Superbonus 110%: arriva l’emendamento che sblocca la cessione

Il Superbonus 110% è una delle misure del precedente governo più apprezzate. Con l’arrivo del Governo Meloni si è subito messo in chiaro che a quelle condizioni non era più possibile andare avanti. Interviene quindi il decreto Aiuti Quater con una stretta per l’accesso al Superbonus 110%. Con il decreto resta la possibilità di accedere al beneficio per i condomini solo in caso di Cilas presentata entro il 25 novembre 2022. Ora un’importante novità arriva da Fratelli D’Italia, partito di cui Giorgia Meloni è la più importante esponente, infatti è stato presentato un emendamento per la proroga dei termini per la presentazione della Cilas.

Superbonus 110%: Fratelli d’Italia presenta l’emendamento per la proroga

Sia chiaro, tutta questa confusione normativa non giova a nessuno, insomma chi non era riuscito a presentare la Cilas ( Comunicazione inizio lavori superbonus) entro il 25 novembre aveva già gettato l’ancora e quindi smesso di programmare/ progettare e ora si trova in un nuovo baratro visto che non sa se potrà rientrare o meno. Di fatto però ad oggi certezze non ve ne sono.

Il blocco del Superbonus 110% per i condomini ( in teoria potevano beneficiarne fino al 31 gennaio 2023) è arrivato con il decreto Aiuti Quater che ha ridotto la percentuale di credito di imposta ottenibile al 90%. Ricordiamo che non è un 90% effettivo perché, se per avvalersi di questa opportunità è necessario optare per una cessione del credito in favore di intermediari finanziari, la percentuale effettivamente riconosciuta è molto più bassa. Questo vuol dire che molti proprietari a fronte di queste modifiche, non se la sono sentita di affrontare le spese per l’efficientamento energetico e con le nuove condizioni hanno rinunciato.

Tornando al punto principale, la norma prevista nel decreto Aiuti quater prevede la possibilità per i condomini di continuare ad usufruire del 110% solo per le spese del 2023 e a condizione che entro il 25 novembre fosse presentata la cilas. L’emendamento di Fratelli d’Italia mira invece a prorogare tale termine al 31 dicembre 2023.

Considerando che l’emendamento non ha ancora ottenuto il via libera e ci vorrà ancora qualche giorno e che il 31 dicembre è davvero prossimo, sono in molti a credere che trattasi di una proposta che lascia solo ulteriore confusione e non realmente utile.

Superbonus 2023, tutti i cambiamenti in base al decreto aiuti quater

Il superbonus 2023 è stato oggetto di cambiamenti dovuti al decreto aiuti quater. Vediamo tutto ciò che è stato modificato, le nuove linee guida.

Superbonus 2023, cosa prevede il nuovo decreto aiuti quater

Il nuovo decreto aiuti quater firmato dal nuovo governo Meloni, prevede un lungo capitolo dedicato al superbonus. E’ entrato in vigore già da pochi giorni con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. In particolare il contributo per il miglioramento energetico degli edifici è passato dal 110% al 90% almeno per il 2023. Perché le cose dovrebbero cambiare man mano che si va avanti con il tempo. Infatti è previsto un sistema a scalare per il superbonus. Questo passerà al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.

Quindi è chiaro lo scopo ultimo è quello sempre più di ridurre il carico statale su un provvedimento che ha portato non pochi problemi alle imprese edili. Se in un primo momento la misura sembrasse proprio ideale per mettere in moto il settore edili e delle ristrutturazioni, la difficoltà nella cessione del credito, ha prodotto continui stop & go che hanno avuto delle ripercussioni nel settore in senso negativo.

Superbonus 2023, l’importanza della Cilas

La Cila è la comunicazione di inizio lavori asseverata, rappresenta un titolo abilitativo semplificato. Si tratta di una comunicazione necessaria per diversi lavori di carattere edilizio come nuove costruzioni, interventi di ristrutturazioni, di manutenzione straordinaria ed ordinaria. Mentre per il superbonus arriva la Cilas. La Cilas o “Cila Superbonus” è il nuovo titolo abilitativo introdotto dal decreto semplificazioni per snellire le procedure burocratiche per i lavori agevolati oggetto di richiesta del superbonus.

