Super ecobonus 110%, come si percepisce la detrazione fiscale nel 730?

Come si percepisce la detrazione fiscale del super ecobonus del 110% nel modello 730 utile per la dichiarazione dei redditi? Per beneficiare della detrazione fiscale è necessario utilizzare, nel modello 730 del 2022, la prima colonna dei righi E 61 ed E 62. Si tratta dei righi riguardanti le tipologie dei lavori.

Quali sono i codici da utilizzare nel modello 730 per la dichiarazione dei redditi e la detrazione fiscale del super ecobonus 110%?

All’interno dunque delle sezioni dedicate del modello 730 per la dichiarazione dei redditi e ai fini della detrazione fiscale del super ecobonus 110%, devono essere utilizzati i codici dei lavori da due a sette, il 12, il 13, il 14 e il 16. Sono questi i codici inerenti i lavori trainati. Relativamente a questi interventi, inoltre, bisogna spuntare la colonna numero sei, quella del 110%. Per i lavori trainanti, è occorrente utilizzare i codici che vanno da 30 a 33.

Super ecobonus 110%, cosa avviene se non si è raggiunto il 30% di Sal al 31 dicembre 2021?

Un’attenzione particolare deve essere posta per i lavori in super ecobonus 110% che non sono avanzati al 30% di Sal al 31 dicembre 2021. Per questi lavori i contribuenti:

  • non sono riusciti a cedere il relativo credito di imposta ai soggetti ammissibili nel corso del 2021;
  • è stato negato lo sconto in fattura;
  • si possono dunque detrarre i relativi importi delle spese nella dichiarazione dei redditi del 2022 per i costi sostenuti nell’anno di imposta 2021.

Cosa avviene per i lavori in super ecobonus 110% che non sono giunti a conclusione nel 2021?

Si tratta, pertanto, di interventi rientranti nel super ecobonus con detrazione fiscale del 110% che, seppure iniziati nel corso del 2021, non sono ancora giunti a conclusione nell’anno 2022. L’unico modo per il contribuente di ottenere il vantaggio fiscale è la detrazione, non potendosi praticare le vie della cessione dello sconto in fattura e della cessione dei crediti di imposta. Con la detrazione fiscale, il contribuente può procedere con il vantaggio nella dichiarazione dei redditi spalmando l’importo spettante in 5 rate annuali. Anche se questo meccanismo potrebbe generare un altro problema, ovvero quello dell’incapienza dell’Irpef rispetto a quanto spettante come detrazione fiscale dal super ecobonus 110%. Risulta pertanto necessario prestare attenzione alla capienza delle imposte rispetto alla “moneta fiscale” spettante.

Quali sono i lavori che generano detrazione fiscale del 110% per la dichiarazione dei redditi 2022?

La normativa sui bonus edilizi prevede che i lavori che possano generare la detrazione fiscale del 110% nella dichiarazione dei redditi del 2022, sono:

  • l’ecobonus 110%;
  • il super sismabonus;
  • i lavori del fotovoltaico;
  • gli interventi sugli accumulatori;
  • i lavori per l’installazione delle colonnine di ricarica delle vetture elettriche.

Per tutti questi lavori è possibile procedere con la detrazione fiscale degli acconti versati nell’anno di imposta (il precedente rispetto all’anno prima sia della presentazione della dichiarazione dei redditi che del termine dei lavori stessi).

Quali sono le certificazioni necessarie per la detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi dei lavori in super ecobonus 110%?

Per i lavori a cavallo tra un anno e il successivo, ai fini della detrazione fiscale e della dichiarazione dei redditi del super ecobonus 110% non è necessario:

  • procedere con l’asseverazione di congruità dei costi sostenuti. Il documento è contenuto all’interno dell’asseverazione relativa ai requisiti tecnici che va inviata all’Enea nel termine di 90 giorni dalla conclusione degli interventi o allo Sportello unico per l’edilizia (Sue) alla conclusione dei lavori;
  • l’attestazione relativa al fatto che i lavori non siano ancora conclusi. Questo tipo di documentazione, secondo quanto prevede il comma 1 quater dell’articolo 4, del decreto del 19 febbraio 2007, deve essere presentata in carta libera solo per gli interventi in ecobonus iniziati in data antecedente al 6 ottobre 2020.

Super ecobonus 110%, quali asseverazioni servono per gli acconti pagati dopo il 12 novembre 2021?

In merito agli acconti pagati a decorrere dal 12 novembre 2021, giorno di entrata in vigore del decreto legge “Antifrodi”, è necessario il visto di conformità nel modello 730 per chi applica il criterio di competenza dei costi (o di cassa). Tale visto non è necessario se il modello 730 è presentato da un sostituto di imposta, oppure se viene presentato il modello 730 precompilato, anche con correzioni effettuate dal contribuente.

Cosa avviene se il contribuente apporta delle modifiche al modello 730 precompilato in merito alle detrazioni del super ecobonus?

Nel caso in cui il contribuente dovesse apportare delle modifiche circa i dati riportati nel modello 730 precompilato sulle spese sostenute in ambito di super ecobonus 110%, anche senza doversi rivolgere a un commercialista o a un Centro di assistenza fiscale (Caf), potrà procedere con la presentazione del modello direttamente (senza l’ausilio del Caf o del commercialista) per l’apposizione del visto di conformità delle spese sostenute. Il visto, peraltro, non deve essere richiesto per la dichiarazione dei redditi che riporta già la detrazione fiscale spettante. La certificazione, in questo caso, riguarda la presenza delle condizioni necessarie affinché si possa aver diritto alla detrazione fiscale del super ecobonus 110%.

Quando va richiesto il visto di conformità dell’intera dichiarazione dei redditi?

Il visto di conformità delle spese sostenute ai fini del super ecobonus 110% per il modello 730 deve essere richiesto dal contribuente per l’intera dichiarazione dei redditi nel caso in cui presenta il modello 730 mediante il commercialista o un Caf. Procedendo in questa maniera, non è necessario il visto specifico del super ecobonus 110% perché quello del 730 lo sostituisce.

Cosa avviene per la dichiarazione dei redditi dei bonus edilizi con detrazione fiscale non del 110%?

Riguardo alle detrazioni dirette nelle dichiarazioni dei redditi (con utilizzo del modello Redditi) dei bonus edilizi che non diano diritto alla detrazione fiscale del 110%, non occorre il visto di conformità specifico. Tale visto è, invece, necessario quando si fanno le comunicazioni telematiche all’Agenzia delle entrate per le spese pagate a partire dal 12 novembre 2021 per le detrazioni fiscali di bonus non rientranti nel 110%. Anche questi bonus possono essere, infatti, beneficiabili mediante la scelta di una delle due opzioni, ovvero lo sconto in fattura o la cessione dei crediti di imposta.

Bonus autotrasportatori e imprese gasivore: sconti su diesel e gas sul primo trimestre 2022

Sono due gli incentivi a favore gli autotrasportatori e delle imprese gasivore per il rincaro dei prezzi di diesel e gas naturale nel primo trimestre del 2022. A prevederlo è il decreto legge “Aiuti” che accorda il bonus che può arrivare fino al 28% delle spese sostenute a gennaio, febbraio e marzo scorso. In particolare, per gli autotrasportatori si può procedere con la compensazione fino al 28% dei costi sostenuti per ciascun veicolo del peso complessivo di almeno 7,5 tonnellate. I veicoli devono essere di classe ambientale Euro 5 o Euro 6. Per le imprese che utilizzano grandi quantità di gas, lo sconto è pari al 10%. I due nuovi crediti di imposta vanno ad aggiungersi ai bonus riconosciuti e previsti dai precedenti decreti per i consumi di energia elettrica e di gas.

