Regole nuove per il TFM degli amministratori

di Vera MORETTI

Una delle novità della Manovra Monti riguarda gli amministratori e le indennità percepite in seguito alla cessazione del rapporto, che d’ora in poi avranno l’obbligo della tassazione ordinaria.

Ad essere modificati sono stati anche i regimi di tassazione del TFR dei dipendenti e delle indennità percepite dalla cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Se si tratta di importi superiori a 1 milione di € la tassazione non sarà più separata ma ordinaria.

Ad essere tassato sempre in via ordinaria sarà anche il TFM degli amministratori di società di capitali indipendentemente dalla presenza o meno di un atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto e a prescindere dal limite di un milione di euro, franchigia prevista negli altri casi.

Prima della manovra Monti l’amministratore beneficiava della tassazione separata del TFM a condizione che il diritto all’indennità risultasse da un atto avente data certa, anteriore all’inizio del rapporto. Ora, invece, questa possibilità non sussiste più e l’amministratore non potrà più beneficiare della tassazione separata, ma l’importo percepito dovrà essere assoggettato all’Irpef sulla base degli scaglioni di reddito.

Le nuove disposizioni in materia di tassazione ordinaria, in luogo della tassazione separata, si applicano retroattivamente, con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dall’1.1.2011.
Non dovrebbe subire modifiche il regime di deducibilità del TFM per la società erogante.

Per quanto riguarda gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto, la deduzione è ammessa per competenza in misura corrispondente alla quota maturata nell’esercizio, analogamente a quanto previsto per gli accantonamenti al fondo TFR dei dipendenti.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che la deduzione per competenza degli accantonamenti da parte della società è subordinata al fatto che il diritto al TFM risulti da un atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto. Se tale condizione non è soddisfatta, la società può dedurre gli importi in esame per cassa, ossia nell’anno di corresponsione del TFM all’amministratore.

Ora che viene meno la tassazione separata in capo all’amministratore, e l’irrilevanza, in questo caso, dell’atto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto, sarà indispensabile un intervento dell’Agenzia delle Entrate che faccia chiarezza sulla deducibilità dell’accantonamento al TFM.

Niente rimborso Irpef per gli affitti non percepiti

Il proprietario-locatore di un locale commerciale non ha diritto al rimborso Irpef relativo ai canoni di locazione non percepiti, anche se ha ottenuto lo sfratto per morosità del conduttore. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 651 del 18 gennaio.

La possibilità di non dichiarare i redditi da locazione non percepiti, in base all‘articolo 8 della legge 431/1998, o il diritto al rimborso Irpef, riguarda infatti i soli contratti di locazione a uso abitativo e non a fini commerciale, così come stabilito dalla sentenza 362/2000 della Corte costituzionale.

La regola generale fissata dal Tuir (articolo 23 del Dpr 917/1986, nel testo vigente ratione temporis) prevede infatti che i canoni di locazione devono essere dichiarati, a prescindere dal fatto se siano stati incassati o meno. Nonostante l’introduzione di un’eccezione al principio generale, con l’articolo 8, comma 5, della legge 431/1998, in base alla quale i canoni non percepiti non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, a patto però che la morosità del locatario risulti dal provvedimento di convalida dello sfratto per morosità, il Ministero delle Finanze specifica però che tale provvedimento entra in vigore per il locatario soltanto dal periodo d’imposta in cui ottiene il provvedimento giurisdizionale, ovvero a partire dalla dichiarazione dello sfratto.

