Ecobonus ordinario, quali sono gli interventi di risparmio energetico e le detrazioni fiscali?

Quali sono gli interventi di risparmio energetico qualificato inerenti l’ecobonus ordinario e le relative detrazioni fiscali delle percentuali dal 50% all’85%? Fino al 31 dicembre 2024 si possono effettuare interventi in ecobonus ordinario beneficiando della detrazione fiscale da ripartire per dieci anni. Dopo il 2024 rimane la detrazione fiscale, ma limitata al 36%. Ecco nel dettaglio tutti gli interventi realizzabili.

Ecobonus, gli interventi di acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale

Con l’ecobonus ordinario è possibile procedere con l’acquisto e la posa in opera per la sostituzione degli “impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati dalle biomasse combustibili”. Si tratta di impianti alimentati, ad esempio, a pellet o a legna da ardere. I lavori rientranti nell’ecobonus ordinario per il risparmio energetico sono previsti dal comma 2 bis dell’articolo 14 del decreto legge numero 63 del 4 giugno 2013. In questo caso, la detrazione Irpef e Ires è pari al 50% con massimo di spesa di 60 mila euro. Il limite della detrazione fiscale è pari a 30 mila euro.

Ecobonus ordinario per sostituire gli impianti di climatizzazione invernale: quali sono?

Si può procedere con l’ecobonus ordinario anche a sostituire gli impianti di climatizzazione invernale con impianti a caldaia a condensazione. In tal caso, la sostituzione può avvenire anche parzialmente. L’intervento deve prevedere la contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Per questi lavori è prevista la detrazione Irpef e Ires del 50% con limiti di spesa e di detrazione, rispettivamente, a 60 mila euro e a 30 mila euro. È necessario raggiungere l’efficienza di almeno la classe A, secondo il Regolamento dell’Unione europea numero 811 del 2013. L’intervento è disciplinato dal comma 347 dell’articolo 1 della legge numero 296 del 27 dicembre 2006.

Ecobonus, i lavori per sostituire il vecchio impianto con pompe di calore: quale detrazione spetta?

In tema di risparmio energetico, con l’ecobonus ordinario è possibile procedere alla sostituzione del vecchio impianto con uno a pompa di calore ad alta efficienza oppure dotato di impianti geotermici a bassa entalpia. La sostituzione può avvenire anche parzialmente. L’intervento è disciplinato dal comma 286 dell’articolo 1, della legge numero 244 del 24 dicembre 2007. La detrazione Irpef e Ires spetta al 65% su un massimale di spesa pari a 46.153,84 euro e una detrazione massima di 30 mila euro.

Come sostituire lo scaldaacqua con l’ecobonus ordinario?

Si può sostituire lo scaldaacqua con l’ecobonus ordinario? La risposta è affermativa ed è contenuta nel comma 4 dell’articolo 4, del decreto legge numero 201 del 6 dicembre 2011. La sostituzione  può essere anche parziale. Si tratta dei lavori di sostituzione dello scaldaacqua tradizionale con uno a pompa di calore che produca acqua calda sanitaria. La detrazione Irpef e Ires spettante è pari al 65% su un massimale di spesa pari a 46.153,84 euro e una detrazione massima di 30 mila euro.

Come sostituire gli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione classe A+ in ecobonus?

L’ecobonus ordinario può essere utilizzato anche per interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione A+ o con apparecchi ibridi, come le pompe di calore integrate a caldaia a condensazione. La sostituzione può essere anche parziale. L’intervento è disciplinato dal comma 1, dell’articolo 14, del decreto legge numero 63 del 4 giugno 2013. La detrazione Irpef e Ires spettante è pari al 65% su un massimale di spesa pari a 46.153,84 euro e una detrazione massima di 30 mila euro.

Ecobonus per il risparmio energetico: come installare pannelli solari per produrre acqua calda?

Tra gli interventi in ecobonus ordinario per il risparmio energetico si segnala anche l’installazione dei pannelli solari (o collettori) per produrre l’acqua calda. L’utilizzo dell’acqua calda può avvenire sia per esigenze domestiche che per quelle industriali. La detrazione Irpef e Ires spettante è pari al 65% su un massimale di spesa pari a 92.307,69 euro e una detrazione massima di 60 mila euro.