Bonus e crediti di imposta per gli autotrasportatori: fino al 28% dei costi sostenuti a gennaio, febbraio e marzo 2022

Per gli autotrasportatori è previsto il credito di imposta della percentuale del 28% da utilizzare in compensazione e da calcolare sui costi di acquisto del diesel nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. Tuttavia, per fruire del bonus è necessario che il diesel sia stato utilizzato esclusivamente sui mezzi meno inquinanti, di classe ambientale Euro 5 o Euro 6. Si tratta, in linea generale, delle ultime 2 classificazione dell’Unione Europea. Il decreto legge “Aiuti” prevede, per l’aumentato prezzo del carburante, un credito di imposta per le aziende che svolgano attività di trasporto.

Quali imprese possono ottenere il credito di imposta sul carburante utilizzato nelle attività di trasporto?

Nel dettaglio, al credito di imposta sono interessate le aziende che svolgano attività di trasporto. I mezzi ammessi allo sconto sono quelli di massa massima complessiva di almeno 7,5 tonnellate. L’attività deve essere esercitata da persone fisiche o giuridiche. È occorrente l’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori in conto proprio o in conto terzi. Inoltre, le aziende, per ottenere il credito di imposta, devono avere sede stabile o legale nel territorio italiano.

Quanto spetta di credito di imposta alle imprese che fanno autotrasporto?

Il credito di imposta alle imprese di autotrasporto spetta nella misura massima del 28%. La percentuale va applicata ai costi sostenuti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 per l’acquisto di diesel. Il carburante deve essere stato utilizzato sui mezzi Euro 5 o Euro 6, ammessi al beneficio. Il bonus è riconosciuto al netto del valore dell’Iva. Per ottenere il credito di imposta è necessario certificare la spesa sostenuta mediante le relative fatture di acquisto.

Come si può utilizzare il credito di imposta per le imprese di autotrasporto per il caro carburanti?

Il credito di imposta sul costo del carburante può essere utilizzato dalle imprese ammesse al beneficio mediante compensazione. Non sono previsti altri utilizzi del bonus, come la cessione del credito di imposta. Il bonus maturato non concorre a formare il reddito dell’imprese e nemmeno la base imponibile ai fini dell’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap). Si può cumulare il bonus derivante dal caro carburante del decreto “Aiuti” con altre agevolazioni che abbiano a oggetto gli stessi costi. Tuttavia, il cumulo non deve eccedere il valore complessivo del costo sostenuto.

Imprese a forte utilizzo di gas, sconto del 10% per chi ha subito rincari di prezzo

Il decreto legge “Aiuti” prevede sconti sull’aumentato costo del gas naturale per le imprese che ne facciano largo utilizzo. In particolare, il beneficio fiscale rappresenta un’estensione della misura già prevista per il secondo trimestre del 2022. E, dunque, lo sconto verrà applicato anche ai mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2022. A parziale compensazione dell’aumentato costo del gas naturale, le imprese che ne fanno largo utilizzo, possono ottenere il credito di imposta pari al 10% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno. Gli utilizzi energetici del gas naturale devono essere differenti rispetto a quelli termoelettrici.

Come calcolare il credito di imposta spettante per l’aumentato prezzo del gas naturale?

Per il calcolo di quanto spetta come credito di imposta del 10% alle imprese che fanno largo utilizzo di gas naturale è necessario verificare:

  • la media dei prezzi dell’ultimo trimestre del 2021 (ottobre, novembre e dicembre) stabilita dal Mercato infragiornaliero Mi Gas. La pubblicazione dei prezzi avviene a cura del Gestore dei mercati energetici (Gme);
  • tale media deve aver subito un aumento dei prezzi di oltre il 30% rispetto all’ultimo trimestre (ottobre, novembre e dicembre) del 2019.

Quali imprese gasivore possono chiedere il credito di imposta del 10% sull’aumento del prezzo del gas naturale?

Le imprese gasivore che possono richiedere il credito di imposta del 10% sull’aumento del prezzo del gas naturale sono definite dal decreto legge “Aiuti”. In particolare, è necessario che:

  • le imprese operino in uno dei settori specificati dall’Allegato 1, del decreto del ministro della Transizione ecologia numero 541 del 21 dicembre 2021;
  • le aziende interessate devono aver prodotto un consumo di gas naturale per utilizzi energetici di almeno il 25% del totale indicato nel comma 1, dell’articolo 3, del decreto ministeriale numero 541;
  • i consumi vanno indicati al netto di quelli corrispondenti a utilizzi termoelettrici.

Come utilizzare il credito di imposta delle imprese a largo utilizzo di gas naturale?

Anche nel caso di credito di imposta delle imprese a largo consumo di gas naturale, l’agevolazione si può cumulare con altri benefici aventi a oggetto gli stessi costi sostenuti. Tuttavia, il cumulo non deve eccedere il valore complessivo del costo sostenuto. Il bonus non concorre a formare il reddito di impresa. Inoltre, il credito di imposta non incide sulla base imponibile relativa all’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

Come cedere il credito di imposta derivante dall’aumentato costo del gas naturale?

Rispetto al carburante delle imprese di autotrasporto, il credito di imposta può essere oggetto di cessione. Per il trasferimento del credito è necessario il visto di conformità. Nel documento devono essere inseriti i dati che attestino i presupposti del diritto al credito di imposta. La comunicazione della cessione del credito di imposta deve essere fatta in via telematica.

Bonus facciate, visto di conformità e congruità nel 730 e detraibilità delle spese

Per interventi rientranti nel bonus facciate del 60% per il 2022 (il 90% fino alla fine del 2021) o per il bonus casa del 50% (o bonus ristrutturazioni), se si decide di utilizzare il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi o modello 730, anziché procedere con la cessione del credito stesso o con lo sconto in fattura, è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese sostenute e il visto di conformità? La risposta è negativa, ma è necessario distinguere caso per caso. Inoltre, nel caso di sostenimento delle relative spese, si può procedere con la detrazione fiscale delle stesse.

Bonus facciate, quando non serve l’asseverazione di congruità e il visto di conformità delle spese?

L’asseverazione di congruità delle spese sostenute per il bonus facciate o per il bonus casa e il visto di conformità non sono necessari se si voglia godere della detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi. Sono invece obbligatori i due adempimenti nel caso di scelta di una delle due opzione. Ovvero di  cessione del credito di imposta o di applicazione dello sconto in fattura. Lo stabilisce il comma 1 ter, dell’articolo 121 del decreto legge numero 2020.

Quando serve l’attestazione di congruità delle spese nel bonus facciate per la detrazione diretta?

Tuttavia, negli adempimenti del visto di conformità e nell’attestazione di congruità delle spese è necessario distinguere il caso le diverse tipologie di lavori. E, dunque, l’obbligo di visto può persistere anche per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi. Nello specifico, per i lavori relativi alle strutture opache verticali delle facciate esterne è necessario inviare i dati all’Enea. Pertanto, per i lavori che vanno a influire dal punto di vista energetico oppure che interessano il rifacimento dell’intonaco per una percentuale superiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, visto e asseverazione sono necessari. E lo sono per gli interventi a partire dal 6 ottobre 2020, in conformità a quanto stabilisce l’articolo 8 del decreto ministeriale del 6 agosto 2020.

Bonus facciate o bonus ristrutturazioni ‘energetico’, l’attestazione di congruità serve sempre

L’adempimento serve ad attestare la rispondenza dei requisiti tecnici necessari per svolgere i lavori e l’asseverazione comprende già al suo interno la congruità dei costi sostenuti in rapporto ai lavori effettuati. Pertanto, in linea generale, per il bonus facciate non energetico e per il bonus casa o ristrutturazioni al 50% non è necessaria l’attestazione di congruità delle spese per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730. L’adempimento è necessario, invece, nel caso in cui il bonus facciate riguardi lavori “energetici”, anche nel caso di detrazione diretta.

