Impianti fotovoltaici per aziende agricole: inoltro domande dal 27 settembre

Dal 27 settembre 2022 al 27 ottobre dello stesso anno sarà possibile presentare istanza per ottenere incentivi per la realizzazione di impianti fotovoltaici per aziende agricole da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.

A chi sono rivolti i contributi per impianti fotovoltaici in aziende agricole

I contributi per gli impianti fotovoltaici per aziende agricole mirano alla rimozione e allo smaltimento dei vecchi tetti presenti in capannoni agricoli, per allevamenti e capannoni dove si esegue la trasformazione dei prodotti agricoli, ciò attraverso l’installazione di pannelli fotovoltaici con una nuova capacità di generazione di 375.000 Kw da energia solare. Proprio per questo motivo gli incentivi per la realizzazione di impianti fotovoltaici in aziende agricole sono inseriti nella missione “Rivoluzione verde e transizione ecologica“, componente “Economia circolare e agricoltura sostenibile“.

Gli incentivi sono suddivisi in:

  • 1,2 miliardi di euro in favore di aziende agricole impegnate nel settore primario (produzione frutta e verdura, allevamento);
  • 150 milioni per le aziende impegnate nella trasformazione di prodotti agricoli in altri prodotti agricoli;
  • 150 milioni in favore di imprese nella trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli, ad esempio produzione di cippato.

In un successivo decreto saranno resi noti i codici Ateco delle aziende che potranno partecipare e quindi saranno chiare tutte le distinzioni.

Deve essere sottolineato che il 40% delle risorse messe a disposizione saranno dirette ad aziende ubicate in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Quali lavori possono ottenere i contributi per impianti fotovoltaici per aziende agricole

La piattaforma per l’inoltro della domanda per ottenere i contributi per l’installazione di pannelli fotovoltaici su capannoni ad uso agricolo e agriturismo sarà disponibile dal giorno 27 settembre 2022 al giorno 27 ottobre 2022, ma le domande saranno analizzate in ordine di arrivo e fino a esaurimento dei fondi. Questo vuol dire che è bene affrettarsi per evitare di restare senza contributi.

Il finanziamento sarà diretto all’acquisto e alla posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all’attività dei soggetti beneficiari, sono compresi gli interventi su immobili destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica.

Oltre a questi interventi che possono essere considerati principali, possono essere agevolabili anche interventi connessi, ad esempio la rimozione e lo smaltimento dell’amianto, realizzazione di isolamento termico del tetto e realizzazione di sistemi di aerazione del tetto. Naturalmente tutti i lavori devono essere eseguiti da imprese in grado di rilasciare i relativi certificati previsti da legge.

La procedura sarà gestita da Gestore dei Servizi Energetici (www.gse.it) e di conseguenza sul portale si potrà accedere alla piattaforma, una volta presentata l’istanza, la stessa va in lavorazione e se viene accettata i fondi saranno erogati entro 30 giorni dal momento dell’approvazione della domanda.

L’ammontare riconosciuto viene erogato a conclusione dei lavori, tranne nel caso in cui il beneficiario richieda, dietro presentazione di idonea fideiussione bancaria, di una cauzione versata dal beneficiario o la costituzione di un pegno, un anticipo del 30%. In questo caso sarà comunque valutata la disponibilità dell’ente gestore della misura.

Requisiti per ottenere i contributi per impianto fotovoltaici per aziende agricole

Ricordiamo, infine che per poter fruire dei contributi in favore delle imprese agricole e zootecniche per la realizzazione di impianti fotovoltaici, è necessario inviare al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali idonea documentazione relativa alla spesa eseguita, quindi rendicontazione delle spese, inoltre occorre allegare la documentazione di legge per le verifiche antimafia.

Possono inoltrare la domanda solo le aziende che sono nel libero esercizio dell’attività, quindi regolarmente iscritte al Registro delle Imprese, non sottoposte a procedure concorsuali come liquidazione, avere il Durc regolare e non avere amministratori sottoposti a misure interdittive.