Pareti isolanti e cappotti con l’ecobonus ordinario per il risparmio energetico, come fare?

In ecobonus ordinario si possono effettuare lavori sulle strutture opache verticali, ovvero cappotti e pareti isolanti e sulle strutture opache orizzontanti, come ad esempio la pavimentazione. I requisiti di trasmittanza termica sono indicati nell’allegato E del decreto del ministero per lo Sviluppo Economico del 6 agosto 2020. La detrazione Irpef e Ires spettante è pari al 65% su un massimale di spesa pari a 92.307,69 euro e una detrazione massima di 60 mila euro.

Finestre e infissi, come farli con l’ecobonus ordinario del 50%?

Ulteriori interventi possono essere realizzati in ecobonus ordinario su finestre e infissi situati in edifici esistenti, per parti degli edifici o unità immobiliari. Anche per questi lavori è necessario far riferimento ai requisiti fissati nell’allegato E del decreto del ministero per lo Sviluppo Economico del 6 agosto 2020. La detrazione Irpef e Ires spettante è pari al 50% su un massimale di spesa pari a 120 mila euro e una detrazione massima di 60 mila euro.

Schermature solari con l’ecobonus ordinario, la detrazione è del 50%

In ecobonus ordinario si possono effettuare anche lavori di acquisto e posa in opera di schermature solari. La tipologia di intervento è prevista dall’allegato M del decreto legislativo numero 311 del 2006. Si tratta di sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente, “permettono di modulare in maniera variabile e controllata i parametri energetici, ottici e luminosi in risposta alle sollecitazioni solari”, con esclusione di quelle con orientamento a Nord. La detrazione Irpef e Ires spettante è pari al 50% su un massimale di spesa pari a 120 mila euro e una detrazione massima di 60 mila euro.

Riqualificazione energetica globale degli edifici: come fare con l’ecobonus ordinario?

Si può procedere con la riqualificazione energetica degli edifici esistenti o di singole unità immobiliari con l’ecobonus ordinario. Gli interventi devono rispettare i requisiti elencati nel paragrafo 3.4 dell’Allegato I del decreto del ministero per lo Sviluppo Economico (Mise) del 26 giugno 2014. La detrazione Irpef e Ires spettante è pari al 65% su un massimale di spesa pari a 153.846,15 euro e una detrazione massima di 100 mila euro.

Installazione impianti micro cogeneratori in ecobonus ordinario: detrazione Irpef o Ires del 65%

In ecobonus ordinario si può procedere a sostituire gli impianti esistenti con l’acquisto e la posa in opera di micro congeneratori la cui potenza massima è fissata a 50 kWe, beneficiando di un risparmio di energia primaria non inferiore al 20%. La misura è disciplinata dal decreto del Mise del 6 agosto 2020. C’è bisogno dell’asseverazione di congruità delle spese. La detrazione Irpef e Ires spettante è pari al 65% su un massimale di spesa pari a 153.846,15 euro e una detrazione massima di 100 mila euro.

Ecobonus, installazione di dispositivi multimediali per controllare riscaldamento e clima: di cosa si tratta?

In ecobonus ordinario si può procedere con l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi per controllare gli impianti di riscaldamento o il climatizzatore o la produzione dell’acqua calda delle unità abitative. Il controllo avviene da remoto e consente la riduzione dei consumi energetici. La detrazione fiscale Irpef e Ires è pari al 65%. Non sono fissati limiti di spesa per gli interventi iniziati prima del 6 ottobre 2020; per gli interventi successivi, il limite di spesa è di 23.076,92 euro per una detrazione massima di 15 mila euro.

Ecobonus ordinario, gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di un condominio

Tra gli interventi in ecobonus ordinario, figurano quelli di riqualificazione energetica delle parti comuni di un condominio. Si tratta di interventi previsti dagli articoli 1117 e 1117 bis del Codice civile; oppure interessanti tutte le unità abitative di un singolo condominio secondo quanto prevede la lettera a) del comma 2, dell’articolo 14, del decreto legge numero 63 del 2013. La detrazione Irpef e Ires spettante è pari al 65% su un massimale di spesa pari a 153.846,15 euro e una detrazione massima di 100 mila euro.

