Invalidità civile 2023: nuovi importi e limiti di reddito

L’assegno di invalidità è una prestazione economica erogata in favore di coloro che hanno un’invalidità riconosciuta con percentuale che varia dal 74% al 99%. Viene erogata in favore di persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni di età, cioè prima che maturi il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Invalidità civile 2023: aggiornati gli importi in base all’inflazione

I percettori dell’assegno di invalidità riscuotono lo stesso ogni mese per 13 mensilità annue. L’importo dell’assegno varia in base alla tipologia di patologia che ha portato al riconoscimento del diritto. In alcuni casi la corresponsione è legata anche a requisiti reddituali. In ogni caso l’importo viene di anno in anno aggiornato in base all’andamento del costo della vita e come sappiamo per il 2023 l’inflazione è stata registrata al 7,3% di conseguenza sono stati aggiornati gli importi. I nuovi importi sono:

  • per i ciechi civili assoluti l’importo dell’assegno è di 339,48 euro, mentre il limite reddituale è fissato a 17.920 euro;

  • per i ciechi civili assoluti ricoverati presso strutture di assistenza l’importo mensile è di 313,91, il limite di reddito è 17.920 euro di reddito,

  • i ciechi civili parziali, gli invalidi civili totali e i sordo muti ricevono un importo di 313,91 euro fino a un reddito di 17.920 euro;

Nel frattempo è bene ricordare che l’Inps ha reso note anche le patologie che più frequentemente in Italia portano al riconoscimento dell’invalidità civile e purtroppo i dati non sono incoraggianti, infatti nel 22% dei casi i soggetti riconosciuti invalidi con una percentuale minima del 74% sono purtroppo afflitti da patologie tumorali. Al secondo posto di questa particolare classifica si pongono invece le patologie psichiche che rappresentano il 21,5% delle istanze per il riconoscimento dell’invalidità civile.

Leggi anche: Aggravamento dell’invalidità civile: come richiederlo?

Invalidità civile: come presentare la domanda e tempi di attesa per la visita

Assegno Unico: qual è l’importo massimo che si può ricevere per un figlio?

L’Assegno Unico Universale può raggiungere importi molto alti soprattutto per le famiglie numerose e per quelle che hanno un ISEE inferiore alla soglia base, cioè 15.000 euro. Molti però si chiedono: ci sono limiti agli importi che si possono ricevere? Qual è l’importo massimo per ogni figlio?

Assegno Unico: scopri l’importo massimo per un figlio maggiorenne

La prima risposta è negativa, cioè non ci sono limiti o tetti massimi agli importi per l’Assegno Unico. L’importo dipende dalle condizione familiare del singolo nucleo familiare. La difficoltà nel calcolare i limiti è data dal fatto che la normativa prevede maggiorazioni, ad esempio per famiglie numerose, per disabilità, giovani mamme. Si proverà comunque a determinare un importo massimo tenendo in considerazione la possibilità che una famiglia possa ritrovarsi nella situazione ideale per ricevere gli importi massimi.

  • L’importo massimo per un figlio minorenne è di 175 euro;
  • A questo importo, se la madre ha meno di 21 anni, si aggiungono ulteriori 20 euro;
  • Un’ulteriore maggiorazione di 30 euro è prevista se entrambi i genitori sono titolari di reddito da lavoro.

In questo caso possiamo avere un unico figlio di madre giovane ed entrambi i genitori lavoratori che può ottenere 225 euro.

Quanto può ricevere una famiglia con 3 figli?

Facciamo il caso che la famiglia abbia 3 figli e che abbia un ISEE inferiore a 15.000 euro. In questo caso per il terzo figlio spetta la maggiorazione di 85 euro. Questa maggiorazione si applica per ogni figlio successivo al secondo, quindi nella situazione ideale di prima si ha per il terzo figlio un assegno di:

  • 175 euro (base);
  • 85 euro (maggiorazione terzo figlio)
  • 30 euro (perché entrambi i genitori lavorano)
  • 20 euro (perché la madre ha meno di 21 anni, è un po’ difficile che si verifichino tutte queste condizioni, ma non impossibile).

Il totale per il terzo figlio sarebbe di 310 euro.

Però siamo nell’ipotesi del terzo figlio e di conseguenza dobbiamo sommare gli assegni visti per i primi due, cioè 225 x 2 con risultato 450 euro per i primi due figli. Questa famiglia in totale potrebbe percepire 760 euro al mese.

