Incentivi e garanzie alle imprese del turismo: le misure in arrivo anche per under 35

In arrivo nuove misure relative a incentivi e garanzie alle piccole e medie imprese operanti nel settore del turismo. E nuovi contributi per l’imprenditorialità nel settore sono attesi per i giovani under 35 anni e, in generale, fino a 40 anni di età. Gli incentivi andranno nella direzione della nascita di nuovi imprenditori e verso una maggiore competitività delle imprese del turismo. Si tratta degli obiettivi fissati dalla misura M1 C3 4.2.4 del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr) “Sostegno alla nascita e al consolidamento delle piccole e medie imprese del turismo”. Nello specifico, il decreto legge numero 36 del 2022 del governo (decreto “Pnrr 2”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 10 del 30 aprile 2022, ha dato una maggiore accelerazione agli obiettivi del Pnrr per il settore turistico.

Imprese del turismo, maggiore garanzie dal Fondo

Una prima misura prevede l’estensione della garanzia alle piccole e medie imprese del settore del turismo. In particolare, ricalcando gli obiettivi della misura M1 C3 4.2.4 del Pnrr, il Fondo di garanzia delle Pmi avrà una dotazione di 58 milioni di euro per il 2022; di 100 milioni di euro per il prossimo anno; e di 50 milioni di euro per il 2024 e il 2025. La metà del fondo è disponibile per investimenti in ambito di riqualificazione energetica. Sul piano della garanzia delle piccole e medie imprese, il Consiglio di gestione del Fondo dovrà predisporre un modello per valutare i rischi economici e finanziari delle imprese turistiche che presenteranno domanda di garanzia.

Quali imprese turistiche potranno presentare domanda di garanzia al Fondo Pmi del turismo?

Le imprese del settore del turismo che potranno presentare domanda per la garanzia del Fondo del settore sono:

  • imprese alberghiere;
  • strutture di attività agrituristiche e all’aria aperta;
  • imprese ricreative, fieristiche e congressuali;
  • parchi tematici, complessi termali e porti turistici.

Quale garanzia può essere richiesta dalle imprese del turismo al Fondo?

Per le imprese comprese tra quelle ammesse alla garanzia del settore del turismo, la garanzia può essere richiesta a titolo gratuito. Inoltre, l’importo massimo a garanzia di ciascuna singola Pmi è stato aumentato a 5 milioni di euro. Per la richiesta della garanzia, le imprese dovranno avere al loro interno un numero massimo di dipendenti non eccedente le 499 unità. La percentuale di garanzia concedibile dipende dalla disciplina emergenziale.

Turismo, nuove agevolazioni per i giovani che vogliano avviare un’impresa

Per i giovani dai 18 ai 40 anni di età è possibile ottenere garanzie a sostegno dell’avvio di una nuova impresa esclusivamente nel settore dell’agriturismo. Per gli altri settori del turismo (dalle strutture alberghiere e ricreative a quelle turistiche, dai complessi termali ai parchi acquatici) i giovani under 35 potranno ricevere il sostegno del Fondo per avviare una nuova attività. Sia per le imprese già esistenti, che per le nuove imprese gli obiettivi dei sostegni vanno nella direzione di finanziare investimenti per innalzare la competitività delle imprese. In particolare, il finanziamento riguarda le spese per la digitalizzazione e per l’innovazione dell’offerta con nuovi servizi e prodotti.

Quali imprese del turismo possono ottenere la garanzia per la nascita e il consolidamento? Ecco i codici Ateco

Le imprese del settore del turismo che possono ottenere i finanziamenti dal Fondo di garanzia devono avere i seguenti codici Ateco:

  • 49.31, imprese di trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e sub urbane;
  • 49.39.01, gestione di funicolari, di ski lift e di seggiovie;
  • 55.10.00, gli alberghi;
  • 55.20.10, i villaggi turistici;
  • 55.20.20, gli ostelli della gioventù;
  • 55.20.30 i rifugi di montagna;
  • 55.20.40 le colonie marittime e montane;
  • 55.20.51 gli affittacamere per soggiorni brevi inclusi i bed and breakfast, i residence e gli appartamenti per le vacanze;
  • 55.20.52, le attività di alloggio connesse alle aziende agricole;
  • 55.30.00, le aree di campeggio, per roulotte e camper;
  • 55.90.20, gli alloggi per gli studenti.

Anche agenzie di viaggio e tour operator ammessi ai finanziamenti per le imprese turistiche

Anche i tour operator e le agenzia di viaggio sono ammessi ai finanziamenti per le piccole e medie imprese turistiche. In particolare, le imprese con i codici Ateco:

  • 79.10.00, le attività dei tour operator e delle agenzie di viaggio;
  • 79.11.00, le attività delle agenzie di viaggio;
  • 79.12.00, le attività dei tour operator;
  • 79.90.00, gli altri servizi di prenotazione e le attività connesse;
  • 79.90.2, le attività di guide turistiche e di accompagnatori;
  • 79.90.19, gli altri servizi di prenotazione e le altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio non altrimenti classificate;
  • 79.90.11, i servizi di biglietteria per gli eventi sportivi, teatrali e di altri eventi di intrattenimento e ricreativi.

Finanziamenti alle imprese del turismo, ammessi anche scuole e società di organizzazione eventi

Ai finanziamenti del Fondo di garanzia delle Pmi sono ammessi anche determinate scuole e imprese che svolgono l’attività nell’organizzazione di convegni e fiere. In particolare, i codici Ateco corrispondenti sono:

  • 82.30.00, imprese di organizzazione di fiere e di convegni;
  • 84.13.8, imprese di regolamentazione degli affari e dei servizi riguardanti il turismo;
  • 85.59.30, scuole e corsi di lingua;
  • 91.03.00, gestione dei luoghi e dei monumenti storici e di attrazione simili;
  • 91.04.00, le attività di orti botanici, di giardini zoologici e di riserve naturali;
  • 93.21.00, i parchi di divertimento e quelli tematici;
  • 93.29.20, la gestione degli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali;
  • 93.29.90, le altre attività di divertimento e intrattenimenti non altrimenti classificate;
  • 96.04.20, gli stabilimenti termali;
  • 96.09.05, le organizzazioni di feste e cerimonie.

