Tassa di vidimazione dei libri sociali: prossima scadenza

Entro il 16 marzo 2023 è necessario procedere al versamento della tassa di vidimazione dei libri sociali, ecco chi è tenuto a versare l’importo e a quanto ammonta.

Cos’è la tassa di vidimazione dei libri sociali e chi la paga?

La tassa di vidimazione dei libri sociali sostituisce tutte le tasse di concessione governativa generalmente dovute per la bollatura e la numerazione degli atti. Si tratta di un tassa di importo fisso dovuta solo da determinati soggetti.

Devono versare la tassa di vidimazione dei libri sociali:

  • società a responsabilità limitata;
  • società per azioni;
  • società in accomandita per azioni.

Sono sottoposte all’obbligo anche le società viste che sono in liquidazione o comunque sottoposte a procedure fallimentari.

Si tratta di forme societarie obbligate alla tenuta dei libri sociali.

A quanto ammonta?

L’importo è fisso e si divide in due fasce:

  • 309,87 euro per società con un capitale sociale inferiore o uguale a 516.456,90;
  • 516,46 euro per le società con capitale sociale superiore alla soglia precedente.

Per il calcolo si fa riferimento al capitale sociale registrato al 1° gennaio 2023, eventuali variazioni in corso di anno, hanno rilievo per i versamenti del 2024.

Come versare la tassa di vidimazione dei libri sociali?

Per le società costituite da meno di un anno l’importo deve essere versato utilizzando un bollettino postale su conto corrente postale c/c n.6007, intestato all’Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, prima della presentazione della Dichiarazione di inizio attività tramite Modello AA7/9.

Per gli anni successivi invece è necessario utilizzare il modello F24 con utilizzo del codice tributo 7085.

È importante sottolineare che l’importo pagato deve essere portato in deduzione dai redditi di impresa ai fini Ires ed Irap.

In caso di ritardato o mancato pagamento è prevista una sanzione, la stessa oscilla tra il 100% e il 200%. In ogni caso è possibile sanare la propria posizione attraverso il ravvedimento operoso. In questo caso si paga l’imposta con gli interessi legali. Per le sanzioni dovrà invece essere utilizzato il modello F23.

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Redditi società di capitali 2022, quali sono i contribuenti obbligati alla presentazione del modello

Per la dichiarazione dei redditi, le società di capitali e gli enti commerciali ed equiparati devono trasmettere al Fisco un apposito modello. Così come, per esempio, i pensionati ed i lavoratori dipendenti devono trasmettere la dichiarazione dei redditi con il modello 730.

Il modello in questione è il Redditi società di capitali 2022, per il quale vediamo allora non solo quali sono i contribuenti obbligati alla presentazione, ma anche entro quando il modello deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate.

Entro quando si dovrà presentare il modello Redditi società di capitali 2022

Nel dettaglio, annualmente, le società di capitali e gli enti commerciali ed equiparati devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello, partendo dalla chiusura del periodo di imposta, entro l’ultimo giorno dell’11esimo mese successivo.

Di conseguenza, per le società di capitali e gli enti commerciali ed equiparati con l’anno fiscale coincidente con l’anno solare, il modello si deve trasmettere al Fisco entro e non oltre il 30 novembre. Con la trasmissione del modello Redditi società di capitali 2022 che, inoltre, è permessa solo ed esclusivamente in modalità telematica.

Quali sono i contribuenti obbligati alla presentazione del modello Redditi società di capitali 2022

I contribuenti obbligati alla presentazione del modello Redditi società di capitali 2022 sono i soggetti Ires. Ovverosia, le società e gli enti commerciali di ogni tipo non residenti nel territorio dello Stato italiano, includendo pure i trust.

Nonché gli enti commerciali che, residenti nel territorio dello Stato italiano, sono pubblici e privati che, diversi dalle società e i trust, hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali in accordo con quanto si legge sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, tra i contribuenti obbligati alla presentazione del modello Redditi società di capitali 2022 ci sono chiaramente le società per azioni, le società cooperative, le società a responsabilità limitata e, tra le altre, pure le società in accomandita per azioni.

Dove visionare e scaricare il modello Redditi società di capitali 2022 e le relative istruzioni

In formato PDF, il modello Redditi società di capitali 2022 si può visionare e si può scaricare gratis e liberamente dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. Dove sono presenti, sempre in formato PDF, sia le istruzioni per la compilazione, sia le istruzioni generali per la compilazione dei modelli redditi delle società e degli enti. L’approvazione del modello di dichiarazione Redditi 2022–SC 2022, con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, riporta la data del 31 gennaio del 2022.