Quanto può ricevere una famiglia con 4 figli?

Se la temeraria famiglia avesse 4 figli, tutti minorenni, e ISEE non superiore a 15.000 euro, verrebbe applicata anche una maggiorazione forfettaria di 100 euro per le famiglie numerose. In questo ipotetico caso abbiamo

  • 225 x 2= 450 euro
  • 310 x 2= 620 euro
  • e ulteriori 100 euro. Si tratterebbe di 1.170 euro.

C’è però da dire che difficilmente in Italia una donna partorisce 4 figli prima dei 21 anni, questo implica che generalmente in questa condizione c’è la maggiorazione dei 20 euro per figlio dedicata alle giovani mamme. Potrebbe anche verificarsi il caso del parto plurigemellare.

A quanto ammonta l’Assegno Unico in presenza di figli disabili?

Gli importi cambiano anche in presenza di figli disabili, infatti anche per questi ci sono delle maggiorazioni, ad esempio per un figlio disabile non autosufficiente c’è una maggiorazione di 105 euro, 95 euro se disabile grave, 85 per disabilità media.

Questo implica che, ad esempio, per un unico figlio disabile si può ottenere:

  • importo base: 175 euro;
  • maggiorazione disabilità: 105 euro;
  • maggiorazione per genitori entrambi titolari di reddito da lavoro: 30 euro;
  • maggiorazione per madre under 21: 20 euro.

In questo caso si potrebbe arrivare per un unico figlio a un importo 330 euro mensili. A cui potrebbero sommarsi gli importi previsti per gli altri figli.

Ora tutti ci chiediamo: ma l’Assegno Unico concorre a determinare il reddito imponibile? Fortunatamente la risposta è NO, quindi con concorrerà a determinare la base imponibile ai fini IRPEF. In poche parole gli importi non sono tassati.

Ricorda che sul sito INPS è possibile accedere al simulatore, ecco il link https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore

Per conoscere tutte le maggiorazioni applicabili, leggi l’articolo Assegno Unico: tutte le maggiorazioni previste dal d.lgs 230 del 2021.

Se invece pensi di aver commesso degli errori nella compilazione della domanda puoi correggerla. Scopri come: Assegno Unico: come correggere la domanda in caso di errori.

Pensione di inabilità: differenze con invalidità civile, assegno ordinario. Guida

Le misure di sostegno in favore di persone con patologie di varia natura sono diverse e hanno presupposti diversi. Purtroppo in questo campo c’è molta confusione, soprattutto sull’assegno ordinario di invalidità, invalidità civile e pensione di inabilità. Cercheremo quindi di fare chiarezza su questi punti.

Cos’è la pensione di inabilità e requisiti

La pensione di inabilità è una prestazione economica che può essere richiesta da lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi iscritti all’assicurazione generale INPS e lavoratori parasubordinati. Affinché possa essere riconosciuto tale diritto, è necessario avere un’anzianità contributiva di almeno 5 anni (260 contributi settimanali ) di cui almeno 3 anni (156 settimane) versati negli ultimi 5 anni.

Il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità è incompatibile con qualunque prestazione lavorativa,  sia con lavoro dipendente, con l’iscrizione alla Camera di Commercio, ad albi professionali, nei coltivatori diretti, negli elenchi degli operai agricoli. Appare evidente da questa introduzione alla pensione di inabilità che la stessa costituisca un diritto esclusivamente per soggetti che non abbiano una residua capacità lavorativa. Il lavoratore deve quindi essere colpito da un’infermità o una patologia che sia causa di una permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro.

La pensione di inabilità non è cumulabile con rendite vitalizie erogate dall’INAIL, si tratta in questo secondo caso di rendite erogate in seguito a infortunio sul lavoro che abbiano portato a una menomazione permanente che siano però legate allo stesso evento. Questo implica che se la rendita è erogata, ad esempio per la perdita di un braccio sul lavoro, ma la pensione di inabilità sia invece collegata ad altra patologia, magari anche successiva, si possono continuare a percepire entrambi gli importi.

La pensione di inabilità spetta a coloro che hanno incapacità di deambulare autonomamente e a coloro che necessitano di assistenza continuativa per lo svolgimento delle azioni quotidiane. Viste le peculiarità di questa prestazione, occorre sottolineare che la pensione di inabilità è compatibile con la percezione dell’assegno per l’assistenza personale e continuativa (il classico accompagnamento).

