Ecobonus e bonus casa, è attivo il portale 2022 per inviare i dati a Enea

Dal 1° aprile 2022 è stato attivato il nuovo portale on line per l’invio dei dati a Enea in merito all’ecobonus e al bonus casa. La piattaforma è a disposizione per la trasmissione dei dati che deve avvenire entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. L’attivazione del portale on line è avvenuta nella giornata di ieri con qualche ora di ritardo rispetto ai tempi previsti.

Piattaforma on line Enea, quali dati si devono inviare per i bonus edilizi entro 90 giorni?

L’invio delle comunicazioni a Enea riguarda i dati sugli interventi di efficienza energetica che abbiano termine nell’anno 2022. L’adempimento è occorrente per poter beneficiare delle detrazioni fiscali. Per i lavori effettuati a partire dal 1° gennaio 2022 ci sarà tempo per effettuare la comunicazione fino al 30 giugno prossimo (90 giorni di tempo) a decorrere dall’attivazione della piattaforma on line. Pertanto, si fa riferimento alla data di riferimento della conclusione dei lavori per il decorrere dei 90 giorni, ma per i lavori effettuati da inizio gennaio alla fine di marzo 2022 si tiene conto della data di messa on line della piattaforma Enea. Per i lavori conclusi a partire dai prossimi giorni dovrà essere calcolato il termine di scadenza di 90 giorni.

Portale Enea 2022, quali sono le novità di quest’anno?

La principale novità del 2022 del portale Enea riguarda il fatto che è previsto un’unica piattaforma per inserire i dati inerenti sia l’ecobonus del 2022, previsto dall’articolo 14 del decreto legge numero 63 del 2013 con lavori che vanno a migliorare l’efficienza energetica, sia il bonus casa del 50% previsto dall’articolo 16 bis del decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986 per gli interventi che garantiscano il risparmio energetico e l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.

Come procedere con l’invio dei dati a Enea per gli interventi in ecobonus?

I dati da inviare a Enea attraverso il portale on line riguardanti l’ecobonus e il bonus casa devono seguire determinate procedure. In particolare, per l’invio dei dati dell’ecobonus si deve entrare nell’apposita sezione e inoltrare le informazioni relativi agli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Le detrazioni fiscali, a seconda dei casi, possono prevedere percentuali di detrazione fiscale pari a:

  • 50%;
  • 65%;
  • 70%;
  • 75%;
  • 80%;
  • 85%.

Invio all’Enea dei dati del bonus facciate e bonus casa per la detrazione fiscale

L’invio dei dati a Enea degli interventi effettuati e rientranti nel bonus facciate sono ammissibili se i lavori comportano la diminuzione della trasmittanza termica dell’involucro opaco. La detrazione fiscale per questi lavori era pari al 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021; a partire dal 1° gennaio 2022 la riduzione prevista è del 60%. Inoltre, per il bonus casa è presente l’apposita sezione e i dati da trasmettere sono quelli relativi ai lavori di risparmio energetico e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili. In tal caso le detrazioni fiscali rientrano nelle agevolazioni previste per le ristrutturazioni edilizie.

Come accedere al portale Enea per l’invio dei dati sui bonus edilizi?

L’accesso al portale Enea per l’invio dei dati relativi ai bonus edilizi è possibile solo autenticandosi al sito bonusfiscali. enea.it tramite:

  • Spid;
  • Carta di identità elettronica (Cie).

Inoltre, Enea ha reso disponibile ai soggetti interessati anche un servizio on line chiamato “Virgilio” che permette di ottenere assistenza fiscale e in tempo reale rispetto ai possibili dubbi sulle detrazioni fiscali. Le risposte fornite dall’assistente virtuale riguardano i quesiti sugli interventi di efficientamento energetico degli edifici in ecobonus, bonus casa e superbonus 110%. Il servizio viene aggiornato tempestivamente a ogni intervento dell’Agenzia delle entrate sia che riguardi gli interpelli che le circolari.