Detraibilità delle spese per il visto di conformità nel bonus facciate

Gli ultimi interventi legislativi hanno chiarito anche la questione relativa alla detraibilità fiscale delle spese sostenute per il visto di conformità e per l’asseverazione di congruità. È possibile avvalersi della detrazione fiscale per le relative spese sostenute nel 2022. Il beneficio fiscale vige anche per le spese di visto e asseverazione sostenute a partire dal 12 novembre 2021 e per tutto il periodo fino alla termine dello scorso anno. La data del 12 novembre 2021 segna l’inizio dell’obbligo dell’adempimento con l’entrata in vigore del decreto “Antifrodi”. La conferma della detraibilità fiscale dei costi delle attestazioni è arrivata dopo gli aggiornamenti apportati dalla legge di Bilancio 2022 alla legge 234 del 2021 (legge di bilancio 2021).

Bonus facciate, si possono detrarre le spese dei visti a partire dal 12 novembre 2021?

Si ritiene, infatti, che le spese professionali per le attestazioni di congruità e per il visto di conformità per i lavori non rientranti nel superbonus 110% risultino detraibili come previsto dal comma 15, dell’articolo 119, del decreto legge numero 34 del 2020. Secondo quanto chiarito anche dall’Agenzia delle entrate, la detrazione fiscale di dette spese è ammissibile a prescindere dalla data in base alla quale siano state sostenute. Pertanto, risultano detraibili sia le spese di visto di conformità e di asseverazione di congruità sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, sia quelle dei due mesi precedenti a partire dal 12 novembre 2021. Il beneficio fiscale risulta pertanto coerente con il trattamento già in vigore per i lavori rientranti nel superbonus 110%.

Credito di imposta sui costi di energia elettrica e gas: ecco tutti gli incentivi per le imprese

Arrivano crediti di imposta per tutte le impresse per i consumi di energia elettrica e di gas. Gli aiuti, infatti, andranno sia a favore delle imprese energivore e gasivore che per tutte le altre imprese, anche per quelle che ne fanno un uso moderato. Sul credito di imposta è ammissibile la cessione del bonus ottenuto che va dal 12% al 25% per ridurre le spese per l’energia e il gas. Ma per la cessione dei crediti è necessario il visto di conformità. Le ultime novità arrivano dal decreto legge “Energia” che ha alzato le percentuali di credito di imposta dei precedenti provvedimenti.

Credito di imposta dal 12% al 25% sulle spese per l’energia elettrica o per il gas

Il credito di imposta andrà dal 12% al 25% sui costi dell’energia o del gas da calcolare a seconda delle imprese beneficiarie. L’ultimo provvedimento, in ordine di tempo, il decreto legge numero 21 cosiddetto “decreto Energia” del 21 marzo 2022, contiene infatti disposizioni urgenti per contrastare gli effetti derivanti dalla crisi in Ucraina. Aiuti sono previsti per le imprese che utilizzino in larga scala energia elettrica e gas naturale, ma anche alle altre imprese che ne facciano un uso più moderato.

Credito di imposta del 12% per le imprese non energivore

Tra queste ultime, le imprese non energivore potranno beneficiare del credito di imposta del 12% sulle spese per l’energia elettrica. Si tratta di imprese che abbiano dei contatori di energia di potenza almeno pari a 16,5 kilowatt. In altre parole non devono essere le imprese individuate dal decreto ministeriale del 21 dicembre 2017. Per beneficiare del credito di imposta è necessario predisporre le fatture di acquisto che testimonino il sostenimento dei relativi costi. Per ottenere il bonus, consistente nel credito di imposta, le imprese nel primo trimestre del 2022 devono aver subito un aumento dei costi per kilowatt/ora eccedente il 30% rispetto al prezzo medio sostenuto nei primi tre mesi del 2019.

Bonus per le imprese non gasivore, come determinare il credito di imposta?

Per le imprese che non abbiano forti consumi di gas naturale il credito di imposta è nella misura del 20% sul costo di acquisto del gas impiegato come fonte energetica, purché non si tratti di usi termoelettrici. Le imprese beneficiarie sono quelle individuate dall’articolo 5 del decreto legge numero 17 del 1° marzo 2022. Anche in questo caso, l’incremento di costo per il gas naturale deve essere eccedente il 30% nel primo trimestre del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2019. La media dei prezzi è calcolata sulle informazioni fornite dal Mercato infragiornaliero (MiGas). I prezzi vengono pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (Gme).

Come utilizzare il credito di imposta sui costi del gas naturale?

Il credito di imposta riconosciuto alle imprese per l’aumento dei costi del gas naturale può essere utilizzato solo in compensazione. Lo stesso bonus può essere anche cumulato con altre agevolazione applicate i medesimi costi. Tuttavia, l’ammontare delle agevolazioni non deve eccedere l’ammontare totale del costo. Inoltre, il credito di imposta sul gas non concorre a formare il reddito dell’impresa e nemmeno alla base imponibile dell’Irap (Imposta regionale sulle attività produttive).

Credito di imposta per le imprese energivore e gasivore: quale bonus viene applicato per il risparmio sulla fattura?

Per le imprese energivore e gasivore il decreto legge “Energia” ha provveduto ad aumentare la percentuale del credito di imposta da riconoscere. Infatti, sia per l’energia elettrica che per il gas, il bonus era già previsto dal decreto legge numero 17 del 2022 che stabiliva, rispettivamente, percentuali di credito di imposta pari al 20% e al 15%. Con il nuovo decreto numero 21 del 2022, le percentuali di credito di imposta sui costi dell’energia elettrica e del gas, per le imprese che ne facciano largo uso, sono aumentate di cinque punti percentuali. Pertanto, i nuovi crediti di imposta sono pari al 25% per l’energia elettrica e al 20% per i costi del gas.

Imprese che fanno largo utilizzo di energia elettrica e di gas, come verificare che spetti il credito di imposta?

Per la richiesta del credito di imposta è necessario che le imprese che fanno largo uso di energia elettrica abbiano subito incrementi di costi superiori al 30%. La percentuale deve essere confermata dal raffronto tra la media dei consumi del primo trimestre di quest’anno con quella del 2019. Le imprese del gas dovranno procedere con il confronto dei prezzi medi del gas tra il primo trimestre di quest’anno e quello del 2019.

Come utilizzare il credito di imposta delle spese di gas ed energia elettrica per le imprese che ne fanno largo uso?

Il credito di imposta derivante dall’aumento del costo dell’energia elettrica e del gas naturale, per le imprese che ne facciano largo utilizzo, è cumulabile con altre agevolazioni inerenti gli stessi costi. L’utilizzo può essere fatto a decorrere dal secondo trimestre del 2022 e fino al 31 dicembre prossimo e può avvenire in compensazione. Il bonus non concorre alla formazione del reddito di impresa e alla base imponibile ai fini dell’Irap.

Come cedere il credito di imposta accumulato grazie al bonus sui costi dell’energia elettrica e del gas?

Le imprese energivore e gasivore possono anche cedere il credito di imposta accumulato sugli aumentati costi dell’energia elettrica e del gas. La cessione può avvenire per l’intero importo del bonus ad altri soggetti quali banche e intermediari finanziari. Lo prevede l’articolo 9 del decreto legge “Energia” che allarga la possibilità di cessione del credito di imposta anche alle imprese agevolate richiamate dall’articolo 15 del decreto legge numero 4 del 27 gennaio 2022.

