Sisma bonus super, le pertinenze dell’unico proprietario al 110% fino al 2023

Le pertinenze dell’unico proprietario possono essere agevolate da interventi in sisma bonus super con detrazione fiscale del 110% fino al 2023. È quanto ha stabilito l’Agenzia delle entrate con la risposta all’interpello numero 375 di ieri, 13 luglio 2022. La risposta è stata fornita nel caso di box staccati da 2 e 4 abitazioni: in questa situazione si applica lo stesso tetto di spesa applicato all’abitazione principale.

Superbonus, interventi di riduzione del rischio sismico sul portico costruito in aderenza all’immobile principale

L’interpello dell’Agenzia delle entrate, in particolare, ha riguardato gli interventi antisismici effettuati sul portico costruito al piano terra in aderenza dell’edificio principale al quale è strutturalmente connesso. E dunque, il sisma bonus super con detrazione fiscale del 110% si applica anche alle opere antisismiche effettuate su di un fabbricato composto da 2 unità accatastate C/2 ad uso deposito di pertinenza, di un’unità immobiliare abitativa di un altro immobile.

Super sisma bonus, come considerare gli immobili?

I due immobili sono separati e ognuno dei due è costituito da 2 unità abitativa A/3. Inoltre, entrambi gli immobili appartengono a un unico proprietario. In questa situazione, ha deciso l’Agenzia delle entrate, si può beneficiare del superbonus sisma al 110% con proroga dal 30 giugno scorso fino al 31 dicembre 2023. Nel 2024 la percentuale scende dal 110% al 70% e nel 2025 si beneficia del 65% di detrazione fiscale.

Super sisma bonus, le richieste di chiarimento all’Agenzia delle entrate

L’istante che ha posto il quesito all’Agenzia delle entrate ha intenzione di demolire parzialmente le strutture e ricostruirle. In particolare, l’istante ritiene che:

  • i lavori sul portico di pertinenza con demolizione e ricostruzione dello stesso unitamente alle altre parti dell’edificio per adeguare la normativa antisismica, debbano rientrare come opera integrata e correlata ai lavori effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
  • le spese per i lavori di riduzione del rischio sismico del fabbricato separato, composto dalle 2 unità C/2 pertinenziali all’abitazione dell’altro edificio, rientrino, invece, nel massimale di 96 mila euro riferito a detta abitazione, con detrazione del 110%;
  • sui lavori antisismici effettuati sull’edificio separato, il superbonus spetti per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 qualora al 30 giugno 2022 sia stato eseguito almeno il 30% dei lavori totali da calcolare sul progetto riferito a tale edificio.

Risposta Agenzia delle entrate a caso di super sisma bonus sulle pertinenze

La risposta dell’Agenzia delle entrate parte dal presupposto che per i lavori rientranti nel sisma bonus o nel bonus ristrutturazioni, effettuati sulle pertinenze separate di un immobile o di un condominio a più unità, fino a 4, differenti dalle pertinenze, di un unico proprietario, il tetto di spesa è autonomo rispetto ai lavori effettuati nelle parti comuni di un condominio. Diversamente, il tetto di spesa è collegato alle singole unità abitative dalle quali le pertinenze risultino staccate per interventi fatti sulle singole unità immobiliari. Pertanto, questi interventi erodono il medesimo tetto di spesa di 96 mila euro e sono in concorrenza tra di loro.

Sisma bonus super, limite di spesa per più pertinenze

Inoltre, nella risposta dell’Agenzia delle entrate si legge che, anche se le pertinenze sono più di una e riferite all’unica unità immobiliare, il tetto di spesa rimane fissato a 96 mila euro. Ciò, dunque, a prescindere dal numero delle pertinenze. A tale conclusione l’Agenzia delle entrate arriva anche citando la risposta all’interrogazione parlamentare numero 5 08102 dello scorso 18 maggio; e alla risposta della Direzione dell’Agenzia dell’Emilia Romagna numero 909 1915 dello scorso anno.

Pertinenze, lavori in ecobonus ordinario e super bonus

Se le pertinenze, infine, risultano staccate, tale principio ricomprende anche i lavori effettuati in ecobonus ordinario e super. In quest’ultimo caso, però, le pertinenze devono essere riferite a unità a destinazione residenziale. Lo stabilisce l’Enea con la risposta Faq numero 3 B del 25 gennaio 2021; e l’interrogazione parlamentare numero 5 06256 del 7 luglio dell’anno scorso.

Bonus ristrutturazioni, come procedere con la detrazione fiscale?

Sui lavori relativi al bonus ristrutturazione (o bonus casa) si applica la detrazione fiscale nel modello 730 ai fini della dichiarazione dei redditi. Il vantaggio fiscale spetta per un tetto di spesa pari a 96 mila euro considerando le unità abitative separatamente ed escludendo le pertinenze inerenti. Pertanto, l’importo massimo detraibile ai fini dell’Irpef con il bonus casa al 50% è di 48 mila euro. Il complessivo della detrazione fiscale deve essere spalmato su dieci anni con quote di importo uguale. Lo stabilisce l’articolo 16 bis del Testo unico delle imposte sui redditi.

Limite di detrazione fiscale ai fini del bonus ristrutturazioni del 50%, gli interventi sulle singole unità

Stabilito il limite per ciascuna unità immobiliare, se un contribuenti possiede più abitazioni la detrazione fiscale si applica nel tetto dei 96 mila euro per ciascuna abitazione. Nel caso in cui l’abitazione è cointestata e tutti i cointestatari partecipano al sostenimento delle spese ai fini del bonus ristrutturazioni, il tetto dei 96 mila euro va suddiviso tra tutti i partecipanti alle spese.

Quando due interventi sono considerati separati e ottengono il doppio della detrazione fiscale del bonus casa?

Sia per il bonus ristrutturazioni che per il bonus sisma ordinario o super bonus 110%, il tetto di spesa di 96 mila euro può essere aggiornato a un nuovo limite (96 mila euro + 96 mila euro) solo nel caso in cui si procede a un nuovo lavoro di ristrutturazione che non costituisca la “mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio del 1998”.

Limiti di detrazione fiscale delle spese per il bonus casa nel caso di interventi iniziati anni prima e proseguiti

Il tetto rimane fissato unicamente a 96 mila euro nel caso in cui per la stessa unità abitativa e per lo stesso anno si proseguano dei lavori iniziati anni prima. Congiuntamente possono iniziarsi anche altri interventi detraibili fiscalmente, ma l’importo massimo delle spese agevolabili rimane di 96 mila euro. Lo stesso avviene se gli altri lavori aggiuntivi rientrino nel bonus sisma ordinario oppure super.

Interventi in bonus ristrutturazioni sulle parti comuni di un edificio rispetto alle singole unità abitative

Nell’ambito dei lavori rientranti nel bonus ristrutturazioni (anche ecobonus, sisma bonus super e ordinario) si può avere la seguente situazione:

  • lavori che hanno ad oggetto parti comuni di edifici condominiali. Ovvero di un unico edificio che abbia più unità abitative appartenente a un unico proprietario;
  • interventi che interessino le parti comuni ma non condominiali.