In particolare, nel caso dei condomini, se la Cilas è presentata prima del 25 novembre le scadenze e gli importi sono:

  • superbonus al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023
  • superbonus ridotto al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025

Per chi invece non ha rispettato i primi due requisiti la durata del sussidio completo si riduce di un anno, ma la diminuzione degli importi è più graduale:

  • superbonus al 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022
  • superbonus ridotto al 90% nel 2023, al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025

Il caso delle abitazioni singole

Le cose cambiano invece si se tratta di abitazioni unifamiliari, come le villette. In questo caso la data che fa da spartitraffico è il 30 settembre 2022. Infatti gli importi e le scadenza cambiano a secondo dello stato dei lavori. Chi entro quella data ha completato il 30% dei lavori presentando una dichiarazione del direttore lavori, può usufruire del superbonus al 110% per le spese fino al 31 marzo 2023. Invece per chi inizia i lavori dal primo gennaio 2023 spetterà l’agevolazione al 90% fino al 31 dicembre 2023 a patto che:

 

 

Taglio Superbonus retroattivo: si salvano in pochi

Nel decreto Aiuti Quater sono previste numerose novità per coloro che vogliono accedere al beneficio del Superbonus. Meglio dimenticare la possibilità di ricevere il 110% di quanto speso, infatti il decreto provvede al taglio del Superbonus. Ecco le novità.

Taglio del Superbonus per condomini

Già lungamente annunciato, c’è stato il taglio del Superbonus 110% che ora diventa Superbonus 90%. Una percentuale di credito di imposta comunque rilevante e interessante se non fosse per il fatto che, chi vuole rientrare in breve termine delle spese sostenute, deve provvedere alla cessione del credito, infatti la maggior parte dei contribuenti, rispetto al credito di imposta che potrebbero maturare con lavori trainanti e trainati, sono incapienti. La cessione del credito fa comunque perdere parte dell’importo e se con il 110% si riuscivano a ottenere dalle banche quote tra il 84% e il 94%, scommettiamo che con il Superbonus 90% la percentuale sarà ancora ridotta.

A ciò deve aggiungersi che in seguito alla pronuncia della Corte di Cassazione che ha portato al diniego di dissequestro delle somme già “acquistate” dagli istituti di credito, Poste Italiane e Banca Intesa hanno bloccato le cessioni a causa degli elevati rischi connessi a tale pratica. Si può immaginare quindi una certa difficoltà anche in futuro a collocare sul mercato i crediti maturati.

Leggi anche: Truffa Superbonus 110%, disposto il sequestro dei crediti presso gli intermediari finanziari

Taglio del Superbonus retroattivo per le somme spese nel 2023 anche per lavori iniziati nel 2022

La brutta notizia però non è solo che il meccanismo del decalage e quindi il taglio del bonus sia anticipato al 2023, ma anche un’altra. Infatti inizialmente il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva dichiarato che le pratiche già avviate avrebbero comunque avuto copertura, invece oggi le cose cambiano, infatti per i lavori per i quali non viene presentata la Cilas (comunicazione inizio lavori asseverata) entro il 25 novembre 2022, sarà comunque applicato il credito di imposta al 90% e non al 110%. Con il taglio del Superbonus retroattivo dal 1° gennaio 2023 tutte le spese sostenute saranno riconosciute al 90%.

In merito alla cessione dei crediti, il ministro Giorgetti ha dichiarato “la cessione è una possibilità, non un diritto. Bisogna fare chiarezza su questo. E’ passata nell’immaginario collettivo l’idea che il credito d’imposta sia moneta, ma così non è“. Il Governo si sta quindi adoperando per trovare una soluzione per i crediti esistenti, ma per il futuro sarà bene essere responsabili e trovare un soggetto a cui cedere i crediti prima di iniziare i lavori. Le parole testuali sono ” chi deve fare un investimento deve valutare prima se l’impresa costruttrice o la banca sia disponibile a riconoscere il credito, altrimenti condomini e famiglie e devono calcolare il progetto d’investimento in modo diverso

Proroga Superbonus 110% solo per villette unifamiliari: condizioni

Una buona notizia vi è solo per i proprietari delle abitazioni unifamiliari, infatti potranno usufruire del Superbonus fino al 31 dicembre 2023 se titolari di un reddito inferiore a 15.000 euro annui. Possiamo anche immaginare che con un reddito così basso potrebbero avere difficoltà con la copertura dei costi che resterebbero a carico. Deve però essere ricordato che la soglia dei 15.000 euro viene calcolata applicando il quoziente familiare.