Isolamento termico, tutti i casi in cui si può fare con il superbonus 110%

Come fare l’isolamento termico con il superbonus 110% per parti comuni di condomini e interventi dei privati? Per isolamento termico si intendono i lavori di riqualificazione energetica effettuati con materiali “isolanti” conformi ai criteri minimi ambientali del decreto del ministero dell’Ambiente dell’11 ottobre 2017. Gli interventi devono riguardare le:

  • superfici opache verticali, come cappotti o pareti isolanti;
  • orizzontali, come coperture, solai e pavimenti;
  • superfici inclinate, come le falde di copertura dei sottotetti.

I lavori in superbonus 110% devono interessare l’involucro dell’edificio per un’incidenza di oltre il 25% della superficie lorda disperdente.

Su quali edifici si possono fare i lavori di isolamento termico con il superbonus 110%?

I lavori di isolamento termico con il superbonus 110% possono interessare l’edificio, ovvero l’intero fabbricato secondo quanto dispone l’Allegato A della voce numero 32 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 20 ottobre 2016. Per tali lavori quindi non vanno considerate le singole unità immobiliari degli edifici. Lavori sulla singola unità immobiliare dell’edificio sono possibili sulle case a schiera. Si tratta di edifici plurifamiliari e indipendenti. Condizione essenziale è che abbiano uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Isolamento termico con il superbonus 110%: quanto durano gli interventi?

La durata dei lavori di isolamento termico è molto variabile in base al tipo e alla dimensione dell’edificio sul quale effettuare gli interventi. Inoltre, il tempo per realizzare gli interventi dipende dal numero di operai impiegato. In linea di massima, un condominio con un numero di unità immobiliari da 20 a 40 può richiedere lavori per circa tre mesi, con un numero di operai pari a sei. Per gli interventi di riqualificazione energetica di una villetta a schiera può esserci bisogno di almeno un mese con quattro operai a effettuare i lavori.

Interventi di isolamento termico sulle parti comuni di un edificio, si può utilizzare il superbonus 110%?

Si può utilizzare il superbonus 110% sui lavori di isolamento termico delle parti comuni di un edificio? La risposta è positiva, purché la detrazione fiscale del 110%, da utilizzare in quattro anni a partire dal 2022 (cinque anni in precedenza), abbia come limiti di spesa:

  • 40 mila euro da moltiplicare per le prime otto unità immobiliari componenti l’edificio;
  • 30 mila euro da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari componenti l’edificio oltre le prime otto.

Superbonus 110%, quando si possono fare lavori di isolamento termico per i condomini?

È da notare che la detrazione fiscale del 110% spetta anche  ai condomini, anche per un numero superiore alle due unità immobiliari (comprese le imprese, i professionisti e le società) detentori dell’unità abitativa componente l’edificio. Le unità immobiliari possono essere abitazioni, seppure secondarie, purché rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Può trattarsi anche di unità non abitative purché i condomini abbiano superficie residenziale di oltre il 50%. Per i lavori sulle parti comuni dell’unico proprietario dell’edificio (con due, tre o quattro unità immobiliari) sono possibili i lavori di isolamento termico, anche per le case a schiera.

Isolamento termico, si possono fare lavori sulle singole unità immobiliari e pertinenze con il superbonus 110%?

I successivi interventi devono essere effettuati da persone fisiche non esercenti attività di impresa. Si tratta dei privati, e le unità immobiliari non devono essere accatastate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Lavori sulle singole unità immobiliari residenziali e pertinenze inerenti all’interno di edifici nei condomini (quale può essere un appartamento al quarto piano di un condominio) sono possibili con il superbonus 110%. La condizione essenziale è che l’isolamento termico della singola unità residenziale coinvolga almeno il 25% della superficie disperdente lorda totale dell’edificio. In tal caso è necessario raggiungere il miglioramento di 2 classi energetiche del totale dell’edificio. Tale tipologia di isolamento è consentita a un numero limite di 2 unità immobiliari se gli interventi sono sulla singola unità.