In questo caso le agevolazioni fiscali nella dichiarazione dei redditi vanno considerate parti di un autonomo intervento rispetto ai lavori che possono svolgersi sulle singole unità abitative dell’edificio. Dunque, l’autonomia delle spese sostenute per le parti comuni di un edificio ha come conseguenza che sui relativi lavori sia applicato un indipendente limite di spesa di 96 mila euro rispetto ai lavori delle singole unità abitative.

Lavori sismici agevolabili in regime di superbonus 100 e bonus sisma ordinario

Tale differenziazione (limite di spesa autonomo per i lavori del bonus ristrutturazione per le parti comuni di un edificio rispetto ai lavori delle singole unità abitative) è di più difficile applicazione per i lavori rientranti nel sisma bonus, sia ordinario che super al 110%. Infatti, risulta più complicato stabilire i benefici di riduzione del rischio sismico derivanti dai lavori sulle parti comuni o sulle singole unità abitative.

Sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza: la detrazione fiscale

Per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza la detrazione fiscale è pari al 50%. Il contribuente deve pagare le spese sostenute con il “bonifico parlante” ai fini della detrazione nella dichiarazione dei redditi. La sostituzione può avvenire con generazioni a gas più moderni secondo quanto prevede il comma 3 bis dell’articolo 16 bis, del Testo unico delle imposte sui redditi.

Come si procede per la detrazione fiscale del bonus casa del 50% nel modello 730 di dichiarazione dei redditi?

Per la detrazione fiscale del 50% del bonus casa nel modello 730 di dichiarazione dei redditi è necessario utilizzare i righi E 41, E 42 ed E 43. Il contribuente deve aver sostenuto le spese, ai fini della dichiarazione dei redditi 2022, nell’anno di imposta 2021. La sezione di riferimento è la III A – Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, bonus facciate e superbonus.

Esempio di contribuente che ha sostenuto spese del bonus casa nella dichiarazione dei redditi

Si faccia l’esempio di un il contribuente che ha fatto eseguire interventi di ristrutturazione nel 2019 e li ha proseguiti nel 2020. Le spese sono state sostenute negli anni 2019 e 2020. Nel modello 730 di quest’anno dovrà indicare:

  • al rigo E 41, nella colonna 4 il codice “1” corrispondente agli interventi particolari e il relativo importo di spesa;
  • rigo E 42, il codice “1” e il relativo importo di spesa;
  • al rigo E 43, il codice “1” e il relativo importo di spesa.

In questo modo si tiene conto del limite massimo di spesa ai fini della detrazione fiscale del 50% (96 mila euro) per i costi sostenuti negli anni precedenti. Nella colonna 9, infatti, per l’anno 2020 l’importo corrispondente non può eccedere la differenza tra il tetto di 96 mila euro e i costi sostenuti dal contribuente negli anni prima.

 

Sisma bonus e superbonus 110%, come ottenere la detrazione fiscale?

Come si ottiene la detrazione fiscale dal sisma bonus ordinario e dal superbonus 110% mediante la compilazione del modello 730 di dichiarazione dei redditi? È importante la giusta collocazione nel modello e la presentazione delle varie asseverazioni che attestino la riduzione del rischio sismico e la congruità dei costi sostenute. Inoltre, è necessario sottolineare che l’agevolazione può essere goduta in vari modi:

  • come sisma bonus ordinario;
  • detrazione del 110% mediante superbonus;
  • in abbinamento al bonus facciate su spese effettuate chiaramente differenti;
  • superbonus 110% esteso agli interventi sulla facciata in completamento dei lavori di riduzioni del rischio sismico.

Sisma bonus, dove si colloca nel modello 730?

La collocazione del sisma bonus nel modello 730 di dichiarazione dei redditi è ai righi E 41, E 42 ed E 43. Tale detrazione fiscale vale anche per le seguenti tipologie di lavori:

  • lavori di riduzione del rischio sismico effettuati anche sulle facciate;
  • superbonus 110% sisma e bonus facciate con differente contabilizzazione delle relative spese e nel rispetto delle regole di detrazioni secondo quanto prevede la risposta all’interpello dell’Agenzia delle entrate numero 538 del 2020;
  • applicazione del bonus facciate in relazione al super sisma bonus 110% purché i lavori alla facciata completino quelli di riduzione del rischio sismico.

Superbonus 110% riduzione rischio sismico e bonus facciate, come si applica la detrazione?

Dunque, il super sisma bonus con detrazione fiscale del 110% e tetto di spesa fissato a 96 mila euro, si applica anche ai costi sostenuti rientranti negli interventi edilizi occorrenti per completare la ristrutturazione. In questo ambito rientrano anche gli interventi effettuati sulle facciate degli edifici. Nel caso in cui le due tipologie di interventi (super sisma bonus 110% e lavori sulla facciata) risultino indipendenti e non di completamento, il bonus facciate si applica con detrazione fiscale del 90% per le spese sostenute nell’anno di imposta 2021 (60% per i lavori a decorrere dal 1° gennaio 2022). In tal caso le spese risultano autonome l’una rispetto all’altra e seguono una contabilità differente.

Bonus sisma, quali sono le asseverazioni necessarie?

In merito alle asseverazioni occorrenti per i lavori rientranti nel bonus sisma, sono due in particolare i documenti da disporre. Il primo è l’asseverazione tecnica dei lavori; il secondo è l’attestazione sulla congruità delle spese sostenute per l’intervento stesso. Nel primo caso, l’asseverazione tecnica dei lavori consiste nella presentazione di un primo documento, l’allegato B, e di un secondo documento. Quest’ultimo riguarda la riduzione tecnica del rischio sismico. Tale documento è previsto dal decreto del ministero delle Infrastrutture numero 58 del 17 febbraio 2017. Il provvedimento è stato modificato dal decreto ministeriale numero 329 del 6 agosto 2020.

Asseverazioni sismabonus ordinario e superbonus 110% per i lavori di riduzioni rischio sismico: quali sono?

Le stesse asseverazioni tecniche devono essere effettuate anche per il sismabonus ordinario, che non permette la detrazione del 110% come per il superbonus. Per quest’ultimo, tuttavia, la riduzione del rischio sismico non deve essere di 1 o di 2 classi come invece richiesto al sisma bonus ordinario secondo la spiegazione fornita dall’Agenzia delle entrate nella circolare 24/E del 2020. La certificazione di riduzione del rischio sismico è già contenuta nell’allegato B relativa all’Attestazione preventiva del progettista; nell’allegato B 1, relativo al direttore degli interventi; e nell’allegato B 2, quello del collaudatore statico.

Asseverazione di congruità dei costi del bonus sisma: come si procede?

In merito alla seconda asseverazione, quella di congruità delle spese sostenuti agli interventi rientranti nel bonus sisma e superbonus 110%, è necessario rifarsi al decreto del ministero dei trasporti numero 28 del 2017. La certificazione di congruità delle spese è esclusa solo per il sisma bonus acquisti. L’asseverazione di congruità dei costi sostenuti si trova già nell’allegato 1 relativo allo stato di avanzamento dei lavori (Sal); nell’allegato B, ovvero sull’attestazione preventiva del progettista; e nell’allegato B 1 del direttore degli interventi.