Sull’argomento si sono da sempre confrontati due opposti orientamenti giurisprudenziali:
• il primo, che fa capo alla sentenza 6911/2003, afferma che, in tema di determinazione del reddito dei fabbricati, l’articolo 35 del Dpr 597/1973, laddove stabilisce che il reddito lordo effettivo è costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti, esso riguarda soltanto i criteri applicabili per la revisione della rendita catastale e non può essere invocato sulla tassazione del reddito effettivo di un immobile

• il secondo, propugnato dalla successiva pronuncia 12095/2007, sostiene invece che il solo fatto dell’intervenuta risoluzione consensuale del contratto di locazione, unito alla circostanza del mancato pagamento dei canoni relativi a mensilità anteriori alla risoluzione, non è idoneo, di per sé, a escludere che tali canoni concorrano a formare la base imponibile Irpef

Con la sentenza 651 del 18 gennaio 2012, la Corte di Cassazione ha stabilito invece, propugnando per il secondo orientamento, che i canoni di locazione commerciale dovranno essere dichiarati fino alla data in cui è intervenuta la risoluzione del contratto, anche se non incassati per morosità del conduttore.

Ritorna il contributo integrativo del 4%

di Vera MORETTI

E’ del 10 gennaio il decreto interministeriale emanato dal Ministero del Lavoro in accordo con il Ministero dell’Economia che prevede il ripristino del 4%, a sostituzione del precedente 2% applicato nelle more del decreto, per il contributo integrativo dovuto dai commercialisti alla Cassa di Previdenza.

L’effetto sarà retroattivo, ovvero con decorrenza 1 gennaio 2012.

L’intervento da parte del ministero era richiesto, dal momento che la proroga era scaduta il 31 dicembre 2011 e, in mancanza di un ulteriore decreto, dal 1 gennaio il contributo integrativo era passato, automaticamente, dal 4 al 2%, con la conseguenza che tutte le parcelle emesse da tale data dovevano riportare in rivalsa al cliente il 2% a titolo di contributo integrativo.

I commercialisti che hanno emesso fatture nei primi 10 giorni dell’anno applicando il contributo del 2%, perciò, dovranno emettere una nota di debito nei confronti dei clienti per il restante 2%, poiché la maggiorazione della quota, considerando il diritto di rivalsa del contributo integrativo, è a carico del cliente.
Ovviamente, questa ulteriore fattura deve essere emessa anche ai fini Iva, poiché si tratta di un contributo integrativo imponibile Iva, ma, non essendo soggetto a Irpef, non dovrà essere assoggettato a ritenuta d’acconto del 20%.

Se, da una parte, il professionista può non chiedere al proprio cliente tale maggiorazione, è tenuto a versarlo alla Cassa, “indipendentemente dall’effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore”.

Il problema non riguarda i professionisti iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, i quali hanno continuato ad applicare il contributo integrativo nella misura del 4%.

Un altro dei provvedimenti all’ordine del giorno era quello riguardante l’aumento graduale dell’aliquota del contributo soggettivo minimo obbligatorio sul reddito professionale dal 10% al 12%. Essendo tale incremento vincolato alla messa a regime del contributo integrativo al 4%, anche questa novità dovrebbe diventare ora operativa.
L’incremento garantirebbe agli iscritti alla Cassa montanti pensionistici più adeguati ai fini del calcolo delle pensioni con il metodo contributivo.

Nuovo regime dei minimi: un paradiso?

di Vera MORETTI

E’ entrato in vigore con l’anno nuovo il nuovo regime dei minimi, noto anche come regime “di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”.
Considerando i tanti vantaggi che comporta, non solo per quanto riguarda adempimenti ultra semplificati, ma anche l’aliquota dell’imposta sostitutiva fissata al 5%, è stato anche definito un paradiso fiscale.

Chi, quindi, avrà la fortuna di accedere a questo “paradiso”?
Innanzitutto le persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo dal 1° gennaio 2012 o che l’hanno intrapresa successivamente al 31.12.2007.
Alle condizioni previste dal precedente regime dei minimi, la manovra Correttiva ha aggiunto tre ulteriori condizioni:

  • non aver esercitato, nei 3 anni che precedono l’inizio attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa (anche in forma associata o familiare);
  • l’attività nuova intrapresa non deve essere una continuazione di un’altra, magari svolta prima come dipendente ed ora come autonomo, tranne, ovviamente, esperienze di tirocinio.
  • è possibile proseguire un’attività d’impresa svolta prima da un altro soggetto purché l’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello interessato dal regime dei minimi, non sia superiore a 30.000 €.