Superbonus 110% e isolamento termico su edifici funzionalmente indipendenti

Ulteriore caso è quello degli interventi dei privati in superbonus 110% per l’isolamento termico di unità immobiliari collocate dentro gli edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti. Le unità devono disporre di uno o più accessi indipendenti dall’esterno. Si tratta, ad esempio, di villette a schiera orizzontali, bifamiliari o trifamiliari. Si possono far ricadere nel superbonus 110% i relativi lavori di isolamento termico purché si raggiunga oltre il 25% della superficie disperdente lorda della singola unità situata all’interno. I costi hanno, in questo caso, il limite di 50 mila euro per ciascuna unità e il numero massimo delle unità è pari a due. Se si tratta di un unico proprietario le regole da seguire sono quelle degli edifici in condominio.

Isolamento termico con superbonus 110% nel caso di lavori di privati su una sola unità immobiliare

Il superbonus 110% non spetta nel caso di interventi di isolamento termico effettuato da privati su un edificio composto da una sola unità immobiliare non unifamiliare oppure non residenziale. Rientrano in questi casi i capannoni o gli uffici costituenti un edificio. A chiarire questa casistica è stata l’Agenzia delle entrate con la circolare numero 24/E dell’8 agosto 2020. Non vi è, inoltre, nelle relative norme il massimo di spesa consentita.

 

Bonus riqualificazione energetica o ecobonus, come procedere per la detrazione fiscale?

Fino al 31 dicembre del 2024 si può utilizzare l’ecobonus o il bonus per la riqualificazione energetica con la detrazione dell’Irpef o dell’Ires pari al 65% o al 50% sulle spese inerenti lavori che incrementano l’efficienza energetica degli edifici esistenti. La detrazione fiscale può essere usufruire nei 10 anni successivi al sostenimento delle spese.

Bonus riqualificazione energetica ed ecobonus, quando si può ampliare la volumetria?

La misura dell’ecobonus o del bonus riqualificazione energetica va a vantaggio anche dei lavori di demolizione e di ricostruzione degli edifici. Per questi interventi si può prevedere anche una differente sagoma o un aumento della volumetria. In quest’ultimo caso si deve far riferimento alle norme vigenti o agli strumenti urbanistici. Peraltro, per l’ampliamento senza la demolizione, la detrazione fiscale si può ottenere sui costi riferiti alla parte dell’edificio già esistente.

Bonus riqualificazione energetica, pluralità di spese per ottenere la detrazione fiscale

L’ecobonus o il bonus sulla riqualificazione energetica può essere fatto valere su una pluralità di spese. Ad esempio, si possono sostituire gli impianti di climatizzazione con l’ecobonus. Oppure gli infissi. In generale gli interventi possono riguardare:

  • la riqualificazione energetica generale dell’edificio;
  • i lavori sull’involucro o il cappotto;
  • l’installazione dei pannelli solari;
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali;
  • i contatori individuali nei condomini;
  • le schermature solari e le chiusure tecniche mobili oscuranti;
  • i dispositivi multimediali per controllare gli impianti di riscaldamento o dell’acqua calda;
  • la sostituzione dei micro-cogeneratori.

Riqualificazione energetica di un edificio con l’ecobonus: cosa si può fare?

L’ecobonus o la riqualificazione energetica di un edificio persegue l’obiettivo di incrementare i risparmi energetici. I lavori devono raggiungere determinati parametri di riqualificazione e di prestazione energetica dell’edificio. Se i lavori vengono svolti all’interno di un condominio, la detrazione deve essere suddivisa fra tutti i condomini proporzionalmente alla partecipazione alle spese. La detrazione massima può arrivare a 100 mila euro, pari al 65% di un costo sostenuto di 153.846,15 euro.

Ecobonus per il cappotto termico, quale detrazione fiscale spetta?

Nel caso del cappotto termico o di lavori sull’involucro, si procede con interventi sulle strutture opache verticali e orizzontali per incrementare l’efficienza termica. Esempi di strutture verticali sono le pareti, in genere quelle esterne. Quelle verticali comprendono i pavimenti e le coperture. Ma gli interventi possono essere previsti anche sugli infissi e le finestre. La detrazione massima è pari a 60 mila euro, corrispondente a spese per 92.307,69 euro. Per le finestre comprendenti gli infissi la detrazione fiscale scende al 50%, ma la spesa agevolabile arriva a 120 mila euro.

Ecobonus, come procedere con l’installazione dei pannelli solari?