Quali asseverazioni dei lavori del superbonus e bonus sisma devono essere inviate all’Enea?

Le uniche asseverazioni tecniche di riduzione del rischio sismico e di congruità dei costi sostenuti che vanno inviati all’Enea riguardano i lavori di efficientamento energetico con detrazione fiscale del 110%. Maggiori informazioni sono disponibili nella guida realizzata dall’Agenzia delle entrate sul 110% del 24 luglio 2020. Per gli altri interventi sopra trattati, non va inoltrata copia delle asseverazioni all’Enea. È invece previsto che le asseverazioni siano presentate allo Sportello unico per l’Edilizia (Sue) di competenza territoriale. Lo stabilisce il decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001 all’articolo 5. Maggiori dettagli sono disponibili nel decreto dell’Agenzia delle entrate numero 35873 dello scorso mese di febbraio.

Sisma bonus acquisti, come comprare casa con il 110% di detrazione fiscale

Fino al 30 giugno 2022 si può comprare casa con il super sisma bonus acquisti beneficiando della detrazione fiscale del 110%. L’operazione risulta cumulabile anche con l’ecobonus fruito dalla singola impresa. A partire dal 1° luglio prossimo, invece, la percentuale di detrazione fiscale scende a quella prevista per il bonus ordinario. Ecco quali sono le regole da seguire per ottenere il maggior beneficio fiscale.

Super sisma bonus acquisiti, quali sono le scadenze della detrazione fiscale del 110%?

L’attuale disciplina consente di utilizzare il super sisma bonus acquisti con detrazione fiscale del 110% fino alla fine di giugno 2022. Per gli atti stipulati susseguentemente a questa data, e fino a tutto il 2024, si potrà utilizzare il sisma bonus acquisti ordinario, con detrazione fiscale dal 75% all’85% a seconda dei miglioramenti di sicurezza sismica prodotti con gli interventi. Nel caso in cui dovessero esserci interventi normativi di estensione della detrazione fiscale del 110%, si potrebbe arrivare a fissare la data di chiusura del beneficio del 110% al 31 dicembre 2022 con opere terminate almeno al 30% entro il 30 giugno 2022. Al momento si attendono eventuali chiarimenti dell’Agenzia delle entrate.

Super sisma bonus acquisti, conta l’ultimazione dei lavori dell’intero complesso immobiliare

Nel caso in cui l’impresa di costruzione abbia realizzato lavori di demolizione e di ricostruzione di un fabbricato immobiliare nello scorso anno, periodo nel quale due unità immobiliari sono state concluse e le altre da concludere entro giugno 2022, è necessario che l’ultimazione dei lavori riguardi l’intero complesso immobiliare oggetto di cessione per far valere il super sisma bonus acquisti. L’acquirente dell’immobile oggetto di compravendita beneficia della detrazione fiscale nell’anno 2022 (anno di completamento dell’intero fabbricato) e non nel 2021, anno nel quale eventualmente aveva stipulato il rogito di acquisto.

Quali sono le regole per poter beneficiare del super sisma bonus acquisti al 110% di detrazione fiscale?

Alle attuali regole del super sisma bonus 110%, gli acquisti devono riguardare le unità immobiliari a utilizzo abitativo a esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il limite massimo di spesa all’atto della compravendita per la detrazione è fissato in 96 mila euro. La detrazione fiscale del 110%, inoltre, necessita delle seguenti condizioni:

  • l’esistenza di un precedente edificio, anche non abitativo, che sia stato demolito totalmente e poi ricostruito;
  • i lavori devono riguardare le procedure autorizzative e titolo edilizio inerente, rilasciato a partire dal 1° gennaio 2017 secondo quanto chiarito dall’interpello dell’Agenzia delle entrate numero 749 del 2021;
  • l’immobile deve trovarsi nelle zone sismiche 1, 2 o 3;
  • Il progettista strutturale deve attestare i lavori attraverso il modello B, ex decreto ministeriale numero 58 del 2017. Una volta completato, il progettista deve depositare l’adempimento allo sportello comunale prima di cominciare gli interventi.

Cosa fare dopo la fine dei lavori per beneficiare del super sisma bonus acquisti?

Al termine degli interventi, per poter beneficiare del super sisma bonus acquisti è necessario che venga depositato presso lo Sportello unico per l’Edilizia (Sue) competente per Comune, l’allegato B 1 e l’allegato B 2 (qualora occorrente). Si tratta dei modelli mediante i quali il direttore dei lavori e il collaudatore provvedono ad asseverare la corrispondenza degli interventi al progetto a finalità sismica.

Come deve avvenire la vendita della casa per rispettare il super sisma bonus acquisti al 110%?

Ai fini della detrazione fiscale del 110%, è necessario che la  compravendita della casa avvenga entro trenta mesi dalla data nella quale si sono conclusi gli interventi. Lo stabilisce il decreto legge numero 77 del 2021. Inoltre, deve essere un’impresa di costruzione o di ristrutturazione a effettuare i lavori necessari. Maggiori dettagli sono reperibili con gli interpelli dell’Agenzia delle entrate numero 279 del 2019 e 320 del 2021. Infine, il rogito deve essere fatto entro il 30 giugno 2022 e l’acquirente può essere solo una persona fisica.

Atto notarile per l’acquisto di una casa con il super sisma bonus: cosa deve contenere?

Ai fini della regolarità del 110% di detrazione fiscale è inoltre occorrente che nell’atto notarile:

  • sia dichiarato che l’impresa che ha eseguito gli interventi non intende beneficiare della detrazione fiscale (comma 1 septies dell’articolo 16 del decreto legge numero 63 del 2013);
  • che l’impresa acconsente al compratore di avvalersi della detrazione fiscale.

Adempimenti per l’acquisto di una casa con il super sisma bonus 110%: cosa fare?

In tema di adempimenti che devono essere ottemperati nel caso di acquisto di una casa beneficiando del 110% di detrazione del super sisma bonus acquisti, è necessario considerare che:

  • non c’è bisogno di pagamenti attraverso bonifici postali o bancari (interpello dell’Agenzia delle entrate numero 5 del 2020);
  • l’asseverazione di congruità delle spese sostenute ai fini del superbonus non è necessaria;
  • l’acquirente può utilizzare la detrazione fiscale, non solo nella dichiarazione dei redditi, ma anche come sconto in fattura o come cessione dei crediti di imposta.

Superbonus, quando il 110% di detrazione si può applicare a ecobonus, sismabonus e fotovoltaico?

Quando il superbonus con percentuale di detrazione fiscale pari al 110% si può applicare all’ecobonus o ai lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, agli interventi rientranti nel sismabonus, per l’installazione del fotovoltaico, dei sistemi di accumulo o delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici? Ecco una guida per chiarire quali sono i lavori che possono beneficiare del massimo della detrazione fiscale e a quali condizioni. Il superbonus vedrà, nei prossimi anni, la diminuzione della detrazione fiscale dal 110% al 70% e al 65%.

Superbonus, quale detrazione è prevista nel 2022?