Pannelli solari: con il decreto attuativo sarà più semplice installarli

Le priorità per il prossimo inverno saranno legate alla spesa energetica, che è in continua risalita, e alla necessità di ridurre il fabbisogno di rifornimenti dalla Russia che sta usando il metano come arma di ricatto per i Paesi vicini all’Ucraina. Proprio per questo già con il decreto Energia si è prevista la liberalizzazione dell’installazione di pannelli solari di potenza fino a 200 kW. Ora, con il decreto attuativo del Ministro Cingolani sono state indicate le principali norme da rispettare.

Liberalizzazione dell’installazione di pannelli solari

Dal Ministero per la Transizione Ecologica (MiTE), guidato da Roberto Congolani, è arrivato il decreto attuativo della misura che prevede la liberalizzazione della installazione di pannelli fotovoltaici su edifici, strutture e “manufatti fuori terra diversi dagli edifici” fino a 200 kW . Per la realizzazione di questa tipologia di impianto si potrà utilizzare il Modello Unico Semplificato, questo vuol dire che non c’è bisogno di alcuna autorizzazione o permesso per poter procedere in quanto sono interventi parificati a quelli di manutenzione ordinaria. In passato tale regime semplificato era previsto solo per gli impianti di potenza fino a 50kW.

Questa misura, oltre a rispondere alla necessità di far fronte al rincaro dell’energia e ridurre la dipendenza dalla Russia, risponde anche all’esigenza di ridurre l’inquinamento ambientale attraverso l’uso di fonti sostenibili, rinnovabili e a zero emissione di CO2.

Fotovoltaico: in quali casi si usa il Modello Unico Semplificato?

Il Modello Unico Semplificato, oltre a poter essere utilizzato per la realizzazione di nuovi impianti con pannelli fotovoltaici, può essere utilizzato anche per modifica, potenziamento, connessione ed esercizi degli impianti.

La norma non trova applicazione nel caso in cui impianti installati in aree o su immobili identificati dalla legge come di “notevole interesse pubblico”, inclusi i centri e i nuclei storici. In questi casi sarà possibile installare gli impianti solo nel caso in cui gli stessi siano integrati nei tetti e non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, o ancora se le coperture sono realizzate con materiali della tradizione locale.

Come procedere all’installazione dei pannelli solari

Per procedere all’installazione degli impianti  fotovoltaici è necessario compilare il modello e inviarlo telematicamente al gestore di rete competente. Spetterà poi al gestore di rete provvedere a valutare la compatibilità dell’impianto rispetto alle condizioni previste dalla legge. Se la verifica ha esito positivo, il gestore avvia in automatico la pratica.

Occorre sottolineare che secondo le dichiarazioni di Cingolani, ogni Gigawatt prodotto sarà in grado di far risparmiare 3 metri cubi di gas. La liberalizzazione dell’installazione dei pannelli fotovoltaici darà inoltre un nuovo input alle imprese che si occuipano di queste tipologie di lavori.

Contributi a fondo perduto agli agricoltori per i pannelli fotovoltaici

In arrivo i contributi a fondo perduto a favore degli agricoltori per l’installazione di pannelli fotovoltaici. Lo prevede l’articolo 8 del decreto legge “Aiuti” che mette a disposizione aiuti degli agricoltori incentivi per produrre l’energia elettrica da fonti rinnovabili. I contributi derivano direttamente dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr). Il Pnrr ha infatti previsto lo stanziamento di un miliardo e mezzo di euro per il “Parco agrisolare” e di un altro miliardo e 100 milioni di euro per l’Agrivoltaico.

Agricoltura, contributi a fondo perduto agli agricoltori per i pannelli fotovoltaici: di cosa si tratta?

