I Consulenti del Lavoro criticano la Riforma Fornero

Rosario De Luca, presidente della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, ha illustrato le criticità presenti nella Riforma Fornero: “Un elenco di criticità che fanno diventare illusoria la crescita dell’occupazione e che confermano la tendenza alla chiusura delle aziende. Il costo del lavoro è una delle componenti più gravose della gestione aziendale ed è miope, oltre che autolesionista, continuare a ignorarlo. I danni sono sotto gli occhi di tutti, bloccando sviluppo e occupazione. Noi consulenti del lavoro, che gestiamo mensilmente nei nostri studi le posizioni di 7 milioni di lavoratori, segnaliamo da tantissimo tempo questa criticità strutturale ma inutilmente; le attenzioni sono sempre rivolte ad altri problemi“.

Ad essere presi in considerazione sono soprattutto i casi definiti “eclatanti”, colpevoli di aver rallentato, se non addirittura bloccato, le assunzioni, con un conseguente aumento del tasso di disoccupazione.
L’assenza del provvedimento legislativo di proroga della mobilità per il 2013 e del relativo finanziamento comporta un blocco degli incentivi e, conseguentemente, dell’occupazione. Si tratta di uno strumento legislativo che nel tempo aveva consentito di ottenere ottimi risultati di occupabilità; pertanto, visto anche l’aggravarsi delle situazioni di difficoltà economica, per i datori poteva continuare a rappresentare un ottimo stimolo ad assumere“.

Questo significa che, per le assunzioni effettuate dal 2013 di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità licenziati da aziende con meno di 15 dipendenti, così come per eventuali trasformazioni o proroghe effettuate nel 2013, non spettano le agevolazioni, perché la norma non è stata prorogata; in questi casi le agevolazioni sono subordinate ad un nuovo intervento legislativo.

I consulenti del lavoro puntano poi il dito contro i licenziamenti a pagamento: “L’Aspi sostituisce, migliorandolo, il trattamento di disoccupazione ma i maggiori oneri ricadono sulle aziende. Non si comprende perché, a fronte di una pur giusta tutela dei lavoratori, si danneggino i datori di lavoro che procedono ai licenziamenti, dovuti nella maggior parte dei casi all’impossibilità di far fronte a un costo del lavoro elevatissimo cui non corrispondono margini di utile adeguati. Parliamo del cosiddetto contributo di interruzione posto a carico del datore di lavoro che, per motivi diversi dalle dimissioni, decida di interrompere il rapporto in essere con il lavoratore dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato. Il contributo di interruzione è dovuto da tutti i datori di lavoro indipendentemente dal numero di dipendenti occupati (quindi anche inferiore a 15), aggiungendo di conseguenza un nuovo onere contributivo anche in capo alle piccole imprese“.

Anche i contratti a tempo determinato subiranno inasprimenti, che spesso costringeranno i datori di lavoro ad abbandonare questa opzione, e una diminuzione della domanda di manodopera.

E’, poi, prevista la stipula di accordi collettivi o contratti collettivi finalizzata alla creazione di fondi di solidarietà bilaterali, nei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, volti ad assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa: “In mancanza degli accordi o dei contratti collettivi anzidetti, si procede all’istituzione di un fondo di solidarietà residuale -si spiega – tramite decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze. In entrambi i casi, è stabilito che la gestione finanziaria di detti Fondi dovrà avvenire anche con una contribuzione a carico delle aziende datrici di lavoro“.

Inoltre, l’aliquota della gestione separata riferita ai titolari di altra posizione previdenziale obbligatoria, a partire dall’1 gennaio 2013 è aumentata dal 18% al 20%. Questa aliquota si applica agli associati in partecipazione e ai professionisti che non hanno l’obbligo di versamento ad altra cassa previdenziale.
A partire dal gennaio 2014 anche l’aliquota ordinaria della gestione separata subirà un incremento dall’attuale 27,72% al 28,72%.