Per tutti gli interventi esposti (superbonus applicato all’ecobonus, alle barriere architettoniche, al sismabonus, al fotovoltaico, ai sistemi di accumulo e alle colonnine), dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022 prevede la detrazione Irpef e Ires pari al 110%. Per i lavori relativi alle cosiddette “villette”, è necessario che i lavori effettuati entro il 2022, per beneficiare della detrazione del 110%, siano completati per almeno il 30% dell’intervento totale entro il prossimo 30 giugno. Il 31 dicembre 2023 è invece la scadenza dei proprietari unici da due a quattro unità abitativi di un edificio, e per i condomini. La detrazione scenderà al 70% nel 2024 e al 65 nel 2025. La detrazione fiscale diretta può essere fatta, per le spese sostenute dal 2022, per quattro quote annuali; precedentemente, le quote previste erano cinque.

Superbonus 110%, quali sono gli interventi agevolati?

Rientrano nel superbonus 110% gli interventi “trainanti” che permettono il miglioramento energetico secondo quanto prevede il comma 1, dell’articolo 119, del decreto legge numero 34 del 2020. Pertanto, sono ammissibili i lavori di isolamento termico che interessino non meno del 25% della superficie disperdente lorda; oppure sostituire l’impianto termico con una le tecnologie previste dalla norma. I limiti di spesa variano in rapporto al tipo di lavoro che si va a eseguire e alle caratteristiche dell’immobile oggetto di intervento.

Superbonus 110% per gli interventi trainati: quali sono?

Con la detrazione del 110% del superbonus si possono eseguire interventi abbinati ai lavori trainati che mirano al miglioramento energetico. Il potenziamento della detrazione fiscale al 110% riguarda, dunque, gli interventi in ecobonus ordinario, quelli per l’installazione degli impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo, i lavori di installazione delle colonnine di ricarica delle vetture elettriche e, infine, gli interventi per abbattere le barriere architettoniche.

Superbonus 110% applicato ai lavori di riduzione del rischio sismico: quali sono?

Tra gli interventi “trainanti” del superbonus 110%, si possono effettuare lavori di riduzione del rischio sismico ai sensi del comma 4, dell’articolo 119, del decreto legge numero 34 del 2020. Gli interventi sono ammissibili senza che occorra dimostrare la riduzione delle classi di rischio sismico dell’unità abitativa nella quale vengono effettuati. La spesa massima degli interventi è pari a 96 mila euro.

Interventi trainati dagli interventi trainanti di riduzione del rischio sismico: quali si possono fare con il superbonus 110%?

Con interventi di riduzione del rischio sismico come trainanti, si possono fare in regime di superbonus 110% i seguenti interventi trainati:

  • l’installazione degli impianti fotovoltaici;
  • installazione di sistemi di accumulo;
  • lavori di azzeramento delle barriere architettoniche, secondo quanto prevede la lettera e) dell’articolo 16 bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).

Interventi da effettuare in superbonus 110%: quali sono le scadenze?

Varie sono le scadenze degli interventi effettuati con la detrazione fiscale del 110% del superbonus. In particolare:

  • gli interventi di superbonus 110% nei condomini hanno scadenza al 31 dicembre 2023; per le spese sostenute nel 2024, la detrazione scende al 70%; per il 2025 la detrazione fiscale è pari al 65%;
  • gli stessi termini di scadenza sono previsti per gli immobili da 2 a 4 unità abitative che sono possedute da un unico proprietario, purché risultante come persona fisica e non nell’esercizio di attività di impresa, di arte o di professione;
  • per interventi fatti eseguire da soggetti appartenenti al terzo settore le scadenze sono uguali a quelle dei condomini. I soggetti ammissibili sono elencati dalla lettera d) bis, del comma 9, dell’articolo 119 del decreto legge numero 34 del 2020. Ovvero, le associazioni di volontariato (Odv), le Onlus e le associazioni di promozione sociale (Aps).

Superbonus 110%, quali sono le scadenze degli interventi per le persone fisiche?

Per i lavori fatti effettuare dalle persone fisiche su singole unità abitative monofamiliari, o su unità abitative indipendenti (purché con accesso autonomo se inserite in edifici plurifamiliari) e rientranti nella detrazione fiscale del 110% del superbonus, la scadenza è fissata al 31 dicembre 2022. Tuttavia, entro il 30 giugno prossimo, è necessario aver eseguito non meno del 30% del totale dei lavori.

Superbonus 110%, quali sono le scadenze per i lavori delle Iacp?

Un anno in più hanno a disposizione le Iacp e gli istituti assimilati per effettuare lavori che possono beneficiare del 110% del superbonus. Infatti, il limite temporale è fissato al 31 dicembre 2022, ma entro il 30 giugno 2023 è necessario che siano stati eseguiti non meno del 60% del totale dei lavori. Infine, per i lavori eseguiti dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche relativi ai soli locali adibiti a spogliatoi, la scadenza della detrazione del 110% è fissata al 30 giugno 2022.

Visto di conformità: ecco quando va fatto per i bonus edilizi e superbonus

Quando va fatto il visto di conformità delle spese per gli interventi rientranti nei bonus edilizi e nel superbonus 110% ai fini della detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi, dell’applicazione dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta? Ecco quando le regolo richiedono il requisito del visto di conformità per i lavori di:

  • bonus ristrutturazioni;
  • ecobonus ordinario e maggiorato del 110%;
  • fonti rinnovabili con installazione degli impianti di climatizzazione;
  • bonus facciate eco e non eco;
  • sisma bonus ordinario e super sisma bonus con detrazione del 110%;
  • impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, rientranti o meno nel superbonus 110%;
  • colonnine di ricarica dei veicoli elettrici nel caso di interventi rientranti come trainati dal superbonus 110%.

Bonus ristrutturazioni ed ecobonus ordinario: quale visto di conformità serve?

Per lavori rientranti nel bonus ristrutturazione, ovvero per interventi rientranti nel recupero del patrimonio edilizio, il visto di conformità è escluso se contribuente utilizza la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi. Se invece il contribuente vuole avvalersi dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta il visto va fatto. L’adempimento è obbligatorio dal 12 novembre 2021. Sono esclusi solo i lavori di importo non eccedente i 10 mila euro o quelli rientranti nell’edilizia libera. Per l’ecobonus ordinario, il visto è obbligatorio come nel caso del bonus ristrutturazione. Infatti, è escluso per la detrazione fiscale diretta, mentre è necessario per la cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura. Risultano esclusi gli interventi per un importo non superiore ai 10 mila euro o quelli rientranti nell’edilizia libera.

Ecobonus maggiorato in superbonus 110%: serve il visto di conformità?

Per i lavori rientranti nell’ecobonus maggiorato dal superbonus 110%, il visto di conformità è sempre obbligatoria. In particolare, per la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi l’attestazione è necessario ad eccezione:

  • dei casi in cui a presentare il modello 730 sia il sostituto;
  • per il modello 730 e modello Redditi precompilati anche con modifiche intervenute.

Allo stesso modo, l’attestazione è obbligatoria anche per la cessione del credito di imposta e per lo sconto in fattura.