I contributi a fondo perduto consistono in incentivi per realizzare gli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici strumentali allo svolgimento dell’attività agricola. Le imprese agricole per la produzione primaria ottengono i contributi a fondo perduto soltanto per realizzare gli impianti di capacità produttiva non superiore al consumo medio di energia elettrica durante l’anno dell’impresa stessa. Nel calcolo del consumo medio dell’energia elettrica rientrano anche i consumi familiari.

Quali imprese agricole possono richiedere i contributi a fondo perduto sui pannelli fotovoltaici?

Le imprese ammesse alla richiesta dei contributi a fondo perduto per l’installazione dei pannelli fotovoltaici sono quelle che svolgono la propria attività nei comparti:

  • dell’agricolo;
  • dello zootecnico;
  • dell’agroindustriale.

I contributi a fondo perduto rispecchiano gli orientamenti della Commissione europea sugli incentivi a favore dei settori agricoli e forestali e nelle zone rurali del settennato 2014-2020, per l’occasione prorogate fino al tutto il 2022 mediante autorizzazione sulle misure a valere sul Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr).

Contributi a fondo perduto per il Parco agrisolare

In merito alla misura relativa al “Parco agrisolare“, le risorse disponibili sono pari a 1,5 milioni di euro. Si tratta degli incentivi di cui al decreto ministeriale attuativo dello scorso 25 marzo, firmato dal ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli. Con i contributi a fondo perduto si possono finanziare progetti di investimento sui tetti degli edifici strumentali all’attività agricola, agroindustriale e agrituristica. Le imprese agricole di produzione primaria a possono richiedere i contributi solo per realizzare gli impianti a capacità produttiva non superiore al consumo di energia elettrica medio annuale dell’impresa stessa e per utilizzi familiari. Secondo l’articolo 2 del decreto ministeriale, inoltre, le imprese agricole possono vendere l’energia elettrica rispettando i medesimi limiti.

Quali imprese sono escluse dai contributi a fondo perduto?

In virtù delle modifiche operate dal decreto legge “Aiuti”, le imprese sono escluse dagli incentivi per le quote di potenza e di consumo di energia elettrica eccedenti la media annuale. Per la presentazione delle domande è necessario attendere l’emanazione di un nuovo decreto che disciplini le modalità e i termini di invio delle istanze.

Contributi a fondo perduto per lo ‘Sviluppo agrivoltaico’: quali sono gli incentivi a disposizione?

Per lo Sviluppo agrivoltaico, il governo ha messo a disposizione risorse per 1,1 miliardi di euro. Il decreto di riferimento è quello del ministero per la Transizione ecologica del 27 giugno 2022 nel quale sono riportate le linee guida della misura. Inoltre, è prevista per il 12 luglio prossimo la fine della fase delle consultazioni durante la quale verranno tracciate le modalità di presentazione delle domande e le relative osservazioni delle parti interessate.

Per cosa si possono richiedere i contributi a fondo perduto dello Sviluppo agrivoltaico?

I contributi a fondo perduto per lo sviluppo agrivoltaico potranno essere richiesti per sistemi e impianti fotovoltaici. Le imprese agricole dovranno rispettare determinati parametri tecnici, riguardanti soprattutto l’altezza degli impianti. I vincoli riguardano soprattutto la garanzia dello svogimento dell’attività agricola e di allevamento nelle aree sottostanti. I contributi a fondo perduto possono essere richiesti per un ammontare in conto capitale fino al 40% delle spese ammissibili riferite alla produzione di energia elettrica.

Attestazione dei requisiti per bonus edilizi e superbonus: quando serve?

Quando serve l’attestazione dei requisiti tecnici per la detrazione fiscale, lo sconto in fattura e la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi nel caso di svolgimento di interventi rientranti nei bonus edilizi e nel superbonus 110%? Ecco quando le norme richiedono le asseverazioni dei requisiti tecnici nei casi di:

  • bonus ristrutturazioni;
  • ecobonus ordinario e maggiorato del 110%;
  • fonti rinnovabili con installazione degli impianti di climatizzazione;
  • bonus facciate eco e non eco;
  • sisma bonus ordinario e super sisma bonus con detrazione del 110%;
  • impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, rientranti o meno nel superbonus 110%;
  • colonnine di ricarica dei veicoli elettrici nel caso di interventi trainati dal superbonus 110%.