Vera MORETTI

Chiarimenti sull’ASPI da parte del Ministero del Lavoro

La Riforma del Lavoro ha introdotto, come ben sappiamo, l’ASPI, ovvero la nuova assicurazione per l’impiego che ha preso il posto dell’indennità di disoccupazione, ma forse non tutti sono al corrente che riguarda le sole imprese e non tutti i datori di lavoro.

Per fare un esempio concreto, in caso di licenziamento di collaboratori domestici, non è dovuto.
Il dubbio era nato con l’applicazione del versamento della nuova tassa all’INPS: il contributo prevede un versamento la cui somma viene calcolata in modo indipendente dalle ore di lavoro effettivamente previste dal contratto.
Un collaboratore domestico, che sia badante, colf o baby sitter, che lavora poche ore alla settimana costerebbe al proprio datore di lavoro la stessa cifra delle imprese con dipendenti impiegati per 40 ore settimanali.

Se però l’Inps chiedeva un decreto che modificasse la norma a seconda dei casi, il Ministero ha preferito chiarire semplicemente che i datori di lavoro che licenziano collaboratori domestici sono esonerati dal contributo ASPI.

Con riferimento all’introduzione di ASPI e Mini-ASPI, occorre dire che in caso di contratto a tempo indeterminato la tassa dovuta da parte del datore di lavoro che licenzia è pari al 41% del massimale mensile ASPI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, come previsto dall’articolo 2 comma 31 della Riforma Fornero.

La tassa va pagata solo in caso di licenziamento e non quando il lavoratore dà le dimissioni o se il rapporto del lavoro viene interrotto consensualmente.

Vera MORETTI

Nuove norme per i tirocini

Sono state rese note dal Ministro del Lavoro le Linee guida in materia di tirocini previste dalla Riforma del Lavoro a seguito dell’accordo siglato tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano lo scorso 24 gennaio.

Gli enti locali dovranno quindi adeguare la normativa a quelli che sono stati indicati come gli standard minimi entro sei mesi dalla data dell’accordo.

Si tratta di indennità di partecipazione non inferiore a 300 euro; ricorso al tirocinio solo per attività che necessitano un periodo formativo; divieto di sostituzione, con tirocinanti, di lavoratori a termine in periodi di picco o di quelli assenti per malattia, maternità o ferie.
La possibilità di attivare tirocini è interdetta alle imprese che hanno effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti o che hanno avviato procedure di cassa integrazione.

Mentre è permesso alle:

  • pmi fino a 5 dipendenti: massimo 1 tirocinante o stagista
  • pmi da 6 a 20 dipendenti: massimo 2 tirocinanti o stagisti
  • pmi oltre i 20 addetti: massimo pari il 10% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda la durata dei tirocini, dipende dalla tipologia:

  • Formativi e di orientamento, attivati nel periodo di transizione tra scuola e lavoro per giovani che abbiano conseguito un titolo entro e non oltre i 12 mesi: massimo 6 mesi.
  • Inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro di inoccupati e disoccupati, anche in mobilità, o beneficiari di ammortizzatori sociali: massimo 12 mesi.
  • Orientamento, formazione, inserimento o reinserimento di disabili (di durata fino a 24 mesi), lavoratori svantaggiati e richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale (durata non superiore ai 12 mesi).

Le Regioni e le Province autonome avranno la facoltà di disciplinare misure di agevolazione e deroghe alla durata e ripetibilità.
La normativa ha reso noto che: “il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio“.

Le parti che hanno siglato l’accordo dovranno poi definire le politiche di avviamento al lavoro e le misure di incentivazione nel privato per la trasformazione del tirocinio in contratti di lavoro. Pur non configurandosi come un rapporto di lavoro, il tirocinio è infatti finalizzato all’acquisizione di competenze professionali ed all’inserimento e reinserimento lavorativo.

Vera MORETTI

Inps pubblica una guida per chiarire gli effetti della Riforma del Lavoro

Per fare chiarezza sugli effetti che porteranno la Riforma del Lavoro e la Legge di Stabilità 2013, Inps ha deciso di realizzare una guida, che possa soffermarsi sui punti più oscuri.