Fonti rinnovabili ed eliminazione delle barriere architettoniche: serve il visto di conformità?

Per gli interventi relativi alle fonti rinnovabili con integrazione o installazione di impianti di climatizzazione e per i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche, il visto di conformità è sempre escluso nel caso in cui si procede con la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi. Per la cessione dei crediti di imposta o per l’applicazione dello sconto in fattura il visto è obbligatorio dal 12 novembre 2021. Fanno eccezione i lavori eseguiti entro l’importo dei 10 mila euro e quelli in edilizia libera per il solo bonus sulle fonti rinnovabili.

Bonus facciate non eco ed eco: si fa il visto di conformità?

I contribuenti che vogliano far eseguire interventi rientranti nel bonus facciate devono prestare attenzione al visto di conformità. Infatti, le norme non richiedono il visto nel caso di detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi sia nel caso del bonus facciate non eco che eco. Il visto è sempre richiesto, nei due casi, per la cessione del credito di imposta e per l’applicazione dello sconto in fattura a partire dal 12 novembre 2021.

Sisma bonus ordinario, quando va fatto il visto di conformità delle spese?

Per i lavori rientranti nel sisma bonus ordinario, il visto di conformità non si fa se il contribuente si avvale della detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi. Il visto è invece obbligatorio nel modello di comunicazione per la cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura. Sono esclusi i lavori di importo non superiore a 10 mila euro e quelli in edilizia libera.

Sisma bonus maggiorato con superbonus 110%: i visti di conformità necessari

Per gli interventi rientranti nel sisma bonus maggiorato, ovvero nel super sisma bonus del 110%, il contribuente deve sempre fare il visto di conformità delle spese. E dunque, l’adempimento va ottemperato sia per la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi che per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti di imposta. Nel solo caso della detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi, il visto non va fatto per:

  • i casi in cui a presentare il modello 730 sia il sostituto di imposta;
  • il modello 730 e per il modello Redditi precompilati anche con modifiche intervenute.

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo: quando va fatto il visto di conformità delle spese?

Per interventi riguardanti gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo ordinario, il contribuente non deve preoccuparsi del visto di conformità se detrae direttamente il vantaggio fiscale nella dichiarazione dei redditi. Il visto è obbligatorio, invece, per le opzioni di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura.

Interventi di installazione di colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli in superbonus 110%: va fatto il visto?

Infine, l’obbligatorietà del visto di conformità delle spese vige anche per gli interventi sulle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Il contribuente deve far svolgere questi interventi come trainati dal superbonus 110%. Il visto va fatto sia per la detrazione diretta che per l’applicazione dello sconto in fattura o per la cessione dei crediti di imposta. Nel solo caso della detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi, il visto non va fatto nei casi in cui:

  • a presentare il modello 730 sia il sostituto di imposta;
  • per il modello 730 e per il modello Redditi precompilati anche con modifiche intervenute.

Attestazione dei requisiti per bonus edilizi e superbonus: quando serve?

Quando serve l’attestazione dei requisiti tecnici per la detrazione fiscale, lo sconto in fattura e la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi nel caso di svolgimento di interventi rientranti nei bonus edilizi e nel superbonus 110%? Ecco quando le norme richiedono le asseverazioni dei requisiti tecnici nei casi di:

  • bonus ristrutturazioni;
  • ecobonus ordinario e maggiorato del 110%;
  • fonti rinnovabili con installazione degli impianti di climatizzazione;
  • bonus facciate eco e non eco;
  • sisma bonus ordinario e super sisma bonus con detrazione del 110%;
  • impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, rientranti o meno nel superbonus 110%;
  • colonnine di ricarica dei veicoli elettrici nel caso di interventi trainati dal superbonus 110%.

Bonus ristrutturazioni ed ecobonus ordinario: quale attestazione dei requisiti serve?

Nel caso di bonus ristrutturazione, ovvero per interventi rientranti nel recupero del patrimonio edilizio, l’attestazione dei requisiti tecnici è esclusa sia che il contribuente utilizzi la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi, che lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta. Va inviata solo la comunicazione all’Enea entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. Per l’ecobonus ordinario, l’asseverazione è obbligatoria solo per i casi di sconto in fattura o di cessione dei crediti di imposta. L’attestazione va inviata all’Enea entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori.

Ecobonus maggiorato in superbonus 110%: quale attestazione dei requisiti serve?

Per gli interventi rientranti nell’ecobonus maggiorato dal superbonus 110%, l’asseverazione dei requisiti tecnici è sempre obbligatoria. In particolare, per la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi l’attestazione va inviata entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. Allo stesso modo, l’attestazione va inviata anche per la cessione del credito di imposta e per lo sconto in fattura. A differenza del precedente caso, l’asseverazione va fatta anche per gli stati di avanzamento dei lavori (Sal).

Fonti rinnovabili ed eliminazione delle barriere architettoniche: quali asseverazioni tecniche vanno fatte?

Per lavori relativi alle fonti rinnovabili con integrazione o installazione degli impianti di climatizzazione e per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, l’asseverazione dei requisiti tecnici è sempre esclusa. L’esclusione opera in tutti i casi, ovvero per:

  • la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi;
  • lo sconto in fattura;
  • la cessione del credito di imposta.

Bonus facciate non eco ed eco: quali attestazioni tecniche servono?

I contribuenti che vogliano far eseguire lavori rientranti nel bonus facciate devono prestare attenzione alle asseverazioni tecniche necessarie. Infatti, le norme non richiedono attestazioni tecniche nel caso di bonus facciate non eco. La mancata necessità di documentazione avviene sia per i casi di sconto in fattura o di cessione del credito di imposta che per la detrazione fiscale diretta. In caso di interventi rientranti nel bonus facciate eco, l’attestazione è obbligatoria alla conclusione dei lavori. Non si utilizza, invece, l’allegato B del decreto ministeriale del 6 agosto 2020. Il contribuente deve inviare la scheda tecnica all’Enea nel termine dei 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori.

Sisma bonus ordinario, quando va inviata l’attestazione tecnica?

Per i lavori ricadenti nel sisma bonus ordinario, è obbligatoria l’asseverazione dei requisiti tecnici per attestare la riduzione del rischio sismico di una o due classi almeno. Il contribuente deve depositare l’attestazione presso lo Sportello unico dell’edilizia (Sue) del comune dove si trova l’immobile oggetto di intervento. Il deposito deve avvenire sia prima di iniziare i lavori (Allegato B), sia alla conclusione. La procedura è identica sia per la detrazione fiscale diretta che per la scelta dell’opzione di cessione del credito di imposta o sconto in fattura.

Sisma bonus maggiorato con superbonus 110%: le asseverazioni tecniche necessarie

Per gli interventi rientranti nel sisma bonus maggiorato, ovvero nel super sisma bonus del 110%, il contribuente deve sempre ottemperare all’adempimento dell’attestazione tecnica. Infatti, sia per la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi che per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti di imposta risulta necessario adempiere:

  • all’attestazione della riduzione del rischio sismico;
  • al deposito presso lo Sportello unico per l’edilizia (Sue) dell’attestazione sia prima che alla conclusione dei lavori;
  • per la cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura la norma richiede il deposito al Sue anche per gli stati di avanzamento dei lavori (Sue).