Coloro che si riconoscono in questa fascia di lavoratori, ma che decidono di rinunciarvi, possono usufruire del regime ordinario, in un’opzione valida per almeno un triennio, previa comunicazione all’Amministrazione finanziaria con la prima dichiarazione fiscale annuale successiva alla scelta operata.
I soggetti che usufruiscono di tale opzione determinano il reddito d’impresa o di lavoro autonomo secondo le modalità ordinarie previste dal TUIR (titolo I capo V e VI), avvalendosi dei regimi contabili ordinario o semplificato. Inoltre, i contribuenti devono porre in essere tutti gli adempimenti contabili ed extracontabili dai quali erano precedentemente esonerati.

Se non si ricorre al regime ordinario, c’è il regime semplificato degli ex minimi. In questo caso l’opzione viene comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

Per quanto riguarda il nuovo regime dei minimi, si applica per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro anni successivi. Il Provvedimento del 22.12.2011 ha specificato che per esercizio di attività e per inizio di una nuova attività produttiva, si fa riferimento allo svolgimento effettivo e all’inizio effettivo della stessa, e non alla sola apertura della partita Iva.

In deroga al limite quinquennale di durata del regime, questo potrà essere utilizzato anche oltre il 4° periodo d’imposta successivo all’inizio dell’attività, ma non oltre il periodo d’imposta in cui il contribuente compie il 35° anno d’età.
Ciò significa che, a prescindere dall’età, si può avvalersi del regime per 5 anni da quando l’attività è iniziata e, qualora il contribuente non dovesse avere ancora 35 anni dopo lo scadere del quinquennio, potrà ancora beneficiare del regime.

Una clausola importante prevede che, se si cessa di usufruire del regime agevolato, non è possibile avvalersene in seguito, anche se dovessero sussistere le condizioni.

Tale regola non vale per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2008 e, pur avendo i requisiti previsti per usufruire del regime dei minimi, hanno deciso di non fruirne, possono cominciare a servirsi del regime di vantaggio per la prossima dichiarazione del 2012, considerando sempre i limiti di 5 anni o, comunque, del 35mo anno di età.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali per il nuovo regime dei minimi è fissata al 5%.
Il Provvedimento del 22.12.2011 chiarisce che i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta . A tal fine i contribuenti dovranno rilasciare una dichiarazione dalla quale risulta che il reddito in questione è soggetto ad imposta sostitutiva.

Il Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 22.12.2011 ha chiarito che i nuovi minimi, oltre agli adempimenti previsti dall’art. 7 del DM 2.1.2008 (per esempio numerazione e conservazione delle fatture nonché certificazione dei corrispettivi) sono:

 

  • obbligati a manifestare preventivamente la volontà di effettuare acquisti intracomunitari, e quindi devono essere inseriti nell’archivio VIES;
  • esonerati dall’obbligo di effettuazione dello spesometro;
  • esonerati dall’obbligo di comunicazione delle operazioni con Paesi black-list;
  • esonerati dall’obbligo di certificare i corrispettivi se svolgono le attività previste dall’art. 2 del D.P.R. n. 696/1996.

Il decreto proroghe: ecco quelle che interessano fisco e tasse

di Vera MORETTI

Dopo il decreto “salva-Italia”, arriva anche il “decreto proroghe” che, a differenza degli anni scorsi, sono piuttosto ridotte e rivolte, soprattutto, ad “alcuni termini il cui differimento è risultato, dopo attenta istruttoria, assolutamente necessario per garantire efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché operatività di strutture deputate a funzioni essenziali”.