Riqualificazione energetica pati comuni di un edificio per almeno il 25% della superficie disperdente lorda: con l’ecobonus detrazione fino al 75%

Per gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di un edificio interessanti più del 25% dell’involucro di un edificio, si possono effettuare lavori con detrazioni Irpef e Ires del 70% e limite di spesa di 40 mila euro. Tale limite deve essere moltiplicato per il numero delle unità abitative dell’edificio. La ripartizione della detrazione è per dieci anni. Migliorando la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguendo “almeno la qualità media” riconosciuta nelle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 delle Linee guida del 26 giugno 2015 al decreto del ministero per lo Sviluppo Economico (Mise) del 6 agosto 2020, la detrazione sale al 75% con limite di spesa di 40 mila euro per ogni unità abitativa dell’edificio.

Interventi di riqualificazione energetica parti comune edificio con misure antisistmiche: detrazione fino all’85%

Con l’ecobonus ordinario è possibile arrivare all’80 o all’85% di detrazione fiscale se gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di un edificio si effettuano insieme alle misure antisismiche. In tal caso, gli interventi devono mirare a ridurre il rischio sismico di una o di due classi (detrazione Irpef e Ires dell’80% o dell’85% se la riduzione del rischio è di due classi). Il limite di spesa dell’intervento è pari a 136 mila euro per una detrazione pari a 108.800 euro (o a 115.600 per la detrazione dell’85%). La detrazione deve essere moltiplicata per ciascuna unità abitativa componente l’edificio situato nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

Bonus edilizi, ecobonus ordinario e superbonus 110%, sisma bonus: quali visti e asseverazioni?

Nel caso di benefici dai bonus edilizi come ecobonus ordinario o rientrante nel superbonus 110%, sisma bonus, bonus barriere architettoniche al 75%, se ci si avvantaggia della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi non ci sono particolari adempimenti da fare. Normalmente, si provvede al pagamento con il bonifico tracciabile. Gli adempimenti cambiano nel caso in cui si voglia sfruttare il beneficio fiscale nelle modalità di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura.

Asseverazione prezzi nel casso di ecobonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche

Infatti, dal 12 novembre 2021, per la detrazione con cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura dei bonus edilizi consistenti in ecobonus, sisma bonus e il nuovo bonus sulle barriere architettoniche, è necessario ottemperare all’asseverazione dei prezzi e al visto di conformità. Fanno eccezione i lavori realizzati in edilizia libera e gli interventi il cui importo non ecceda i 10 mila euro, a esclusione del bonus facciate. Per l’asseverazione dei prezzi, la legge di Bilancio 2022 ha disciplinato che i prezzi Dei possono fare da riferimento per i sisma bonus, per il bonus casa e per il bonus facciate. E anche per il nuovo bonus legato all’abbattimento delle barriere architettoniche, disciplinato dall’articolo 119 ter del decreto “Rilancio”.

Ecobonus ordinario o super, che cos’è?

L’ecobonus ordinario o rientrante nel superbonus 110% per il risparmio energetico qualificato è previsto dall’articolo 14 del decreto legge numero 63 del 2013. Spetta la detrazione fiscale per gli interventi in ecobonus sull’Irpef e sull’Ires del 50%, 65%, 70%, 75%, 80% o 85% da sfruttare nei successivi dieci anni. La detrazione spetta per gli interventi effettuati o da effettuare nell’ecobonus ordinario dal 1° luglio 2020 e fino al termine del 2023, sia per il superbonus 110% (che scenderà al 70% dal 2024 e al 65% dal 2025). Sono compresi nell’ecobonus anche i tre nuovi interventi rientranti tra i “trainanti” del superbonus 110%, disciplinati dal comma 1, dell’articolo 119 del decreto legge numero 34 del 2020. La detrazione del superbonus 110% si può sfruttare nei 4 o 5 anni successivi.

Ecobonus ordinario e super, quali visti di conformità e asseverazioni sono necessari?