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo: quali asseverazioni tecniche?

Per interventi riguardanti gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo ordinario, il contribuente non deve preoccuparsi delle attestazioni relative ai requisiti tecnici. L’esclusione riguarda tutte le modalità di utilizzo del vantaggio fiscale. L’asseverazione tecnica è obbligatoria, invece, per gli stessi interventi rientranti nel superbonus 110% come lavori trainati. In particolare, il contribuente deve inviare l’attestazione dei requisiti tecnici all’Enea entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. L’obbligo di asseverazione persiste sia per la detrazione diretta che per le opzioni di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura.

Interventi di installazione di colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli in superbonus 110%: quali attestazioni tecniche?

Infine, l’obbligatorietà delle attestazioni dei requisiti tecnici vige anche per gli interventi sulle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Il contribuente deve far svolgere questi interventi come trainati dal superbonus 110%. L’obbligatorietà si concretizza nell’invio, entro 90 giorni dal termine dei lavori, dell’attestazione all’Enea. L’attestazione va inviata anche per gli stati di avanzamento dei lavori per lo sconto in fattura o i crediti di imposta.

Comprare casa con i bonus e superbonus antisismici: come fare?

Con i bonus edilizi si può non solo far eseguire degli interventi per la riduzione del rischio sismico, ma acquistare anche delle unità immobiliari. Oltre al bonus ristrutturazioni, infatti, si possono ottenere benefici fiscali anche con i bonus che prevedono la messa in sicurezza antisismica per acquistare una casa. L’agevolazione è sfruttabile fino al 2024 nel caso del bonus; fino a fine 2022 per il superbonus. E, come per gli interventi, anche nei casi di acquisto di una unità immobiliare con i bonus e superbonus antisismici, oltre alla detrazione dell’Irpef, il vantaggio fiscale può essere ottenuto anche dallo sconto in fattura o dalla cessione dei crediti di imposta. Due, in chiave di antisismica, sono nel dettaglio le misure con le quali procedere con l’acquisto di una casa: il bonus e il superbonus 110% per l’acquisto di unità immobiliare antisismica.

Bonus antisismico per acquisto di una casa: che cos’è?

Il bonus antisismico per svolgere lavori di messa in sicurezza da eventi sismici è un’agevolazione fiscale che può essere sfruttata fino al 31 dicembre 2024. L’agevolazione fiscale può essere utilizzata anche per acquistare una unità immobiliare. Il vantaggio fiscale è previsto dal comma 1 septies, dell’articolo 16, del decreto legge numero 63 del 2013. La detrazione fiscale, da sfruttare in cinque anni, è pari al 75% del prezzo di acquisto di una casa fino al massimo del vantaggio fiscale di 96 mila euro. Per acquistare una unità immobiliare è necessario che l’edificio sia stato ricostruito dopo la totale demolizione di un precedente immobile, qualunque sia la precedente tipologia.

Caratteristiche dell’unità immobiliare per beneficiare del bonus antisismico per acquistare una casa

L’intervento in chiave antisismica deve essere stato effettuato a partire dal 1° gennaio 2017 per poter sfruttare il bonus antisismico anche per l’acquisto della casa. L’ambito territoriale dell’immobile deve essere classificato nella zona sismica 1, 2 o 3. Risulta necessario, in ogni caso, che l’acquisto della casa deve essere effettuato entro i 30 mesi susseguenti dal termine degli interventi. E, comunque, l’acquisto deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2024.

Acquisto casa con il bonus antisismico, come applicare la detrazione fiscale sul prezzo di acquisto?

La detrazione fiscale sull’acquisto di una casa con i bonus antisismici deve essere ripartita per i 5 anni successivi. Il calcolo dell’aliquota di detrazione fiscale dipende dal numero delle classi di riduzione del rischio sismico derivanti dai lavori di ricostruzione dell’immobile. Si distinguono infatti le percentuali del:

  • 75% del prezzo di acquisto dell’unità abitativa se la riduzione del rischio sismico è stato di una classe;
  • dell’85% del prezzo con il quale si acquista se la riduzioni delle classi è stata di almeno due;
  • in entrambi i casi, il limite della detrazione non può eccedere i 96 mila euro.

Come calcolare la detrazione fiscale nel caso di bonus antisismico e acquisto di una nuova unità immobiliare?

Per procedere a calcolare quanto stetti di detrazione fiscale nel caso di unità immobiliare ricostruita con il bonus antisismico, è necessario procedere come segue:

  • se il prezzo di acquisto è stato di 400 mila euro, il limite sul quale effettuare la detrazione è di 96 mila euro;
  • su 96 mila euro si applica il 75% se la riduzione del rischio è stata pari a una classe. E, dunque, la detrazione fiscale è pari a 72 mila euro;
  • nel caso in cui la riduzione di classi di rischio è pari a due, si applica l’85% per una detrazione fiscale pari a 81.600 euro.

Superbonus per acquistare una casa, come fare?

Oltre al bonus antisismico, per l’acquisto di una casa si può beneficiare anche del superbonus. Anche in questo caso, l’entità della detrazione fiscale dipende dalla riduzione delle classi di rischio sismico ottenuta con l’intervento. L’acquisto di una casa, che non sia di categoria A/1, A8 e A/9, nel caso del superbonus può generare una detrazione fiscale del 110%. Il superbonus per l’acquisto di unità immobiliari successivo agli interventi in super sisma bonus 110% sono disciplinati dal comma 1 septies, dell’articolo 16, del decreto legge numero 63 del 2013 e dal comma 4, dell’articolo 119, del decreto legge numero 34 del 2020.

Superbonus 110% per acquistare casa, cosa si può acquistare?

Nel caso di immobili che abbiano ricevuto interventi in super sisma bonus, si può procedere con l’acquisto, nel limite di due unità immobiliari, purché siano a destinazione abitativa. L’acquisto e la fine dei lavori in superbonus deve avvenire entro il 30 giugno 2020. Si può ottenere una proroga di questa scadenza (entro il 31 dicembre 2022) nel caso in cui entro il 30 giugno 2022 sia stato effettuato almeno il 30% dell’intervento complessivo. Risulta necessario, come confermato dall’Agenzia delle entrate nell’interpello numero 57 del 2022, che l’atto di acquisto dell’immobile oggetto di lavori sia stipulato entro la fine di giugno 2022.

Super sisma bonus 110%, a quali condizioni si può acquistare un immobile a destinazione abitativa?

Per poter beneficiare del 110% di detrazione fiscale su un immobile a uso abitativo oggetto di interventi in super sisma bonus è necessario che:

  • l’intervento di riduzione del rischio sia stato effettuato nelle zone sismiche 1, 2 o 3;
  • i lavori abbiano prodotto la demolizione dell’intero edificio, qualunque sia la sua natura;
  • dopo la demolizione l’edificio sia stato ricostruito, anche con incremento volumetrico, purché la ricostruzione sia avvenuta dopo il 1° gennaio 2017 da imprese di costruzione e di ristrutturazioni.