La guida, infatti, si occupa in particolare della contribuzione dovuta dai datori di lavoro e dalle aziende agricole ad operai e dipendenti a tempo determinato e indeterminato.

Quest’anno si completerà il percorso di armonizzazione dell’aliquota contributiva pensionistica, i contributi di invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS), per i datori di lavoro che al 1° gennaio 1996, non avevano trasferito integralmente la quota del 4,43% dalle gestioni relative alla maternità e alla cassa unica per la gestione degli assegni familiari al Fondo pensione dei lavoratori dipendenti.

La Riforma del Lavoro è intervenuta anche sui contributi alla Cassa Ingrazione Speciale (CIGS) e mobilità.
I nuovi obblighi contributivi (0,90%, di cui 0,30% a carico del lavoratore) riguardano:

  • attività commerciali con più di 50 dipendenti;
  • le agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti; quelle di vigilanza con più di 15 dipendenti;
  • del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, indipendentemente dal numero di dipendenti.

Nel 2013 verranno concessi sgravi contributivi alle aziende che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari nella misura del 63,2%.
Stessa percentuale anche per il 2014, poi dal 2015 si scenderà al 57,5% e nel 2016 al 50,3%.

Non è stata invece prorogata per il 2013, per mancanza di risorse, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo.
Stessa sorte per i benefici concessi in favore del reimpiego i soggetti svantaggiati e disoccupati, così come per gli incentivi all’assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga.

Vera MORETTI

Chiarimenti dell’Inps sull’integrazione salariale

Una circolare dell’Inps chiarisce ciò che la riforma del lavoro ha deliberato relativamente all’integrazione salariale.

La Riforma Fornero, infatti, ha esteso questo trattamento anche alle imprese che precedentemente potevano essere ammesse solo con specifici provvedimenti legislativi ovvero:

  • imprese esercenti attività di commercio con più di 50 dipendenti;
  • agenzie e operatori di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti;
  • imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;
  • imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;
  • imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.

La riforma ha anche messo a regime l’indennità di mancato avviamento al lavoro nel settore portuale e modificato i requisiti di accesso per le imprese in procedura concorsuale.
E’ stata anche abrogata la normativa riguardante il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità.

La Legge Fornero dispone la decadenza del trattamento di integrazione salariale se il beneficiario rifiuta di essere avviato ad un corso di formazione o riqualificazione o in caso di mancata regolare frequenza senza giustificato motivo.

Vera MORETTI

La Legge di Stabilità colpisce le auto aziendali

La Legge di Stabilità da poco approvata prevede, tra gli altri provvedimenti, anche un giro di vite per quanto riguarda le auto aziendali.

La percentuale di deducibilità, infatti, relativa alle spese e agli altri componenti che riguardano i veicoli utilizzati non esclusivamente come beni strumentali nell‘esercizio delle imprese, si abbassa dal 40 al 20%.
Ovviamente, tale deducibilità si intende per un solo veicolo, se l’attività è svolta individualmente, ovvero per un solo veicolo per ogni socio o associato se l’attività è svolta sotto forma di società semplice o di associazione.

La percentuale di deducibilità si applica, per il costo di acquisto, entro un determinato limite massimo di costo storico in caso di acquisto o leasing, pari a:

  • € 18.075,99 (ragguagliati ad anno in caso di leasing), per le autovetture e gli autocaravan;
  • € 4.131,66 (ragguagliati ad anno in caso di leasing) per i motocicli;
  • € 2.065,83 (ragguagliati ad anno in caso di leasing) per i ciclomotori.

In caso di locazione o noleggio, invece, pari a:

  • € 3.615,20 (ragguagliati ad anno), per le autovetture e gli autocaravan;
  • € 774,69 (ragguagliati ad anno) per i motocicli;
  • € 413,17 (ragguagliati ad anno) per i ciclomotori.