Ecobonus e bonus casa, è attivo il portale 2022 per inviare i dati a Enea

Dal 1° aprile 2022 è stato attivato il nuovo portale on line per l’invio dei dati a Enea in merito all’ecobonus e al bonus casa. La piattaforma è a disposizione per la trasmissione dei dati che deve avvenire entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. L’attivazione del portale on line è avvenuta nella giornata di ieri con qualche ora di ritardo rispetto ai tempi previsti.

Piattaforma on line Enea, quali dati si devono inviare per i bonus edilizi entro 90 giorni?

L’invio delle comunicazioni a Enea riguarda i dati sugli interventi di efficienza energetica che abbiano termine nell’anno 2022. L’adempimento è occorrente per poter beneficiare delle detrazioni fiscali. Per i lavori effettuati a partire dal 1° gennaio 2022 ci sarà tempo per effettuare la comunicazione fino al 30 giugno prossimo (90 giorni di tempo) a decorrere dall’attivazione della piattaforma on line. Pertanto, si fa riferimento alla data di riferimento della conclusione dei lavori per il decorrere dei 90 giorni, ma per i lavori effettuati da inizio gennaio alla fine di marzo 2022 si tiene conto della data di messa on line della piattaforma Enea. Per i lavori conclusi a partire dai prossimi giorni dovrà essere calcolato il termine di scadenza di 90 giorni.

Portale Enea 2022, quali sono le novità di quest’anno?

La principale novità del 2022 del portale Enea riguarda il fatto che è previsto un’unica piattaforma per inserire i dati inerenti sia l’ecobonus del 2022, previsto dall’articolo 14 del decreto legge numero 63 del 2013 con lavori che vanno a migliorare l’efficienza energetica, sia il bonus casa del 50% previsto dall’articolo 16 bis del decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986 per gli interventi che garantiscano il risparmio energetico e l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.

Come procedere con l’invio dei dati a Enea per gli interventi in ecobonus?

I dati da inviare a Enea attraverso il portale on line riguardanti l’ecobonus e il bonus casa devono seguire determinate procedure. In particolare, per l’invio dei dati dell’ecobonus si deve entrare nell’apposita sezione e inoltrare le informazioni relativi agli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Le detrazioni fiscali, a seconda dei casi, possono prevedere percentuali di detrazione fiscale pari a:

  • 50%;
  • 65%;
  • 70%;
  • 75%;
  • 80%;
  • 85%.

Invio all’Enea dei dati del bonus facciate e bonus casa per la detrazione fiscale

L’invio dei dati a Enea degli interventi effettuati e rientranti nel bonus facciate sono ammissibili se i lavori comportano la diminuzione della trasmittanza termica dell’involucro opaco. La detrazione fiscale per questi lavori era pari al 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021; a partire dal 1° gennaio 2022 la riduzione prevista è del 60%. Inoltre, per il bonus casa è presente l’apposita sezione e i dati da trasmettere sono quelli relativi ai lavori di risparmio energetico e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili. In tal caso le detrazioni fiscali rientrano nelle agevolazioni previste per le ristrutturazioni edilizie.

Come accedere al portale Enea per l’invio dei dati sui bonus edilizi?

L’accesso al portale Enea per l’invio dei dati relativi ai bonus edilizi è possibile solo autenticandosi al sito bonusfiscali. enea.it tramite:

  • Spid;
  • Carta di identità elettronica (Cie).

Inoltre, Enea ha reso disponibile ai soggetti interessati anche un servizio on line chiamato “Virgilio” che permette di ottenere assistenza fiscale e in tempo reale rispetto ai possibili dubbi sulle detrazioni fiscali. Le risposte fornite dall’assistente virtuale riguardano i quesiti sugli interventi di efficientamento energetico degli edifici in ecobonus, bonus casa e superbonus 110%. Il servizio viene aggiornato tempestivamente a ogni intervento dell’Agenzia delle entrate sia che riguardi gli interpelli che le circolari.

Isolamento termico, tutti i casi in cui si può fare con il superbonus 110%

Come fare l’isolamento termico con il superbonus 110% per parti comuni di condomini e interventi dei privati? Per isolamento termico si intendono i lavori di riqualificazione energetica effettuati con materiali “isolanti” conformi ai criteri minimi ambientali del decreto del ministero dell’Ambiente dell’11 ottobre 2017. Gli interventi devono riguardare le:

  • superfici opache verticali, come cappotti o pareti isolanti;
  • orizzontali, come coperture, solai e pavimenti;
  • superfici inclinate, come le falde di copertura dei sottotetti.

I lavori in superbonus 110% devono interessare l’involucro dell’edificio per un’incidenza di oltre il 25% della superficie lorda disperdente.

Su quali edifici si possono fare i lavori di isolamento termico con il superbonus 110%?

I lavori di isolamento termico con il superbonus 110% possono interessare l’edificio, ovvero l’intero fabbricato secondo quanto dispone l’Allegato A della voce numero 32 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 20 ottobre 2016. Per tali lavori quindi non vanno considerate le singole unità immobiliari degli edifici. Lavori sulla singola unità immobiliare dell’edificio sono possibili sulle case a schiera. Si tratta di edifici plurifamiliari e indipendenti. Condizione essenziale è che abbiano uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Isolamento termico con il superbonus 110%: quanto durano gli interventi?