Come calcolare la detrazione fiscale nel caso di superbonus 110% per interventi antisismici?

La detrazione massima, anche in caso di acquisto di una unità immobiliare abitativa con superbonus antisismico, è pari al 110%. Ciò significa che, nel caso di prezzo di acquisto pari a 400 mila euro, la detrazione massima ottenibile (sul limite di 96 mila euro) è pari a 105.600 euro. In alternativa, si può sfruttare il vantaggio fiscale mediante cessione del credito di imposta o sconto in fattura.

Sconto in fattura, come si applica nel caso del superbonus 110 con interventi antisismici?

Nel caso di sconto in fattura per l’acquisto di una casa interessata da interventi in superbonus 110% per la riduzione del rischio sismico, l’impresa che vende procede con uno sconto sul prezzo dovuto fino all’importo corrispondente all’entità della detrazione stessa. L’impresa venditrice poi potrà procedere con il recupero dello sconto in fattura mediante il credito di imposta. L’importo del credito è pari alla detrazione spettante. Il soggetto (anche banche e altri intermediari finanziari) che riceve il credito successivamente può, a sua volta, procedere con una ulteriore cessione.

Cessione del credito di imposta nel caso del superbonus 110%

La seconda opzione in alternativa alla detrazione fiscale per il soggetto che acquista una casa con il superbonus 110% è la cessione del credito di imposta. In tal caso, chi acquista casa può effettuare la cessione del credito (di importo pari alla detrazione spettante) al venditore, alle persone fisiche (anche lavoratori autonomi, di impresa, società ed enti), alle banche e agli altri istituti di intermediazione finanziaria.

Visti e asseverazioni nel caso di acquisto di una casa con bonus antisismici e superbonus 110%

Per quanto attiene ai visti e agli asseverazioni nel caso di acquisto di una casa con il bonus antisismico o il superbonus 110%, è necessario considerare che:

  • in entrambi i casi, non sussiste l’obbligo di pagare tramite bonifico;
  • è necessaria l’asseverazione fatta da un professionista abilitata riguardo l’efficacia dell’intervento e la riduzione del rischio sismico delle classi corrispondenti. L’asseverazione deve essere allegata al titolo edilizio;
  • occorre il progetto degli interventi di riduzione del rischio sismico;
  • il collaudatore e il direttore dei lavori devono procedere con l’attestazione di conformità degli interventi del progetto.

Sismabonus, tutti i documenti necessari per avere l’agevolazione fiscale

Con la legge di Bilancio 2022 anche il sismabonus ordinario è stato prorogato con alcune novità e con gli adempimenti ereditati dal decreto “Antifrodi” per quanto attiene al visto di conformità e all’asseverazione di congruità delle spese per gli interventi. Anche nel sismabonus, per le spese sostenute nel 2022, 2023 e 2024, i beneficiari hanno la possibilità di scegliere se cedere il credito di imposta relativo alla detrazione spettante oppure avvalersi dello sconto in fattura. Tuttavia, per beneficiare delle due opzioni, la normativa ha esteso gli adempimenti previsti per il superbonus 110%: è necessario dunque prestare attenzione ai documenti da ottenere e da presentare.

Sismabonus, chi può richiederlo?

Possono richiedere il sismabonus vari soggetti. Innanzitutto i condomini e le persone fisiche, ovvero il proprietario dell’immobile oggetto di intervento, il detentore, il familiare convivente, o convivente di fatto, il componente di unione civile e il coniuge separato. Può altresì chiedere il sismabonus anche il promissario acquirente dell’immobile. Sono ammessi alla richiesta del sismabonus anche le società, di persone o di capitali, e le associazioni tra i professionisti. Infine, soggetti ammissibili alla misura di detrazione fiscale sono gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciali.

Sismabonus, quali sono gli interventi ammessi alla detrazione fiscale?

Per richiedere l’agevolazione fiscale del sismabonus, è necessario rispettare le varie tipologie di intervento. La normativa, infatti, fissa i lavori in:

  • miglioramenti delle prestazioni sismiche per gli immobili che sono situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3;
  • interventi per le singole unità abitative purché si migliori una classe di rischio sismico o di due classi nelle zone 1, 2 e 3;
  • parti comuni di un edificio con il miglioramento di una o di due classi di rischio sismico nelle zone 1, 2 e 3.

Sismabonus, i dati sull’edificio oggetto degli interventi

Ulteriori documenti sono inerenti all’immobile oggetto degli interventi del superbonus. In particolare, è necessaria la visura catastale, la domanda di accatastamento o, in alternativa a quest’ultima, le ricevute degli avvenuti pagamenti dei tributi locali. È altresì necessaria la documentazione dalla quale si ottenga la zona sismica nella quale sia ubicato l’edificio oggetto dei lavori di sismabonus.

Sismabonus, quali sono i documenti da presentare per l’attestazione della proprietà o delle disponibilità dell’immobile?

Ai fini del sismabonus è necessaria l’attestazione della proprietà e della disponibilità dell’edificio. In particolare occorre l’atto di acquisto o il certificato catastale; il contratto di locazione o di comodato debitamente registrato; il certificato dello stato di famiglia o l’autocertificazione per i familiari conviventi; la successione; l’autocertificazione che attesti la disponibilità e la detenzione dell’edificio rilasciata dall’erede nel caso in cui si proceda con la cessione delle rate residue; la sentenza di separazione a favore del coniuge assegnatario di proprietà dell’ex coniuge; il preliminare di acquisto regolarmente registrato; l’acconsentimento agli interventi da parte del proprietario; la copia dell’atto di cessione dell’edificio.

Sismabonus, cosa serve nel caso di condominio e interventi sulle parti comuni?

Nel caso di condominio e per interventi relativi alle parti comuni, ai fini del sismabonus serve la copia della delibera dell’assemblea nella quale siano stati approvati gli interventi. Tra i documenti è necessaria anche la tabella millesimale nella quale si procede alla ripartizione delle spese. Nel caso si tratti di condominio minimo, occorre sia la delibera dell’assemblea dei condomini che abbiano approvato gli interventi e le modalità con le quali si sono ripartite le spese, sia l’autocertificazione che attesti la natura dei lavori eseguiti. Nell’autocertificazione devono essere inseriti anche i dati catastali delle unità abitative che fanno parte del condominio.

Sismabonus, quali altri documenti servono da parte del beneficiario della misura?

Ai fini del sismabonus, sono necessarie altre dichiarazioni da parte del beneficiario della misura di detrazione fiscale. In particolare serve:

  • la dichiarazione sostitutiva nella quale si attesti di aver rispettato i limiti massimi di spesa ammissibili;
  • quella nella quale si attesti di aver ottenuto o meno altri contributi per gli stessi lavori (le spese agevolate devono essere calcolate al netto degli altri contributi già attenuti);
  • la dichiarazione sostitutiva nella quale si attesti che gli interventi in regime di sismabonus costituiscano o meno la continuazione di lavori già iniziati nei precedenti anni;
  • la documentazione relativa alla produzione di reddito in Italia.