Un’altra novità c’è per coloro che hanno iniziato i lavori con il Superbonus 110% per le villette unifamiliari e abbiano rispettato il SAL 30% al 30 settembre 2022, costoro potranno avere più tempo per completare i lavori, cioè fino al 31 marzo 2023 e soprattutto potranno avere il 110%. Questa piccola agevolazione è stato calcolato che potrebbe costare 2,5 miliardi di euro. Il risparmio che invece si ottiene con il taglio superbonus retroattivo dovrebbe essere di circa 4,5 miliardi di euro.

Ricordiamo infine, che nel 2024 il superbonus passerà al 70% e nel 2025 al 65%.

Superbonus e bonus edilizi: le ipotesi allo studio del Governo

Continuano gli approfondimenti per le modifiche più o meno strutturali al Superbonus 110% e allo studio c’è l’ipotesi della semplificazione dei bonus edilizi con accorpamento in un’unica agevolazione fiscale.

Superbonus e bonus edilizi: saranno accorpati?

Attualmente sono in vigore diverse misure per i bonus edilizi. Per la semplice ristrutturazione si può ottenere il 50%, per la ristrutturazione con efficientamento energetico si può ottenere la detrazione al 65%, per i lavori di efficientamento energetico che portano al recupero di almeno due classi energetiche c’è il 110%, ma solo per lavori trainanti e trainati, ormai sono escluse le villette e case unifamiliari ( compresi però interventi antisismici e eliminazione delle barriere architettoniche). Infine, c’è il bonus facciate che nel 2022 è stato portato al 60% (prima era al 90%). Naturalmente in questi anni tutti hanno provato ad ottenere il Superbonus 110%, sebbene le condizioni di cessione del credito nella realtà dei fatti non consentono di avere questa percentuale di detrazione.

Leggi anche: Superbonus 110%: condizioni  cessione del credito praticate dalle banche

L’esigenza attuale è quella di ridurre la spesa pubblica impegnata nel Superbonus 110% e negli altri bonus edilizi, ma di fatto anche semplificare la normativa. Il problema economico non è recente, infatti i fondi stanziati sono terminati già da mesi. Non ci sono quindi nuove approvazioni e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni fin da subito ha ribadito che solo i progetti già iniziati avrebbero avuto copertura con le aliquote precedentemente fissate. Anche la semplificazione è una necessità impellente, infatti la disciplina iniziale era prevista nell’articolo 119 del decreto legge 34 del 2020, ma nel tempo questa ha avuto notevoli modifiche con il tentativo anche di evitare le truffe. La stratificazione normativa ha portato molta confusione anche agli addetti.

Come cambierà il Superbonus?

Di fatto il governo Meloni ha comunque annunciato che ci saranno modifiche, ecco le possibili strade:

  • Accorpamento di tutti i bonus edilizi in un’unica misura con percentuale ridotta ( si ipotizza tra il 70% e l’85%);
  • diversificazione del Superbonus tra prime e seconde case con aliquote differenziate, ma comunque non superiori all’80% in nessun caso);
  • un’ulteriore ipotesi allo studio è di restringere il campo di applicazione del Superbonus avendo in considerazione redditi e patrimoni dei richiedenti. Si ipotizza di utilizzare il quoziente familiare per la valutazione dei redditi che possono ottenere i benefici.

In ogni caso l’aliquota dovrebbe essere ridotta, insomma il Superbonus 110% sembra debba essere messo in cantina.

 

Superbonus, cessioni e comunicazioni ecco i chiarimenti dell’Ade

Il superbonus non smette di far parlare di se. Ecco alcuni chiarimenti in merito alle cessioni del crediti e alle comunicazioni da inviare.

Superbonus, le cessioni del credito

Il Superbonus continua ad essere uno dei temi caldi, soprattutto come motore di ripartenza per l’edilizia. Le novità sulla cessione del credito sembrano stiano facendo da spiraglio ed apertura verso lo sblocco delle stesse. Tuttavia l’Agenzia delle entrate con comunicato del 6 ottobre 2022 precisa alcuni chiarimenti sulle novità introdotte dal Decreto Aiuti e Aiuti bis.