Irap, con l’abolizione cosa bisogna versare nel 2022?

Il taglio dell’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) non elimina il saldo di giugno prossimo e la dichiarazione dei redditi del 2022. Delle nuove regole della riforma fiscale, inoltre, non ne beneficeranno le società di capitali e quelle di persone. L’abolizione dell’Irap, infatti, riguarda le persone fisiche che svolgono le attività commerciali, le arti e le professioni. La legge di Bilancio 2022 (la numero 234 del 2021) taglia l’imposta per determinati contribuenti, lasciando inalterate dunque le società collettive.

Irap, chi sono i soggetti passivi di imposta e a vantaggio di chi andrà il taglio

L’effetto che si ha con l’abolizione dell’Irap va a vantaggio dei lavoratori autonomi che svolgano la propria attività singolarmente. Se invece il lavoratore autonomo si unisce ad altri lavoratori (come, ad esempio, nelle società e negli studi associati), rimane soggetto passivo di imposta. In ogni caso, la legge di Bilancio 2022 rappresenta una parziale revisione della disciplina fiscale in materia. Si prevedono ulteriori provvedimenti che segneranno il graduale superamento dell’imposta regionale sulle attività produttive con l’introduzione di un’unica addizionale applicata al reddito di impresa.

Irap, quali sono i soggetti obbligati al pagamento?

L’Imposta regionale sulle attività produttive trova disciplina nel decreto legislativo numero 446 del 1997. L’introduzione dell’imposta risale al 1° gennaio 1998 in sostituzione di altri tributi come l’Ilor, la tassa sulle partite Iva e l’Iciap. L’Irap è dovuta per l’esercizio in forma abituale delle attività autonome organizzate, dirette a produrre o a scambiare beni o a prestare servizi. Chi esercita, pertanto, attività di lavoro autonomo e di impresa, sia nella modalità individuale che in forma associata, rientra tra i soggetti passivi dell’imposta. Sono soggetti anche le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché gli enti non commerciali.

Deducibilità Irap e modifiche introdotte nel corso degli anni

Nel corso degli anni l’Irap è stata soggetta a varie modifiche. Una, in particolare, ha interessato l’ambito di applicazione della deducibilità dell’imposta sulle componenti di costo relative al lavoro. Tali costi sono divenuti totalmente deducibili se sostenuti per il lavoro dipendente a tempo indeterminato. Inoltre l’Irap, dal 2016, non deve essere più versata dai lavoratori autonomi delle attività agricole che rientrino nel reddito agrario.

Riforma Irap ed esenzione di soggetti passivi ai sensi della legge di Bilancio 2022

La riforma dell’Imposta regionale sulle attività produttive operata dalla legge di Bilancio 2022 permette alle persone fisiche che svolgano un’attività commerciale o l’esercizio di arte e professioni di non versare più l’Irap. Le attività esenti sono quelle riportate dalle lettere b) e c) del comma 1, dell’articolo 3, del decreto legislativo numero 446 del 1997. Il decreto, dunque, riporta tutti i soggetti passivi dell’imposta, includendo anche le società in nome collettivo (snc), quelle in accomandita semplice (sas) e le società a esse equiparate. L’equiparazione è riportata dal comma 3, dell’articolo 5, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Il comma c) del decreto leggislativo 446, invece, aggiunte ai soggetti passivi delle imposta le persone fisiche, le società semplice e le società equiparate, oltre alle persone fisiche che svolgano attività di arti e di professioni.

Riforma Irap, chi non deve pagarla nel 2022 e chi deve versarla?

La cancellazione dell’Irap a partire dal 2022 riguarda, in altre parole, essenzialmente le persone fisiche. Risultano escluse dalla cancellazione delle imposte le società e gli enti assimilati. In base a quanto dispone la legge di Bilancio 2022, dunque, il taglio dell’imposta riguarda solo le persone fisiche, mentre continueranno a versarla gli studi associati e le società di professionisti, oltre a tutte le società di capitali e di persone. Non dovranno pagare l’Irap, in attesa di ulteriori delucidazioni dall’Agenzia delle entrate, le imprese familiari che si avvalgano di collaboratori domestici. Si tratterebbe, in questo caso, pur sempre di imprese qualificabili come individuali.

Decorrenza taglio Irap, cosa bisogna fare nella prossima dichiarazione dei redditi e saldo 2021?