Con l’ecobonus o gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici si può procedere anche con l’installazione dei pannelli solari. I lavori consentono di produrre l’acqua calda per l’utilizzo domestico o industriale; per l’acqua calda nelle piscine e negli impianti sportivi, nelle case di cura o di ricovero, ma anche negli istituti scolastici e nelle università. La detrazione fiscale massima è corrispondente a 60 mila euro, pari al 65% di una spesa di 92.307,69 euro.

Interventi per sostituire gli impianti di climatizzazione: cosa si può fare con l’ecobonus?

Con l’ecobonus è possibile procedere con la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali, consistenti caldaie a condensazione ad aria o ad acqua classe A. La sostituzione va fatta con:

  • impianti di termoregolazione evoluti;
  • pompe di calore altamente efficienti;
  • impianti geotermici a bassa entalpia;
  • apparecchi ibridi composti dalla pompa di calore e caldaia a condensazione.

Si possono sostituire anche i tradizionali scaldaacqua con quelli a pompa di calore e i generatori di aria calda a condensazione. La detrazione è pari al 65% nell’importo massimo di 30 mila euro, corrispondente a una spesa di 46.153,84 euro. La detrazione scende al 50% per l’installazione delle caldaie a condensazione di classe A.

Ecobonus, interventi sui contatori individuali

Con l’ecobonus si possono anche cambiare i contatori individuali dei condomini per la misurazione dei consumi di raffreddamento, di calore e di acqua calda delle singole unità abitative. Sono compresi i sistemi di termoregolazione. La detrazione arriva a 60 mila euro corrispondente al 65% di una spesa massima di 92.307,69 euro.

Schermature solari, generatori di calore, dispositivi multimediali e micro-cogeneratori in ecobonus

Ulteriori interventi che si possono fare in ecobonus sono quelli delle schermature solari mobili oscuranti, per le quali è prevista una detrazione del 50% su una spesa di 60 mila euro (detrazione massima di 30 mila euro). Si possono sostituire anche i generatori di calore a biomasse combustibili con la stessa detrazione fiscale del 50% e i medesimi limiti di spesa. I dispositivi multimediali per controllare da remoto gli impianti della produzione dell’acqua calda o del riscaldamento hanno una detrazione pari al 65% e non vi sono limiti di spesa. Infine i micro-cogeneratori comprati per sostituire i prevedenti hanno una detrazione massima di 100 mila euro, pari al 65% della spesa di 153.846,15. Inoltre, il risparmio energetico deve essere pari ad almeno il 20%.

Quando la detrazione fiscale può arrivare al 70% o al 75% sugli interventi in ecobonus?

Vari degli interventi previsti nell’ecobonus o nel bonus di riqualificazione energetica possono prevedere detrazioni fiscali più elevate per lavori fatti nelle parti comuni degli edifici. Infatti, la detrazione fiscale arriva al 70% se i lavori interessano l’involucro dell’edificio con una superficie di oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio; o al 75% per gli interventi che migliorano la prestazione energetica estiva ed invernale. In tal caso, è necessario che il miglioramento rientri nella qualità media individuata dal Mise (ministero per lo Sviluppo Economico) secondo quanto previsto dal decreto del 25 giugno del 2015. La maggiore detrazione deve essere calcolata su un totale non eccedente i 40 mila euro moltiplicato per il numero delle unità abitative componenti l’edificio.

Quanto l’ecobonus può prevedere detrazioni fiscali pari all’80% o all’85%?

La detrazione fiscale dei lavori svolti in ecobonus può raggiungere le percentuali dell’80% o dell’85% se i lavori delle parti comuni degli edifici rientrino nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Gli interventi, quindi, devono mirare a ridurre il rischio sismico e la riqualificazione energetica in maniera congiunta. Deve essere raggiunto l’obiettivo dell’avanzamento di una (80%) o di due (85%) classi inferiori. La spesa massima è pari a 136 mila euro da moltiplicare per il numero delle unità abitative componenti l’edificio prima dei lavori di ristrutturazione.

Lavori in ecobonus o riqualificazione energetica, quali sono gli adempimenti?

I lavori in ecobonus o in riqualificazione energetica richiedono determinati adempimenti. In particolare è necessaria l’asseverazione tecnica rilasciata da professionisti abilitati che attesti:

  • il rispetto dei requisiti tecnici richiesti dalla misura;
  • che siano stati rispettati i massimali di costo.