Per quanto riguarda le proroghe in materia fiscale contenute nel decreto:

  • proroga dal 04.10.2011 al 31.03.2012 del termine entro il quale regolarizzare la mancata dichiarazione di cessazione attività per la chiusura della partita Iva rimasta inattiva (per la regolarizzazione occorre esclusivamente versare € 129 mediante F24, senza presentare il modello AA7/AA9 relativo alla domanda di cessazione attività);
  • proroga di 3 anni del termine a decorrere dal quale i sostituti d’imposta dovranno trasmettere mensilmente le retribuzioni corrisposte e le ritenute operate (c.d. “770 – mensile”); il termine di decorrenza è ora fatto ora slittare a gennaio 2014 e, per l’avvio della fase sperimentale, dall’anno 2013 anziché dal 2010;
  • proroga dal 28.12.2011 al 31.03.2012 del termine del periodo in cui possono essere considerate comunque validamente presentate le domande per il riconoscimento del requisito di ruralità degli immobili. Il decreto proroghe ha fatto slittare il termine del 28.12.2011 al 31.03.2012, con la conseguenza che si considerano valide le domande presentate dopo la scadenza ordinaria del 30.09.2011 ma entro il 31.03.2012;
  • dal 29.12.2011 al 31.12.2013 è riconosciuta la facoltà per Poste Italiane di concedere agevolazioni nelle tariffe postali per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni ed organizzazioni senza scopo di lucro;
  • per il 2011, proroga al 31.12.2011 del termine entro il quale le Regioni potevano deliberare l’aumento o la riduzione dell’aliquota dell’addizionale regionale Irpef; la variazione si applica all’aliquota base dell’1,23%;
  • proroga al 16.07.2012 dei termini per gli adempimenti e versamenti tributari, nonché dei versamenti dei contributi INPS e dei premi INAIL, relativi ai contribuenti delle aree alluvionate. A questo proposito, le scadenze sono: tra il 01.10.2011 ed il 30.06.2012, per i contribuenti delle province di La Spezia e Massa Carrara colpiti dagli eventi alluvionali di mese di ottobre 2011; tra il 04.11.2011 ed il 30.06.2012, per i contribuenti della provincia di Genova colpiti dall’alluvione nei giorni dal 4 all’8 novembre 2011;
  • proroga al 02.04.2012 dell’entrata in operatività del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), al fine di consentire l’ottimale organizzazione da parte delle imprese interessate.

Il Decreto proroghe inoltre puntualizza che la nuova ritenuta del 20% si applica:

  • dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali maturati a partire da tale data (di conseguenza, per quelli maturati fino al 31.12.2011 si applica la ritenuta del 27%);
  • per i proventi derivanti dalle operazioni di pronti conto termine su titoli e valute, dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 1° gennaio 2012 e avente durata non superiore a 12 mesi;
  • dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e proventi delle obbligazioni e titoli similari maturati a partire da tale data.

Irpef ridotta per chi studia all’estero

di Vera MORETTI

Sono in arrivo facilitazioni per gli studenti universitari fuori sede, e precisamente per coloro che, avendo scelto come sede di studio un ateneo fuori dai confini italiani, deve anche affrontare le spese di una casa in affitto.
Questo “sconto” è rivolto a chi studia in un Paese Ue o uno dei Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.

La nuova disposizione, contenuta nell’articolo 16 della legge comunitaria 2010 (n. 217/2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 1, serie generale, del 2 gennaio 2012), modifica, estendendo l’agevolazione agli alloggi affittati fuori dai confini nazionali, l’articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, del Tuir (Dpr 917/1986).
I giovani universitari fuori sede, dunque, potranno beneficiare di una detrazione Irpef del 19%.

La legge 217/2011, adeguandosi alla normativa europea, porta l’agevolazione fuori dai confini nazionali a decorrere dall’anno d’imposta 2012.

La detrazione, inizialmente prevista soltanto per i canoni da contratti di locazione stipulati secondo i tempi e i criteri stabiliti dalla legge 431/1998, con la Finanziaria 2008 (legge 244/2007) è ora allargata anche verso chi alloggia presso pensioni o strutture di altro tipo. Sono compresi, dunque, anche i contratti di ospitalità e gli atti di assegnazione in godimento o locazione.
Con la stessa modifica, sconto, inoltre, per gli affitti pagati a collegi universitari, enti per il diritto allo studio, organismi senza fini di lucro e cooperative. Non sono, invece, comprese le sublocazioni.