La cancellazione dell’Irap entra in vigore, con la legge di Bilancio 2022, a decorrere dal periodo di imposta coincidente con l’anno solare 2022. Ciò significa che l’esercizio coincide con l’anno di entrata in vigore delle novità della legge di Bilancio 2022. Di conseguenza, anche le persone fisiche che beneficiano della cancellazione dell’Irap, nel corso del 2022 dovranno prestare attenzione a due adempimenti:

  • entro il 30 giugno del 2022 dovranno procedere con il pagamento del saldo 2021;
  • presentare il modello Irap 2022 entro il 30 novembre 2022;
  • non si dovranno pagare, invece, gli acconti.

Divisione utili società: quante tasse si pagano e come

Essere parte di un’attività esercitata in forma societaria porta spesso delle entrate, anzi questo può essere definito l’obiettivo principale della stessa attività: si parla anche di dividendi o divisione di utili della società.  Nella guida di seguito proposta ci addentreremo su un tema spinoso e in particolare sulla divisione degli utili e sulla loro tassazione, cioè su quante tasse si pagano e come.

Divisione utili società

La prima cosa da dire è che la distribuzione degli utili nelle società non sempre è possibile, vi sono infatti dei vincoli, ad esempio l’articolo 2430 del Codice Civile stabilisce l’obbligo di accantonare il 5% degli utili netti annuali al fine di costituire una riserva legale fino al raggiungimento del 20% del capitale sociale. Lo statuto della società può costituire ulteriori vincoli alla divisione degli utili e se previsti devono essere rispettati, tranne nel caso in cui si provveda a una modifica dello statuto, si tratta infatti di un atto vincolante. 

Quello ora visto può essere considerato un limite, ma esistono anche dei divieti, ad esempio nel caso in cui ci siano perdite relative agli esercizi precedenti e ci siano in circolo obbligazioni il cui ammontare è superiore al doppio del capitale sociale. Si tratta evidentemente di una norma che vuole tutelare i creditori della società stessa, cioè gli obbligazionisti. In ogni caso prima di procedere alla divisione degli utili è necessario che sia approvato il bilancio di esercizio che siano accantonate le somme previste per legge e rispettati i vincoli, solo in seguito si può approvare la delibera di distribuzione di utili ai soci che deve essere a sua volta registrata con assolvimento dell’imposta fissa di 200 euro.

Rircordiamo che un’eventuale distribuzione di utili ai soci senza seguire vincoli, limiti e procedure è reato, si parla anche di Distribuzione in nero di utili ai soci, scopri cosa si rischia.

A questo punto si può avere la distribuzione degli utili, ma quante tasse si pagano e come?

Società di capitali: quante tasse si pagano?

La tassazione degli utili societari solitamente viene applicata con il criterio di cassa, ciò con riferimento all’anno in cui l’utile viene incassato e non facendo riferimento all’anno in cui lo stesso viene prodotto (criterio di competenza). Applicando il criterio di competenza gli utili dovrebbero essere tassati al momento in cui sono iscritti nel bilancio di esercizio, ma in realtà la distribuzione può avvenire anche successivamente. Le società di capitali sono SRL, SPA, SE (Società Europea), SAPA (Società in Accomandita per Azioni) ed SRLS (Società a Responsabilità Limitata Semplificata). Per queste forme societarie è prevista la qualificazione degli utili societari come reddito di capitale e di conseguenza si applicano gli articoli 44 e 45 del TUIR (Testo Unico Imposte sul Reddito).

I dividendi corrisposti ai soci devono essere certificati con il modello CUPE Certificazione Utili e altri Poventi Equiparati.

Come si applica la tassazione

A questo proposito occorre però ricordare che la legge Bilancio 2018 (legge 205 del 2017) ha previsto delle novità sulla tassazione delle entrate derivanti dalla distribuzione degli utili societari.

  1. La prima cosa da sottolineare è che la normativa, per i soci che non agiscono in qualità di imprenditori, quindi non sono titolari di partita IVA, ha parificato il trattamento fiscale per le partecipazioni qualificate e non qualificate. Per partecipazioni qualificate in società di capitali si intendono quelle che inglobano più del 20% dei diritti di voto in assemblea o più del 25% del patrimonio/capitale. Nelle società quotate le partecipazioni qualificate sono al 5% del patrimonio o 2% dei diritti di voto in assemblea ordinaria. Le aliquote applicate sono al 26%. La ritenuta viene applicata alla fonte e quindi in dichiarazione dei redditi non si deve dichiarare altro. Essa deve essere versata dalla società entro il 16 del mese successivo rispetto al trimestre in cui si attua la divisione degli utili.
  2. Diverso però è il caso in cui il socio sia un titolare di partita IVA, in questo caso infatti è diversa la base imponibile pari al pari al 58,14% e su tale base saranno applicate le aliquote ordinarie IRPEF, quindi il soggetto della dichiarazione dei redditi, insieme ad eventuali altre entrate, dovrà dichiarare anche i proventi della divisione degli utili e il tutto sarà tassato secondo le ordinarie regole.
  3. Se il percettore di utili è a sua volta un’altra società, quindi una società che partecipa ad un altra società, la tassazione è diversa e in particolare la base imponibile è al 5%, l’esenzione è invece totale nel caso in cui la società partecipante abbia optato per il regime in Trasparenza.

