico, ma nel tempo le persone interessate ad investire in questo ambito sono diminuite a causa della scarsa remunerazione che lo stesso offre. Negli ultimi anni sono state adottate, anche a livello europeo, delle politiche volte ad assicurare un reddito equo e in linea con quello degli altri settori all’agricoltura andando anche a sostenere gli investimenti in innovazioni tecnologiche.

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Tra le novità che invece sono previste nella legge di bilancio 2023 vi è l’esonero contributivo in favore dei giovani lavoratori agricoli autonomi.

L’esonero si applica a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali (IAP), under 40. Occorre sottolineare che si può usufruire dell’agevolazione per un periodo non superiore a 24 mesi, inoltre possono accedervi gli imprenditori agricoli e coltivatori diretti che siano iscritti per la prima volta alla previdenza agricola.

Quali contributi sono oggetto di esonero contributivo 2023?

I contributi oggetto dell’agevolazione sono il 100% della quota di contributi per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e del contributo addizionale di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160 . Tale decontribuzione non va ad incidere sulla maturazione dei requisiti pensionistici e sulla misura della prestazione.

Sono esclusi dall’esonero contributivo previsto in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, i contributi di maternità che risultano quindi dovuti, i contributi Inail.

Affinché si possa ottenere l’agevolazione è necessario che l’imprenditore risulti aver adempiuto a tutti gli obblighi normativi e quindi:

  • essere in regola con il versamento dei contributi;
  • aver osservato gli obblighi di legge relativi alla tutela della salute dei lavoratori;
  • rispetto degli accordi e dai contratti collettivi nazionali;
  • rispetto di tutti gli obblighi di legge.

Il riconoscimento dell’esonero contributivo non è automatico, ma deve essere presentata istanza  entro 120 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività. L’istanza deve essere presentata telematicamente attraverso il sito Inps con il percorso al “Cassetto previdenziale per Autonomi Agricoli”, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”.

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Coltivatori diretti e Iap, come compilare il modello 730 di dichiarazione dei redditi?

Come si compila il modello 730 di dichiarazione dei redditi per i coltivatori diretti? È da subito necessario precisare che non si paga l’Irpef per i terreni se i coltivatori risultano in possesso di qualifica di imprenditori professionali agricoli (Iap) oppure di coltivatore agricolo. Tuttavia, sul modello 730 di dichiarazione dei redditi va compilato il quadro “A”. Chi possiede dei terreni agricoli deve indicarne i redditi in questo quadro ai fini della determinazione delle imposte dovute.

Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (Iap): quando il possesso di terreni deve essere dichiarato nel modello 730?

Ma, in presenza della qualifica Iap o di coltivatore diretto, pur dovendo compilare il quadro “A” del modello 730, il contribuente beneficia delle agevolazioni fiscali che consentono di non ricomprendere i redditi di questi terreni ai fini della formazione della base imponibile. Nel caso in cui si tratti di un Iap, il contribuente deve indicarlo nel quadro A del modello 730 barrando la colonna 10.

Dichiarazione dei redditi degli agricoli: chi deve compilare il quadro A del modello 730?

A compilare il quadro “A” del modello di dichiarazione dei redditi 730 sono i conduttori dei fondi che rientrano nel regime di esonero. Tale regime permette loro di non dover presentare i modelli di dichiarazione dei redditi 770, Iva ed Irap. Sono altresì esonerati dalla compilazione di questi modelli (e dunque del solo quadro “A” del 730):

  • i soci delle società semplici che dichiarano solo la quota del reddito fondiario in proporzione alle percentuali di possesso;
  • chi partecipa all’impresa familiare;
  • gli agricoltori che, nell’anno prima, hanno ottenuto un volume di affari non eccedente i 7 mila euro. Tale somma deve essere stata prodotta per almeno i due terzi dalla cessione dei prodotti agricoli.