Nel caso di ecobonus ordinario o per interventi in superbonus 110%, sono necessarie le autorizzazioni comunali come Cila, Cilas, Scia e permesso di costruire. Per queste ottemperanze è necessario far riferimento ai regolamenti comunali del territorio di svolgimento degli interventi. Risulta prevista anche l’emissione della fattura. Non risulta necessaria, invece, nemmeno l’asseverazione dei requisiti tecnici da inviare all’Enea.

Ecobonus ordinario e super, serve l’asseverazione al Sue, di congruità e il visto di conformità?

Nel caso di ecobonus ordinario e superbonus 110%, risulta necessaria l’asseverazione tecnica antisismica allo Sportello unico per l’edilizia (Sue) del Comune di riferimento. Ed è necessaria l’asseverazione di congruità (a esclusione dei bonus diversi dal superbonus 110%, dagli interventi in edilizia libera e da quelli con importo al di sotto dei 10 mila euro, oppure dal bonus facciate) anche in carta libera.

Ecobonus interventi edilizi ordinari e superbonus 110%, visto di conformità e comunicazioni all’Agenzia delle entrate

Nel caso di ecobonus per interventi edilizi ordinari o rientranti nel superbonus 110%, è necessario il visto di conformità nella comunicazione. Tale visto non si presenta solo per i bonus diversi dal superbonus 110%, se in edilizia libera o per interventi al di sotto dei 10 mila euro di importo. Non è necessario nemmeno per il bonus facciate. Inoltre, è occorrente la comunicazione dell’opzione scelta (cessione del credito di imposta o sconto in fattura) da trasmettere all’Agenzia delle entrate.

Sisma bonus ordinario: che cos’è e quali sono le detrazioni fiscali ammesse?

Gli interventi ammessi nel sismabonus ordinario sono disciplinati dai commi da 1 bis a 1 septies dell’articolo 16 del decreto legge numero 63 del 2013. Le detrazioni spettanti sull’Irpef e sull’Ires sono del 50%, del 70%, del 75%, dell’80% e dell’85% e possono essere sfruttate nei cinque anni successivi. I lavori antisismici possono rientrare anche nel superbonus 110% (dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023) con abbassamento della percentuale di detrazione al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.

Come opera la detrazione fiscale del sisma bonus ordinario?

La detrazione opera nei 4 o 5 anni successivi. Rientrano nello sconto in fattura o nella cessione del credito di imposta anche i crediti per le misure antisismiche previste dai commi 1 bis e 1 ter, dell’articolo 16 del decreto legge 63 del 2013 per il 50%. La detrazione sale invece al 70% o all’80% per le riduzioni di una o di due classi di rischio come previsto dal comma 1 quater.

Visti e asseverazioni nel caso di sisma bonus ordinario o per interventi nel superbonus 110%

Nel caso di sisma bonus ordinario o per interventi ricadenti nel superbonus 110%, è previsto che si disponga di tutte le autorizzazioni comunali. Serve inoltre la fattura. Per i casi di sconto in fattura, nel caso di sisma bonus acquisiti ordinario o in regime di superbonus 110%, non è necessario il bonifico parlante per la quota non coperta dallo sconto stesso. Chi fa svolgere i lavori non deve ottemperare all’asseverazione dei requisiti tecnici da inoltrare all’Enea.

Sisma bonus ordinario o in regime di superbonus 110%: quali altri visti di conformità sono necessari?

Nel caso di interventi in regime di sisma bonus ordinario o di superbonus 110% risulta necessaria l’asseverazione tecnica antisismica allo Sportello unico per l’edilizia del Comune dove è situato l’immobile. L’asseverazione di congruità in carta libera deve essere ottemperata. Ma non risulta necessaria per il sisma bonus acquisti ordinario o ricadente nel superbonus 110%. Lo ha specificato l’Agenzia delle entrate nella circolare numero 16/E del 29 novembre 2021 e nella risposta all’interpello numero 190 del 17 marzo 2021. Infine, chi fa svolgere i lavori deve ottemperare al visto di conformità nella comunicazione. Rimangono esclusi gli interventi non rientranti nel superbonus 110%, i lavori in edilizia libera o quelli di importo entro i 10 mila euro. Inoltre, risulta essere sempre necessario comunicare all’Agenzia delle entrate l’opzione scelta. In questo caso se si tratta di sconto in fattura o di cessione del credito di imposta.