La legge di bilancio 2018 ha previsto però un regime transitorio, questo si applica agli utili prodotti fino al 31 dicembre 2017 e distribuiti entro il 31 dicembre 2022, limitatamente a questi continua ad applicarsi la vecchia disciplina sulla tassazione degli utili distribuiti dalle società.

Società di Persone: quante tasse si pagano?

Diverso è il caso delle società di persone come la Società Semplice, la SNC (Società in nome collettivo) e la SAS (Società in Accomandita Semplice). In questo caso gli utili divisi sono tassati per trasparenza in campo al socio percipiente art. 32-quater del D.L. n. 124/19, quindi applicando gli stessi scaglioni previsti per l’IRPEF, questo perché i soci in tali strutture societarie sono illimitatamente responsabili per i debiti assunti dalla società e non vi è distinzione tra il patrimonio della società e quello del socio.

Vedremo in seguito cosa succede nel caso in cui i redditi societari arrivano da società che sono ubicate in paradisi fiscali.

Contributi a fondo perduto perequativo: i requisiti

Con la circolare 227357 del 4 settembre 2021 l’Agenzia delle entrate ha individuato gli specifici campi delle dichiarazione dei redditi per poter determinare gli ammontari dei risultati di esercizio. I periodi delle dichiarazione dei redditi sono inerenti ai periodi di imposta al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020. I dati sono necessari per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto perequativo.

Contributi a fondo perequativo: i riferimenti del decreto Sostegni bis

Nella circolare dell’Agenzia delle entrate si fa riferimento ai contributi a fondo perduto a favore degli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, i contributi a fondo perduto sono quelli inerenti ai commi dal 16 al 27 dell’articolo 1 del decreto legge numero 73 del 25 maggio 2021 (decreto “Sostegni bis“). Il decreto è stato poi convertito dalla legge numero 106 del 23 luglio 2021.

I requisiti richiesti dal Sostegni bis per richiedere i contributi a fondo perduto

Nel dettaglio, l’erogazione dei contributi a fondo perduto sono a favore degli esercenti attività di impresa, arte o professione o produttori di reddito agrario. Tra i requisiti è richiesto il possesso della partita Iva e la residenza o stabilità nel territorio dello Stato. In merito a quanto richiede il decreto sui periodi di imposta, è necessario che nel periodo precedente al periodo in vigore del decreto “Sostegni bis” (il 2020) l’impresa richiedente non abbia conseguito un ammontare di compensi o di ricavi superiore ai 10 milioni di euro.

Il requisito del peggioramento del risultato economico d’esercizio

L’individuazione degli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi serve a determinare il peggioramento del risultato economico d’esercizio per l’emergenza sanitaria. In particolare, il peggioramento deve essere relativo “al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello inerente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto dal ministero dell’Economia e delle Finanze”. Tale percentuale è ancora in corso di definizione e verrà adottata con decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze.

Allegato ‘A’ dei campi delle dichiarazione dei redditi della circolare Agenzia entrate 227357 del 4 settembre 2021

I campi delle dichiarazioni dei redditi indispensabili per determinare gli ammontari dei risultati economici d’esercizio ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativi si trovano nell’allegato “A” della circolare numero 227357 del 4 settembre 2021. In particolare, per il reddito agricolo si fa riferimento, sia per il 2019 che per il 2020, al reddito agrario imponibile del modello 730. Il dettaglio dei puntamenti si ritrova nell’allegato A.