Cessione del credito di imposta, dopo la prima solo a banche e intermediari finanziari abilitati

Dopo la prima cessione, vi è la facoltà di ulteriori due cessioni, purché effettuate nei confronti di istituti bancari e di intermediari finanziati abilitati secondo quanto prevede l’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Bonus energia elettrica e gas delle imprese, per la cessione del credito di imposta è necessario il visto di conformità

Per la cessione dei crediti di imposta relativi al bonus per l’energia elettrica e il gas, le imprese dovranno adempiere al visto di conformità. In particolare, l’adempimento riguarda i dati inerenti la documentazione che attesti la presenza dei requisiti che danno diritto al credito di imposta. Tale documentazione deve essere rilasciata dai responsabili dell’assistenza fiscale. In ogni caso, maggiori specifiche della cessione del credito di imposta e dei visti di conformità sono attesi da un nuovo provvedimento dell’Agenzia delle entrate. Il provvedimento arriverà entro i 30 giorni susseguenti all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.

Superbonus 110% e bonus edilizi: le spese per visti e asseverazioni sono detraibili?

Sono detraibili le spese sostenute per gli adempimenti richiesti dei visti e delle asseverazioni nel caso di beneficio del superbonus 110% e bonus edilizi relativi a lavori del 2021? Alla domanda il decreto legge “Milleproroghe” ha fornito informazioni sulla detraibilità dei costi sostenuti. Inoltre, lo stesso provvedimento semplifica anche l’opzione per le cessioni dei crediti di imposta a decorrere dal 12 novembre 2021, giorno di entrata in vigore del decreto “Antifrodi”. La semplificazione opera per i piccoli interventi, di imposto non eccedente i 10 mila euro, e l’edilizia libera.

Visti e asseverazioni dei bonus edilizi e del superbonus 110%: i chiarimenti del decreto ‘Milleproroghe’ e Agenzia delle entrate

I chiarimenti sulla detraibilità delle spese per asseverazioni e visti legati al superbonus 110% e ai bonus minori arrivano dalla legge di conversione del decreto “Milleproroghe”. Tuttavia, già l’Agenzia delle entrate era entrata nel merito dei chiarimenti sui bonus edilizi nelle scorse settimane.

Spese per visti e asseverazioni per interventi del 2021 rientranti nel superbonus 110% e bonus minori: sono detraibili?

Nel dettaglio, le spese per i visti e per le asseverazioni relative ai bonus minori e al superbonus 110 sono sempre detraibili, anche se gli interventi sono stati effettuati nel 2021. Inoltre, chiarisce il decreto, per questi interventi è possibile procedere con la cessione del credito di imposta senza le specifiche formalità dei visti e delle asseverazioni purché si rientri nel campo dei lavori entro i 10 mila euro di imposto o nell’edilizia libera. Il chiarimento riguarda gli interventi effettuati tra il 12 novembre e il 31 dicembre dello scorso anno.

Asseverazioni di congruità delle spese e visto di conformità: vincoli allargati anche ai bonus edilizi minori

I chiarimenti si sono resi necessari in seguito all’entrata in vigore del decreto “Antifrodi” (decreto legge numero 157 del 2021) del 12 novembre scorso. Il provvedimento ha esteso il campo degli adempimenti anche ai bonus edilizi cosiddetti “minori”, oltre al superbonus 110%. Per effetto del decreto, dunque, anche per avvalersi dei bonus minori c’è la necessità di rispettare i vincoli dell’asseverazione dei lavori e dei costi e il visto di conformità delle spese.

Detraibilità spese visti bonus e superbonus 110% dopo l’entrata in vigore del decreto ‘Antifrodi’ del 12 novembre 2021

Tuttavia, se per il superbonus 110% esiste una norma che ne disciplina la detraibilità delle spese di visti e asseverazioni, per i bonus minori non c’è. Per questo motivo, la detrazione delle spese sostenute per gli adempimenti richiesti è rimasta in dubbio dopo l’entrata in vigore del decreto “Antifrodi”. In particolare per le spese sostenute negli ultimi due mesi dello scorso anno. Dubbio che è stato chiarito dal decreto “Milleproroghe” che ha espressamente previsto che, anche per i bonus edilizi differenti dal superbonus 110%, si possa procedere con la detrazione delle spese di visti e asseverazioni.

Detrazione spese visti e asseverazioni bonus edilizi per interventi dal 1° gennaio 2022

Infatti, se non vi erano dubbi sulle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022 secondo quanto dispone già la legge di Bilancio 2022, le incertezze sulla detraibilità delle le spese sostenute tra il 12 novembre e il 31 dicembre 2021 sono state finalmente chiarite. Il decreto “Milleproroghe” ha definitivamente chiarito gli adempimenti da effettuare. Infatti, per le spese di visti e asseverazioni effettuate dal 12 novembre al 31 dicembre 2021, si può effettuare la detrazione.

Intervento dell’Agenzia delle entrate sulla detrazione fiscale delle spese di visti e asseverazioni dei bonus edilizi

Già l’Agenzia delle entrate era intervenuta nelle scorse settimane per chiarire il punto. Infatti, l’Agenzia aveva chiarito che, a seguito della legge di Bilancio 2022, dovevano essere incluse nella detrazione fiscale non solo le spese di visti, asseverazioni e attestazioni relative al 2022, ma anche quelle dello scorso anno. In sede di conversione del decreto “Milleproroghe” si sono fatte proprie le indicazioni dell’Agenzia delle entrate. Il provvedimento ha definitivamente ammesso alla detrazione le spese a partire dal 12 novembre 2021.

Interventi in edilizia libera e di importo non eccedente i 10 mila euro, servono visti e asseverazioni?

Peraltro, per i lavori in edilizia libera e per quelli non eccedenti l’importo di 10 mila euro non sono necessari né visti, né asseverazioni. Per questi interventi, necessari e preliminari rispetto alla cessione del credito di imposta o allo sconto in fattura, il beneficiario potrà:

  • procedere con la cessione del credito o con lo sconto in fattura comunicando l’opzione all’Agenzia delle entrate;
  • non adempiere ad asseverazioni di congruità delle spese e visti di conformità.

Fa eccezione il solo bonus facciate, per il quale i contribuenti sono obbligati a questi adempimenti e relativa detrazione delle spese.

Acquistare casa o box con i bonus edilizi, quali visti e asseverazioni servono?

Visti di conformità e asseverazioni di congruità delle spese risultano semplificati, rispetto al superbonus 110% e agli altri bonus edilizi, nel caso di compravendita di un immobile con il bonus casa acquisti o per la realizzazione o l’acquisto di un box auto pertinenziale agevolato al 50%. La semplificazione vale sia per la dichiarazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730, che nella cessione del credito di imposta e sconto in fattura. Inoltre, asseverazioni e visti semplificati sono in vigore anche nel caso della detrazione del 75% per l’eliminazioni delle barriere architettoniche.

Bonus casa acquisti per comprare un’abitazioni: quali visti e asseverazioni servono?

Per acquistare un’abitazione con il bonus casa acquisti non serve un elevato numero di adempimenti come nel caso del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi. Infatti, non è necessaria l’asseverazione dei requisiti tecnici né per il caso di detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi né per il modello 730. L’asseverazione non serve nemmeno se si sceglie di beneficiare della cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura.

Asseverazione di congruità dei costi nel caso di bonus casa acquisti: serve solo per la cessione dei credito o per lo sconto in fattura

Per quanto concerne l’asseverazione di congruità dei costi per comprare un immobile con il bonus casa acquisti, l’adempimento non è necessario se si decide di avvalersi della detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730. Risulta invece occorrente l’asseverazione se si utilizza la cessione dei crediti di imposta o lo sconto in fattura. In tal caso, a decorrere dal 12 novembre 2021, e in attesa di ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle entrate, l’asseverazione va fatta in carta libera ma potrebbe anche essere esclusa. L’esclusione andrebbe in sintonia con quanto prevede il sisma bonus acquisti ordinario o in regime di superbonus 110%. A tal proposito è necessario rifarsi a quanto prevede l’Agenzia delle entrate con la circolare 16/E del 2021 al paragrafo 1.2.2 e la risposta numero 190 del 2021.