La durata dei lavori di isolamento termico è molto variabile in base al tipo e alla dimensione dell’edificio sul quale effettuare gli interventi. Inoltre, il tempo per realizzare gli interventi dipende dal numero di operai impiegato. In linea di massima, un condominio con un numero di unità immobiliari da 20 a 40 può richiedere lavori per circa tre mesi, con un numero di operai pari a sei. Per gli interventi di riqualificazione energetica di una villetta a schiera può esserci bisogno di almeno un mese con quattro operai a effettuare i lavori.

Interventi di isolamento termico sulle parti comuni di un edificio, si può utilizzare il superbonus 110%?

Si può utilizzare il superbonus 110% sui lavori di isolamento termico delle parti comuni di un edificio? La risposta è positiva, purché la detrazione fiscale del 110%, da utilizzare in quattro anni a partire dal 2022 (cinque anni in precedenza), abbia come limiti di spesa:

  • 40 mila euro da moltiplicare per le prime otto unità immobiliari componenti l’edificio;
  • 30 mila euro da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari componenti l’edificio oltre le prime otto.

Superbonus 110%, quando si possono fare lavori di isolamento termico per i condomini?

È da notare che la detrazione fiscale del 110% spetta anche  ai condomini, anche per un numero superiore alle due unità immobiliari (comprese le imprese, i professionisti e le società) detentori dell’unità abitativa componente l’edificio. Le unità immobiliari possono essere abitazioni, seppure secondarie, purché rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Può trattarsi anche di unità non abitative purché i condomini abbiano superficie residenziale di oltre il 50%. Per i lavori sulle parti comuni dell’unico proprietario dell’edificio (con due, tre o quattro unità immobiliari) sono possibili i lavori di isolamento termico, anche per le case a schiera.

Isolamento termico, si possono fare lavori sulle singole unità immobiliari e pertinenze con il superbonus 110%?

I successivi interventi devono essere effettuati da persone fisiche non esercenti attività di impresa. Si tratta dei privati, e le unità immobiliari non devono essere accatastate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Lavori sulle singole unità immobiliari residenziali e pertinenze inerenti all’interno di edifici nei condomini (quale può essere un appartamento al quarto piano di un condominio) sono possibili con il superbonus 110%. La condizione essenziale è che l’isolamento termico della singola unità residenziale coinvolga almeno il 25% della superficie disperdente lorda totale dell’edificio. In tal caso è necessario raggiungere il miglioramento di 2 classi energetiche del totale dell’edificio. Tale tipologia di isolamento è consentita a un numero limite di 2 unità immobiliari se gli interventi sono sulla singola unità.

Superbonus 110% e isolamento termico su edifici funzionalmente indipendenti

Ulteriore caso è quello degli interventi dei privati in superbonus 110% per l’isolamento termico di unità immobiliari collocate dentro gli edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti. Le unità devono disporre di uno o più accessi indipendenti dall’esterno. Si tratta, ad esempio, di villette a schiera orizzontali, bifamiliari o trifamiliari. Si possono far ricadere nel superbonus 110% i relativi lavori di isolamento termico purché si raggiunga oltre il 25% della superficie disperdente lorda della singola unità situata all’interno. I costi hanno, in questo caso, il limite di 50 mila euro per ciascuna unità e il numero massimo delle unità è pari a due. Se si tratta di un unico proprietario le regole da seguire sono quelle degli edifici in condominio.

Isolamento termico con superbonus 110% nel caso di lavori di privati su una sola unità immobiliare

Il superbonus 110% non spetta nel caso di interventi di isolamento termico effettuato da privati su un edificio composto da una sola unità immobiliare non unifamiliare oppure non residenziale. Rientrano in questi casi i capannoni o gli uffici costituenti un edificio. A chiarire questa casistica è stata l’Agenzia delle entrate con la circolare numero 24/E dell’8 agosto 2020. Non vi è, inoltre, nelle relative norme il massimo di spesa consentita.

 

Bonus riqualificazione energetica o ecobonus, come procedere per la detrazione fiscale?

Fino al 31 dicembre del 2024 si può utilizzare l’ecobonus o il bonus per la riqualificazione energetica con la detrazione dell’Irpef o dell’Ires pari al 65% o al 50% sulle spese inerenti lavori che incrementano l’efficienza energetica degli edifici esistenti. La detrazione fiscale può essere usufruire nei 10 anni successivi al sostenimento delle spese.

Bonus riqualificazione energetica ed ecobonus, quando si può ampliare la volumetria?

La misura dell’ecobonus o del bonus riqualificazione energetica va a vantaggio anche dei lavori di demolizione e di ricostruzione degli edifici. Per questi interventi si può prevedere anche una differente sagoma o un aumento della volumetria. In quest’ultimo caso si deve far riferimento alle norme vigenti o agli strumenti urbanistici. Peraltro, per l’ampliamento senza la demolizione, la detrazione fiscale si può ottenere sui costi riferiti alla parte dell’edificio già esistente.

Bonus riqualificazione energetica, pluralità di spese per ottenere la detrazione fiscale

L’ecobonus o il bonus sulla riqualificazione energetica può essere fatto valere su una pluralità di spese. Ad esempio, si possono sostituire gli impianti di climatizzazione con l’ecobonus. Oppure gli infissi. In generale gli interventi possono riguardare:

  • la riqualificazione energetica generale dell’edificio;
  • i lavori sull’involucro o il cappotto;
  • l’installazione dei pannelli solari;
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali;
  • i contatori individuali nei condomini;
  • le schermature solari e le chiusure tecniche mobili oscuranti;
  • i dispositivi multimediali per controllare gli impianti di riscaldamento o dell’acqua calda;
  • la sostituzione dei micro-cogeneratori.

Riqualificazione energetica di un edificio con l’ecobonus: cosa si può fare?

L’ecobonus o la riqualificazione energetica di un edificio persegue l’obiettivo di incrementare i risparmi energetici. I lavori devono raggiungere determinati parametri di riqualificazione e di prestazione energetica dell’edificio. Se i lavori vengono svolti all’interno di un condominio, la detrazione deve essere suddivisa fra tutti i condomini proporzionalmente alla partecipazione alle spese. La detrazione massima può arrivare a 100 mila euro, pari al 65% di un costo sostenuto di 153.846,15 euro.