Entrambi i punti dell’adempimento sono rintracciabili nel decreto ministeriale cosiddetto “decreto Requisiti” del 6 agosto del 2020. Inoltre, entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori è necessario trasmettere all’Enea i dati contenuti nell’attestato di prestazione energetica e la scheda delle informazioni inerenti i lavori stessi realizzati.

Lavori in ecobonus o riqualificazione energetica, possono rientrare nel superbonus 110%?

Peraltro, i lavori in ecobonus o in riqualificazione energetica possono rientrare nel superbonus 110%. Per ottenere la detrazione fiscale maggiorata è necessario, tuttavia, rispettare i requisiti e i limiti specifici. In particolare, molti dei lavori in ecobonus devono risultare come interventi “trainanti” e altri come “trainati”.

Ecobonus, elenco tipologia di lavori ammessi e documenti da presentare: la guida

Anche i lavori in ecobonus, come altri interventi edilizi, necessita del visto di conformità delle spese e dell’asseverazione della congruità delle stesse nel caso in cui ci si volesse avvalere, negli anni 2022, 2023 e 2024, di una delle due opzioni di vantaggi fiscali previsti. Ovvero lo sconto in fattura oppure la cessione del credito di imposta. L’ecobonus, come altri interventi edilizi rientranti nei bonus e nel superbonus 110%, è stato adeguato dalla legge di Bilancio 2022 ai vari visti, già introdotti dal decreto legge “Antifrodi” (dl numero 157 del 2021).

Ecobonus, visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese sostenute

Tuttavia, risulta necessaria una guida per il rilascio del visto di conformità delle spese per gli interventi che danno diritto all’ecobonus ordinario. La guida risulta utile anche per l’elenco dei documenti necessari per poter arrivare all’apposizione del visto. Due sono le considerazioni da fare: la prima è che l’obbligo dei visti non riguarda gli interventi in edilizia libera e quelli che hanno un importo totale al di sotto dei 10 mila euro. La seconda è quella che l’obbligo del visto e dell’asseverazione per i bonus differenti dal superbonus 110% (dunque anche dell’ecobonus) sussiste anche per la cessione del rate residue non fruite delle detrazioni per le spese dell’anno 2020, con accordo i cessione del credito perfezionato dal 12 novembre 2021 in poi.

Ecobonus, la parte del beneficiario, delle spese sostenute, dell’ammontare del credito ceduto e del soggetto beneficiario

In una check list degli interventi rientranti nell’ecobonus, è necessario indicare i dati del beneficiario e le spese sostenute per i lavori. Inoltre, l’ammontare del credito di imposta ceduto può essere suddiviso nel primo stato di avanzamento dei lavori (o unico), secondo, terzo, quarto e quinto. Del soggetto beneficiario, è necessario indicare se si tratta di condominio o di persona fisica. In quest’ultimo caso, si deve indicare se si tratti di proprietario, detentore o di familiare convivente (o di fatto, o di componente unione civile o di coniuge separato) o di promissario acquirente. Inoltre, si può indicare anche se il soggetto beneficiario è un ente pubblico (o privato) che non svolge attività commerciale, di società di persone o di capitale o di associazione tra professionisti.

Ecobonus, i dati relativi all’immobile oggetto di intervento con detrazione fiscale

Per quanto riguarda i dati relativi all’immobile oggetto di intervento in ecobonus, è occorrente indicare la visura catastale, la domanda di accatastamento o, in alternativa a quest’ultima, le ricevute di pagamento dei tributi locali. Inoltre, è necessario riportare la dichiarazione sostitutiva che attesti la sussistenza nell’immobile degli interventi di impianti di riscaldamenti funzionanti o riattivabili con interventi anche di manutenzione straordinaria.