Visto di conformità in caso di bonus casa acquisti: quando è necessario?

Per il bonus casa acuisti non è necessario il visto di conformità delle spese nel caso in cui il contribuente utilizzi il vantaggio fiscale nel modello dei redditi o nel 730. Il visto di conformità è invece necessario nel caso di cessione dei crediti di imposta o di ottenimento dello sconto in fattura a decorrere dal 12 novembre 2021.

Realizzare o acquistare un box auto pertinenziale con la detrazione del 50% dal 2022: serve l’asseverazione tecnica?

Per realizzare o acquistare un box auto pertinenziale con la detrazione del 50% a decorrere dal 2022 non è necessaria l’asseverazione dei requisiti tecnici né per il caso di detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi né per il modello 730. L’asseverazione non è richiesta nemmeno se si sceglie di beneficiare della cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura.

Realizzazione o acquisto di un box auto pertinenziale: serve l’asseverazione di congruità dei costi per la detrazione diretta?

Per quanto riguarda l’asseverazione di congruità dei costi per realizzare o acquistare un box auto con la detrazione del 50%, l’adempimento non è occorrente se si decide di avvalersi della detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730. Risulta invece necessaria l’asseverazione se si utilizza la cessione dei crediti di imposta o lo sconto in fattura.

Asseverazione di congruità dei costi nel caso di realizzazione/acquisto box auto: serve solo per la cessione dei credito o per lo sconto in fattura

In tal caso, a decorrere dal 12 novembre 2021, e in attesa di ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle entrate l’asseverazione, da fare in carta libera, è occorrente in per la realizzazione del box. Ma non dovrebbe essere richiesta nel solo caso di acquisto. L’esclusione andrebbe in sintonia con quanto prevede il sisma bonus acquisti ordinario o in regime di superbonus 110%. A tal proposito è necessario rifarsi a quanto prevede l’Agenzia delle entrate con la circolare 16/E del 2021 al paragrafo 1.2.2 e la risposta numero 190 del 2021. L’asseverazione non è mai richiesta per gli interventi che non eccedano l’importo di 10 mila euro.

Acquisto o realizzazione box auto pertinenziale, quando è necessario il visto di conformità delle spese?

In merito ai visti di conformità per l’acquisto o la realizzazione di un box auto pertinenziale con detrazione del 50%, è necessario considerare che:

  • il visto non è necessario se si tratta di detrazione nella dichiarazione dei redditi per il modello Redditi o per il 730;
  • risulta occorrente il visto nelle comunicazione di cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura. Tale adempimento è occorrente dal 12 novembre 2021, ma non per gli interventi in edilizia libera oppure per i lavori di importo non eccedente i 10 mila euro.

Eliminazione delle barriere architettoniche con detrazione del 75%, quali asseverazioni sono necessarie?

Le asseverazioni dei requisiti tecnici non sono necessarie nel caso di utilizzo del bonus per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche con detrazione del 75%. La misura è prevista per il solo anno 2022 ed è disciplinata dall’articolo 119 ter del decreto legge numero 34 del 2020. In particolare l’asseverazione dei requisiti tecnici non serve per:

  • la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730;
  • lo sconto in fattura o la cessione dei crediti di imposta.

Eliminazione delle barriere architettoniche al 75%: serve l’asseverazione di congruità delle spese?

In caso di eliminazione delle barriere architettoniche al 75%, l’asseverazione di congruità delle spese:

  • non serve per la detrazione diretta nel modello dei redditi o per il 730;
  • serve per la cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura. L’adempimento è necessario sia se si tratti di opzione degli stati di avanzamento dei lavori che alla conclusione degli interventi. L’asseverazione va fatta in carta libera e non risulta occorrente per lavori entro i 10 mila euro o in edilizia libera.

Superamento barriere architettoniche, quando è necessario il visto di conformità delle spese?

In merito ai visti di conformità per superare o eliminare le barriere architettoniche con detrazione del 75%, è necessario considerare che:

  • il visto non occorre se si tratta di detrazione nella dichiarazione dei redditi per il modello Redditi o per il 730;
  • risulta necessario l’adempimento nelle comunicazione di cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura. Tale visto è occorrente dal 12 novembre 2021, ma non per gli interventi in edilizia libera oppure per i lavori di importo non eccedente i 10 mila euro.

Bonus fotovoltaico e colonnine ricarica, quali visti e asseverazioni servono?

Anche per i bonus relativi all’installazione degli impianti fotovoltaici, dei sistemi di accumulo e per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici sono necessari visti e asseverazioni sia per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi, che per lo sconto in fattura o la cessione dei crediti di imposta. In particolare, il bonus per i lavori per le colonnine di ricarica possono ricadere nel superbonus 110% come interventi trainati. Vediamo quali sono gli adempimenti necessari.

Bonus interventi installazione impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo: quali asseverazioni tecniche servono?

Nel caso in cui si svolgano lavori per l’installazione degli impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo previsti dal Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) alla lettera h) del comma 1, dell’articolo 16 bis, la detrazione spettante è quella del 50%. Sia per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730, che per l’opzione di cessione dei crediti di imposta o di sconto in fattura, non è necessaria l’asseverazione dei requisiti tecnici. Tuttavia, entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori è necessario inviare all’Enea la comunicazione semplificata del bonus casa. In tal caso è necessario far riferimento alle regole dettate dalla Guida rapida dell’ottobre 2021.

Bonus installazione fotovoltaico, quali asseverazioni di congruità delle spese sono necessarie?

Sul bonus per l’installazione degli impianti del fotovoltaico o dei sistemi di accumulo non è necessaria l’asseverazione della congruità delle spese sostenute nel caso in cui ci si avvalga della detrazione diretta nella dichiarazione dei reddito o nel modello 730. Detta asseverazione è necessaria, invece, nel caso in cui si utilizzi la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura. Infatti, per gli interventi a partire dal 12 novembre 2021, l’asseverazione è occorrente, in carta libera per:

  • opzione degli stati di avanzamento dei lavori;
  • alla conclusione dei lavori;
  • non è occorrente se gli interventi sono di importo non eccedenti i 10 mila euro o in edilizia libera.

Visti di conformità per i lavori in bonus colonnine elettriche o impianti fotovoltaici: quali sono necessari

Per i visti di conformità sugli interventi in bonus colonnine elettriche o impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, bisogna considerare che:

  • il visto non è richiesto in caso di detrazione nella dichiarazione dei redditi per il modello Redditi o per il 730;
  • risulta occorrente il visto nelle comunicazione di cessione del credito di imposta o per beneficiare dello sconto in fattura. Tale visto è necessario dal 12 novembre 2021, ma non per gli interventi in edilizia libera oppure per interventi di importo non eccedente i 10 mila euro.

Bonus impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo: quali sono quelli rientranti nel 110%?

Diversi sono gli adempimenti nel caso in cui gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo vengano svolti con la detraibilità del 110%. Gli interventi sono possibili se trainati al 110% dal super sisma bonus o dal super ecobonus. In tal caso, cambiano di molto le asseverazioni sia per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi che per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di imposta.

Asseverazione tecnica nel caso di installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo con detrazione del 110%

Per la detrazione diretta del 110% nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730, l’asseverazione dei requisiti tecnici va osservata. In particolare, entro i 90 giorni successivi alla conclusione degli interventi, bisogna inviare l’asseverazione all’Enea. L’asseverazione non serve per i seguenti casi:

  • se gli interventi sono trainati al 110% dal super sisma bonus;
  • per gli eventuali stati di avanzamento dei lavori (Sal);
  • se si è a fine anno per gli interventi infrannuali.