Sismabonus, quali sono le autorizzazioni e relazioni tecniche da richiedere?

In merito alle autorizzazioni amministrative, alle comunicazioni, alle attestazioni tecniche e alle relazioni necessarie per essere in regola con il sismabonus, è necessario avere:

  • la comunicazione di inizio degli interventi (Cila o Cil) con relativa ricevuta di deposito;
  • la Scia, ovvero la Segnalazione certificazione dell’inizio dei lavori con relativa ricevuta di deposito;
  • se necessaria, la comunicazione all’Asl competente per territorio;
  • l’asseverazione della classe di rischio dell’immobile prima di procedere con l’intervento con ricevuta di deposito presso lo Sportello unico competente per comune.

Sismabonus, quali documenti bisogna presentare per avere lo sconto in fattura o credito di imposta?

Durante i lavori del sismabonus, e prima che terminino, è necessario presentare vari documenti che fanno capo alle opzioni di cessione del credito di imposta o dello sconto in fattura. In particolare:

  • la dichiarazione dell’amministratore di condominio che attesti l’entità degli importi corrisposti da ciascun condomino e l’importo della detrazione maturata;
  • il consenso a cedere il credito di imposta o ad applicare lo sconto in fattura da parte di chi svolge i lavori o fornitore;
  • l’asseverazione della congruità delle spese fatte secondo quanto prevede il decreto “Antifrodi” (numero 157 del 2021). All’asseverazione va allegato il computo metrico;
  • l’iscrizione a collegi e ordini professionali da parte del tecnico asseveratore;
  • la polizza assicurativa Rc da parte del tecnico asseveratore.

Tra i documenti di spesa, è necessario tenere conservati i bonifici parlanti, le fatture, gli oneri di urbanizzazione e le imposte di bollo.

Sismabonus, quali documenti bisogna produrre quando gli interventi si sono conclusi?

Nel momento in cui terminino gli interventi previsti dal sismabonus, è necessario tenere conservati i seguenti documenti oggetto di scelta tra cessione del credito di imposta o applicazione dello sconto in fattura. Nel dettaglio:

  • la dichiarazione dell’amministratore di condominio che accerti gli importi corrisposti da ogni condomino e l’importo maturato ai fini della detrazione maturata;
  • il consenso a cedere il credito di imposta o ad applicare lo sconto in fattura da parte di chi esegue i lavori o fornitori;
  • l’attestazione di conformità dei lavori eseguiti al progetto già depositato. È necessaria l’asseverazione del progettista a inizio dei lavori con presentazione della ricevuta ottenuta allo sportello unico competente per comune;
  • l’attestazione del collaudatore statico, anche in questo caso con la ricevuta dello sportello unico;
  • l’iscrizione a collegi e ordini professionali da parte del tecnico asseveratore;
  • la polizza assicurativa Rc da parte del tecnico asseveratore;
  • la copia o la ricevuta dell’Agenzia delle entrate relativa alla comunicazione nella quale il beneficiario abbia scelto l’opzione di sconto in fattura o di cessione del credito di imposta relativa ai precedenti stati di avanzamento dei lavori (Sal) qualora presenti.

Superbonus sisma acquisti: detrazione 110% fino al 30 giugno 2022, poi 75% e 85%

Il super sisma bonus acquisti potrà rendere l’agevolazione del 110% fino al 30 giugno 2022. Chi ha intenzione di acquistare una casa antisismica deve però affrettarsi. Entro tale data, infatti, è necessario procedere con il rogito della casa. Dal 1° luglio 2022 la detrazione fiscale scenderà dall’odierno 110% al 75% e 85%. Si tratta di abitazioni per le quali si è provveduto alla demolizione e alla ricostruzione per interventi antisismici.

Sisma bonus ordinario: quali sono le detrazioni fiscali previste?

La misura del sisma bonus acquisti rientra nella disciplina sisma bonus ordinario, che ha percentuali di detrazione fiscale che vanno dal 50% all’85%. In particolare, gli interventi antisismici riguardano sia gli immobili residenziali che le attività produttive. I lavori antisismici devono essere effettuati su edifici rientranti nelle zone antisismiche 1, 2 e 3. La percentuale di detrazione va ad aumentare se si migliora di una o di due classi l’incidenza del rischio sismico. Si hanno perciò detrazioni rispettivamente del 70% o dell’80% per le unità abitative singole; del 75% o 85% sugli edifici condominiali.

Superbonus 110% sisma acquisti, in cosa consiste?

All’interno del sisma bonus ordinario si può procedere con il superbonus sisma acquisti. In questo caso, le percentuali di detrazione fiscali sono del 75% o dell’85% per cui proceda con l’acquisto di immobili demoliti e poi ricostruiti dalle imprese. Il miglioramento delle classi di rischio sismico, dal quale deriva l’una o l’altra percentuale, dipende dalla classe o dalle due classi acquisite ai fini del rischio sismico. Per poter procedere al sisma bonus acquisti è necessaria l’asseverazione antisismica.

Sisma bonus acquisti, fino a quando si applica la detrazione fiscale del 110%?

La legge di Bilancio 2022 ha confermato la possibilità di applicare la detrazione del superbonus sisma acquisti al 110% se il rogito viene effettuato entro il 30 giugno 2022. Ovvero ha lasciato inalterata la scadenza della misura rispetto a quanto già deciso con il decreto legge numero 34 del 2020. A partire dal giorno successivo, ovvero dal 1° luglio 2022, le detrazioni scenderanno, rispettivamente, al 75% e all’85% a seconda delle classi di sicurezza dell’edificio. Particolarmente interessate alla normativa, oltre agli acquirenti, sono le imprese di costruzione che devono procedere con i lavori di demolizione previsti nel decreto legge numero 63 del 2013.

Dal sisma bonus acquisti al super sisma bonus acquisti del decreto legge 34 del 2020

Secondo il decreto legge 63 chi acquista l’abitazione ricostruita ha diritto alla detrazione fiscale calcolata sul prezzo di vendita del 75% se la demolizione permesso di guadagnare una classe di rischio; dell’85% se la demolizione ho prodotto il miglioramento di due classi di rischio. Con il superbonus si è andati oltre in fatto di detrazioni fiscali prevedendo, per il super sisma bonus acquisti, l’agevolazione del 110%. La relativa disciplina si ritrova nel comma 4, dell’articolo 119, del decreto legge numero 34 del 2020. Tuttavia, la legge di Bilancio del 2022 non ha modificato la scadenza della misura che risulta fissata al 30 giugno prossimo.

Super sisma bonus, la scadenza del 30 giugno 2022 per la detrazione del 110%

A partire dal 1° luglio 2022, dunque, non essendoci stata una proroga come per gli altri bonus casa fino al 2024 (bonus diversi dal superbonus 110%) la detrazione scenderà all’85% e al 75%. E rimarrà in vigore fino a tutto il 2024 con queste percentuali di agevolazioni fiscali. Tuttavia, non si può escludere che l’Agenzia delle entrate possa, in futuro, fornire un’interpretazione diversa rispetto all’impianto normativo risultante dalla legge di Bilancio 2022.