Contributi a fondo perduto perequativo per le persone fisiche

Per quanto concerne le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche è necessario distinguere la tipologia di reddito. Nel dettaglio:

  • per il reddito agrario è necessario far riferimento al reddito agrario imponibile sia nell’anno di imposta del 2019 che del 2020;
  • analogamente per le persone fisiche in contabilità ordinaria e contabilità semplificata, per i due anni, si fa riferimento al reddito d’impresa analitico al lordo delle perdite;
  • sui redditi dei lavoratori autonomi vige la differenza, ovvero il reddito di lavoro autonomo analitico al lordo delle perdite;
  • per le attività di lavoro autonomo e di impresa in regime di vantaggio o forfettari ad aliquota sostitutiva si considera il reddito al lordo delle perdite;
  • sul reddito di allevamento di animali, di produzione di vegetali e di attività agricole connesse si prende in esame il reddito d’impresa forfettario al lordo delle perdite.

Società di persone, i redditi da considerare per ottenere il fondo perduto perequativo

Per le società di persone che vogliano beneficiare dei contributi a fondo perduto per le perdite subite a causa del coronavirus, si distinguono:

  • le società a contabilità ordinaria, semplificata e in regime di Tonnage tax per le quali si considera il reddito d’impresa al lordo delle perdite per il 2019 e 2020;
  • per le attività di lavoro autonomo il reddito analitico;
  • sugli allevamenti di animali, produzione di vegetali e attività agricole connesse il reddito d’impresa forfettario al lordo delle perdite;
  • sulle società agrarie il reddito agrario imponibile.

Dichiarazione dei redditi Enti non commerciali ai fini del fondo perduto perequativo

I redditi degli enti non commerciali ai fini della richiesta degli aiuti a fondo perduto riguardano per il 2019 e 2020:

  • il reddito degli enti a contabilità ordinaria, semplificata e contabilità pubblica va preso al lordo delle perdite;
  • nel caso di lavoro autonomo si considera il reddito analitico al lordo delle perdite;
  • per gli enti che hanno reddito da allevamenti di animali o da produzione di vegetali e attività agricole connesse si fa riferimento al reddito di impresa forfettario al lordo delle perdite;
  • dei redditi agrari degli enti non commerciali si prende il reddito imponibile.

Richiesta contributi a fondo perduto per le società di capitali

Per la richiesta dei contributi a fondo perduto delle società di capitali, i redditi da considerare per il 2019 e 2002 sono:

  • nel caso di reddito di impresa, si considera l’analitico al lordo delle perdite;
  • le società sportive dilettantistiche devono considerare il reddito forfettario al lordo delle perdite;
  • per il regime di Tonnage tax si considera il reddito d’impresa forfettario al lordo delle perdite.

Società: tutte le forme per una scelta consapevole

Aprire una società è possibile, ed è spesso il sogno di molti giovani. Ma prima di farlo è meglio capire realmente le caratteristiche delle varie tipologie offerte dall’ordinamento italiano. Una breve guida per capirne gli aspetti e fare una scelta consapevole.

Società: esistono quelle di capitali e di persone

Attraverso il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune, di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili (Art.2247 c.c.). Pertanto, gli elementi essenziali sono:

  • il conferimento da parte dei soci;
  • l’esercizio in comune di un’attività economica;
  • lo scopo di dividerne gli utili e quindi ottenere un vantaggio patrimoniale per i soci.

Proprio perché sia la società di capitali che di persone sono di tipo lucrativo. Tra queste rientrano le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, a responsabilità limitata, in accomandata per azioni ed a responsabilità limitata uni personale. In tutti i casi si parla di società dotate di partita iva e proprio marchio.

Società e la figura dell’imprenditore

Prima di ogni cosa è perno di un’impresa la figura dell’imprenditore. Attraverso le aziende individuali vengono gestite le attività di modeste dimensioni. Al suo interno la struttura organizzativa è semplice e concentrata principalmente nella figura dell’imprenditore. Colui che ha spesso avuto l’idea imprenditoriale, che vuole svilupparla ed dedicare ad essa il suo lavoro.

Le scelte gestionali sono molto legate all’esperienza, al coraggio e all’intuizione personale del titolare. Spesso anche il raggio di azione è limitato nello spazio, ma è anche vero che è idee imprenditoriali semplici, sono spesso diventate leader di mercato. Tra le altre forme di piccola impresa vi è:

  • l’impresa familiare, nella quale uno o più membri della famiglia lavorano insieme e collaborano in modo continuativo prestando la loro attività come occupazione principale;
  • l’impresa coniugale, costituita dopo il matrimonio ed esercitata dai coniugi in regime di comunione dei beni;
  • l’associazione in partecipazione, nella quale l’imprenditore associante attribuisce all’associato solo un determinato apporto. In cambio ne ha una partecipazione agli utili.

A volte però le imprese crescono così tanto che si ha bisogno in un assetto manageriale più qualificato e l’ampliamento delle dimensioni rappresenta una necessità. In alcuni casi, se non cresce non sopravvive. In questo caso allora è meglio esaminare altri tipi di società.