Ecobonus per il cappotto termico, quale detrazione fiscale spetta?

Nel caso del cappotto termico o di lavori sull’involucro, si procede con interventi sulle strutture opache verticali e orizzontali per incrementare l’efficienza termica. Esempi di strutture verticali sono le pareti, in genere quelle esterne. Quelle verticali comprendono i pavimenti e le coperture. Ma gli interventi possono essere previsti anche sugli infissi e le finestre. La detrazione massima è pari a 60 mila euro, corrispondente a spese per 92.307,69 euro. Per le finestre comprendenti gli infissi la detrazione fiscale scende al 50%, ma la spesa agevolabile arriva a 120 mila euro.

Ecobonus, come procedere con l’installazione dei pannelli solari?

Con l’ecobonus o gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici si può procedere anche con l’installazione dei pannelli solari. I lavori consentono di produrre l’acqua calda per l’utilizzo domestico o industriale; per l’acqua calda nelle piscine e negli impianti sportivi, nelle case di cura o di ricovero, ma anche negli istituti scolastici e nelle università. La detrazione fiscale massima è corrispondente a 60 mila euro, pari al 65% di una spesa di 92.307,69 euro.

Interventi per sostituire gli impianti di climatizzazione: cosa si può fare con l’ecobonus?

Con l’ecobonus è possibile procedere con la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali, consistenti caldaie a condensazione ad aria o ad acqua classe A. La sostituzione va fatta con:

  • impianti di termoregolazione evoluti;
  • pompe di calore altamente efficienti;
  • impianti geotermici a bassa entalpia;
  • apparecchi ibridi composti dalla pompa di calore e caldaia a condensazione.

Si possono sostituire anche i tradizionali scaldaacqua con quelli a pompa di calore e i generatori di aria calda a condensazione. La detrazione è pari al 65% nell’importo massimo di 30 mila euro, corrispondente a una spesa di 46.153,84 euro. La detrazione scende al 50% per l’installazione delle caldaie a condensazione di classe A.

Ecobonus, interventi sui contatori individuali

Con l’ecobonus si possono anche cambiare i contatori individuali dei condomini per la misurazione dei consumi di raffreddamento, di calore e di acqua calda delle singole unità abitative. Sono compresi i sistemi di termoregolazione. La detrazione arriva a 60 mila euro corrispondente al 65% di una spesa massima di 92.307,69 euro.

Schermature solari, generatori di calore, dispositivi multimediali e micro-cogeneratori in ecobonus

Ulteriori interventi che si possono fare in ecobonus sono quelli delle schermature solari mobili oscuranti, per le quali è prevista una detrazione del 50% su una spesa di 60 mila euro (detrazione massima di 30 mila euro). Si possono sostituire anche i generatori di calore a biomasse combustibili con la stessa detrazione fiscale del 50% e i medesimi limiti di spesa. I dispositivi multimediali per controllare da remoto gli impianti della produzione dell’acqua calda o del riscaldamento hanno una detrazione pari al 65% e non vi sono limiti di spesa. Infine i micro-cogeneratori comprati per sostituire i prevedenti hanno una detrazione massima di 100 mila euro, pari al 65% della spesa di 153.846,15. Inoltre, il risparmio energetico deve essere pari ad almeno il 20%.

Quando la detrazione fiscale può arrivare al 70% o al 75% sugli interventi in ecobonus?

Vari degli interventi previsti nell’ecobonus o nel bonus di riqualificazione energetica possono prevedere detrazioni fiscali più elevate per lavori fatti nelle parti comuni degli edifici. Infatti, la detrazione fiscale arriva al 70% se i lavori interessano l’involucro dell’edificio con una superficie di oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio; o al 75% per gli interventi che migliorano la prestazione energetica estiva ed invernale. In tal caso, è necessario che il miglioramento rientri nella qualità media individuata dal Mise (ministero per lo Sviluppo Economico) secondo quanto previsto dal decreto del 25 giugno del 2015. La maggiore detrazione deve essere calcolata su un totale non eccedente i 40 mila euro moltiplicato per il numero delle unità abitative componenti l’edificio.

Quanto l’ecobonus può prevedere detrazioni fiscali pari all’80% o all’85%?

La detrazione fiscale dei lavori svolti in ecobonus può raggiungere le percentuali dell’80% o dell’85% se i lavori delle parti comuni degli edifici rientrino nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Gli interventi, quindi, devono mirare a ridurre il rischio sismico e la riqualificazione energetica in maniera congiunta. Deve essere raggiunto l’obiettivo dell’avanzamento di una (80%) o di due (85%) classi inferiori. La spesa massima è pari a 136 mila euro da moltiplicare per il numero delle unità abitative componenti l’edificio prima dei lavori di ristrutturazione.

Lavori in ecobonus o riqualificazione energetica, quali sono gli adempimenti?

I lavori in ecobonus o in riqualificazione energetica richiedono determinati adempimenti. In particolare è necessaria l’asseverazione tecnica rilasciata da professionisti abilitati che attesti:

  • il rispetto dei requisiti tecnici richiesti dalla misura;
  • che siano stati rispettati i massimali di costo.

Entrambi i punti dell’adempimento sono rintracciabili nel decreto ministeriale cosiddetto “decreto Requisiti” del 6 agosto del 2020. Inoltre, entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori è necessario trasmettere all’Enea i dati contenuti nell’attestato di prestazione energetica e la scheda delle informazioni inerenti i lavori stessi realizzati.

Lavori in ecobonus o riqualificazione energetica, possono rientrare nel superbonus 110%?