Quali redditi vanno dichiarati nel quadro A del modello 730?

Sono due i redditi che vanno dichiarati nel quadro “A” del modello 730 rientranti tara i redditi fondiari. Il primo è il reddito dominicale che deve essere dichiarato dai contribuenti che sono possessori del terreno perché proprietari o titolari di un altro diritto reale. Tra i diritti reali rientra l’usufrutto. Il secondo reddito da dichiarare è quello agrario. Riguarda chi svolge attività agricole sui terreni.

Quali terreni non vanno dichiarati nel quadro A del modello 730?

I terreni che non devono essere dichiarati nel quadro “A” del modello 730 di dichiarazione riguardano essenzialmente quelli che non producono redditi fondiari. Ovvero:

  • i terreni che si trovano all’estero. In tal caso sono produttivi di redditi diversi e dunque da inserire nel rigo D 4;
  • quelli che sono stati dati in affitto per finalità non agricole. Anche in questa situazione si tratta di redditi diversi da inserire nel rigo D 4;
  • i terreni, costituiti da cortili e giardini, che costituiscono pertinenza di fabbricati urbani;
  • infine i terreni, i giardini e i parchi che sono aperti al pubblico. Può trattarsi anche di terreni per i quali il ministero dei Beni e delle attività culturali ne abbia riconosciuto il pubblico interesse. La condizione per non dichiararli è quella che prevede che il proprietario non ne abbia ricavato alcuna tipologia di reddito nel periodo di imposta.

Come si determina la base imponibile per i terreni agricoli: terreni affittati o no

Per procedere alla determinazione della base imponibile per i terreni agricoli è necessario fare alcune considerazioni. Innanzitutto, se i terreni non sono affittati, l’Imu va a sostituire l’Irpef e le altri addizionali sui redditi dominicali. In altre parole, il contribuente si vedrà tassato il solo reddito agricolo. Se il terreno è affittato, invece, il contribuente dovrà versare sia l’Irpef che l’Imu. Inoltre è necessario verificare la qualifica: come già detto in precedenza, i coltivatori agricoli e gli imprenditori agricoli professionali non pagano l’Irpef. E, dunque, i relativi terreni non entrano nella base imponibile. Tale agevolazione, introdotta nel 2017 ed estesa fino al 2019, è stata ulteriormente prorogata dalla legge di Bilancio 2022.

Chi beneficia dell’esonero Irpef sui terreni?

Oltre ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti alla previdenza agricola, beneficiano dell’esonero Irpef:

  • i soci delle sole società semplici;
  • i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto. In tal caso, deve trattarsi del medesimo nucleo familiare e deve sussistere l’iscrizione alla gestione previdenziale ed assistenziale agricola, nonché la partecipazione attiva all’impresa familiare. Nel modello 730, al quadro A, come per l’imprenditore agricolo professionale, si barra la colonna 10.

Base imponibile dei coltivatori agricoli se l’Irpef è dovuta

Al di fuori dei casi sopra descritti, nel caso in cui l’Irpef sia dovuta, sia il reddito agrario che quello dominicale concorrono alla formazione del reddito. In tal caso, la misura è corrispondente alla visura catastale del 1° gennaio dell’anno di imposizione. Questo valore deve essere rivalutato per l’80 e il 70% e, successivamente, per una nuova rivalutazione del 30%. Le due rivalutazioni (70 e 80%) non vanno applicate nei casi di terreni affittati per non meno di cinque anni e per utilizzi agricoli, a giovani imprenditori under 40. Questi ultimi devono essere Iap o coltivatori diretti. In tal caso, nel quadro A del modello 730 di dichiarazione dei redditi, il contribuente deve indicare il codice 4 alla colonna 7.

Come si compila il modello 730 di dichiarazione dei redditi dei coltivatori agricoli?