Società di persone e capitali: alcune differenze

Le società di persone sono dotate di autonomia patrimoniale. Ciò vuol dire che il patrimonio della società è distinto da quello dei soci e su di esso dovranno innanzi tutto rifarsi i creditori sociali. Ma se il patrimonio risultasse insufficiente, per le obbligazioni sociali, rispondono anche i soci con il loro patrimonio personale, in modo illimitato e solidale. Rientrano in questa categoria: la società semplice, in nome collettivo, ed in accomandita semplice. Mentre le sono nelle società di capitali sono dotate di personalità giuridica e quindi per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società stessa con il suo patrimonio. Fanno parte di questa categoria le società per azioni, a responsabilità limitata ed in accomandita per azioni.

Le società & il principio di responsabilità

Se si considera la posizione di ogni singolo socio nei confronti delle obbligazioni sociali, cioè il loro grado di responsabilità, si può fare un’altra distinzione:

  • Società a responsabilità illimitata: nella quale i soci rispondono illimitatamente per le obbligazioni sociali (società in nome collettivo, identificate con l’acronimo snc);
  • Società a responsabilità limitata: nelle quali per le obbligazioni sociali risponde unicamente la società con il suo patrimonio (società per azioni, cioè S.p.A., e società a responsabilità limitata, cioè Srl);
  • Società a responsabilità mista: in cui alla responsabilità della società si aggiunge quella del singolo soci (società in accomandita semplice, cioè sas, oppure in accomandita per azioni, sapa).

Società cooperative: cosa sono e perchè sono differenti?

Accanto alle società fin ora elencate vi sono anche le società cooperative. Queste a differenza delle precedenti hanno un fine mutualistico. Ciò vuol dire che nell’offrire ai propri soci beni o servizi, ma anche occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato. Nelle società cooperative, inoltre, il capitale è detto variabile, in quanto le variazioni del loro capitale sono un fatto di normale amministrazione, mentre nelle società lucrative la situazione è differente. Infatti, nelle società di persone e di capitali, il capitale è detto fisso, perché l’entità del loro capitale è stabilita nel contratto sociale e può variare solo a causa di una sua modifica.

La scelta del tipo di società da cosa dipende?

A questo punto quando si vuole aprire una società occorre chiedersi, quale sia la tipologia che meglio si adatta alle esigenze dell’imprenditore. E’ evidente che la scelta della forma societaria con cui l’azienda si costituisce, va ben ponderata. Alcuni fattori da valutare possono essere:

  • la dimensione dell’impresa, in termini di bisogno finanziario di cui la nuova attività necessita. Se si ha bisogno di grossi capitali, allora la scelta di una società di capitali potrebbe essere scontata. Mentre se si tratta di un’impresa di tipo artigianale, magari basta una snc.
  • la responsabilità dei soci, cioè il grado di rischio che ogni socio vuole assumersi. Questo è sicuramente più alto nelle società di persone, piuttosto che in quelle di capitali;
  • la possibilità di ottenere finanziamenti, ad esempio posizionando le proprie azioni sul mercato. Ad esempio, le sapa possono finanziarsi collocando sul mercato obbligazioni di loro emissione.

Ma attenzione anche a valutare l’organizzazione amministrativa che si vuole adottare, il trattamento fiscale previsto per ogni tipologia, perché ogni società è dotata di caratteristiche specifiche. E se non si conosco bene, c’è il rischio di chiudere bottega subito dopo averla aperta. Pertanto, avere le idee chiare fin da subito e capire, attraverso un buon business plan, dove si vuole arrivare, può essere una scelta ottimale.

Saldo positivo per le imprese nel 2016, anche se di poco

I dati del Registro delle Imprese relativi al 2016 parlano di un anno che, tra iscrizioni e cessazioni, si è chiuso con 41mila imprese in più rispetto all’anno precedente, con una crescita dello 0,7%.
Si tratta del più basso livello di iscrizioni dell’ultimo decennio, 363.488 in 12 mesi, compensato però dal rallentamento delle chiusure, 322.134. con questo saldo positivo, il sistema imprenditoriale a fine dicembre arriva a contare 6.073.763 aziende registrate.

E’ importante notare che una su dieci è guidata da under 35. Grazie a loro si deve il bilancio in attivo, poiché nel 2016 sono state aperte 64mila imprese giovanili in più, con una crescita del 10,2% rispetto al 2015.