Ecco quali sono le condizioni che rendono possibile approfittare della detrazione: la sede dell’università deve essere ad almeno cento chilometri dal comune di residenza dello studente e, comunque, in un’altra provincia. L’alloggio deve trovarsi nel comune dell’ateneo o in uno limitrofo.

La spesa sostenuta è agevolata fino ad un massimo di 2.633 euro, per una detrazione massima di 500 euro. Il trattamento non cambia se un genitore ha più figli che studiano fuori sede.

IMU: alle aziende costerà 1.159 euro l’anno

di Alessia CASIRAGHI

Stangata in arrivo per le imprese nel 2012 con l’introduzione dell’imu prevista dalla nuova manovra finanziaria. ”Nel 2012, l’introduzione dell’Imu comporterà un aumento medio delle imposte a carico delle attività economiche pari a 1.159 euro” denuncia Giuseppe Bortolussi, segretario della Cgia di Mestre. E per artigiani e industriali il conto finale potrebbe essere davvero salato, superando la cifra stellare di 1.500 euro all’anno.

I dati sono il frutto di una simulazione degli effetti economici che l’Imu potrebbe avere sui bilanci delle aziende italiane. Dal 2012, l’Imu interesserà le prime case, assorbirà l’Ici e l’Irpef sui redditi fondiari delle seconde case e sostituirà l’Ici sugli immobili strumentali. L’aliquota Imu, applicata agli uffici, ai negozi commerciali o ai capannoni produttivi, secondo le stime sarà nel 2012 del 7,6 per mille, mentre per il calcolo dell’Ici, si è fatto ricorso all’aliquota media nazionale applicata dai Comuni nel 2009, il 6,4 per mille.

L’equazione elaborata dalla Cgia tiene conto della rivalutazione dei coefficienti moltiplicatori applicati alle rendite catastali, che, a conseguenza del decreto ”salva-Italia”, sono passati da 34 a 55 per i negozi e le botteghe, da 50 a 80 per gli uffici e gli studi privati, da 100 a 160 per i laboratori artigianali e da 50 a 60 per i capannoni industriali e gli alberghi.

Il risultato? L’applicazione dell’Imu nel 2012 aumenterà la pressione fiscale sugli immobili produttivi di proprietà delle aziende per un valore complessivo di 1,57 miliardi di euro – pari ad un aumento medio per ciascuna azienda di 1.159 euro l’anno.

Ma come si arriva a questo coefficiente? 219,5 milioni di euro spetteranno ai negozianti (aumento pro azienda pari a 569 euro), 262 milioni di euro verranno distribuiti tra i liberi professionisti (+949 euro per ciascun proprietario), mentre 1,09 miliardi di euro saranno suddivisi tra gli industriali e gli artigiani (incremento annuo per ciascun imprenditore pari a 1.566 euro).

“Il risultato emerso da questa elaborazione ha confermato la grande preoccupazione sollevata in questi giorni da molti osservatori: lo scambio tra l’Ici e l’Imu rischia di non portare nessun vantaggio alle imprese – precisa Giuseppe Bortolussi. – Anzi è molto probabile che, se non saranno introdotte delle modifiche applicative, dal 2012 le imprese ed i liberi professionisti subiranno un ulteriore aggravio fiscale difficilmente sostenibile”.

Ok alla manovra economica

Ok dal Consiglio dei Ministri alla manovra economica. Sarà un provvedimento da 30 miliardi. Il presidente del Consiglio Mario Monti è stato chiaro: “Siamo di fronte a una alternativa tra la situazione attuale, con i sacrifici richiesti e una situazione di uno Stato insolvente, di un euro distrutto magari per infamia dell’Italia“. E ha anche annunciato di rinunciare al proprio compenso di ministro e premier. Il ministro del Welfare Elsa Fornero parla di sacrifici e si commuove.