I coltivatori diretti devono compilare il quadro “A” del modello 730 di dichiarazione dei redditi per ogni terreno in possesso o condotto. Il numero dei terreni posseduti corrisponde a tanti righi da compilare del quadro “A”. Nella colonna 1, il contribuente deve indicare il reddito dominicale; invece, nella colonna 3 il contribuente deve indicare quello agrario. Nel caso in cui il terreno è solo coltivato, si dovrà compilare la sola colonna 3. Se, invece, il contribuente possiede solo il terreno, deve compilare la sola colonna 1. Il contribuente deve inserire i redditi non rivalutati: sarà chi presta assistenza fiscale a provvedervi.

Modello 730, quadro A dei coltivatori diretti: a cosa serve la colonna 2?

La colonna 2 del modello 730, al quadro A, serve per indicare la tipologia di possesso del terreno. Ad esempio, se il terreno è di proprietà e non è stato affittato, il contribuente deve indicare il codice “1”. Le colonne dalla 4 alla 6, invece, indicano ulteriori specifiche di possesso del terreno ed eventualmente il canone di affitto. Il contribuente deve indicare nella colonna 9 se non sconta l’Imu.

 

Società agricola: cos’è, come funziona e i vantaggi che si possono avere

Svolgi attività agricola? Il modo più semplice per esercitare tale attività in forma societaria è scegliere le società agricola. Si tratta della forma più semplice di società e soprattutto gode di vantaggi fiscali. Ecco come si costituisce e quali attività può compiere.

Oggetto della società agricola

La società agricola è regolata dal decreto legislativo 99 del 2004 il cui articolo 2 definisce i requisiti che deve avere questa tipologia di società. La prima cosa da sottolineare è che la denominazione della società deve contenere espressamente la dicitura “società agricola”. La seconda cosa da sottolineare è che l’ambito delle attività che questa può porre in essere è ristretto e comprende l’elenco delle attività previste dall’articolo 2135 del codice civile. Si tratta quindi di attività agricola diretta alla coltivazione di terreni, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Le attività connesse devono essere individuate in trasformazione, manipolazione, commercializzazione, valorizzazione e conservazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dall’attività condotta dall’azienda agricola stessa. A ben vedere la definizione comunque è abbastanza ampia e proprio per questo tra le attività che possono essere organizzate sotto forma di società agricola vi è anche l’agriturismo.

Affinché si possa parlare di società agricola è necessario che le attività siano comunque connesse, cioè la trasformazione dei prodotti, la commercializzazione degli stessi deve avere a oggetto prodotti che provengono dalla stessa azienda agricola. Ad esempio una coltivazione di pesche può avere tra le attività connesse la realizzazione di pesche sciroppate, le stesse devono provenire dalla stessa azienda agricola. In questo caso si può utilizzare la forma della società agricola.

Requisiti soggettivi per la società agricola

La società agricola diventa particolarmente utile quando ci sono diversi imprenditori agricoli che vogliono organizzare l’attività in forma societaria. Per la costituzione si possono scegliere diversi schemi, cioè è possibile avere una società agricola di persone o di capitali e si possono scegliere le varie formule, ad esempio SRL, SNC, società cooperativa.

Oltre questi requisiti vi sono quelli sostanziali e gli stessi dipendono dallo schema sociale che si vuole adottare. Ecco di cosa si tratta.

Per le società di persone (ricordiamo che le società di persone sono la SS, Società Semplice, SNC, Società in Nome Collettivo, e SAS, Società in Accomandita Semplice) è necessario che almeno uno dei soci abbia la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale,  IAP, o coltivatore diretto, nel caso in cui la società sia organizzata in forma di SAS, la qualifica di imprenditore agricolo deve essere detenuta dal socio accomandatario.