Passa dal 90% al 70% la percentuale di deducibilità dei costi anche per le auto in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta: una disposizione stabilità dalla Riforma del mercato del Lavoro, che viene confermata dalla Legge di Stabilità per il 2013.
Non si applicano, invece, le limitazioni previste per la rilevanza del costo di acquisto oppure per i canoni di leasing o le rate di noleggio.

Gli acconti d’imposta relativi al 2013, che andranno dichiarati in UNICO 2014, dovranno essere calcolati assumendo, come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
E’ fatta salva la possibilità di ricorrere al calcolo degli acconti in base al metodo previsionale, tenendo, però, presente che, in caso di stima errata in difetto, sarà applicata la sanzione pari al 30% del minor acconto versato.

Vera MORETTI

I nuovi ammortizzatori sociali del 2013

Il 2013 ha portato, tra le tante novità, anche l’entrata in vigore dei nuovi ammortizzatori sociali previsti dalla riforma Fornero.

Due sono i capisaldi della riforma: Aspi, Assicurazione sociale per l’impiego, e fondi di solidarietà bilaterali, per i quali il Governo si è impegnato con la legge di stabilità a garantire risorse.

L’Aspi sostituisce di fatto le prestazioni di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali, disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti, disoccupazione speciale edile e indennità di mobilità.

A beneficiarne sono i lavoratori che possiedono un rapporto di lavoro in forma subordinata e che involontariamente hanno perduto il proprio posto di lavoro, ma anche gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato.

Secondo il ministro del Lavoro Elsa Fornero, “in un quadro di forte difficoltà dal punto di vista sociale, l’entrata in vigore da gennaio della riforma degli ammortizzatori sociali potrà contribuire a ridurre l’ansia e il disagio di molte famiglie”.

L’indennità spetta ai giovani e a coloro che hanno lavorato almeno 13 settimane degli ultimi 12 mesi, senza ulteriori requisiti.

Un cambiamento importante riguarda i contributi Inps che tutti i datori di lavoro dovranno versare ai lavoratori, anche quelli che prima erano esenti.

Entro il 16 febbraio prossimo, i contributi ordinari Inps sugli stipendi di gennaio subiranno una maggiorazione dell’1.61% per finanziare la nuova indennità di disoccupazione. Per le collaborazioni a progetto, come per quelle coordinate e continuative, l’aliquota Inps dovuta alla gestione separata aumenta del 2%, fino a un massimo di 1.922,98 euro.

Vera MORETTI

Norme per i contratti di lavoro con partita Iva

Il Ministero del Lavoro ha voluto chiarire, con una circolare, alcuni aspetti della Riforma del Lavoro riguardanti i contratti di assunzione e le categorie di professionisti esclusi dalla norma.

Esistono, infatti, alcune condizioni che determinano l’obbligo di trasformazione del contratto della partita IVA in collaborazione a progetto o in lavoro a tempo indeterminato, ribadendo l’inversione dell’onere della prova.

La prestazione lavorativa resa da un titolare di partita IVA è da considerarsi un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa qualora ricorrano due delle seguenti circostanze:

  • durata superiore a otto mesi nell’arco dell’anno solare: si tratta di 241 giorni lavorati, anche se non continuativi;
  • corrispettivo superiore all’80% di quanto complessivamente percepito dal collaboratore nell’anno solare: la disposizione serve a individuare e scoraggiare situazioni di mono-committenza;
  • postazione fissa di lavoro presso una sede del committente: la circolare precisa che sono comprese anche quelle ad uso non esclusivo.

Non scatta la trasformazione del contratto nei casi prestazione lavorativa:

  • connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività: il “grado elevato” delle competenze e le rilevanti esperienze possono essere comprovate da titoli di studio, qualifiche o diplomi da apprendistato, qualifiche o specializzazioni attribuite da un datore di lavoro per almeno dieci anni;
  • svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte un minimale annuo che per il 2012 è pari a 14mila 930 euro.

Non si parla di subordinazione nemmeno nel caso di prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di professioni regolamentate da un ordine, collegio, albo.