Così Ivan Lo Bello, presidente di Unioncamere, ha commentato questi numeri: “Le notizie positive che emergono da questa fotografia di come è cambiato il sistema delle imprese italiane nel 2016 sono il contributo importante dei giovani under 35 e la frenata delle chiusure. Anche il nostro Paese deve adattarsi al mondo che cambia ad una velocità sempre maggiore. Più rapidamente lo faremo, più imprese saranno capaci di competere e di superare le avversità”.

Per quanto riguarda i settori di appartenenza, sicuramente quello più dinamico si è rivelato quello del turismo, in cui si contano 8.829 bar e ristoranti in più rispetto al 2015 (+2,35%) e 2.732 attività di alloggio aggiuntive (+5,3%), con una crescita esponenziale degli affittacamere, bed and breakfast, case ed appartamenti per vacanza: +15,92% la loro variazione, pari a 2.512 imprese in più.
Bene anche per il comparto noleggio, agenzie di viaggio e servizi alle imprese, che a fine 2016 conta 7.416 imprese in più. La crescita in questo ambito è legata soprattutto alle attività di servizi per edifici ed il paesaggio, che registrano un saldo positivo di 2.833 imprese generato essenzialmente dalle imprese di pulizia (+1.886) e da quelle che si occupano di giardinaggio e manutenzione delle aree verdi (+1.169). Più che positivo anche il bilancio annuale delle attività di supporto alle funzioni di ufficio (dai call center, ai servizi di fotocopiatura, al recupero crediti), aumentate di quasi 4mila unità (+5,51%).
Oltre al settore commerciale, che conta oltre 6.200 imprese in più a fine 2016, nuovo impulso alla crescita l’hanno fornito lo scorso anno le attività professionali (+4.150 imprese il saldo). Tra queste, spiccano le attività di consulenza aziendale e amministrativo-gestionale, cresciute di 2.382 imprese e del 5,69%.
Anno positivo anche per i servizi alla persona (3.283 le imprese in più nel 2016), trainati essenzialmente dall’aumento dei parrucchieri ed estetisti (1.739 in più) e dalle attività di tatuaggio e piercing che, con un saldo di 622 imprese, hanno messo a segno una crescita record del +23,25%.

Al contrario, i comparti più tradizionali sono in continua flessione. Per le costruzioni, il 2016 si è chiuso con una riduzione complessiva di 4.733 attività (-0,7% su base annua), ma si tratta di una situazione che riguarda quasi complessivamente le micro-imprese edili, che nel 2016 hanno perso 8.400 unità. Tendenza inversa, invece, per le società di capitali (+6.300).
Nella manifattura, il bilancio di fine anno evidenzia una riduzione complessiva di 3.338 imprese, che riguarda tutti i settori, ad eccezione quello alimentare e delle bevande (+696) e, soprattutto, delle imprese di riparazione, manutenzione e installazione di macchine ed apparecchiature (+1.148 unità). In questo caso, si tratta di imprese operanti nella riparazione e manutenzione di macchinari (+560 unità, pari al +3,61%) e a quelle di riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni (+128 imprese, pari al 5,38% in più rispetto al 2015).

Molto bene l’imprenditoria al Sud e nelle Isole, con 22.918 imprese in più, con uno stacco netto da Centro (+13.386 il saldo) e Nord-Ovest (+6.255). Negativo, invece, il saldo del Nord-Est, che chiude il 2016 con una riduzione di 1.205 imprese (-0,1%).

Il bilancio rimane comunque attivo per quindici delle venti regioni italiane, con il Lazio in testa (11.264 imprese in più), la Campania (+8.901) e la Lombardia (+6.535). Il Lazio (+1,77%) registra la crescita più sostenuta anche in termini relativi; seguono la Basilicata (+1,7%) e la Campania (+1,56%).

Per quanto riguarda l’organizzazione delle imprese, le società di capitale hanno il saldo migliore, con 56.479 imprese in più, pari al 3,7%. Le imprese individuali sono in maggiore affanno, con una flessione di oltre 3 mila unità e un decremento dello 0,1%.

Vera MORETTI

Dichiarazione redditi, ecco i modelli

Ora è fatta, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i rimanenti modelli per dichiarazione redditi che ancora restavano sospesi: Irap 2015, Unico 2015 Persone Fisiche (PF), Società di capitali (Sc), Società di persone (Sp), Consolidato nazionale e mondiale (Cnm), Enti non commerciali (Enc).