Peraltro, i lavori in ecobonus o in riqualificazione energetica possono rientrare nel superbonus 110%. Per ottenere la detrazione fiscale maggiorata è necessario, tuttavia, rispettare i requisiti e i limiti specifici. In particolare, molti dei lavori in ecobonus devono risultare come interventi “trainanti” e altri come “trainati”.

Ecobonus, elenco tipologia di lavori ammessi e documenti da presentare: la guida

Anche i lavori in ecobonus, come altri interventi edilizi, necessita del visto di conformità delle spese e dell’asseverazione della congruità delle stesse nel caso in cui ci si volesse avvalere, negli anni 2022, 2023 e 2024, di una delle due opzioni di vantaggi fiscali previsti. Ovvero lo sconto in fattura oppure la cessione del credito di imposta. L’ecobonus, come altri interventi edilizi rientranti nei bonus e nel superbonus 110%, è stato adeguato dalla legge di Bilancio 2022 ai vari visti, già introdotti dal decreto legge “Antifrodi” (dl numero 157 del 2021).

Ecobonus, visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese sostenute

Tuttavia, risulta necessaria una guida per il rilascio del visto di conformità delle spese per gli interventi che danno diritto all’ecobonus ordinario. La guida risulta utile anche per l’elenco dei documenti necessari per poter arrivare all’apposizione del visto. Due sono le considerazioni da fare: la prima è che l’obbligo dei visti non riguarda gli interventi in edilizia libera e quelli che hanno un importo totale al di sotto dei 10 mila euro. La seconda è quella che l’obbligo del visto e dell’asseverazione per i bonus differenti dal superbonus 110% (dunque anche dell’ecobonus) sussiste anche per la cessione del rate residue non fruite delle detrazioni per le spese dell’anno 2020, con accordo i cessione del credito perfezionato dal 12 novembre 2021 in poi.

Ecobonus, la parte del beneficiario, delle spese sostenute, dell’ammontare del credito ceduto e del soggetto beneficiario

In una check list degli interventi rientranti nell’ecobonus, è necessario indicare i dati del beneficiario e le spese sostenute per i lavori. Inoltre, l’ammontare del credito di imposta ceduto può essere suddiviso nel primo stato di avanzamento dei lavori (o unico), secondo, terzo, quarto e quinto. Del soggetto beneficiario, è necessario indicare se si tratta di condominio o di persona fisica. In quest’ultimo caso, si deve indicare se si tratti di proprietario, detentore o di familiare convivente (o di fatto, o di componente unione civile o di coniuge separato) o di promissario acquirente. Inoltre, si può indicare anche se il soggetto beneficiario è un ente pubblico (o privato) che non svolge attività commerciale, di società di persone o di capitale o di associazione tra professionisti.

Ecobonus, i dati relativi all’immobile oggetto di intervento con detrazione fiscale

Per quanto riguarda i dati relativi all’immobile oggetto di intervento in ecobonus, è occorrente indicare la visura catastale, la domanda di accatastamento o, in alternativa a quest’ultima, le ricevute di pagamento dei tributi locali. Inoltre, è necessario riportare la dichiarazione sostitutiva che attesti la sussistenza nell’immobile degli interventi di impianti di riscaldamenti funzionanti o riattivabili con interventi anche di manutenzione straordinaria.

Ecobonus la documentazione della proprietà o della disponibilità dell’immobile

In merito alla documentazione che attesti la proprietà o la disponibilità dell’immobile, è necessario possedere:

  • gli atti di acquisto o la certificazione catastale;
  • il contratto di locazione o di comodato che risulti registrato;
  • il certificato dello stato di famiglia (va bene anche l’autocertificazione);
  • la successione, anche come autodichiarazione;
  • la sentenza di separazione per il coniuge assegnatario dell’immobile di proprietà dell’ex coniuge;
  • il preliminare di acquisto;
  • il consenso a eseguire i lavori da parte del proprietario;
  • la copia dell’atto di cessione dell’immobile.

Documentazione delle parti comuni di un condominio nel caso di ecobonus

In merito ai documenti nel caso di parti comuni di un condominio o alle altre dichiarazioni sostitutive del beneficiario della detrazione, è necessario avere a portata di mano la copia della delibera assembleare che riporti l’approvazione dell’esecuzione dei lavori di ecobonus e la tabella millesimale per la ripartizione delle spese. Nel caso di condominio minimo deve ottenersi la delibera dell’assemblea dei condomini di approvazione degli interventi in ecobonus e ripartizione delle spese e l’autodichiarazione dei lavori eseguiti e dei vari dati catastali delle unità abitative del condominio.

Ecobonus, le altre dichiarazioni sostitutive del beneficiario

Tra le altre dichiarazioni del beneficiario dell’ecobonus, è necessario ottenere la dichiarazione sostitutiva che attesti che siano stati rispettati i limiti massimi delle spese ammissibili; la dichiarazione sostitutiva che attesti se vi siano stati altri contributi riferibili alla stessa tipologia di lavori; la dichiarazione o i documenti che attestino la produzione in Italia del reddito imponibile.

Ecobonus, quali sono le autorizzazioni da produrre per l’inizio dei lavori e i documenti relativi alle spese dei lavori?

Per quanto concerne le autorizzazioni da produrre per l’inizio dei lavori in ecobonus, è necessario avere a portata di mano:

  • la Comunicazione di inizio dei lavori (Cil oppure Cila) con la ricevuta del deposito;
  • la Segnalazione certificata dell’inizio dell’attività (Scia) e relativa ricevuta del deposito;
  • la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal contribuente in cui figuri la data di inizio degli interventi;
  • La relazione tecnica e la comunicazione preventiva all’Asl competente per territorio.

Per i lavori in ecobonus è necessario conservare le fatture, i bonifici parlanti, gli oneri di urbanizzazione, l’imposta di bollo e tutti gli altri documenti necessari.

Ecobonus, quali sono i tipi di lavoro e interventi ammessi?