Coloro che sono in possesso di partita Iva, ma non dei requisiti richiesti, devono considerare la propria posizione come contratto a progetto, ma in questo caso occorre sempre basarsi sulla Riforma del Lavoro e le nuove norme che regolano i contratti di questo tipo.
Questo significa che se la “falsa” Partita IVA non rispetta nemmeno i requisiti del contratto a progetto, il contratto di lavoro diventa automaticamente a tempo indeterminato.

Ciò che è davvero cambiato è l’inversione dell’onere della prova, perché non è più il lavoratore a dover dimostrare che in realtà il rapporto di lavoro maschera un tempo indeterminato a un’altra forma contrattuale, ma è l’azienda che deve eventualmente dimostrare il contrario.

Vera MORETTI

Dal DL Sviluppo agevolazioni alle startup

Via libera alle startup innovative da parte del Decreto Sviluppo che, fresco di approvazione in Parlamento, ha deciso di agevolare l’accesso, da parte delle startup, agli incentivi per l’assunzione di personale qualificato.

Le semplificazioni che riguardano queste imprese sono rivolte all’assunzione a tempo indeterminato di personale qualificato, fino ad un massimo di 200mila euro annui per ogni azienda richiedente.
Tale sgravio è applicabile anche ai contratti di apprendistato ed è concesso prioritariamente alle startup, ma vi rientrano anche le aziende colpite da sisma nello scorso maggio.

Le procedure burocratiche sono più snelle, grazie alla possibilità di ricorrere ad un’istanza semplificata che va a sostituire la certificazione del revisore dei conti.
Inoltre, l’iter è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria in genere dovuti per l’iscrizione al registro delle imprese ed agevolazioni sono previste anche per amministratori, dipendenti o collaboratori remunerati attraverso strumenti finanziari.

E’ stata anche prevista una deroga alla Riforma del Lavoro inerente ai contratti a tempo determinato. Quando si tratta di startup, infatti, i contratti a termine, anche dopo 3 anni, sono prorogabili di un ulteriore anno previo rinnovo presso la Direzione provinciale del Lavoro e non viene richiesta la pausa obbligatoria tra un contratto e l’altro.

Ovviamente, tali benefici hanno valore solo fino a quando si rientra nella denominazione di startup innovativa, dopodiché decadono. Ciò avviene dopo quattro anni nel caso di nuove imprese e in tempi più limitati nel caso delle imprese già esistenti al momento dell’entrata in vigore della legge.

In questo secondo caso, perciò, l’impresa deve tener conto delle scadenze di:

  • quattro anni se era stata costituita entro i due anni precedenti dall’entrata in vigore della legge,
  • tre anni (quindi non può fare eventuali rinnovi oltre i 36 mesi) se era stata costituita entro i tre anni precedenti,
  • due anni se era stata costituita nei quattro anni precedenti.

I contratti di lavoro delle start up applicano i minimi tabellari previsti dai CCNL del settore di riferimento, a cui possono aggiungere una parte variabile collegata alla produttività ai risultati.
I contratti nazionali, e anche la contrattazione di secondo livello, possono prevedere minimi tabellari specifici per le start up, criteri di definizione per la parte variabile, regole particolari per la gestione del rapporto di lavoro.

Questa parte è rimasta invariata rispetto al Dl del Governo e prevede:

  • estensione di 12 mesi della possibilità di ripianare le perdite che superano un terzo del capitale, posticipata al secondo esercizio successivo,
  • deroghe al codice civile in materia di categorie di quote societarie delle srl: possono essere previsti diritti partecipativi differenti, quote senza diritto di voto o con diritto di voto non proporzionale,
  • le quote delle start up innovative in forma di Srl possono essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari.