Bonus ristrutturazioni ed ecobonus ordinario: quale attestazione dei requisiti serve?

Nel caso di bonus ristrutturazione, ovvero per interventi rientranti nel recupero del patrimonio edilizio, l’attestazione dei requisiti tecnici è esclusa sia che il contribuente utilizzi la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi, che lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta. Va inviata solo la comunicazione all’Enea entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. Per l’ecobonus ordinario, l’asseverazione è obbligatoria solo per i casi di sconto in fattura o di cessione dei crediti di imposta. L’attestazione va inviata all’Enea entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori.

Ecobonus maggiorato in superbonus 110%: quale attestazione dei requisiti serve?

Per gli interventi rientranti nell’ecobonus maggiorato dal superbonus 110%, l’asseverazione dei requisiti tecnici è sempre obbligatoria. In particolare, per la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi l’attestazione va inviata entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. Allo stesso modo, l’attestazione va inviata anche per la cessione del credito di imposta e per lo sconto in fattura. A differenza del precedente caso, l’asseverazione va fatta anche per gli stati di avanzamento dei lavori (Sal).

Fonti rinnovabili ed eliminazione delle barriere architettoniche: quali asseverazioni tecniche vanno fatte?

Per lavori relativi alle fonti rinnovabili con integrazione o installazione degli impianti di climatizzazione e per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, l’asseverazione dei requisiti tecnici è sempre esclusa. L’esclusione opera in tutti i casi, ovvero per:

  • la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi;
  • lo sconto in fattura;
  • la cessione del credito di imposta.

Bonus facciate non eco ed eco: quali attestazioni tecniche servono?

I contribuenti che vogliano far eseguire lavori rientranti nel bonus facciate devono prestare attenzione alle asseverazioni tecniche necessarie. Infatti, le norme non richiedono attestazioni tecniche nel caso di bonus facciate non eco. La mancata necessità di documentazione avviene sia per i casi di sconto in fattura o di cessione del credito di imposta che per la detrazione fiscale diretta. In caso di interventi rientranti nel bonus facciate eco, l’attestazione è obbligatoria alla conclusione dei lavori. Non si utilizza, invece, l’allegato B del decreto ministeriale del 6 agosto 2020. Il contribuente deve inviare la scheda tecnica all’Enea nel termine dei 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori.

Sisma bonus ordinario, quando va inviata l’attestazione tecnica?

Per i lavori ricadenti nel sisma bonus ordinario, è obbligatoria l’asseverazione dei requisiti tecnici per attestare la riduzione del rischio sismico di una o due classi almeno. Il contribuente deve depositare l’attestazione presso lo Sportello unico dell’edilizia (Sue) del comune dove si trova l’immobile oggetto di intervento. Il deposito deve avvenire sia prima di iniziare i lavori (Allegato B), sia alla conclusione. La procedura è identica sia per la detrazione fiscale diretta che per la scelta dell’opzione di cessione del credito di imposta o sconto in fattura.

Sisma bonus maggiorato con superbonus 110%: le asseverazioni tecniche necessarie

Per gli interventi rientranti nel sisma bonus maggiorato, ovvero nel super sisma bonus del 110%, il contribuente deve sempre ottemperare all’adempimento dell’attestazione tecnica. Infatti, sia per la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi che per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti di imposta risulta necessario adempiere:

  • all’attestazione della riduzione del rischio sismico;
  • al deposito presso lo Sportello unico per l’edilizia (Sue) dell’attestazione sia prima che alla conclusione dei lavori;
  • per la cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura la norma richiede il deposito al Sue anche per gli stati di avanzamento dei lavori (Sue).

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo: quali asseverazioni tecniche?