Gli interventi ammessi per l’ecobonus riguardano:

  • i lavori di riqualificazione energetica sugli edifici esistenti;
  • gli interventi sugli involucri degli edifici esistenti (opachi);
  • i lavori di acquisto e di posa in opera delle finestre, comprendenti gli infissi;
  • gli interventi per sostituire gli impianti di climatizzazione invernale. Rientrano le caldaie a condensazione con classe minima A; oppure classe minima A+ con sistemi di termoregolazione oppure con generatori ibridi o con pompe di calore; fanno parte anche i lavori di sostituzione dello scaldacqua;
  • i lavori per installare i pannelli solari, i collettori solari, le schermature solari (anche per l’acquisto), gli impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili;
  • gli interventi (acquisto e messa in opera) di sistemi di microgenerazione che sostituiscano i precedenti impianti; dei dispositivi multimediali per il controllo da remoto;
  • i lavori di efficienza energetica di isolamento (su superficie almeno del 25% dell’involucro dell’edificio) o di miglioramento delle prestazioni energetiche invernali.

Ecobonus, quali documenti servono per la cessione del credito di imposta o per lo sconto fiscale?

Per utilizzare le due opzioni, lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta, chi fa fare lavori in ecobonus deve produrre:

  • la dichiarazione dell’amministratore di condominio che stabilisca l’entità delle spese corrisposte da ogni condomino e quanta detrazione sia maturata;
  • il consenso da parte del cessionario o del fornitore dei lavori al credito di imposta o a concedere lo sconto in fattura;
  • l’asseverazione del tecnico abilitato in merito alla corrispondenza dei lavori fatti ai requisiti tecnici e la congruità delle spese;
  • la dichiarazione sostitutiva dell’asseverazione del tecnico abilitato che deve essere rilasciata dal fornitore, dal produttore o dall’installatore (allegato A del decreto ministeriale “Requisiti” del 6 agosto 2020);
  • l’asseverazione della congruità delle spese sostenute con in allegato il computo metrico (necessaria per i lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020);
  • il tecnico deve essere iscritto agli ordini o ai collegi professionali;
  • la polizza Rc di chi ha sottoscritto l’asseverazione;
  • la copia delle ricevute dell’avvenuta trasmissione della comunicazione di scelta dell’opzione all’Agenzia delle entrate relativa ai precedenti stati di avanzamento dei lavori;
  • la scheda tecnica di materiali e componenti usati per i lavori (e relativa marcatura CE se prevista);
  • l’attestazione della prestazione energetica (Ape) per ogni unità abitativa;
  • la copia dei lavori fatti trasmessa all’Enea. Deve riportare il codice Cpid.

 

 

Ecobonus 2022 al 110%, 65% e 50%. Tutte le novità

La legge di bilancio 2022 conferma gli ecobonus previsti per i lavori edili e, sebbene l’attenzione sia concentrata quasi esclusivamente sul Superbonus al 110%, resta ancora la possibilità di ottenere l’ecobonus al 65% e al 50%. Ecco tutte le possibilità di risparmio per chi decide di ristrutturare casa.

Superbonus 110%: l’ecobonus che tutti sognano

Come più volte detto, il Superbonus 110% viene riconosciuto solo nel caso in cui siano eseguiti determinati lavori, si tratta dei così detti lavori trainanti, gli stessi nel complesso devono portare al recupero di almeno due classi energetiche. Al verificarsi di tale condizione, si potrà ottenere il beneficio del Superbonus 110% anche per i lavori trainati. Tra gli interventi trainanti c’è il rifacimento del cappotto termico.

Nella legge di bilancio sono ancora in via di definizione tutti i limiti per il Superbonus, ma in linea di massima dovrebbe essere riconosciuto senza particolari limiti. Dalle ultime modifiche emerge che è stato tolto il tetto ISEE per le villette unifamiliari, inoltre la proroga dell’agevolazione è stata riconosciuta su tutte le prime e le seconde case, senza più il vincolo dell’abitazione principale. Per i condomini la proroga è stata estesa fino al 31 dicembre 2023, mentre per le abitazioni unifamiliari fino al 31 dicembre 2022. Naturalmente in caso di aggiornamenti, si provvederà a integrare questa guida.

Per conoscere invece quali sono i lavori trainanti e i lavori trainati, c’è la guida: Lavori trainanti nel Superbonus 110%: scopriamo quali sono

Ricordiamo che per poter ottenere il Superbonus 110% è necessario avere l’APE (Attestazione Prestazioni Energetiche) pre e post intervento. Queste permettono di determinare se effettivamente vi è stato il recupero delle due classi energetiche. Le certificazioni devono essere redatte da un tecnico abilitato, inoltre è necessaria la dichiarazione di congruità che compara i prezzi medi per un determinato intervento a quelli sostenuti.

Ecobonus al 65%

Nel caso in cui non si rientri nella possibilità di ottenere il Superbonus al 110%, vi sono comunque altre agevolazioni al 65% e al 50%. Vediamo quindi le differenze tra le due e quando si può accedere all’una o all’altra.