Per le società di capitali (SRL, SPA e SAPA, Società in Accomandita Per Azioni), la qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto deve essere tenuta da almeno uno degli amministratori. Da qui emerge un dato particolare, infatti nelle società di capitali la carica di amministratore può essere conferita a una persona diversa rispetto ai soci. Ne deriva che può esservi una società agricola organizzata in forma di società di capitali (quindi con capitale della società completamente separato rispetto a quello dei soci) senza che nessuno dei soci stessi sia imprenditore agricolo. Tale orientamento è stato anche confermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 909-216/2006 del 20 luglio 2006.

Nelle società cooperative la qualità di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto deve essere in capo almeno un amministratore che però deve anche essere socio.

Per informazioni sull’imprenditore agricolo professionale puoi consultare l’articolo: Chi è l’imprenditore agricolo e attività connesse

Perché è importante scegliere la società agricola?

La scelta di organizzare l’attività in forma di società agricola porta numerosi vantaggi. In primo luogo vi è la possibilità di svolgere l’attività in forma di società di capitali con l’opportunità di rispondere dei debiti solo con il capitale della società stessa e non con il patrimonio personale. Ci sono inoltre vantaggi di tipo fiscale, infatti permette di riconoscere alle attività organizzate in forma societaria gli stessi vantaggi fiscali che sono riconosciuti agli imprenditori agricoli e coltivatori diretti. Le società agricole possono ottenere  agevolazioni per l’acquisto di macchinari e terreni. Per le aziende agricole inoltre non è prevista l’IRAP e questa agevolazione si trasferisce anche alle attività organizzate in forma di società agricola. Sottolineiamo ancora che per avere i vantaggi la società deve avere la denominazione specifica di Società Agricola.

Per conoscere i vantaggi fiscali riconosciuti alle società agricole, leggi la guida: Tassazione delle aziende agricole: il regime delle imposte sul reddito

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Tassazione delle aziende agricole: il regime delle imposte sul reddito

Più volte nelle precedenti guide è stato anticipato che le imprese agricole sono sottoposte a normative differenti rispetto a quelle delle altre tipologie di attività e questo riguarda i contratti di lavoro dipendente che hanno delle peculiarità, ma anche la determinazione del reddito. Oggi ci concentreremo proprio sulla determinazione del reddito imponibile e in particolare sulla tassazione delle aziende agricole.

Base imponibile per l’azienda agricola

In precedenza abbiamo avvertito l’esigenza di definire esattamente quando ci troviamo di fronte a un’azienda agricola e chi è il coltivatore diretto. Questi due elementi sono essenziali per poter capire nel modo più semplice possibile la tassazione delle aziende agricole. Di conseguenza ora rimandiamo agli articoli precedenti, per coloro che li avessero persi, e subito dopo parliamo della tassazione delle aziende agricole.

Di cosa si occupa un’azienda agricola: definizione, limiti, privilegi

Tassazione delle aziende agricole

Per capire come funziona la tassazione dei redditi dobbiamo in primo luogo partire dalla base imponibile, ora ci occupiamo delle indicazioni generali, andremo poi ai casi particolari.

Per la determinazione del reddito dell’azienda agricola devono essere applicati gli articoli 28 e 32 del TUIR (Testo Unico Imposte sul Reddito). L’articolo 28 parla del reddito dominicale basato sulle tariffe di estimo derivanti dalla legge catastale (su queste potrebbe incidere la prevista riforma del catasto).

Il reddito agrario è invece costituito, in base all’articolo 32 del TUIR, dal reddito medio ordinario dei terreni, calcolato in base ai dati catastali e quindi alla tipologia di coltura (seminativo, uliveto, vigneto…).

Chi dichiara i redditi agrari e dominicali

Se il proprietario del terreno è lo stesso soggetto che coltiva il terreno, il reddito dominicale e agrario sono imputati allo stesso soggetto.

Se il terreno è concesso in usufrutto o enfiteusi, il soggetto che gode dei diritti reali di godimento deve dichiarare nel modello 730 sia il reddito agrario, sia il reddito dominicale;

Nel caso in cui il proprietario non coltivi il terreno e abbia stipulato un contratto di affitto degli stessi, è il proprietario a dichiarare il reddito dominicale, mentre l’affittuario dichiara il reddito agrario.