Queste le misure principali.

CASA. Arriva nel 2012 l’imposta municipale e riguarda anche “l’abitazione principale e le pertinenze della stessa”. l’aliquota ordinaria è dello 0,76%, per l’abitazione principale è ridotta allo 0,4%.

TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI. La soglia è fissata a 1.000 euro.

IRPEF. L’aliquota sale al 46% sopra i 75mila euro fino al 2014, “in considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea”.

PENSIONI. Il blocco della rivalutazione rispetto all’inflazione per le pensioni di importo superiore al minimo di 467 euro varrà per il 2012 e il 2013. Per le pensioni tra i 467 e i 935 euro ci sarà una rivalutazione del 50% rispetto all’inflazione. Le minime avranno la perequazione totale.

IVA. Dall’1 gennaio 2013 le aliquote Iva del 10 e del 21% sono incrementate di 2 punti. Dal gennaio 2014 scatta un ulteriore aumento di 0,5 punti. Una clausola di salvaguardia che sostituisce il taglio lineare del 20% previsto nella precedente manovra per le agevolazioni fiscali.
 
SOPPRESSIONE ENTI. Cancellati Inpdap ed Enpals, le loro funzioni sono attribuite all’Inps, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.

TAGLI ALLE AUTHORITY, DA ANTITRUST A CONSOB. Dalla Consob all’Antitrust è previsto un calo del numero dei componenti.

LIRA. Prescrizione anticipata delle lire in circolazione: Le banconote, i biglietti e le monete ancora in circolazione si prescrivono a favore dell’Erario con decorrenza immediata per essere riassegnate al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

AUTONOMI E AGRICOLTORI. Dal primo gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche di artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’Inps sono incrementate di 0,3 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 22%. Sempre dall’1 gennaio le aliquote contributive pensionistiche dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell’Inps sono rideterminate.

IRAP. Le imprese potranno dedurre dall’Ires e dall’Irpef la quota di Irap “relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato”.
 
BANCHE. Il ministero dell’Economia “fino al 30 giugno 2012 è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane, con scadenza da tre mesi fino a cinque anni, o a partire dall’1 gennaio 2012 a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite”.
 
PENSIONI AUTONOMI. I lavoratori autonomi andranno in pensione dal 2012 a 66 anni e sei mesi. Le lavoratrici autonome a 63 anni e sei mesi. Per chi esce in pensione anticipata prima dei 63 anni di età dal 2012 avrà una penalizzazione sulla quota liquidata con il retributivo del 3% per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento prima dei 63 anni di età.

SUPERBOLLO. Superbollo per le auto di potenza superiore ai 170 chilowatt: l’addizionale erariale sarà “pari a euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 170 chilowatt”.

FARMACI. Liberalizzalizzazione per i farmaci di fascia ‘C’ che saranno venduti anche nelle parafarmacie e nuove regole per l’apertura di nuove farmacie.

Ici in scadenza a metà dicembre

Sta per arrivare la scadenza del saldo Ici 2011 per i proprietari degli immobili diversi dall’abitazione principale ma che coinvolge anche i proprietari di immobili che, pur costituendo abitazione principale, rientrano nelle categorie catastali A1 (signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di pregio artistico e storico).

L’Ici (imposta comunale sugli immobili) è la principale tassa sulla casa, risale al 1993 e costituisce una fonte di finanziamento per i Comuni. A differenza dell’Irpef, l’Ici non è un’imposta progressiva, in quanto si ottiene applicando l’aliquota fissata dal singolo Comune (che varia dal 4 al 7 per mille) al valore dell’immobile (rendita catastale rivalutata del 5%) moltiplicato a sua volta per un coefficiente fisso, in base alla categoria catastale di appartenenza:

  • 140 per la cat. B (per esempio scuole, biblioteche, uffici pubblici)
  • 100 per le cat. A (abitazioni) e C (per esempio magazzini, laboratori, box), escluse le categorie A/10 e C/1; 50 per le cat. D (per esempio alberghi, teatri, capannoni) e A/10 (uffici e studi privati)
  • 34 per la cat. C/1 (negozi e botteghe).