Anche la sezione dedicata a chi investe in una startup innovativa è rimasta invariata:

  • dal 2013 al 2015 detrazione Irpef del 19% sulle somme investite in start up innovative, l’investimento massimo detraibile è di 500mila euro per periodo d’imposta e deve essere mantenuto per almeno due anni;
  • dal 2013 al 2015, se l’investitore è una società, non concorre alla formazione del reddito d’impresa il 20% della somma investita, investimento massimo, 1,8 milioni di euro per periodo d’imposta, da tenere per almeno due anni, l’agevolazione non si applica alle società di gestione del risparmio;
  • sconti più alti per investimenti in start up a vocazione sociale e per quelle ad alto valore tecnologico del settore energetico.

Parte importante è data dal crowdfunding attraverso portali online. A questo proposito, sono state redatte le regole per la gestione delle piattaforme online per la raccolta di capitali, riservata a imprese di investimento e banche autorizzate con specifici requisiti, e le modalità di raccolta.

Preso atto che la startup è una “società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europea, residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione“, per essere considerata tale deve avere alcuni fondamentali requisiti:

  • I soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, la maggioranza delle quote o azioni
  • L’attività non deve essere stata avviata da più di quattro anni.
  • L’impresa deve avere sede in Italia.
  • Il valore della produzione annua non deve essere superiore a 5 milioni di euro a partire dal secondo anno di attività.
  • L’azienda non deve distribuire utili.
  • L’oggetto prevalente deve rientrare tra: sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
  • Non deve essere costituita da fusione, scissione societaria, cessione di azienda o di ramo di azienda.

Inoltre, è indispensabile che l’impresa possieda almeno uno dei seguenti requisiti:

  • Spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 20% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione.
  • Almeno un terzo della forza lavoro complessiva formata da personale con dottorato di ricerca o in possesso di laurea con almeno tre anni di ricerca certificata in Italia o all’estero.
  • Impresa titolare, licenziataria o anche depositaria di almeno una privativa industriale relativa a un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

Le spese ammesse sono:

  • relative allo sviluppo pre-competitivo e competitivo, come sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan,
  • servizi di incubazione forniti da incubatori certificati,
  • costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori,
  • spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso.

Sono invece escluse le spese per l’acquisto di immobili e per l’affitto.

Le stesse norme sono previste per le startup sociali, che si occupano di assistenza sociale, assistenza sanitaria, assistenza socio-sanitaria, educazione, istruzione e formazione, tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, valorizzazione del patrimonio culturale, turismo sociale, formazione universitaria e post-universitaria, ricerca ed erogazione di servizi culturali, formazione extra-scolastica, servizi strumentali alle imprese sociali resi da enti composti in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale.

Inoltre, sono previste agevolazioni anche per l’incubatore di start-up innovative certificato, definito come una società di capitali che “offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative“.

Vera MORETTI

A gennaio arriva l’ASPI

Con l’anno nuovo arriverà anche una delle novità proposte dalla Riforma del Lavoro del ministro Elsa Fornero.

Dall’1 gennaio 2013, infatti, sarà attiva l’ASPI, ovvero l’assicurazione sociale per l’impiego.
Si tratta di una forma di ammortizzatore sociale che fornisce un’indennità mensile di disoccupazione dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro ed è rivolta a coloro che sono rimasti senza impiego non per propria volontà.

Per ricevere l’ASPI, dunque, occorre lo stato di disoccupazione, almeno 2 anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.
Questi requisiti serviranno per calcolare la misura dei contributi figurativi che l’indennità coprirà con versamenti pari alla media delle retribuzioni imponibili previdenziali degli ultimi 2 anni.

La domanda di accesso all’ASPI va inoltrata direttamente all’Inps dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro ed entro 2 mesi dalla stessa, utilizzando esclusivamente il canale telematico.
L’indennità è fruibile per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione dell’ultimo anno dedotti i periodi fruiti nel periodo stesso, purché si permanga nello stato di disoccupazione.

In caso di occupazione, l’indennità del beneficiario verrà sospesa, ma solo fino ad un massimo di 6 mesi. La contribuzione versata dal datore di lavoro in questo periodo di occupazione potrà essere fatta valere ai fini di un nuovo trattamento dell’ASPI.

Vera MORETTI