Come si calcola l’importo della pensione di inabilità?

L’importo si calcola aggiungendo all’importo maturato in base all’anzianità contributiva, contributi ulteriori fino al raggiungimento dei requisiti contributivi per la pensione.

Cos’è l’assegno ordinario di invalidità e requisiti

L’assegno ordinario di invalidità (IO) si differenzia dalla pensione di inabilità per il fatto che è di spettanza di coloro che hanno la perdita di almeno 2/3 della capacità lavorativa, in riferimento comunque alla tipologia di lavoro effettivamente svolto. Questo implica che, a differenza della pensione di inabilità, vi è una residua capacità lavorativa e quindi non è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro o professionale. Da ciò deriva che si può essere iscritti in ordini professionali, si può svolgere lavoro dipendente con mansioni che siano comunque compatibili con la propria disabilità.

Il rinnovo

Si ottiene il riconoscimento a percepire l’assegno ordinario di invalidità a fronte di una infermità permanente di natura mentale o fisica. L’assegno viene corrisposto per un periodo di 3 anni, su domanda dell’interessato può essere prorogato per ulteriori 2 periodi di 3 anni ciascuno. Dopo la terza proroga diventa definitivo. Il rinnovo deve essere chiesto dal beneficiario nel periodo intercorrente tra i sei mesi antecedenti e i 120 giorni successivi alla scadenza del triennio. In caso di omissione si decade dal beneficio. Deve essere ricordato che in qualunque momento l’INPS può sottoporre a revisione il titolare della prestazione, come disciplinato dall’art. 9 della Legge 222/1984 .

Se il lavoratore dopo l’inizio della percezione dell’assegno ordinario di invalidità continua a svolgere attività lavorativa, l’accertamento sanitario avviene con cadenza annuale. I requisiti contributivi sono gli stessi previsti per la pensione di inabilità.

Il periodo in cui si è fruito dell’assegno ordinario di invalidità, se erogato senza il lavoratore abbia continuato l’attività lavorativa, viene considerato utile ai fini del raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Raggiunti tali requisiti viene quindi trasformato in pensione di vecchiaia e quindi gli importi sono “aggiornati”.

Sottilineiamo ora che l’importo dell’assegno ordinario di invalidità non è fisso, ma come per la pensione ordinaria dipende dalla situazione contributiva del titolare. Non è previsto un requisito anagrafico per ottenere tale trattamento e neanche un requisito economico. Viene riconosciuto semplicemente a coloro che hanno un’infermità da cui residui meno di un terzo di capacità lavorativa.

Invalidità civile: differenze con l’assegno ordinario di invalidità

L’assegno ordinario di invalidità a sua volta non deve essere confuso con l’invalidità civile. L’invalidità civile è una prestazione assistenziale, viene erogata in favore di coloro che hanno una percentuale di invalidità di almeno il 33%. Le prestazioni a cui si ha però diritto dipendono dal grado di invalidità:

  • dal 33% al 73% si ha diritto ad assistenza sanitaria ed agevolazioni fiscali;
  • dal 46%  iscrizione nelle liste speciali dei Centri per l’Impiego per l’assunzione agevolata;
  • per percentuali dal 66% all’esenzione dal ticket sanitario;
  • dal 74% al 100% si ha diritto a prestazioni economiche.

A differenza dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità, in questo caso non si tiene in considerazione il requisito contributivo, inoltre l’importo dell’invalidità civile è fisso e riconosciuto a coloro che hanno un’invalidità dal 74% al 100%, cioè non è determinato in base ai contributi.

Per conoscere gli importi leggi l’articolo: Adeguamento indennità di invalidità 2022: piccoli importi maggiorati.

Ci sono inoltre limiti reddituali, cioè non ha diritto alla percezione dell’assegno di invalidità civile chi supera determinati limiti di reddito. Tali limiti variano anche in base alla tipologia di invalidità quindi non è questa la sede per approfondire questo tema.