In merito alla cessione dei crediti, c’è la possibilità che la banca giri i propri crediti ai correntisti. Ma su questo viene fatta una precisazione. Infatti le banche o le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere i crediti ai propri correntisti solo se:

  • sono soggetti diversi dagli utenti e dai consumatori;
  • il correntista non può operare ulteriori cessioni.

Questa è una importante precisazione proprio in merito ai correntisti che potranno godere di queste rapporto con il proprio istituto di credito.

I ritardi e gli errori nelle comunicazioni

Anche in merito ai ritardi nelle comunicazioni interviene l’Agenzia delle entrate. Infatti si allarga la finestra temporale per tutti coloro che non hanno inviato nei tempi previsti la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito. È infatti possibile avvalersi, a determinate condizioni, della “remissione in bonis”. Si tratta dell’ istituto che consente di inviare la comunicazione fino al 30 novembre 2022. La data coincide con la presentazione della dichiarazione dei redditi, per cui è possibile usare tale scadenza, ma versando un importo pari alla misura minimi della sanzione stabilita.

In merito agli errori commessi nella comunicazione di opzione inviata, ci sono delle novità. Innanzitutto occorre fare una distinzione tra errore formale ed errore sostanziale. In particolare rientrano negli errori formali quelli che riguardano il riportare in modo sbagliato i dati catastali o sullo stato di avanzamento lavori. In questo caso basta una pec per la rettifica. Mentre nel caso di errori sostanziali, che incidono proprio sugli elementi sostanziali, è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il quindi giorno del mese successivo a quello dell’invio.

Decorso tale termine, se il cessionario ha accettato il credito, le parti potranno richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, inviando un apposito modello a una casella pec dedicata. I modelli e gli indirizzi sono contenuti all’interno della stessa circolare e facilmente scaricabili anche dagli utenti.

 

Video Superbonus: chiesto l’intervento del Garante Privacy e Antitrust

Continua la diatriba tra la società Deloitte e la Rete Professioni Tecniche in merito alla richiesta di video per l’asseverazione dello Stato di Avanzamento dei Lavori per il Superbonus 110%. La rete in particolare ha chiesto l’intervento dell’Antitrust e del Garante Privacy.

Video Superbonus: quando è necessario?

È necessario un passo indietro per sintetizzare la vicenda. L’Agenzia delle Entrate con la circolare 23 del 2022 ha delineato la responsabilità in solido tra beneficiario e cessionario del credito del Superbonus. Questo ha portato a una reazione soprattutto da parte delle banche e, mentre molte hanno chiesto l’asseverazione tramite foto ( oltre naturalmente alle altre asseverazioni chieste dalla legge), Deloitte, che si occupa della cessione del credito per Intesa San Paolo ( ma non solo), ha chiesto un video dettagliato.

Per scoprire le caratteristiche che deve avere il video, leggi l’articolo: Cessione del credito Superbonus 110%: serve il video dei lavori

Nel frattempo, con la circolare 33 l’Agenzia delle Entrate ha ridefinito i confini della responsabilità in solido. Leggi l’articolo:

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito alla responsabilità in solido

Questa circolare però di fatto non fa venire meno la responsabilità e per questo Deloitte per ora mantiene la richiesta del video.

Perché RPT chiede l’intervento dell’Antitrust e Garante Privacy?

Fatto il sunto, ecco cosa succede. La Rete delle Professioni Recniche ( ingegneri, architetti, geometri) ha presentato una diffida alla società Deloitte e ha sollevato il caso davanti all’Antitrust e al Garante della Privacy.

Nella diffida la RPT sottolinea che le richieste di Deloitte sono illegittime ( non previste da alcuna norma), vessatorie e lesive della dignità dei professionisti.

La segnalazione all’Antitrust invece si basa sul fatto che Deloitte sfrutterebbe la posizione dominante sotto il profilo contrattuale imponendo attività inutili che incidono sul merito creditizio del cedente. Il video sarebbe in realtà del tutto inutile in quanto già la legge prevede il rilascio di altre asseverazioni comprovanti l’esecuzione dei lavori. Si tratterebbe inoltre di un inasprimento burocratico teso a creare confusione e ritardi e complicare le successive cessioni del credito.