Rientrano nel 65% le spese per la riqualificazione energetica che però non portano al recupero delle due classi. A indicare le spese ammesse è il decreto requisiti tecnici del MISE:

  • riqualificazione energetica globale limite massimo 100.000 euro di spesa;
  • installazione di microgeneratori limite massimo di spesa 100.000 euro. In questo caso è prevista un’ulteriore condizione per poter ottenere l’agevolazione, cioè si deve ottenere un risparmio di energia pari almeno al 20%;
  • installazione di collettori solari limite massimo 100.000 euro;
  • coibentazioni verticali e orizzontali (pavimentazioni) con limite massimo di spesa di 60.000 euro, in questo caso devono essere rispettati i requisiti previsti per la trasmittanza termica U. Questa cambia in base alla zona climatica e alla tipologia di intervento. E’ bene rivolgersi a professionisti che redigono le pratiche per ottenere i bonus per conoscere nella propria zona qual’è indice di trasmittanza termica consente di accedere al beneficio dell’Ecobonus al 65%.
  • interventi di climatizzazione invernale con produzione di acqua calda sanitaria attraverso sistemi di termoregolazione evoluti, limite massimo di spesa 30.00 euro;
  • caldaie a condensazione su edifici condominiali oppure in tutte le unità immobiliari del condominio, limite massimo di spesa 30.000 euro;
  • sostituzione integrale degli impianti di riscaldamento con sistemi a condensazione ad elevata efficienza, limite massimo 30.000 euro;
  • sostituzione di scalda acqua tradizionali con modelli a condensazione importo massimo di spesa 30.000 euro;
  • sistemi building automation (dispositivi multimediali per il controllo da remoto) con limite di 15.000 euro.

Ecobonus al 50%

Resta, infine, l’ultima misura, cioè la possibilità di ristrutturare gli edifici e ottenere una detrazione d’imposta al 50%. I lavori che rientrano in questa categoria sono ovviamente diversi dai precedenti. Si tratta di sostituzione degli infissi, schermature solari, porte, portoncini con un importo massimo di spesa previsto di 60.000 euro. Inoltre c’è la possibilità di ottenere il beneficio per l’installazione di sistemi di riscaldamento a biomassa, in questo caso l’importo massimo per il quale si può ottenere il beneficio è di 30.000 euro.

Tali importi però passano all’85% nel caso in cui siano eseguiti in condominio, quindi questi se non riescono a rientrare nei requisiti del Superbonus al 110% possono rientrare all’85%.

Ultime informazioni

Le detrazioni viste spettano anche per gli interventi antisismici nelle zone sismiche 1,2 e 3 mentre non spettano per gli immobili che si trovano nella zona 4. Il maxi emendamento alla leggi di bilancio per il 2022 infatti conferma anche tale agevolazione.

Dobbiamo infine ricordare che per il 2021 e anche per il 2022 è possibile non solo portare in detrazione dall’IRPEF le spese sostenute per la riqualificazione energetica dell’immobile, ma anche ottenere lo sconto in fattura oppure procedere alla cessione del credito. Queste sono le novità principali che si stanno delineando per il 2022 e che consentiranno ancora di ottenere notevoli vantaggi per l’efficientamento energetico. L’ultima nota riguarda invece una direttiva europea, questa prevede che dal 2027 i Paesi Membri non debbano più riconoscere incentivi per l’installazione di caldaie a combustibili fossili, la classica caldaia, e che dal 2040 le stese siano dismesse.

Per informazioni sulla direttiva, leggi l’articolo: Stop incentivi sull’installazione caldaie dal 2017 e dismissione entro 2020

Architetti e ambientalisti: ecobonus a rischio

A volte, in Italia, capita che vengano prese delle iniziative utili e interessanti ma che si perda tempo nell’attuarle e diventino inefficaci. È il timore legato all’ ecobonus che hanno espresso il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (Cnappc) e Legambiente i quali, attraverso una nota, hanno espresso la loro preoccupazione per il “grave ritardo” nei tempi di definizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle modalità di accesso alle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica che riguardano i condomìni, il cosiddetto ecobonus, approvato con la Legge di Stabilità 2016.

Nello specifico, il grave ritardo che potrebbe inficiare i vantaggi dell’ ecobonus è legato alla mancata definizione da parte dell’Agenzia delle Entrate delle modalità con le quali poter cedere ai fornitori che hanno effettuato gli interventi edilizi le detrazioni fiscali legate alle stesse, in modo che, anticipando le risorse necessarie, questi possano innescare un “processo virtuoso di rigenerazione del patrimonio edilizio italiano”.

Ebbene, le modalità per poter accedere a questa opportunità legata all’ ecobonus avrebbero dovuto essere definite entro il 29 febbraio 2016, ma questa definizione ancora manca. Architetti e Legambiente sottolineano che ormai siamo a marzo, che le detrazioni scadono il 31 dicembre 2016 e che quindi questo ritardo e una diffusa incertezza sull’orizzonte degli incentivi rischiano di pregiudicare l’esito positivo dell’ ecobonus.

Siamo indignati – sottolineano Cnappc e Legambienteperché questa importante occasione per la riqualificazione del patrimonio edilizio condominiale sarà sprecata per precisa responsabilità dell’Agenzia delle Entrate che non ha definito subito e in modo semplice i criteri di cessione delle detrazioni, vanificando così una buona norma voluta da Governo e Parlamento”.

Spese riqualificazione energetica, termine comunicazione al 28 febbraio

Risolto il mistero legato al termine ultimo per la trasmissione alle Entrate di alcuni dei dati più importanti per i contribuenti, da inserire nel 730 precompilato. Si tratta di voci come le spese per la riqualificazione energetica degli edifici e per il recupero del patrimonio edilizio: rimane fissato al 28 febbraio.

Il 13 gennaio scorso, infatti, il ministero delle Finanze aveva sparso il panico tra contribuenti e sostituti d’imposta firmando un decreto il cui testo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, riportava come termine ultimo per presentare le spese per la riqualificazione energetica e per il recupero del patrimonio edilizio al 31 gennaio, scorporandolo da quello per presentare le spese universitarie e le spese funebri, che rimaneva fissato al solito 28 febbraio.

Ci hanno pensato alcune associazioni del settore edilizio, preoccupate da questo anticipo della data per presentare le spese per la riqualificazione energetica e per il recupero del patrimonio edilizio, a interpellare il Mef, il quale ha ammesso l’errore.

Secondo il ministero si è trattato infatti di un “errore materiale”, e quindi rimane fissato al 28 febbraio di ogni anno il termine per presentare le spese di riqualificazione energetica e affini. Il ministero ha colto anche l’occasione per sottolineare che la trasmissione alle Entrate di questi dati è a carico delle banche e non dei contribuenti.