Revisione e rivedibilità

Cambia anche la procedura per la revisione, solitamente nel verbale di accertamento si dispone la rivedibilità e la commissione indica anche il limite temporale entro il quale si prevede la nuova visita. Lo stesso varia da 2 a 5 anni, dipende dall’età e dalla patologia che hanno portato al riconoscimento dell’invalidità civile. Anche questa è una differenza rispetto all’assegno ordinario di invalidità. La rivedibilità solitamente si applica anche a coloro che hanno patologie irreversibili. Solo per alcune patologie indicate nel Decreto Ministeriale del 2 agosto 2007, in ottemperanza dell’articolo 25, comma 8, della Legge n.114/14 è esclusa la rivedibilità. Anche questa è una differenza rispetto all’assegno ordinario di invalidità.

La reversibilità: quando spetta?

Un’altra differenza tra pensione di inabilità e invalidità civile è data dalla reversibilità, infatti la pensione di inabilità essendo una prestazione economica previdenziale legata alla situazione contributiva è reversibile, quindi in caso di morte il coniuge e gli aventi diritto possono accedere alla pensione superstiti.

Non è reversibile neanche l’assegno ordinario di invalidità.

Assegno Unico: arriva il simulatore dell’INPS per aiutare le famiglie

Le famiglie sono ormai consapevoli del fatto che dal 2022 c’è una piccola rivoluzione, infatti dal mese di marzo 2022 sarà possibile percepire l’Assegno Unico Universale che va a sostituire l’Assegno per il Nucleo Familiare e altre provvidenze. Le linee guida per gli importi sono state determinate, ma il sistema può essere complesso da seguire, ecco perché l’INPS ha ben pensato di fornire un simulatore. Vedremo ora come funziona e ci sarà il link al termine dell’articolo per poter accedere.

Come funziona il simulatore per l’Assegno Unico messo a disposizione dall’INPS?

La prima cosa da ricordare è che l’Assegno Unico sostituisce molti emolumenti riferibili al welfare, ma non il Bonus Asilo Nido che si potrà continuare a percepire. Inoltre non vengono meno le detrazioni per figli a carico per quelli di età superiore a 21 anni.

La simulazione dell’importo Assegno Unico è molto semplice da realizzare, infatti l’INPS mette a disposizione un pratico schema da compilare per poter ottenere un’indicazione molto vicina a quelli che sono gli importi che effettivamente si possono percepire.

La prima cosa da sottolineare è che per accedere al simulatore dell’INPS non è necessario avere delle credenziali, cioè non è necessario inserire lo SPID o altri codici di identificazione personale, quindi tutti possono utilizzarlo.

Come compilare la scheda del simulatore INPS

Nella scheda per il simulatore INPS per il calcolo degli importi dell’Assegno Unico è necessario inserire in primo luogo la composizione del nucleo familiare, segnalando anche l’eventuale presenza di persone portatrici di handicap. In questo modo è possibile determinare qual è la condizione familiare e se vi sono figli minorenni, maggiorenni che hanno meno di 21 anni, oppure con più di 21 anni, infatti in base alla loro esistenza e alla condizione anagrafica sono diversi gli importi che si possono ricevere.

A questo proposito deve essere ricordato che i figli maggiorenni, che non abbiano ancora compiuto 21 anni di età, possono ricevere l’assegno unico solo nel caso in cui seguano un percorso di formazione, un tirocinio, il servizio civile oppure siano disoccupati iscritti al locale Centro per l’Impiego, oppure lavorino ma non abbiano un reddito da lavoro superiore a 8.000 euro.

Deve quindi essere inserito l’importo presunto ISEE che può essere calcolato anche con i vari simulatori disponibili online. Naturalmente maggiore è la vicinanza tra l’importo presunto ISEE e quello reale e maggiore è l’attendibilità della simulazione sul sito INPS dell’Assegno Unico.

Deve infine essere inserita la “maggiorazione Transitoria”, questo riquadro è per le famiglie che hanno un ISEE presumibilmente inferiore a 25.000 euro. In questo caso è necessario inserire reddito complessivo Irpef di ciascun genitore come ricavabile da quadro FC8 sezione II dell’ISEE, oppure dal modello dei redditi 2021 o, per coloro che non presentano la dichiarazione, il reddito desumibile dal CU del 2021.

Una volta inseriti tutti i dati richiesti, in realtà la compilazione è molto più semplice di ciò che può sembrare, si potrà ottenere un riscontro sugli importi che si possono percepire per l’Assegno Unico Universale. Ribadiamo che quanto più è attendibile l’ISEE inserito nel modulo tanto più sarà attendibile il risultato finale.