Per quanto riguarda invece la richiesta di intervento del Garante Privacy, lo stesso sarebbe correlato al fatto che il video dovrebbe riprendere proprietà private, operai, lavoranti o soggetti terzi la cui immagine o la cui ripresa viene acquisita con modalità che non consentono sempre l’acquisizione del libero assenso dei diretti interessati.

Superbonus: chiarimenti dell’Agenzia in merito alla responsabilità in solido

La Circolare 23 del 23 giugno 2022 dell’Agenzia delle Entrate ha creato molto scompiglio nella parte in cui (paragrafo 5.3) introduce la responsabilità in solido tra il beneficiario del Superbonus e il cessionario. Ora l’Agenzia cambia rotta e aggiorna i criteri per determinare i casi di responsabilità solidale. Vediamo cosa cambia per i cessionari.

Superbonus: nella circolare 33 dell’Agenzia delle Entrate nuovi chiarimenti

La Circolare 33 dell’Agenzia delle Entrate  del giorno 6 ottobre 2022 va a definire i criteri per determinare la responsabilità solidale, avendo come punto di riferimento la legge di conversione del decreto Aiuti Bis che aveva previsto un alleggerimento della responsabilità in favore delle imprese cessionarie.

Ricordiamo che la Circolare 23 aveva introdotto la responsabilità solidale in tutti i casi in cui il cessionario non avesse effettuato adeguati controlli sullo stato di avanzamento dei lavori. La stessa circolare aveva sottolineato che matura tale responsabilità nel caso in cui ci sia:

  • assenza di documentazione o contraddittorietà tra la documentazione;
  • incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore dell’immobile e l’oggetto dei lavori eseguiti;
  • sproporzione tra l’ammontare dei crediti maturati e valore dell’immobile;
  • anomalie nelle condizioni economiche alle quali è stato ceduto il credito;
  • mancata effettuazione dei lavori.

Queste norme così stringenti hanno portato molti soggetti ad aver paura di intraprendere operazioni di cessione del credito e altri a chiedere prove documentali dei lavori eseguiti attraverso foto e in alcuni casi anche con Video (caso Deloitte). Di fatto c’è stato un vero blocco dei lavori.

La circolare 33 va a determinare nuove regole.

Le nuove regole sulla responsabilità in solido per Superbonus: sussiste solo in caso di colpa grave e dolo

In conformità alla nuova disciplina del comma 6 dell’articolo 121 del decreto Rilancio “l’ipotesi di concorso in violazione del fornitore e dei cessionari è stata limitata ai soli casi di dolo o colpa grave” mentre nella precedente versione il concorso in violazione sussisteva anche per la colpa lieve. Resta ferma però la necessità di acquisire i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni.

Il decreto legislativo 472 del 1997 all’articolo 5 delimita i confini del dolo e della colpa grave. Per dolo deve intendersi “la violazione attuata con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta ovvero diretta ad ostacolare l’attività amministrativa di accertamento”.

La colpa grave invece si verifica “quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari

La circolare specifica però che per determinare il grado della copa è necessario avere come punto di riferimento anche il profilo professionale del soggetto agente, quindi non si tratta della colpa ascrivibile all’uomo comune, ma la perizia professionale specifica richiesta a chi esercita una determinata professione.

Quando si verificano il dolo e la colpa grave?

Specifica l’Agenzia delle Entrate che nel caso concreto si ha dolo quando il cessionario/fornitore è consapevole dell’inesistenza del credito e nonostante questo decide di acquistarlo e lo usa in compensazione con il modello F24.

Si ha invece colpa grave quando il cessionario abbia omesso in termini macroscopici la diligenza richiesta, ad esempio non richiedendo idonea documentazione da cui emerga il maturare dei crediti e in caso di palese contraddittorietà della documentazione.

La circolare 33 sottolinea che i casi tipici indicati nella precedente circolare 23 al paragrafo 5.3 ( precedentemente elencati nell’articolo) rappresentano un’elencazione a carattere meramente esemplificativo per l’amministrazione finanziaria procedente. Da ciò emerge che il cessionario può invocare elementi e circostanze ulteriori diversi da quelli ipotizzati purché siano idonei a dimostrare di aver applicato la dovuta diligenza ( di conseguenza anche i video devono considerarsi ammessi).