Per interventi riguardanti gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo ordinario, il contribuente non deve preoccuparsi delle attestazioni relative ai requisiti tecnici. L’esclusione riguarda tutte le modalità di utilizzo del vantaggio fiscale. L’asseverazione tecnica è obbligatoria, invece, per gli stessi interventi rientranti nel superbonus 110% come lavori trainati. In particolare, il contribuente deve inviare l’attestazione dei requisiti tecnici all’Enea entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. L’obbligo di asseverazione persiste sia per la detrazione diretta che per le opzioni di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura.

Interventi di installazione di colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli in superbonus 110%: quali attestazioni tecniche?

Infine, l’obbligatorietà delle attestazioni dei requisiti tecnici vige anche per gli interventi sulle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Il contribuente deve far svolgere questi interventi come trainati dal superbonus 110%. L’obbligatorietà si concretizza nell’invio, entro 90 giorni dal termine dei lavori, dell’attestazione all’Enea. L’attestazione va inviata anche per gli stati di avanzamento dei lavori per lo sconto in fattura o i crediti di imposta.

Bonus fotovoltaico e colonnine ricarica, quali visti e asseverazioni servono?

Anche per i bonus relativi all’installazione degli impianti fotovoltaici, dei sistemi di accumulo e per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici sono necessari visti e asseverazioni sia per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi, che per lo sconto in fattura o la cessione dei crediti di imposta. In particolare, il bonus per i lavori per le colonnine di ricarica possono ricadere nel superbonus 110% come interventi trainati. Vediamo quali sono gli adempimenti necessari.

Bonus interventi installazione impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo: quali asseverazioni tecniche servono?

Nel caso in cui si svolgano lavori per l’installazione degli impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo previsti dal Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) alla lettera h) del comma 1, dell’articolo 16 bis, la detrazione spettante è quella del 50%. Sia per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730, che per l’opzione di cessione dei crediti di imposta o di sconto in fattura, non è necessaria l’asseverazione dei requisiti tecnici. Tuttavia, entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori è necessario inviare all’Enea la comunicazione semplificata del bonus casa. In tal caso è necessario far riferimento alle regole dettate dalla Guida rapida dell’ottobre 2021.

Bonus installazione fotovoltaico, quali asseverazioni di congruità delle spese sono necessarie?

Sul bonus per l’installazione degli impianti del fotovoltaico o dei sistemi di accumulo non è necessaria l’asseverazione della congruità delle spese sostenute nel caso in cui ci si avvalga della detrazione diretta nella dichiarazione dei reddito o nel modello 730. Detta asseverazione è necessaria, invece, nel caso in cui si utilizzi la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura. Infatti, per gli interventi a partire dal 12 novembre 2021, l’asseverazione è occorrente, in carta libera per:

  • opzione degli stati di avanzamento dei lavori;
  • alla conclusione dei lavori;
  • non è occorrente se gli interventi sono di importo non eccedenti i 10 mila euro o in edilizia libera.

Visti di conformità per i lavori in bonus colonnine elettriche o impianti fotovoltaici: quali sono necessari

Per i visti di conformità sugli interventi in bonus colonnine elettriche o impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, bisogna considerare che:

  • il visto non è richiesto in caso di detrazione nella dichiarazione dei redditi per il modello Redditi o per il 730;
  • risulta occorrente il visto nelle comunicazione di cessione del credito di imposta o per beneficiare dello sconto in fattura. Tale visto è necessario dal 12 novembre 2021, ma non per gli interventi in edilizia libera oppure per interventi di importo non eccedente i 10 mila euro.

Bonus impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo: quali sono quelli rientranti nel 110%?

Diversi sono gli adempimenti nel caso in cui gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo vengano svolti con la detraibilità del 110%. Gli interventi sono possibili se trainati al 110% dal super sisma bonus o dal super ecobonus. In tal caso, cambiano di molto le asseverazioni sia per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi che per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di imposta.