Cessione del credito di imposta e sconto in fattura: quali asseverazioni tecniche nel caso di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo?

L’asseverazione dei requisiti tecnici è necessaria anche per gli interventi con la detrazione del 110% nel caso in cui ci si avvali della cessione del credito di imposta e dello sconto in fattura per interventi agli impianti del fotovoltaico e dei sistemi di accumulo. L’invio del documento va fatto entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori, anche nel caso di stato di avanzamento dei lavori (Sal) di non meno del 30%. L’asseverazione non è richiesta se rientra negli interventi trainati al 110% del super sisma bonus.

Detrazione fiscale diretta del 110% sugli interventi al fotovoltaico e sistemi di accumulo: quali asseverazione di congruità delle spese?

Nel caso di interventi ai sistemi di accumulo e per gli impianti di fotovoltaico, per la detrazione fiscale diretta del 110% nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730 è necessaria l’asseverazione della congruità dei costi. In particolare, l’asseverazione è all’interno di quella sui requisiti tecnici se gli interventi sono trainati dal super ecobonus. L’asseverazione va inoltrata all’Enea nel termine dei 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. L’adempimento non è necessario per gli eventuali stati di avanzamento dei lavori o alla fine dell’anno per gli interventi infrannuali.

Cessione del credito di imposta e sconto in fattura su interventi fotovoltaico e sistemi di accumulo: asseverazioni congruità costi al 110%

Sulle asseverazioni della congruità delle spese sostenute per gli impianti fotovoltaici e per i sistemi di accumulo c’è l’obbligo in caso di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura. L’asseverazione è contenuta in quella dei requisiti tecnici se i lavori sono trainati dal super ecobonus. Il documento deve essere inoltrato all’Enea:

  • prima delle comunicazioni delle opzioni di sconto in fattura o cessione dei crediti di imposta per gli stati di avanzamento dei lavori di almeno il 30%;
  • nel termine dei 90 giorni susseguenti alla conclusione degli interventi.

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo al 110%, quando è necessario il visto di conformità delle spese?

In merito ai visti di conformità per i lavori in detrazione del 110% dell’installazione degli impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, è necessario considerare che:

  • per la detrazione diretta nel modello dei Redditi o in quello del 730 il visto è necessario. Fanno eccezione i casi in cui il 730 sia presentato dal sostituto di imposta oppure se si tratti di 730 o di modello dei Redditi precompilati e presentati, anche con delle modifiche, in via diretta dallo stesso contribuente.
  • il visto è sempre occorrente in caso di cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura.

Bonus colonnina di ricarica veicoli elettrici, quali lavori sono inclusi?

Nel caso dell’installazione delle colonnine per ricaricare le vetture elettriche, bisogna far riferimento all’articolo 16 ter del decreto legge numero 63 del 2013. I lavori possono rientrare solo nel super ecobonus come interventi trainati. Anche per questi lavori è necessario fare attenzione alle asseverazioni e ai visti occorrenti.

Asseverazione tecnica dei requisiti in caso di detrazione diretta al 110% del bonus colonnina ricarica veicoli elettrici

Sulla detrazione diretta al 110% dei lavori per l’installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrico è necessaria l’asseverazione dei requisiti tecnici. L’adempimento va ottemperato entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori con invio all’Enea. Non si adempie all’asseverazione per gli stati di avanzamento dei lavori o alla fine dell’anno per gli interventi infrannuali. L’asseverazione è necessaria anche in caso di cessione dei crediti di imposta o di sconto in fattura.

Asseverazione di congruità delle spese per interventi di installazione colonnina ricarica veicoli elettrici, quando serve?

Per la detrazione diretta del 110% nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730 è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese per gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. L’asseverazione è contenuta all’interno di quella sui requisiti tecnici e deve essere inoltrata all’Enea entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. Non va inviata in caso di stato di avanzamento dei lavori o alla fine dell’anno per gli interventi infrannuali.

Cessione del credito di imposta e sconto in fattura: quale asseverazione di congruità delle spese per le colonnine di ricarica?

In caso di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura, è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese se si tratta di installazione delle colonnine di ricarica elettrica dei veicoli. L’asseverazione è già contenuta all’interno di quella sui requisiti tecnici. Il documento deve essere inoltrato all’Enea:

  • prima delle comunicazioni delle opzioni di sconto in fattura o cessione dei crediti di imposta per gli stati di avanzamento dei lavori di almeno il 30%;
  • nel termine dei 90 giorni susseguenti alla conclusione degli interventi.

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo al 110%, quando è necessario il visto di conformità delle spese?

In merito ai visti di conformità per i lavori in detrazione del 110% dell’installazione delle colonnine di ricarica elettrica dei veicoli, è necessario considerare che:

  • per la detrazione diretta nel modello dei Redditi o in quello del 730 il visto è occorrente. Fanno eccezione i casi in cui il 730 sia presentato dal sostituto di imposta oppure se si tratti di 730 o di modello dei Redditi precompilati e presentati, anche con delle modifiche, in via diretta dallo stesso contribuente.
  • il visto è sempre necessario in caso di cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura.

Bonus facciate eco e non eco: ecco quali visti e asseverazioni sono necessari

Quali visti e asseverazioni sono necessari per il bonus facciate “eco” e “non eco” ai fini del beneficio della detrazione fiscale diretta, dello sconto in fattura o della cessione dei crediti di imposta? Ecco in rassegna quali adempimenti sono richiesti ai contribuenti che vogliano far svolgere lavori di bonus facciate alla luce anche dei recenti cambiamenti normativi intercorsi con la legge di Bilancio 2022 e con i vari decreti “Antifrodi” e “Frodi”.

Bonus facciate, quali interventi sono previsti e quali asseverazioni bisogna fare?

Il bonus facciate prevede la detrazione fiscale Irpef e Ires, o la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura, per una percentuale pari al 90% per i lavori svolti nel 2020 e nel 2021. A partire dal 2022 la percentuale di detrazione fiscale è scesa al 60%. La misura è disciplinata dai commi dal 219 al 224 dell’articolo 1. della legge numero 160 del 2019.

Bonus facciate 2022, quali asseverazioni sono previsti per i requisiti tecnici in caso di detrazione fiscale diretta?

In caso di detrazione fiscale diretta del bonus facciate nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730, è necessaria l’asseverazione dei requisiti tecnici. In particolare, l’asseverazione deve essere rilasciata alla conclusione dei lavori. Fanno eccezione gli eventuali stati di avanzamento dei lavori (Sal), ai fini dell’opzione o al termine dell’anno per gli interventi infrannuali. Non è occorrente l’utilizzo dell’Allegato B del decreto sulle asseverazioni del ministero per lo Sviluppo Economico (Mise) del 6 agosto del 2020. Pertanto, all’Enea deve essere inoltrata la scheda tecnica “ecobonus”. La scadenza per inviare il documento è fissata in 90 giorni dal giorno di conclusione dei lavori. Tale asseverazione va ottemperata non solo nel caso di detrazione fiscale diretta, ma anche nei casi di cessione dello sconto in fattura o di cessione dei crediti di imposta.

Asseverazione di congruità delle spese per il bonus facciate in caso di detrazione fiscale diretta

Per gli interventi rientranti nel bonus facciate, nel caso di detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730, è dovuta anche l’asseverazione di congruità delle spese sostenute. L’asseverazione è necessaria solo alla conclusione dei lavori effettuati, per gli interventi iniziati a decorrere dalla data del 6 ottobre del 2020. In questo caso, l’asseverazione è già contenuta nell’asseverazione tecnica necessaria alla conclusione dei lavori. Fanno eccezione gli eventuali stati di avanzamento dei lavori (Sal) o al termine dell’anno per gli interventi infrannuali. L’asseverazione quindi non va inoltrata all’Enea, ma solo quella tecnica.