Un tour de force concluso grazie all’approvazione di diversi provvedimenti per la dichiarazione redditi da parte del direttore delle Entrate il 30 gennaio. Alcune delle principali novità riguardano il modello Unico Pf 2015, nel quale trovano spazio il bonus Irpef riconosciuto in busta paga ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 26mila euro, la detrazione del 19% per giovani agricoltori under 35 e l’Art-Bonus.

Inoltre, all’interno dei modelli per la dichiarazione redditi Unico Enc e Sp, gli enti non commerciali e le società semplici che decidono di effettuare erogazioni liberali a favore della cultura utilizzano anch’esse l’Art-Bonus per ridurre l’Ires dovuta (Unico Enc) o da trasferire ai soci (Unico Sp).

Finanziamenti alle imprese dal Banco di Brescia

In tema di accesso al credito da parte delle imprese, il Banco di Brescia propone una vasta gamma di finanziamenti a tassi agevolati, a seconda delle esigenze di chi li richiede.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta:

400% SOSTEGNO E SVILUPPO è un finanziamento che sostiene le imprese a realizzare i propri progetti grazie ad investimenti fissi e altre risorse sia da parte del titolare o dei soci dell’impresa.
E’ un finanziamento adatto a coloro che fanno parte delle imprese artigiane e tutti coloro che appartengono al settore merceologico.

Le caratteristiche di questo finanziamento sono:

  • 4 volte il capitale conferito dal titolare e dai soci fino ad un importo pari a 500.000 € massimo;
  • durata 60/84 mesi con un preammortamento di tipo facoltativo, le rate saranno mensili o trimestrali però costanti;
  • tasso variabile o fisso.

200% RAFFORZAMENTO DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE è adatto alle imprese che vogliono essere competitive tramite il rafforzamento della struttura patrimoniale.
Questo finanziamento vale per le società di capitali o di persone e imprese individuali che appartengono a tutti i settori.

Le caratteristiche sono:

  • importo da finanziare e circa di 300.000 € per le società di persone e imprese individuali, mentre è di 1.000.000 di € per le società di capitali;
  • durata da 36 a 84 mesi, rimborso mensile o trimestrale rate posticipate e costanti;
  • tasso variabile.

200% RICAPITALIZZAZZIONE IMMEDIATA serve a sostenere il rafforzamento patrimoniale dell’azienda mediante la distribuzione degli importi pari a due volte l’aumento del capitale versato dai soci.

Le caratteristiche sono:

  • importo pari ad un massimo di 4.000.000 €;
  • durata  36/60 mesi compreso il preammortamento che vale 12 mesi;
  • tasso variabile o fisso;
  • garanzie a discrezione della banca stessa.

Vera MORETTI

Entro il 16 marzo si paga la tassa annuale di concessione governativa

Scadenza in vista per le società di capitali chiamate, entro il 16 marzo, a versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali dovuta per lo stesso anno.

Quest’anno la data cade di sabato, pertanto le società di capitali avranno tempo fino a lunedì 18 marzo per provvedere al versamento della tassa annuale 2013 per la vidimazione dei libri sociali.

Il pagamento della tassa è dovuto alle società in liquidazione ordinaria e alle società sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento, sempre che sussista ancora l’obbligo della tenuta dei libri da vidimare.

Sono esonerate:

  • le società di capitali già dichiarate fallite;
  • i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili;
  • le società cooperative e le società di mutua assicurazione.

Il parametro in base al quale è determinata la tassa è costituito dal “capitale o fondo di dotazione” della società al 1° gennaio dell’anno per il quale si effettua il versamento.

In particolare:

  • se il capitale sociale o il fondo di dotazione a tale data è di importo non superiore a € 516.456,90: la tassa annuale è pari a € 309,87;
  • se il capitale sociale o il fondo di dotazione è di importo superiore a € 516.456,90: la tassa annuale è pari a € 516,46.

Se, successivamente alla data del 01.01.2013, intervengono variazioni del capitale sociale o del fondo di dotazione, queste non sono rilevanti nel 2013; avranno, tuttavia, effetto su quanto dovuto per il 2014.

Le modalità di versamento della tassa di concessione governativa sono differenti a seconda che la società si trovi nel primo anno di attività o in un anno di attività successivo al primo.

Se si tratta del primo anno di attività, il pagamento va fatto utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato all’Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA (modello AA7/10), su cui vanno riportati anche gli estremi di versamento.

Il versamento per gli anni successivi al primo, invece, va effettuato entro il 16 marzo dell’anno di riferimento (18.03.2013 per l’anno 2013) utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, indicando il codice tributo “7085” e l’anno per il quale il versamento viene eseguito (2013, nel caso di specie).

Vera MORETTI