Ecobonus la documentazione della proprietà o della disponibilità dell’immobile

In merito alla documentazione che attesti la proprietà o la disponibilità dell’immobile, è necessario possedere:

  • gli atti di acquisto o la certificazione catastale;
  • il contratto di locazione o di comodato che risulti registrato;
  • il certificato dello stato di famiglia (va bene anche l’autocertificazione);
  • la successione, anche come autodichiarazione;
  • la sentenza di separazione per il coniuge assegnatario dell’immobile di proprietà dell’ex coniuge;
  • il preliminare di acquisto;
  • il consenso a eseguire i lavori da parte del proprietario;
  • la copia dell’atto di cessione dell’immobile.

Documentazione delle parti comuni di un condominio nel caso di ecobonus

In merito ai documenti nel caso di parti comuni di un condominio o alle altre dichiarazioni sostitutive del beneficiario della detrazione, è necessario avere a portata di mano la copia della delibera assembleare che riporti l’approvazione dell’esecuzione dei lavori di ecobonus e la tabella millesimale per la ripartizione delle spese. Nel caso di condominio minimo deve ottenersi la delibera dell’assemblea dei condomini di approvazione degli interventi in ecobonus e ripartizione delle spese e l’autodichiarazione dei lavori eseguiti e dei vari dati catastali delle unità abitative del condominio.

Ecobonus, le altre dichiarazioni sostitutive del beneficiario

Tra le altre dichiarazioni del beneficiario dell’ecobonus, è necessario ottenere la dichiarazione sostitutiva che attesti che siano stati rispettati i limiti massimi delle spese ammissibili; la dichiarazione sostitutiva che attesti se vi siano stati altri contributi riferibili alla stessa tipologia di lavori; la dichiarazione o i documenti che attestino la produzione in Italia del reddito imponibile.

Ecobonus, quali sono le autorizzazioni da produrre per l’inizio dei lavori e i documenti relativi alle spese dei lavori?

Per quanto concerne le autorizzazioni da produrre per l’inizio dei lavori in ecobonus, è necessario avere a portata di mano:

  • la Comunicazione di inizio dei lavori (Cil oppure Cila) con la ricevuta del deposito;
  • la Segnalazione certificata dell’inizio dell’attività (Scia) e relativa ricevuta del deposito;
  • la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal contribuente in cui figuri la data di inizio degli interventi;
  • La relazione tecnica e la comunicazione preventiva all’Asl competente per territorio.

Per i lavori in ecobonus è necessario conservare le fatture, i bonifici parlanti, gli oneri di urbanizzazione, l’imposta di bollo e tutti gli altri documenti necessari.

Ecobonus, quali sono i tipi di lavoro e interventi ammessi?

Gli interventi ammessi per l’ecobonus riguardano:

  • i lavori di riqualificazione energetica sugli edifici esistenti;
  • gli interventi sugli involucri degli edifici esistenti (opachi);
  • i lavori di acquisto e di posa in opera delle finestre, comprendenti gli infissi;
  • gli interventi per sostituire gli impianti di climatizzazione invernale. Rientrano le caldaie a condensazione con classe minima A; oppure classe minima A+ con sistemi di termoregolazione oppure con generatori ibridi o con pompe di calore; fanno parte anche i lavori di sostituzione dello scaldacqua;
  • i lavori per installare i pannelli solari, i collettori solari, le schermature solari (anche per l’acquisto), gli impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili;
  • gli interventi (acquisto e messa in opera) di sistemi di microgenerazione che sostituiscano i precedenti impianti; dei dispositivi multimediali per il controllo da remoto;
  • i lavori di efficienza energetica di isolamento (su superficie almeno del 25% dell’involucro dell’edificio) o di miglioramento delle prestazioni energetiche invernali.

Ecobonus, quali documenti servono per la cessione del credito di imposta o per lo sconto fiscale?