Asseverazione tecnica nel caso di installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo con detrazione del 110%

Per la detrazione diretta del 110% nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730, l’asseverazione dei requisiti tecnici va osservata. In particolare, entro i 90 giorni successivi alla conclusione degli interventi, bisogna inviare l’asseverazione all’Enea. L’asseverazione non serve per i seguenti casi:

  • se gli interventi sono trainati al 110% dal super sisma bonus;
  • per gli eventuali stati di avanzamento dei lavori (Sal);
  • se si è a fine anno per gli interventi infrannuali.

Cessione del credito di imposta e sconto in fattura: quali asseverazioni tecniche nel caso di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo?

L’asseverazione dei requisiti tecnici è necessaria anche per gli interventi con la detrazione del 110% nel caso in cui ci si avvali della cessione del credito di imposta e dello sconto in fattura per interventi agli impianti del fotovoltaico e dei sistemi di accumulo. L’invio del documento va fatto entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori, anche nel caso di stato di avanzamento dei lavori (Sal) di non meno del 30%. L’asseverazione non è richiesta se rientra negli interventi trainati al 110% del super sisma bonus.

Detrazione fiscale diretta del 110% sugli interventi al fotovoltaico e sistemi di accumulo: quali asseverazione di congruità delle spese?

Nel caso di interventi ai sistemi di accumulo e per gli impianti di fotovoltaico, per la detrazione fiscale diretta del 110% nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730 è necessaria l’asseverazione della congruità dei costi. In particolare, l’asseverazione è all’interno di quella sui requisiti tecnici se gli interventi sono trainati dal super ecobonus. L’asseverazione va inoltrata all’Enea nel termine dei 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. L’adempimento non è necessario per gli eventuali stati di avanzamento dei lavori o alla fine dell’anno per gli interventi infrannuali.

Cessione del credito di imposta e sconto in fattura su interventi fotovoltaico e sistemi di accumulo: asseverazioni congruità costi al 110%

Sulle asseverazioni della congruità delle spese sostenute per gli impianti fotovoltaici e per i sistemi di accumulo c’è l’obbligo in caso di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura. L’asseverazione è contenuta in quella dei requisiti tecnici se i lavori sono trainati dal super ecobonus. Il documento deve essere inoltrato all’Enea:

  • prima delle comunicazioni delle opzioni di sconto in fattura o cessione dei crediti di imposta per gli stati di avanzamento dei lavori di almeno il 30%;
  • nel termine dei 90 giorni susseguenti alla conclusione degli interventi.

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo al 110%, quando è necessario il visto di conformità delle spese?

In merito ai visti di conformità per i lavori in detrazione del 110% dell’installazione degli impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, è necessario considerare che:

  • per la detrazione diretta nel modello dei Redditi o in quello del 730 il visto è necessario. Fanno eccezione i casi in cui il 730 sia presentato dal sostituto di imposta oppure se si tratti di 730 o di modello dei Redditi precompilati e presentati, anche con delle modifiche, in via diretta dallo stesso contribuente.
  • il visto è sempre occorrente in caso di cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura.

Bonus colonnina di ricarica veicoli elettrici, quali lavori sono inclusi?

Nel caso dell’installazione delle colonnine per ricaricare le vetture elettriche, bisogna far riferimento all’articolo 16 ter del decreto legge numero 63 del 2013. I lavori possono rientrare solo nel super ecobonus come interventi trainati. Anche per questi lavori è necessario fare attenzione alle asseverazioni e ai visti occorrenti.

Asseverazione tecnica dei requisiti in caso di detrazione diretta al 110% del bonus colonnina ricarica veicoli elettrici

Sulla detrazione diretta al 110% dei lavori per l’installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrico è necessaria l’asseverazione dei requisiti tecnici. L’adempimento va ottemperato entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori con invio all’Enea. Non si adempie all’asseverazione per gli stati di avanzamento dei lavori o alla fine dell’anno per gli interventi infrannuali. L’asseverazione è necessaria anche in caso di cessione dei crediti di imposta o di sconto in fattura.