Congruità delle spese sostenute nel bonus facciate, quale asseverazione va inviata per la cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura?

Diverso è il caso di asseverazione di congruità delle spese sostenute per gli interventi effettuati in regime di bonus facciate per la scelta dell’opzione, ovvero per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di imposta. In questi casi, è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese a decorrere dal 12 novembre 2021, giorno di entrata in vigore del decreto “Antifrodi”. L’asseverazione è contenuta nell’asseverazione tecnica alla conclusione degli interventi (e non va inviata all’Enea). È possibile anche l’asseverazione in carta libera per le operazioni inerenti gli stati di avanzamento dei lavori (Sal).

Visti di conformità delle spese nel caso di bonus facciate: quando sono occorrenti?

Per quanto attiene ai visti di conformità delle spese dei lavori rientranti nel bonus facciate, è necessario considerare che:

  • il visto di conformità non è necessario nel caso di detrazione fiscale diretta nel modello di dichiarazione dei redditi o di 730;
  • risulta necessario il visto di conformità delle spese nel caso di sconto in fattura o di cessione del credito di imposta a partire dal 12 novembre 2021.

Bonus facciate ‘non eco’: quali interventi interessano e quali asseverazioni sono necessarie?

Il bonus facciate con la detrazione fiscale originaria del 90% rientra in quelli che vengono definiti interventi “non eco”. Per questi interventi, non risultano necessarie:

  • l’asseverazione dei requisiti tecnici sia nel caso di detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730;
  • la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura non necessitano dell’asseverazione dei requisiti tecnici.

Asseverazione di congruità delle spese per il bonus facciate ‘non eco’ per dichiarazione redditi o sconto in fattura e cessione del credito

A partire dal 12 novembre 2021 è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese anche per gli interventi rientranti nel bonus facciate ‘non eco’. Il che significa che si fa l’asseverazione sia se si tratta di opzione dello stato di avanzamento dei lavori che alla conclusione degli interventi per ottenere lo sconto in fattura o per procedere con la cessione del credito di imposta. Inoltre l’asseverazione va fatta in carta libera. Non necessita dell’asseverazione di congruità delle spese la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730.

Visto di conformità delle spese nel caso di bonus facciate: quando sono occorrenti?

Per quanto attiene ai visti di conformità delle spese dei lavori rientranti nel bonus facciate ‘non eco’, è occorrente considerare che:

  • il visto di conformità non è necessario per la detrazione fiscale diretta nel modello di dichiarazione dei redditi o in quello del 730;
  • risulta occorrente il visto di conformità delle spese per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di imposta a partire dal 12 novembre 2021.

Ecobonus ordinario, bonus casa rilevante e fonti rinnovabili energia: quali visti sono necessari?

Quali visti e asseverazioni sono necessari per svolgere lavori di ecobonus ordinario, bonus casa rilevante e per le fonti di energia rinnovabili? Con le ultime novità in ambito di adempimenti, per chi voglia far svolgere interventi rientranti in queste agevolazioni fiscali, il relativo quadro dei documenti e delle asseverazioni tecniche risulta complesso. Soprattutto se, oltre alla detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi, si voglia usufruire dello sconto in fattura o della cessione dei crediti di imposta.

Ecobonus ordinario, quali asseverazione dei requisiti tecnici sono necessari per gli interventi?

I lavori rientranti nell’ecobonus ordinario sono quelli previsti dall’articolo 14 del decreto legge numero 63 del 2013. Riguardano l’ecobonus anche le detrazioni Irpef e Ires del 50%, del 65%, del 70%, del 75%, dell’80% e dell’85%. Per queste tipologie di interventi è necessario il rilascio dell’asseverazione dei requisiti tecnici al termine degli interventi, ma non per eventuali stati di avanzamento dei lavori ai fini della cessione dei crediti di imposta o dello sconto in fattura.

Asseverazione requisiti tecnici nel caso di ecobonus: va inviata all’Enea la scheda tecnica?

Non risulta necessario, inoltre, utilizzare l’Allegato B del decreto del ministero per lo Sviluppo Economico del 6 agosto del 2020. Per la comunicazione all’Enea è necessario inoltrare la scheda tecnica dell’ecobonus nel termine dei 90 giorni successivi dalla fine degli interventi. La scheda non va inviata nel caso di eventuali stati di avanzamento dei lavori o per la scelta dell’opzione della cessione dei crediti di imposta o dello sconto in fattura.

Asseverazione della congruità delle spese sostenute in caso di interventi in ecobonus: quando va inviata?

Nel caso in cui si voglia usufruire della detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730, è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese sostenute per interventi rientranti nell’ecobonus ordinario. L’asseverazione è necessaria solo al termine dei lavori per gli interventi iniziati a partire dal 6 ottobre 2020. L’adempimento è contenuto già nell’asseverazione tecnica al termine degli interventi. Quest’ultima non va inviata all’Enea. Inoltre, l’asseverazione di congruità delle spese non è necessaria per gli eventuali stati di avanzamento dei lavori o alla fine dell’anno per gli interventi infrannuali.

Ecobonus, asseverazione di congruità delle spese sostenute nel caso di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura

Per gli interventi in ecobonus ordinario per i quali si vogliano utilizzare le opzioni di sconto in fattura o di cessione del credito di imposta il contribuente deve adempiere all’asseverazione di congruità delle spese sostenute. In particolare, l’asseverazione è stata prevista dal decreto “Antifrodi” entrato in vigore il 12 novembre 2021. A partire da questa data, pertanto, l’asseverazione di congruità è necessaria ed è contenuta nell’asseverazione tecnica terminati gli interventi. Quest’ultima non va inviata all’Enea. L’asseverazione di congruità delle spese sostenute si può redigere in carta libera in caso di opzioni degli stati di avanzamento dei lavori per lo sconto in fattura o la cessione dei crediti di imposta.

Visti di conformità per i lavori in ecobonus ordinario: quali sono necessari?

In merito ai visti di conformità per i lavori in ecobonus ordinario bisogna considerare che:

  • il visto non è necessario in caso di detrazione nella dichiarazione dei redditi per il modello Redditi o per il 730;
  • risulta necessario il visto nelle comunicazione di cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura. Tale visto è necessario dal 12 novembre 2021, ma non per gli interventi in edilizia libera oppure per interventi di importo non eccedente i 10 mila euro.

Bonus casa rilevante, che cos’è e quali asseverazioni dei requisiti tecnici sono necessari?

Gli interventi rientranti nel bonus casa rilevante riguardano il recupero del patrimonio edilizio secondo quanto prevede il comma 1, lettere a) e b) dell’articolo 16 bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Rientrano nei lavori le manutenzioni straordinarie, il restauro e il risanamento conservativo, le ristrutturazioni edilizie sulle singole unità abitative residenziali e sulle loro pertinenze. Sugli interventi del bonus casa rilevante e sulla manutenzione ordinaria, si può applicare la detrazione fiscale. I vantaggi fiscali sono inoltre trasferibili anche se gli interventi interessano parti comuni di un edificio residenziale. Rientrano i condomini e gli altri edifici disciplinati dall’articolo 1117 del Codice civile.

Bonus casa rilevante, quali asseverazioni dei requisiti tecnici sono necessari?

Ai fini della detrazione diretta nel reddito o nel modello 730 o per lo sconto in fattura o cessione dei crediti di imposta, l’asseverazione dei requisiti tecnici non è necessaria nel caso di interventi rientranti nel bonus casa rilevante. Tuttavia, occorre la comunicazione semplificata all’Enea del bonus casa nella scadenza dei 90 giorni dal termine dei lavori. Per la comunicazione è necessario consultare la Guida rapida Enea emanata nel mese di ottobre del 2021.