Per utilizzare le due opzioni, lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta, chi fa fare lavori in ecobonus deve produrre:

  • la dichiarazione dell’amministratore di condominio che stabilisca l’entità delle spese corrisposte da ogni condomino e quanta detrazione sia maturata;
  • il consenso da parte del cessionario o del fornitore dei lavori al credito di imposta o a concedere lo sconto in fattura;
  • l’asseverazione del tecnico abilitato in merito alla corrispondenza dei lavori fatti ai requisiti tecnici e la congruità delle spese;
  • la dichiarazione sostitutiva dell’asseverazione del tecnico abilitato che deve essere rilasciata dal fornitore, dal produttore o dall’installatore (allegato A del decreto ministeriale “Requisiti” del 6 agosto 2020);
  • l’asseverazione della congruità delle spese sostenute con in allegato il computo metrico (necessaria per i lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020);
  • il tecnico deve essere iscritto agli ordini o ai collegi professionali;
  • la polizza Rc di chi ha sottoscritto l’asseverazione;
  • la copia delle ricevute dell’avvenuta trasmissione della comunicazione di scelta dell’opzione all’Agenzia delle entrate relativa ai precedenti stati di avanzamento dei lavori;
  • la scheda tecnica di materiali e componenti usati per i lavori (e relativa marcatura CE se prevista);
  • l’attestazione della prestazione energetica (Ape) per ogni unità abitativa;
  • la copia dei lavori fatti trasmessa all’Enea. Deve riportare il codice Cpid.

 

 

Manutenzione degli edifici, ecco tutti gli interventi e i relativi tempi

La manutenzione degli edifici riguarda soprattutto la possibilità di effettuare interventi di riparazione, ma anche di programmare, preventivamente, lavori per evitare disservizi e rotture. Si ricorre pertanto alla manutenzione programmata, ovvero a una serie di procedure per evitare di trovarsi in situazioni che possano alterare il confort abitativo. Del resto, tutti gli impianti di nuova generazioni hanno delle performance molto elevate, ma necessitano di interventi programmati e preventivi per mantenerne l’efficienza e il buon funzionamento.

Manutenzione programmata degli edifici, perché farla?

Per questi motivi, anche chi effettua i servizi di manutenzione ha cercato di organizzarli in maniera che non si ricorra all’intervento solo in casi di riparazione, ma anche per mantenere una certa garanzia dell’efficienza degli impianti condominiali e dei servizi. Con la manutenzione programmata, gli edifici prevedono di mantenere gli standard di sicurezza e di qualità degli impianti o delle parti comuni, per tutto il ciclo di vita previsto.

Manutenzione degli edifici, quali sono i principali impianti e parti comuni da sottoporre a intervento programmato?

Ecco, dunque, che le principali parti comuni di un edificio e i più importanti impianti devono essere sottoposti alla manutenzione programmata. Gli interventi, a seconda delle parti da sottoporre alla manutenzione, necessitano di tempistiche ideali finalizzate a mantenere elevati gli standard dell’utilizzo e di sicurezza. Per uno stabile di medie dimensioni, ad esempio di 30 unità immobiliari, possono essere previsti una quindicina di interventi.

Interventi di manutenzione degli edifici e parti comuni, quali sono?

Tra le parti oggetto di intervento di un edificio e delle relative parti comune, uno di quelli che necessitano più controlli riguarda le centrali termiche. Sono, infatti, previsti sei interventi per ogni anno al fine di prevenire che l’impianto si fermi o risulti inquinante. Naturalmente gli interventi sono finalizzati anche alla sicurezza della centrale termica stessa. Quattro interventi all’anno sono previsti, invece, per gli ascensori. La manutenzione è necessaria per prevenire eventuali blocchi dell’impianto ma anche per ragioni di sicurezza.

Qual è l’intervento di manutenzione di un edificio che deve essere fatto più frequentemente?

L’intervento di manutenzione di un edificio che deve essere fatto più frequentemente è quello agli addolcitori dell’acqua potabile. Sono previsti, infatti, dodici interventi per ogni anno al fine di garantire la qualità dell’acqua potabile. Due interventi, invece, sono previsti all’impianto fotovoltaico. Si tratta di intervenire per pulire le superficie e per garantire, in questo modo, anche le ottime prestazioni dell’impianto stesso. Altrettanti interventi sono da farsi sulle fognature e sui pozzi pompa. Si tratta di pulire i sifoni di uscita e prevenire gli allagamenti.

Quali altri interventi di manutenzione sono necessari per gli impianti di un edificio?