 

 

Superbonus: prime indiscrezioni sulle modifiche delle norme

Cominciano a delinearsi i tratti di quello che potrebbe essere il nuovo Superbonus 110% per la ristrutturazione e l’efficientamento energetico degli edifici già esistenti.

Le norme del Superbonus 110% per condomini

Ricordiamo che il 30 settembre è scaduto il termine per il SAL 30% (Stato di Avanzamento dei Lavori) per il Superbonus 110% e che di fatto sono terminati i fondi e occorrono nuovi finanziamenti affinché siano approvati nuovi progetti. Ricordiamo che per i condomini e gli immobili formati da 2 a 4 unità anche appartenenti allo stesso proprietario i termini di scadenza sono:

  • fino al 31 dicembre 2023 al 110%;
  • finoal 31 dicembre 2024 al 70%;
  • fino al 31 dicembre 2025 al 65%.
  • il termine per gli istituti autonomi case popolari (Iacp) è al 31 dicembre 2023 con  Superbonus al 110%.

Proprio per questo motivo sono in tanti ad aspettare la formazione del nuovo esecutivo per capire cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi. In campagna elettorale Giorgia Meloni, probabilmente il prossimo Presidente del Consiglio, aveva affermato che il Superbonus 110% nasceva con un nobile proposito, ma che è sfuggito di mano in quanto regolamentato male e applicato peggio. In effetti sono state scovate molteplici truffe e questo ha portato a un inasprimento delle norme, culminato nella circolare 23 dell’Agenzia delel Entrate che ha previsto la responsabilità solidale tra il cessionario e il beneficiario del Superbonus 110%. Questo ha portato gli intermediari a richiedere l’asseverazione dei lavori eseguiti tramite l’uso delle foto, e in alcuni casi ( società Deloitte che opera per Intesa San paolo) a richiedere anche le asseverazioni con i video. Video che deve avere determinate caratteristiche.

Per conoscere il dettaglio, leggi: Cessione del credito Superbonus 110%: serve il video dei lavori

Quali sono le modifiche al Superbonus 110%? Chi potrà percepirlo?

Ora iniziano ad esservi le prime indiscrezioni su quello che sarà il futuro del Superbonus 110%. Il programma prevedeva il riordino della materia e la salvaguardia delle situazioni in essere, quindi viene assicurata almeno a quanto sembra emergere la conclusione dei lavori per chi aveva già la pratica approvata, ma non riesce a trovare un cessionario (ad esempio). In questo modo si evitano problemi anche alle imprese che hanno già iniziato i lavori e ai lavoratori.

Il programma per i nuovi progetti di ristrutturazione prevede anche che l’entità del superbonus non debba mai superare l’80% dei costi sostenuti. Si parla di una percentuale intorno al 60%-70%, ma diversificata in base al fatto che ad usufruirne siano le prime case o le seconde case.

Un’altra ipotesi allo studio è differenziane l’aliquota del beneficio in base al reddito del richiedente.

Superbonus, la svolta sulle cessioni arriva da Poste Italiane

Novità sul superbonus e sulla cessione dei crediti arrivano da Poste italiane. Ecco cosa c’è da sapere e la procedura da attuare.

Superbonus, Poste italiane ha riaperto la piattaforma

Il nodo sulla cessione dei crediti per gli interventi edili è uno dei temi focali legati al superbonus. Tuttavia Poste italiane procede con la sua acquisizione dei crediti. Ma non per tutti, ma attraverso determinate caratteristiche. Dunque, il servizio di cessione del credito è rivolto a privati, imprese e liberi professionisti che sono titolari di un credito d’imposta. Ecco la prima regola: poste italiane non acquisce crediti oggetto di precedente trasferimento.

Inoltre un’altra regola è che le quote annuali saranno fruibili a partire dal 2023 in relaziona ai crediti maturati a fronte di spese sostenute nel 2022 o a rate residue di spese sostenute negli anni precedenti. Infine l’importo massimo cedibile è pari a 150 mila euro.