Costruire l’Italia dalle fondamenta

 

Costruire il nuovo esecutivo, dare forma al nuovo Governo. Ma quali saranno le fondamenta? Se l’Italia post elezioni vacilla, hanno invece le idee chiare su cosa vogliono e su quali siano le necessità di piccole e medie imprese le Associazioni di Categoria.

Infoiva ha intervistato quest’oggi Paolo Buzzetti, Presidente di ANCE, l’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili. Perchè quando si parla di fondamenta…

Quali sono, a suo parere, le tre priorità che dovrà affrontare il nuovo governo per rilanciare domanda e consumi?
Per prima cosa mi auguro che si riesca a definire rapidamente un quadro di stabilità politica. Serve una soluzione che eviti lo stallo e consenta di formare un governo, qualunque esso sia, in grado di affrontare con efficacia le emergenze e mettere in campo quelle misure per la crescita di cui il Paese ha bisogno. I tre impegni più urgenti sono: lavoro, pagamenti della pubblica amministrazione e credito. Bisogna tornare a investire per arginare la grave emorragia occupazionale, che solo tra costruzioni e indotto ha fatto perdere oltre mezzo milione di posti di lavoro, sostenere le famiglie nell’acquisto dell’abitazione per far ripartire il mercato immobiliare, rimettere in sesto le nostre città, cominciando da scuole e ospedali.

Quali, invece, le politiche che dovrà mettere in campo per dare sostegno a imprese e professionisti, strozzati dalla crisi?
Sicuramente c’è un problema comune e molto forte che è la mancanza di liquidità, che sta facendo fallire migliaia di imprese e mettendo in seria difficoltà anche le realtà più solide. Bisogna intervenire concretamente su questo, ma non solo. E’ necessario guardare al futuro, servono politiche che facciano leva sugli investimenti che più di tutti possono creare occupazione e avere ricadute positive sull’economia. E quindi puntare sulla rigenerazione urbana, la messa in sicurezza del territorio, la riqualificazione energetica del nostro patrimonio edilizio, la realizzazione di infrastrutture di qualità in tempi giusti e a costi adeguati. Interventi utili a far ripartire l’edilizia e tutti gli 80 settori ad essa collegati, dare una scossa positiva a tutto il sistema economico facendo, al tempo stesso, cose necessarie per il benessere dei cittadini.

Per parte vostra, quali saranno le prime istanze che porterete al nuovo esecutivo?
Come Ance abbiamo messo nero su bianco un piano per il rilancio dell’occupazione e lo sviluppo economico del Paese, che prima delle elezioni abbiamo consegnato ai leader dei principali schieramenti politici e sul quale abbiamo riscontrato un ampio consenso. Pochi e concreti punti per riavviare l’edilizia e l’economia di cui il nuovo governo dovrà tenere conto. Molti altri paesi – cito tra tutti Francia, Germania e Stati uniti – si sono già mossi in questa direzione e stanno puntando sull’edilizia come motore per il rilancio. Anche noi possiamo ripartire, se il governo avrà il coraggio di credere e puntare con forza sulle costruzioni. Abbiamo calcolato che sbloccando le risorse mai spese per il nostro settore – ben 39 miliardi di fondi disponibili e bloccati dal patto di stabilità e dalla burocrazia – si potrebbero generare oltre 660.000 nuovi posti di lavoro e avere una ricaduta complessiva sul sistema economico di 130 miliardi di euro. Una mossa strategica che ci consentirebbe di alleviare la morsa della crisi e gettare le basi di un importante programma di crescita a medio-lungo termine.

Qual è l’errore più grave commesso dai precedenti governi che non volete venga più commesso dall’esecutivo che verrà?
Negli ultimi anni sono state compiute una serie di scelte molto penalizzanti per il settore. Misure fiscali che hanno depresso il mercato immobiliare, investimenti ridotti al lumicino, risorse finanziate ma rimaste sulla carta e che sarebbero state fondamentali per realizzare cose utili e necessarie per il benessere di tutti. E’ questo l’errore da non ripetere: fermare l’edilizia, spegnendo il principale motore della macchina Paese.

Alessia CASIRAGHI

Piccole imprese sempre più green

Per le piccole imprese la sostenibilità ambientale è un fattore strategico di competitività, tanto che negli ultimi due anni ben il 25% delle imprese ha introdotto sistemi e tecnologie per ridurre l’impatto ambientale, e un numero ancora maggiore – il 28,6% – intende farlo nei prossimi 24 mesi. A questo scopo la maggior parte delle aziende ha investito fino a 50.000 euro.

E’ quanto emerge da un’indagine realizzata da Fondazione Impresa su un campione di 600 piccole imprese manifatturiere con meno di 20 addetti.

A suscitare maggior interesse sono le tecnologie che, oltre a ridurre l’impatto ambientale, riducono anche i costi di produzione: gli investimenti hanno infatti riguardato soprattutto l’acquisto di macchinari a basso consumo, la riduzione di imballi e l’uso di materiali riciclati.

Seguono interventi di riqualificazione energetica degli edifici e l’installazione di pannelli fotovoltaici. Per l’introduzione o l’utilizzo di tecnologie o sistemi finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale, le piccole imprese sono ricorse nella maggior parte dei casi a risorse proprie (41,7%), oppure utilizzando il credito (23%) o forme di finanziamento o di incentivo pubblico (20,1%).

Ma quali sono le motivazioni che spingono a questi investimenti? Per l’87,4% delle piccole imprese intervistate è necessario che il sistema-Paese punti sulla green economy. Di queste, il 59,2% soprattutto per contribuire di più alla protezione dell’ambiente, il 24% soprattutto per allinearsi agli altri Paesi competitor e il 16,8% soprattutto per aumentare le occasioni di profitto delle aziende.

Francesca SCARABELLI