Asseverazione di congruità delle spese per interventi di installazione colonnina ricarica veicoli elettrici, quando serve?

Per la detrazione diretta del 110% nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730 è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese per gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. L’asseverazione è contenuta all’interno di quella sui requisiti tecnici e deve essere inoltrata all’Enea entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. Non va inviata in caso di stato di avanzamento dei lavori o alla fine dell’anno per gli interventi infrannuali.

Cessione del credito di imposta e sconto in fattura: quale asseverazione di congruità delle spese per le colonnine di ricarica?

In caso di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura, è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese se si tratta di installazione delle colonnine di ricarica elettrica dei veicoli. L’asseverazione è già contenuta all’interno di quella sui requisiti tecnici. Il documento deve essere inoltrato all’Enea:

  • prima delle comunicazioni delle opzioni di sconto in fattura o cessione dei crediti di imposta per gli stati di avanzamento dei lavori di almeno il 30%;
  • nel termine dei 90 giorni susseguenti alla conclusione degli interventi.

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo al 110%, quando è necessario il visto di conformità delle spese?

In merito ai visti di conformità per i lavori in detrazione del 110% dell’installazione delle colonnine di ricarica elettrica dei veicoli, è necessario considerare che:

  • per la detrazione diretta nel modello dei Redditi o in quello del 730 il visto è occorrente. Fanno eccezione i casi in cui il 730 sia presentato dal sostituto di imposta oppure se si tratti di 730 o di modello dei Redditi precompilati e presentati, anche con delle modifiche, in via diretta dallo stesso contribuente.
  • il visto è sempre necessario in caso di cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura.

Impianti fotovoltaici: quando l’accatastamento?

L’Agenzia delle Entrate ha deciso di fare chiarezza sulla detrazione riguardante gli impianti fotovoltaici, poiché non era chiaro quali fossero compresi nel provvedimento.

All’interno della Circolare, si legge che “gli immobili ospitanti le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accertati nella categoria D/1 – opifici”.
Caso ben diverso è quello del semplice cittadino che si domanda se installare un pannello fotovoltaico sul tetto della propria abitazione rischi di farne aumentare la rendita catastale.

La circolare, infatti, afferma che le “installazioni fotovoltaiche poste su edifici e quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano” non devono essere accatastate come unità immobiliari autonome se rispettano almeno uno dei requisiti specificati dalla suddetta circolare, quali la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall’impianto stesso, o la potenza nominale complessiva non superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto.

Caso ancora diverso è quello in cui gli immobili ospitanti gli impianti abbiano i requisiti di ruralità, ovvero in cui si riscontri la presenza di “terreni e fabbricati che congiuntamente siano, di fatto, correlati alla produzione agricola”, oppure in cui il fondo abbia “superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati”. In questi casi, a tali immobili compete l’assegnazione della categoria D/10 “fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole”.

Vera MORETTI

Tecno Sun, il franchising delle energie rinnovabili

A proposito di energie rinnovabili e domotica, sta prendendo piede un franchising che si occupa proprio di questo settore e che propone, tra le altre soluzioni, installazioni di pannelli fotovoltaici e pompe di calore.

Si chiama Tecno Sun, un marchio sempre più conosciuto nel suo ambito, che si appresta ad incrementare i suoi affari anche grazie al prolungamento del bonus ristrutturazioni e riqualificazioni edilizie, che prevede la possibilità di detrarre le spese per l’installazione di nuovi impianti nella propria casa.

Per questi motivi, diventare franchisee Tecno Sun adesso potrebbe rapprersentare una vera svolta positiva.

Per ricevere ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito Tecno Sun.

Le ristrutturazioni edilizie rientrano nella detrazione Irpef 50%

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che le ristrutturazioni edilizie rientrano nelle detrazioni fiscali Irpef al 50%, dando quindi ragione all’interpretazione sulle detrazioni fornita da Anie Confindustria lo scorso ottobre.