Superbonus, e tutti gli altri crediti cedibili

Poste italiane concede la cessione sul Superbonus 110% ai sensi dell’articolo 119 del Decreto Rilancio (DL n.34/2020) per spese riguardanti: l’efficienza energetica, l’istallazione di impianti fotovoltaici, riduzione dei rischio sismico, infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici ed eliminazione delle barriere architettoniche. Si tratta di 5 quote annuali o 4 quote annuali per le spese sostenute dal 2022.

Tuttavia Poste italiane si occupa della concessione dei crediti anche di altri bonus ai sensi dell’art 121 del Decreto Rilancio e sono:

  • recupero e restauro di facciate, in quote annuali per 10 anni;
  • ecobonus ordinario, ripartito in 10 anni in quote annuali;
  • sismabonus ripartito in 5 quote annuali;
  • eliminazione di barriere architettoniche a fronte di spese sostenute dal primo gennaio 2022, e ripartito in 5 quote annuali;
  • ristrutturazione e recupero patrimoni edilizio ripartito in 10 quote annuali;
  • installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, ripartito in 10 quote annuali.

Il corrispettivo della cessione

L’importo liquidato per la cessione di crediti d’imposta con recupero sarà pari a:

  • 99 euro per ogni 110 euro di credito d’imposta acquistato da Poste Italiane per gli interventi relativi al Superbonus 110% con recupero in 4 anni. E’ pari al 90% del valore nominale del credito d’imposta maturato;
  • 87 euro per ogni 100 euro di credito d’imposta acquistato da Poste Italiane per gli interventi diversi da quelli qualificanti per il Superbonus 110% con recupero in 5 anni. E’ pari all’87% del valore nominale del credito d’imposta maturato;
  • 70 euro per ogni 100 euro di credito d’imposta acquistato da Poste Italiane per gli interventi diversi da quelli qualificanti per il Superbonus 110% con recupero in 10 anni. E’ pari al 70% del valore nominale del credito d’imposta maturato.

Inoltre in caso di esito positivo delle pratiche dei richiedenti la liquidazione del corrispettivo avverrà solo sul conto BancoPosta del cliente, in circa due mesi e mezzo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Superbonus: si può avere per l’installazione di sistemi di accumulo per fotovoltaico?

Sappiamo che tra i lavori che possono usufruire del Superbonus 110% vi è anche l’installazione dei pannelli fotovoltaici. Molti si sono però chiesti se tra le spese agevolabili rientrano anche quelle sostenute per l’installazione di sistemi di accumulo. Ecco cosa emerge dalla disciplina in vigore.

Fotovoltaico e pannelli solari: nell’agevolazione rientrano i sistemi di accumulo

L’articolo 119 del decreto legge 34 del 2020 decreto Rilancio al comma 5 disciplina le agevolazioni previste per l’installazione dell’impianto solare fotovoltaico e ne definisce i limiti. Il comma 6 invece determina in modo specifico le agevolazioni previste per l’installazione di sistemi di accumulo.

Leggi anche: Pannelli solari per fotovoltaico: scarica qui il Modello Unico Semplificato

In particolare il comma 5 sottolinea che le spese per l’installazione di impianti fotovoltaici si applicano le stesse agevolazioni previste dallo stesso articolo nei commi da 1 a 4 quindi il Superbonus 110%, con possibilità di cessione del credito. Il comma 6 stabilisce che le stesse agevolazioni previste nel comma 5 si applicano anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo. Occorre però rispettare una condizione prevista nel comma 7 e cioè che l’impianto di accumulo sia collegato alla rete del GSE in modo che l’energia non autoconsumata o non condivisa per l’autoconsumo sia immessa nelle rete.

Sistemi di accumulo per fotovoltaico e pannelli solari: limiti di spesa

Per quanto riguarda l’ammontare delle spese agevolabili i limiti sono diversi, per:

  • impianti solari fotovoltaici il limite complessivo delle spese è di 48.000 euro e comunque non superiore a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico;
  • sistemi di accumulo il limite di spesa ammissibile al beneficio è di 48.000 euro complessivi e euro 1.000 euro per ogni KWh di capacità di accumulo.

Non sono mancati dubbi sui limiti di spesa, infatti non era chiaro se dovevano intendersi distinti o da cumulo. Sul punto è intervenuto il Ministero dello Sviluppo Economico che ha, invece, ritenuto che il predetto limite di spesa di 48.000 euro vada distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo.

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