Anche l’impianto di condizionamento necessita di almeno un intervento ogni anno. Risulta necessario pulire i filtri e disinfestare le canaline della distribuzione. Nel caso in cui l’edificio sia provvisto di videosorveglianza, è necessario verificare gli apparati per il controllo da remoto almeno una volta all’anno. I dispositivi e gli impianti antincendio di un edificio necessitano di due interventi all’anno. Si tratta di una manutenzione di controllo per garantire l’efficienza in casi di necessità e per la sicurezza. Due interventi sono da farsi per l’autoclave. Ogni anno bisogna prevenire che l’impianto possa subire degli stop. Inoltre la manutenzione mira anche a garantire la sicurezza degli impianti a pressione.

Manutenzione degli edifici, quali interventi sono programmati per una sola volta all’anno?

Tutta una serie di interventi sono necessari almeno una volta all’anno sugli impianti di un edificio condominiale. Innanzitutto, se vi sono dei cancelli automatici vanno controllati almeno una volta all’anno. La finalità è quella di evitare corto circuiti e guasti, ma anche per ragioni di sicurezza. La manutenzione sull’impianto tv va fatta per la sicurezza dell’antenna ma anche per prevenire eventuali guasti. La stessa manutenzione è richiesta per gli impianti elettrici, anche in questo caso per prevenire dei guasti e per la sicurezza. Potrebbero verificarsi infatti anche delle manomissioni. Il citofono va controllato una volta all’anno sia per la pulsantiera che per l’eventuale ossidazione dei contatti.

Manutenzione alla canna fumaria, al tetto, alle linee vita coperture e gronde

La manutenzione annuale prevede, inoltre, un intervento alle canne fumarie e al tetto: è necessario constatare che non si verifichino occlusioni e che non vi siano delle anomalie della copertura. Alle linee vita coperture va fatto un controllo all’anno: è necessario per verificare la tenuta e per la sicurezza. Lo stesso tempo di intervento è previsto per le gronde al fine di pulirle e per prevenire, dunque, allagamenti dovuti a intasamento degli scarichi.

Stop incentivi su installazione caldaie dal 2027 e dismissione entro 2040

La Commissione Europea ha proposto la direttiva sulle performance energetiche degli edifici e sono in arrivo grosse novità nel settore, alcune andranno a incidere in modo sostanziale nella vita quotidiana di molti di noi.

Addio alle vecchie caldaie: nessun incentivo dal 2027

L’attenzione per l’ambiente diventa sempre più alta e proprio per questo le varie istituzioni cercano di rispondere in modo adeguato. Un input importante lo offre anche l’Unione Europea che in questi giorni ha posto l’accento sulle emissioni inquinanti degli edifici privati e pubblici. La direttiva prevede l’obbligo entro il 2030 di costruire solo edifici a emissioni zero, per gli edifici destinati ad accogliere uffici pubblici l’obbligo parte dal 2027. La direttiva contiene anche la raccomandazione agli Stati Membri di realizzare un piano che consenta la graduale dismissione dei combustibili fossili nel riscaldamento e nel raffreddamento. La trasformazione deve avvenire al più tardi entro il 2040.

Sebbene il 2040 possa sembrare un orizzonte temporale lontano, è bene sottolineare che in realtà la direttiva prevede che già dal 2027 ci sia lo stop alla concessione di agevolazioni fiscali per l’installazione di caldaie a combustibili fossili come il gas e il metano. In poche parole gli incentivi attualmente disponibili in Italia per chi decide di cambiare la vecchia caldaia e installarne una a condensazione, presto potrebbero sparire, nonostante si tratti di un modello finora incentivato perché a basso impatto ambientale.

L’impegno degli Stati Membri

La commissaria europea all’Energia Kadri Simpson ha sottolineato che trattandosi solo di suggerimenti spetta alla buona volontà degli Stati Membri recepire la direttiva in modo ampio contribuendo così a ridurre le emissioni inquinanti.

Per raggiungere gli obiettivi prefissati con la  direttiva per la riqualificazione degli edifici della Commissione Ue l’Unione Europea ha stanziato fondi per 150 miliardi di euro entro il 2030.

Il vicepresidente della commissione Ue Frans Timmermans ha sottolineato che in realtà la direttiva non prevede alcun divieto di vendita degli immobili con impatto energetico negativo, ma spetterà agli Stati Membri decidere come attuare la direttiva e raggiungere gli obiettivi prefissati.