Asseverazione della congruità delle spese nel caso di bonus casa rilevante

Sui lavori relativi al bonus casa rilevante, non è necessaria l’asseverazione delle spese per la detrazione fiscale diretta nel modello dei Redditi o nel 730. Questa tipologia di asseverazione è necessaria nel caso in cui ci si voglia avvalere dello sconto in fattura o della cessione dei crediti di imposta a partire dal 12 novembre 2021. L’asseverazione va fatta in carta libera e riguarda anche gli stati di avanzamento dei lavori. Non è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese sostenute solo per gli interventi in edilizia libera o per quelli con importo non eccedente i 10 mila euro.

Visto di conformità nel caso di interventi del bonus casa rilevante

Sui visti di conformità delle spese nel caso di interventi rientranti nel bonus casa rilevante, è necessario sapere che:

  • il visto non è necessario per il modello dei Redditi o per il 730;
  • c’è bisogno del visto per le comunicazioni di sconto in fattura o per la cessione dei crediti di imposta a partire dal 12 novembre 2021. Il visto non è occorrente per gli interventi in edilizia libera o per importi dei lavori non eccedenti i 10 mila euro.

Fonti rinnovabili di energia: di cosa si tratta?

Le agevolazioni rientranti nelle fonti rinnovabili di energia fanno riferimento a interventi di installazione o di integrazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva, per le pompe di calore e per gli altri interventi indicati dal Tuir all’articolo 16 bis, lettera h).

Fonti rinnovabili di energia, quali asseverazioni dei requisiti tecnici sono necessari?

Sia in caso di detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi che nel 730, sia per lo sconto in fattura che per la cessione dei crediti di imposta, non è necessaria l’asseverazione dei requisiti tecnici. Tuttavia, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, il contribuente deve inviare una comunicazione semplificata all’Enea del bonus casa. Per la comunicazione è necessario consultare la Guida rapida Enea emanata nel mese di ottobre del 2021.

Asseverazione di congruità delle spese sostenute nel caso di fonti rinnovabili di energia

Per i lavori rientranti nelle fonti rinnovabili di energia, in caso di detrazione fiscale diretta o 730 non va inviata l’asseverazione di congruità delle spese sostenute. Tuttavia, dal 12 novembre 2021, il contribuente deve inviare detta asseverazione nel caso di cessione di credito di imposta o di sconto in fattura. L’asseverazione va fatta in carta libera e riguarda anche gli stati di avanzamento dei lavori. Non è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese sostenute solo per gli interventi in edilizia libera o per quelli con importo non eccedente i 10 mila euro.

Visto di conformità nel caso di interventi nelle fonti rinnovabili di energia

Sui visti di conformità delle spese nel caso di interventi rientranti nelle fonti rinnovabili di energia, è necessario considerare che:

  • il visto non è occorrente per il modello Redditi o per il 730;
  • c’è necessità del visto per le comunicazioni di sconto in fattura o per la cessione dei crediti di imposta a partire dal 12 novembre 2021. Il visto non è occorrente per gli interventi in edilizia libera o per importi dei lavori non eccedenti i 10 mila euro.

Bonus edilizi per piccoli lavori e interventi oltre 10.000 euro: conviene la cessione dei crediti o la detrazione?

Per i piccoli interventi rientranti nei bonus edilizi o i lavori modesti ma di importo superiore ai 10 mila euro, conviene procedere con la cessione dei crediti di imposta o con la detrazione fiscale diretta? Le ultime novità relative ai bonus e ai superbonus edilizi, in particolare relative alle strette sulle cessioni dei crediti di imposta e alle asseverazioni e ai visti di conformità e di congruità delle spese sostenute per i lavori, farebbero propendere la scelta verso la detrazione fiscale.

Bonus su piccoli interventi edilizi: gli adempimenti per la cessione dei crediti di imposta

Analizzando quali interventi paghino il prezzo maggiore per le nuove strette dei decreti antifrodi, sono proprio i piccoli lavori (da distinguere da quelli entro i 10 mila euro o da quelli in edilizia libera). Per questi lavori, infatti, pur senza la necessità di ricorrere a grandi cantieri, il committente deve comunque sostenere i costi di asseverazione delle spese e di visti di conformità. Gli stessi adempimenti previsti per la cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura. Si tratta, anche se in proporzioni percentuali da calcolare rispetto all’entità degli interventi, di alcuni costi fissi dei quali il committente deve farsi carico.

Bonus edilizi, quando visti di conformità e asseverazioni di congruità delle spese sono sempre necessari

Questi costi potrebbero eliminare la convenienza di ricorrere alle opzioni di cessione dei crediti di imposta e dello sconto in fattura. Inoltre per alcuni bonus, come quello delle facciate, questi adempimenti sono sempre necessari, anche se si tratta di interventi ancora più piccoli. Ovvero di lavori entro i 10 mila euro o ricadenti in edilizia libera.

Bonus edilizi per piccoli interventi, conviene la detrazione fiscale diretta?

Nella scelta su come trarre vantaggi fiscali dall’esecuzione degli interventi ricadenti nei bonus edilizi, torna utile dunque valutare la convenienza della detrazione fiscale diretta. Normalmente i bonus prevedono il recupero del beneficio spalmandolo in dieci rate annuali. Ma la valutazione non deve escludere un altro parametro di valutazione, ovvero l’inflazione. Ad oggi, secondo gli ultimi andamenti, la percentuale di crescita dei prezzi è del 4,8% (dati di gennaio 2022 dell’Istat). E dunque risulta necessario calcolare quanto del vantaggio fiscale legato ai bonus edilizi viene sottratto dall’inflazione.

Detrazioni fiscali legate ai bonus edilizi: quanto è importante considerare l’inflazione?

La detrazione diretta di quanto spettante dai bonus sugli interventi edilizi può essere calcolata al netto dell’inflazione prodotta negli anni di recupero fiscale. Ad esempio, se un contribuente fa fare interventi edilizi per 8.000 euro nel 2022 rientranti nel bonus ristrutturazioni, la detrazione del 50% sarebbe di 4.000 euro. Questa detrazione dovrà essere spalmata nei 10 anni successivi, mediante una rata annuale di detrazione pari a 400 euro. Il primo anno di detrazione è quello successivo al periodo in cui sono stati svolti i lavori, ovvero il 2023.

Bonus edilizi e detrazioni fiscali: quanto si perde negli anni per l’inflazione?

A partire dalla dichiarazione dei redditi del 2023, quindi, immaginando un indice di inflazione costante al 4% all’anno, il valore effettivo del beneficio fiscale (dei 4.000 euro) scenderebbe a 3.250 euro. Ovvero nell’arco dei 10 anni il potere di acquisto del beneficio fiscale calcolato nel 2022 si riduce progressivamente di 4 punti percentuali per ogni anno. Con un’inflazione media annua del 2%, l’erosione del vantaggio fiscale si fermerebbe a 3.600 euro.

Bonus edilizi: inflazione e costi della cessione dei crediti di imposta non detraibili

Considerazioni e calcoli sull’inflazione entrano, pertanto, di diritto nella scelta di quale strumento avvalersi per spalmare il vantaggio fiscale dei bonus edilizi negli anni. Nel caso di cessione del credito di imposta a una banca, il prezzo applicato dall’istituto contiene già una voce di costo dell’inflazione stimata nel tempo. Ma il rischio di erosione del valore del bonus può essere, a fronte di un prezzo da pagare, scaricato su chi acquisisce il credito di imposta. Si tratta, in definitiva, di valutare l’erosione del vantaggio fiscale negli anni per l’inflazione con i costi applicati all’opzione di cessione del credito di imposta, alcuni dei quali non risultano detraibili.