L’Ici viene pagata dal proprietario dell’immobile e dal possessore di terreni ed aree edificabili, in due rate – ciascuna pari al 50% dell’imposta complessiva: la prima entro il 16 giugno (c.d. acconto) sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dal Comune per l’anno precedente e la seconda entro il 16 dicembre (c.d. saldo) prendendo a riferimento l’aliquota e le detrazioni deliberate dal Comune nell’anno a cui si riferisce l’imposta (al momento del saldo, quindi, potrebbe eventualmente essere effettuato un conguaglio).

E’ bene ricordare queste modalità perché, come anticipato, una delle prime manovre varate dal Governo Monti riguarda proprio la reintroduzione di questa tassa. In attesa che tale provvedimento venga confermato, dal momento che sembra verrà riformulata con criteri di progressività, resta l’importante scadenza del prossimo 16 Dicembre, per il versamento del saldo ICI 2011, che per ora non comprende l’abitazione principale.

In linea di massima il saldo ICI 2011 si determina come differenza tra l’imposta dovuta per l’anno 2011, determinata sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dal Comune per l’anno in corso e l’acconto versato entro il 16.6.2011, con eventuale conguaglio su quest’ultimo, necessario in quanto:

  • l’acconto versato entro il 16.6.2011 era solo il 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno, computata fra l’altro tenendo conto delle aliquote e delle detrazioni vigenti nel 2010;
  • in sede di determinazione dell’ICI dovuta per il 2011, occorre ora assumere le aliquote e le detrazioni in vigore nell’anno in corso.

Per conoscere la misura delle aliquote deliberate dai vari comuni, ci si può rivolgere direttamente ai comuni interessati o collegandosi online al sito Finanze.gov.it, accedendo alla sezione dedicata alla fiscalità locale, oppure a Webifel.it, sito internet della Fondazione ANCI.

Ricordiamo che l’imposta va commisurata al numero di mesi di possesso nel corso dell’anno; si conteggia il mese in cui la titolarità è iniziata o cessata se la frazione è superiore a 14 giorni, mentre non si computa se è inferiore o uguale a 14 giorni.
Il versamento del saldo Ici

Dal 1° maggio 2007 è possibile effettuare il versamento dell’imposta Ici oltre che con bollettino di c/c/p o versamento diretto in tesoreria, anche mediante Modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 3901 per abitazione principale;
  • 3902 per i terreni agricoli;
  • 3903 per le aree fabbricabili;
  • 3904 per gli altri fabbricati.

Per i soggetti titolari di Partita Iva è obbligatorio il canale telematico.

A prescindere dalle modalità scelte, l’importo da versare deve essere arrotondato all’unità di Euro. Nel caso di utilizzo del bollettino postale deve essere arrotondato solo l’importo del versamento totale, mentre quelli relativi alle singole fattispecie devono essere esposti arrotondati al centesimo.

Nel caso di omesso o carente versamento del saldo Ici è possibile ricorrere al ravvedimento operoso applicando gli interessi legali pari 1,5% dal 1° gennaio 2011 (codice tributo 3906) e le relative sanzioni (codice tributo 3907)che vanno dallo 0,2% al 2,8% se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza (ravvedimento sprint); 3% se il pagamento è effettuato tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza (ravvedimento breve); 3,75% se il pagamento è effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione (ravvedimento lungo).

Vera Moretti

Una manovra da 24 miliardi

Lunedì Mario Monti si recherà alla Camera per illustrare i provvedimenti previsti dalla nuova manovra finanziaria ma sono già trapelate le prime informazioni.

Il Capo dello Stato ha esplicitamente chiesto al Capo di Governo di attuare “misure conseguenti in grado di conciliare il rigore con l’equità e di promuovere l’indispensabile crescita della nostra economia” nel corso di un incontro avvenuto al Quirinale tra i due.