Determinazione reddito aziende agricole

Deriva da questa disamina che il reddito delle aziende agricole (individuate con i criteri dell’articolo 2135 del codice civile e che è stato ampiamente trattato in passato nella guida prima citata) non viene determinato in base agli effettivi ricavi, ma in base a un sistema forfettario che tiene in considerazione le potenzialità del terreno.

Il reddito dominicale e il reddito agrario possono essere rilevati semplicemente attraverso una visura catastale. La normativa prevede però dei correttivi, cioè i redditi dominicali e agrari sono sottoposti a una rivalutazione, la stessa è del 70% per il reddito dominicale e dell’80% per il reddito agrario. Infine, deve essere applicata un’ulteriore rivalutazione al 30% sia sul reddito agrario sia su quello dominicale. Tale rivalutazione non si applica ai terreni non coltivati o condotti da piccoli coloni, coltivatori diretti o IAP (Imprenditore Agricolo Professionale).

Quelle viste sono le regole generali, ma per il 2021, dichiarazione sui redditi del 2020, sono previste ulteriori agevolazioni, ad esempio la rivalutazione dei redditi non si applica nel caso in cui i terreni siano concessi in affitto, con una durata del contratto di almeno 5 anni, a giovani imprenditori che abbiano meno di 40 anni e la qualifica di coltivatore diretto o IAP, la qualifica può essere acquisita anche entro 2 anni dalla sottoscrizione del contratto di affitto. Si tratta a ben vedere di una disposizione che mira a favorire il ritorno dei giovani in agricoltura. A questa agevolazione devono essere sommate anche le altre previste ad esempio il credito per il Mezzogiorno per l’agricoltura e il credito di imposta per chi acquista macchinari.

Azienda agricola e attività non connesse

Finora si è parlato di una situazione tipo, cioè quella di un’azienda agricola o di un coltivatore diretto che produce esclusivamente reddito agrario attraverso la coltivazione del terreno e le attività connesse (individuate con l’articolo 1 del decreto legislativo 228 del 2001), ma cosa succede nel caso in cui l’azienda sia da considerare “mista”? Ad esempio abbiamo visto che l’azienda può occuparsi anche della trasformazione dei propri prodotti e questo rientra nell’attività agricola, ma nel caso in cui si occupa di trasformazione di beni altrui, si perde tale connotazione e il reddito per quella determinata parte deve essere considerato industriale. In questi casi la disciplina prevede che una parte dei redditi siano tassati applicando le norme sulla determinazione del reddito agrario, mentre l’altra parte sia tassata tenendo in considerazione la disciplina prevista dall’ordinamento per tali redditi.

Tassazione società agricole

Le regole ora viste possono essere applicate anche alle società agricole ( di cui ci occuperemo meglio a breve), si tratta di un regime opzionale rispetto a quello generalmente utilizzato per determinare il reddito delle società. La legge 296 del 2006, cioè legge finanziaria per il 2007 ha introdotto per la prima volta questa regola, nel 2013 tale agevolazione viene però cancellata per essere nuovamente introdotta con la legge di stabilità per il 2014. L’obiettivo di tale scelta fare in modo che i piccoli imprenditori agricoli trasformino le proprie aziende in società.

Per ottenere questo privilegio è necessario che nella dicitura del nome della società sia espressamente indicato che trattasi di “società agricola” e la forma societaria da utilizzare è quella delle società di persone, società in nome collettivo e società a responsabilità limitata. Nonostante i criteri di determinazione del reddito siano gli stessi utilizzati per l’imprenditore agricolo, il reddito si classifica come reddito d’impresa.

In merito alla tassazione delle aziende agricole,occorre ricordare l’esenzione dall’IRAP in agricoltura