A questo punto non ti resta che cliccare: Simulazione Importo Assegno Mensile

Per avere invece maggior informazioni leggi gli articoli:

Assegno Unico Ripartito: come richiederlo seguendo le indicazioni INPS

Dal 1° gennaio al via le domande per l’Assegno Unico Universale

Assegno Unico: importi, requisiti e cosa cambia con le detrazioni

Indennità Covid per i pescatori: le istruzioni dell’INPS per richiederla

La legge di bilancio 2021 riconosce l’indennità Covid per i pescatori per i periodi dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 con importo di 40 euro al giorno. Ora, grazie alla circolare INPS, finalmente vengono rese note le istruzioni per poter accedere. C’è tempo fino al 31 dicembre 2021 per presentare la domanda e accedere al bonus pescatori.

Cos’è il Bonus Pescatori e a quanto ammonta?

Il Bonus Pescatori è rivolto ai lavoratori autonomi che operano nel settore della pesca, per poterlo ottenere è necessario dimostrare di avere una perdita di fatturato nel primo semestre del 2021 di almeno il 33% rispetto al fatturato del 2019. In base al comma 315 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2021, coloro che rispettano questo requisito possono ottenere un indennizzo di 40 euro giornalieri, ma per un massimo di 90 giorni, cioè 3 mesi. Si tratta quindi di un importo massimo di 3.600 euro.

Possono accedere al beneficio:

  • i pescatori autonomi;
  • gli armatori e i proprietari armatori imbarcati sulla stessa nave per la quale si chiede il contributo;
  • i soci di società cooperative impegnati nel settore della piccola pesca.

Le istruzioni dell’INPS per richiedere l’indennità Covi per i pescatori

La circolare n° 173 dell’INPS ha dettato le istruzioni operative per poter richiedere il contributo. In primo luogo la richiesta deve essere presentata telematicamente tramite il sito MyINPS. In questo caso per poter procedere è necessario avere a disposizione un’identità digitale e quindi:

  1. SPID
  2. CIE (Carta di Identità Elettronica)
  3. CNS

In alternativa è possibile rivolgersi a un patronato oppure chiamare il  Contact Center al numero verde 803164 raggiungibile solo da rete fissa o al numero a pagamento (in base al proprio piano tariffario) 06 164164 raggiungibile da rete mobile.

Scadenza della domanda e liquidizione delle somme

Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 2021, ma conviene affrettarsi perché il tetto di spesa previsto per il Bonus Pescatori è di 31,1 milioni di euro e di conseguenza i fondi saranno monitorati e al termine non saranno più erogati contributi.

L’INPS precisa che la riduzione dei redditi pari al 33% del primo semestre 2021, rispetto al primo semestre 2019, cioè al periodo antecedente al Covid, va individuato secondo il principio di cassa e quindi come differenza tra ricavi e compensi percepiti e spese sostenute nello stesso periodo, si tratta di una perdita netta.

Al momento della domanda tale requisito deve essere auto-certificato dal pescatore con tutte le conseguenze che possono derivare da eventuali dichiarazioni mendaci che dovessero risultare incrociando i dati già in possesso dell’Agenzia delle Entrate.

Incompatibilità tra il Bonus Pescatori e altre indennità

Il Bonus Pescatori è incompatibile con altri aiuti, in particolare non può essere usufruito da coloro che risultano:

  • titolari della pensione dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e Gestione separata e APE Sociale;
  • titolari di cassa integrazione ordinaria, in deroga o assegno ordinario;
  • beneficiari di trattamenti di integrazione salariale (articoli da 19 a 22-quinquies del DL n.18/2020);
  • percettori di cassa integrazione salariale operai agricoli;
  • titolari di prestazioni del Fondo Integrazione Salariale e altri Fondi di solidarietà.

Cumulabilità del Bonus Pescatori

Il Bonus Pescatori risulta invece cumulabile con altre prestazioni e in particolare con:

  • trattamento di disoccupazione NASpI e Dis-Coll ( sono i trattamenti riservati a lavoratori e a collaboratori che hanno perso il lavoro);
  • la percezione dell’assegno ordinario di invalidità;
  • percettori dell’indennità di disoccupazione agricola.

Si riconosce il diritto a percepire il Bonus Pescatori anche ai soggetti che hanno i requisiti visti, ma ricoprono contemporaneamente cariche elettive o politiche.