 

 

 

Incentivi auto, da oggi è possibile prenotare i nuovi ecobonus

Si possono presentare a partire dalle ore 10 del 27 ottobre 2021, le prenotazioni per i nuovi incentivi per l’acquisto di auto meno inquinanti. Il rinnovo degli ecobonus sulle vetture è stato anticipato dalla nota del ministero dello Sviluppo Economico del 25 ottobre che informa, per l’appunto, la partenza dei nuovi incentivi a partire da oggi.  Si può inoltrare la richiesta degli incentivi sulla piattaforma predisposta sul portale ufficiale del ministero dello Sviluppo economico.

Rinnovo incentivi auto a basse emissioni, quante sono le risorse?

L’acquisto riguarda gli autoveicoli a basse emissioni di CO2. Le risorse complessive ammontano a 100 milioni di euro come stabilito dal decreto Fiscale. Gli interessati possono reperire il provvedimento, pubblicato nei giorni scorsi, sulla Gazzetta Ufficiale. Il rifinanziamento del fondo per l’acquisto di autovetture è, pertanto, aggiuntivo rispetto alle risorse già stanziate per l’anno in corso e, per alcune categorie, non ancora ultimate.

Incentivi acquisto auto 2021, ecobonus per le vetture a bassissima emissione

Il governo ha stanziato i primi 65 milioni di euro per l’acquisto di auto con emissioni comprese tra 0 e 60 g/km di CO2. L’importo dell’incentivo varia a seconda della fascia di emissione e dal fatto che il richiedente gli ecobonus abbia o meno una vettura da dare in rottamazione. Per la prima classe di incentivi, sono due le possibilità di ecobonus. La prima, da 0 a 20 g/km CO2, dà diritto a un contributo di 6000 euro in presenza di un’auto da rottamare. Senza rottamazione, l’incentivo scende a 4000 euro. Si tratta essenzialmente di veicoli elettrici.

Veicoli ibridi, quanto spetta di incentivo auto?

La seconda possibilità per classe di emissione, quella da 21 a 60 g/km CO2, dà diritto a un incentivo auto di 2500 euro in presenza di rottamazione. L’importo scende a 1500 euro senza rottamazione. Si tratta essenzialmente dei veicoli ibridi. Il contributo viene riconosciuto anche per gli acquisti di auto fatti in leasing.

Ecobonus massimo di 8000 euro per i veicoli commerciali dal 27 ottobre 2021

L’ecobonus massimo si può avere per l’acquisto di veicoli commerciali e speciali. Per questa categoria di veicoli, le risorse stanziate sono pari a 20 milioni di euro, dei quali 15 milioni riguardano solo i veicoli elettrici. L’incentivo sull’acquisto si differenzia in base alla massa totale a terra (Mtt) e all’alimentazione.

Incentivi auto a media emissione, ecco quali sono gli incentivi con rottamazione

Risorse per 10 milioni di euro sono riservati agli incentivi per l’acquisto di veicoli a media emissione. Si tratta di veicoli nuovi con emissioni comprese tra 61 e 135 g/km CO2. Il contributo che si può ottenere è pari a 1500 euro. L’incentivo è riconosciuto solo con la rottamazione di una precedente auto.

Ecobonus per l’acquisto di auto usate, ecco quanto si può ottenere

Il governo ha stanziato 5 milioni di euro per gli incentivi relativi all’acquisto di auto usate a media emissione. In particolare, le auto da acquistare devono appartenere alla categoria M1, di classe Euro 6 e non inferiore, per emissioni fino a 160 g/km CO2. L’ecobonus riconosciuto può arrivare a 2000 euro: l’importo dipende dalla fascia di emissione.

Rottamazione auto per ottenere l’ecobonus per acquistare auto usate

Per ottenere l’incentivo è necessario rottamare una precedente auto. In particolare, l’auto da demolire deve avere data di immatricolazione prima del gennaio 2011. In alternativa l’auto da rottamare deve aver raggiunto i 10 anni nel periodo in cui viene richiesto l’incentivo.