Maria Antonietta Portaluri, direttore generale di Anie, ha accolto positivamente la decisione delle Entrate: “La risposta va incontro alle aspettative del settore. Peraltro il contribuente che intende beneficiare della detrazione non dovrà produrre particolare documentazione che attesti il risparmio energetico, in quanto, anche in base alle indicazioni del Mise, la realizzazione dell`impianto a fonte rinnovabile comporta in sé un miglioramento della prestazione energetica dell`edificio e quindi non è necessario produrre alcuna certificazione, con notevoli effetti quindi di semplificazione e riduzione di oneri“.

Occorre inoltre ricordare che l’Agenzia conferma, invece, il divieto di cumulo tra la detrazione fiscale in esame e la tariffa incentivante, ma, anche in base alle indicazioni del Mise, riconosce la cumulabilità tra la stessa detrazione e lo scambio sul posto ed il ritiro dedicato.

Vera MORETTI

Punto Fotovoltaico, il franchising dell’energia green

 

Puntare sulle energie rinnovabili per creare un franchising ad alto tasso innovativo. Punto Fotovoltaico è la catena di franchising nata per rispondere alla domanda di risparmio energetico e di riduzione di costi ed emissioni, e per contribuire allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili, non solo fotovoltaiche.

Fondato da Tommaso Lascaro, ex manager Adecco, a Massazza, in provincia di Biella nel 2007, Punto Fotovoltaico è diventata, in pochi anni, una realtà nazionale che propone soluzioni per il risparmio energetico grazie a impianti fotovoltaici, solari termici, di climatizzazione, mini eolici o attraverso soluzioni tecnologiche all’avanguardia. Inoltre Punto Fotovoltaico propone servizi di progettazione consulenza, assistenza, manutenzione, certificazioni e check up energetici.

Per aprire il proprio negozio in franchising Punto Fotovoltaico l’investimento iniziale richiesto è di 15 mila euro, per un contratto di durata quinquennale.

Per scoprire come diventare franchisee dell’energia green è possibile consultare il sito di Punto Fotovoltaico.

Siamo il Paese del sole. In tutti i sensi

Sull’Italia splende il sole, in tutti i sensi. Sono infatti buone notizie quelle che arrivano dal Solar Expo di Verona per quanto riguarda la nostra industria dell’energia: l’Italia è ormai campione mondiale del fotovoltaico. A fine 2011, infatti, il nostro Paese è arrivato a una potenza installata di 12700 megawatt, con una percentuale del 31% della potenza rinnovabile installata totale. Un dato che ci pone come primo Paese al mondo per potenza fotovoltaica allacciata alla rete, davanti persino alla Germania che, per potenza cumulata (24700 megawatt), resta leader mondiale.

Nello specifico, nel 2011 l’Italia ha installato 9300 megawatt di fotovoltaico, grazie agli elevati incentivi del conto energia. Purtroppo rivisti. Inoltre, con più di 340mila impianti installati in Italia, la produzione elettrica da fotovoltaico ammonta a poco meno di 11 terawattora/anno. Un trend che sembra non arrestarsi, anche se la politica energetica non sembra un punto chiave nell’agenda del governo attuale.

Eppure dovrebbe esserlo, viste le ricadute che i provvedimenti avrebbero su un settore nel quale le piccole e medie imprese italiane sono fortissime e vista la radicale modifica che questi trend hanno avuto non tanto sulle abitudini di consumo degli italiani, quanto sul mercato dell’energia nel Paese. Ormai, infatti, le ore centrali del giorno sono coperte da fotovoltaico, di sera e di notte tocca agli impianti tradizionali mantenere in equilibrio il sistema. Ragion per cui, oggi l’energia si paga di più nelle ore serali mentre di giorno il risparmio sale. O almeno, salirebbe se non fosse compensato dagli incentivi e dai costi degli impianti tradizionali aperti in fasce orarie in cui, di fatto, lavorano in perdita.