Si tratterà di una manovra di 24 miliardi di euro, che colpirà molti settori.
Vediamo nel dettaglio cosa cambierà.

In primo luogo è annunciata una super-tassa sulle barche e i beni di lusso, con una patrimoniale sulle seconde e terze case. Stando alle anticipazioni, il pacchetto-casa prevederebbe l’incremento al 15-20% della percentuale di adeguamento delle rendite catastali dal 5% attuale per un maggior gettito fino a due miliardi, la reintroduzione dell’Ici sulle prime, accompagnata da agevolazioni o detrazioni legate al reddito.

Gli scaglioni delle aliquote Irpef oggi al 41 e al 43% passeranno rispettivamente al 43 e 45% come conseguenza di un aumento di 2 o 3 punti, mentre è previsto un rinvio per la revisione degli estimi catastali, probabilmente oggetto di una legge delega. L’ipotesi più accreditata sarebbe, ad oggi, una rivalutazione del 15%.

Per quanto riguarda gli esercizi commerciali, la manovra prevederebbe una maggiore liberalizzazione, soprattutto degli orari e di aperture di nuovi punti vendita.
Al via anche la vendita dei farmaci di fascia C, quelli a pagamento ma per i quali è richiesta la ricetta del medico, anche nelle parafarmacie.

Il delicato problema dell’affollamento delle carceri è stato affrontato e sembra che la soluzione più ovvia sia di rivolgersi a risorse e capitali privati. La nota ufficiale dichiara: “Al fine di assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’investimento è riconosciuta al concessionario, a titolo di prezzo, una tariffa comprensiva dei costi di investimento e di gestione dell’istituto penitenziario, da corrispondersi successivamente alla messa in esercizio dell’infrastruttura. La concessione ha durata non superiore a 20 anni“.

La sanità non uscirà indenne da questa manovra poiché è previsto per agosto 2013 un taglio di 2,5 miliardi ma che potrebbe essere anticipato già all’anno prossimo. E per il 2013 potrebbe arrivare a 5 miliardi di euro.

Colpito anche il trasporto pubblico locale, che non riceverà linfa da nuove risorse, nonostante la richiesta delle Regioni.

L’Iva, per ora, non aumenterà, e questo dipenderebbe dall’attivazione della clausola di stabilità prevista dalla delega fiscale.

Per velocizzare le pratiche della pubblica amministrazione, verrà attivato il pagamento elettronico dal gennaio 2013. In pratica, i pagamenti dovuti potranno essere assolti anche tramite Pos abilitati a ricevere pagamenti in modalità contact less, come quelli che si possono fare con alcuni tipi di telefonini. Inoltre per favorire il commercio elettronico dal 2012 “le amministrazioni e gli operatori che gestiscono attività di fornitura di servizi al pubblico sono tenuti a soluzioni di pagamento elettronico” senza commissioni rispetto al pagamento tradizionale.

In arrivo anche il credito d’imposta per le aziende che investono in ricerca. “Fino al 31 dicembre 2014 alle imprese è attribuito un credito di imposta nella misura del 12% dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale fino a 1 milione di euro e del 5% per costi superiori a un milione“. Vantaggi ancora maggiori per le nuove imprese innovatrici per le quali “la misura della detrazione per il primo milione dei costi sostenuti è elevata al 20%“, come si legge dalla bozza della manovra.

Funzioni, beni e personale dell’Ice passano al ministero dello Sviluppo economico e le risorse attribuite per l’attività promozionale convergono in un apposito fondo. Passano così al ministero guidato da Corrado Passera anche i poteri di indirizzo e vigilanza.

Forse sono in arrivo buone notizie per gli automobilisti, proporzionali con l’aumento di concorrenza nella vendita di carburanti e, quindi, prezzi più accessibili. Questo perché i gestori di punti vendita di carburanti al dettaglio potranno rifornirsi liberamente da qualunque produttore o rivenditore.

Vera Moretti