Dal forno al divano, come richiedere l’ecobonus

 

Il decreto legge sui cosiddetti ecobonus del 4 giugno scorso è diventato legge lo scorso 4 agosto. La detrazione Irpef è del 50% sulla spesa effettuata, da luglio in poi, da spalmare in 10 anni e con un importo massimo di 10 mila euro. I beneficiari del bonus sono elencati nel Testo unico dell’edilizia: dalla manutenzione straordinaria al restauro e risanamento conservativo, dalla ristrutturazione edilizia all’installazione di pannelli fotovoltaici, dagli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato da calamità agli interventi di bonifica anti-amianto, dall’eliminazione delle barriere architettoniche alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali fino alla prevenzione di furti e atti di vandalismo. Per chiedere il bonus, basta anche solo fare piccoli lavori, come sostituire il tubo del gas o la serratura della porta di casa, o installare un antifurto, una porta blindata, un corrimano, un vetro antinfortunio

Come chiarisce l’Agenzia delle entrate per il saldo: i contribuenti devono pagare con bonifico bancario o postale sul modulo già prestampato per la ristrutturazione edilizia e devono indicare il codice fiscale di chi paga e poi usufruirà delle detrazioni. Si può anche pagare a rate, utilizzando una finanziaria. Purché l’ordinante sia la stessa persona a cui sono intestate le fatture che attestano l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione. Se i lavori sono eseguiti su immobili in comproprietà, il bonifico deve riportare i dati, cioè nome, cognome e codice fiscale, di tutti i proprietari. Indispensabile anche il numero di partita Iva, ovvero il codice fiscale, del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Le ricevute dei pagamenti andranno conservate e presentate l’anno prossimo al commercialista.

 

La proroga dell’ecobonus piace agli architetti

La decisione del Governo di prorogare l’ecobonus su efficienza energetica e ristrutturazioni edilizie di sei mesi per i privati e di un anno per i condomini e di aumentarlo al 65% è stata accolta molto positivamente dal Consiglio Nazionale degli architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

Gli architetti, infatti, sostengono che non si può prescindere dalla salvaguardia e dalla valorizzazione del nostro territorio se si vuole garantire al Paese una vera e propria ripresa.
A questo proposito, la categoria ha proposto al Governo una serie di misure finalizzate alla messa in sicurezza degli edifici, spesso in un pericoloso stato di degrado.

Ma, poiché si può sempre fare di più, il Consiglio Nazionale degli architetti chiede, più che una proroga, una vera stabilizzazione degli interventi, per aprire le porte ad interventi più importanti e duraturi e dare la possibilità anche agli investitori di godere del tempo necessario per pianificarne e realizzarne l’utilizzo.

Queste le parole del Consiglio: “Quello che ora è indispensabile – dopo anni di annunci e di investimenti sprecati in grandi opere rimaste per lo più incompiute – è una nuova stagione di politiche urbane mirate al riuso del patrimonio con più attenzione ai territori, all’habitat e alla messa in sicurezza di intere città e di quartieri“.

Vera MORETTI

Via libera alla proroga degli Ecobonus

Il Consiglio dei Ministri di venerdì 31 maggio ha confermato la proroga agli Ecobonus, la cui scadenza era stata originariamente fissata al 30 giugno 2013.
La detrazione Irpef/Ires del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici non solo è stata prorogata al 31/12/2013, ma è stata innalzata la percentuale al 65%.
Se si tratta di lavori eseguiti dal condominio, questa detrazione è valida fino al 30/06/2014.

La detrazione Irpef del 50% per le ristrutturazioni edilizie, con tetto massimo di spesa agevolabile pari a 96.000 euro, è stata prorogata fino al 31/12/2013 ed è stata estesa anche agli immobili colpiti dal terremoto del maggio 2012 ed a quelli delle aree territoriali a rischio.
Questa detrazione è valida anche per l’acquisto di mobili destinati all’arredamento dell’abitazione da ristrutturare, fino ad un ammontare di 10.000 euro (con un bonus pari, quindi, a 5.000 euro).

Per entrambe le agevolazioni, 65% e 50%, l’importo spettante a titolo di bonus è ripartibile in dichiarazione dei redditi in 10 rate annuali di pari importo.

Vera MORETTI